ACCORDO INDIVIDUALE
Allegato A)
ACCORDO INDIVIDUALE
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN MODALITA’ DI LAVORO AGILE
Il/la sottoscritto/a Direttore/Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa ;
e
Il/la sottoscritta/o ,
lavoratore dell’ASL Pescara con il profilo di in servizio presso l’Unità Operativa ;
PREMESSO CHE
- il lavoratore ha manifestato la propria volontà di accedere al lavoro agile;
- il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ha ritenuto che sia conforme ai propri interessi, anche di produttività, rispondere positivamente alla richiesta del lavoratore;
- il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ha inoltre verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa per l’accesso al lavoro agile e, in particolare, ha valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi resi dall’ASL Pescara a favore dell’utenza, nonché l’efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il lavoratore è assegnato;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Definizioni e generalità)
1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per “Lavoro agile” si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il lavoratore conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.
3. L’ASL Pescara garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.
Articolo 2
(Luogo di svolgimento della prestazione)
1. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il lavoratore è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3 in
materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati.
Articolo 3
(Sicurezza sul lavoro)
1. Il lavoratore dà atto di aver ricevuto la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile, allegata al presente contratto. Il lavoratore dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.
2. Il lavoratore si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell’attività lavorativa, anche con riferimento a quella svolta all’esterno della sede dell’ASL Pescara.
3. Il lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa nell’esecuzione della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.
Articolo 4
(Durata dell’accordo e recesso)
1. Il presente accordo decorre dal e termina il .
2. Entrambe le parti possono recedere dall’accordo senza preavviso fornendo un giustificato motivo.
3. Costituiscono giustificato motivo, ai sensi del comma 2, l’assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l’accertamento di un rilevante calo della produttività, problemi di sicurezza informatica. L’ASL Pescara, inoltre, può recedere dall’accordo in qualunque momento, senza preavviso, nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti inadempiente alle previsioni in materia di lavoro agile contenute nel relativo Regolamento aziendale o non sia in grado di svolgere l’attività assegnatagli in piena autonomia o per il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati con il proprio Responsabile.
Articolo 5
(Potere direttivo, di controllo e disciplinare)
1. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
2. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto alla rendicontazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, secondo modalità e criteri definiti dal dirigente.
3. Alla scadenza del presente accordo, il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura di assegnazione del lavoratore è tenuto a compilare un apposito report sulle attività svolte in modalità agile dal lavoratore ed a trasmetterlo alla UOC Dinamiche del Personale.
4. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di servizio, dà luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.
Articolo 6
(Modalità di svolgimento)
1. La programmazione del numero di giornate di lavoro agile avviene su base trimestrale e con anticipo rispetto al periodo programmato. Nell’ipotesi in cui l’accordo di lavoro agile abbia una durata inferiore al trimestre, l’individuazione del numero di giornate di smart working avviene a fronte di apposita programmazione mensile.
Tale programmazione diviene operativa a seguito dell’accettazione del dirigente dell’Unità Operativa a cui il lavoratore è assegnato.
2. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il dirigente può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno.
3. Per esigenze personali, il lavoratore può richiedere al dirigente una variazione del calendario programmato.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il lavoratore è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il lavoratore a lavorare in presenza.
5. Il lavoratore può essere, altresì, richiamato in sede qualora sopraggiungano esigenze organizzative urgenti e impreviste.
Articolo 7
(Tempo di lavoro e diritto alla disconnessione)
1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il lavoratore rende la propria prestazione lavorativa senza vincolo di tempo.
2. Il lavoratore assume l’impegno ad essere contattabile, sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari, nella fascia oraria compresa tra le ore e le ore (inserire l’eventuale fascia di contattabilità concordata).
3. Restano confermati i tempi di riposo in essere per le prestazioni rese in presenza, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.
4. Il lavoratore non può rendere alcuna prestazione lavorativa durante il periodo di 11 ore di riposo consecutivo e nella fascia oraria notturna tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
5. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 2 non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione ai sistemi informativi dell’ASL Pescara.
Articolo 8
(Strumenti di lavoro)
1. L’attività verrà espletata mediante utilizzo della dotazione informatica (barrare la casella di interesse):
□ fornita dall’ASL Pescara, di seguito indicata: ;
□ messa a disposizione dal lavoratore, nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza informatica.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, il lavoratore si impegna ad utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione dall’ASL Pescara con diligenza e nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni interne di servizio.
3. L’ASL Pescara garantisce la conformità della strumentazione fornita alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.
Articolo 9
(Riservatezza e privacy)
1. Il lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni.
A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede dell’ASL Pescara, egli assume l’impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’ASL Pescara che vengono trattate dal lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano accedere, produrre o copiare tali dati ed informazioni.
Art. 10
(Rinvio)
1. Il presente accordo costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro e viene trasmesso, in originale, alla UOC Dinamiche del Personale, per la relativa conservazione nel fascicolo personale del lavoratore.
2. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione i contratti collettivi applicati dall’ASL Pescara, i regolamenti e le disposizioni di servizio interni, le norme di legge in materia di pubblico impiego e di lavoro agile.
Letto, confermato e sottoscritto.
,
Luogo e data
Il Direttore/Dirigente Responsabile Il lavoratore