CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO ai sensi degli artt. 38 e segg. del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n. Raccolta n.
CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO
ai sensi degli artt. 38 e segg. del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove avanti a me sono presenti
1) ……………….. nella qualità di ………………, domiciliato per la carica ove appresso, che si costituisce in rappresentanza dell' AGRILEASING – Banca per il leasing delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane – S.p.A.” (di seguito indicata come “BANCA AGRILEASING S.P.A.”) con sede in Roma alla via Lucrezia Romana n.41/47, capitale sociale deliberato Euro 285.366.250,00 i.v., codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Roma n. 02820100580 ed iscritta al x.xx 417224 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma, partita IVA 01122141003, iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93 al x.xx 5405, Codice ABI 3123.7, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ICCREA HOLDING S.p.A., codice fiscale n. 01294700586, – Gruppo bancario Iccrea, iscritta all’albo dei gruppi bancari al n. 20016, a quanto infra autorizzato con procura speciale conferita da
…………..in data……..repertorio x.xx………… Notaio Xxxx. Xxxxx XXXXXX di Roma che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “… ”;
Il mutuo oggetto del presente atto è stato autorizzato con delibera assunta dal della
BANCA AGRILEASING S.P.A. in data ………………….
2) ……….., nato a ….. il…..., codice fiscale .……., nella qualità di Amministratore Unico per la carica ove appresso, che sottoscrive in rappresentanza della “… ” (di seguito
indicato come "PARTE MUTUATARIA") con sede in ……………….,Via………….., Cap. soc Euro …………….= interamente versato, codice fiscale e partita IVA ………………, coincidente con il numero d’iscrizione al ………………., Registro Imprese di , in virtù dei poteri
conferitigli dallo Statuto.
Il sig. interverrà all’atto oltre che nella summenzionata qualità, anche in proprio in
qualità di "PARTE FIDEJUBENTE" e/o “GARANTE”;
3) ………….., nato a …….., il ……… nella qualità di ………, domiciliato per la carica ……, via
………………., che si costituisce in rappresentanza della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ………………………., con sede ………., via ………….., capitale sociale €
…………….= interamente versato, codice fiscale n. ……….., coincidente con il numero d’iscrizione al Registro Imprese di ……., in virtù dei poteri conferiti con… in
data…….ed a quanto infra autorizzato in virtù di delibera assunta dal………..in data… , che
in estratto autentico si allegano sotto la lettera "…",
di seguito denominati come "PARTE FIDEJUBENTE e/o GARANTI";
I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, previa rinunzia, d'accordo fra loro e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue
ART. 1
La PARTE MUTUATARIA, dichiara di essere stata adeguatamente informata dalla BANCA AGRILEASING S.P.A. sui diritti e sulle facoltà a sé spettanti prima della stipula del presente atto e di non essersi avvalsa del diritto di ottenere, da parte della BANCA AGRILEASING S.P.A., la documentazione concernente l’informativa precontrattuale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria.
Si allega al presente atto sotto la lettera … il relativo “Documento di Sintesi” di cui alle disposizioni in materia di trasparenza bancaria.
La BANCA AGRILEASING S.P.A. come sopra rappresentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 385 dell'1 Settembre 1993 Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA che, a detto titolo accetta, la somma di Euro ,00=. (..in lettere), somma che la PARTE MUTUATARIA dichiara di
ricevere, rilasciando alla BANCA AGRILEASING S.P.A., con il presente atto, ampia e liberatoria quietanza dell’importo stesso.
A parziale garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che seguono, La PARTE MUTUATARIA costituisce in pegno irregolare ex art.1851 cod. civ. in favore della BANCA AGRILEASING SPA, che accetta, la somma di Euro ………………,00=. ( …in lettere) quale netto ricavo della somma mutuata. Tale netto ricavo sarà svincolato alla PARTE MUTUATARIA, con valuta data di svincolo, dopo che la PARTE MUTUATARIA avrà provveduto a produrre alla BANCA AGRILEASING SPA, entro e non oltre 45 giorni da oggi:
a. dichiarazione notarile che attesti :
- che è stata iscritta l'ipoteca di cui al successivo art. 6 ;
- che al momento di tale iscrizione l'immobile avanti descritto risultava di piena proprietà di chi ha concesso l'ipoteca stessa;
- che l'ipoteca è del grado di cui al successivo art. 7 ;
- che è stata accertata, ad almeno undici giorni dalla data di iscrizione dell'ipoteca medesima, l'inesistenza di procedure concorsuali a carico della PARTE MUTUATARIA;
b. la polizza assicurativa di cui al successivo art. 9.
c. n. 2 copie autentiche del presente contratto di cui una in forma esecutiva, unitamente alla nota di iscrizione della oggi consentita ipoteca;
La PARTE MUTUATARIA prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto, nei termini sopra indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, o qualora prima dello svincolo della somma costituita in pegno, emergessero circostanze di fatto e/o di diritto, o si scoprissero vizi nei documenti prodotti di tale natura che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo, la BANCA AGRILEASING SPA potrà considerare risolto di diritto il presente contratto di mutuo ed utilizzare la somma costituita in pegno per l’estinzione o la riduzione del mutuo.
La risoluzione verrà dichiarata dalla BANCA AGRILEASING SPA alla PARTE MUTUATARIA a mezzo lettera raccomandata.
Quanto sopra sarà riportato nella nota d'iscrizione dell'ipoteca.
ART. 2
Il mutuo viene regolato dai patti e dagli obblighi del presente contratto nonché da quelli indicati nel Capitolato delle Condizioni Generali che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "…”, e che la PARTE MUTUATARIA ed i GARANTI dichiarano di aver integralmente letto prima d'ora, accettandolo complessivamente e singolarmente, e confermandone la vigenza per quanto non derogato nel presente contratto.
In particolare la PARTE MUTUATARIA ed il GARANTE, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile approvano i seguenti articoli:
4 (Suddivisione del finanziamento e Frazionamento) - 5 (Obblighi relativi alla Parte Mutuataria) - 6 (Adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia) - 8 (Assicurazione contro i danni) - 10 (Morosità e Risoluzione) - 11 (Imputazione dei pagamenti) - 12 (Cessioni e delegazioni di pagamento) - 13 (Accollo e Successioni) - 15 (Fidejussioni).
ART. 3
La durata del mutuo viene stabilita in anni 15, compreso il periodo di preammortamento di cui al successivo art. 4.
Il mutuo è concesso sino al ……….. al tasso nominale annuo del ……….% pari all’euribor a sei mesi, su base 365, rilevato per valuta …………., arrotondato ai cinque centesimi superiori e maggiorato di ……… (…) punti..
Successivamente, dal …………… e sino al …………. il tasso sarà pari all’euribor a sei mesi su base 365 rilevato per valuta il arrotondato ai cinque centesimi superiori e maggiorato di
……….. punti. Egualmente si procederà nei semestri seguenti, con riferimento alla rilevazione del suddetto parametro per valuta 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno con applicazione sullo stesso dell’arrotondamento e della maggiorazione sopra indicati, delimitando le eventuali oscillazioni
entro un limite minimo del 3% (…) annuo. Resta pertanto sin d’ora convenuto fra le parti che il tasso verrà applicato al capitale residuo del mutuo non potrà scendere al di sotto del 3%.(…).
La quotazione dell’euribor (euro interbank offered rate) viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell’euribor (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile una delle predette quotazioni, verrà presa in considerazione l’ultima rilevazione disponibile.
Dette clausole saranno inserite nella nota di iscrizione d’ipoteca ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del citato Testo Unico in materia bancaria e creditizia.
La variazione del tasso di interesse, come sopra determinato, comporterà il ricalcolo del piano di ammortamento del capitale residuo.
Le variazioni del tasso d’interesse saranno portate a conoscenza della PARTE MUTUATARIA unitamente alle comunicazioni del nuovo importo della rata di ammortamento, così come modificato in dipendenza della variazione di tasso intervenuta.
Gli interessi saranno calcolati in base all’anno commerciale di 360 giorni. In relazione alla delibera del CICR del 4 marzo 2003, si precisa che:
• il valore dell’Euribor a sei mesi su base 365, rilevato per valuta arrotondato
ai cinque centesimi superiori è pari al %;
• l’indicatore sintetico di costo (ISC) è pari al …………..% (…) e le componenti che concorrono alla sua determinazione sono:
la quota capitale calcolata al tasso iniziale, l’ammontare degli interessi determinati con riferimento al parametro di cui sopra, le spese di istruttoria, di incasso rata e gli oneri fiscali (DPR 601/73), così come indicati al successivo art. 14.
ART. 4
La PARTE MUTUATARIA si obbliga a restituire la somma mutuata, con il metodo dell'ammortamento progressivo mediante il pagamento di n ……… (..in lettere..) rate ……………
costanti, posticipate, comprensive di una quota di capitale ed interessi, dell'importo, al tasso attuale, di Euro ……………..= (... in lettere. ) ciascuna e scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno.
Inoltre la PARTE MUTUATARIA si obbliga a pagare alla BANCA AGRILEANSIG SPA n.
……….. rate di soli interessi di preammortamento decorrente dalla data di svincolo e scadenti ogni fine ….. solare, la prima scadrà il ………….. e l’ultima il ………………...
Da tale giorno decorrerà l'ammortamento del mutuo.
La prima rata di ammortamento scadrà il giorno ................ e l’ultima il …………..
L'ammortamento del capitale mutuato rimane sin d'ora determinato sulla base della tabella che si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 in caso di parziale rimborso anticipato del capitale.
Gli importi delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento saranno comunicati dalla BANCA AGRILEASING S.P.A alla PARTE MUTUATARIA, fermo restando, comunque, l'obbligo per quest'ultima di effettuare i pagamenti alle date di scadenza sopraindicate, con espresso esonero per la BANCA AGRILEASING S.P.A. di qualsiasi responsabilità, anche per eventuali disguidi postali.
I pagamenti saranno imputati nell'ordine, alle spese, agli interessi e infine al capitale, salvo che la BANCA AGRILEASING S.P.A. ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.
ART. 5
Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto dalla PARTE MUTUATARIA e non pagata alla scadenza produrrà di pieno diritto l'interesse di mora nella misura di due punti in più del tasso di cui al precedente art. 3 e ciò dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento.
Gli interessi matureranno giorno per giorno e saranno calcolati in base all'anno commerciale di 360 giorni ed all'effettivo numero di giorni trascorsi, fermo restando che tali interessi non saranno suscettibili di capitalizzazione periodica.
ART. 6
A garanzia della somma mutuata, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dall’allegato capitolato, la PARTE MUTUATARIA concede, a favore della BANCA AGRILEASING S.P.A., che accetta ipoteca ai sensi dell’art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 385 dell'1 Settembre 1993, da iscriversi presso la Conservatoria competente sopra l’immobile descritto in calce al presente articolo.
La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro ………………,00.=(…) la quale comprende e garantisce:
l’importo del capitale mutuato, gli interessi, anche di preammortamento, l’ammontare di tutte le rate che rimanessero insolute, gli interessi di mora nella misura stabilita nel precedente art. 5, quanto dovuto alla BANCA AGRILEASING S.P.A. per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell’art. 2855 cod. civ.) nonché le spese stragiudiziali, i premi di assicurazione, rimborsi di tasse, imposte e tributi di qualsiasi genere dovuti allo Stato o ad altri Enti e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata e quant’altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di mutuo. La consentita ipoteca sarà valida ed operativa sino alla totale estinzione del debito nascente dal presente contratto.
Essa è indivisibile e sussiste sui beni ipotecati ai sensi dell'art. 2809 c.c.
Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del citato Decreto Legislativo, il credito della BANCA AGRILEASING SPA rimarrà garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione della clausola di indicizzazione di cui all'art. 3 del presente contratto. Pertanto la somma per la quale viene iscritta l'ipoteca s'intende aumentata di pieno diritto fino a copertura dell'importo suddetto.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL’IPOTECA
Ubicazione: ……………………………., ……….. ……..
Confini ………………………………………………..
Dati catastali: ……………………………
(cfr. relazione preliminare ventennale redatta dal Notaio rogante)
ART. 7
La PARTE DATRICE D’IPOTECA dichiara:
- che quanto forma oggetto della consentita ipoteca è di sua piena e legittima proprietà per acquisto fattone a rogito………….. in data …………. da. ;
- che gli stessi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di ……………………………………….. …………………….
(cfr. relazione preliminare ventennale redatta dal Notaio rogante)
ART 8
Ai sensi dell'art. 40 del citato Testo Unico, la PARTE MUTUATARIA potrà richiedere di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato, dandone avviso alla BANCA AGRILEASING S.P.A. almeno dieci giorni lavorativi prima del giorno in cui intende effettuare il pagamento, a mezzo di lettera raccomandata, indicando l'importo che intende rimborsare.
Il rimborso anticipato, totale o parziale, potrà essere effettuato alla data di scadenza delle rate di ammortamento.
Nell'ipotesi di rimborso anticipato, totale o parziale, la PARTE MUTUATARIA si obbliga a pagare una somma omnicomprensiva pari al 1% (unopercento) dell'importo che intende rimborsare, (esempio: nell’ipotesi di rimborso di €. 1.000,00= la commissione di estinzione anticipata sarà pari a €. 10,00).
Tale somma dovrà essere versata contestualmente al rimborso totale o parziale del mutuo.
Per l'estinzione anticipata o per il rimborso parziale nessun altro onere sarà addebitato alla PARTE MUTUATARIA oltre al compenso stabilito al comma 3 che precede, ad eccezione delle eventuali spese di restrizione dell’ipoteca.
Il compenso per l'estinzione anticipata o per il rimborso parziale non saranno applicati per le quote di mutuo, oggetto di accollo da parte di persone fisiche aventi causa dalla PARTE MUTUATARIA, che siano destinate all’acquisto della casa dove esse intendono stabilire la propria residenza in conformità a quanto dichiarato nei relativi contratti di compravendita.
Il parziale rimborso anticipato comporterà il ricalcolo del piano di ammortamento del capitale residuo.
Il rendiconto e il documento di sintesi, inviati alla PARTE MUTUATARIA ai sensi del successivo art. 15, conterranno l'indicazione del compenso che la PARTE MUTUATARIA stessa sarebbe tenuta a corrispondere per estinguere anticipatamente il mutuo alla data del rendiconto e del documento di sintesi predetti.
ART. 9
Giusto quanto previsto dall'art.8 dell'allegato capitolato per tutta la durata del mutuo e a spese della PARTE MUTUATARIA e/o della PARTE DATRICE D’IPOTECA, l’immobile offerto in garanzia dovrà essere tenuto assicurato, presso Compagnia di gradimento della BANCA AGRILEASING S.P.A., contro i danni derivanti da incendio, scoppio, gas, caduta di aereo e fulmine, per un massimale non inferiore a € …………….,00.= (..in lettere), vincolando la polizza in favore della BANCA AGRILEASING S.P.A..
ART. 10
Ai patti e condizioni di cui all'art. 15 dell'allegato Capitolato, la PARTE FIDEJUBENTE presta fidejussione solidale ed indivisibile per sé, eredi, successori e aventi causa per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA e dei suoi successori e aventi causa. La fideiussione è prestata:
• dalla ………………….. fino alla concorrenza dell’importo di € 00.=(…).
• dalle Società …………….. e i signori ……………………….. fino alla concorrenza dell’importo di Euro ………………….,00.= (… ).
In particolare la fidejussione è prestata per la restituzione, anche in via anticipata del capitale, per il pagamento degli interessi, anche di mora, per il rimborso delle spese ed in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al concesso mutuo.
ART. 11
Tutti gli obblighi posti a carico della PARTE MUTUATARIA e dei GARANTI nel contratto e nel capitolato sono tutti ed ognuno da considerarsi come essenziali ai fini del presente contratto, cosicché l'inosservanza anche di uno solo di essi produrrà di pieno diritto la risoluzione del contratto stesso, senza necessità alcuna di messa in mora, ferma restando la facoltà per la BANCA AGRILEASING S.P.A. di dichiarare la mera decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c..
L'inizio di procedure concorsuali o la instaurazione di procedure esecutive concernenti i beni concessi in ipoteca, comporteranno parimenti la risoluzione di diritto del presente contratto.
ART. 12
Ai fini del presente atto:
- la BANCA AGRILEASING S.P.A. elegge domicilio presso la propria sede in Roma, via Lucrezia Romana n. 41/47;
- la PARTE MUTUATARIA ed i GARANTI eleggono domicilio come in comparsa e, in difetto, presso la Segreteria del Comune del luogo ove ha sede il Tribunale nella cui competenza ricade l'immobile costituito in ipoteca, ove autorizza la BANCA AGRILEASING S.P.A. ad effettuare ogni qualsiasi comunicazione e notifica, anche processuale.
La PARTE MUTUATARIA ed i GARANTI si obbligano a comunicare alla BANCA AGRILEASING S.P.A. entro 15 giorni a mezzo raccomandata, ogni variazione di domicilio come sopra eletto, sollevando la BANCA AGRILEASING S.P.A. da ogni responsabilità relativa a ritardo
e/o mancata ricezione della corrispondenza concernente il presente finanziamento per inosservanza dell'obbligo di comunicazione predetto.
ART. 13
Per ogni controversia giudiziale nascente e/o collegata alla conclusione, esecuzione e cessazione del presente contratto e/o relativa alla validità ed efficacia dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, non rivestendo la PARTE MUTUATARIA la qualifica di consumatore, ferme le speciali competenze disposte dagli artt. 21 e 26 del c.p.c..
ART. 14
Sono a carico esclusivo della PARTE MUTUATARIA le spese del presente atto, della copia esecutiva per la BANCA AGRILEASING S.P.A., dell'iscrizione dell'ipoteca, e di eventuali annotamenti a margine (restrizioni, frazionamenti, ecc.) quelle relative alle comunicazioni periodiche di cui all’art. 15 che segue, nonché qualsiasi altra spesa o tributo dipendente e conseguente, anche se allo stato non prevedibile, in quanto per patto espresso nessuna spesa o tributo, direttamente o indirettamente relativa al finanziamento potrà mai gravare sulla BANCA AGRILEASING S.P.A..
La PARTE MUTUATARIA provvederà a regolare gli oneri notarili direttamente con il notaio rogante.
Il presente atto fruisce delle agevolazioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (artt. 15 e
17) e successive integrazioni e modificazioni e sono a carico della PARTE MUTUATARIA i relativi oneri fiscali, attualmente nella misura dello 0,25% (zerovirgolaventicinque) sull’ammontare del capitale oggi mutuato e pari ad € ,00.=.
Dovrà altresì corrispondere alla BANCA AGRILEASING S.P.A. a titolo di rimborso spese di istruttoria l'importo di Euro ………….,00=. (……./00) ed a titolo di spese di incasso su ogni rata l’importo di euro ………,00 (… /00).
Ai sensi dell'art. 117 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e dell’art. 10 del Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223 e relative disposizioni di attuazione, la PARTE MUTUATARIA prende atto ed approva :
- che nel periodo di durata del finanziamento gli oneri relativi alle spese, di cui alla tabella allegata al presente atto sotto la lettera ......, potranno essere variati unilateralmente dalla BANCA AGRILEASING S.P.A. in senso sfavorevole alla stessa PARTE MUTUATARIA; in caso di variazioni sfavorevoli, 30 giorni prima, la BANCA AGRILEASING S.P.A. comunicherà ad essa PARTE MUTUATARIA a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata presso l'ultimo domicilio indicato ai sensi dell'art. 12 che precede, la variazione apportata, unitamente al "Documento di sintesi" aggiornato, contenente l'evidenza della variazione stessa, con l'indicazione della data di decorrenza di essa variazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta la PARTE MUTUATARIA ha facoltà di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di chiusura del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
- che copia autentica del presente contratto sarà a sua disposizione presso il notaio rogante.
ART. 15
L'invio alla PARTE MUTUATARIA dell’estratto conto e del Documento di sintesi aggiornato, contenente l'indicazione delle condizioni in vigore, verrà effettuato dalla BANCA AGRILEASING S.P.A. una volta l’anno.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma che precede senza che sia pervenuta alla BANCA AGRILEASING S.P.A. opposizione scritta dalla PARTE MUTUATARIA, le comunicazioni stesse si intenderanno senz'altro approvate.
ART. 16
Per eventuali contestazioni in ordine al presente contratto, la PARTE MUTUATARIA può rivolgersi all'Ufficio Reclami della BANCA AGRILEASING S.P.A. seguendo le modalità indicate negli avvisi denominati "Principali norme di trasparenza" esposti nei locali della BANCA
AGRILEASING S.P.A. aperti al pubblico e nei Fogli informativi a disposizione dei clienti nei locali stessi.
Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giurì Bancario non priva la PARTE MUTUATARIA di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria.
I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena conoscenza.