CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA POLICLINICO DELL’UNIVERSITA’ DI CAGLIARI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CAGLIARI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA POLICLINICO DELL’UNIVERSITA’ DI CAGLIARI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI) si applica a tutto il personale destinatario del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università stipulato il 09/08/2000 (CCNL), in servizio presso l’Azienda Policlinico dell’Università degli Studi di Cagliari, in seguito denominata “Amministrazione”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.
ART. 2
(Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo)
1. L’Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipulazione del contratto integrativo, nonché a convocare la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato, secondo i tempi e le procedure definiti dal CCNL.
2. Il contratto integrativo si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione definitiva da parte delle delegazioni trattanti.
3. Il contratto integrativo viene rinnovato con le medesime scadenze previste dal CCNL. Esso dispiega, comunque, pienamente i suoi effetti giuridici ed economici fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Per le parti relative ad istituti aventi carattere annuale può essere rinnovato, previo accordo tra le parti, anche in assenza di rinnovo del CCNL. Il contratto integrativo è integrato con gli accordi di contrattazione integrativa eventualmente intervenuti in successiva sequenza temporale.
4. Il testo del contratto integrativo viene affisso, entro tre giorni dalla stipulazione, all’Albo dell’Azienda Policlinico dell’Università di Cagliari e delle strutture periferiche.
5. In caso di controversie sull’interpretazione del contratto integrativo, le parti si incontrano tempestivamente per definire consensualmente l’interpretazione autentica della clausola controversa, secondo le modalità previste dall’art. 12 del CCNL. La riunione per definire l’interpretazione di una clausola controversa deve essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Durante il periodo di attivazione delle procedure di interpretazione autentica, l’Amministrazione si astiene dall’adottare provvedimenti sulla materia oggetto della controversia che possano essere pregiudizievoli per la posizione dei dipendenti interessati.
ART. 3
(Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
1. I servizi considerati essenziali nell’Azienda Policlinico dell’Università di Cagliari e le relative prestazioni da garantire in occasione di sciopero sono esclusivamente quelli indicati rispettivamente dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 1, comma 2, lettere A), B), C), D), E) e F), delle "Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali" per il comparto Università.
2. Per ogni unità funzionale interessata al funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alle lettere A), B), C), D), E) e F) del citato comma 2 dell’art. 1 delle "Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali" per il comparto Università, è previsto un contingente di personale esonerato dallo sciopero, formato da una unità di personale appartenente alla categoria C o D e, ove necessario, da una unità appartenente alla categoria B.
3. Si conferma il regolamento approvato il 04/02/2004, con il quale sono state individuate le unità funzionali interessate al funzionamento dei servizi pubblici essenziali, di cui al precedente comma 2.
4. L’Amministrazione comunica ai dipendenti interessati e alle XX.XX., sette giorni prima della data di effettuazione di uno sciopero, la composizione dei contingenti.
5. Nella composizione dei contingenti l’Amministrazione si attiene al principio della rotazione tra il personale in servizio nell’unità funzionale coinvolta. Dai contingenti sono esclusi i componenti delle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali.
6. Il personale incluso nei contingenti può esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 5, la volontà di aderire allo sciopero e può chiedere la conseguente sostituzione. L’Amministrazione deve rispondere entro la giornata successiva, accogliendo, quando possibile, la richiesta del dipendente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 4
(Sistema delle relazioni sindacali)
1. Il sistema delle relazioni sindacali mira alla costruzione di un rapporto fortemente qualificato tra Amministrazione e XX.XX., fondato sui principi di correttezza, trasparenza ed informazione reciproca, che abbia come finalità comune il perseguimento degli obiettivi dell’istituzione nel quadro di una completa attuazione dell’autonomia universitaria e il contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola in:
a) contrattazione integrativa;
b) informazione;
c) consultazione;
d) concertazione.
ART. 5
(Contrattazione integrativa)
1. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione collettiva, la contrattazione integrativa ha per oggetto le materie di seguito individuate.
2. La delegazione di parte pubblica, nominata con provvedimento formale dell’Amministrazione, è composta dal Rettore o suo delegato e dal Direttore Generale dell’Azienda Policlinico o suo delegato. Il delegato deve poter avvalersi di tutte le facoltà funzionali insite nella figura del delegante.
3. La delegazione di parte sindacale è designata dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria dei dipendenti dell’Università di Cagliari (RSU), a cui si aggiunge un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale territoriale di comparto firmataria del CCNL Università.
4. Eventuali sostituzioni o supplenze temporanee possono essere effettuate dalle due delegazioni, previa comunicazione scritta all’altra delegazione ed hanno effetto immediato.
5. Ognuna delle parti, in ciascuna seduta di contrattazione, può avvalersi di esperti specifici in relazione all’argomento della riunione.
6. La convocazione della sessione deve essere effettuata, in forma scritta, almeno sette giorni prima del giorno fissato. L’aggiornamento della seduta sarà confermato ai singoli componenti delle delegazioni almeno tre giorni prima della riunione stessa, anche in via telefonica.
7. Le delegazioni di contrattazione definiscono il calendario dei lavori e le sue priorità.
8. Gli atti di ogni seduta sono verbalizzati da un segretario designato dall’Amministrazione. Delle decisioni assunte viene redatto un resoconto sommario che viene sottoscritto seduta stante dalle delegazioni. Il verbale viene ratificato all’inizio della seduta successiva e, a tal fine, deve essere reso disponibile ai singoli componenti delle delegazioni almeno il giorno prima della riunione.
9. Per gli istituti aventi carattere annuale, alle scadenze previste dal presente contratto integrativo, vengono sottoscritti protocolli d’intesa specifici tra parte pubblica e parte sindacale che, a tutti gli effetti, hanno valore di integrazione dello stesso contratto integrativo.
10. Le riunioni di contrattazione integrativa eventualmente necessarie dopo la stipulazione del contratto integrativo, sono convocate, con trasmissione del relativo ordine del giorno, entro dieci giorni dalla richiesta di una delle parti.
ART. 6
(Informazione)
1. L’informazione ha luogo su tutte le materie previste dal CCNL e dal presente contratto integrativo.
2. L’informazione è resa preventivamente su tutte le materie oggetto di contrattazione.
3. L’informazione è fornita per iscritto e attraverso la trasmissione di apposita documentazione.
4. L’informazione preventiva avviene almeno sette giorni prima della emissione dei provvedimenti relativi alle materie oggetto dell’informazione stessa.
5. L’informazione successiva, di cui al comma 4 dell’art. 6 del CCNL, avviene trimestralmente attraverso la trasmissione della relativa documentazione, fermo restando l’incontro annuale e la possibilità di incontri specifici richiesti da una delle parti, da attuarsi entro dieci giorni dalla richiesta.
6. L’Amministrazione si impegna, inoltre, a fornire alle XX.XX. e alla RSU una preventiva informazione su:
a) documenti di programmazione e di bilancio dell’Azienda Policlinico dell’Università di Cagliari;
b) progetti, atti e provvedimenti relativi all’organizzazione del lavoro, nonché interventi di progettazione, introduzione o modifica dei sistemi informatici che determinino valutazioni in merito ad eventuali vincoli all’occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all’ambiente e alla qualità del lavoro.
7. L’Amministrazione, infine, si impegna ad inviare alle XX.XX. e alla RSU:
a) le circolari e le disposizioni dirigenziali, con particolare attenzione per quelle riguardanti il personale;
b) l’elenco delle deliberazioni adottate dal Direttore Generale del Policlinico, con cadenza quindicinale;
c) convocazioni con Ordini del Giorno e verbali delle riunioni degli organi di governo e di indirizzo dell’Azienda Policlinico;
d) relazioni del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Policlinico;
e) avvisi e regolamenti di elezioni degli organi dell’Azienda Policlinico a tutti i livelli e relativi risultati;
f) tutti i bandi di concorso, per le selezioni pubbliche e le richieste di assunzione diretta dall’Ufficio di collocamento, per i quali si richiede anche ampia pubblicità;
g) le graduatorie dei concorsi e delle selezioni pubbliche;
h) i nominativi del personale di nuova assunzione, anche a tempo determinato, e la loro destinazione di servizio;
i) i nominativi del personale con cui vengono stipulati contratti di lavoro, con l’indicazione della natura e della durata del contratto;
j) i provvedimenti di mobilità interna del personale, l’elenco delle richieste di trasferimento del personale ad altra struttura dell’ Azienda Policlinico;
k) i provvedimenti di attribuzione di incarichi o funzioni al personale;
l) i provvedimenti relativi all’avvio delle procedure di accertamento, nei casi in cui l’Amministrazione ritenga che si siano create le condizioni per una possibile applicazione dell’art. 42, comma 5, lettera h), del CCNL;
m) i provvedimenti disciplinari e relative motivazioni, che verranno inviati al sindacato di appartenenza su richiesta del dipendente interessato;
n) i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
o) programmi di corsi e seminari attivati dall’Amministrazione;
p) ogni altra informazione di interesse generale o che possa riguardare, anche indirettamente, il personale, comprese le informazioni su tutte le materie previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del SSN, per gli aspetti interconnessi con l’attività esplicata nell’Azienda Policlinico.
ART. 7
(Consultazione)
1. La consultazione avviene su tutte le materie previste dal CCNL Università, dai Contratti Collettivi Nazionali del personale del SSN, dal contratto integrativo e da norme di carattere generale o particolare.
ART. 8
(Concertazione)
1. La concertazione viene svolta secondo le modalità e le materie previste dal CCNL Università, dai Contratti Collettivi Nazionali del personale del SSN, fatti salvi i punti richiamati nel presente accordo.
2. In caso di raggiungimento di un accordo, lo stesso sarà recepito con atto formale.
ART. 9
(Rappresentanti per la sicurezza)
1. La disciplina riguardante i Rappresentanti per la sicurezza è contenuta nel “Protocollo d’intesa sull’applicazione della normativa in materia di elezione ed esercizio dell’attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso l’Azienda Policlinico dell’Università di Cagliari”.
ART. 10
(Pari opportunità)
1. Il Comitato per le pari opportunità (CPO), previsto dall’art. 17 del DPR 567/87 e dall’art. 6 del DPR 319/90, è costituito da quattro rappresentanti del personale e da quattro rappresentanti designati dall’Amministrazione.
2. Le rappresentanti del personale sono designate dalla RSU dei dipendenti dell’Università di Cagliari.
3. I nominativi delle rappresentanti designate nel CPO sono comunicati all’Amministrazione dalla RSU.
4. L’Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, designa le rappresentanze di sua competenza e provvede ad insediare formalmente il CPO.
5. L’Amministrazione comunica tempestivamente ai responsabili delle strutture, nonché a tutto il personale, alle XX.XX. e alla RSU, la composizione del CPO.
6. L’Amministrazione garantisce gli strumenti necessari per il funzionamento del CPO. A tal fine mette immediatamente a disposizione idonei locali e tutti gli strumenti tecnici e logistici che saranno concordati direttamente con lo stesso CPO.
7. Il CPO definisce specifici interventi, anche formativi, che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici dell’Azienda Policlinico.
8. Il CPO individua problemi e soluzioni che propone alle parti per le procedure di contrattazione previste dal comma 3 dell’art. 14 del CCNL. Le delegazioni di contrattazione integrativa devono essere convocate entro i dieci giorni successivi al ricevimento delle informazioni.
ART. 11
(Diritti sindacali)
1. Sarà cura dell’Amministrazione reperire idonei locali per lo svolgimento dell’assemblea, entro 48 ore dall’eventuale richiesta, qualora i richiedenti dovessero segnalare difficoltà a reperire autonomamente i locali presso le strutture del l’Azienda Policlinico.
2. A garanzia delle libertà sindacali l’Amministrazione si impegna a rendere disponibili, compatibilmente con le esigenze dei servizi, in ciascuna struttura o complesso di strutture che per caratteristiche architettoniche e per collocazione topografica possano utilmente fruire dei medesimi locali, idonei spazi di riunione da concedere su richiesta delle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo o della RSU, sia in orario di lavoro che al di fuori dell’orario di lavoro.
3. Per garantire il diritto all’informazione, l’Amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto integrativo, ad allestire in tutte le strutture idonei spazi murali e bacheche riservate all’affissione di comunicazioni sindacali.
4. L’Amministrazione si impegna ad assegnare alle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo e alla RSU, entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto integrativo, idonei locali da adibire a sede sindacale, ubicati presso il Presidio di Monserrato dell’Azienda Policlinico, attrezzati con normali arredi di ufficio e con linea telefonica e fax; i costi relativi all’utilizzo del telefono e del fax sono a carico delle XX.XX..
5. L’Amministrazione assicura alle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo e alla RSU l’utilizzo gratuito del servizio di posta interna e l’accesso ai servizi informatici presenti nell’Azienda Policlinico. E’ assicurato altresì l’utilizzo del servizio fotocopie, con addebito dei costi reali alle XX.XX..
ART. 12
(Ufficio per le relazioni sindacali)
1. Al fine di consentire il pieno dispiegarsi del sistema delle relazioni sindacali e una regolare applicazione del contratto collettivo integrativo, nonché la tempestiva e completa diffusione delle informazioni, l’Amministrazione istituisce l’Ufficio per le relazioni sindacali, con un’adeguata struttura organizzativa e affidato ad un responsabile individuato dall’Amministrazione.
ART. 13
(Forme di partecipazione)
1. Nell’ambito della concertazione prevista dall’art. 7, comma 4, del CCNL, sono costituiti entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto integrativo:
a) L’Osservatorio permanente sull’organizzazione del lavoro, con il compito di avviare immediatamente uno studio organico sulla materia, anche in riferimento ai problemi connessi all’efficienza e all’efficacia dei servizi resi all’utenza, con funzioni di monitoraggio e proposta sull’utilizzo delle forme contrattuali flessibili di lavoro e di verifica sulla mobilità interna del personale;
b) La Commissione paritetica per la formazione del personale, costituita per la parte sindacale da quattro componenti designati dalle XX.XX. firmatarie del presente CCI e quattro designati dall’Amministrazione, con i compiti definiti da apposito Regolamento concordato tra le parti titolari della contrattazione integrativa;
c) La Commissione bilaterale sull’attività dei dipendenti disabili, con compiti di proposta sulle linee di intervento per facilitare l’attività dei dipendenti disabili e di verifica sull’applicazione della normativa in materia.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
ART. 14
(Programmazione)
1. Entro il mese di novembre di ogni anno, l’Amministrazione, in apposite riunioni convocate durante il normale orario di lavoro, illustra al personale interessato la proposta e raccoglie le richieste dei dipendenti, per l’anno successivo, per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro in generale, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare per orario di lavoro, flessibilità, turni, indennità e processi formativi, indicando altresì le esigenze di una razionale utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature, a fronte degli impegni e dell’attività programmata e tenute in considerazione le esigenze dell’utenza. Analogamente si comporterà per rilevanti variazioni che si renderanno necessarie in corso d’anno.
2. Delle riunioni vengono redatti i relativi verbali, corredati di eventuali istanze del personale.
ART. 15
(Orario di lavoro)
1. L’orario di lavoro del personale, fissato in 36 ore settimanali, può essere articolato, sulla base di una programmazione annuale, secondo le seguenti tipologie:
a) su cinque giorni lavorativi alla settimana (dal lunedì al venerdì), con due rientri pomeridiani: dalle ore 08,00 alle ore 14,00 - rientro pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
b) su sei giorni lavorativi alla settimana (dal lunedì al sabato), per particolari esigenze di determinate strutture: dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
c) su cinque giorni lavorativi alla settimana (dal lunedì al venerdì), con orario continuato o articolato, nel caso di motivate e documentate esigenze di determinate strutture o nei casi previsti dal successivo comma 11: dalle ore 08,00 alle ore 15,12 - oppure dalle ore 08,00 alle ore 15 per quattro giorni più un giorno dalle ore 08,00 alle ore 16,00 - oppure dalle ore 08,00 alle ore 14,00 per tre giorni più due giorni dalle ore 08,00 alle ore 17,00;
d) mediante turni che prevedano l’alternanza periodica tra xxxxxxx e pomeriggio, come disciplinato dal successivo art. 17.
2. Il personale, di norma, non presta servizio per più di nove ore nella stessa giornata, comprese le prestazioni di lavoro straordinario.
3. E’ possibile, sulla base di motivate e documentate esigenze delle strutture che ne facciano richiesta, la programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, che permettano, nell’arco di un mese, la realizzazione di settimane con più o meno di 36 ore lavorative (purché l’orario giornaliero non superi, di norma, le nove ore lavorative), nel rispetto del monte ore complessivo nel periodo di riferimento, prevedendo giornate di riposo compensativo. Tali calendari sono attivati sulla base di contratti individuali firmati dal lavoratore e dal Direttore Generale che prevedano l’orario di lavoro dettagliato per giornata, la salvaguardia della fruizione delle giornate di ferie e delle assenze per malattia. I lavoratori impegnati in questo tipo di contratti sono esclusi dalla necessità del ricorso al lavoro straordinario.
4. In ogni caso possono coesistere, compatibilmente con le esigenze di servizio, più tipologie di articolazione dell’orario di lavoro nella stessa struttura.
5. In particolari strutture, qualora si ravvisi la necessità di una maggiore apertura pomeridiana di servizi rivolti direttamente all’utenza, l’orario di lavoro articolato su 5 giorni alla settimana con due rientri pomeridiani può prevedere, se il numero dei dipendenti lo consente, il rientro pomeridiano articolato su quattro pomeriggi (dal lunedì al giovedì), alternando il rientro del
personale in due gruppi omogenei: 1° gruppo rientro lunedì-mercoledì, 2° gruppo rientro martedì-giovedì.
6. E’ possibile concordare tipologie orarie diverse da quelle previste dai commi precedenti, previo accordo scritto tra il responsabile della struttura e i dipendenti interessati, purché sia garantita la funzionalità della struttura stessa.
7. Il dipendente deve effettuare una pausa obbligatoria di almeno trenta minuti, e non superiore a due ore, in giornate lavorative che prevedono il rientro pomeridiano, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, fatte salve le esigenze specifiche dei laboratori di ricerca, o di altre strutture particolari, previste e concordate nelle riunioni di cui all’art. 14 del presente CCI, che possono richiedere una prestazione continuativa del lavoratore nella struttura.
8. La pausa per il pranzo può essere effettuata fra le ore 13,00 e le ore 15,00, salvo esigenze diverse di particolari strutture.
9. L’articolazione dell’orario di lavoro dei dipendenti è concordata, nel rispetto delle tipologie previste dal presente articolo e tenuto conto delle esigenze espresse dai medesimi, con i responsabili delle strutture di appartenenza, nell’ambito delle riunioni di programmazione previste dal precedente art. 14. In caso di mancato accordo, comunicato formalmente al Direttore Generale, la questione è oggetto di contrattazione integrativa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
10. L’articolazione dell’orario di lavoro deve tenere conto delle particolari necessità manifestate da dipendenti:
a) con prole fino a otto anni di età;
b) che si trovano in situazioni personali o familiari di accertata gravità;
c) iscritti a corsi di studio di istruzione primaria o secondaria;
d) impegnati in attività di volontariato.
In questi casi, a richiesta del dipendente, possono essere adottate articolazioni dell’orario di lavoro diverse da quelle in vigore nella struttura di appartenenza, scelte tra quelle previste dal precedente comma 1, o altre tipologie orarie concordate con il responsabile della struttura, compatibilmente con le esigenze di servizio.
11. Il Direttore Generale, al termine delle riunioni annuali di programmazione, effettua le necessarie verifiche attraverso concertazione con la RSU, al fine di omogeneizzare i criteri interpretativi ed applicativi del presente contratto integrativo e di razionalizzare gli orari delle strutture dell’Azienda, tenute in considerazione le esigenze dell’utenza.
12. Entro i primi 10 giorni di ogni mese l’Amministrazione trasmette a ciascun dipendente il tabulato relativo alle presenze in servizio nel mese precedente, evidenziando le eventuali ore da recuperare per ritardi accumulati, uscite anticipate e infraorario o le eventuali ore a credito del dipendente, diverse dal lavoro straordinario. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore a debito entro il mese successivo, concordando preventivamente le modalità con il responsabile delle struttura. Il dipendente deve altresì concordare la fruizione di ore libere o giornate compensative, in dipendenza delle ore a credito, con il responsabile della struttura, di norma entro il mese successivo, salvo diversi accordi stabiliti nelle riunioni di programmazione di cui al precedente art. 14. La gestione del sistema automatico di rilevamento delle presenze è completamente decentrata nelle strutture periferiche. Deve essere garantita la possibilità che il personale possa verificare in qualsiasi momento, tramite il terminale-orologio, la propria situazione creditoria o debitoria rispetto all’orario di lavoro.
13. La rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro del personale, contrattata con la RSU, deve essere uniforme in tutte le strutture e per tutto il personale soggetto a vincolo di orario.
14. Al personale coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comportanti particolari gravosità, individuati con appositi protocolli d’intesa tra le parti negoziali, è applicata una riduzione di orario a 35 ore settimanali, a decorrere dalla stipulazione dei suddetti protocolli. La riduzione potrà realizzarsi fermo restando l’inciso finale del comma 5, dell’art. 25, del CCNL.
15. Al personale appartenente alla categoria EP si applica la disciplina dell’orario di lavoro prevista dall’art. 60, comma 2, del CCNL. Eventuali problemi interpretativi e/o applicativi sono oggetto di contrattazione integrativa da attivare anche su richiesta di una delle parti.
16. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro trenta giorni dalla sottoscrizione della relativa normativa contrattuale nazionale, le parti firmatarie del presente contratto integrativo si impegnano a definire le competenze demandate alla contrattazione integrativa per la disciplina del lavoro notturno.
17. in apposita sequenza contrattuale, da attivare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCI, le parti negoziali si impegnano a definire la specifica disciplina dell’orario di lavoro per il personale che svolge funzioni assistenziali.
ART. 16
(Orario flessibile)
1. La flessibilità consiste, di norma, nell’anticipare o posticipare fino a sessanta minuti l’orario base di ingresso, anticipando o posticipando di uguale lasso di tempo l’orario base di uscita.
2. La flessibilità è consentita, compatibilmente con il rispetto della funzionalità della struttura, nell’ambito di ciascuna tipologia di orario.
3. Al personale che lavora su turni che richiedono una assoluta continuità del servizio, non può essere applicato l’orario flessibile. Viene concessa una tolleranza nell’orario di ingresso fino a quindici minuti, purché venga garantita la sovrapposizione necessaria al passaggio delle consegne.
4. Il personale addetto all’apertura e alla sorveglianza delle sedi, qualora non sia prevista la figura del Custode, garantisce il relativo servizio rinunciando a turno, secondo il criterio di rotazione tra tutto il personale appartenente alle qualifiche professionali competenti della struttura interessata, ad usufruire della flessibilità.
5. L’orario flessibile deve prevedere una fascia oraria obbligatoria per tutto il personale dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - dalle ore 17,00 alle ore 18,00 nei giorni di rientro pomeridiano - dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il turno pomeridiano.
6. La flessibilità, che di norma interessa l’intera struttura, deve essere preventivamente concordata tra il responsabile e il personale, nell’ambito della Programmazione di cui all’art. 14 del presente contratto decentrato.
7. Il responsabile della struttura deve comunicare al Direttore Generale i termini dell’accordo raggiunto con il personale o i motivi del mancato accordo.
8. In caso di controversia la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
9. Al fine di garantire la funzionalità dei servizi, in sede di accordo per l’applicazione dell’orario flessibile, possono essere stabilite limitazioni alla flessibilità stessa in connessione a fatti o avvenimenti previsti durante le fasce orarie obbligatorie.
10. Il completamento dell’orario settimanale non svolto, in applicazione dell’orario flessibile, può essere effettuato con un rientro pomeridiano settimanale, avendo cura che in tale circostanza sia garantita la funzionalità della struttura.
11. I ritardi oltre l’orario flessibile non possono essere conteggiati in tale tipo di orario e sono valutati alla luce della normativa vigente.
ART. 17
(Turni)
1. Qualora esigenze non sopprimibili delle strutture lo richiedano, con particolare riferimento all’offerta di servizi efficienti e funzionali all’utenza, ed il numero dei dipendenti lo consenta, l’orario di lavoro è articolato su turni, nel rispetto della categoria e area di appartenenza di ciascun dipendente.
2. L’articolazione dell’orario di lavoro su turni prevede l’alternanza periodica tra mattina e pomeriggio: dalle ore 08,00 alle ore 14,00 (turno antimeridiano), dalle ore 14,00 alle ore 20,00 (turno pomeridiano).
3. Non possono essere assegnati più di dieci turni pomeridiani al mese.
4. Sono esclusi dai turni, a domanda, i dipendenti con prole fino a otto anni di età, coloro che comprovino situazioni personali o familiari di accertata gravità, nonché i dipendenti iscritti a corsi di studio di istruzione primaria o secondaria e quelli impegnati in attività di volontariato.
5. Al personale che lavora con un’articolazione dell’orario su turni è applicata una riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi fermo restando l’inciso finale del comma 5 dell’art. 25 del CCNL.
6. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCI, le parti negoziali si impegnano a definire la specifica disciplina dei turni di lavoro per il personale che svolge funzioni assistenziali
ART. 18
(Ferie)
1. Le ferie devono essere fruite, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, su richiesta del dipendente, di norma nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni, nel quadro di una programmazione annuale.
2. Ogni anno, entro il 30 aprile, il responsabile di ogni struttura invia al personale il tabulato per la programmazione delle ferie. Entro il 15 maggio tutti i tabulati devono essere rimessi al responsabile della struttura di appartenenza.
3. Entro il 30 maggio il responsabile della struttura deve comunicare ai singoli dipendenti l’eventuale causa di non accoglimento del calendario di ferie presentato, in caso di mancata risposta vige il principio del silenzio assenso.
4. Eventuali limitazioni alla fruizione delle ferie vanno documentate e motivate con le particolari esigenze di servizio riconosciute dal dipendente.
5. Il dipendente che non intende più usufruire di un periodo di ferie già programmato deve darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
6. Ogni anno, per 5 giorni del periodo di ferie complessivo spettante a ciascun dipendente, non è richiesta alcuna programmazione. Il dipendente può usufruirne, per esigenze personali, anche con la richiesta di singole giornate o di mezze giornate di ferie, concordate preventivamente con il responsabile della struttura. In caso di situazioni particolari ed imprevedibili la richiesta può essere effettuata anche telefonicamente al responsabile della struttura; la domanda dovrà essere immediatamente perfezionata al rientro in servizio.
7. I 4 giorni di riposo annuali, di cui alla Legge 937/77 (recupero festività soppresse), non richiedono alcuna programmazione; il dipendente può fruirne con le stesse modalità previste al precedente comma 6.
8. Le ferie sono computate a giornata (convenzionalmente di sei ore), indipendentemente dall’orario di lavoro giornaliero. Mezza giornata di ferie equivale convenzionalmente a tre ore di lavoro.
9. Le strutture dell’Azienda Policlinico non possono cessare la propria attività (se non per grave causa di forza maggiore) al di fuori delle decisioni assunte nelle riunioni di programmazione, di cui al precedente art. 14. Nel caso vengano programmati periodi di chiusura (o nel caso di temporanea chiusura per gravi cause di forza maggiore) i dipendenti che non intendono usufruire di un periodo di ferie in concomitanza con la chiusura, prestano servizio, ove possibile e secondo le esigenze dell’Amministrazione, presso altra struttura dell’Azienda Policlinico, ferme restando le mansioni della categoria e area professionale di appartenenza.
10. Qualora una festività civile (ex L. 260/49 e successive modificazioni e integrazioni) cada di domenica, sarà corrisposto al personale un compenso pari ad una giornata lavorativa.
11. Per il personale a tempo determinato il presente articolo si applica, fatte salve le limitazioni previste all’art. 19, comma 11, lett. a) del CCNL.
ART. 19
(Permessi)
1. L’autorizzazione per la concessione dei permessi retribuiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 e dal comma 2 dell’art. 30 del CCNL, nel caso di gravi motivi insorti improvvisamente, si intende automaticamente avvenuta mediante comunicazione, anche telefonica, al responsabile della struttura presente al momento. Resta fermo l’obbligo del perfezionamento mediante istanza da presentare appena possibile.
2. Ogni dipendente può fruire di ore di permesso retribuite, da non recuperare, per:
a) ritiro dello stipendio o altri emolumenti, per il tempo necessario e comunque per non oltre un’ora e mezza;
b) provvedere al disbrigo di pratiche inerenti il proprio stato di carriera sotto il profilo giuridico, economico, fiscale o previdenziale presso uffici dell’Ateneo o dell’Azienda Policlinico, giustificate da una breve attestazione del responsabile del relativo ufficio o del funzionario addetto;
c) accertamenti diagnostici e/o visite mediche o controlli periodici documentati, sempre che tali visite o analisi debbano essere effettuate in orario di servizio, di norma per un massimo di due ore, salvo casi particolari;
d) convocazione ricevuta dall’Amministrazione Giudiziaria, Finanziaria e di Pubblica Sicurezza che abbia carattere di inderogabilità e di obbligo per il cittadino.
3. I permessi brevi richiesti durante l’orario di servizio per motivi di salute dei figli fino al 3° anno di età sono cumulati e conteggiati ai fini della determinazione dei trenta giorni annuali e dei cinque giorni annuali per i figli di età compresa fra i tre e gli otto anni, un giorno per ogni sei ore usufruite.
4. L’Amministrazione si impegna ad applicare le disposizioni contenute nella Legge n° 53/2000 in materia di congedi dei genitori, fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli del CCNL del comparto Università, e di permessi per l’assistenza a portatori di handicap, si impegna anche a dare attuazione ai commi 6,7,8 dell’art. 7 del CCNL Università del secondo biennio economico.
ART. 20
(Assenze per malattia)
1. Le assenze per malattia devono essere comunicate, di norma entro la prima ora di servizio del primo giorno, al responsabile della struttura di appartenenza o al suo sostituto, che ne darà tempestiva comunicazione al competente ufficio dell’Amministrazione.
2. In caso di assenza per malattia per un solo giorno, l’Amministrazione terrà in debita considerazione le dichiarazioni del dipendente nell’ipotesi di obbiettiva impossibilità di produrre la certificazione medica.
3. Il dipendente assente per malattia sottoposto a visita fiscale prima della scadenza dei cinque giorni concessi per la presentazione della certificazione medica, è esentato dall’obbligo di produrre il certificato del proprio medico curante.
4. In caso di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN si prescinde dalla visita fiscale, fermo restando l’obbligo della tempestiva trasmissione della certificazione di ricovero.
5. Le assenze per malattia sono computate a giornata (convenzionalmente di sei ore), indipendentemente dall’orario di lavoro giornaliero.
6. In caso di improvvise indisposizioni o malori dei dipendenti in servizio che causano l’allontanamento temporaneo dal posto di lavoro o l’uscita anticipata, vengono considerate soltanto le quote orarie delle giornate di assenza per malattia previste dall’art. 34 del CCNL, un giorno per ogni sei ore.
ART. 21
(Formazione del personale)
1. Le parti, consapevoli dell’importanza che assume la formazione del personale come leva strategica dei processi di cambiamento e del ruolo fondamentale assegnato dal CCNL allo sviluppo di un sistema formativo permanente, concordano che entro 30 giorni dalla stipula del presente CCI dovrà essere concordato apposito Regolamento che disciplina la specifica attività di formazione per il personale dell’Azienda Policlinico.
ART. 22
(Mansioni del personale)
1. Le parti, consapevoli delle difficoltà connesse alle significative novità introdotte dal CCNL relativamente all’inquadramento professionale del personale, concordano che il punto di riferimento per l’individuazione delle mansioni del lavoratore è il lavoro concretamente svolto e che il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti all’interno della stessa categoria e della stessa area di appartenenza.
2. L’equivalenza delle mansioni è valutata dal punto di vista della professionalità del lavoratore e deve rispettare il patrimonio professionale comunque acquisito dal lavoratore. Pertanto, le nuove mansioni devono richiedere una professionalità equivalente a quella espressa nelle mansioni di provenienza.
3. Le parti ravvisano la necessità, anche al fine di evitare continui contenziosi individuali in materia, di individuare una griglia di equivalenza all’interno di ciascuna categoria tra le professionalità espresse nel vecchio ordinamento per qualifiche e profili professionali e la collocazione nel nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL.
4. L’attribuzione di mansioni equivalenti all’interno della stessa categoria e della stessa area professionale deve sempre essere giustificata da specifiche ragioni di servizio e non deve pregiudicare la posizione economica del lavoratore.
5. Nel caso di variazione di mansioni nell’ambito della stessa categoria è sempre indispensabile il consenso del lavoratore e l’Amministrazione deve farsi carico degli eventuali interventi formativi necessari.
6. L’attribuzione temporanea di mansioni superiori può avvenire solo nei casi previsti dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e dall’art. 24, comma 3, del CCNL.
7. La scelta del lavoratore cui assegnare le mansioni superiori deve rispettare procedure predeterminate, che l’Amministrazione si impegna ad elaborare entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto integrativo, previa consultazione delle XX.XX. e della RSU. Fino alla emanazione di tale provvedimento non è possibile assegnare mansioni superiori al personale.
ART. 23
(Mobilità tra aree)
1. La mobilità tra aree diverse è consentita a richiesta del lavoratore in base alle procedure previste dall’art. 23 del CCI dell’Ateneo.
ART. 24
(Diritto allo studio)
1. Il diritto allo studio è disciplinato dall’art. 24 del CCI dell’Ateneo.
ART. 25
(Mobilità e trasferimenti del personale)
1. La mobilità interna all’Azienda Policlinico avviene coerentemente con gli assetti organici e sulla base di un apposito Regolamento che sarà oggetto di contrattazione integrativa entro trenta giorni dalla stipula del presente CCI.
ART. 26
(Particolari tipi di contratto)
1. Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto integrativo, in apposita sequenza contrattuale, le parti negoziali concorderanno il Regolamento per i rapporti di lavoro a tempo parziale e il regolamento per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
2. L’Amministrazione si impegna ad avviare un progetto di sperimentazione del telelavoro d’intesa con le XX.XX. e la RSU di durata annuale e ad emanare, entro tre mesi dalla fine del progetto di sperimentazione, un Regolamento per la disciplina del telelavoro, nel rispetto dell’art. 20 del CCNL e della vigente normativa in materia, previo accordo di contrattazione integrativa sulle materie previste dall’Accordo Quadro Nazionale sottoscritto il 23.03. 2000.
3. L’Amministrazione si impegna al pieno rispetto dell’art. 21 del CCNL sulla disciplina del lavoro interinale ed a dar corso al sistema delle relazioni sindacali ivi previsto. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto integrativo, saranno definiti gli aspetti demandati alla contrattazione integrativa.
4. Le parti concordano che possono essere attivati “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” solo per le tipologie previste dalla vigente normativa e quando non sia possibile soddisfare le esigenze delle strutture con il ricorso alle particolari e flessibili forme contrattuali disciplinate dal CCNL. Le parti concordano, inoltre, di attivare, presso la Direzione Amministrativa una commissione con le organizzazioni sindacali e la RSU per determinare i criteri applicativi e interpretativi delle norme vigenti.
5. Al fine di razionalizzare l’utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili l’Amministrazione assicura che l’eventuale utilizzo di rapporti di lavoro parasubordinato terrà conto della complessiva programmazione dell’uso delle diverse tipologie di lavoro flessibile. A tal fine sarà attivato il sistema di relazioni sindacali previsto dall’art. 23, comma 2, del CCNL.
ART. 27
(Tutela della salute dei lavoratori e sicurezza degli ambienti di lavoro)
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto MURST 5 agosto 1998 n°363, all’accordo intercompartimentale stipulato in materia tra l’ARAN e le Confederazioni sindacali nazionali, al
D. Lgs. 645/96 in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici madri, puerpere o in allattamento, nonché a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, e di prevenzione delle malattie professionali, d’intesa con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. L’Amministrazione fornisce a ciascun lavoratore dell’Ateneo un’adeguata informazione e formazione sui rischi per la sicurezza e la salute, con particolare riferimento al rischio specifico del posto di lavoro derivante dalle mansioni espletate, nonché sulle misure e attività di prevenzione adottate, di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94, così come integrati dal D.lgt. 242/96 e nel rispetto dei contenuti minimi individuati dall’art. 1 del Decreto dei Ministri del Lavoro e della Sanità del 16/1/1997. L’attività di formazione si svolge durante il normale orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
3. L’Amministrazione, d’intesa con la Commissione formazione e gli RLS e sentite le XX.XX., entro novanta giorni dalla stipulazione del presente contratto integrativo predispone un piano generale di informazione-formazione, supportato eventualmente anche dalla diffusione di idonei opuscoli informativi sulla materia.
4. L’Amministrazione fornisce agli aventi diritto gli indumenti da lavoro necessari, assicurandone periodicamente la pulizia e la manutenzione.
5. La raccolta e il trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, solidi, liquidi o gassosi, devono essere effettuati sistematicamente e nel rispetto rigoroso della normativa vigente.
6. L’Amministrazione si impegna ad organizzare presso le proprie strutture la raccolta dei materiali d’uso riciclabili e, ove possibile, ad utilizzare materiali d’uso riciclati.
ART. 27-bis
(Tutela del lavoratore con disabilità)
1. L’Amministrazione si impegna a predisporre un rendiconto che evidenzi lo stato attuale delle barriere architettoniche dell’Azienda Policlinico, nei termini di sei mesi dalla entrata in vigore del presente CCI.
2. L’Amministrazione elimina, secondo necessità contingenti, le barriere architettoniche che impediscono al personale e agli utenti con disabilità la libera circolazione in tutte le strutture dell’Azienda Policlinico. L’amministrazione finanzia inoltre ogni anno l’abbattimento di almeno una barriera che non possa essere eliminata attraverso lavori in economia.
3. L’Amministrazione, d’intesa con la RSU, deve adottare tutte le decisioni idonee a permettere l’applicazione della Legge 104/92 (assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate) e della Legge 113/85 relativa ai cittadini non vedenti.
4. L’Amministrazione si impegna a dare piena attuazione al DPR n. 503 del 24/07/1996, all’art. 12 del CCNL Università, secondo biennio economico 2000/2001 e alla Legge n° 68 del 12 marzo 1999.
ART. 28
(Indennità di rischio da radiazioni)
1. L’Amministrazione si impegna ad una puntuale applicazione del disposto dell’art. 20 del DPR 319/90.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Commissione di cui al comma 3 dell’art. 20 del DPR 319/90 deve individuare, con una motivata relazione, il personale cui compete l’Indennità di rischio da radiazioni.
3. La relazione di cui al precedente comma 2 viene tempestivamente trasmessa alle XX.XX., agli RLS e alla RSU, che può richiedere una riunione di concertazione.
ART. 29
(Attività socio-assistenziali)
1. La disciplina dell’attività socio-assistenziale è regolamentata dall’art. 29 del CCI dell’Ateneo.
ART. 30
(Organizzazione del lavoro)
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa le implicazioni che incidono sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi, derivanti:
a) dalla revisione delle dotazioni organiche in funzione della attivazione di nuove strutture e servizi;
b) dalla ristrutturazione, dagli accorpamenti o dalla disattivazione di strutture e servizi;
c) dalla introduzione o dalla modifica di sistemi informatici;
d) dalla concessione a privati di servizi dell’Azienda Policlinico.
ART. 31
(Criteri del sistema di valutazione)
1. Le parti concordano sulla necessità di un sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, ai fini della individuazione dei criteri per l’incentivazione della produttività. Tale sistema dovrà essere improntato a criteri di obiettività, trasparenza ed equità. I parametri di valutazione saranno espressi in una scala di coefficienti.
2. L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto integrativo, presenterà alle parti negoziali, per la concertazione, i criteri del sistema di valutazione e la relativa scala di parametrazione.
3. Il dipendente, tempestivamente informato, può presentare, entro quindici giorni, un’istanza motivata per il riesame della propria valutazione all’Amministrazione, che, previo contraddittorio, riformula la valutazione entro 20 giorni.
4. Il dipendente, tempestivamente informato dell’esito dell’istanza di riesame, può ricorrere, entro quindici giorni, ad un apposito Comitato formato da un dirigente designato dall’Amministrazione che lo presiede, da un esperto designato dal Nucleo di Valutazione e da un esperto designato dalla RSU, che non può essere componente della RSU o degli organismi dirigenti delle XX.XX.. Il Comitato delibera entro venti giorni, sentite le parti interessate. Il dipendente può essere assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia cui conferisce mandato.
ART. 32
(Conferimento, revoca e valutazione degli incarichi)
1. Per il personale equiparato al personale del comparto Sanità si applica il Regolamento sottoscritto il 18/06/2002.
2. Per il personale equiparato al personale dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del SSN verrà concordato apposito regolamento entro 30 giorni dalla stipulazione del presente CCI.
TITOLO IV
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
ART. 33
(Finanziamento del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale)
1. Il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ateneo del personale sono a carico dell’Università per l’importo relativo alla categoria di appartenenza, la restante parte del trattamento economico, compreso il salario accessorio, viene finanziata con l’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del DPR n. 761/79 calcolata sull’intera massa salariale, con le modalità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del SSN e comunque in misura non inferiore per ciascuna categoria a quello dei corrispondenti profili del SSN.
2. Per realizzare una maggiore produttività del sistema è indispensabile la valorizzazione delle risorse umane, anche in termini di incentivazioni economiche correlate alla capacità di esprimere responsabilità, professionalità e impegno. Per il raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale l’adeguamento delle risorse disponibili nel bilancio dell’Azienda Policlinico per il trattamento economico accessorio del personale. Pertanto l’Amministrazione valuta l’entità delle risorse da destinare all’incremento del fondo per il salario accessorio, particolarmente in relazione all’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio o che comportino un incremento delle dotazioni organiche, prevedendo la relativa
copertura negli strumenti di programmazione annuale e/o pluriennale, nell’ambito delle capacità di bilancio.
3. Le risorse aggiuntive, per incrementare il Fondo a decorrere dal gennaio 2004 a regime, verranno determinate dalle parti in apposita seduta contrattuale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCI.
4. Ogni anno, prima della presentazione del bilancio preventivo dell’Azienda Policlinico, le parti negoziali, in apposita sessione di contrattazione integrativa, definiscono l’entità delle risorse disponibili per il finanziamento del trattamento economico accessorio, comprese le eventuali risorse aggiuntive di cui al precedente comma 2, per l’esercizio finanziario successivo.
5. I residui sul fondo per il trattamento economico accessorio di ciascun anno confluiscono nel fondo del successivo esercizio finanziario e le parti negoziali ne decidono la destinazione.
ART. 34
(Lavoro straordinario)
1. Obiettivo primario e irrinunciabile delle parti è la drastica riduzione del ricorso al lavoro straordinario e la copertura dei vuoti di organico, anche per i riflessi occupazionali connessi.
2. Il lavoro straordinario non può essere considerato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e pertanto può essere utilizzato solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
3. Per regolamentare la costituzione del fondo, le modalità e limiti del ricorso al lavoro straordinario le parti si impegnano ad emanare, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCI, un apposito Regolamento.
ART. 35
(Fondo per la progressione economica all’interno delle categorie)
1. Le risorse destinate a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all’interno delle categorie, sono determinate secondo la disciplina dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Sanità. Al fine di accertare la corretta costituzione dei fondi, le parti, in apposita sessione contrattuale procederanno ad una verifica e all’eventuale regolamentazione.
ART. 36
(Indennità di responsabilità correlata alla posizione organizzativa)
1. Con riferimento al Regolamento per l’attribuzione degli incarichi presso il Policlinico universitario di Cagliari, per il personale equiparato al comparto sanità le parti determinano annualmente, nell’ambito della riunione di cui all’art. 33 comma 4 del presente CCI, la corretta costituzione del fondo e il valore economico delle indennità di responsabilità correlate alle posizioni organizzative.
2. Per il personale equiparato alla dirigenza del SSN, conformemente al regolamento di cui all’art. 32 comma 2, le parti determinano annualmente, nell’ambito della riunione di cui all’art. 33 comma 4 del presente CCI, la corretta costituzione dei fondi previsti dal CCNL e il valore economico delle indennità di responsabilità correlate alle posizioni organizzative.
ART. 37
(Compensi per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno).
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno è costituito analogamente a quello previsto dal CCNL del comparto Sanità
2. L’Azienda Policlinico corrisponde tutte le indennità previste dal CCNL del comparto Sanità nella misura ivi prevista.
3. Le parti, in apposita sequenza contrattuale da concludersi entro 60 giorni dalla stipula del presente CCI, definiranno il sistema delle indennità da attivare nell’Azienda Policlinico anche in riferimento alla normativa contrattuale universitaria
ART. 38
(Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi del personale equiparato al personale del comparto Sanità)
1. Il fondo è costituito in conformità ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Sanità susseguitesi nel tempo e in ossequio al comma 1 dell’art. 33 del presente CCI.
2. Le parti, considerato che non viene prevista la remunerazione di oneri, rischi e disagi di carattere generale, ed al fine di incentivare l’ampliamento e la flessibilità delle attività del personale – anche in relazione alle persistenti carenze di organico a fronte di un notevole aumento dell’offerta dei servizi e della qualità delle prestazioni – convengono che una parte dei compensi per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi sia erogata a tutto il personale equiparato al comparto Sanità come quota base di produttività collettiva dal 01/01/2004, con contestuale soppressione dell’indennità di disagio strutturale.
3. La quota base di produttività collettiva è stabilita in euro 1.300,00 annue per il personale inquadrato nella categoria B, in euro 1.450,00 annue per il personale inquadrato nella categoria C, in euro 1.700,00 annue per il personale inquadrato nella categoria D e non va considerata ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79.
4. L’entità della quota base di produttività collettiva può essere incrementata, previo accordo tra le parti nell’ambito della riunione annuale di cui al precedente art. 33, comma 4.
5. La quota base di produttività collettiva viene erogata a tutto il personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato indipendentemente dalle giornate di effettiva presenza in servizio, salvo i casi di aspettative senza assegni, ed è ripartita in 12 rate corrisposte mensilmente con lo stipendio. Il compenso è ridotto al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione alla riduzione d’orario ed è ridotto in caso di riduzione della retribuzione, nei casi previsti dalle norme vigenti, in proporzione alla riduzione dello stipendio.
6. La quota base di produttività collettiva non compete al personale che ha riportato nell’anno precedente un parametro di grave insufficienza nel sistema di valutazione di cui al precedente art. 31, o che comunque, nei due anni precedenti, sia incorso in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
7. Quando la somma percepita per compensi per prestazioni conto terzi, in dipendenza della Legge 144/99 (Merloni), o di altre norme di legge, escluso l’art. 31 del D.P.R. 761/79 è pari o supera il doppio della quota base della produttività collettiva, la quota base di produttività collettiva spettante sarà decurtata di un importo pari alla quota che eccede il doppio della quota base della produttività collettiva, sino alla decurtazione totale quando i compensi di cui sopra sono pari o superiori al triplo della quota base di produttività collettiva.
8. Detratte le risorse per il fondo per la progressione economica all’interno delle categorie, per l’erogazione delle indennità di responsabilità, per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, per lo straordinario, per la quota base di produttività collettiva, le parti negoziali determinano annualmente, nell’ambito della riunione di cui al comma 4 del precedente art. 33, che le somme disponibili vengano destinate per il 50% al fondo di incentivazione generale di cui al comma successivo e che per il restante 50% vengano accantonate nel fondo per il trattamento accessorio per l’anno successivo.
9. Il fondo di incentivazione generale è destinato a compensare attività, prevalentemente a carattere progettuale, di riorganizzazioni o innovazioni sia gestionali che tecnologiche, che dovranno produrre significativi e verificabili miglioramenti dell’efficienza e dell’efficacia, nonché della produttività complessiva del sistema. Le attività da incentivare sono individuate annualmente dal Direttore Generale, concertate con le XX.XX. e la RSU. La verifica a consuntivo dei risultati conseguiti, sulla base di apposita relazione del Direttore Generale, è
affidata al Comitato previsto dal sistema di valutazione (art. 31, comma 4, del presente contratto integrativo). Le determinazioni del Comitato sono trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Nucleo di Valutazione dell’Azienda Policlinico per le attività di monitoraggio.
ART. 39
(Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale)
1. La quota complessiva di ripartizione dei proventi da attività conto terzi spettante al personale destinatario del presente CCI, determinata ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente, tecnico e amministrativo con finanziamenti esterni”, confluisce nel fondo per il salario accessorio.
2. I compensi al personale tecnico e amministrativo che partecipa alle attività sono calcolati a forfait sulla base dei seguenti criteri:
a) CATEGORIA DI APPARTENENZA: ad ogni categoria è attribuito un coefficiente calcolato sulla base del costo orario rapportato a 1560 ore convenzionali annue e comprensivo di oneri (EP=1; D=0,85; C=0,7; B=0,63);
b) IMPEGNO ORARIO: numero di ore stimate per lo svolgimento dell’attività;
c) FATTORE RISCHIO: per le attività che comportino condizioni di rischio o disagio è corrisposta una percentuale aggiuntiva dal 10% al 15%. Tale percentuale è stabilita dal responsabile dell’attività e motivata sulla base dell’entità del rischio;
d) ORARIO DI SVOLGIMENTO: se l'attività viene svolta in orario di servizio l'entità dei compensi viene decurtata del 30% da destinarsi al fondo di produttività dell’Azienda Policlinico.
L'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio deve risultare da apposita timbratura codificata. In tal caso il compenso non subirà alcuna decurtazione ma sarà incompatibile con la retribuzione di “lavoro straordinario”;
3. L'ammontare così determinato viene concordato dalle parti e formalizzato nel piano di ripartizione predisposto dal responsabile della prestazione e allegato al piano economico di utilizzo del finanziamento.
4. I compensi al personale tecnico e amministrativo che partecipa ad attività a tariffario restano disciplinati dall’art. 4, comma 3 del Regolamento.
5. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i limiti previsti al comma 3, dell'art. 66, D.P.R. 382/80 possono essere superati per attività di particolare entità e responsabilità svolte al di fuori dell’orario di servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale, su richiesta motivata del responsabile della prestazione. In tal caso, sulla quota eccedente autorizzata, viene effettuata una trattenuta del 5% a favore del bilancio di Ateneo.
6. Le incompatibilità dei compensi oggetto del presente accordo con la produttività collettiva, con l’indennità di responsabilità e di posizione (ed altre indennità prevista da particolari disposizioni legislative o contrattuali) saranno definite nel Contratto Collettivo Integrativo dell’Azienda Policlinico.
7. I compensi derivanti dalle attività di cui alla Legge. 144/99 (Legge Merloni) sono disciplinati da apposito Regolamento che sarà concordato tra le parti.
ART. 40
(Fondi per l’attribuzione delle indennità accessorie del personale delle categorie equiparate alla dirigenza del SSN)
1. Per il personale equiparato alla dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, in apposita sequenza contrattuale, contestuale alla definizione del Regolamento di cui all’art. 32, comma 2, nel quale dovrà trovare adeguata valorizzazione la figura professionale EP, le parti definiranno la composizione dei fondi e le relative indennità.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 41
(Raccolta dei Regolamenti)
1. Le parti, espletate le procedure di cui all’art. 26 del presente CCI, convengono sull’opportunità che tutti i Regolamenti che concernono il personale, sia quelli conseguenti ad accordi negoziali che quelli di esclusiva competenza dell’Amministrazione, vadano a costituire una “Raccolta”, che, pubblicata insieme al CCNL e al CCI, possa diventare punto di riferimento completo e di facile consultazione per chiunque abbia necessità di accedere alla normativa vigente presso l’Azienda Policlinico relativa al personale tecnico-amministrativo.
ART. 42
(Mobbing)
1. Le parti, consapevoli dell’attualità, della valenza sociale e dei pesanti riflessi anche sul buon andamento dell’attività lavorativa del fenomeno del mobbing, inteso come insieme di violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell’ambito dell’ambiente di lavoro, prodotto da quelle azioni che con carattere sistematico, duraturo ed intenso mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore, si accordano sulla necessità di definire un protocollo d’intesa che individui gli interventi organizzativi più idonei a prevenire e contrastare questo fenomeno.
2. Nel protocollo d’intesa di cui al precedente comma dovrà trovare adeguate risposte anche il problema delle molestie sessuali sul posto di lavoro, tenute nella debita considerazione le eventuali proposte elaborate dal Comitato per le pari opportunità.
ART. 43
(Contratti con cooperative e imprese in appalto)
1. L’Amministrazione si impegna a non affidare servizi dell’Azienda a cooperative e/o imprese che non rispettino i minimi contrattuali previsti dai CCNL delle rispettive categorie di afferenza e/o che non attestino di essere in regola con la Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2. L’Amministrazione si impegna a verificare trimestralmente l’applicazione dei CCNL ai dipendenti delle cooperative e/o delle imprese che prestano il loro servizio nelle strutture dell’Azienda. Le inadempienze contrattuali sono motivo di giusta causa di rescissione del contratto.
ART. 44
(Norma transitoria)
1. Fino all’entrata in vigore della disciplina del trattamento economico accessorio prevista dal presente CCI, continuano ad essere corrisposte tutte le indennità disciplinate dal contratto decentrato del 24/04/1997 e successive integrazioni e da accordi con l’Azienda Policlinico.
2. Per gli anni 2002/2003 l’Azienda corrisponde al personale equiparato al comparto Sanità il compenso integrativo incentivante (che non va considerato ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79) nella misura prevista dal CCD dei dipendenti dell’Università di Cagliari del 24/4/1997 e successive integrazioni, detratta l’indennità di disagio strutturale già percepita.
ART. 45
(Fondo per il trattamento accessorio anno 2004)
1. Il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2004, al netto di tutti gli oneri e le ritenute a carico dell’Amministrazione, più i residui degli anni precedenti, che saranno oggetto di un’attenta verifica tra le parti, verrà determinato in apposita seduta contrattuale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCI.
ART. 46
(Verifica degli accordi)
1. Di norma ogni sei mesi, o quando ne faccia richiesta una delle parti ed entro dieci giorni dalla richiesta, le parti negoziali saranno convocate per la verifica della corretta applicazione del CCI.
ART. 47
(Disapplicazioni)
1. Il presente CCI sostituisce il Contratto Collettivo Decentrato sottoscritto il 24/04/1997.
2. Sono abrogati regolamenti, circolari, disposizioni e consuetudini in contrasto con il presente CCI.