Accordo sindacale
Accordo sindacale
ai sensi dell’art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 e dell’art. 17 del DL 9 del 2.3.2020 per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
Il giorno 3 aprile 2020 in via telematica vista l’attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell’art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 e dell’art. 17 del DL 9 del 2.3.2020 si è tenuto l’incontro
TRA
- Mondadori Retail S.p.A. (di seguito anche la “Società”) nella persona di Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx;
e
- FISASCAT CISL rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx,
- FILCAMS CGIL rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,
- UILTUCS rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx.
-
PREMESSO CHE
a) Mondadori Retail S.p.A. opera nel settore dell’editoria, in particolare mediante la gestione di negozi per la vendita al pubblico di prodotti editoriali in genere e prodotti vari ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti editoriali in genere e prodotti vari;
b) Mondadori Retail S.p.A. applica integralmente, al personale impiegato nei punti vendita ed a quello di staff dedito ad attività di supporto della rete vendita in forza presso la sede di Segrate (complessivamente pari a n. 293 dipendenti), il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, ivi compresa la parte che regolamenta la bilateralità;
c) Mondadori Retail S.p.A., con riferimento al predetto personale, non dispone di altri strumenti di ammortizzatore sociale ordinari che possano essere utilizzati per la
gestione dell’emergenza occupazionale venuta in essere a seguito delle misure messe in essere per contrastare la diffusione del COVID-19;
d) in data 27 marzo 2020 la Società aveva inviato la comunicazione di avvio della procedura per il ricorso alle provvidenze di cui alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga inoltrando alle XX.XX. territorialmente competenti la richiesta finalizzata all’esperimento del processo verbale di esame congiunto in favore dei lavoratori di cui al precedente punto b);
e) il ricorso all’ammortizzatore sociale si è reso indispensabile e non più procrastinabile a fronte della situazione di emergenza epidemiologica verificatasi nel nostro paese a causa della repentina diffusione del virus COVID-19 che ha, di fatto, portato al blocco delle attività commerciali in Italia;
f) infatti, i provvedimenti adottati dall’attuale esecutivo hanno disposto – tra l’altro - l’immediata sospensione della quasi totalità delle attività relative alla commercializzazione di prodotti non di prima necessità e, in particolare, di tutte le attività di vendita al pubblico, consequenzialmente interessando le attività di commercializzazione effettuate dai punti vendita della società e determinando una correlata riduzione delle attività di supporto agli stessi;
g) la Società, pertanto, si trova nell’indifferibile necessità di dover gestire le proprie risorse umane che ad oggi non possono oggettivamente ed utilmente essere impiegate in attività lavorativa, in tutto od in parte, per le ragioni sopra esposte.
Le parti come sopra qualificate hanno raggiunto la presente intesa allo scopo di gestire la crisi occupazionale derivante dall’emergenza epidemiologica.
TUTTO CIÒ’ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Le premesse sono parte integrante del presente accordo, nel caso intervenissero modifiche delle stesse le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto di seguito pattuito:
1. le Parti, a fronte della interruzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ed ai correlati benefici disposti dall’art. 22 del DL n.18/2020, (con riferimento alla totalità delle unità produttive/operative di cui al presente accordo) e dall’art. 17 del DL 9/2020 (con riferimento alle sole unità produttive/operative, di cui al presente accordo, site nelle regioni Lombardia, Veneto e Xxxxxx-Romagna;
2. la Società presenterà, nei termini e nei modi di legge, domanda di accesso al correlato trattamento in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 148/2015. Detta istanza sarà presentata in favore dei Lavoratori per il periodo decorrente dal 12 marzo 2020, per la durata massima consentita (9 settimane); per le unità produttive/operative site nelle regioni Lombardia, Veneto e Xxxxxx-Romagna verrà presentata istanza di intervento della
3. CIGD in continuità per ulteriori 4 settimane, conformemente alle previsioni di cui all’art. 17 del DL 9 del 2.3.2020, con termine al 6 giugno 2020.
4. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabili alla Società e ai dipendenti (COVID-19);
5. Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
6. detta istanza interesserà, per le 9 settimane di intervento di cui all’art. 22 DL 18/2020 un numero massimo di 291 lavoratori addetti ad attività di vendita presso i punti vendita della società ripartiti sul territorio nazionale od impiegati in attività di staff presso la sede aziendale, per un numero massimo complessivo di ore pari a 90495 il cui dettaglio è riportato all’allegato 1 al presente accordo.
7. Detta istanza interesserà, con specifico riferimento alle unità produttive site nelle regioni Lombardia, Veneto e Xxxxxx Xxxxxxx e per le 4 settimane di intervento di cui all’art. 17 del DL 9/2020 un numero massimo di 185 lavoratori per un numero complessivo di ore pari a 25540 il cui dettaglio è riportato all’allegato 2 al presente accordo.
8. Le risorse collocate in CIGD potranno essere oggetto di sospensioni a zero ore ovvero di riduzioni di orario, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali;
9. le Parti concordano che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;
10. In fase di gestione della CIGD, l’azienda si rende disponibile ad un incontro laddove richiesto da una delle parti anche a livello territoriali;
11. Le parti si impegnano a informare tutti i dipendenti delle determinazioni raggiunte nel presente accordo.
Allegato 1 ) e Allegato 2)
Letto confermato sottoscritto.
Mondadori Retail SpA Le XX.XX.