Contract
IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
Sostituire gli articoli da 32 a 35 del d.P.R. 7 maggio 2008 che ha recepito l’Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con i seguenti:
Articolo … Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a vantaggio della collettività con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell’Amministrazione;
- si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
3. Fermo restando la centralità dell’istituto della contrattazione, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell’Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- concertazione;
- organismo paritetico per l’innovazione.
5. Le clausole del presente titolo modificano e sostituiscono tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, le quali sono pertanto disapplicate.
Informazione
1. L’informazione è il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto essa è fornita dall’Amministrazione in via preventiva sulle materie indicate nei commi seguenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell’ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli XXX prevedano la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Concertazione
1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
2. La concertazione si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali, del precedente comma, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, la concertazione è richiesta da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l’amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine della concertazione, è redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale:
a) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
b) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
c) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna e/o per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l’accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) criteri generali per l’applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
e) criteri generali per l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
f) criteri attuativi dell'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni);
g) criteri generali inerenti l’articolazione dell’orario di lavoro;
h) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori;
i) criteri generali per l’individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore;
j) criteri generali per l’applicazione della disciplina del telelavoro e del lavoro agile ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali;
k) codici di comportamento.
4. Per le materie di cui alle lettere a), d) e g) la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.
Articolo …
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all’Amministrazione.
3. L’organismo di cui al presente articolo:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione;
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti la necessità di affrontare le tematiche oggetto dell’organismo;
c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.
5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell’Amministrazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo.
6. Costituiscono oggetto di trattazione dell’organismo paritetico le seguenti materie:
a) progetti e proposte riguardanti l’innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie;
b) progetti e proposte per il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) progetti e proposte per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
d) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale;
e) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità;
f) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale;
g) proposte per l’individuazione dei criteri generali inerenti l’adeguatezza delle strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione;
h) progetti e proposte concernenti gli organici.
Articolo … Contrattazione integrativa
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali per la mobilità a domanda;
b) criteri generali per l'impiego del personale in attività atipiche;
c) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;
d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali sulle attività socio-assistenziali del personale;
f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni;
g) utilizzo delle risorse del fondo di Amministrazione nell’ambito dei criteri e delle modalità previste nell’accordo negoziale.
In sede di Amministrazione locale:
A) criteri generali per la mobilità del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali;
B) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d’intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni.
3. La contrattazione integrativa non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro 30 giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilità di cui al comma 3.
5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.
Sostituire l’articolo 12 del D.P.R. 7 maggio 2008 con il seguente:
Articolo 12
Assegnazione temporanea
1. L' Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni.
2. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:
a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e\o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
b) la patologia del coniuge /figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente.
3.Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di una assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.
4. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
Articolo …
Cessione solidale del congedo ordinario
1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina potrà essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.
Articolo….
Assenze per malattia
All’articolo 15 del D.P.R. 7 maggio 2008
Aggiungere dopo il comma 3 il seguente:
3 - bis. L’Amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 2, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
Sostituire la lettera a) del comma 6, con la seguente:
6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie, nonché quelli dovuti agli effetti collaterali delle terapie stesse comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a).
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La disciplina di cui al comma 7 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell’invio, il certificato medico di giustificazione dell’assenza, nel rispetto della normativa vigente, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L’Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l’ente competente.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilità determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Articolo …
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1 sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente decreto, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
8. L’assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
9. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
10. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.
11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 10, lett. b).
12. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9, 10.
13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. Gli interessati producono tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9, 10, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
14. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto.
15. La durata dei permessi previsti dal presente articolo è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore. Per il personale inserito in turni si considera l’equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente.
Articolo…
Aspettative per motivi personali e di famiglia
All’articolo 22 del D.P.R. 7 maggio 2008:
Sostituire la lettera a) del comma 8 con la seguente:
a) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso.
Articolo
Congedi per i genitori
All’articolo 25 del D.P.R. 7 maggio 2008:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sostituire la lettera f) del comma 2 con la seguente:
f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione;
Articolo…
Tutela delle lavoratrici madri
All’articolo 26 del D.P.R. 7 maggio 2008:
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I genitori che espletano funzioni operative e specialistiche possono richiedere l’esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di età dei figli.
Articolo….
Congedi per le donne vittime di violenza
1. L’Amministrazione garantisce alla lavoratrice vittima di violenza, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e debitamente certificati, tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa.
Unioni civili
1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell’unione civile.
Tutela del dipendente che segnala illeciti
1. L’Amministrazione garantisce tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54- bis del decreto legislativo 13 marzo 2001, n. 165.
Orario di servizio
1. L’orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.
2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'amministrazione tenendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.
Orario di lavoro
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.
2. Il personale di cui al titolo I, capo I, sezione I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all’attività di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: dodici ore di lavoro diurno, di seguito indicato «turno diurno», ventiquattro ore di riposo, dodici ore di lavoro comprensive delle cinque ore notturne, di seguito indicato «turno notturno», quarantotto ore di riposo, nel presente decreto definita turnazione 12/24 - 12/48.
3. Il personale impiegato nei turni di servizio di cui al comma 2 deve effettuare 1.602 ore di lavoro all’anno corrispondenti a 133,5 turni di servizio di 12 ore ciascuno, al netto del congedo ordinario. Sono fatte salve le assenze normativamente o contrattualmente previste.
4. Le ulteriori ore prestante in eccedenza, per effetto della articolazione dei turni di servizio di cui al comma 2, sono compensate con turni di riposo.
5. L’orario di lavoro è di trentasei ore settimanali per tutto il personale. Esso è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
6. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
a) orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario di obbligo;
b) l’orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;
c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
d) diverse articolazioni nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario;
e) orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo di cui al comma 3.
7. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del
22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai cinque giorni settimanali. In tali uffici, è possibile tuttavia articolare l’orario di lavoro dei dipendenti su cinque giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno.
8. Nell’articolazione dell’orario ordinario può essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita:
a) trenta minuti o un’ora di anticipo;
b) trenta minuti o un’ora di ritardo.
9. L’orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, così come uscite anticipate, devono essere recuperati.
10. Al fine di incrementare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso, il personale di cui al comma 2, che presta servizio nelle sedi centrali dei Comandi e nei distaccamenti con organico effettivo superiore a 33 unità (di categoria SD4 e SD5) eccetto i distaccamenti aeroportuali, effettua i turni di riposo programmati nel calendario annuale (salti turno) in corrispondenza del turno notturno; il personale che presta servizio nelle restanti sedi effettua il cinquanta per cento dei turni di riposo programmati nel calendario annuale nel turno diurno e il restante cinquanta per cento nel turno notturno.
11. Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell’orario di lavoro.
Articolo …
Mensa di servizio
1. Per il personale dei ruoli che espletano funzioni operative, inserito nel dispositivo di soccorso, l’orario di lavoro ordinario di dodici ore è comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. Sono fatte salve le condizioni diversamente disciplinate. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, il pasto diurno è, di norma, fruito gratuitamente presso la mensa di servizio; per il pasto serale possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa.
2. Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, con una tolleranza di dieci minuti, è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto alla mensa di servizio versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non è presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Qualora l’orario effettuato superi le nove ore effettive, il personale ha diritto alla mensa di servizio gratuita ovvero, laddove non è presente la mensa di servizio, ai servizi sostitutivi della mensa.
3. Il personale impegnato per esigenze di servizio in corsi di formazione e aggiornamento professionale della durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire della mensa di servizio gratuita, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa.
Orario di lavoro del personale operativo che presta servizio presso i reparti volo
1. L’orario di lavoro del personale che presta servizio presso i reparti volo, funzionale all’orario di servizio, è stabilito in relazione al periodo di tempo, nell’arco delle ventiquattro ore, in cui è possibile assicurare l’impiego degli aeromobili e deve tenere conto, altresì, dei limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall’Autorità aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dei regolamenti vigenti nell’ambito dell’Aviazione civile.
2. Le articolazioni dell’orario di lavoro dei reparti volo sono individuate anche con una programmazione plurisettimanale secondo le modalità previste dall’articolo xx, comma , lettera , del presente decreto.
Orario di lavoro del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse
1. L’orario di lavoro del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo Fiamme rosse è organizzato secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’articolo xx, comma , lettera
, del presente decreto, funzionale alle esigenze dell’attività sportiva agonistica nonché di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale, con articolazione in fasce orarie diurne e serali.
2. L’orario di lavoro prevede l’attività sportiva agonistica nonché quella di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale svolta nella sede centrale di Roma ovvero nelle sezioni sportive dedicate a singole discipline decentrate presso i Comandi dei vigili del fuoco. Ciascun Comando cui afferisce una sezione sportiva determina, ai sensi dell’articolo xx, comma , lettera , per il personale non direttivo e non dirigente, la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro in modo da contemperare le esigenze dell’amministrazione con quelle legate all’attività sportiva degli atleti.
3. Gli atleti possono essere autorizzati ad allenamenti in sede diversa rispetto a quelle di cui al comma 2 senza alcun onere per l’amministrazione.
Orario di lavoro del personale appartenente ai ruoli della banda musicale
1. L’orario di lavoro del personale appartenente ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organizzato secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’articolo xx, comma , lettera , del presente decreto, funzionale alle esigenze della attività concertistica, alle prove di concertazione nonché allo studio e alla preparazione individuale, con articolazione in fasce orarie diurne e serali.
2. In caso di impegni esterni, l’orario di lavoro prevede il tempo dell’effettiva prestazione musicale, dell’attività preparatoria, nonché quello necessario al recupero e alla messa in custodia degli strumenti e dei materiali in dotazione.
Particolari articolazioni dell’orario di lavoro
1. Il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto alle attività di soccorso svolge, in alternativa alla articolazione di turni 12/24 - 12/48, altre particolari articolazioni dell’orario di lavoro, correlate:
a) all’esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi;
b) all’esigenza di assicurare la continuità del servizio di soccorso tecnico urgente presso i distaccamenti ubicati nelle isole minori;
c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente.
2. I criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e c), sono oggetto della concertazione negoziale di cui all’articolo xx del presente decreto.
Orario di lavoro per il personale che presta servizio presso le isole minori
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso tecnico urgente, il personale operativo che presta servizio nelle isole minori, presso i distaccamenti individuati con il decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 2019, non ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo.
2. Il personale operativo che presta servizio nelle isole minori, presso i distaccamenti individuati con il decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 2019, ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato secondo l’ordinaria turnazione 12/24 - 12/48.
3. In caso di eccezionali situazioni dovute ad avversità meteorologiche, che non rendano possibili i collegamenti aerei e navali, il personale in servizio nella sede insulare può essere trattenuto in servizio oltre l’orario di cui ai commi precedenti, con corresponsione di compenso straordinario.
Individuazione dei distaccamenti disagiati
1. Sono considerate sedi disagiate i distaccamenti individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base delle seguenti condizioni:
a) classificazione dei comuni italiani, come periodicamente redatta per l’individuazione delle “aree interne” da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, istituita dall’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
b) popolazione del comune;
c) distanza dalla sede del Comando di riferimento.
2. Un distaccamento di nuova istituzione è equiparato alla sede disagiata, per un periodo di dodici mesi dalla data della sua attivazione, qualora ubicato ad una distanza dalla sede centrale del Comando, misurata secondo l’itinerario stradale più favorevole, superiore a quaranta chilometri.
3. In deroga alle condizioni di cui al comma 1, a seguito di richiesta motivata del Comandante e sentite le rappresentanze sindacali territoriali, con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, una sede territoriale può essere considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a ventiquattro mesi, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Benefici per il personale che presta servizio presso sedi disagiate
1. Al personale operativo che presta servizio presso le sedi disagiate e che ha la residenza in un comune distante più di trenta chilometri dalla sede di servizio, sono riconosciuti, a decorrere dal 31 dicembre 2021 ovvero dal primo esercizio utile successivo all’entrata in vigore del presente decreto, i seguenti benefici:
a) maggiorazione dell’indennità di impiego operativo di euro a turno di servizio;
b) maggiorazione del cinquanta per cento dell’anzianità di servizio in caso di permanenza per almeno un anno presso una sede disagiata ai fini della formazione delle graduatorie di mobilità volontaria; le frazioni di anno eccedenti i primi dodici mesi sono computate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti al personale per il primo quadriennio a decorrere dalla data di assegnazione presso la sede disagiata.
Reperibilità
1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso e assicurare il pronto impiego in caso di necessità, è istituito il servizio di reperibilità, con pronta disponibilità, del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali, anche in considerazione della programmazione dei turni di riposo di cui all’articolo 14, comma 10.
2. Il personale, incaricato dal dirigente per il servizio di reperibilità, è tenuto a garantire la costante contattabilità, l’arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un’ora dalla convocazione. Il personale è considerato in orario straordinario dall’ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.
3. Fermo restando il limite massimo di quattro turni mensili individuali e l’osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di reperibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definiti:
a) le modalità di svolgimento dei servizi di reperibilità diurna e notturna del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, del personale che espleta funzioni specialistiche e del personale dei ruoli tecnico-professionali;
b) le misure del compenso per l’effettuazione del servizio di reperibilità, al cui finanziamento sono destinate le risorse di cui all’articolo 11 del presente decreto, nel limite di euro.
4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell’articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, n. 335, ferma restando l’eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. L’organizzazione del servizio di reperibilità e la corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorrono dal 31 dicembre 2021 ovvero dal primo esercizio utile successivo all’entrata in vigore del presente decreto.