PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNIEDUCATIVISPECIALI a.s.2019-2020
PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
BISOGNIEDUCATIVISPECIALI a.s.2019-2020
Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 29/10/2019
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 20/11/2019
INDICE
PREMESSA 4
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNICONDISABILITÀ 11
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNICON D.S.A 16
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBIEVOLUTIVISPECIFICI 22
PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONIDISVANTAGGIO 25
PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA 28
Il protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.
Secondo l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.
La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzatarisposta.”
La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
alunni disabili (tutelati dalla Legge104/1992);
alunni con disturbi evolutivi specifici, tracui
disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati)(tutelati dalla legge 170/2010)
alunni con deficit nell’area dellinguaggio
alunni con deficit nelle abilità nonverbali
altre problematichesevere
alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività(ADHD)
alunni con funzionamento cognitivolimite
alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/oculturale
alunni stranieri non alfabetizzati o senza adeguataalfabetizzazione
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Il protocollo è parte integrante del PTOF d’Istituto e si propone di:
sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso distudi;
favorire un clima di accoglienza einclusione;
favorire il successo scolastico eformativo;
ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
favorire l’acquisizione di competenzecollaborative;
delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto, dicarattere:
amministrativo e burocratico (documentazionenecessaria);
comunicativo e relazionale (primaconoscenza);
educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza,coinvolgimento del Consiglio diClasse);
promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Provincia, Regione, Enti di formazione,…).
In merito ai risultati di apprendimento, occorre fare una precisazione preliminare: l’adozione da parte della scuola di misure, modalità e strategie didattico-educative finalizzate al superamento di condizioni oggettive di difficoltà di uno studente non può, da sola, garantirne in modo automatico il successo formativo, per il quale sono invece condizioni indispensabili la collaborazione e l’impegno dell’alunno nonché la presenza di attitudini adeguate al corso di studi scelto, come ribadito dal TAR Piemonte, Seconda Sezione, con sentenza n. 580/2016:
“Non sussiste un diritto assoluto al “risultato di apprendimento” nel senso che evidentemente la scuola, pur dovendo porre in essere ausili educativi idonei, non può certo essere onerata di far conseguire ad ogni costo un buon esito scolastico a qualunque allievo, per la semplice ragione che ogni buon esito scolastico, a prescindere dalle [sue] peculiari condizioni di salute […], necessita inevitabilmente della attiva collaborazione del discente, della sua buona volontà e si conforma necessariamente in base alle sue attitudini, che ne costituiscono inevitabile presupposto e limite.”
Norme di caratteregenerale
DPR n. 275 dell’8marzo1999 RegolamentorecantenormeinmateriadiautonomiadelleIstituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22giugno2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti perla
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degliarticoli2e3deldecreto-leggeIsettembre2008,n.137,convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13aprile2017 Normeinmateriadivalutazioneecertificazionedellecompetenzenel
primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge13 luglio 2015, n. 107
Disabilità Legge 30 marzo 0000,x.000 XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX.X.00xxxxxxx0000,x.0xxxxxxxxxxxxx
favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 517 del 4agosto1977 Norme sulla valutazione degli alunnie sull'abolizione degli esami di
riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico Legge n. 104 del 5febbraio1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
DPR n. 24febbraio1994 Attodiindirizzoecoordinamentorelativoaicompitidelleunitàsanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23luglio1998 Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsidi
studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27luglio2005 Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunnidisabili
da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21maggio2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statalie
non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l’art. 15
CM n. 125 del 20luglio2001 Certificazione per gli alunni in situazione dihandicap
DPCM n. 185 del 23febbraio2006 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazionedell'alunno
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIURprot. 4274 del 4agosto2009 Trasmissionedelle“Lineeguidaperl’integrazionescolasticadeglialunni
con la disabilità”
DLvo n. 66 del 13aprile2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenticon
disabilità, a norma dell’articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4agosto2017 Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazionedelle
indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8agosto2017 Applicazionedelle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
DSA
Nota MIUR n. 4099/A4 del 5ottobre2004 Iniziative relative alladislessia Nota MIUR n. 26/A4 del 5gennaio2005 Iniziative relative alladislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10maggio2007 Disturbi di apprendimento: indicazionioperative
Legge n. 170 dell’8ottobre2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento inambito
scolastico
DM n. 5669 del 12luglio2011 DecretoattuativodellaLeggen.170/2010.Lineeguidaperildirittoallo
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di
apprendimento (DSA)
Nota USR ER n. 2396 del 12febbraio2018 Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).Indicazioni
Permanenti
Ordinanza Ministeriale 205 11 marzo 2019 "Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019"
Nota MIUR n.788 del 6/5/2019 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio.
AltriBES
Nota MIUR n. 6013 del 4dicembre2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di xxxxxx xxxxxxxxx
sindrome ADHD (deficit diattenzione/iperattività) Nota MIUR n. 4089 del 15giugno2010 Disturbo di deficit di attenzione ediperattività
Direttiva MIUR del 27dicembre2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specialie
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
CM n. 8 del 6marzo2013 Strumentidiinterventoperalunniconbisognieducativispecialie
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27giugno2013 Piano annuale perl’inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22novembre2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s.2013-
2014 – Chiarimenti
Nota MIUR n. 7433 del 18dicembre2014 Trasmissionedelle“LineediIndirizzoperfavorireildirittoallostudiodegli
alunni adottati”
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017 Firma delle “Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d’origine”
Nota MIUR n. 1143 del 17maggio2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativodi
ognuno.
Nota MIUR n. 562 del 3 aprile 2019 Circolare Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti.
Alunnistranieri
CM n. 301 dell’8settembre1989 Inserimentodeglialunnistranierinellascuoladell’obbligo CM n. 205 del 2luglio1990 Educazione Interculturale
CM n. 5 del 12gennaio1994 Iscrizionedeglialunnistranierianchesprovvistidipermessodisoggiorno CM n. 73 del 2marzo1994 Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
Legge n. 40 del 6marzo1998 Disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello straniero(c.d.
Legge Turco-Xxxxxxxxxx; cfr. in particolare art. 36)
D.Lvo n. 286 del 25luglio1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazionee
norme sulla condizione dello straniero
DPR n. 394 del 31agosto1999 RegolamentorecantenormediattuazionedelTUdelledisposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)
Legge n. 189 del 30luglio2002 Modificaallanormativainmateriadiimmigrazioneediasilo(c.d.Xxxxx
Bossi-Fini)
CM n. 24 del 1marzo2006 Trasmissionedelle“Lineeguidaperl’accoglienzael’integrazionedegli
alunni stranieri 2006”
Comunicato stampa MIUR 23ottobre2007 Presentazione del Documento “La via italiana per la scuola interculturalee
l’integrazione degli alunni stranieri”, a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale
CM n. 2 dell’8gennaio2010 Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni concittadinanza
non italiana
CM n. 465 del 27gennaio2012 Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti diistruzione
secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Nota MIUR n. 4233 del 19febbraio2014 Trasmissionedelle“Lineeguidaperl’accoglienzael’integrazionedegli
alunni stranieri 2014” (con errata corrige del 19/05/2014)
Nota MIUR n. 5535 del 9settembre2015 Trasmissionedeldocumento“Diversidachi?Raccomandazioniper
l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”
DM 197/2016 Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio dei docenti
DPR 19/2016 Istituzione della nuova classe di concorso A-23, Lingua italiana per discenti di lingua straniera
Ministero Istruzione Università eRicerca
xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx_xxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxxx#.X0Xx_x0X0x0
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/
UfficioScolasticoRegionaleperl’EmiliaRomagna
xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxx.xx/xxx/
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DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)
minorati vista
Dal 1 gennaio 2019 il PdF è di competenza delle ASL e viene aggiornato in ingresso.
xxxxxxxx udito
minorati psicofisici
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
DSA certificati (Legge170/2010)
Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo
scolastico
Deficit nell’area dellinguaggio
Diagnosi
Deficit nelle aree nonverbali
Diagnosi
Altre problematichesevere
Diagnosi
ADHD/DOP
Diagnosi
Funzionamento cognitivo limite(borderline)
Diagnosi
SVANTAGGIO
Socio-economico
Altra documentazione
Linguistico eculturale
Altra documentazione
Altro
Altra documentazione
La legge quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di “handicap” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art. 24, infine, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:
al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversitàumana;
allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massimepotenzialità;
a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”. La certificazione di disabilità viene redatta da una specifica commissionemedica.
Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (Legge170/2010)
I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.
Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:
la dislessia: disturbo settoriale dell’abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta con una conseguente discomprensione deltesto;
la disortografia: disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo discrittura;
la disgrafia: disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico dellascrittura;
la discalculia: riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica: il subitizing(o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero eproprio.
Tali disturbi sono spesso accompagnati da:
disnomia: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazionesociale;
disprassia: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallospecialista.
Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce “comorbilità”. La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) emotivi e del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati influenza negativamente lo sviluppo delle abilità.
Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l’AUSL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.
Alunni con deficit dell’area dellinguaggio
Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.
Alunni con deficit nelle aree nonverbali
Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno.
Altre problematichesevere
Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 104).
Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattivita’(ADHD)
Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, (spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit HyperactivityDisorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore,etc.
Nell’ICD10 l’ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsaautostima.
L’ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.
Alunni con funzionamento cognitivo limite(borderline)
Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino
nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.
Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:
socio-economico: legato ad una particolare situazionesociale
culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturalediverso
linguistico: legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della linguaitaliana
In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativavigente.
Occorre tuttavia precisare che l’area dello svantaggio è più vasta: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre2012).
La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Azioni a livello di singola istituzione scolastica
Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1 settembre 2017 in ogni scuola è costituito un Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI), che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del GLI si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con XXX.
Il GLI svolge le seguenti funzioni:
predisposizione del Protocollo diInclusione;
rilevazione dei BES presenti nellascuola;
raccolta e documentazione degli interventididattico-educativi;
focus/confronto sui casi;
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delleclassi;
supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell’attuazione deiPEI;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dellascuola;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, che costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.lvo66/2017).
Azioni a livello territoriale
L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova “governance” amministrativa territoriale articolata su duelivelli:
dal 1 settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di consulenza esupporto;
dal 1 gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale e un docente, nominati con decretidell’USR.
Inoltre la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai Centri Territoriali di Supporto (CTS), dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.
Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (AUSL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. Sul sito del MIUR sono disponibili gli elenchi aggiornati dei CTS della regione Xxxxxx Xxxxxxx. La stessa norma prevede anche l’istituzione dei Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI), che potranno essere individuati a livello di rete territoriale e che dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH). Sono composti da docenti con specifiche competenze, come indicato dalla X. X. 0/0000 “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e formazionemirata”.
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunnidisabili;
definisce i ruoli ed i compiti diciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni condisabilità.
Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle “Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione “il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e dellasocializzazione”.
La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno, partecipando all’elaborazione del P.E.I. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l’inclusione e l’integrazione o il Referente per gli alunni con disabilità convoca i genitori e presenta l’insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l’alunno è stato inserito.
Il Consiglio di classe
Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.
I Docenti di sostegno
“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (Testo Unico L. 297/94) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (Linee guida per l'integrazionescolastica).
Il Personale ATA
Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale".
Il Personale educativo-assistenziale
L’educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell’autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell’alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel P.E.I. che rispondono a bisogni educativi specifici.
L’assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull’organizzazione dei servizi in campo educativo, al fine di promuovere l’inserimento dell’alunno con disabilità nel contesto di riferimento.
Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l’insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista perl’alunno.
Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I.
Orientamento in ingresso
Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.
Raccolta ed analisi dei dati
Consiste nella raccolta di informazioni sull’alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del PEI, del P.D.F. e delle relazioni finali relative alla classe terza. All’inizio dell’anno scolastico viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti di sostegno e gli assistenti scolastici della scuola media di provenienza, e il nuovo consiglio di classe a cui parteciperanno il coordinatore, i docenti di sostegno, e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare. E’ importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l’allievo/a sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall’iniziale fase dell’accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuovascuola.
Formazione delle classi
Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno/a in una classe ritenuta la più idonea all'integrazione dello stesso/a. Nel caso in si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in prima superiore, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/09-ART 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali).
Accoglienza
Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell’alunno/a, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe e con l’ausilio dell’insegnante di sostegno. Per l’alunno/a che frequenta la prima superiore il periodo osservativo può durare per un massimo di 90 giorni, mentre se è già iscritto il tempo necessario è solitamente ridotto a 30 giorni.
Elaborazione del PEI
Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con il ragazzo. Il P.E.I.:
individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delleautonomie;
esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo diinclusione;
indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro integrazione con il Progetto individuale;
è redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento dellapersona;
è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche eintegrazioni.
Generalmente tra ottobre e novembre, sarà programmato un consiglio di classe straordinario a cui parteciperanno tutti i docenti del consiglio di classe, gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile, gli assistenti sociali e la famiglia in cui si discuterà una proposta di elaborazione del Piano EducativoIndividualizzato.
Questi documenti saranno approvati o nello stesso consiglio o in quelli successivi, di norma comunque entro il 30 novembre di ogni anno scolastico. Tutta la documentazione sarà consultabile dai docenti e depositata in Segreteria nei fascicoli personali dell’alunno/a.
L’unità di valutazione multidisciplinare redige un Profilo di Funzionamento (PdF), che ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico funzionale, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità della Salute (ICF) .
Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento dellapersona.
Una volta ricevuta la documentazione il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) prima e il consiglio di classe poi, si attiva per la realizzazione della seguentedocumentazione:
Il Piano Educativo Individualizzato
Partendo dalle considerazioni espresse nel PdF, il PEI descrive gli interventi integrati predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni anno scolastico, mediante una relazione finale scritta e viene riprogettato all’inizio del successivo.
Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei tre percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità dell’alunno:
percorso curricolare: uguale a quello di tutti gli alunni dellaclasse;
percorso riconducibile ai "nuclei fondanti della disciplina”: gli obiettivi da raggiungere in tutte le discipline equivalgono alle conoscenze e alle competenze che vengono valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti per tutti gli alunni della classe; tale percorso, dà diritto, se superato positivamente, al titolo distudio;
percorso “differenziato”: con obiettivi e contenuti non riconducibili in parte o del tutto a quelli della classe, ma stabiliti dal C.d.C. nell’ambito PEI in relazione all’alunno; il raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per gli attestati C.M.n.125/2001).
L’O.M. 90/2001 art. 15 comma 4 prevede anche che “qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera” il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti” senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli annoprecedenti”.
Relazioni di fine anno scolastico e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali)
Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegnoconterrà:
Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all’autonomia, socializzazione, apprendimenti…);
Evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle autonomie, di conoscenze e competenze, per ciascunamateria);
Modalità dell’intervento di sostegno (accorgimenti relazionali edidattici);
Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica, modalità dell’intervento);
Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personaleAUSL;
Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d’esame scritte ed orale, i criteri divalutazione.
Schema di sintesi della documentazione
DOCUMENTO |
CHI LO REDIGE |
QUANDO |
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Dal 01/01/2019 |
PdF - PROFILO DIFUZIONAMENTO Ricomprende la diagnosi funzionale (DF) e il profilo dinamico-funzionale (PDF). E’ redatto secondo i criteri del modello bio- psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilitò e della Salute (ICF) adottata dall'OMS. E' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI. |
Unità di valutazione multidisciplinare composta da medico specialista, specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione e assistente sociale. Con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola. |
Viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona |
PEI - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie |
Consiglio di classe e Docente di Sostegno Con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche che interagiscono con lo studente. Con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare |
Formulato entro il mese di novembre di ogni anno scolastico e verificato al termine di ogni anno scolastico. |
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RELAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: come sopra descritto |
Docente di sostegno |
Entro il 15 giugno. |
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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO: come sopra descritto |
Docente di sostegno e insegnanti curricolari |
Entro il 14 maggio. |
L’attività didattica
L’attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto2009.
Verifica e valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al fine di avere un immediato riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della programmazione. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal
D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par.2.4.
Si rammenta, al proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citata:
“La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione dellaperformance.”
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
il docente coordinatore di classe,oppure
il docente di sostegno,oppure
il docente Funzione Strumentale per l’inclusione eintegrazione
il docente referente per gli alunni condisabilità
durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni conD.S.A.;
definisce i ruoli ed i compiti diciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni conD.S.A.
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.
I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.
Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:
la dislessia:
la disortografia:
la disgrafia:
la discalculia:
Tali disturbi sono spesso accompagnati da:
disnomia
disprassia
Vi può inoltre essere comorbilità.
Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell’Introduzione.
Iscrizione alla classe prima
a febbraio,al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero segnalare nell'apposito spazio la presenza di disturbidell'apprendimento.
tra giugno e settembre, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura delPDP.
si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare insegreteria
deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà unaggiornamento
deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolasticosuccessivo
la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguatoPDP
entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione e per predisporre ilPDP.
Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d’uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e l’Integrazione per l’attivazione deiProgetti.
Dopo il Consiglio di Classe di Novembre il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP
si ricorda ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all’anno e che la sua adozione non garantisce il successoscolastico.
Nuova certificazione in corso d’anno scolastico
la scuola ai sensi dell’Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l’applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi al sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe dellacomunicazione.
occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL, nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura delPDP;
la scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguatoPDP;
il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione e per predisporre ilPDP;
Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d’uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e l’Integrazione per l’attivazione deiProgetti.
il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP si ricorda ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all’anno e che la sua adozione non garantisce il successoscolastico.
Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato
si ricorda ai genitoriche
la scuola non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamentodell'esame.
per l'accesso all'università la diagnosi non deve essere più vecchia di treanni
la diagnosi deve essere aggiornata e il Consiglio di classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento, che la famiglia deciderà se effettuare omeno.
Il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art 5 del DM5669/2011.
L’OM del mese di maggio relativa agli Esami di Stato all’articolo Esami dei candidati con DSA e BES dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche dilavoro.
entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe lasituazione;
nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famigliacoinvolti;
entro il Consiglio di Classe di Novembre o se necessario in un consiglio di classe straordinario i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali deglialunni;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle propriedifficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche initinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
FASI |
ATTORI |
ATTIVITA’ E COMPITI |
Fase |
ALUNNO E FAMIGLIA |
redatta ai sensi della normativa vigente. |
Preparatoria |
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(Entro il |
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termine |
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stabilito dal |
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MIUR) |
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DIRIGENTE SCOLASTICO |
Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e Integrazione e i referenti inclusione alunni DSA, alunni stranieri ed alunni disabili. Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neo-iscritti da mettere a disposizione del docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e Integrazione e dei referenti inclusione alunni DSA, stranieri e disabili, inoltre informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES. I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d’ingresso che, integrate all’osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell’alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola. Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l’opportunità di incontrare gli operatori AUSL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico. Il Coordinatore illustra alla classe le difficoltà di apprendimento legate al Disturbo, presenta l’alunno e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola. |
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DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E INTEGRAZIONE |
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Accoglienza Condivisione (Settembre Ottobre) |
REFERENTE INCLUSIONE ALUNNI CON DSA E STRANIERI |
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SEGRETERIA |
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DOCENTI DELLA CLASSE |
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FAMIGLIE |
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Condivisione (Novembre) |
DOCENTI DELLA CLASSE |
Nel corso del C.d.C. del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP e lo sottopone alla firma della famiglia. |
Trasparenza e |
DOCENTI DELLA CLASSE |
Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale:
Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato. |
documentazio |
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ne |
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(Durante |
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l’anno |
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scolastico) |
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Valutazioni |
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Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l’adeguatezza del PDP valutando la necessità, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate. |
periodiche |
DOCENTI DELLA |
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(Gennaio, |
CLASSE |
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Giugno) |
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Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’apprendimento la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l’attenzione sull’uso di strumenti compensativi, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria e sulle misure dispensative, vale a dire interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.
Xxxxx restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco producente, si possono delineare le seguenti strategie operative:
Disturbo di lettura (dislessia)
Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell’uso degli strumenti compensativi. Si può fare qui riferimento:
alla presenza di una persona che legga gli itemsdei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a sceltamultipla;
alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
all’utilizzo di libri o vocabolaridigitali.
Per l’alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.
Si raccomanda altresì l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.
In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è dispensato:
dalla lettura a voce alta inclasse;
dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello diabilità;
da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazionevalutata.
In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.
Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)
In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l’autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.
Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.
Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:
di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione deltesto;
del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi piùcorretti;
del registratore per prendereappunti.
Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.
Area del calcolo (discalculia)
Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un’impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell’abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:
gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modoindividualizzato;
aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso l’esperienza della propria competenza;
analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all’errore stesso tramite dialogo conl’interessato;
pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivinecessari.
In particolare si sottolinea come l’analisi dell’errore favorisca la gestione dell’insegnamento.
L’unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:
errori di recupero di fattialgebrici;
errori di applicazione diformule;
errori di applicazione diprocedure;
errori di scelta distrategie;
errorivisuo-spaziali;
errori di comprensionesemantica.
L’analisi dell’errore consente di capire quale confusione cognitiva l’allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l’eliminazione dell’errore e il consolidamento della competenza.
Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano lecompetenze.
Didattica delle lingue straniere
Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull’opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato,anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelloscritte.
In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede di esame diStato.
Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di esame diStato.
Per quanto concerne le misure dispensative, gli studenti con DSA possono usufruire:
di tempiaggiuntivi;
di una adeguata riduzione del carico dilavoro.
Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all’art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato:
certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle provescritte;
richiestadidispensadalleprovescrittedilinguastranierapresentatadallafamigliaodall’allievosemaggiorenne;
approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).
In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
L'esonero dallo studio della lingua straniera è invece regolato dall’art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011: "Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportunochiarire che l’“esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in formascritta.
In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.
Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.
“L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
il coordinatore di classe,oppure
il docente referente inclusione alunni conDSA
il docente Funzione Strumentale per l’inclusione el’integrazione
il docente referente per gli alunni con DSA durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge170/2010;
definisce i ruoli ed i compiti diciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivispecifici.
Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del22/11/2013.
Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:
deficit dell’area dellinguaggio
deficit nelle aree nonverbali
deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattivita’(ADHD)
funzionamento cognitivo limite(borderline)
altre problematichesevere
Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell’Introduzione. La nota 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti:
Difficoltà e disturbi di apprendimento
Occorre distinguere tra:
ordinarie difficoltà di apprendimento = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado dicomplessità;
disturbi di apprendimento = hanno carattere permanente e baseneurobiologica.
Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): “La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano DidatticoPersonalizzato”.
Diagnosi ecertificazione
Per “DIAGNOSI” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
Per “CERTIFICAZIONE” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.
Pertanto:
per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativavigente;
per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi”clinica.
La decisione del Consiglio di Classe
Se non c’è certificazione H o DSA, decide il C.d.C., indipendentemente dalla richiesta dei genitori:
“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano DidatticoPersonalizzato”.
Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del C.d.C. per adottare il P.D.P.:
“In ultima analisi, (…), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (…) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.
Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.
“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.
In conclusione
se c’è una CERTIFICAZIONE (H o DSA), l’alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non possiamo violare in alcunmodo;
se c’e’ solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora e’ il CDC che decide cosa fare e comefarlo.
È il CDC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata).
La famiglia
La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc…, possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al C.d.C.
Il consiglio di Classe
La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe. Xxx non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta dellafamiglia.
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno.
predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sottoindicate:
entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famigliacoinvolti;
entro il Consiglio di Classe di Novembre o in un consiglio di classe straordinario i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigentescolastico;
entro la fine del primo Periodo(trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali deglialunni;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle propriedifficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche initinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
Le richieste effettuate ad anno inoltrato
Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c’è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all’interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale .
Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4e 5 relativi all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con D.S.A.
Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:
avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattichepersonalizzate;
applicherà in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Lineeguida;
terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dalMIUR.
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
il docente coordinatore di classeoppure
il docente Funzione Strumentale per l’inclusione el’integrazione
il docente referente per gli alunni con XXX
durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DISVANTAGGIO
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico eculturale;
definisce i ruoli ed i compiti diciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione disvantaggio.
Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.
Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:
socio-economico: legato ad una particolare situazionesociale
culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturalediverso
linguistico: legato alla non conoscenza della linguaitaliana
Per quanto riguarda l’area dello svantaggio linguistico,che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quinta di questo documento.
Occorre tuttavia precisare che l’area dello svantaggio è in realtà più vasta: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).
“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (…) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misuredispensative.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6
del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida” (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013). La nota 2563 del 22/12/2013chiarisce alcuni punti:
Difficoltà e disturbi di apprendimento
Occorre distinguere tra:
ordinarie difficoltà di apprendimento = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado dicomplessità;
disturbi di apprendimento = hanno carattere permanente e baseneurobiologica.
Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): “La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano DidatticoPersonalizzato”.
La decisione del Consiglio di Classe
Se non c’è certificazione H o DSA, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:
“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano DidatticoPersonalizzato”.
Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del C.d.C. per adottare il P.D.P.:
“In ultima analisi, (…), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (…) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.
Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli diapprendimento”.
“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.
La famiglia
La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc…, possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al C.d.C.
Il consiglio di Classe
La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe.
Xxx non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno.
predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sottoindicate:
entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famigliacoinvolti;
entro il Consiglio di Classe di Novembre o in un consiglio di classe straordinario i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigentescolastico;
entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali deglialunni;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle propriedifficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche initinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
Le richieste effettuate ad anno inoltrato
Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c’è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all’interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale.
Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con D.S.A.
Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:
avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattichepersonalizzate;
terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dalMIUR.
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
il docente coordinatore di classeoppure
il docente Funzione Strumentale per l’inclusione el’integrazione
il docente referente per gli alunni con BES o docente referente per alunni con non adeguata alfabetizzazione
durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA
Il presente protocollo
contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
definisce i ruoli ed i compiti diciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della linguaitaliana.
Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell’art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014
La documentazione anagrafica e scolastica
Ai fini dell’iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l’iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che “la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici”. Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d ́istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l ́autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi effettuati”.
Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell’obbligo scolastico
La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che “l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del
D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione.”
La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati
La Nota MIURprot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia
nel caso di minori ancora sottoposti all’obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendoconto
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'etàanagrafica;
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
del titolo di studio eventualmente possedutodall'alunno.
nel caso di minori che non siano più sottoposti all’obbligo di istruzione (studenti di almeno 16 anni che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l’art. 192, del D.Lgs. n. 297/94: il Consiglio della Classe cui l’alunno aspira ad iscriversi valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età (che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia). La richiesta può anche essere motivatamente respinta.
Non obbligatorietà dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
La Nota MIURprot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIURprot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, “in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l’interessato potrà eventualmente richiedere l’emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario”.
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione
Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) svolge i seguenti compiti:
cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunnistranieri;
formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall’art. 45, DPR394/1999:
comma 3 (ripartizione degli alunni stranieri nelle classi);
comma 5 (criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri);
comma 6 (intese con soggetti del territorio per l’educazione interculturale e la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine);
comma 7 (organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.);
svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell’attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.
Il GLI si avvale stabilmente della mediazione di territorio messa a disposizione dal competente CTS.
Il Consiglio di Classe
La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe.
Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta della famiglia.
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno.
predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sottoindicate:
entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famigliacoinvolti;
entro il Consiglio di Classe di Novembre o in un consiglio di classe straordinario i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigentescolastico;
entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali deglialunni;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle propriedifficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche initinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
Il Laboratorio di Italiano L2
Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: “Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano” (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).
Il Laboratorio è attivato all’interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell’insegnamento di Italiano L2.
Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofoni, tali docenti possono affiancati da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dal competente CTS o da altri soggetti allo scopo convenzionati con la scuola.
Iscrizione
L’iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia. Quando si presenta un neo-arrivato:
l’incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l’elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Xxxxxxxxxx o con il referente per gli alunnistranieri;
un collaboratore del Dirigente Xxxxxxxxxx realizza il primo colloquioscuola-famiglia;
sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe (ed eventualmente la sezione) alla quale iscrivere l’alunno.
La Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessacircolare.
Valutazione relativa all’attivazione del Laboratorio di Italiano L2
I docenti del Consiglio di Classe effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.
Il coordinatore del C.d.C. interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:
l’eventuale attivazione per l’alunno un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l’accompagnamento dell’allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuolaecc);
il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d’aula è bene che partecipiecc.);
l’eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa….). Le richieste vanno indirizzate al DirigenteScolastico.
Predisposizione del PDP
Il coordinatore convoca il C.d.C. per elaborare il piano didattico personalizzato con il quale gestire il periodo di accoglienza. In particolare progetta le attività più idonee per:
completare la conoscenza dell’allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
facilitare l’accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni diclasse;
far interagire nel miglior modo possibile le attività d’aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato; Il progetto approvato dal C.d.C. è presentato alla famiglia, che dovràsottoscriverlo.
Avvio del processo di apprendimento.
La gestione di questa fase coinvolge il consiglio di classe, il GLI, eventualmente il laboratorio di italiano L2, ed eventualmente il mediatore di territorio e mediatori di lingua madre.
E’ la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal C.d.C. per gestire l’accoglienza dell’allievo/x. Xxxx ha la durata massima di un anno scolastico ed ha comeobiettivi:
condurre l’allievo ad apprendere l’italiano come lingua per comunicare (livelloA2);
realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto dellaclasse;
incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile dimaterie.
In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.
Accompagnamento allo studio
E’ la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell’accoglienza. Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.
La gestione di questa fase coinvolge il C.d.C., il GLI, eventualmente il Laboratorio di italiano L2, ed eventualmente il mediatore di territorio. In essa il processo di insegnamento-apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con compiutezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso.
A questo proposito il C.d.C aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2, sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.
In generale, l’alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per comunicare nella lingua italiana le sue competenze.
Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2). La valutazione non può che tenere conto di ciò.
Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche “intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa” (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal piano di studio personalizzato elaborato dal CdC per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.
Durante la fase di avvio allo studio, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:
la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fasedell’accoglienza;
il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento.
In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
Nella successiva fase di accompagnamento allo studio, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC.
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
il docente coordinatore di classeoppure
il docente Funzione Strumentale per l’inclusione e l’integrazioneoppure
il docente referente per l’inclusione degli alunnistranieri
durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.
(Gli allegati, ad uso interno dei docenti, sono reperibili nella bacheca del registro elettronico)
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