LUXOTTICA GROUP S.P.A.
LUXOTTICA GROUP S.P.A.
Procedura in materia di Internal Dealing
1. Premessa
La presente procedura è diretta a: (i) delineare gli obblighi previsti dall’art. 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, “Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria” od anche, in breve, “TUF”) e dagli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche, di seguito, “Regolamento Emittenti”) in materia di “internal dealing”; (ii) identificare tra i dirigenti di Luxottica Group S.p.A. i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 114, comma 7, TUF; (iii) prevedere divieti di compiere operazioni sulle azioni di Luxottica Group S.p.A. e sugli strumenti finanziari ad esse collegati in occasione della pubblicazione dei risultati annuali ed infrannuali di Luxottica e del Gruppo Luxottica.
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2. Definizioni
2.1 Azioni: le azioni di Luxottica Group S.p.A..
2.2 “controllo” e/o “controllante” e/o “controllata”: ha il significato di cui all’art. 93 TUF.
2.3 Gruppo Luxottica: Luxottica e tutte le società, direttamente o indirettamente, controllate da Luxottica.
2.4 Luxottica (o la Società): Luxottica Group S.p.A..
2.5 Operazioni Rilevanti: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.
2.6 Persone Strettamente Legate: le seguenti persone:
(a) il coniuge non legalmente separato, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi, i genitori, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante, o uno dei soggetti di cui alla lettera (a), sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da uno dei soggetti di cui alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei soggetti di cui alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei soggetti di cui alla lettera (a).
2.7 Società Controllate: le società controllate, direttamente o indirettamente, da Luxottica quando il valore contabile della partecipazione nella predette società controllate rappresenti
più del 50% dell’attivo patrimoniale di Luxottica, come risultante dall’ultimo bilancio approvato (art. 152-sexies, comma 1, lettera c.3) del Regolamento Emittenti).
2.8 Soggetti Rilevanti:
(a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Luxottica;
(b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Luxottica e i dirigenti di Luxottica che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite dall’art. 181 del TUF) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di Luxottica;
(c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Società Controllate e i dirigenti di Società Controllate che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate (come definite dall’art. 181 del TUF) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata di appartenenza e che, in entrambi i casi, siano stati individuati quali “soggetti rilevanti” della Società Controllata di appartenenza ai sensi dell’art. 152-sexies, comma 1, lettera c.3) del Regolamento Emittenti in conformità alla procedura da essa adottata ai sensi dell’art. 152- octies, comma 8, lettera a) del Regolamento Emittenti;
(d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Luxottica, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Luxottica (di seguito anche gli “Azionisti Rilevanti”).
2.9 Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni: (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni; (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse; (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, TUF; d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni, ivi inclusi gli American Depositary Receipts (“ADR”) quotati sul New York Stock Exchange; (e) le Azioni quotate emesse da società controllate da Luxottica e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da (a) a (d) ad esse collegati; (f) le Azioni non quotate emesse da Società Controllate e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da (a) a (d) ad esse collegati. Per “strumenti finanziari” si intendono quelli indicati all’art. 1, comma 2 TUF.
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3. Individuazione dei soggetti rilevanti
Il Direttore Risorse Umane e il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica individuano nominativamente i Soggetti Rilevanti indicati all’articolo 2.8, lettere (a), (b) e (d). Le Società Controllate informano tempestivamente il Direttore Risorse Umane e il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica dei nominativi dei propri dirigenti individuati quali “Soggetti Rilevanti” ai sensi dell’articolo 2.8, lettera (c).
Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx e il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica verificano periodicamente l’elenco dei Soggetti Rilevanti.
L’avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante e la presente Procedura sono portate a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica.
I Soggetti Rilevanti devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate a essi degli obblighi informativi ivi previsti.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica è altresì preposto alla gestione e alla diffusione al mercato, anche tramite suoi incaricati, delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti secondo le modalità di seguito indicate.
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4 Obblighi Informativi dei Soggetti Rilevanti per operazioni compiute da essi o da Persone strettamente legate ad essi
(a) I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a), (b) e (c) dell’articolo 2.8 comunicano alla Consob, e in copia a Luxottica (inviando tali comunicazioni via telefax a entrambi i numeri 02.86334636 e 0437.644416, ovvero via mail a entrambi gli indirizzi xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx e XXxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx), le Operazioni Rilevanti effettuate da loro e da Persone Strettamente Legate ad essi, entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
Luxottica – per il tramite del Direttore Affari Legali e Societari – rende pubbliche con le modalità previste dal Regolamento Emittenti le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute dai Soggetti Rilevanti, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, mediante invio di un comunicato a Borsa Italiana, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa.
Luxottica – per mezzo del Segretario del Consiglio di Amministrazione – può inoltre effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti, previo accordo con gli stessi, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti.
(b) Gli Azionisti Rilevanti di cui alla lettera (d) dell’articolo 2.8 comunicano alla Consob e rendono pubbliche, con le modalità di cui al Regolamento Emittenti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, sia le Operazioni Rilevanti da loro effettuate sia quelle effettuate da Persone Strettamente Legate.
La comunicazione al pubblico, con le modalità di cui al Regolamento Emittenti, di Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate può essere effettuata dalla Società, per conto di tali soggetti, a condizione che gli stessi si accordino in tal senso con Luxottica e inviino a Luxottica (inviando tali comunicazioni via telefax a entrambi i numeri 02.86334636 e 0437.644416, ovvero via mail a entrambi gli indirizzi xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx e XXxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx), entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, le informazioni relative a tale operazione. In tal caso la Società pubblicherà le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
Luxottica – per mezzo del Segretario del Consiglio di Amministrazione – può inoltre effettuare per conto degli Azionisti Rilevanti, previo accordo con gli stessi, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti.
(c) Le comunicazioni di cui alle lettere (a) e (b) vengono effettuate utilizzando il filing model
allegato sub 1 alla Procedura.
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5. Operazioni non soggette a comunicazione
Non sono soggette agli obblighi informativi di cui al precedente Articolo 4 le seguenti Operazioni Rilevanti:
a. le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 euro entro la fine dell’anno e, successivamente ad ogni comunicazione, le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 5.000 euro entro la fine dell'anno;
b. le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;
c. le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
d. l’assegnazione a titolo gratuito di azioni o di opzioni per l’acquisto o la sottoscrizione di Azioni o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni;
e. l’esercizio di diritti di acquisto o sottoscrizione di Azioni o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni derivanti da piani di stock option di cui all’art. 000 xxx XXX (xxxxx restando gli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni di vendita o di scambio successivi all’acquisto o sottoscrizione delle azioni).
L’importo di cui alla lettera a. deve essere calcolato sommando le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. Per gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni di cui all’articolo 2.9 lettera (c), l’importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti.
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6. Black Out Periods
Al fine di prevenire ipotesi pregiudizievoli sia per la Società sia per la persona interessata, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, nonché alle Persone Strettamente Legate ad essi, di compiere operazioni di qualsiasi genere sulle Azioni o sugli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni:
- durante il periodo che intercorre tra la data di chiusura di ciascun trimestre 31/03, 30/09 e i due giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti dalla Società e dal Gruppo Luxottica nel trimestre di riferimento;
-durante il periodo che intercorre tra la chiusura del semestre al 30/06 e i due giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti da Luxottica e dalle Società del Gruppo nel semestre di riferimento;
- durante il periodo che intercorre tra la chiusura dell’anno finanziario al 31 dicembre o del quarto trimestre (31/12) e i tre giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa sui risultati conseguiti dalla Società e dal Gruppo Luxottica nell’anno o nel trimestre di riferimento.
Il summenzionato divieto non si applica all’acquisto o alla sottoscrizione di Azioni o altri Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni effettuato nell’esercizio dei diritti di opzione attribuiti nell’ambito di piani di stock options, fermo restando l’obbligo di non procedere alla loro vendita nei periodi indicati.
Sussiste inoltre per tutti i titolari di stock options, il divieto di esercitare, per qualsiasi finalità, i diritti di opzione che diano diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione nei venti giorni antecedenti la data dell’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di Luxottica e fino alla data di pagamento dei dividendi.
Sono altresì tenuti a osservare i periodi di black out tutti coloro che siano dipendenti della Società, o di sue controllate, e siano iscritti nella Sezione Funzionale del Registro istituito da Luxottica in conformità all’articolo 115 bis del TUF, secondo quanto previsto dalla relativa Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate, adottata dalla Società.
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7. Sanzioni
La presente Procedura ha efficacia cogente.
L’inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura, comporterà le responsabilità, anche personali, di cui alle vigenti normative. In particolare, l’inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate delle disposizioni previste nell’art. 114, comma 7 del TUF e di quelle stabilite dagli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Emittenti, e’ sanzionata agli effetti di quanto stabilito dall’art. 193, comma 1-bis, del TUF.
Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di Società Controllate, l’inosservanza costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.
Luxottica potrà rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ad essi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della normativa vigente.
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8. Entrata in vigore e divulgazione
La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica. Essa sarà altresì pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
L’accettazione da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato nell’allegato 2 alla presente Procedura.
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9. Disposizione Finale
Gli aggiornamenti della presente Procedura saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione su indicazione dell’Amministratore Delegato.
Luxottica Group S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione
Milano, 14 febbraio 2012
ALLEGATO 1
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 152-octies, comma 7 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
(Filing model)
1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE | ||||||||||
1.1 DATI ANAGRAFICI | ||||||||||
SE PERSONA FISICA | ||||||||||
COGNOME | NOME | SESSO* | ||||||||
CODICE FISCALE* | DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa) | COMUNE DI NASCITA* | PROVINCIA DI NASCITA* | STATO DI NASCITA* | ||||||
DOMICILIO PER LA CARICA* | ||||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE | ||||||||||
CODICE FISCALE* | FORMA GIURIDICA* | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)* | ||||||||
SEDE LEGALE* | ||||||||||
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L’EMITTENTE QUOTATO | ||||||||||
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO | S/N | |||||||||
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL’EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL’EMITTENTE QUOTATO | S/N | |||||||||
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA’ CONTROLLATA DALL’EMITTENTE QUOTATO | S/N | |||||||||
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L’EMITTENTE QUOTATO | S/N | |||||||||
2. EMITTENTE QUOTATO | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE* |
*informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime
3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | ||||||||||
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | ||||||||||
PERSONA RILEVANTE | S/N | |||||||||
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) | S/N | |||||||||
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE | S/N | |||||||||
3.2. DATI ANAGRAFICI1 | ||||||||||
SE PERSONA FISICA | ||||||||||
COGNOME | NOME | SESSO* | ||||||||
CODICE FISCALE* | DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa) | COMUNE DI NASCITA* | PROVINCIA DI NASCITA* | STATO DI NASCITA* | ||||||
RESIDENZA ANAGRAFICA | ||||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE | ||||||||||
CODICE FISCALE* | FORMA GIURIDICA* | DATA DI COSTITUZIONE* (gg/mm/aaaa) | ||||||||
SEDE LEGALE* |
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime
1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1.
4. OPERAZIONI | |||||||||
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE | |||||||||
DATA | TIPO OPERAZI ONE2 | CODICE ISIN3 | DENOMINAZI ONE TITOLO | TIPO STRUMENTO FINANZIARIO 4 | QUANTITA’ | PREZZO (in €)5 | CONTROVAL ORE (in €) | MODALITA’ DELL’OPERAZIONE6 | NOTE |
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) |
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL’ART. 152-sexies, comma 1, lett. b) | |||||||||||||||
D A T A | TIPO | TIPO | TIP | STRUMENTO | AZIONE | INVESTIMENTO/ | INVESTIMENTO/ | DATA | N O T E | ||||||
OPERAZIO | STRUMENTO | O | FINANZIARIO | SOTTOSTA | DISINVESTIMENTO | DISINVESTIMENTO | SCAD | ||||||||
NE7 | FINANZIARIO | FA | COLLEGATO | NTE | EFFETTIVO | POTENZIALE (NOZIONALE) | ENZA | ||||||||
COLLEGATO8 | CO | ||||||||||||||
LT | |||||||||||||||
A’9 | |||||||||||||||
COD. | DENO | C | DENO | QUAN | PREZZ | CONT | QUAN | PREZZO | CONT | ||||||
ISIN10 | MINA | O | XXXX | XXXX’ | O (in | ROV | TITA’ | D’ESER | ROV | ||||||
ZIONE 11 | D. ISI | ZIONE 12 | €)5 | (in €) | DEL SOTT | CIZIO O REGOL | (in €) | ||||||||
N | OST. | AMENT | |||||||||||||
O (in €) | |||||||||||||||
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) | |||||||||||||||
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) |
NOTE
2Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l’esercizio di strumenti finanziari collegati A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione X= scambio
3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
4 indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione: AZO= azioni ordinarie
AZP= azioni privilegiate AZR= azioni di risparmio
QFC= quote di fondi chiusi quotati
EQV= altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni OBCV= obbligazioni convertibili o altri strument finanziari scambiabili con azioni
5 Nel caso in cui nel corso della giornate per un dato titolo sia stata effettuata più di un’operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari a un prezzo di 101 indicare 1.01)
6 Indicare l’origine dell’operazione:
MERC-IT= transazione sul mercato regolamentato italiano MERC-ES= transazione sul mercato regolamentato estero FMERC= transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV= conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO= Esercizio di stock option/stock grant; in caso di vendita di azioni rivenienti dall’esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna “note” il relativo prezzo di esercizio; la presente indicazione è pertanto da utilizzare in caso di vendita di azioni a seguito dell’esercizio di stock option.
ESE-DE= esercizio di strumento derivato o regolamentato di altri contratti derivati (future, swap) ESE-DI= esercizio di diritti (warrant/coverei warrant/securitised derivatives/diritti)
7 Indicare la tipologia di operazione:
A= acquisto V= vendita
S= sottoscrizione
8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W= warrant
OBW= obbligazione cum warrant SD= securitised derivative
OPZ= opzione FUT= future
FW= forward (contratti a termine) OS= Obbligazione strutturata SW= swap
DIR= diritti
9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni): CE= call European style
PE= put European style CA= call American style PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)
10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l’assegnazione di un’agenzia di codifica internazionale (es.
U.I.C. per l’Italia)
11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)
ALLEGATO 2
Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura di Internal Dealing
Il sottoscritto , nato a il residente in , Via/Piazza , preso atto di essere incluso nei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Luxottica Group S.p.A., da ultimo modificata in data 14 febbraio 2012, attesta di aver ricevuto copia della suddetta procedura, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.
(Data) (firma)
Ai sensi della normativa vigente in materia di “privacy”, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione della suddetta procedura, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare vigente.
(Data) (firma)