STATUTO VIGENTE
STATUTO VIGENTE
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO GOLF VENEZIA
TITOLO PRIMO
Capo primo SCOPO E SEDE
ART. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1 E’ costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell'articolo
14 e seguenti del Codice Civile sotto la denominazione “ Circolo Golf Venezia – Associazione Sportiva Dilettantistica “.
ART. 2
SEDE
1 L’Associazione ha sede in Venezia , Lido – Località Alberoni , Strada Vecchia n.1.
ART. 3
SCOPO E FINALITA’
1 L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. 2 Essa ha per finalità l’organizzazione, lo sviluppo e la diffusione nell’ambito della Regione Veneto di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica del golf fra i propri soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e/o ricreativa idonea a promuovere, anche mediante l'attività didattica, la conoscenza e la pratica del golf con l’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e secondo le direttive della Federazione Italiana Golf; il tutto nel rispetto degli accordi e delle consuetudini nazionali ed internazionali per quanto riguarda i soci di altri Circoli Italiani o di federazioni straniere.
3 Per il perseguimento della predetta finalità l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni di tipo economico, finanziario, mobiliare e immobiliare che, ritenute utili, sono consentite dalla normativa vigente comprese, in via marginale e non prevalente, quelle di carattere commerciale.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:
a) la costruzione, l’ampliamento, l’arredamento ed il miglioramento di impianti di golf e sportivi in genere , ivi compresa l’acquisizione delle relative aree nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere e loro pertinenze;
b) la gestione di ritrovi, bar e locali di ristoro presso la sede sociale ove effettuare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando
modelli, disegni ed emblemi in proprio o a mezzo di terzi;
d) la collaborazione e l’organizzazione, sia con soggetti pubblici che privati, per lo svolgimento di gare e/o manifestazioni sportive in genere;
e) la realizzazione di attività di tipo divulgativo ed informativo in materia sportiva dilettantistica quali, ad esempio, pubblicazioni, convegni, seminari, corsi di formazione ecc.
f) assumere ogni altra iniziativa strumentale alle attività sopra descritte. 4 Di conseguenza:
a) l’Associazione riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a versare le quote di affiliazione e associative stabilite dalla F.I.G.; si impegna altresì, a norma dell’articolo 80 dello Statuto Federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione di controversie originate dall’attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell’articolo 808 del codice di procedura civile;
b) non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti con essa Associazione abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, che non abbiano natura occasionale;
c) condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
ART. 4
PATRIMONIO E RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE
1 Il patrimonio sociale è costituito :
a) dal fondo di dotazione di 25.000,00 (venticinquemila/00) Euro, rappresentato da idonea certificazione bancaria;
b) dai beni mobili, sia registrati che non, e dai beni immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
2 Le risorse economiche e finanziarie per il finanziamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione derivano da :
a) quote associative;
b) contributi dello Stato, Enti locali (territoriali e non), dell’Unione Europea ed altri Enti od Organismi in genere, sia nazionali che internazionali;
c) entrate da attività commerciali avente natura strumentale e carattere non prevalente, da svolgersi mediante contabilità separata;
d) ogni altra entrata in denaro o in natura che concorra ad incrementare l’attività sociale.
ART. 5
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
1 A norma dell’articolo 3 del presente statuto l’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili e/o avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati
unicamente ed esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione. E’ vietato quindi distribuire anche in modo indiretto e/o surrettizio utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell’Associazione se non imposte dalla legge .
ART. 6
DURATA
1 L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, così come indicato dall'art.33 del presente Statuto.
Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti.
Capo secondo SOCI
ART. 7
CATEGORIE DI SOCI
1 Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche interessate all’attività dell’Associazione medesima e che ne condividano gli scopi e le finalità e che siano disposte ad operare per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
2 Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:
soci effettivi - soci giovani. Sono soci effettivi i:
1) Soci giocatori
2) Soci frequentatori
3) Soci esterni. Sono soci giovani i:
4) Soci giocatori bambini da sei a nove anni
5) Soci giocatori pulcini da dieci a dodici anni
6) Soci giocatori cadetti da tredici a sedici anni
7) Soci giocatori juniores da diciassette a diciotto anni
8) Soci giocatori “universitari” da diciannove a ventiquattro anni
9) Soci giocatori da venticinque a trenta anni.
Possono essere soci giocatori esterni i soci appartenenti ad altre associazioni e/o circoli, purchè non siano residenti e abbiano domicilio in città diversa da Venezia.
I soci con residenza fuori Venezia ma domiciliati in città, sono considerati residenti a Venezia.
I soci frequentatori possono accedere al campo pratica e agli spogliatoi mentre l’assegnazione degli armadietti avverrà in base alla disponibilità degli stessi, con precedenza per i soci giocatori.
L’appartenenza ad una categoria è stabilita dall’inizio dell’anno in base all’età che i soci andranno a compiere nel corso dell’anno stesso.
3 I soci hanno diritto di usufruire di ogni servizio offerto dalla Associazione, di prendere parte alla vita associativa, alle manifestazioni ed a tutte le iniziative promosse e/o organizzate dall’Associazione. Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri previsti per legge, dal presente statuto e dal regolamento organico e devono tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa, in qualunque maniera, nuocere alla Associazione o ai suoi rappresentanti.
4 I soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive.
5 L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo controfirmata da due soci maggiorenni.
Per i soci minorenni la domanda di ammissione è firmata da chi ne ha la patria potestà. Questi rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa di tutte le obbligazioni del socio minorenne.
6 La delibera di non ammissione dell'aspirante socio da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivata.
7 Il Regolamento Organico disciplina in ordine alle possibilità concesse ai non soci di frequentare le strutture del Circolo .
8 L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. Ogni socio, aderendo all’Associazione, accetta lo Statuto ed il Regolamento Organico e si impegna a rispettarli unitamente alle risoluzioni e alle decisioni prese dai suoi Organi Sociali.
9 I soci non possono, in ogni caso, vantare diritti su quanto versato all’Associazione né comunque sul patrimonio della stessa.
ART. 8
QUOTE E CONTRIBUTI
1 Le quote associative si distinguono in:
a) quota sociale annua;
b) contributi dei soci.
2 Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote associative nella misura determinata dal Consiglio Direttivo il quale deve comunicarle a mezzo affissione all’albo sociale entro il giorno 15 di dicembre di ogni anno solare per l’anno successivo.
3 Le quote associative devono essere versate nella misura ed entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e comunicati come al precedente punto 2.
4 Il socio che non provveda al pagamento delle quote associative entro i termini stabiliti dovrà corrispondere oltre alla quota una penalità di mora nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e non potrà accedere e prendere
parte alla vita associativa , utilizzare i servizi offerti dall’Associazione, partecipare alle assemblee, essere eletto, esercitare il diritto di voto fino
all’avvenuto pagamento.
Decade comunque dalla qualifica di socio chi non provvede al pagamento della quote associative entro il 31 dicembre di ogni anno fermo restando ogni precedente obbligo.
5 Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, e non sono rivalutabili.
ART. 9
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
1 Il rapporto associativo si scioglie per effetto:
a) dello scioglimento dell’Associazione;
b) del recesso da socio;
c) della esclusione;
d) del mancato rispetto all’articolo 80 dello statuto della F.I.G..
2 I soci effettivi e giovani possono recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno a valere per l’anno solare successivo.
3 La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall’obbligo del pagamento delle quote associative fissate per l’anno in corso come pure non costituisce titolo per la loro restituzione, anche parziale.
ART. 10
DOMICILIO DEI SOCI
1 Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l’Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di ammissione od in quella risultante da successive comunicazioni del socio da effettuarsi con qualsiasi mezzo purché sia fornita la prova della ricezione da parte della Associazione .
TITOLO SECONDO
Capo primo ORGANI SOCIALI
ART. 11
ORGANI SOCIALI
1 Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Presidente dell’Associazione
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) la Commissione di Disciplina di I istanza
f) la Commissione di Disciplina di II istanza
Capo secondo ASSEMBLEE
ART. 12
ASSEMBLEA DEI SOCI
1 L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote associative.
2 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
3 Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4 Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, per le Assemblee Ordinarie, e di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, per le assemblee straordinarie.
Nella richiesta dei soci devono essere specificati, a pena di inefficacia, i motivi della richiesta e gli argomenti su cui deliberare.
5 Nella convocazione dell’assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria, devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora fissati per l’adunanza ed anche quelli previsti per l’eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
6 Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all’ordine del giorno per la loro trattazione .
7 Le adunanze sono dirette dal Presidente dell’Associazione o da uno dei Vicepresidenti. In caso di loro assenza o impedimento da uno dei presenti legittimamente intervenuto all’assemblea, designato dalla maggioranza degli intervenuti.
8 L’assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.
9 L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un Notaio .
10 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
11 Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare solo da altro socio purché quest’ultimo non sia Consigliere, Revisore dei Conti, componente degli Organi di Disciplina o dipendente. La delega deve essere rilasciata per iscritto.
12 Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio nelle Assemblee Ordinarie e non più di due soci in quelle Straordinarie.
13 Di ogni assemblea si dovrà redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori per quanto di loro competenza.
14 Tutti i verbali dovranno essere inseriti in una raccolta cronologica conservata agli atti dell’Associazione.
La Assemblea potrà deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno solo allorquando sia esaurita la discussione dell'argomento oggetto di decisione. Le
votazioni non potranno essere iniziate fino a quando il Presidente della Assemblea non dichiari esaurita la discussione sugli argomenti oggetto di delibera.
A tale riguardo per agevolare le operazioni di voto il presidente potrà aprire e chiudere la discussione su ciascun argomento singolarmente.
ART. 13
ASSEMBLEA ORDINARIA
1 L’Assemblea ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita dell’Associazione.
2 Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione , da fissarsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. 3 Essa deve essere convocata in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga utile od opportuno e, comunque, obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.
4 La convocazione dei soci, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 6) del presente articolo per la convocazione dell'Assemblea avente per oggetto la nomina degli organi sociali, deve avvenire mediante avviso esposto all’albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, alternativamente, mediante:
a) lettera consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea ;
b) posta elettronica, oppure fax o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea .
5 L’assemblea ordinaria è competente a deliberare:
a) sull’ approvazione del rendiconto economico – finanziario dell’Associazione
b) sull’eventuale bilancio di previsione contenente la predisposizione degli indirizzi programmatori
c) sulla nomina, dopo averne stabilito il numero da sette a nove, dei componenti il Consiglio Direttivo
d) sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
e) sulla nomina dei componenti delle Commissioni di Disciplina di I e di II istanza
f) sull’approvazione del Regolamento Organico
g) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo che non debba essere deciso
dall’Assemblea Straordinaria.
6 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 4) del presente articolo, l’assemblea per l’elezione dei componenti gli organi sociali deve essere convocata mediante avviso esposto all’albo sociale almeno cinquanta giorni prima di quello fissato per l’adunanza e mediante lettera consegnata alla posta almeno quaranta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e deve contenere l’invito ai soci interessati a presentare, almeno trenta giorni prima dell’Assemblea elettiva, eventuali candidature singole.
Nei trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea le candidature pervenute in Segreteria sono pubblicizzate mediante affissione, in ordine alfabetico, all’albo sociale.
In caso di omonimia tra soci aventi i requisiti di eleggibilità i voti espressi con il solo cognome non saranno attribuiti ad alcuno. I voti che risulteranno espressi a favore di soci che non hanno proposto la propria candidatura sono considerati nulli.
7 L’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali deve avvenire con votazione segreta.
Le altre votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto a scelta del Presidente dell’Assemblea.
ART. 14
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1 Alla convocazione dei soci deve provvedere il Consiglio Direttivo mediante avviso esposto all’albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e , alternativamente, mediante :
a) lettera consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea
b) posta elettronica, oppure fax o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
2 La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.
3 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
4 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione e/o modificazione dello Statuto sociale
b) atti e/ o contratti relativi a diritti reali immobiliari
c) scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori, relative modalità di
liquidazione e destinazione della attività residue.
5 Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto a scelta del Presidente dell’Assemblea
Capo terzo CARICHE SOCIALI
ART. 15
GRATUITA’
1 Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 16
REQUISITI
1 Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci candidati maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi
b) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o delle Commissioni di Disciplina dell’Associazione a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a due mesi
c) essere tesserati presso la F.I.G.
d) essere socio da almeno due anni
e) non avere in essere rapporti di lavoro, anche autonomo, con l’Associazione.
f) non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
2 I componenti delle Commissioni di Disciplina possono essere anche non soci dell’Associazione ma debbono possedere, in quanto compatibili, i requisiti indicati al precedente punto 1.
ART. 17
INCOMPATIBILITA’
1 L’esercizio delle cariche di Presidente o di componente il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, anche come supplente, o delle Commissioni di Disciplina sono fra di loro incompatibili.
2 Risultano eletti ai predetti organi sociali i soci candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.
In caso di parità risulterà eletto il socio candidato con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.
3 In caso di nomina per più organi sociali l’interessato deve , entro trenta giorni dall’avvenuta elezione , optare per una sola di quelle per le quali è stato
eletto . In caso di mancata opzione decade da tutti gli organi sociali per i quali è stato eletto.
4 Le cariche rimaste comunque vacanti sono ricoperte tenendo conto della graduatoria dei non eletti.
Il mandato dei nuovi eletti terminerà alla scadenza del mandato dell’organo sociale di cui vanno a far parte.
Capo quarto CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 18
COMPOSIZIONE E DURATA
1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a nove membri
2 I consiglieri durano in carica fino all’assemblea di approvazione del rendiconto del quarto anno successivo a quello della loro nomina. Essi possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.
ART. 19
PRESIDENTE
1 Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri :
a) il Presidente
b) due Vicepresidenti
c) il Tesoriere
d) il Segretario
ART. 20
RIUNIONI
1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti
2 Esse sono tenute nella sede dell’ Associazione o altrove , purché in Italia .
3 L’avviso di convocazione deve essere comunicato per lettera o per telefax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per le riunioni e , in caso di urgenza, per telegramma o per posta elettronica o per telefax almeno tre giorni prima.
4 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati luogo , giorno ed ora e le materie da trattare
5 Il Presidente provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie all’ordine del giorno.
ART. 21
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente .
2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da chi viene nominato dai presenti .
3 Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e devono essere inserite in una apposita raccolta cronologica .
4 Il Regolamento Organico detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all’albo sociale.
ART. 22
COMPETENZA
1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione , fatta esclusione per le materie di competenza dell’Assemblea dei soci.
2 Il Consiglio Direttivo può delegare a suoi componenti l’esecuzione delle decisioni prese e/o nominare commissioni di soci per specifiche funzioni od attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione Accettazione Soci formata da tre componenti scelti con una anzianità di appartenenza all’Associazione non inferiore a cinque anni. La commissione nomina nel suo seno un presidente e resta in carica per tutta la durata in carica del Consiglio che l’ha nominata. Le sue funzioni sono precisate dal regolamento organico.
3 Il Presidente, coadiuvato dai vicepresidenti e dai consiglieri , provvede a che le finalità dell’Associazione vengano perseguite , che vengano attuate le deliberazioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo , rispettate le norme del presente statuto e del regolamento organico , assumendosi la responsabilità delle attività tecniche e organizzative di fronte alla Associazione.
ART. 23
RAPPRESENTANZA DELL’ ASSOCIAZIONE
1 Il potere di rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti all’uopo designato. Tuttavia il Consiglio Direttivo, per il compimento di singoli affari, di singoli atti o la trattazione di singole pratiche, può delegare detti poteri ad altri Consiglieri o Procuratori che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.
2 L’Associazione, ai sensi dell’articolo 11, sesto comma , del D.Lgs. 18 dicembre 1997 , N. 472 , solleva il Presidente , i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori e le persone incaricate, per sanzioni conseguenti alle
violazioni di norme fiscali commesse nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri senza dolo o colpa grave.
ART. 24
DIMISSIONI E DECADENZA
1 Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, comportano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla successiva assemblea elettiva , la quale dovrà essere convocata dal consigliere più diligente al massimo entro trenta giorni dal fatto che ha comportato la decadenza del Consiglio stesso .
2 La mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del rendiconto economico – finanziario previsto dal successivo articolo 31, comporta la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
3 Nel caso di dimissioni o di comprovata impossibilità di uno o più Consiglieri, essi devono essere sostituiti in base alla graduatoria dei primi non eletti dall’Assemblea. Essi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.
Capo quinto
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 25
COMPETENZA COMPOSIZIONE E DURATA
1 Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo contabile e di legittimità dell’Associazione.
2 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Revisori effettivi e due Supplenti, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, i quali restano in carica per un quadriennio e la scadenza coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario relativo al quarto esercizio dalla loro nomina.
Il Collegio nomina il suo Presidente.
3 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore, subentrano il Supplente che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze. I nuovi Revisori restano in carica fino alla fine del mandato degli altri Revisori.
Alla prima assemblea utile si dovrà provvedere alla nomina dei Revisori effettivi o supplenti necessari per l’integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima riunione, dal Revisore più anziano.
Qualora con i Revisori supplenti non si completi il Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere convocata con tutta urgenza l’Assemblea dei soci perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.
4 Il Collegio ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per l’esame della situazione amministrativa e finanziaria della Associazione , facendone
constare i risultati in appositi verbali da inserire in una raccolta cronologica da conservare agli atti dell’Associazione.
5 Il Collegio deve altresì riferire all’Assemblea dei soci sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri .
Esso, inoltre, deve fare le proprie osservazioni e le proposte in ordine al rendiconto economico – finanziario di cui al successivo articolo 31.
Capo sesto COMMISSIONI DI DISCIPLINA
ART. 26
NORME GENERALI
1 Le Commissioni sono di I e II istanza e decidono in assoluta autonomia rispetto agli altri organi dell’Associazione.
2 Le Commissioni designano il proprio Presidente.
3 Nell’ipotesi in cui un membro effettivo delle Commissioni sia parte in un procedimento, esso viene sollevato dall’incarico. Per tutta la durata del procedimento, la Commissione deve essere integrata con il membro supplente che ha ricevuto il maggior numero di preferenze e provvede anche all’eventuale nomina del nuovo Presidente.
ART. 27
COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA - COMPOSIZIONE E COMPITI
1 La Commissione di Disciplina di I istanza è costituita da tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall’Assemblea dei soci e che appartengano all’Associazione da almeno cinque anni.
I candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono membri effettivi , mentre i primi tre successivi sono membri supplenti . A parità di preferenze la nomina spetta al più anziano di età anagrafica.
2 La commissione resta in carica per un quadriennio e la scadenza coincide con la data dell’ assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario relativo al quarto esercizio dalla loro nomina .
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare un membro effettivo subentrano i supplenti in ordine di preferenze . I nuovi membri restano in carica fino alla fine del mandato degli altri componenti la Commissione . Alla prima assemblea utile si dovrà procedere alla nomina dei membri effettivi o supplenti necessari per l’integrazione della Commissione stessa.
Qualora con i membri supplenti non si completi la composizione della Commissione, deve essere convocata con tutta urgenza l’Assemblea dei soci affinché vi provveda.
3 Salva la competenza degli organi di giustizia federali, essa giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali , nonché di violazione alle norme di comportamento previste dal presente Statuto o dal
Regolamento organico, oppure di azioni disonorevoli, di scorretto comportamento morale , sociale , civile e sportivo dei soci in quanto tali.
Essa è altresì competente a decidere in ordine a tutte le controversie concernenti la vita associativa che dovessero insorgere tra soci o tra soci e l’Associazione in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui all’articolo 80 dello Statuto della F.I.G.
4 Essa deve intervenire su istanza scritta del Consiglio Direttivo, di ciascun socio interessato oppure di almeno cinque soci estranei ad una vicenda e , comunque , quando viene a conoscenza che i principi più sopra indicati sono stati violati.
5 La commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le indagini che ritenga necessarie.
6 La decisione deve essere redatta per iscritto , succintamente motivata , comunicata al Consiglio Direttivo e depositata nella segreteria dell’Associazione entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza che ne promuove l’azione. Essa dovrà essere notificata alle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In presenza di particolari e motivate esigenze scritte , il Consiglio Direttivo può concedere un maggior termine , comunque non superiore a trenta giorni. La decisione dovrà essere adottata nell’ambito di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) proscioglimento
b) richiamo scritto
c) censura
d) deplorazione
e) sospensione temporanea dalla frequentazione o dalla sola attività sportiva
f) esclusione.
Il mancato rispetto del termine per il deposito della decisione comporta la decadenza dell’intera commissione procedente.
7 I soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti sopra menzionati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di seconda istanza. In mancanza di ricorso entro il suddetto termine , la decisione diviene definitiva .
ART. 28
COMMISSIONE DI SECONDA ISTANZA – COMPOSIZIONE E COMPITI
1 La Commissione di Disciplina di seconda istanza si compone di tre membri e tre supplenti eletti dall’Assemblea dei soci e che appartengono all’Associazione da almeno cinque anni.
2 Xxxxxxx le disposizioni previste ai commi 2 ,5 e 6 del precedente articolo 27.
3 La commissione è competente a giudicare su tutte le impugnazioni delle decisioni della Commissione di prima istanza proposte.
4 Le sue decisioni si devono considerare definitive ad eccezione di quella
comportante l’esclusione avverso la quale l’interessato può presentare ulteriore ricorso all’Assemblea dei soci entro venti giorni dalla notifica della decisione. In questa ultima ipotesi il ricorso deve essere indirizzato al Presidente dell’Associazione il quale dovrà provvedere a fissare l’Assemblea entro sessanta giorni .
ART. 29
EFFETTI DELL’IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI
1 La proposizione dell’impugnazione alla Commissione di seconda istanza ha l’effetto di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato del quale quindi non sarà data alcuna pubblicità.
2 Le decisioni definitive delle Commissioni di disciplina che irrogano una delle sanzioni indicate al precedente articolo 27 e le deliberazioni dell’Assemblea quale Commissione di terza istanza devono essere affisse per estratto all’albo sociale per quindici giorni , salvo che le Commissioni non dispongano un termine maggiore.
TITOLO TERZO COMMISSIONE SPORTIVA
ART. 30
COMPOSIZIONE E COMPITI
1 Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva composta da un numero variabile da tre a sei membri.
2 Oltre ai predetti deve farne parte anche un membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
3 La Commissione Sportiva nomina nel suo seno un Presidente che partecipa , su invito , alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
4 La Commissione organizza e controlla l’attività sportiva seguendo le direttive del Consiglio Direttivo ed in particolare :
a) sovrintende ed è responsabile del corretto svolgimento del gioco in campo e sugli altri siti destinati quali il campo pratica , il putting green , il pitching green ecc.
b) sottopone al Consiglio Direttivo l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative che essa ritiene utili per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione e propone allo stesso la compilazione del calendario gare
c) stabilisce, modifica e aggiorna tempestivamente i vantaggi di gioco dei giocatori
d) accerta le infrazioni all’etichetta di gioco commesse da singoli giocatori, prende gli opportuni provvedimenti tecnici idonei alla corretta osservanza e rispetto delle regole di gioco stabilite dal Comitato Regole di St.Xxxxxxx e pubblicate dalla F.I.G., dirimendo le eventuali controversie e segnala al
Consiglio Direttivo comportamenti difformi dalle norme suddette
e) esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche permanenti e/o stagionali temporanee
f) organizza le gare sociali e stabilisce le regole locali definitive o temporanee.
ART. 31
ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
1 L’esercizio sociale, che coincide con l’anno sportivo, va dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno solare.
2 Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto economico – finanziario della gestione relativo all’esercizio sociale precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale .
In presenza delle particolari esigenze di cui al secondo comma dell'art. 2364
c.c. il rendiconto potrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio e sottoposto all’ approvazione dell’assemblea entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale .
3 Il rendiconto economico – finanziario deve rispettare il principio della trasparenza nei confronti dei soci. Esso deve essere accompagnato da una nota illustrativa redatta dal Consiglio Direttivo e da una relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 32
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
1 Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci in sede di approvazione del rendiconto economico – finanziario determina la destinazione degli eventuali avanzi di gestione che devono essere utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione .
E’ comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione.
ART. 33
ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE
1 In caso di scioglimento e di liquidazione dell’Associazione per qualunque motivo, l’Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2 I liquidatori dovranno comunque rispettare il principio secondo il quale l’eventuale patrimonio netto residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad Organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente Statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.
ART. 34
REGOLAMENTO ORGANICO
1 Il Consiglio Direttivo formula e propone all’Assemblea ordinaria dei soci il regolamento organico per l’esecuzione del presente statuto e per quant’altro utile o necessario ed opportuno disciplinare per l’attività dell’Associazione.
ART. 35
CLAUSOLA ARBITRALE
1 Fermo restando il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all’articolo 80 dello Statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i soci e l’Associazione, le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni dell’Organo di Disciplina nella veste di arbitro irrituale , in conformità a quanto previsto dall’articolo 27, comma 3, ultimo capoverso.
ART. 36
NORMA DI RINVIO
1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge di cui al Codice Civile ed alla normativa in materia di Persone Giuridiche oltre chè ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli ).
ART. 37
NORMA TRANSITORIA
1 Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi Statutari in carica alla data di approvazione del presente Statuto esauriranno le loro funzioni alla scadenza prevista al momento della loro nomina.