Contratto di espansione
Contratto di espansione
Decreto Legislativo 148/2015 Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021 Circolari INPS nn. 48/2021 e 88/2022
A cura Area Previdenza e Assistenza Inca Nazionale – Settembre 2022
Contratto di espansione
Imprese destinatarie
Per gli anni 2022 e 2023 le imprese con oltre 50 dipendenti, nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, possono stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le XX.XX. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Contratto di espansione
Il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione è obbligato a presentare apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa (ove dovuta). In assenza del versamento mensile della provvista, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
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Contratto di espansione
Lavoratori destinatari dell’indennità mensile Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, è prevista un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (entro il 30 novembre 2023).
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Contratto di espansione
Lavoratori destinatari dell’indennità mensile
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali (contribuzione correlata) utili al
conseguimento del diritto.
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Contratto di espansione
Lavoratori destinatari dell’indennità mensile Lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della:
• pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito anagrafico di 67 anni di età e il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995;
• pensione anticipata, avendo maturato il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra.
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Contratto di espansione
Contribuzione correlata
Vi è una differenza fra le due forme di accesso a pensione:
• nel caso della pensione di vecchiaia il datore di lavoro corrisponde, per il tramite dell’INPS, al lavoratore solo l’indennità mensile in misura pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza versare alcun contributo e il costo del prepensionamento è sgravato di un bonus corrispondente alla NASpl a cui teoricamente avrebbe avuto diritto il lavoratore;
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Contribuzione correlata
• se il primo ingresso a pensione coincide con la pensione anticipata, l’azienda deve versare anche la c.d. contribuzione correlata nella misura fissata per il calcolo della NASpI, cioè sulla media degli ultimi 4 anni, con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa NASpI che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore.
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L’indennità mensile non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con:
• il cumulo dei periodi assicurativi;
• la pensione anticipata c.d. opzione donna;
• la pensione anticipata quota 100 e quota 102;
• la pensione anticipata per i lavoratori precoci;
• la pensione di vecchiaia anticipata lavoratori con
invalidità non inferiore all’80%.
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L’indennità mensile è riconosciuta invece ai titolari di assegno ordinario di invalidità solo nel caso che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia avendo maturato i 20 anni di contribuzione.
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Calcolo indennità mensile
L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in ciascuna forma previdenziale.
Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad es.: maggiorazione del periodo per invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’indennità mensile.
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Importo
Il pagamento è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall'INPS, in rate mensili anticipate.
Il regime fiscale della prestazione è quello della
tassazione ordinaria.
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Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, alla predetta indennità:
• non è prevista la perequazione annua;
• non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
• non è prevista l’attribuzione delle prestazioni
collegate al reddito;
• non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni ecc.);
• non è reversibile.
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Importante
Per i lavoratori che aderiranno al contratto di espansione le eventuali successive riforme pensionistiche non potranno in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto alla pensione vigente al momento dell’adesione al contratto stesso.
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In caso di decesso del titolare di indennità mensile, ai superstiti spetta la pensione indiretta, in base alle disposizioni vigenti in ciascuna forma pensionistica, tenendo conto anche dell’eventuale c.d. contribuzione correlata versata dal datore di lavoro fino alla data del decesso.
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Cumulabilità e compatibilità
La norma non prevede specifiche disposizioni in merito al cumulo dell’indennità con lo svolgimento di attività da lavoro dipendente, autonomo o professionale. In tali casi l’INPS non provvederà a modificare l’importo
dell’indennità mensile.
L’indennità è incompatibile con un trattamento pensionistico diretto maturato prima della relativa scadenza.
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Domanda indennità mensile
La domanda di indennità per ciascun lavoratore deve essere inoltrata telematicamente all’INPS dal datore di lavoro.
L’INPS invierà al lavoratore una comunicazione di liquidazione della prestazione con
l’indicazione:
• importo dell’indennità
• data scadenza dell’indennità mensile
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Domanda di pensione
Non essendo prevista la trasformazione
d’ufficio dell’indennità mensile in pensione, è necessario che il lavoratore, nel mese antecedente la scadenza, presenti domanda di pensione di vecchiaia o anticipata recandosi per tempo al Patronato INCA-CGIL.
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