Definizione di Atto di Pegno

Atto di Pegno ha il significato di cui all’Articolo 1.1 ( Definizioni e Interpretazione).
Atto di Pegno indica il contratto di pegno con diritto d’uso concluso dalla Fiduciaria per conto e su incarico del Fiduciante a favore della Controparte, nel testo pubblicato sul Dipartimentale e avente a oggetto le Azioni Sottostanti del Fiduciante;
Atto di Pegno. Atto di pegno di cui al punto D.2 della Premessa, costituito sulle

Examples of Atto di Pegno in a sentence

  • Se, in qualunque momento, una disposizione del presente Atto di Pegno dovesse divenire contraria a norma di legge, invalida o inefficace, tale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia non pregiudicherà (fermo restando quanto previsto dalla legge) la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente Atto di Pegno.

  • Con il presente Atto di Pegno, il Costituente costituisce irrevocabilmente a favore del Soggetto ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, che accetta, a garanzia delle Obbligazioni Garantite, un pegno di secondo grado sulla Partecipazione (il “Pegno”).

  • Tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, l’imposta di bollo, la tassa di registro e qualsiasi imposta sul valore aggiunto) ragionevolmente sostenuti dal Soggetto Garantito in relazione alla negoziazione, preparazione e sottoscrizione del presente Atto di Pegno, al completamento delle operazioni ed al perfezionamento del Pegno sono a carico del Costituente.

  • Essendo soggetto a pubblicità commerciale, il presente Atto di Pegno rimarrà definitivamente in raccolta negli atti del Notaio che ne autenticherà le firme ed il quale è autorizzato a rilasciare copia a chiunque ne faccia richiesta.

  • Il Soggetto ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non sarà responsabile per eventuali danni subiti dal Costituente e/o dalla Società in conseguenza delle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente Atto di Pegno e del Pegno, se non nel caso di dolo o colpa.

  • I diritti di pegno costituiti in forza del presente Atto di Pegno a beneficio del Creditore Garantito, garantiscono ‐ per l’intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell’obbligato principale o di alcun terzo garante reale o personale – tutte le Obbligazioni Garantite, fino al 150% del Credito IVA.

  • Il ritardato o il mancato esercizio da parte del Soggetto Garantito di un qualsiasi diritto ai sensi del presente Atto di Pegno non avrà valore di rinuncia ad essi, né il suo singolo o parziale esercizio precluderà un ulteriore o diverso esercizio del medesimo diritto o di qualunque altro diritto.

  • La Banca Depositaria è sin d’ora espressamente autorizzata dal Costituente a trasferire al Creditore Garantito, l’Oggetto del Pegno, e non avrà alcuna responsabilità relativamente al proprio ruolo di Banca Depositaria ai sensi del presente Atto di Pegno, né per qualunque comportamento attivo od omissivo in relazione al Conto Escrow.

  • Il Costituente manterrà indenne il Soggetto Garantito da qualunque azione legale, procedimento, richiesta di risarcimento, perdita, responsabilità e costo eventualmente ragionevolmente sostenuto dal Soggetto Garantito durante il Periodo di Efficacia quale conseguenza immediata e diretta della violazione da parte del Costituente delle disposizioni del presente Atto di Pegno.

  • Ove non diversamente definiti, i termini qui indicati con iniziale maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel predetto Atto di Pegno.

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  • Risarcimento diretto procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.

  • Documento di Polizza documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

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