Definizione di clausole elastiche

clausole elastiche si intendono quelle che, nei soli contratti di tipo "verticale" o "misto", consentono al datore di lavoro di aumentare stabilmente (differenziandosi così dal mero lavoro supplementare) la durata della prestazione lavorativa, ancorché per un periodo delimitato nel tempo e magari solo eventuale; le "clausole flessibili", invece, sono quelle che consentono al datore di lavoro di variare la sola collocazione temporale della prestazione, senza aumentarne la durata complessiva. Il comma 20 dell'art. 1 della L. 92/2012 stabilisce ora che: − i contratti collettivi devono stabilire condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche; − i lavoratori studenti, nonché i lavoratori che si trovino in alcune condizioni di specifica difficoltà (lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa; patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa; convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap), possono revocare il consenso già prestato all'introduzione di clausole elastiche o flessibili nel loro contratto.