Definizione di Contenuto formativo

Contenuto formativo conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi; - conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda; - conoscenza generale dei principi in tema di trattamento di dati personali; - conoscenza e controllo del rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro; - conoscenza dei principi base della tutela ambientale; - conoscenza e rispetto delle regole poste dal committente; - conoscenza ed applicazione delle procedure di gestione delle emergenze e protezione dagli incendi; - conoscenza ed applicazione delle qualificate tecniche della mansione; - conoscenza approfondita ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro prestabiliti nelle apposite istruzioni per ogni singola attività; - conoscenza approfondita ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) e relative tecniche di manutenzione; - conoscenza elementare dei prodotti chimici (ove previsto) e delle disposizioni di gestione dei rifiuti prodotti; - gestione degli spazi di magazzino e delle tecniche di magazzinaggio; - movimentazione interna merci; - conoscenza delle tecniche di addestramento degli addetti inquadrati a livello inferiore od uguale; - conoscenza ed applicazione delle metodiche organizzative di cantiere, del coordinamento degli addetti e del controllo operativo; - conoscenza ed applicazione delle tecniche e degli strumenti per il controllo qualità, delle tecniche per effettuare le verifiche, l'individuazione delle non conformità e per la loro gestione; - conoscenza approfondita del c.c.n.l. di categoria; - conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Contenuto formativo. ­ conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi; ­ conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda; ­ conoscenza generale dei principi in tema di trattamento di dati personali; ­ capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro; ­ conoscenza dei principi base della tutela ambientale; ­ conoscenza e rispetto delle regole poste dal committente; ­ nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi; ­ conoscenza ed applicazione delle basi tecniche della mansione; ­ conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro prestabiliti nelle apposite istruzioni per ogni singola attività; ­ conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); ­ conoscenza elementare dei prodotti chimici (ove previsto) e delle disposizioni di gestione dei rifiuti prodotti; ­ gestione degli spazi di magazzino e delle tecniche di magazzinaggio; ­ movimentazione interna merci; ­ conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. III livello Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico­pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.

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  • Premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

  • Segue le indicazioni amministrative della circolare 17 giugno 2002, n. 3547/C 7.1. I requisiti per l’esercizio dell’attività a) i soggetti giuridicamente titolari dei prodotti che vendono all’asta, sia perché produttori degli stessi ovvero perché regolarmente acquistati, sono anzitutto tenuti al rispetto delle regole stabilite in via generale per l’esercizio dell’attività. In particolare: - con riferimento ai produttori agricoli, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 228/2001 e, allorquando vendono ai consumatori, i limiti di fatturato che escludono l’applicazione del D.Lgs. n. 114/1998, superati i quali l’eventuale vendita all’asta rientra nel divieto di cui all’art. 18; - con riferimento ai produttori artigiani, il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 443/1985, con l’obbligo che la vendita all’asta si concluda giuridicamente nei locali di 78 Cons. Stato, Sez. I, 17 gennaio 1984, n. 259, in Cons. Stato, 1986, I, p. 1695 ss. 79 V., tra tante, Cass., 6 novembre 1982, n. 5861; Cass., 9 febbraio 2000, n. 1447; Cass., 6 aprile 2000, n. 4327; Trib. Roma, 29 aprile 1998; Trib. Torino, 13 gennaio 2000. produzione, rientrandosi, in caso contrario, nell’ambito del divieto di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998; - con riferimento ai grossisti, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 114/1998 (art. 5) e dei relativi chiarimenti di cui alla già citata circolare ministeriale n. 3487/C; b) i soggetti che vendono prodotti di cui non sono proprietari, compiendo tale attività nel prevalente interesse altrui, sono tenuti al rispetto delle regole previste per dette fattispecie di intermediazione: si pensi, per es., al contratto di commissione o a quello di agenzia, nonché alle previsioni della disciplina amministrativa applicabile80.