Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
Fascicolo Informativo l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente composto da:
Contenuto mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione.
Premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Segue le indicazioni amministrative della circolare 17 giugno 2002, n. 3547/C 7.1. I requisiti per l’esercizio dell’attività a) i soggetti giuridicamente titolari dei prodotti che vendono all’asta, sia perché produttori degli stessi ovvero perché regolarmente acquistati, sono anzitutto tenuti al rispetto delle regole stabilite in via generale per l’esercizio dell’attività. In particolare: - con riferimento ai produttori agricoli, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 228/2001 e, allorquando vendono ai consumatori, i limiti di fatturato che escludono l’applicazione del D.Lgs. n. 114/1998, superati i quali l’eventuale vendita all’asta rientra nel divieto di cui all’art. 18; - con riferimento ai produttori artigiani, il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 443/1985, con l’obbligo che la vendita all’asta si concluda giuridicamente nei locali di 78 Cons. Stato, Sez. I, 17 gennaio 1984, n. 259, in Cons. Stato, 1986, I, p. 1695 ss. 79 V., tra tante, Cass., 6 novembre 1982, n. 5861; Cass., 9 febbraio 2000, n. 1447; Cass., 6 aprile 2000, n. 4327; Trib. Roma, 29 aprile 1998; Trib. Torino, 13 gennaio 2000. produzione, rientrandosi, in caso contrario, nell’ambito del divieto di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998; - con riferimento ai grossisti, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 114/1998 (art. 5) e dei relativi chiarimenti di cui alla già citata circolare ministeriale n. 3487/C; b) i soggetti che vendono prodotti di cui non sono proprietari, compiendo tale attività nel prevalente interesse altrui, sono tenuti al rispetto delle regole previste per dette fattispecie di intermediazione: si pensi, per es., al contratto di commissione o a quello di agenzia, nonché alle previsioni della disciplina amministrativa applicabile80.