Definizione di Segue

Segue le recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di causa. – 7. Segue: e le ragioni che le hanno determinate e favorite. La rilettura del diritto civile alla luce dei principi e valori costituzionali o, – per utilizzare un’espressione a me cara perché formulata dal mio Mae- stro, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx – collocare “Il diritto civile nella legalità costi- tuzionale” significa ancorare l’attività pratica del civilista (sia esso giudice sia esso avvocato) ai principi ed ai valori di riferimento dell’ordinamento giuridico e, dunque, non già ad astratte e formalistiche categorie e concet- tualizzazioni elaborate dagli studiosi e dagli interpreti, bensì agli interessi che quei principi e quei valori si prefiggono di salvaguardare e tutelare; e la valorizzazione del profilo degli interessi conduce necessariamente, a sua volta, a condividere l’insegnamento secondo cui “il diritto è una scienza pratica per la soluzione di problemi pratici”; insegnamento che, condiviso da molti in astratto e, però, da pochi seguito in concreto, evoca la necessità del superamento della perdurante incomunicabilità fra cultura dell’Università e cultura del Foro; insegnamento che ha origini lontane e che individua nel fatto e nell’assetto di interessi ad esso sotteso l’oggetto dello studio e dell’indagine del giurista. “Ex facto oritur ius – sottolineava X. Xxxxxxxxxxx – è una vecchia massima, cauta ed onesta, che impone a chi vuol ben giudicare di accertare prima di tutto, con fedeltà pedantesca, i fatti di cui si discute”. Proseguiva l’illustre giurista osservando che però “[…] certi avvocati [e si potrebbe aggiungere certi magistrati e certi studiosi del diritto] la intendono a rove- scio: quando hanno escogitato una loro brillante teoria giuridica che si presta a virtuosismi del facile ingegno, i fatti se li aggiustano alla lesta, secondo le esigenze della teoria; e così ‘ex iure oritur factum’”. La scelta metodologica privilegiata dagli organizzatori si fonda vero- similmente (almeno così si ha ragione di reputare) sulla costatazione che gli operatori del diritto (a) non sempre prestano la dovuta attenzione alla prospettiva costituzionale, restando saldamente ancorati alla (talora supe- rata) sistematica del codice; (b) non sempre apprezzano o comunque non tengono nel dovuto conto le pronunce della Corte Costituzionale (in Italia, in particolare, quelle c.d. interpretative di accoglimento per omissione o ad- ditive, le quali, com’è noto, aggiungono alle disposizioni significati no...
Segue. Tipologia Segue: Durata Segue: Retribuzione
Segue. Accordi di trasferimento di tecnologia. I contratti di “patent pooling”. Gli accordi di trasferimento di tecnologia sono contratti conclusi tra imprese in forza dei quali il licenziante consente al licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza per la produzione o la fornitura di beni o servizi. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo. Tali accordi, tuttavia, possono anche produrre effetti distorsivi della concorrenza40. Al fine di pervenire ad un giusto equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l’Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 316/2014 che ha definito gli ambiti di esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia dall’art. 101 TFUE41. La disciplina comunitaria non copre soltanto le licenze di brevetto e di know- how, ma si applica anche ai diritti relativi ai disegni e ai modelli e alle licenze di diritti di autore sul software. Tra le forme di trasferimento di tecnologia sono diffusi gli accordi di cooperazione tra più imprese per la vendita di brevetti chiamati patent pool. Tali accordi riescono a contemperare le esigenze dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale che vogliono introdursi in un nuovo mercato, con le norme del diritto antitrust. La funzione del patent pool è quella di riunire i brevetti essenziali per una determinata tecnologia, al fine di offrirli sul mercato con un solo accordo (one stop shop), riducendo in tal modo i costi di transazione. I licenziatari affidano ad un soggetto terzo c.d. licensing administrator i brevetti di cui sono titolari, 40 Vedi la Comunicazione della Commissione (2014/C 89/03) recante Linee direttrici sull’applicazione dell’art. 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia.

Examples of Segue in a sentence

  • Segue un approfondimento degli istituti a tutela della qualità dell’erogazione della fornitura.

  • Segue i rapporti operativi con Società di servizi del sottosuolo.

  • Segue una discussione a chiarimento di diverse pubbIicazioni, dei titoIi presentati e deIIa attività di ricerca per attestare Ia produzione scientifica neI suo compIesso.

  • Segue i rapporti operativi con società di servizi del sottosuolo.

  • Segue le regole del paragrafo 7.3.3 del “Manuale interistituzionale di convenzioni reda- zionali”, pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e qui brevemente richiamate.


More Definitions of Segue

Segue l’esistenza di una disci- plina dell’efficacia temporale del contratto collettivo nell’impiego pubblico. – 2.3. Se- gue: l’esistenza di una disciplina dell’efficacia temporale del contratto collettivo nell’or- dinamento intersindacale. – 2.4. Segue: la disciplina legale dell’efficacia temporale del contratto collettivo in caso di trasferimento dell’azienda: spunti per una riflessione a li- vello di ordinamento statale. – 3. La seconda condizione per l’applicazione al recesso dal contratto collettivo dei principi generali in tema di recesso: la riferibilità dei predet- ti principi ai contratti collettivi. – 4. La terza condizione per l’applicazione al recesso dal contratto collettivo dei principi generali in tema di recesso: la compatibilità tra i predetti principi e la peculiare natura del contratto collettivo. Ordinamento intersinda- cale e recesso dal contratto collettivo. – 4.1. Segue: a) l’obbligo implicito di pace sinda- cale. – 4.2. Segue: b) sciopero contrattuale e recesso. – 4.3. Segue: c) le clausole di tre- gua. – 4.4. Segue: d) il rinnovo del CCNL Metalmeccanici e gli «accordi separati»: spunti per una riflessione. – 5. L’ulteriore piano di verifica dell’ammissibilità del recesso dal contratto collettivo: recesso e condotta antisindacale. – 5.1. Segue: alcuni richiami utili alle principali questioni in tema di condotta antisindacale ed in particolare all’og- getto della tutela ed alla rilevanza dell’elemento soggettivo nella costruzione della fatti- specie. – 5.2. Segue: recesso dal contratto e violazione diretta dei beni protetti dall’art. 28 Stat. Lav. – 5.3. Segue: recesso dal contratto e violazione indiretta dei beni protetti dall’art. 28 Stat. Lav. – 6. Rilievi di sintesi.
Segue nel rent to buy.
Segue la riduzione del volume delle operazioni commerciali. 4. 9. Segue: accet- tazione, rifiuto e mancata esecuzione degli affari. 4. 10. L’obbligo della consegna dell’estratto conto. La liquidazione delle provvigioni. 4. 11. Inderogabilita` della norma.
Segue esecuzione delle istruzioni del preponente. 4. 3. Segue: l’obbligo delle informazioni. 4. 4. Star del credere. L’art. 1746, 2o-3o co., c.c. 4. 5. Impedimento dell’a- gente. Obbligo di comunicazione. 4.
Segue. I casi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della Riforma Biagi (D.lgs. 276/03): ➢ componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ➢ partecipanti a collegi e commissioni (anche organismi di natura tecnica) ➢ pensionati di vecchiaia (65 anni di età) ➢ pubblica amministrazione ➢ agenti e rappresentanti ➢ sono prestazioni occasionali quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni e a 5000 euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente ➢ sono sempre collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle all’ ambito di applicazione della nuova disciplina ➢ si ritiene che il termine anno solare si riferisca ad un periodo fisso coincidente con l’anno di calendario, ossia 1° gennaio – 31 dicembre ➢ ai fini del superamento del limite dei 30 giorni rileva la durata del rapporto e non il numero delle prestazioni ➢ sono caratterizzate dalla mancanza sia di coordinamento con il committente che di durata ➢ sono prestazioni ad esecuzione istantanea del tutto singolari ed episodiche non riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro ➢ sono prestazioni che non rientrano nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo abitualmente svolta dal soggetto. Non devono sussistere i requisiti della continuità e del coordinamento con il committente “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c. 3 cpc, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro a fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa” individua le modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso dell’autonomia o della subordinazione Requisiti qualificanti la fattispecie: ➢ il progetto (modalità “organizzativa” della prestazione lavorativa) ➢ l’autonomia del collaboratore ➢ la necessaria coordinazione con il committente ➢ l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione Nozione di progetto: Il progetto consiste in una attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la...
Segue l’aleatorieta` nei futures Il future e`, nelle origini, una compravendita differita, con la quale una parte si obbliga a consegnare o a ritirare in una borsa uffi- ciale una data quantita` di materie prime, prodotti agricoli o di altri beni, ad una determinata scadenza preventivamente conve- nuta(51). E` un contratto suscettibile di diverse modalita` esecutive: tuttavia, benche´ alla scadenza del termine sia, di norma, possi- bile procedere all’attuazione della sua funzione tipica (e, quindi, all’attuazione dello scambio), nella maggior parte dei casi le parti provvedono, in un momento anteriore alla data prevista per l’e- secuzione, ad acquistare sul mercato una posizione uguale e contraria a quella detenuta, s`ı da far operare il meccanismo della compensazione(52). Il future, che viene negoziato in borse ufficiali specializzate e regolamentate, presenta clausole per lo piu` standardizzate su- scettibili di un numero indefinito di applicazioni eterogenee, sic- che´ l’autonomia dei contratti appare vincolata nella determina- zione del contenuto, potendosi esprimere unicamente riguardo al prezzo. L’organizzazione del mercato entro il quale la negozia- zione avviene prevede poi un particolare organo, la Cassa di compensazione e garanzia, che assume la veste di controparte in tutti i contratti, con la finalita` di offrire a ciascun operatore la garanzia della regolare esecuzione. In Italia una prima ed organica disciplina del mercato dei futures e` contenuta nella l. 2.1.1991, n. 1, cui hanno fatto seguito, dap- prima (febbraio 1992) la regolazione sulla negoziazione dei con- tratti a termine sui titoli di stato e su indici di borsa, poi (nel novembre 1994) il «Regolamento per il funzionamento del siste- ma telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mo- biliari o ad indici su tali valori mobiliari»; i futures, infine, sono stati annoverati tra i c.d. «strumenti finanziari» (concetto sosti- tutivo di «valore mobiliare») dal d.lgs. n. 415/1996. L’innovazione finanziaria che ha caratterizzato i mercati negli ultimi trent’anni ha, pero`, riguardato essenzialmente i contratti
Segue il carattere commutativo del contratto e le clausole “if and when”. – 14. Segue: i limiti delle clausole sulla proponibilità di eccezioni e le clausole che escludono ogni eccezione nel project financing. – 15. Segue: le clausole “no waiver” e il divieto del venire contra factum proprium. – 16. I contratti alieni e le norme materiali.