Definizione di Cumulo di indennità

Cumulo di indennità qualora dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell’assicurato, Zurich corrisponde ai beneficiari espressamente indicati in polizza la differenza tra l’indennità pagata e la somma assicurata per il caso morte, qualora questa sia superiore. GARANZIA “INCENDIO” Garanzie aggiuntive • Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati ai sistemi elettronici di elaborazione dati, computer ed apparecchiature relative; macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, nonché impianti video-citofonici a seguito di: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Supporti di datimaggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.
Cumulo di indennità se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Zurich Insurance Company Ltd corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Zurich Insurance Company Ltd rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.