Definizione di Cumulo di indennità

Cumulo di indennità se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Zurich Insurance Company Ltd corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Zurich Insurance Company Ltd rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.
Cumulo di indennità qualora dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell’assicurato, Zurich corrisponde ai beneficiari espressamente indicati in polizza la differenza tra l’indennità pagata e la somma assicurata per il caso morte, qualora questa sia superiore. GARANZIA “INCENDIO” Garanzie aggiuntive • Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati ai sistemi elettronici di elaborazione dati, computer ed apparecchiature relative; macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, nonché impianti video-citofonici a seguito di: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Supporti di datimaggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.

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  • Limite di indennizzo 100.000,00 euro Danno indennizzabile: 120.000,00 euro Scoperto: 20% 24.000,00 euro Minimo: 15.000,00 euro Indennizzo: 96.000,00 euro

  • Indennizzo o Indennità la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;

  • Modulo di Polizza il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

  • Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Denuncia di sinistro Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Grado di rischio Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo interno/OICR/Linea/Combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

  • Risarcimento diretto Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Periodo di validità L’Assicurazione copre i Sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. I sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, la cui causa però è da trovarsi in un periodo precedente alla stipula del Contratto di Assicurazione, sono coperti soltanto se il Contraente o l’Assicurato non erano a conoscenza della causa che ha provocato il sinistro fino al momento della stipula del Contratto di Assicurazione.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Diritto di Recesso il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

  • Certificato di assicurazione il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Gruppo di lavoro può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.

  • stazione appaltante il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

  • Documento di Polizza documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

  • contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

  • IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 30 IMPORTO LIQUIDATO: 30 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - AGGIORNAMNETO PREVENZIONE INCENDI - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 10/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 29/03/2017 DATA FINE: 10/04/2017 94199660484 ASS. DEI DOTT. CHIMICI DELLA TOSCANA CIG: NOCIG00278 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1,100 IMPORTO LIQUIDATO: 0 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - DISASTER MANAGEMENT - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 13/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 13/04/2017 DATA FINE: 90067090564 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER

  • Capitale in caso di decesso In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

  • Documento di Sintesi il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative al Servizio, incluse quelle economiche, e più preci- samente il documento denominato per esteso “Documento di Sintesi - Conven- zionamento di operazioni di pagamento”.

  • Istituto di cura l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.