Definizione di Disclosing Party

Disclosing Party means the party disclosing Confidential Information, directly or indirectly through its Affiliates or designee(s), to the Receiving Party under this Agreement.
Disclosing Party means a party to this Agreement which discloses or makes available, directly or indirectly, Confidential Information;
Disclosing Party. The party(ies) disclosing confidential information ("Discloser(s)") is/are Simbionix and/or Participants, as set forth below.

Examples of Disclosing Party in a sentence

  • If any Party becomes aware that it will be required, or is likely to be required, to disclose Confidential Information in order to comply with applicable laws or regulations or with a court or administrative order, it shall, to the extent it is lawfully able to do so, prior to any such disclosure - notify the Disclosing Party, and - comply with the Disclosing Party’s reasonable instructions to protect the confidentiality of the information.

  • In the event of termination of this Agreement for any reason and at any time, upon request of the Disclosing Party, the Receiving Party shall return to the Disclosing Party or destroy all documents and media containing the Confidential Information, as well as all originals, copies, extracts and summaries of documentary material and other manifestations of Confidential Information except for one (1) copy which may be retained in the legal files for evidentiary purposes only.

  • Neither the Disclosing Party, nor any of its Representatives, shall have any liability whatsoever resulting from the Receiving Party’s possession or use of or reliance upon any Confidential Information.

  • The confidentiality obligations set forth in this Agreement will apply to any Confidential Information disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party within 12 (twelve) months from the Effective Date for the Purpose (“Evaluation Period”).

  • Upon written notice by the other Disclosing Party, Receiving Party shall return or destroy all Confidential Information of the other Party in accordance with Section 7 below.

  • Without prejudice to any other rights or remedies the Disclosing Party may have, the Receiving Party acknowledges that monetary compensation might not be an adequate remedy for any breach of this Agreement and that the Disclosing Party shall be entitled to seek injunction, specific performance and other legal remedies in connection with a breach of this Agreement.

  • The Disclosing Party does not make any representation or warranty (whether express or implied) with regard to the accuracy, suitability or completeness of the Confidential Information.

  • If not provided to the Disclosing Party, the aforementioned Confidential Information must be destroyed.

  • Neither this Agreement nor any disclosure hereunder shall be deemed to vest in the Receiving Party any license or ownership rights to the Disclosing Party’s Confidential Information or under any Confidential Information or inventions, patents, know-how, trade secrets, trademarks or copyrights owned or controlled by the Disclosing Party or its Affiliates.

  • All Confidential Information is and shall remain the property of the Disclosing Party.


More Definitions of Disclosing Party

Disclosing Party means the Party disclosing confidential information.

Related to Disclosing Party

  • Danni materiali il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

  • Software il software di volta in volta reso disponibile al Cliente per la fruizione del Servizio;

  • Proprietario l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

  • Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.

  • Fascicolo Informativo l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente composto da:

  • Nucleo familiare le persone risultanti dallo stato di famiglia;

  • Misure sono i valori di volume rilevabili da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al Gestore del SII (autolettura);

  • Data Il Contraente

  • Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente e agli Assicurati prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

  • ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

  • Contact Mondo TV Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Investor Relator

  • Cronoprogramma il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

  • Una tantum Ai lavoratori in forza alla data dell'1 febbraio 1998, con l'esclusione dei lavoranti a domicilio, verrà corrisposto un importo forfettario di lire 500.000 lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 1º ottobre 1996 al 31 gennaio 1998. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, lavoratori part- time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della presentazione lavorativa. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma, dell'articolo 2120, cod. civ., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in n. 2 rate pari a: - lire 260.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di maggio 1998; - lire 240.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di gennaio 1999. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di una tantum i seguenti importi: - lire 182.000 lorde a maggio 1998; lire 168.000 lorde a gennaio 1999. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di IVC e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 50% in occasione della corresponsione di ognuna delle due rate di "una tantum". Le Parti convengono che per le imprese che hanno correttamente erogato l'IVC, l'importo dell'una tantum su indicata al netto dell'IVC è stabilito in via convenzionale in lire 230.000 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. L'erogazione avverrà con i criteri su indicati con le seguenti misure e scadenze temporali: lire 119.000 con la retribuzione del mese di maggio 1998; lire 111.000 con la retribuzione del mese di gennaio 1999. Xxxx apprendisti, le quote sopra indicate saranno indicate con i criteri previsti ai commi precedenti ed adottando il proporzionamento unico del 70%.

  • Informazioni generali Risposta: In caso affermativo,

  • Malattia improvvisa malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

  • Conoscenze di tipo specifico e tecnico di base arricchito da corsi di formazione specialistici (qualificazioni o specializzazioni), ed il cui profilo pratico è costituito da un adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di addestramento professionale.

  • Danno materiale Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

  • Stile gestionale La strategia d'investimento si basa su una gestione attiva fondata sull'approccio sistematico e disciplinato alla selezione dei titoli, che coniuga l'attività di ricerca di natura finanziaria a quella extra finanziaria. La ricerca finanziaria si affida ai gruppi di analisti che valutano l'attrattiva finanziaria delle società legate al settore idrico (tecnologie, servizi e infrastrutture di trattamento, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque) basandosi su una serie di criteri di crescita e sui livelli delle loro valutazioni. La ricerca extra-finanziaria si affida a gruppi di analisti dedicati che valutano il rispetto da parte delle società dei 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Le società che si sono rese responsabili di violazioni accertate e ripetute di uno o più di tali principi vengono escluse dall'universo di investimento. L’obiettivo è conseguire una performance di gestione principalmente mediante la selezione dei titoli, senza fare ricorso a tecniche sintetiche di sovraesposizione. Peraltro, a titolo eccezionale e a discrezione del Gestore, il portafoglio potrà essere sottoposto a copertura, sia relativamente alla propria esposizione al mercato azionario sia rispetto al rischio di cambio. In quest'ultimo caso, i gestori potranno utilizzare, secondo l'opportunità, contratti future, opzioni o acquisti/vendite di valute. Inoltre, il fondo potrà utilizzare questi strumenti per completare la propria esposizione al mercato azionario senza tuttavia sovraesporsi.

  • Specifiche Tecniche le specifiche contenute in un documento, individuato come capitolato speciale descrittivo prestazionale, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

  • Durata In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale

  • Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

  • INAIL l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

  • Set Informativo l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

  • Stile di gestione Attivo Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell’investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

  • Distributore è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

  • Personale centri di costo come da sottosistema contabile del personale ☐ consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) ☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) ☐ cespiti (indicare centro di costo) ☐ altro (indicare centro di costo) ☐ vedi allegato Centro di costo 1: Importo 1: Centro di costo 2: Importo 2: Centro di costo 3: Importo 3: Centro di costo 4: Importo 4: Bergamo, 17/02/2023 Il Direttore Dr. Xxxxx Xxxxxx n. conto descrizione del conto n. autorizzazione/anno n. sub- autorizzazione importo IVA inclusa Vedi allegato