Documento analogico. Documento formato utilizzato una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiches, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia (art. 1, comma 1, lett. b) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);
Documento analogico. La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
Documento analogico. Rappresentazione non informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti
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Documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (art.
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Documento analogico la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ». Il CAD ha dunque riformulato la definizione di documento informatico in modo non soddisfacente. Infatti, la vigente defini- zione fa riferimento due volte al documento in quanto contenitore: si dispone che il documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione. Oltre a ciò, il riferimento all’elet- tronico appare poco felice perché potrebbe essere inteso come se si volesse circoscrivere la definizione stessa di documento informatico all’utilizzo di quei supporti che prevedono una tecnologia esclusi- vamente elettronica (come le chiavette USB), non considerando altri supporti che si servono di una tecnologia non elettronica (es. wi-fi, (31) XXXXXXXXXX, voce Documento (Teoria moderna), in Noviss. dig. it.,VI, Torino, 1964, p. 86. In relazione all’idoneità del documento di integrare la forma scritta, l’art. 21, comma 2°-bis, CAD stabilisce che il documento informatico a cui è apposta una firma elettronica qualificata, digi- tale, è idoneo a soddisfare il requisito di forma scritta ad substan- tiam, previsto per le scritture private di cui all’art. 1350, comma 1°, nn. da 1 a 12, c.c. Gli atti di cui all’art. 1350, comma 1°, n. 13), c.c., invece, possono essere sottoscritti a pena di nullità non solo con firma elettronica qualificata o digitale, ma anche con firma elettro- nica avanzata ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’art. 20, comma 1°-bis, in precedenza menzionate. In tutti gli altri casi, l’art. 20, comma 1°-bis, prevede che l’idoneità del documento ad integrare la forma scritta sia libera- mente valutabile in giudizio, tenendo conto delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
Documento analogico. Il documento analogico è la rappresentazione non informatica, di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Qualsiasi documento non informatico (ad es., un documento cartaceo) è, dunque, un documento analogico.
Documento analogico. La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti Documento analogico originale Documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in posses- so di terzi Documento originale unico E’ quel documento analogico il cui contenuto non può essere desunto da altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la tenuta, anche presso terzi e che non sod- disfa, dunque, alcuna delle condizioni elencate nella de- finizione di “Documento analogico originale” Documento informatico La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuri- dicamente rilevanti Duplicato informatico Il documento informatico ottenuto mediante la memo- rizzazione, sullo stesso supporto o su supporti diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
Documento analogico documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (es. documenti cartacei), come le immagini su film (es. pellicole mediche, microbiche, microfilm) come le magnetizzazioni su nastro (es. cassette e nastri magnetici audio e video). (Deliberazione AIPA 19 febbraio 2004, art. 1).
Documento analogico la corrispondenza, i documenti e le comunicazioni in genere, formati utilizzando strumenti fisici che assumono valori continui nel tempo, non necessariamente costituito dal supporto cartaceo, ma anche da magnetizzazioni su nastro, o immagini su film.
Documento analogico. Documento formato utilizzando segni continui riprodotti su un idoneo suppor- to fisico (ad es. carta), leggibili senza l’ausilio di strumenti tecnologici
Documento analogico. La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. (Modifiche ed integrazioni al CAD (D. Lgs 07-03-2005, n. 82 – Cap 1 – Sezione I – Art.1 – Comma 1 “Definizioni”, lettera “p-bis”), introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235)