Definizione di Esclusioni

Esclusioni. Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Esclusioni. É escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto. Inoltre, sono escluse le spese sostenute:
Esclusioni i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.

Examples of Esclusioni in a sentence

  • La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente contratto all’art 1.22.

  • Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.

  • Il rischio assicurato è il Decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza di cui all’art.

  • Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono le persone con te coabitanti, i tuoi dipendenti o le persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo e i trasportati.

  • Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art.


More Definitions of Esclusioni

Esclusioni. (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Esclusioni. Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto.
Esclusioni. Xxxxxx esclusi o limitazioni della Copertura assicurativa, elencati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione.
Esclusioni nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato.
Esclusioni multe o ammende e gli oneri fiscali sorti nel corso o alla fine della vertenza (ad eccezione dell’ l’IVA delle fatture dei professionisti incaricati se il Contraente non possa detrarla e ad eccezione dell pagamento del contributo unificato). La garanzia non vale: - in caso di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); - in caso di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; - in caso di dolo dell’assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida; - in caso di partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; - per danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno. - per appropriazione indebita. - per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per materia fiscale e amministrativa - se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; - se il conducente è imputato per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx. - se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. La garanzia è inoltre sospesa o condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato nel caso di sanzioni applicate per fuga od omissione di soccorso. Nel caso di vertenze contrattuali, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto.
Esclusioni la Società non risponde dei danni:
Esclusioni. La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di: ▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività; ▪ Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti; ▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; ▪ Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; ▪ I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.