POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
La presente polizza è stipulata tra
Alto Vicentino Ambiente Srl |
Xxx Xxxx xx Xxxxxxx, 0 |
00000 XXXXX (XX) |
C.F./P.I. 02026520243 |
e
. |
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. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 30.06.2018 |
Alle ore 24.00 del: | 30.06.2020 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni: | 30.06 |
SOMMARIO
Definizioni |
CAPO I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Esclusioni e rivalsa |
Art.3 | Variazioni del rischio e relative dichiarazioni |
Art.4 | Oneri a carico del Contraente |
Art.5 | Estensione territoriale |
Art.6 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.7 | Durata del contratto ed adeguamento del premio |
Art.8 | Periodo di osservazione della sinistrosità |
Art.9 | Polizza Libro Matricola |
Art.10 | Modalità di denuncia dei sinistri |
Art.11 | Gestione delle vertenze |
Art.12 | Attestazione dello stato di rischio |
Art.13 | Sostituzione del certificato e del contrassegno |
Art.14 | Risoluzione del contratto per il furto del veicolo |
Art.15 | Pagamento delle franchigie |
Art.16 | Coassicurazione e delega |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
Art.18 | Revisione del prezzo |
Art.19 | Recesso |
Art.20 | Consulente |
Art.21 | Interpretazione del contratto |
CAPO II CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A | Carico e scarico |
B | Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici |
C | Rivalsa dell’Assicuratore (ecc.) |
D | Responsabilità civile dei trasportati |
E | Ricorso terzi da incendio |
F | Rimorchi – rischio statico |
G | Autoveicoli speciali per portatori di handicap |
H | Danni da inquinamento |
I | Sgombero neve |
CAPO III CONDIZIONI SPECIALI
Tariffe applicabili a veicoli diversi da ciclomotori e motocicli |
Formula tariffaria Bonus/malus |
Formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta |
Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) |
Tariffe applicabili a ciclomotori a motocicli |
Bonus/Malus |
Sconto in assenza di sinistri |
Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto |
Regole evolutive della classe di merito |
CAPO IV GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
a) | Rimborso spese di custodia e parcheggio |
b) | Rimborso spese per il trasporto in ambulanza |
c) | Smarrimento chiavi |
d) | Danni al veicolo a seguito trasporto feriti |
e) | Danni ai bagagli |
f) | Rottura cristalli |
g) | Rimborso spese per trasporto autovettura danneggiata |
h) | Rimborso spese per noleggio autovettura |
i) | Attivazione airbag |
j) | Tutela Legale |
CAPO V RISCHI ACCESSORI
Art.1 | Veicoli assicurati |
Art.2 | Colpa grave dell’Assicurato |
Art.3 | Dolo e colpa grave |
Art.4 | Rinuncia al diritto di surrogazione |
Art.5 | Modalità di denuncia dei sinistri |
Art.6 | Modalità di liquidazione del danno |
Art.7 | Clausola arbitrale |
Art.8 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.9 | Incendio |
Art.10 | Furto |
Art.11 | Eventi speciali |
Art.12 | Danni accidentali |
CAPO VI MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto |
Carta verde |
Somme assicurate ARD |
Franchigie e/o scoperti ARD |
Riparto di coassicurazione |
Disposizione finale |
DEFINIZIONI
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio: | La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Legge: | Il D.Lgs. 209/2005 relativamente all'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni. |
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto, dalla circolazione del veicolo o natante descritto in contratto.
La garanzia vale anche per i veicoli o natanti non soggetti alla Legge ma inseriti, per volontà del Contraente ed accettazione da parte della Società, nella presente polizza.
Quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, l’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice e per i danni derivanti da manovra a mano.
Sono altresì compresi i danni arrecati dalla perdita accidentale del carico trasportato sul veicolo assicurato. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e sosta dei veicoli o natanti in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art.3 - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 4 - Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Serbia, del Principato di Monaco, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) per tutti i veicoli coperti dal presente contratto.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. La Società provvederà all’inserimento dei mezzi nell’apposita banca dati rendendo valida la copertura sin dalla sua decorrenza ancorché il premio non sia ancora stato versato ferma restando la sua facoltà a sospendere la validità di tale registrazione qualora il premio non fosse versato entro il periodo di mora pattuito.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
La Società si impegna ad emettere, ai sensi dell’art. 127 D.lgs 209/2005, i certificati di assicurazione e la carta verde ad a consegnarli al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, debitamente quietanzati con data pari alla data di effetto della polizza per la rata iniziale e con data pari alla data di effetto delle rate successive, anche se non sia ancora stato corrisposto il relativo premio.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, Enti Assistenziali e/o Previdenziali, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, Enti Assistenziali e/o Previdenziali.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 7 – Durata del contratto ed adeguamento del premio
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
La società rinuncia a richiedere adeguamento del premio per l'intera durata del contratto.
Art. 8 - Periodo di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 – Polizza Libro Matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite in sede di offerta da parte della Società.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
• le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
• i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.
Quanto disposto dal presente articolo è da intendersi applicato anche alle garanzie di cui al Capo V, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12.
Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri
Relativamente ai sinistri che vedano coinvolta la garanzia Responsabilità Civile, la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente), e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso. La denuncia deve essere trasmessa alla Società o al broker entro 30 giorni dall’evento.
In particolare la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata :
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi del l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni;
b) all’Impresa di Assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona, al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui si trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
c) alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni;
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché dell’invio di documentazione o atti giudiziari la Società al diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all’art. 1915 c.c.
Relativamente ai sinistri che cedano coinvolte altra garanzie (Condizioni Aggiuntive o Garanzie Speciali Aggiuntive) gli stessi devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Limitatamente ai sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale l’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, regolarmente iscritto presso l’Ordine professionale del foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, cui affidare la tutela dei propri interessi. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Art. 11 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
OPPURE IN ALTERNATIVA
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato
stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i e ciò esclusivamente per i danni a cose esclusi i veicoli di terzi di importo presunto superiore alla franchigia contrattuale e per tutti i danni a persone (i sinistri che abbiano generato contemporaneamente danni a persone e cose verranno considerati come danni a persone). Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Per ciò che attiene i sinistri esclusivamente con danni a cose escluso i veicoli di terzi di importo inferiore alla franchigia contrattuale si conviene che gli stessi verranno gestiti, istruiti e liquidati da parte del Contraente/Assicurato attraverso il proprio ufficio assicurazioni, nei limiti della franchigia fissa indicata in polizza, con modalità che saranno successivamente comunicate alla Società.
Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo restando l’obbligo del Contraente/Assicurato di rimborsare l’eventuale franchigia.
Il Contraente /Assicurato potrà assumere anche la gestione dei sinistri che, pur non essendo immediatamente quantificati, sono evidentemente di importo pari o inferiore alla franchigia contrattuale. Nel casi in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore alla franchigia, la gestione dovrà essere assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente/Assicurato e le relative spese fino a quel momento maturate rimarranno a carico di quest’ultimo.
Al fine di limitate i casi di incertezza, le parti convengono che il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro
dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest’ultima.
Art. 12 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell’assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 13 - Sostituzione del certificato e della Carta Verde
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o della Carta Verde, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio
Nel caso in cui il certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato e senza spese a carico di quest’ultimo.
Se la perdita del certificato o della Carta Verde sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all’art. 1896 del c.c. l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo alla sola garanzia RCA del restante periodo assicurativo, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
Art. 15 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Società del relativo documento ritenuto corretto.
Art.16 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle Coassicuratrici dalla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
In caso di costituzione in A.T.I. da parte delle Società Assicuratrici varranno i termini e le modalità previsti nell’atto di costituzione della medesima in quanto non in conflitto con quant’altro disposto dal presente articolo.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.18 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art.3 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 100%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art.3
- “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.19 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Il Contraente ha diritto di recesso ad ogni scadenza annuale con un preavviso di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A/R o PEC da parte della Società
Art. 20 – Consulente
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Xxxxxx Srl, con sede legale in Treviso, Rivale Castelvecchio, iscritta al RUI
– Sezione B – con il n. B000487552, consulente incaricato dal Contraente per la gestione del contratto.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Xxxxxx Srl, e in particolare:
- Il Consulente provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Consulente.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Consulente, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Consulente, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Consulente si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Consulente. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Consulente.
- In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Consulente provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il Consulente provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Consulente il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Consulente qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Art. 21 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI SALVO SE DIVERSAMENTE INDICATO)
A - Carico e Scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Agli effetti della presente estensione di garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dalla presente assicurazione.
C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A deroga dell’articolo 2, la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei seguenti casi:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La presente estensione opera in ogni caso confronti del Contraente e solo in caso di guida in stato di necessità nei confronti del conducente;
• se il conducente abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida
• nel caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Inoltre la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge quando:
• al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
D – Responsabilità Civile dei trasportati
L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
E - Ricorso Terzi da Incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 250.000,00 compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
F – Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
G – Autoveicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.
H – Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza. La presente garanzia opera a secondo rischio rispetto ad altre coperture assicurative contratte dal Contraente
I – Sgombero neve
I veicoli assicurati possono essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle necessarie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.
J – Tutela legale (Opzionale)
A. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale riportato al CAPO VI, le spese relative all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato (per tale intendendosi il Contraente ed il conducente), conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese:
1. per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
2. le indennità, a carico dell’Assicurato, spettanti all’Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
3. per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, sempreché la nomina sia stata autorizzata dalla Società;
4. di giustizia;
5. liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
6. conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
7. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
8. di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
9. sostenute dal Contraente / Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
10. processuali nel processo penale;
11. degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
12. per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
13. di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l’indennità di trasferta; nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio. L’Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa
La Società non si assume il pagamento di :
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese per controversie con la Società, salvo quanto previsto nel successivo Punto B. CASI ASSICURATI, punto 1.
B. CASI ASSICURATI
Le garanzie evidenziate al punto A. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente per:
1. avanzare richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nel caso di incidente stradale tra veicoli l’operatività viene garantita con le seguenti modalità:
a) per sinistri gestiti con la procedura del cosiddetto risarcimento diretto (art. 149 C. A.) esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla propria Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle disposizioni legislative; la garanzia vale con le stesse modalità, anche per il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato;
b) per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art 149 del C.A. con operatività dell’art. 148 del C.A.;
La prestazione di cui al punto 1 opera anche quando il veicolo è condotto da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Quanto previsto alla lettera a) del punto 1 opera, a parziale deroga PUNTO C. lettera l) –Esclusioni.
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o il reato venga derubricato a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha avuto notizia del procedimento penale. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La presente garanzia opera in deroga a quanto stabilito al PUNTO C. lett. c) - Esclusioni;
4. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di sospensione o revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La garanzia opera anche nel caso di opposizione avverso sanzione amministrativa di sospensione o revoca della patente in caso di furto del veicolo, furto o clonazione della targa del veicolo. La prestazione vale solo per il proprietario o locatario del veicolo assicurato;
5. proporre il ricorso avanti l’Autorità giudiziaria competente di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;
6. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a qualunque violazione del Codice della Strada;
7. controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 500,00.
C. ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
g) se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni private;
h) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
l) per controversie con la Società salvo quanto previsto nel precedente punto B, punto 1.
D. INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI (OPERANTI QUALORA RICHIAMATE PER I SINGOLI VEICOLI)
TARIFFE APPLICABILI A VEICOLI DIVERSI DA CICLOMOTORI E MOTOCICLI FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8 – periodo di osservazione della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito, relativa alla tariffa applicata, depositata dalla Società presso l’IVASS.
All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra. Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria ”Franchigia fissa ed assoluta”
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
Per le annualità successive a quella di stipulazione il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri delle tabelle relative ai singoli veicoli.
Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:
• i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
• i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di “responsabilità cumulata” sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si procede al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione del malus.
In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto, si applica la disposizione dell'ottavo comma.
La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contralto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE CU
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 Sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
E’ data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.
Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.
Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA"
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Non si applica il disposto dell’articolo che segue "Maggiorazione del premio per sinistrosità".
MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12 (art. 2 del
D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
TARIFFE APPLICABILI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI
BONUS/MALUS
La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come definiti all’art.8
– Capo I°):
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive, si richiama quanto previsto alla Formula tariffaria “Bonus Malus”.
SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI
Per quei veicoli per i quali sul libro matricola è indicata la forma tariffaria suindicata, la presente assicurazione s’intende stipulata nella forma con “Sconto in assenza di sinistri” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” (art.8 – Capo I°) e che si articola in un numero di classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, secondo la tariffa espressa da ciascun'Impresa in sede di gara per l’assegnazione della presente polizza.
Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto
All’atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di pertinenza in base alle dichiarazioni rese dal contraente ed alle indicazioni risultanti dall’attestazione dello stato di rischio.
Tuttavia in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società Assicuratrice, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.15 Capo I “Risoluzione del contratto per il furto del veicolo” che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società Assicuratrice provvederà all’emissione di un’appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.
Regole evolutive della classe di merito
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive prodotte dall’Impresa, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
E’ data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.
La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.
Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata.
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata.
Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere
stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
CAPO IV - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA (SEMPRE OPERANTI)
a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
d) Xxxxxxxx delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all’interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
e) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento
€ 300,00 per sinistro).
f) Rottura cristalli da qualsiasi causa determinata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro con l’applicazione di una franchigia pari ad Euro 100,00 per sinistro
g) Rimborso fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro relativo alle spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dell’autovettura in caso di guasto o di sinistro
h) Rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per il noleggio di un’autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito sinistro indennizzabile a termini del presente contratto fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro
i) Rimborso delle spese sostenute dal Contraente a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione fino alla concorrenza di €.500,00 per sinistro.
CAPO V- RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
Art. 1 Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo.
Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Art. 3 Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.
L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art.6 Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede IL 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e sia fornita idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 7 Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 8 Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
Art. 9 Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
▪ I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 10 Furto
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Trombe d’aria, Uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente;
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
Art. 11 Eventi Speciali
Oggetto della copertura:
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, alluvioni ed eventi naturali in genere.
La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.
Art. 12 Danni accidentali
Oggetto della copertura:
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.
Esclusioni
La garanzia non opera:
▪ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
▪ per i danni avvenuti in conseguenza di:
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
▪ Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
▪ Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone sotto l’influenza di sostanze stupefacenti fatto salvo se l’utilizzo delle stesse sia avvenuto su prescrizione medica.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
CAPO VI – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto :
€.XX.000.000,00 per sinistro
Franchigia €.2.500,00.= esclusivamente per danni a cose di terzi esclusi veicoli (se applicata la formulazione con autogestione)
Carta verde:
compresa, con decorrenza e scadenza coincidente con la copertura R.C. Auto di ogni singolo mezzo.
Limiti e franchigie Condizioni aggiuntive Rischi Accessori :
Limite | Scoperto/Franchigia | |
Tutela Legale | €.15.000,00 per sinistro | Nessuno |
Incendio | Valore del mezzo (valore intero) | Nessuno |
Furto | Valore del mezzo (valore intero) | 10% Minimo €.250,00 |
Eventi Speciali | Valore del mezzo (valore intero) | 10% Minimo €.250,00 |
Danni Accidentali | Valore del mezzo (valore intero) | 10% Minimo €.250,00 |
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
ALLEGATO
Libro Matricola
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
xxx xxx xxx | xxx xxx xxx |
Documento firmato digitalmente |