Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;
Reference Price (Final)" meanz the Reference Price on the Valuation Date; "Register" haz the meaning azcribed to it in Condition l.4;
Early Termination Reference Price means, subject to any adjustment in accordance with Product Condition 4, an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the Underlying Currency) as determined by or on behalf of the Calculation Agent to be the lowest level of the Index on the Termination Date; and
Criteri di valutazione Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze:
Scheduled Trading Day Single Share Basis.
Exchange Business Day means any day that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, would have been) a trading day on the relevant Exchange other than a day on which the trading on such exchange is scheduled to close prior to its regular weekday closing time;
Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Premio annuo Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Bonus/Malus la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;
Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica, di riscossione della rata e dell’imposta sostitutiva ai sensi del DPR 601/73. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Early Termination Date Not Applicable Valuation Date: 8, or in respect of an Emerging Market Disruption Event only, 180 Issuer Call Date: 8, or in respect of an Emerging Market Disruption Event only, 180 Reset Date: As stated in Product Condition 1, on the 15th day of each calendar month Settlement Currency: EUR Settlement Date: Means (i) the sixth Business Day following the Termination Date if an Early Termination Event has occurred, (ii) the third Business Day following the Issuer Call Date if an Issuer Call has occurred and otherwise (iii) the third Business Day following the Valuation Date Redemption Date: Not Applicable Standard Currency: As stated in Product Condition 1 Underlying Currency: EUR Valuation Date(s): The Exercise Date Valuation Time: The time with reference to which the Index Sponsor calculates the "opening-auction price" of each Share that comprises the relevant Index on the Exchange Amendments to General Conditions and/or Product Conditions: Amendments to the Offering Procedure for the Securities: As specified in Additional Condition 1 Not Applicable ISIN: GB00B85WT870 Common Code: Not Applicable Fondscode: Not Applicable WKN: Not Applicable
Scheda di Polizza Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
Modulo di Polizza il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Denominazione I Titoli (se del caso) saranno emessi al valore nominale di volta in
Interest Period End Final Date" is as defined in Condition 32(a) and Condition 32(b)(i);
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.
Quota Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno Assicurativo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali viene impiegata la parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno Assicurativo.
Codice Fondo UB4002 Codice ISIN: LU0203937692 Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo WF4007 LU0545110271 AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
DETERMINA per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:
Volatilità Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
nota bene la scrivente Stazione appaltante avrà facoltà di accordare esonero dalla costituzione della presente cauzione qualora, nel preventivo/offerta inoltrato, sia indicato (oltre alla quotazione riservataci), un eventuale ulteriore ribasso in caso di aggiudicazione (art.103 comma 11 d.lgs. n.50/2016).