Definizione di Exercise Price

Exercise Price is as specified in the applicable Final Terms; "Expenses" is as defined in Condition 11.2;
Exercise Price means an amount in the Underlying Currency determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (§ 315 BGB) which the Issuer would receive following the liquidation of Hedging Transactions for an Underlying at the Relevant Exchange or, as the case may be, Determining Futures Exchange. Subject to a Market Disruption at the Relevant Exchange or, as the case may be, Determining Futures Exchange, the Issuer will specify the Exercise Price within three hours after the determination of a Knock-out Event (the "Dissolution Period"). If the Dissolution Period ends after the official close of trading on the Relevant Exchange or, as the case may be, Determining Futures Exchange, the Dissolution Period is extended by the period after the start of trading on the immediately following Calculation Date, on which trading takes place which otherwise would fall after the official close of trading.
Exercise Price. Con riferimento alle:

Examples of Exercise Price in a sentence

  • In the case of Warrants, in the event that a Settlement Disruption Event will result in the delivery on a Settlement Date of some but not all of the Relevant Assets comprising the Entitlement, the Calculation Agent shall determine in its discretion the appropriate pro rata portion of the Exercise Price to be paid by the relevant Holder in respect of that partial settlement.


More Definitions of Exercise Price

Exercise Price means the value indicated as such in Annex I in relation to each Series of Warrants.

Related to Exercise Price

  • Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;

  • Scheduled Trading Day Single Share Basis.

  • CONSIDERATO CHE Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28 gennaio 2021 l’Esecutivo dell’Ente ha: ✓ preso atto del progetto SICURA, così come ammesso a finanziamento da parte del MiSE in base alla documentazione inviata, salvo eventuali modifiche di dettaglio necessarie e concordate con il MiSE stesso; ✓ approvato lo schema di Convenzione con il MiSE; ✓ autorizzato l’Assessore con delega alla Smart City, alla sottoscrizione della Convenzione con il MiSE e alla sottoscrizione degli accordi con i partner il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 348/2020; ✓ nominato, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione MiSE/Comune L’Aquila, il Responsabile del procedimento/RUP ex art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il Gruppo di Lavoro a suo supporto; ✓ nominato il Referente tecnico; ✓ demandato al Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti tutte le attività necessarie per l’attuazione del Progetto SICURA; La Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico e il Comune dell'Aquila è stata sottoscritta dalle parti in data 5 febbraio 2021; Con Determinazione Dirigenziale n. 675 del 24 febbraio 2021 è stato costituito l’Ufficio di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.; Con nota prot. n. 46189 del 24 maggio 2021 in riferimento al Progetto SICURA, sono stati designati, come prescritto dall’art. 6 della Convenzione tra il Mise e il Comune dell’Aquila, i membri dell’Amministrazione del Comitato di indirizzo strategico avente il compito di sovraintendere a tutte le tematiche oggetto del Programma medesimo, promuovendo le necessarie iniziative, verificandone lo stato di attuazione ed applicando eventuali azioni correttive;

  • Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

  • Interest Period End Date" is as defined in Condition 32(b)(i);

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • Quota Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno Assicurativo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali viene impiegata la parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno Assicurativo.

  • DETERMINA per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate: