Definizione di General

General. Fluctuations in the value of the Underlying will have an effect on the value of the Securities throughout the life of the Securities and at maturity/expiration. The value of the Underlying may go down or up throughout the life of the Securities.

Examples of General in a sentence

  • The Data Controller of the Politecnico di Milano is the General Manager delegated by the Rector pro- tempore - contact: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇.

  • The participation to the selection is not allowed to subjects with a degree of kinship or affinity within the fourth degree (included) with: ● a full and associate professor of the Department that issued this call; ● the Rector; ● the Director General; ● a Member of the Board of Governors.

  • The Politecnico di Milano Data Controller is the Director General delegated by the Pro-tempore Rector - contact: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇.

  • The data processing controller is Politecnico di Milano - General Management, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, 32 - Milan.

  • Within 60 days from the delivery of the documentation drawn up by the Committee, the Director General shall verify documentation formal compliance with a decree.

  • The possible implementation of an innovation, which may be patented by the contract holder in the performance of their duties, is subject to current and University General Regulations and any relevant contractual clauses.

  • If formal defects are found, the Director General will send the documentation back to the Commission for changes showing the reasons and setting the deadline.

  • This General Condition will not apply to Securities issued in dematerialised form.

  • General Manager (Fin), South Eastern Coalfields Limited, HQ, Bilaspur.

  • Payment will be made to the Holder in such manner as shall be notified to the Holder in accordance with General Condition 4.

Related to General

  • Partner un accordo per la fornitura e/o sviluppo di servizi, nonché di eventuali servizi accessori, destinati ai propri clienti. Il Cliente ha intenzione di attivare Soluzioni IoT (di seguito per brevità “Servizi”), mediante sottoscrizione della proposta di abbona- mento o, ove previsto, dalla Documentazione Tecnico-economica, . Tali Servizi consistono in una Soluzione IoT (Internet of Things) consistente in un insieme di tecnologie, software, prodotti e servizi che - utilizzando o meno la connettività fissa e/o mobile - consentono, tra l’altro, la gestione, lo scambio, l’archiviazione di dati e infor- mazioni, il controllo e lo sviluppo del sistema di telecomunicazione del Cliente, effettuati on site e/o da remoto. Il Cliente dichiara di possedere gli eventuali requisiti tecnici descritti nella Documentazione Tecnico-economica e necessari per l’in- stallazione e/o il funzionamento dei Servizi. Ai Servizi si applicano le presenti Condizioni, ove non derogate da quanto indicato nella Documentazione Tecnico-economica.

  • DGUE Documento di Gara Unico Europeo e “Dichiarazione Soggetti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016”:

  • Segue le indicazioni amministrative della circolare 17 giugno 2002, n. 3547/C 7.1. I requisiti per l’esercizio dell’attività a) i soggetti giuridicamente titolari dei prodotti che vendono all’asta, sia perché produttori degli stessi ovvero perché regolarmente acquistati, sono anzitutto tenuti al rispetto delle regole stabilite in via generale per l’esercizio dell’attività. In particolare: - con riferimento ai produttori agricoli, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 228/2001 e, allorquando vendono ai consumatori, i limiti di fatturato che escludono l’applicazione del D.Lgs. n. 114/1998, superati i quali l’eventuale vendita all’asta rientra nel divieto di cui all’art. 18; - con riferimento ai produttori artigiani, il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 443/1985, con l’obbligo che la vendita all’asta si concluda giuridicamente nei locali di 78 Cons. Stato, Sez. I, 17 gennaio 1984, n. 259, in Cons. Stato, 1986, I, p. 1695 ss. 79 V., tra tante, Cass., 6 novembre 1982, n. 5861; Cass., 9 febbraio 2000, n. 1447; Cass., 6 aprile 2000, n. 4327; Trib. Roma, 29 aprile 1998; Trib. Torino, 13 gennaio 2000. produzione, rientrandosi, in caso contrario, nell’ambito del divieto di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998; - con riferimento ai grossisti, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 114/1998 (art. 5) e dei relativi chiarimenti di cui alla già citata circolare ministeriale n. 3487/C; b) i soggetti che vendono prodotti di cui non sono proprietari, compiendo tale attività nel prevalente interesse altrui, sono tenuti al rispetto delle regole previste per dette fattispecie di intermediazione: si pensi, per es., al contratto di commissione o a quello di agenzia, nonché alle previsioni della disciplina amministrativa applicabile80.

  • Consegna si rinvia alla clausola 8 delle Condizioni Generali di Vendita.

  • Non Lavoratore la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati.