Definizione di Infortuni

Infortuni in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mediante l’apposito programma, presente all’area riservata del sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dall’infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Infortuni estensioni base ✓ Malore. ✓ Colpi di sole e Punture di insetti. ✓ Negligenza grave. ✓ Tumulti popolari. ✓ Forze della natura e contato con corrosivi. ✓ Rapina. ✓ ▇▇▇▇▇ e sforzi muscolari. ✓ Infortuni aeronautici. ✓ Guida di ogni mezzo di locomozione. ✓ Esercizio di ogni attività sportiva. Estensioni diverseRischio Guerra: l’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra. ✓ Calamità naturali – Terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche: a parziale deroga dell’Art. 1912 del C.C., l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche. ✓ Eventi catastrofali. ✓ Rischio in itinere - Pedibus – Bicibus: la garanzia è operante per tutti gli Assicurati durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate.
Infortuni l’assicurazione vale per le persone di età non superiore a quella contrattualmente indicata.

Examples of Infortuni in a sentence

  • Sarà invece a carico dei titolari di assegni di ricerca il premio assicurativo annuo, pari a 3,97 Euro, dell'ulteriore copertura assicurativa "Infortuni studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate" relativa gli infortuni subiti durante lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività correlata all'assegno di ricerca.

  • Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 1.000.000,00 per evento salvo quanto previsto per la garanzia Infortuni.

  • Infortuni Aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati).

  • Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante la messa in sicurezza del Veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.

  • La Garanzia comprende anche gli Infortuni che hai subito mentre sali o scendi dal Veicolo.


More Definitions of Infortuni

Infortuni polizza assicurativa n. 409987050 – Compagnia di assicurazione AXA, valida fino al 30/06/2027; RESPONSABILITA’ CIVILE: n. 409967981 - Compagnia di assicurazione AXA, valida fino al 30/06/2027.
Infortuni. Il contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un’invalidità permanente e un’inabilità temporanea a svolgere un’attività lavorativa oppure la morte.
Infortuni copre le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia.
Infortuni. E' considerato Infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante il Viaggio Assicurato a condizione che la garanzia sia stata richiamata nel frontespizio di polizza. Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza: 1) l'asfissia non di origine morbosa; 2) l'annegamento; 3) l'assideramento o il congelamento; 4) i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche; 5) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; 6) le ernie addominali traumatiche; 7) le punture di insetti (escluso la malaria), morsi di rettili e animali; 8) il contatto accidentale con corrosivi. Sono compresi in garanzia anche: 9) gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo terrestre o natante a motore a condizione che l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Nel caso il documento comprovante l'abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell'infortunio e sia stato rinnovato entro 30 giorni da tale data la copertura si intende comunque operante. L'estensione a inoltre valida solo se l'Assicurato quando alla guida del veicolo non presenti un tasso alcolemico uguale o superiore a 1 g/litro, ovvero non si trovi in uno stato di abuso di psicofarmaci o use non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; 10) gli infortuni subiti in stato di improvviso malore o di incoscienza, purchè non conseguenti a malattie croniche accertate che abbiano comportato infermità gravi e/o permanenti e le conseguenze del diabete; 11) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 12) gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche; 13) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche; 14) gli infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.
Infortuni per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante la Circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di Conducente del Veicolo indicato in Polizza. La garanzia è operante da quando l’Assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del Veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria. (Si rinvia per maggiori dettagli alla Sezione 6 delle CGA) Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli art. 6.2, 6.8 e 6.9 delle CGA cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
Infortuni. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 nr.1124 e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa). Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura assicurativa. Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. • Malattia: L’Impresa di Assicurazione corrisponde la prestazione per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata per la quale l’Assicurato abbia ricevuto una diagnosi nel periodo di validità della copertura assicurativa. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Infortuni fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;