UNIPOLSAI VIAGGI PROTETTO
UNIPOLSAI VIAGGI PROTETTO
Assicurazione Multirischi per i Clienti degli Operatori Turistici
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
- INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione Multirischi per chi viaggia
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Viaggi Protetto”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
E’ un prodotto Multirischi destinato a tour operator o agenzie di viaggio, che prevede diversi livelli di copertura, a favore dei viaggiatori, che hanno acquistato un pacchetto di servizi turistici da tour operator o da agenzia di viaggi.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.
Non sono oggetto di copertura tutti i danni causati con dolo e colpa grave dell’Assicurato.
INFORTUNI: l’assicurazione vale per le persone di età non superiore a quella contrattualmente indicata.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio. Inoltre, non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
SPESE MEDICHE: non sono comprese le spese non derivanti da infortunio e malattia.
RITARDO PARTENZA: non rientrano in copertura i danni derivanti da mancate coincidenze dei mezzi di trasporto.
RISCHIO ZERO: non rientrano in copertura gli esborsi causati da eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato.
Che cosa è assicurato?
ASSISTENZA IN VIAGGIO: prestazione di immediato aiuto nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
SPESE MEDICHE: pagamento diretto o rimborso delle spese mediche per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
XXXXXXXX: perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: la garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
- decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;
Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate espressamente dalle garanzie prestate) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi:
Viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico.
Turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d’ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio.
Svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
Malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
Guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.
Terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
RITARDO PARTENZA: indennizzo se il primo mezzo di trasporto in partenza dall’Italia previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di ore indicato in Polizza.
RISCHIO ZERO: spese sostenute per forzata modifica del viaggio iniziato e/o interruzione del viaggio a seguito di eventi fortuiti, sociopolitici, eventi atmosferici catastrofali, casi di forza maggiore in generale.
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO: danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio.
INFORTUNI DELL’ASSICURATO: indennizzo degli infortuni che l’Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).
Dove vale la copertura?
L’assicurazione, a seconda del viaggio acquistato, è operante per i viaggi da effettuarsi / effettuati nei seguenti gruppi di Paesi:
- Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie;
- Mondo: tutti gli altri Paesi.
Che obblighi ho?
Quando aderisci al contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte, deve essere pagato per intero al momento dell’adesione alla Polizza all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: la garanzia decorre dalla prenotazione del viaggio e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dall’Operatore Turistico.
Tutte le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di Sinistro. Puoi recedere dal contratto, purché di durata non inferiore ad un anno, inviando disdetta con una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Assicurazione Multirischi per chi viaggia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: VIAGGI PROTETTO
Data: 01/12/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad
€ 5.765,85 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Le garanzie sono prestate entro il limite dei Massimali/Somme assicurate riportati contrattualmente.
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rischi esclusi
Che cosa NON è assicurato?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo:
Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
Le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa, ovvero:
- si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei medici della Struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
Ci sono limiti di copertura?
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- l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario.
ANNULLAMENTO VIAGGIO:
L’Assicurazione non comprende i danni:
- derivanti da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
- derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- derivanti da attacchi di panico e stati di ansia in genere;
- determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie;
- determinati da patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia.
RITARDO PARTENZA e RISCHIO ZERO
Sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da:
- overbooking;
- eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
- insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
- dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
- infortunio e malattia;
- mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
- annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO:
L’Assicurazione non comprende i danni:
- derivanti da esercizio di attività professionali;
- derivanti da attività venatorie;
- di qualunque natura, se causati a familiari o compagni di viaggio;
- derivanti da furto, incendio, esplosione e scoppio;
- da inquinamento e/o contaminazione, di qualunque natura;
- derivanti dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore;
- a cose in consegna o custodia;
- da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla proprietà, possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50.
INFORTUNI DELL’ASSICURATO:
Sono esclusi gli infortuni derivanti da:
- dall’uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta e valida abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida ed uso di macchine agricole ed operatrici;
- di natanti a motore per uso non privato e mezzi subacquei;
- dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto contrattualmente;
- dalla pratica di sport comportanti l’uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto sportivo” ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili;
- dalla pratica di sport come pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judò, karatè, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci d’alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
- dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l’infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili;
- da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- gli avvelenamenti escluso quanto previsto contrattualmente, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie compiute o tentate dall’Assicurato;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi x, ecc);
- sostanze radioattive, batteriologiche, e/o chimiche quando utilizzate per fini non pacifici.
Sono inoltre escluse per tutte le Sezioni di Polizza:
- le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
- le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
- le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura, campionari, valori;
- le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Denuncia del sinistro: in caso di Sinistro relativo alla Garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto telefonico con la Struttura Organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.. | |
In caso di Sinistro relativo alla Garanzia SPESE MEDICHE, limitatamente alle spese mediche, nel caso di prestazioni a rimborso l’Assicurato entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai con le modalità contrattualmente indicate. | |
In caso di Sinistro relativo alla Garanzia BAGAGLIO l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A, con le modalità contrattualmente indicate. | |
In caso di Sinistro relativo alla Garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO l’Assicurato deve annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili e denunciare l’annullamento a UnipolSai entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza con le modalità contrattualmente indicate. | |
In caso di Xxxxxxxx relativo alla Garanzia RITARDO PARTENZA l’Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla data di rientro dal viaggio, dovrà effettuare denuncia telefonica oppure inviare denuncia scritta contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento con le modalità contrattualmente indicate. | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di Sinistro relativo alla Garanzia RISCHIO ZERO l’Assicurato, entro i 15 giorni dal verificarsi dell’evento e non oltre i 15 giorni successivi alla data di rientro, deve denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A con le modalità contrattualmente indicate. In caso di Xxxxxxxx relativo alla Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO l’Assicurato deve effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, denuncia scritta a UnipolSai. L’Assicurato non deve fare riconoscimenti di responsabilità o di transazioni con il danneggiato senza il preventivo benestare di UnipolSai. L’Assicurato deve altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo. |
In caso di Xxxxxxxx relativo alla Garanzia INFORTUNI DELL’ASSICURATO il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto, dovranno effettuare denuncia telefonica di sinistro a UnipolSai entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità od inviare, nello stesso termine, denuncia scritta con le modalità contrattualmente indicate. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Le spese mediche per prestazioni sanitarie conseguenti ad infortunio o malattia possono essere oggetto di pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa di Pronto Assistance Servizi. | |
Gestione da parte di altre imprese: Per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alle prestazioni di cui alla Garanzia “Assistenza in viaggio” e “Spese Mediche” (limitatamente alle spese liquidate con pagamento diretto all’Istituto di Cura) Unipolsai si avvale della società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile. |
Il Premio minimo viene corrisposto alla firma della Polizza ed alla scadenza di ogni successiva annualità.
Il Premio minimo sarà quindi soggetto a periodico conguaglio sulla base degli elementi variabili assunti per la determinazione del rischio.
Premio
Quando e come devo pagare?
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Rimborso | In caso di sinistro, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 15 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio al netto dell’imposta relativo al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle garanzie previste dal contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso. |
Risoluzione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. |
Il presente prodotto è rivolto ai tour operator/agenzie di viaggio che intendono offrire una copertura assicurativa alle persone fisiche che necessitano di tutela dai rischi connessi alla partecipazione a un viaggio. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione del patrimonio, in particolare contro i rischi di annullamento / modifica del viaggio e/o rimborso spese mediche sostenute durante il medesimo e/o responsabilità civile per danni cagionati a terzi nel corso del viaggio e infortuni.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15,00% del Premio netto.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società o dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; |
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d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
- Arbitrato irrituale: Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue | |
conseguenze possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. - Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx- finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it |
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui | |
sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
AVVERTENZE:
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello SI / 02223 / 000 / 00000 / C – Ed. 01/12/2019
UNIPOLSAI VIAGGI PROTETTO
Assicurazione Multirischi per i Clienti degli Operatori Turistici
INDICE
PAGINA
GLOSSARIO 1 di 24
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4 di 24
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 8 di 24
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 21 di 24
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso in- dossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
• Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la Somma Assicurata per il caso di morte dell’Assicurato.
• Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggetti- vamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
• Biglietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.
• Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri feno- meni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente ricono- sciuti.
• Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, inter- corrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
• Compagno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso.
• Contraente: persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assu- me i relativi oneri.
• Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile dell’Assicurato”, gli ani- mali.
• Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell’ Ope- ratore Turistico Contraente di Polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento.
• Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
• Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.
• Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più Sinistri.
• Famiglia: l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risul- tanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.
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GLOSSARIO
• Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, dell’Assicura- to, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.
• Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’im- porto del danno indennizzabile.
• Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
• Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la So- cietà procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
• Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
• Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggetti- vamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una inva- lidità temporanea.
• Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
• Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sani- tario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità esteti- che e dietologiche.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
• Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.
• Malattia Preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patolo- giche croniche/recidivanti già in corso alla sottoscrizione della polizza.
• Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più Sinistri avvenuti durante il viaggio.
• Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria loca- le dove è ricoverato l’Assicurato.
• Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”.
• Overbooking: sovraprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
• Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di naviga- zione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
• Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.
• Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
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GLOSSARIO
• Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
• Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
• Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
• Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
• Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, me- diante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
• Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
• Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
• Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
• Xxxxxx: il furto commesso strappando una o più cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
• Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’ indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
• Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Struttura Organizzativa: è la Struttura di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d’Aze- glio, 14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
• Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, riportante le condizioni di Assicurazione - debitamente nu- merato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza.
• Valore Commerciale: il valore di cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
• Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta - anche in formato elettronico - rappresentante un valore certo e spendibile.
• Viaggio: il trasferimento, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio.
• Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ul- timo servizio previsto dal contratto stesso.
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GLOSSARIO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influisco- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime ga- ranzie assicurate con la presente Polizza indicandone le somme assicurate. In caso di Xxxxxxxx, il Con- traente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui si richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impre- sa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Pre- mio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa - con conseguente esonero della Società da qualsivoglia obbligo di Assistenza o Garanzia ai sensi di Polizza - dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I Premi devono essere pagati all’Agenzia/ Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Art. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni delle condizioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società, nei limiti ed ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è te- nuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia contestualmente al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente inve- stiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Art. 8 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Art. 9 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 15 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di effica- cia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio al netto dell’imposta relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 12 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, purché di durata non inferiore ad un Anno, è prorogato per un ulteriore annualità e così successivamente.
Art. 13 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente Polizza.
Art. 14 - FORO COMPETENTE
Nei rapporti tra la Società e l’Assicurato, il foro competente, è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. Nei rapporti tra la Società e il Contraente, foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia/Intermediario cui è assegnata la Polizza.
Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 16 - ASSICURATI
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni, con la pre- sente Polizza si assicurano tutti i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del Contraente, che siano:
- residenti e domiciliati in Italia;
- residenti all’Estero in viaggio in Italia;
- residenti all’Estero, domiciliati temporaneamente in Italia.
La durata dei servizi turistici non potrà essere superiore a 45 giorni.
Art. 17 - LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
Salvo patto contrario non è consentita l’attivazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
Art. 18 - OBBLIGO DI INFORMATIVA DEL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI
Il Contraente si assume l’obbligo di consegnare agli Assicurati le condizioni di Assicurazione della pre- sente Polizza, come previsto dall’articolo 30, comma 7 del Regolamento Isvap n.35 del 26 maggio 2010. Qualunque pregiudizio di qualsivoglia natura derivante alla Società da omessa, carente od errata in- formazione sarà quindi opponibile al Contraente dalla Società che avrà diritto di rivalersi sul Contra- ente nella misura del pregiudizio sofferto. Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/marchio della Società, essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.
Art. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi di Paesi:
- Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie;
- Mondo: tutti gli altri Paesi.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 20 - VIAGGI INCOMING
Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il Paese di residenza degli Assicurati.
Art. 21 - PREMIO MINIMO ANTICIPATO
Il Premio minimo annuo anticipato e comunque dovuto viene stabilito sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente, ed è comprensivo di imposte di Legge. Detto Premio minimo annuo viene anticipato alla firma della presente Polizza ed alla scadenza di ogni annualità assicurativa.
Art. 22 - COMUNICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ASSICURATI
Il Contraente ha l’obbligo di inviare alla Società, anticipatamente all’inizio del Viaggio - direttamente o per il tramite dell’Agenzia o del Broker a mezzo fax od e-mail, l’elenco nominativo corretto e completo di tutti gli Assicurati, e relative loro destinazioni.
Nel caso in cui per il Contraente sia stato attivato dalla Società apposito sistema di comunicazione on- line, le comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso detto sistema salvo il caso di interruzione del collegamento o casi di forza maggiore, nei quali l’obbligo di comunicazione dovrà essere comunque assolto a mezzo fax od e-mail.
La mancata comunicazione dell’elenco degli Assicurati nei termini contrattualmente stabiliti darà di- ritto alla Società di risolvere la Polizza, con effetto immediato, a mezzo lettera Raccomandata A/R, salvo il caso di comprovata materiale impossibilità da parte del Contraente ad assolvere l’obbligo di comunicazione, il cui onere probatorio resta in ogni caso a carico del Contraente.
La Società provvederà in ogni caso ad erogare le Prestazioni/Garanzie di Polizza agli Assicurati per ulteriori 30 giorni di calendario. Resteranno integralmente a carico del Contraente i costi sostenuti dalla Società per la fornitura di Prestazioni/Garanzie, che, ad un successivo controllo, non risultassero dovute ai sensi della presente Polizza, oltre alle eventuali maggiori spese sostenute a tale scopo.
Art. 23 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il Premio minimo viene corrisposto alla firma della Polizza ed alla scadenza di ogni successiva annualità. Detto Premio minimo sarà quindi soggetto a periodico conguaglio sulla base degli elementi variabili assunti per la determinazione del rischio previsti all’articolo 22 ed indicati in Polizza.
Fermo restando quanto stabilito all’articolo 21, il Premio anticipato verrà dedotto a partire dalle prime regolazioni. Al termine di ogni periodo di regolazione contrattualmente previsto si procederà al con- teggio del Premio effettivamente dovuto in base alle comunicazioni obbligatoriamente effettuate dal Contraente come previsto dall’articolo 22 . La Società provvederà all’emissione di appendice di regola- zione ed il Contraente si impegna a saldare il relativo importo (“Premio di Regolazione”) entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice.
Se il Contraente non effettua nei termini indicati il pagamento della differenza attiva dovuta, la garan- zia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente vi abbia adempiuto; tuttavia la So- cietà provvederà ad erogare le Prestazioni/Garanzie di Polizza agli Assicurati per ulteriori 30 giorni di calendario, restando integralmente a carico del Contraente gli eventuali costi sostenuti dalla Società per la fornitura di tali Prestazioni/Garanzie.
Resta salvo, in ipotesi di inadempimento del Contraente, il diritto per la Società di agire giudizialmente per l’esecuzione del contratto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 24 - DIRITTO DI SURROGA
La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la de- cadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Art. 25 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di indennizzo
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
La presente non si applica alla garanzia Annullamento Viaggio in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
Art. 26 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/pro- gramma dell’ Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima for- malità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
Art. 27 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’ Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrori- smo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività:
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione, stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura, campionari, valori;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano cau- sati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o) le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a Sinistri avvenuti in occasione di man- cata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prosti- tuzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
(valide ed operanti solo se espressamente richiamate sulla Polizza)
SEZIONE 1) - ASSISTENZA IN VIAGGIO
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti in Polizza, ove convenuti, le pre- stazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino x00 0000000000, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
ART. 02 - CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
ART. 03 - INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
ART. 04 - TRASPORTO SANITARIO
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
ART. 05 - RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UnipolSai e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barel- lato, o in treno.
ART. 06 - RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.
Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello previsto nel contratto di viaggio ma comunque esclusivamente con volo classe economica o treno.
Si provvederà altresì alle spese supplementari di soggiorno con il limite massimo di Euro 60,00 al gior- no per un massimo di giorni indicato in Polizza, dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
ART. 07 - TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di resi- denza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
ART. 08 - RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
ART. 09 - RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 10 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore al numero di giorni indicato in Polizza - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe economica o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
ART. 11 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospe- dale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumen- dosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, nel limite massimo di spesa indicato in Polizza.
ART. 12 - SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino all’importo massimo indicato in Polizza, l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
ART. 13 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Torino: x00 0000000000. In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera Viaggi Protetto;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
ART. 14 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell’Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) - 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familiari) - 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) - 10 (Viaggio di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a se- guito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo indicato in Polizza e comunque nella misura strettamente necessaria.
1. Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 04 (Trasporto Sanitario) – 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto della salma) – 08 (Rien- tro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
3. La Società, valutate le condizioni del Paziente/Assicurato a insindacabile giudizio dei medici della Strut- tura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell’Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato.
La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura or- ganizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
Art. 15 - ESCLUSIONI
Le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Or- ganizzativa, ovvero:
• si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei medici della Struttura pres- so la quale egli si trova ricoverato;
• l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Struttura Organizzativa sospenderà immediatamente l’assistenza, e la Società provvederà al rim- borso delle eventuali ulteriori spese sostenute se ritenute congrue e, comunque, fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 2) - SPESE MEDICHE
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa (telefonando al numero di Torino: x00 0000000000) delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro le somme assicurate indicate in Polizza.
I massimali per le spese incontrate saranno pari alle somme indicate in Polizza.
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
In assenza di tale autorizzazione, il Massimale di Polizza deve intendersi pari a Euro 1.000,00, fermo restando massimali inferiori previsti all’Art. 01 – Oggetto della Garanzia della presente Sezione 2 – SPESE MEDICHE.
ART. 02 - FRANCHIGIA
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di una Franchigia indicata in Polizza.
ART. 03 - IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’U- nione Europea non vi sarà l’applicazione di Scoperto o Franchigia.
ART. 04 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Se non contattata la Struttura organizzativa, per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assi- curato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il Sinistro alla Società:
• scrivendo una mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure
• inviare la relativa richiesta a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI)
completa dei seguenti documenti:
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI).
SEZIONE 3) - BAGAGLIO
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA: entro la Somma Assicurata indicata in Polizza la Società, rim- borserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
ART. 02 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato alla somma indicata in Polizza. Il rimborso è limitato alla percentuale della Somma Assicurata indicata in Polizza, per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della Somma Assicurata ed i corredi fo- tocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi accessori, sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio l’indennizzo avverrà proporzional- mente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
ART. 03 - SPESE DI PRIMA NECESSITA’
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la Somma Assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
ART. 04 - FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile di cui agli articoli 01 e 02 sopraindicati verrà detratta la Franchigia indicata in Polizza.
Detta Franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.
ART. 05 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denuncia- re il Sinistro alla Società:
• scrivendo una mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure
• inviare la relativa richiesta a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI)
completa dei seguenti documenti:
1. Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il Sinistro;
3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiara- zione di irreparabilità;
4. in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di Polizza, previa applicazione della Fran- chigia indicata in Polizza. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non con- trattualmente dovuti;
5. in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6. in caso di xxxxxxx non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del re- clamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;
7. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - X.X. 00 - 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX).
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 06 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabi- le della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
SEZIONE 4) - ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. 01 - PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La Società alla presente sezione, nei limiti ed alle condizioni contrattuali seguenti, assicura i parteci- panti e/o fruitori dei servizi turistici del Contraente durante il periodo di validità della presente Po- lizza. La comunicazione dei nominativi degli Assicurati - come prevista all’articolo 22 “Comunicazione dell’elenco degli Assicurati, delle Condizioni Generali di Assicurazione - deve essere effettuata dalla Contraente contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta conferma dei servizi turistici acquistati dall’Assicurato.
ART. 02 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato al Contraente, nei termini indicati in Polizza, se l’Assi- curato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’Assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la parteci- pazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla prenotazione e dura fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.
ART. 03 - MASSIMALI
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la percen- tuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato indicato in Polizza e con il limite massimo per singolo evento indicato in Polizza.
ART. 04 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. A parziale deroga dell’Art. 16 - ASSICURATI delle Condizioni Generali di Assicurazione, non sono as- sicurabili i residenti all’Estero.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato diret- tamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizza- zioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.
ART. 05 - ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica delle Esclusioni di cui all’art. 27 “Esclusioni comuni a tutte le Garan- zie” delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di Sinistro.
Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destina-
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
zione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo eventi bellici, terroristici, sociopoli- tici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
ART. 06 - FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di Polizza ed avverrà previa deduzione dello Scoperto indicato in Polizza, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale Scoperto non potrà essere inferiore alla somma indicata in Polizza, per ciascun Assicurato. Nessuno Scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.
ART. 07 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quo- ta di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annul- lamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L’Assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.:
• scrivendo una mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure
• a mezzo fax al numero 000.0000000. Come data di invio farà fede la data risultante dal rapporto fax con esito positivo.
ATTENZIONE - In caso di denuncia telefonica, la documentazione dovrà essere inviata alla Società comunque entro 5 giorni.
Al momento della denuncia sarà necessario trasmettere alla Società:
- una dichiarazione per iscritto da cui risulti nome, cognome, Xxxxxx Xxxxxxx, indirizzo completo del domi- cilio, al fine di consentire alla Società di esperire un’eventuale visita medico legale ed il numero di telefo- no ove sia effettivamente rintracciabile l’Assicurato;
- una dichiarazione per iscritto da cui risultino i riferimenti del viaggio e della copertura, quali: gli estre- mi della Tessera “Viaggi Protetto” o il nome dell’Operatore Turistico, la data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, la copia dell’estratto conto di prenotazione o della scheda di iscrizione;
- una dichiarazione per iscritto da cui risulti la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
- una copia della certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da ma- lattia o infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio (anche in caso di denuncia telefonica).
Le denunce pervenute incomplete di uno o più dei suddetti documenti verranno trattenute dalla Società in passiva attesa di integrazione.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo – Xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0/X - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- originale della certificazione medica già inviata entro 5 giorni dalla data dell’evento ma non oltre le 24 ore dalla partenza;
- codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 - San Dona- to Milanese (MI).
SEZIONE 5) - RITARDO PARTENZA
Art. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza l’Assicurato nel limite indicato in Polizza, se, il “primo mezzo” di trasporto in par- tenza dall’Italia previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di ore indicato in Polizza, rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dal Contraente.
Art. 02 - ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica delle Esclusioni di cui all’art.27 “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie” delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizza- tore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
4. xxxx e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento assicurato.
ART. 03 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’ Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il Sinistro alla Società:
• scrivendo una mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure
• a mezzo fax: 00.00000000
contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata della seguente documentazione:
- cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN;
- operativo Voli;
- descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX).
ART. 04 - RECUPERI
La Contraente si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi sog- getto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avve- nuto indennizzo nei confronti degli assicurati.
SEZIONE 6) - RISCHIO ZERO
ART. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terro-
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica del viaggio rispetto a come era stato program- mato la Società rimborsa:
a. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in casi di rientro anticipato;
b. Il costo ragionevolmente sostenuto dal Contraente o dagli Assicurati per l’organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto e/o per l’organizzazione di servizi di riprotezione. Sono esclusi i costi che devono restare a carico dei fornitori dei servizi turistici.
B. Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto dal contratto di viaggio della Contraente superiore alle 24 ore e l’Assicurato decida di rinunciare al viaggio, la Società rimborsa il 70% della quota individuale di partecipazione.
ART. 02 - LIMITAZIONI
L’attivazione della garanzia B) rende nulla l’eventuale Assicurazione Ritardo Partenza (Sezione 5 di Polizza), se operante.
Art. 03 - ESCLUSIONI
Ad integrazione delle Esclusioni di cui all’art. 27 “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” delle Condizioni Ge- nerali di Assicurazione sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio orga- nizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
4. xxxx e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’ Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento assicurato.
ART. 04 - MASSIMALI
Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio e comunque per una somma non superiore al Massimale indicato in Polizza per ciascun Assicurato, fermo il limite massimo indicato in Poliz- za per uno o più Sinistri accaduti nel medesimo Anno assicurativo.
ART. 05 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e comunque entro e non oltre i 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il Sinistro alla Società:
• scrivendo una mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure
• inviando la relativa richiesta a UnipolSai Assicurazioni - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), fax: 00.00000000
contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata della seguente documentazione:
- cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, codice IBAN;
- operativo Voli;
- descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX).
ART. 06 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro la Somma Assicurata si intende automaticamente ridotta con effetto immediato e fino al termine dell’Anno assicurativo in corso di un importo uguale a quello del danno indennizzato.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 07 - RECUPERI
La Contraente si impegna a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli Assicurati.
SEZIONE 7) - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ASSICURATO ART. 01 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni invo- lontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi durante il viaggio acquistato dalla Contraente, relativamente a fatti della vita privata.
ART. 02 - MASSIMALI
Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza per evento e per l’intera durata del viaggio.
ART. 03 - ESTENSIONE TERRITORIALE
In deroga all’articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione vale per tutti i Paesi, con esclusione delle azioni promosse contro l’Assicurato in USA e Canada.
ART. 04 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
ART. 05 - ESCLUSIONI
Ad integrazione delle Esclusioni di cui all’Art. 27 “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie”, delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono esclusi i danni:
a) derivanti da esercizio di attività professionali;
b) derivanti da attività venatorie;
c) di qualunque natura, se causati a familiari o compagni di viaggio;
d) da furto, incendio, esplosione e scoppio,
e) da inquinamento e/o contaminazione, di qualunque natura;
f) derivanti dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore;
g) a cose in consegna o custodia;
h) da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi;
i) derivanti dalla proprietà, possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50.
ART. 06 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personal- mente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa con- tro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massima- le, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispetti- vo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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ART. 07 - FRANCHIGIA/SCOPERTO
Relativamente ai danni a cose ed animali l’Assicurazione è prestata con l’applicazione, per ciascun Sini- stro, di uno Scoperto sul danno risarcibile, pari alla percentuale indicata in Polizza, con il minimo indi- cato in Polizza.
ART. 08 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
La garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.
ART. 09 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, de- nuncia scritta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B
- 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX). L’Assicurato dovrà altresì immediatamente inviare alla Società qual- siasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qual- siasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo
- X.X. 00 - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato dovrà astenersi dal riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni di qualunque natura senza il preventivo benestare della Società.
SEZIONE 8) - INFORTUNI DELL’ASSICURATO Art. 01 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza gli infortuni che l’Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.
Per gli insegnanti se accompagnatori di studenti durante lo svolgimento di viaggi studio, l’Assicurazio- ne si intende operante anche durante l’espletamento delle loro attività professionali.
Sono considerati “infortuni” anche:
- gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
- la folgorazione;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- le lesioni determinate da sforzo, con estensione della garanzia alle ernie, limitatamente ai casi di inva- lidità permanente e di inabilità temporanea, le ernie da causa violenta, con l’intesa che se l’ernia risulti operabile, viene liquidata solamente l’indennità per il caso di inabilità temporanea (ove il caso sia con- templato dal contratto) fino ad un massimo di trenta giorni; nel caso in cui l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene liquidata solamente l’indennità per il caso di invalidità permanente (ove il caso sia contemplato dal contratto), non superiore al 10% della relativa Somma Assicurata;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
ART. 02 - MASSIMALI
L’Assicurazione è prestata, per il caso di Morte e per il caso di invalidità permanente, nei limiti delle somme indicate, per ciascuna persona assicurata, in Polizza.
Art. 03 - INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE
Sono esclusi gli infortuni derivanti dallo stato di guerra. Tuttavia l’Assicurazione vale per infortuni deri- vanti da stato di guerra (dichiarata e non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di quattor- dici giorni dall’inizio delle ostilità o dell’ insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione di garanzia non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare.
Art. 04 - GARANZIE
A. MORTE
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla sca- denza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la Somma Assicu- rata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
B. INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente, l’indennizzo è dovuto solo se l’invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione) entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla Somma Assicu- rata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nell’Allegato 1 del D.P.R. 30 giu- gno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della Polizza.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato Sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con rife- rimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Art. 05 - MORTE PRESUNTA
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società corrisponde ai beneficiari la Som- ma Assicurata per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codi- ce Civile. Se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente residuata.
Art. 06 - RISCHIO VOLO
L’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati, tranne che:
- da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclub.
La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx ed eventuali altre assicurazioni stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà in nessun caso supe- rare i capitali indicati in Polizza per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizza.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizza, le indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 07 - EVENTI NATURALI
L’Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la presente Polizza l’e- sborso a carico della Società non potrà superare l’importo complessivo indicato in Polizza.
Art. 08 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
1. PERSONE NON ASSICURABILI: non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, o dalle seguenti in- fermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l’Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
2. LIMITI DI ETÀ: l’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a quella indicata in Polizza; tutta- via, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.
ART. 09 - ESCLUSIONI
Ad integrazione delle Esclusioni di cui all’Art. 27 “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie”, delle Condizioni Ge- nerali di Assicurazione, dalla garanzia sono esclusi gli infortuni derivanti:
- dall’uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta e valida abilita- zione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida ed uso di macchine agricole ed operatrici;
- di natanti a motore per uso non privato e mezzi subacquei;
- dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nell’art. 06 Rischio Volo;
- dalla pratica di sport comportanti l’uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto sportivo” ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili;
- dalla pratica di sport come pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judò, karatè, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, ske- leton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettua- to isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci d’alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
- dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l’in- fortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sot- to l’egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili;
- da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- gli avvelenamenti escluso quanto previsto nel precedente Art.1, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie compiute o tentate dall’Assicurato;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di parti- celle atomiche (fissione e fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi x, ecc.);
- da sostanze radioattive, batteriologiche, e/o chimiche quando utilizzate per fini non pacifici;
Non sono considerati “Infortuni” gli infarti da qualsiasi causa determinati.
ART. 10 - FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE
La liquidazione dell’indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando la Franchigia indicata in Polizza pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore alla percentuale indicata in Polizza. Se invece l’invalidità permanente è di grado superiore a tale percentuale la Società liquida l’indennità solo per la parte eccedente.
ART. 11 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Col- legio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della Parte soccombente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impu- gnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.
ART. 12 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO ED OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEI BENEFICIARI
Il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto, dovranno effettuare denuncia telefonica di Sinistro alla Società al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità od invia- re - nello stesso termine - denuncia scritta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo
- X.X. 00 - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX).
La denuncia scritta del Sinistro, firmata dall’Assicurato o - in caso di impedimento per le conseguenze riportate – dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico (o certificazione del Pronto Soccorso), deve contenere:
• dati anagrafici dell’Assicurato, Codice Fiscale,
• indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché
• una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento.
L’Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accerta- menti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
ART. 13 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo soltanto per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzio- nale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel Contratto
Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell’art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fi ne dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal gior- no dell’infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio e avvenuto.
Art. 62 - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 può essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiara- re l’assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’al- tro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabi- liscono, favore di colui che le ha predisposte, limitazioni i responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rin- novazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avreb- be dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della di- chiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’as- sicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle di- chiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipu- lazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il ri- schio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall’assicurato- re al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avreb- be consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comu- nicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assi- curato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana (cost. 2) o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione re- sta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assi- curatore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indi- cando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammonta- re del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta co- noscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adope- rati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’in- dennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ri- durre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.(1)
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo propo- sta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 0000000 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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INFORMATIVA PRIVACY
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
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Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
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A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
ISuoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/ intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
NOTE
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei
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presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; perlaprevenzioneel’accertamento, diconcertoconlealtrecompagniedel Gruppo, dellefrodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico- tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”),
(iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
USA_Info_Cont_01 – ed. 01.08.2019
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Modello SI / 02223 / 000 / 00000 / C – Ed. 01 / 12 / 2019