Definizione di Reporting Date

Reporting Date means a date falling no later than sixty days after the approval by the Guarantor’s Board of Directors of its consolidated financial statements, with respect to a Relevant Period ending on 31 December, and in any event by no later than 30 June of the following calendar year, provided that the first Reporting Date shall be the date falling no later than 60 days after the approval by the Guarantor’s Board of Directors of the its audited annual consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2021 and in any event by no later than 30 June 2022;
Reporting Date means a date falling no later than sixty days after the approval by the Issuer's Board of Directors of its consolidated financial statements relating to a Relevant Period ending on 31 December, and, in any event, falling no later than 30 June of the calendar year immediately following the end of such Relevant Period, provided that the first Reporting Date shall be the date falling no later than 60 days after the approval by the Issuer's Board of Directors of the its audited annual consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2020 and, in any event, falling no later than 30 June 2021;

Related to Reporting Date

  • GDPR o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

  • Data di Scadenza Data prevista come termine di efficacia delle coperture assicurative relative a ciascuna Adesione al Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti delle stesse.

  • The Holders are entitled to the benefit of and are deemed to have notice of and are bound by all the provisions of the Agency Agreement (insofar as they relate to the W&C Securities) and the applicable Final Terms, which are binding on them.

  • Codice Identificativo Gara <CodiceCIG> ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>

  • Informazioni Riservate si intendono materiali, dati, sistemi ed altre informazioni relative all'attività, agli affari, alle proiezioni, agli obiettivi di mercato, alla situazione finanziaria, ai prodotti, ai servizi, ai clienti e ai Diritti di proprietà intellettuale dell'altra parte che, nel complesso, potrebbero non essere accessibili o di pubblico dominio. 17.2.Le Informazioni riservate dovranno includere, senza limitazioni, i termini delle presenti Condizioni Generali, delle eventuali Offerte o Accordo Quadro o Condizioni Particolari e qualsiasi informazione relativa a dettagli tecnici di funzionamento di qualsiasi servizio, software o hardware offerto o erogato da Trust Italia S.p.A. nell’esecuzione della fornitura. 17.3.Le parti riconoscono che, in virtù della loro relazione contrattuale, possono aver accesso a ed acquisire Informazioni riservate sull'altra parte. Ciascuna parte che riceva le Informazioni riservate (“Parte ricevente”) accetta di mantenere la riservatezza su tutte le Informazioni ricevute dall'altra parte (“Parte divulgante”), siano esse trasmesse per via orale o per iscritto, e accetta di non divulgarle né renderle disponibili a terze parti senza previo consenso scritto della Parte divulgante; tuttavia, la Parte ricevente può divulgare i termini del Contratto ai propri legali e consulenti commerciali, se tali terze parti accettano di mantenere confidenziali le Informazioni riservate in base a termini non meno restrittivi di quelli qui stabiliti. La Parte ricevente accetta inoltre di utilizzare le Informazioni riservate allo scopo esclusivo di rendere esecutivo il Contratto. 17.4.Fatta salva la disposizione precedente, gli obblighi qui stabiliti non si applicano alle Informazioni riservate che: (i) siano o diventino di dominio pubblico per ragioni estranee alla Parte ricevente; (ii) erano già legalmente in possesso della Parte ricevente prima che la Parte divulgante le rendesse pubbliche; (iii) in seguito alla divulgazione, vengano ottenute lecitamente dalla Parte ricevente tramite una terza parte che ne è legalmente in possesso, senza limitazioni; (iv) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza ricorrervi; o (v) siano richieste per legge o dalle autorità giudiziarie, posto che la Parte ricevente ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente per iscritto alla Parte divulgante, in modo da consentirle di richiedere provvedimenti cautelari o di adottare altre misure giuridiche che ne impediscano la divulgazione, e possa ragionevolmente collaborare agli sforzi della Parte divulgante al fine di ottenere un provvedimento cautelare o altro rimedio legale onde prevenire tale divulgazione. 00.0.Xx Cliente/Partner, preso atto che l'azienda Trust Italia è in xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx XXX 00000 e si è dotata mezzi e/o strumenti ritenuti idonei a tutelare nella maniera più efficace la sicurezza delle informazioni (fisica, logica, informatica ed organizzativa), si impegna, ora per allora, a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione e/o applicazione del Contratto in assenza di specifico consenso scritto di Trust Italia.