Definizione di Smart meter
Examples of Smart meter in a sentence
Smart meter: gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive AEEGSI approvate con la Del.
Smart meter: gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive AEEGSI approvate con la Del.
Switch Operazione con la quale il contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.
Data di Scadenza data in cui cessano gli effetti del Contratto.
Cronoprogramma documento che stabilisce l’ordine ed i tempi di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Cronoprogramma comprende la stima dei giorni-uomo (ovvero delle ore-uomo) necessari al dimensionamento delle prestazioni contrattuali Direttore dell’Esecuzione del contratto: soggetto nominato dalla Committente avente i seguenti compiti: verificare il regolare andamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenere i rapporti con l’Appaltatore, approvare, se del caso, piani d’azione, documenti, report, consuntivi, applicare eventuali penali e richiedere eventuali variazioni Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dai lavoratori allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.): certificato che attesta la posizione regolare di un’impresa o un operatore economico in termini di contributi previdenziali e assistenziali.
Dimensioni larghezza cm 52, profondità cm 46, altezza schienale cm 87, altezza seduta cm 46. Peso kg 4,3.
Una tantum Ai lavoratori in forza alla data dell'11 luglio 2000 con l'esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfettario di lire 500.000 lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 30 settembre 2000. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", lavoratori part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a: - lire 350.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2000; - lire 150.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2001. Ag▇▇ ▇pprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di "una tantum" l'importo di lire 245.000 con la retribuzione di settembre 2000 e l'importo di lire 105.000 con la retribuzione di settembre 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di I.v.c. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 100%, in occasione della corresponsione della 1ª tranche di "una tantum". Ag▇▇ ▇pprendisti, le quote sopra indicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti ed adottando il proporzionamento unico del 70%. N.d.R.: L'accordo 13 marzo 2002 prevede quanto segue: Riallineamento Retribuzione di riferimento Liv. Riallineamento Euro Nuovi minimi in vigore dal 1º marzo 2002 N.d.R.: L'accordo 1º aprile 2003 prevede quanto segue: Riallineamento Retribuzione di riferimento 7º S 825,81 + 534,20 = 1.360,01 x 1,3% = 17,68 6º 745,25 + 529,92 = 1.275,17 x 1,3% = 16,58 5º S 682,24 + 523,86 = 1.206,10 x 1,3% = 15,68 5º 629,04 + 519,78 = 1.148,82 x 1,3% = 14,93 4º 571,20 + 517,51 = 1.088,71 x 1,3% = 14,15 3º 511,29 + 515,63 = 1.026,92 x 1,3% = 13,35 2º 465,84 + 515,54 = 981,38 x 1,3% = 12,76 1º 402,84 + 513,18 = 916,02 x 1,3% = 11,91 Nuovi minimi in vigore dall'1 aprile 2003 7º S 861,68 + 17,68 = 879,36 5º S 711,83 + 15,68 = 727,51 N.d.R.: L'accordo 22 settembre 2004 prevede quanto segue: C.c.n.l. imprese artigiane chimica-gomma-plastica-vetro Incrementi salariali 5º S € 34,52 € 17,82 € 16,70 N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue: