Definizione di Una tantum

Una tantum. Ai lavoratori in forza alla data dell'11 luglio 2000 con l'esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfettario di lire 500.000 lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 30 settembre 2000. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", lavoratori part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a: - lire 350.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2000; - lire 150.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2001. Ag▇▇ ▇pprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di "una tantum" l'importo di lire 245.000 con la retribuzione di settembre 2000 e l'importo di lire 105.000 con la retribuzione di settembre 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di I.v.c. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 100%, in occasione della corresponsione della 1ª tranche di "una tantum". Ag▇▇ ▇pprendisti, le quote sopra indicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti ed adottando il proporzionamento unico del 70%. N.d.R.: L'accordo 13 marzo 2002 prevede quanto segue: Riallineamento Retribuzione di riferimento Liv. Riallineamento Euro Nuovi minimi in vigore dal 1º marzo 2002 N.d.R.: L'accordo 1º aprile 2003 prevede quanto segue: Riallineamento Retribuzione di riferimento 7º S 825,81 + 534,20 = 1.360,01 x 1,3% = 17,68 6º 745,25 + 529,92 = 1.275,17 x 1,3% = 16,58 5º S 682,24 + 523,86 = 1.206,10 x 1,3% = 15,68 5º 629,04 + 519,78 = 1.148,82 x 1,3% = 14,93 4º 571,20 + 517,51 = 1.088,71 x 1,3% = 14,15 3º 511,29 + 51...
Una tantum. Ai lavoratori in forza alla data del 25 gennaio 2008, verrà corrisposto un importo forfettario di € 267, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 31 dicembre 2007, a titolo di arretrati retributivi, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di marzo 2008. L'importo di € 267 è stato calcolato al netto dell'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo 1º ottobre - 31 dicembre 2007. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. L'importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., l'importo forfettario è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1º luglio - 31 dicembre 2007, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1º luglio - 31 dicembre 2007, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo forfettario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Una tantum. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato, unitamente alla retribuzione di giugno 2006, un importo lordo "una tantum" di euro 300,00 a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005, commisurato all'anzianità di servizio nel periodo 1º gennaio 2005-31 dicembre 2005 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa "post-partum", C.i.g. a zero ore. I periodi di lavoro superiori a 15 giorni verranno considerati come mese intero. Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali di legge, diretti e indiretti, non utile ai fini del t.f.r. Con le medesime modalità di maturazione, ai lavoratori in forza alla data del 1º gennaio 2007, verrà altresì erogato un importo lordo "una tantum" a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2006, di euro 120,00, a copertura del periodo 1º gennaio 2006-30 aprile 2006. Tale importo verrà erogato unitamente alla retribuzione di gennaio 2007. Le parti si danno reciprocamente atto che per la determinazione degli aumenti contrattuali si è preso come base di riferimento un valore punto pari a 13,04. Le parti convengono che al fine di consentire l'estensione del presente c.c.n.l. al settore informatico e dei servizi innovativi procederanno entro la data del 31 dicembre 2001 a definire un accordo-quadro in materia per l'armonizzazione delle normative contrattuali ed economiche derivanti dall'applicazione di diversi c.c.n.l. di provenienza (vedasi Allegato 15). A tal fine si danno atto che da tale operazione non dovranno derivare reciprocamente oneri aggiuntivi rispetto alla disciplina in essere. Le modalità attuative dell'operazione di armonizzazione derivante dall'accordo-quadro previsto al 1º comma del presente protocollo, saranno definite a livello aziendale e/o territoriale.

Examples of Una tantum in a sentence

  • A ogni conteggio richiesto/prodotto Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate € 2.500,00 Una tantum.

  • Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una tantum indicati nel presente accordo.

  • Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza.

  • Tema Frequenza Responsabilità Frequenza di reporting Verifica Inquinamento acustico Livelli acustici ai ricettori attuali ed eventuali situazioni di superamento dei limiti Ante operam in fase di VIA dei PII e Valutazione previsionale di impatto acustico Estensore del SIA Una tantum Comune, ARPA Previsionale in sede di VIA del PII e Valutazione previsionale di impatto acustico Post operam Estensore del SIA Proponente Amm.

  • Una tantum per materiale di consumo (acquisto di carta, toner, cartucce, etc.), per un massimo del 5% del finanziamento concesso.


More Definitions of Una tantum

Una tantum. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Una tantum. Ai lavoratori in servizio dalla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario lordo "pro- capite" di euro 1.280,00, di cui euro 1.000,00 a copertura del periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2007 e la restante parte di euro 280,00 a copertura del periodo 1º gennaio 2008-31 luglio 2008. Tale importo sarà erogato in 3 rate di cui la prima pari a euro 400,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2008, la seconda pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2009 e la terza pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di maggio 2009. L'importo "una tantum" verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero. L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuti nel periodo 1º gennaio 2006-31 luglio 2008 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo "una tantum". Quadri 80,00 5º 62,40 4º 54,00 3º 50,00 2º 47,50 1º 40,00 I suddetti importi lordi mensili sono stati calcolati recuperando per il 2001 il differenziale di inflazione reale (risultato pari all'1%) rispetto all'inflazione programmata assunta per la determinazione degli aumenti contrattuali. Per il biennio 2002-2003 sono stati considerati i tassi di inflazione rispettivamente del 2,4% e dell'1,8%. In occasione del prossimo biennio economico verrà considerato, limitatamente all'anno 2003, lo scarto tra il tasso di inflazione preso a base degli aumenti contrattuali (1,8%) e quello effettivamente registrato, nonchè i tassi programmati per gli anni 2004-2005. La base convenzionale di computo, condivisa tra le parti, su cui applicare le percentuali su espresse, è composta dai seguenti elementi riferiti al 3º livello: minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r., tre scatti di anzianità.
Una tantum quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.
Una tantum quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal D.lgs. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.).
Una tantum. Per l’anno 2023 saranno erogati due im- porti forfetari una tantum lordi di euro 200 ciascuno, il primo con la retribuzio- ne del mese di aprile e il secondo con quella del mese di luglio, a tutti i dipen- denti in forza alla data della sottoscri- zione del presente Contratto Collettivo e al momento dell’erogazione, delle so- cietà dei Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari che applicano il CCSL, fatta eccezione per i dipendenti delle unità produttive/organizzative la cui attività è cessata con ricorso a un ammortizzatore sociale straordinario. I suddetti importi forfetari sono stati definiti dalle Parti in senso onnicom- prensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, e pertanto tali importi sono comprensivi di tutti gli istituti legali e/o contrattuali. Le Parti concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del codice civile, come modificato dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che gli importi forfetari sopra in- dicati sono da escludere dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Una tantum. A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2019-31/10/2021, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 6 dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell’accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo “una tantum” pari a 140,00 €, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in due tranches: la prima pari a € 70,00 con la retribuzione di febbraio 2022 e la seconda pari € 70,00 con la retribuzione di aprile 2022. ▇▇▇▇ apprendisti sarà erogato il 70% dell’importo previsto.
Una tantum si intende per singola istanza presentata da Open Fiber indipendentemente dal numero di interferenze e concessioni rilasciate dal Consorzio.