Definizione di Una tantum

Una tantum. Ai lavoratori in forza alla data del 12 settembre 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 365,00 lordi, ed è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo è stato calcolato al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale erogata in regime di "vacatio" contrattuale erogata nel periodo 1° aprile-31 agosto 2008, che dovrà pertanto essere posta a conguaglio. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due tranches, la prima pari a € 200,00 con le competenze di retribuzione del mese di settembre 2008, la seconda pari a € 165,00 con le competenze di retribuzione del mese di novembre; ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008 abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Dal 1° settembre 2008 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Ai lavoratori con qualifica di apprendista l'importo dell'"una tantum" verrà riproporzionato in rapporto alla percentuale economica in atto alla data di erogazione della stessa.
Una tantum. Dopo l'art. 134 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente: "Art. ... In relazione al periodo 1° gennaio 2002-30 giugno 2003 (Carenza contrattuale), a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente contratto - compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro - che abbia prestato servizio continuato per tutto il suddetto periodo, verrà erogato un importo "una tantum" secondo i seguenti importi: A-B 190,00 210,00 1°, 2°, 3°, 160,00 180,00 4°, 5° 140,00 160,00 6°S, 6°, 7° 110,00 130,00 Per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo, le erogazioni di cui sopra avverranno nei mesi di settembre 2003 e marzo 2004. Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'"una tantum" è determinato in euro 200, di cui 94 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2003 e 106 da erogarsi con il foglio paga del mese di gennaio 2004. Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per i casi di anzianità minore gli importi di cui sopra verranno erogati "pro quota" in ragione di diciottesimi. Analogamente si procederà per i casi i cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto. L'"una tantum" non verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. Gli importi "una tantum" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva. In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal 6° comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.".
Una tantum. (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Examples of Una tantum in a sentence

  • A ogni conteggio richiesto/prodotto Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate € 2.500,00 Una tantum.

  • Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una tantum indicati nel presente accordo.

  • Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza.

  • Base al Una tantum 1° livello super 2.125,40 1.012,00 1° livello C 2.030,00 967,00 1° livello + 12 anni 1.889,97 900,00 1° livello + 2 anni 1.889,97 900,00 1° livello 1.889,97 900,00 2° livello 1.676,90 799,00 3° livello 1.592,11 758,00 4° livello 1.480,10 705,00 5° livello 1.363,65 649,00 6° livello 1.273,35 606,00 Le Parti danno atto che, vista la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, la formazione di cui all’art.

  • Trimestre email/PEC Tempo di presa in carico della richiesta di supporto specialistico entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di supporto specialistico Una tantum email Tempo di intervento di supporto specialistico; per intervento s’intende la presenza fisica della risorsa nella sede indicata nella chiamata.


More Definitions of Una tantum

Una tantum quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.
Una tantum. Per l’anno 2023 saranno erogati due im- porti forfetari una tantum lordi di euro 200 ciascuno, il primo con la retribuzio- ne del mese di aprile e il secondo con quella del mese di luglio, a tutti i dipen- denti in forza alla data della sottoscri- zione del presente Contratto Collettivo e al momento dell’erogazione, delle so- cietà dei Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari che applicano il CCSL, fatta eccezione per i dipendenti delle unità produttive/organizzative la cui attività è cessata con ricorso a un ammortizzatore sociale straordinario. I suddetti importi forfetari sono stati definiti dalle Parti in senso onnicom- prensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, e pertanto tali importi sono comprensivi di tutti gli istituti legali e/o contrattuali. Le Parti concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del codice civile, come modificato dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che gli importi forfetari sopra in- dicati sono da escludere dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Una tantum quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal D.lgs. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.).
Una tantum. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di c.c.n.l., verrà corrisposto un importo con la retribuzione del mese di settembre 2013, a copertura del periodo 1° giugno 2013 - 31 agosto 2013, determinato secondo la tabella seguente: 1ª 65,63 2ª 76,78 3ª 90,56 4ª 95,81 5ª 105,00 6ª 116,16 7ª 124,69 8ª 137,81 9ª 161,44 L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati. Per i lavoratori part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale. Il suddetto importo è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° giugno 2013-31 agosto 2013. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L'erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione, congedo parentale, ecc. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° giugno 2013-31 agosto 2013, con pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente ed integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Una tantum. L’una tantum verrà pagata, secondo gli importi indicati nella tabella allegata B: - la prima entro il mese di luglio2005; - la seconda entro il mese di ottobre 2005. L’una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:
Una tantum. A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2019-31/10/2021, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 6 dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell’accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo “una tantum” pari a 140,00 €, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in due tranches: la prima pari a € 70,00 con la retribuzione di febbraio 2022 e la seconda pari € 70,00 con la retribuzione di aprile 2022. Xxxx apprendisti sarà erogato il 70% dell’importo previsto.
Una tantum. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un'indennità di euro 400.00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 140,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022, di euro I40,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2022 e di euro 120 nel mese di dicembre 2022.