Una tantum Ai lavoratori in forza alla data dell'11 luglio 2000 con l'esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfettario di lire 500.000 lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 30 settembre 2000. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", lavoratori part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a: - lire 350.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2000; - lire 150.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2001. Ag▇▇ ▇pprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di "una tantum" l'importo di lire 245.000 con la retribuzione di settembre 2000 e l'importo di lire 105.000 con la retribuzione di settembre 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di I.v.c. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 100%, in occasione della corresponsione della 1ª tranche di "una tantum". Ag▇▇ ▇pprendisti, le quote sopra indicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti ed adottando il proporzionamento unico del 70%. N.d.R.: L'accordo 13 marzo 2002 prevede quanto segue: Riallineamento Retribuzione di riferimento Liv. Riallineamento Euro Nuovi minimi in vigore dal 1º marzo 2002 N.d.R.: L'accordo 1º aprile 2003 prevede quanto segue: Riallineamento Retribuzione di riferimento 7º S 825,81 + 534,20 = 1.360,01 x 1,3% = 17,68 6º 745,25 + 529,92 = 1.275,17 x 1,3% = 16,58 5º S 682,24 + 523,86 = 1.206,10 x 1,3% = 15,68 5º 629,04 + 519,78 = 1.148,82 x 1,3% = 14,93 4º 571,20 + 517,51 = 1.088,71 x 1,3% = 14,15 3º 511,29 + 515,63 = 1.026,92 x 1,3% = 13,35 2º 465,84 + 515,54 = 981,38 x 1,3% = 12,76 1º 402,84 + 513,18 = 916,02 x 1,3% = 11,91 Nuovi minimi in vigore dall'1 aprile 2003 7º S 861,68 + 17,68 = 879,36 5º S 711,83 + 15,68 = 727,51 N.d.R.: L'accordo 22 settembre 2004 prevede quanto segue: C.c.n.l. imprese artigiane chimica-gomma-plastica-vetro Incrementi salariali 5º S € 34,52 € 17,82 € 16,70 N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue: