Valore Normale. Con riferimento a quanto previsto all’articolo 10 indica il valore delle Azioni determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, con riferimento ai titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi registrati dalle azioni ordinarie della Società nell’ultimo mese precedente la Data di Offerta, fermo restando il rispetto di ogni prezzo minimo stabilito dalla legge e del valore di parità contabile implicita delle azioni ordinarie della Società.
Valore Normale. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 10 indica il valore delle Azioni determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9
Valore Normale delle transazioni: principi generali 320
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Valore Normale come criterio d’accertamento immobiliare » 859
Valore Normale. (art. 14) dopo le modifiche della legge 88/2009 □ Per i beni: □ Il prezzo sul mercato (da operatori indipendenti, non legati da vincoli di alcuna specie) nella medesima fase del ciclo di vita del prodotto (industriale o commerciale) nel tempo e luogo ove è avvenuta l’operazione da tassare;
Valore Normale. (art. 14) □ Finanziaria 2008 – Applicazione del valore normale se superiore al corrispettivo (decorrenza: 1/3/2008) □ cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti con limitato diritto alla detrazione (pro-rata, dispensa operazioni esenti), art. 14, c. 5; □ Norma antielusiva per operazioni tra soggetti legati da rapporti controllo (art. 110, c. 7 TUIR);
Valore Normale. (art. 14) □ Il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza nel medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui è effettuata l’operazione.
Valore Normale. (art. 14) □ La legge 88/2009 ha abrogato il riferimento al valore normale nelle transazioni immobiliari di cui all’art. 54, co.
Valore Normale di tempo in tempo, il valore di mercato di ciascuna delle Azioni, corrispondente alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali delle stesse (calcolato da Borsa Italiana S.p.A. come media ponderata di tutti i prezzi nella giornata borsistica) nei giorni di effettiva quotazione del titolo compresi tra il 1° ed il 15° (entrambi inclusi) del mese di calendario in cui si colloca ciascun Periodo di Esercizio. Tale Valore Normale è determinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o altro componente il Consiglio a ciò delegato.
Valore Normale modifiche da art. 24 legge 88/2009 □ Nella nuova formulazione viene previsto che la base imponibile sia costituita: □ Per cessioni gratuite, autoconsumo e assegnazione ai soci, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni (si considerano gli incrementi ed i decrementi di costo?); □ Per prestazioni di servizi gratuite, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi (in base a tale valore i servizi internazionali ultrannuali); □ Per operazioni permutative, dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; □ Per autoconsumo ed assegnazione ai soci, no IVA se non c’è stata detrazione e sulle spese con detrazione che hanno esaurito loro utilità (es. pitturazione immobile); tassazione per spese che hanno prodotto ampliamenti o unità aggiuntive di un immobile.