Definizione di Vernici-

Vernici-. Le vernici che s'impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure di qualità scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. e fatto divieto l'impiego di gomme prodotte da distillazione.
Vernici- le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelte; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

Examples of Vernici- in a sentence

  • Vernici bituminose - ottenute da bitumi fluidizzati con solventi organici.

  • Vernici bituminose - Ottenute da bitumi fluidizzati con solventi organici.

  • Vernici, lacche, smalti e simili da soli non sono in genere considerati idonei.

  • Vernici a smalto Comunemente chiamati smalti, queste vernici formano degli strati protettivi molto lisci ed uniformi, tanto che le superfici smaltate si evidenziano per la loro brillantezza.

  • Vernici, lacche, smalti e prodotti simili non sono in genere idonei a fungere da isolanti.

  • Per la terminologia si farà riferimento al "Glossario delle Vernici" di cui al Manuale Unichim 26.

  • Per la terminologia si farà riferimento al "Glossario delle Vernici" di cui al Manuale Unichim 26 precedentemente citato.

  • Vernici, inchiostri, adesivi e resine NON contenenti sostanze pericolose 20 01 08 10 lt 120 lt Detergenti NON contenenti sostanze pericolose 20 01 30 10 lt 120 lt Vasi da fiori in plastica, cemento o terracotta 20 02 03 1 mc.

  • Vernici per segnaletica orizzontale: le vernici saranno rifrangenti e del tipo con perline di vetro premiscelate e debbono essere costituite da pigmento di biossido di titanio per la vernice bianca e giallo cromo, per la gialla.

  • Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D.

Related to Vernici-

  • Capitolato il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

  • Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • RICHIAMATI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; ·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; ·lo Statuto della Città metropolitana di Bologna; ·la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese; ·la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”. Considerato in particolare che la Legge n. 56/2014 prevede all’art. 1 comma 11, lettera b), che lo statuto della Città metropolitana disciplini i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni e la Città metropolitana prevedendo anche forme di organizzazione in comune e che, mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni senza nuovi o maggiori obblighi per la finanza pubblica. Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: ·all'articolo 1 commi 5 e 6 che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”; ·all'articolo 4 e l'articolo 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa; ·all'articolo 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi; Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese. Considerato che: - con Delibera n. 21 del 27/05/2015 il Consiglio della Città metropolitana di Bologna ha approvato gli “Indirizzi generali in materia di politiche abitative e per la costituzione di un Ufficio Comune metropolitano”; - con Delibera n. 879 del 13/07/2015 la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna ha attribuito alla Conferenza metropolitana di Bologna il ruolo, e le relative competenze, di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013;

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.