Assemblee Clausole campione

Assemblee. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui ai tre precedent...
Assemblee. Il conduttore non avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Non avrà inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Assemblee. I termini dei Titoli conterranno disposizioni per la convocazione di assemblee dei portatori di tali Xxxxxx per valutare questioni aventi un impatto sui loro interessi in generale. Tali disposizioni consentono a maggioranze definite di vincolare tutti i portatori, inclusi i portatori che non abbiano partecipato e votato all’assemblea del caso e i titolari che abbiano votato in maniera contraria alla maggioranza.
Assemblee. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unita’ immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalita’ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprieta’ o da almeno tre conduttori.
Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
Assemblee. Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L’Istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. di cui all’art.12 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.
Assemblee. Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l’impresa le modalità, l’ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.
Assemblee. Nelle aziende in cui sono normalmente occupati più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL o dalle XX.XX. territoriali firmatarie il presente contratto. La convocazione sarà comunicata alla Società entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 10 ore annue complessive, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all'Azienda, dirigenti esterni del sindacato firmatario del presente CCNL, che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Assemblee. Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle R.S.U. e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con le R.S.U. Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la normale prosecuzione dell'attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. Nelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del Sindacato che ha costituito la R.S.U. o che ha promosso l'assemblea, previamente indicati al datore di lavoro. Le R.S.U. e le Organizzazioni provinciali di cui al 1° comma del presente articolo, che intendono convocare l'assemblea, dovranno far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea, saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori. Le R.S.U. e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 12 ore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l'orario di lavoro ...