Uso Clausole campione

Uso. L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Uso. L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Uso. L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Uso. La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto, anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà fare utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto. Trattandosi di coabitazione tra il locatore-proprietario dell’immobile ed il conduttore, quest’ultimo dovrà osservare il patto di coabitazione, che verrà allegato all’odierno contratto, controfirmato dalle parti per l’utilizzo degli spazi comuni, la definizione dei ruoli e dei tempi per la pulizia delle parti comuni, l’utilizzo e la pulizia della cucina in condivisione nonché degli elettrodomestici ivi installati, l’utilizzo, le tempistiche e la pulizia del bagno e di quant’altro si renderà necessario per una corretta convivenza fra le parti.
Uso. L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ……………………………………..…
Uso. L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone.................................................................................................................... Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Uso. L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza che viene al medesimo concessa in locazione, è fatto divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà far utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto. Trattandosi di coabitazione tra il locatore-proprietario dell’immobile ed il conduttore, quest’ultimo dovrà altresì osservare il patto di coabitazione, che verrà allegato all’odierno contratto, controfirmato dalle parti per l’utilizzo degli spazi comuni, la definizione dei ruoli e dei tempi per la pulizia delle parti comuni, l’utilizzo e la pulizia della cucina in condivisione nonché degli elettrodomestici ivi installati, l’utilizzo e la pulizia del bagno e di quant’altro si renderà necessario per una corretta convivenza tra le parti. Il conduttore avrà facoltà di recedere dal contratto, con avviso da recapitarsi al locatore con lettera raccomandata A.R. o con raccomandata a mani, con un preavviso di mesi uno prima della scadenza, sino alla scadenza del rapporto sarà tenuto al pagamento del canone e dell’acconto spese forfettario . Il locatore avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, per gravi motivi, con un preavviso da formulare con lettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mani non inferiore di giorni 15. Il locatore in caso di recesso dal contratto per gravi motivi, sarà tenuto alla restituzione della cauzione se versata, ed al pagamento a favore del conduttore di un penale pari a una mensilità del canone pattuito. Alla scadenza del rapporto, sia in caso di recesso di una o dell’altra parte o in caso di disdetta, il conduttore sarà tenuto a liberare la stanza a lui locata, da tutti i suoi beni ed effetti personali, fatta eccezione dei beni e degli arredi di proprietà del locatore, che resteranno in loco, restituendola nello stato in cui venne consegnato dal locatore ed in buono stato manutentivo. Qualora nell’arredo il locatore avrà consegnato biancheria varia, anch’essa andrà restituita in normale stato di utilizzo .
Uso. L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..
Uso a) Il Cliente userà l'Apparecchiatura sotto la propria esclusiva responsabilità, uniformandosi alle istruzioni d'uso fornitegli da Siemens e con la massima cura. Gli interventi per risolvere inconvenienti di funzionamento o guasti causati da uso improprio o da errori del Cliente o di terzi non sono compresi nel Canone e saranno fatturati a parte da Siemens.
Uso. L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi………………………………………………………………………………… Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della Legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988. Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima. In ogni caso il conduttore è tenuto a corrispondere il canone per tutto il periodo di preavviso. Le spese inerenti la tassa di registrazione del recesso sono a carico del conduttore.