Accesso Clausole campione

Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………… . (4)
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ………………………………...
Accesso. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………… . (4) Articolo 14‌ La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Accesso. Si evidenzia, preliminarmente, che l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato con le modalità, i limiti e la tempistica previsti agli articoli 13 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006. Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. L’Amministrazione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. Rimane inteso che l’Amministrazione in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso A.N.A.C (già l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Accesso. Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nell’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990. Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. La Committente garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. Rimane inteso che la Committente in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso A.N.A.C .
Accesso. Dall’esterno: mediante pubblico concorso Dall’interno: con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.: - dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o B3S verso la posizione economica C1 Dall’esterno: laurea in economia e commercio, economia politica, economia aziendale, economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali, scienze politiche. Dall’in terno: per il personale proveniente dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o B3S in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta esperienza professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni; per il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno, purché in possesso del d diploma di scuola secondaria superiore si fa riferimento ai seguenti requisiti: - esperienza professionale di nove anni nella posizione economica B1, ovvero - esperienza professionale di sette anni nella posizione economica B2, ovvero - esperienza professionale di cinque anni nella posizione economica B3 o B3S. ❖ Lavoratori che dirigono o coordinano un’unità organica di rilevanza interna o esterna di livello non dirigenziale. Predispongono ed esaminano atti e provvedimenti amministrativo -contabili esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti, partecipano agli indirizzi di programmazione e alla gestione amministrativo-contabile della struttura, effettuando attività di studio, ricerca e consulenza, di segreteria nell’ambito di comitati, commissioni e simili. Espletano attività ispettiva, di revisione e controllo di dati di natura contabile ed economico -finanziaria; compiono gli atti di natura contabile finalizzati all’acquisizione di beni o servizi; accertano la corretta applicazione della normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato, e dei criteri imprenditoriali di economicità gestionale, predispone ndo il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….……………………………………………..……………….... …………………………………………………………………………………………………………
Accesso. Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.