Interessi moratori Clausole campione

Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a Regione, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque percento) . I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.
Interessi moratori interessi moratori Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche ed integrazioni).
Interessi moratori. 1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
Interessi moratori. 4.1 In caso di ritardato pagamento del canone, fermo restando il contenuto dell’art. 3, saranno dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale.
Interessi moratori. 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.
Interessi moratori. 1. Il saggio degli interessi automatici di mora per il caso di ritardo nei pagamenti, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sarà concordato in sede di stipulazione del contratto.
Interessi moratori. In caso di mora il/la Debitore/Debitrice deve al/la Creditore/Creditrice anche gli interessi di mora secondo l’art. 104 cpv. 1 CO (variante: nella misura del _________%) sull’importo residuo ancora dovuto, a partire dalla data di scadenza (cfr. punto 2.2).
Interessi moratori. 1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi moratori. In caso di morosità nel pagamento dovuto a MTA S.P.A., l’acquirente accetta e si impegna a riconoscere un interesse moratorio in linea con le vigenti normative, nonché di farsi carico di tutte le spese scaturenti dal mancato e/o ritardato pagamento, oltre quelle per le imposte di bollo sui titoli ai sensi di quanto previsto nel D. Lgs 231/2002.
Interessi moratori. 1. Spettano all’Azienda anche gli eventuali interessi moratori, conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle tariffe e/o dei costi dei servizi da parte degli utenti, da calcolare secondo le norme vigenti in materia per gli enti locali.