Finalità Clausole campione

Finalità. I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
Finalità. Scopo principale delle borse di mobilità extra UE nel quadro di accordi bilaterali è di consentire agli studenti di svolgere parte del proprio corso di studi all'estero, sostituendo le attività formative previste dal proprio piano di studio in Sapienza con le attività formative dell'università ospitante scelta (compatibili per carico didattico ed obiettivi formativi) o di svolgervi ricerca finalizzata alla stesura della tesi 1. Gli studenti partecipanti a tale programma di scambio hanno l'opportunità di ottenere il riconoscimento (in termini di voti e di crediti) nella propria carriera accademica degli esami sostenuti presso l'Università ospitante, purchè concordati prima della partenza con il Responsabile accademico della Mobilità (RAM) tramite Learning Agreement/Change form e secondo quanto disposto dal "Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo di studio e formazione all'estero" (D.R. prot. n. 34218 del 13.05.2015). Lo studente in mobilità riceve un contributo economico e ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Università ospitante senza il pagamento di ulteriori tasse di iscrizione 2. La borsa di studio erogata in base al presente bando costituisce un rimborso di parte dei costi derivanti dalla permanenza all'estero del candidato vincitore, che dovrà provvedere a tutte le spese, incluse quelle per il visto, il viaggio, il vitto e l'alloggio ed eventuali tasse di partecipazione a programmi internazionali imposte dalla università ospitante, oltre ad accendere una eventuale polizza assicurativa per le spese sanitarie al momento della partenza. Durante tutta la mobilità all'estero gli studenti dovranno risultare iscritti a Sapienza e potranno conseguire il titolo di studio (laurea, laurea magistrale o dottorato) soltanto dopo aver concluso il periodo di studio all'estero.
Finalità. Regione Lombardia, d’intesa col Sistema camerale lombardo, promuove e sostiene la competitività del territorio lombardo, con particolare riguardo per le micro e piccole imprese, favorendo l’adozione e lo sviluppo di innovazioni di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle relazioni in rete con altri operatori e nei rapporti con i clienti. Le imprese del commercio e dei servizi, producono innovazione secondo logiche specifiche spingendo sull’uso massiccio della tecnologia, da un lato per sviluppare la propria vocazione alla personalizzazione e all’unicità della prestazione resa, dall’altro per ripetere e controllare meglio i propri processi organizzativi e di marketing. Questa duplice direzione, combinata, porta a situazioni e soluzioni operative che producono innovazione sia sul piano degli asset e delle risorse materiali (ad es. le attrezzature), sia su quello delle risorse e dei valori immateriali. In riferimento a quanto sopra è possibile individuare fattori ed elementi peculiari strettamente connessi all’adozione di soluzioni innovative da parte delle imprese; è in tale ottica che il presente bando finanzia investimenti rivolti a incrementare l’innovazione di impresa in diversi ambiti: - INVESTIMENTI TECNOLOGICI IN SOFTWARE ED HARDWARE EVOLUTI A SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) - INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DI ATTI CRIMINOSI - INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL’IMPATTO AMBIENTALE - INVESTIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DI PAGAMENTO PER CONTO DELLE P.A - - INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE LOGISTICA
Finalità. Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.
Finalità. 1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
Finalità. Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune di Capoterra e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta. L’obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l’intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dal Comune di Capoterra a seguito della procedura di affidamento.
Finalità. Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte a seguito del Patto per il lavoro del 24 Settembre 1996, dalla Legge n°196/97 in materia di promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento dell’articolo 16 che disciplina l’apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire sia l’incremento dell’occupazione giovanile sia a promuovere lo sviluppo del Settore e la sua capacità competitiva. Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordando di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di “Relazioni Sindacali” previsto dal presente CCNL e finalizzati all’obbiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione. A tal fine si impegnano affinché l’Ente Bilaterale Nazionale realizzi un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo Sociale Europeo e/o altre risorse nazionali o disponibili, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell’apprendistato. In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del Lavoro e le Regioni si attivino per una adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
Finalità. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'istituto.
Finalità. La Regione Autonoma della Sardegna (la “RAS”) ha istituito, ai sensi dell’art. 44, c. 2(b)(ii) del REG. 1083/2006 il fondo PISL - POIC FSE (il “Fondo”), per il perseguimento degli obiettivi previsti dal P.O. FSE 2007-2013. Il Fondo - che ha una dotazione attuale di € 31.000.000,00 (trentunomilioni) – persegue l’obiettivo, attraverso la concessione di incentivi rimborsabili, di promuovere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, attraverso la creazione di nuove opportunità lavorative per disoccupati ed inoccupati, promuovere e sostenere l’imprenditorialità e la creazione di impresa quale politica attiva del lavoro, migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale sardo, aumentare la capacità del sistema economico locale di attrarre investimenti, contrastare lo spopolamento dei Comuni. La gestione operativa del Fondo è stata affidata dalla RAS a SFIRS s.p.a. (“SFIRS”), che lo gestisce in forza dell’Accordo di finanziamento sottoscritto dalle parti il 26.10.2011, modificato con atto del 04.09.2012 e secondo quanto previsto dal Piano Operativo e dalle Direttive di Attuazione approvati rispettivamente il 19.03.2012 ed il 26.06.2012 . Per consentire la efficiente fruizione del Fondo, SFIRS intende riversare le risorse in dotazione del Fondo (l’“Importo”) presso una Banca abilitata, mediante la stipula di un contratto di conto corrente la cui gestione deve essere resa dalla Banca incaricata senza spese e quindi gratuita. In ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza che informano la propria attività, SFIRS pubblica il presente avviso (l’“Avviso”) per selezionare la Banca sulla base di criteri obiettivi e trasparenti (la “Selezione”).
Finalità. 1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 2 comma 6 della L. 109/94 e s.m., dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.