Norme regolatrici dell'appalto Clausole campione

Norme regolatrici dell'appalto. La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti: - dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto; - dal Capitolato Speciale, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia; - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016; - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; - dall' offerta economica presentata digitalmente dall'Impresa in sede di gara e allegata in copia al presente contratto. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Norme regolatrici dell'appalto. Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti: - dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto; - dal capitolato tecnico; - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016; - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; - dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto;
Norme regolatrici dell'appalto. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
Norme regolatrici dell'appalto. L'appalto dovrà essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti dai seguenti atti e norme di legge che la Ditta, con la presentazione dell’offerta, si impegna a rispettare: • Direttiva 92/50/CE e Direttiva 97/52/CE, in materia di appalti pubblici di servizi; • D.M. n.° 274 del 7.7.1997 – Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994 n. ° 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; • Legge 25 giugno 1999 n.° 208 (disposizioni in materia finanziaria e contabile per gli enti ed organismi pubblici); • Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.° 419 (riordinamento sistema enti pubblici nazionali); • D.P.R. n.° 97 del 27 febbraio 2003 (che abroga dal 1° gennaio 2004 il DPR n.° 696/1979). • bando di gara e dal presente capitolato d’oneri; • offerta tecnica (progetto/relazione tecnica) della Ditta che risulterà aggiudicataria; • la normativa vigente in materia di impegno della Ditta subentrante a garantire la continuità del rapporto di lavoro del personale già occupato dalla ditta appaltatrice uscente; • Legge 12 marzo 1999 n.° 68 in materia di assunzioni obbligatoria di soggetti disabili; • Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.° 626 e successive integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; • Decreto del 16 giugno 2005 del Ministero del Lavoro sulla determinazione costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi a valere dal 1° maggio 2005; • D.Lgs. 12 aprile 2006 n.° 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i.; • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) in G.U.R.I. - S.O. 27/12/2006 n. 244; • Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n. 6 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) in G.U. 31/1/2007 n. 25 (1° DECRETO CORRETTIVO APPALTI); • Legge 6 febbraio 2007 n. 13 (S.O. 17/2/2007 n. 40) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comuni...
Norme regolatrici dell'appalto. 3.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
Norme regolatrici dell'appalto. 4.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: − dal presente contratto; − dalle prescrizioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati; − da tutti gli allegati al Disciplinare di Xxxx; − dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici); − dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili; − dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); − dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); − dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali); − dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici; − dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
Norme regolatrici dell'appalto. 4.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: - dal presente contratto, - dalle prescrizioni di cui al Capitolato tecnico e allegati, - dalle norme del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – di seguito Codice), ove richiamate, - dalle norme del d.P.R. 5.10.2010 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti – di seguito Regolamento), ove richiamate, - dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, - dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), - dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), - dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali), - dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici, - dal Regolamento Generale Expo 2015 e da tutti i Regolamenti Speciali di Expo 2015, nonché dalla disciplina normativa e regolamentare a qualunque titolo applicabile all’Evento ed al sito espositivo Expo Milano 2015, - dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
Norme regolatrici dell'appalto. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regola- mentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare, a quelle di seguito elencate: Conversione, con modificazioni, del decreto-legge d.m (giust.) 31 ottobre 2013, n. 143 d.m (giust.) 20 luglio 2012, n. 140 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) Regolamento recante determinazione dei corri- spettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria Regolamento in materia di fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, legge n. 244 del 2007 Attuazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 2011, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informati- vo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati .
Norme regolatrici dell'appalto. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti, in quanto applicabili.
Norme regolatrici dell'appalto. Per norma generale, nell'esecuzione dei servizi, la Ditta dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La gestione del servizio è regolata, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle seguenti disposizioni: ➢ dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con X.X. 00.0.0000 n. 1265; ➢ dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10.9.1990 n. 285; ➢ dalla Circolare del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n. 24; ➢ dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente ➢ dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; ➢ dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152; ➢ dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81; L'affidatario si intende obbligato all'osservanza di Leggi, Regolamenti e disposizioni che fossero emanati durante la gestione del servizio. Secondo il disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 163/06, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 163/06, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.