La disciplina Clausole campione

La disciplina. SOMMARIO: 1. Il contratto stipulato in esecuzione del legato: accostamento con il contratto preliminare e con il contratto preliminare a favore di terzo. - 2. La causa del contratto stipulato in adempimento del legato. – 3. L’invalidità e l’inefficacia del legato e invalidità del contratto stipulato in suo inadempimento. – 4. Legato di contratto, eccessiva onerosità sopravvenuta, rescissione per lesione. – 5. Inadempimento del legato, risarcimento del danno ed esecuzione forzata. Analizzato il momento genetico del legato di contratto, occorre ora soffermare l’attenzione sul momento attuativo-funzionale della fattispecie, che si risolve nella stipulazione del contratto, oggetto della disposizione testamentaria, tra il soggetto onerato e l’onorato. La scissione temporale che si viene a determinare tra l’obbligazione testamentaria, che crea il vincolo a contrarre, ed il successivo contratto, con funzione liberatoria del precedente obbligo, ha spinto la dottrina, a partire da quella più risalente (1), ad accostare
La disciplina. La dottrina che si è occupata maggiormente dell’argomento (6) sottolinea l’indubbia somiglianza funzionale tra i due istituti: così come il contratto preliminare crea un’obbligazione di contrarre che viene adempiuta attraverso la stipula del definitivo, così il legato di contratto genera un’identica obbligazione di contrarre, che viene adempiuta attraverso la stipula del contratto oggetto della disposizione testamentaria. A noi sembra, però, che le affinità funzionali tra i due istituti si esauriscano nella circostanza di essere entrambi fonte di un obbligo a contrarre, il cui adempimento si realizza a mezzo della stipulazione di un contratto con funzione solutoria. Al di là di tale innegabile dato, la funzione svolta dal contratto preliminare e dal legato di contratto è nettamente diversa. Nel contratto preliminare, le parti, volontariamente e spontaneamente, si obbligano a concludere un determinato futuro contratto. La sfasatura degli effetti contrattuali, obbligatori e prodromici quelli del preliminare, finali ed eventualmente traslativi quelli del definitivo, può rispondere ad una pluralità di interessi: la funzione prevalente è quella di controllo sulla qualità della prestazione programmata. Così, ad esempio, esso consente alle parti di controllare che il bene non presenti vizi materiali o giuridici inattesi, ovvero che la prestazione non sia colpita da sopravvenienze incompatibili con il suo regolare adempimento (7). Ancora, se limitiamo il discorso al preliminare di vendita, esso viene sovente concluso allorquando la parte acquirente non abbia immediatamente la provvista necessaria per il pagamento del prezzo, e la parte venditrice non voglia perdere la proprietà del bene senza prima aver conseguito il corrispettivo pattuito. È chiaro che, funzione e interessi tutelati dal contratto
La disciplina.  La “ratio” dei contratti di solidarietà Lo scopo precipuo dei contratti di solidarietà è quello di affrontare una crisi, temporanea, attraverso una riduzione concordata dell’orario di lavoro la quale ha anche l’obiettivo di ‘‘stoppare’’ per tutta la durata del trattamento una procedura collettiva di riduzione di personale. Da ciò ne discende che il datore di lavoro, al di fuori di ipotesi, sempre possibili, di licenziamenti per giusta causa, non possa procedere a recessi unilaterali, essendo oltremodo difficile percorrere la strada del licenziamento individuale per giustificato motivo.  I destinatari I destinatari sono i lavoratori e le imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cigs. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 46448/2009, il trattamento viene esteso anche alle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia, presso imprese rientranti nel campo applicativo della Cigs.  I limiti dimensionali Il limite dimensionale minimo è rappresentato dai quindici dipendenti intesi come media nell’ultimo semestre antecedente l’istanza di solidarietà. Per il computo valgono gli stessi criteri in uso per la Cigs e richiamati dall’art. 1 della legge n. 223/1991. Una eccezione è prevista per le imprese del settore editoriale e delle agenzie di stampa nelle quali per la Cigs non c’è un limite minimo di dipendenti e, quindi, non c’è neanche per il contratto di solidarietà. Il settore grafico editoriale è del tutto particolare e la sua specialità è stata ribadita, in modo non equivoco, dall’art. 7, comma 3, della legge n. 236/1993.  Esclusioni e requisiti Sotto l’aspetto prettamente operativo il contratto di solidarietà (oggi possibile anche per i partiti e movimenti politici ed anche per le loro strutture locali, per effetto dell’art. 16 della legge n. 13/ 2014) non può riguardare le imprese che si trovano in procedura concorsuale o hanno presentato istanza per essere ammesse, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o cessata (art. 2, comma 3, del D.M. n. 46448/2009). Il contratto di solidarietà non trova applicazione neanche in edilizia, laddove si registra un «fine lavoro o fine fase lavorativa», fatto salvo il personale inserito nella struttura che resta (ad esempio, i dipendenti degli uffici amministrativi). Per completezza di informazione va ricordato come il contratto di solidarietà non trovi applicazione nei confronti di quei lavoratori con rapporto a termine la cui ragione giustificatri...
La disciplina. Secondo l’art. 1260 cod. civ. “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. La norma consente al creditore di cedere ad un terzo il proprio diritto di credito, indipendentemente dalla conoscenza, o persino in presenza di un dissenso espresso del debitore, nel caso in cui la prestazione non sia strettamente personale come nel caso sia dovuta una somma di denaro. Per effetto della cessione, il credito viene trasferito al cessionario comprensivo di tutti gli accessori, degli eventuali privilegi e anche delle garanzie reali e personali che lo assistono (art. 1263 cod. civ.). Creditore e debitore, nel contratto dal quale origina il credito, possono stabilire di escluderne la cedibilità; ma se il credito viene ceduto nonostante la pattuizione, questa non può essere opposta al cessionario, se non si dà prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione. Può costituire oggetto di cessione ogni situazione giuridica rilevante che costituisce titolo nei confronti di una persona a ricevere una prestazione qualificata e determinata4. Non possono, invece, formare oggetto di trasferimento i crediti strettamente personali – tra cui quelli alimentari – o comunque quelli per i quali la legge stabilisca dei divieti (artt. 1260 e 1261 cod. civ.).
La disciplina. Se sul bus si verificano problemi sporadici o ricorrenti di contenimento degli alunni, spetta all’accompagnatore individuare le modalità più idonee per far fronte a tali situazioni e eventualmente informare i genitori del comportamento inadeguato di alcuni. Nei casi più complessi può esserne informato Ufficio Trasporto Xxxxxx che provvederà a coinvolgere sia la famiglia che la scuola. L’autista è tenuto ad intervenire solo se l’indisciplina degli alunni è tale da mettere a rischio la guida dell’automezzo. Ciò non significa che all’autista viene chiesto di rimanere estraneo e impassibile rispetto a tutto ciò che avviene nel bus pertanto il supporto e il sostegno all’accompagnatore per riportare un clima di tranquillità o perlomeno di tollerabile confusione sul bus è legittima e auspicabile, è chiaro però che sotto il profilo della responsabilità, spetta all’accompagnatore vigilare affinché comportamenti indisciplinati non divengano fonte di pericolo per gli alunni. Come più volte puntualizzato, compito precipuo dell’accompagnatore è gestire in prima persona il momento delicato della discesa dell’alunno dal bus e della sua consegna ad altro adulto. Pertanto l’accertamento dell’identità dell’adulto e della sua titolarità o meno a ricevere il minore rientrano nelle competenze dell’accompagnatore, di conseguenza è opportuno che l’autista non interferisca direttamente con le scelte operate dall’accompagnatore in quanto questo è l’unico a risponderne. In caso di assenza di genitori o loro delegati alla fermata l’accompagnatore contattare, direttamente o tramite il proprio ufficio di coordinamento, i genitori dell’alunno. È auspicabile che la decisione su cosa fare successivamente - se attendere alcuni minuti, continuare il giro, ripassare in un tempo successivo alla fermata o altro – venga presa congiuntamente anche con il contributo dell’autista poiché questi è in grado di valutare i tempi di percorrenza, lo stato del traffico ecc. Di tali decisioni è opportuno che siano messi a conoscenza gli uffici della ditta e comunali. In ogni caso l’accompagnatore, anche in accordo con l’autista, non può decidere autonomamente di riportare l’alunno a scuola o alla Polizia Municipale. In caso sia autorizzato a ciò non può lasciare da solo l’alunno fino a che questi non viene consegnato al genitore o comunque se non sulla base di dirette disposizioni dei propri responsabili. Gli alunni non possono essere lasciati andare a casa da soli o consegnati a minori anche se familiari...
La disciplina. Con riferimento alle S.r.l. il legislatore affida allo statuto la determinazione delle modalità di esercizio del diritto di recesso. Più lineare il discorso relativo alla società per azioni: i termini e le modalità di esercizio del recesso sono espressamente disciplinati dall’art. 2437-bis c.c.. Il primo comma stabilisce che il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac- comandata spedita entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio dell’evento che legittima il recesso stesso. Inoltre le azioni in questione non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Si tratta di norme inderogabili o possono essere adattate al contesto del crowdfunding? In ordine alla determinazione della quota di liquidazione, per le S.r.l. oc- corre tener conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso; il valore di liquidazione delle azioni deve es- sere stabilito tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali. Potrà venire in considerazione anche la regola, prevista nell’art. 2437 ter, comma 3, c.c., per cui lo statuto può stabilire cri- xxxx diversi indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati unitamente ai criteri utilizzati, nonché altri elemen- ti suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. Il rimborso, che deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla comu- nicazione della dichiarazione di recesso, può avvenire mediante acquisto delle partecipazioni da parte degli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni oppure di un terzo, nel caso della S.r.l., concordemente individuato dai soci medesimi. Si tratta quindi di un diritto di opzione esteso a tutti i soci e, se non esercitato in tutto o in parte, dell’individuazione di un terzo acquirente. L’estensione di questa regola alle S.r.l. aperte che utilizzino il crowdfun- ding mi sembra che possa determinare una serie di interrogativi. In primo luo- go, non pare possibile ipotizzare un accordo esteso alla “folla” dei soci per in- dividuare un terzo acquirente. Sembra da ritenere che la norma non trovi ap- plicazione, ma venga in considerazione, proprio tenuto conto del carattere aperto della società, la diversa regola dettata per la S.p.A., ove si prevede, in mancanza dell’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci in tutto o in parte, che gli amministratori possano collocare le partecipazioni press...
La disciplina. 1. Oggetto e interpretazione del contratto. 104

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

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