Common use of PREMESSA Clause in Contracts

PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

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Samples: www.ac.infn.it, www.unipa.it, spisal.aulss9.veneto.it

PREMESSA. Il Nella predisposizione e definizione del presente accordo disciplinarinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando tutte le regole normative e retributive necessarie a regolamentare il settore delle investigazioni , servizi di controllo disarmato (c.d. security) e servizi complementari , fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03),la Legge Fornero n.92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle XX.XX., rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà e creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali. Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03,Xxxxx 92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle XX.XX, unitamente ai sensi dell'articolo 37contratti di inserimento e all’apprendistato, comma 2le Parti hanno creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l’utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa “giustificare” la creazione di rapporti irregolari. Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del D.Lgssettore dove, come avviene talora oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori. 9 aprile 2008 n. 81Di particolare attenzione è la gestione speciale, all’interno dell’Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo di rinnovo Le Parti di danno reciproco atto che in questi 3 anni il settore della Sicurezza Sussidiaria è stato oggetto di molteplici interventi , con la stipula di vari CCNL , con diverse descrizioni : servizi Fiduciari / Integrati / Complementari, con l’emanazione di Decreti Ministeriali e Norme specifiche di settore. In occasione di questo rinnovo si intende, quali titolari della rappresentatività del maggior numero di aziende operanti nel settore, e successive modifiche della maggiore esperienza e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)conoscenza del medesimo , la durata, i contenuti minimi riassumere le tipologie e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, mansioni dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti chiamati ad operare nell’ ambito del presente accordo contratto adeguandoli alle norme legislative in vigore e assimilabili alle norme europee in fase di futura applicazione nei riguardi dei dirigenti prossimi mesi anche per l’Italia. Le parti altresì, in relazione ai provvedimenti in materia di rapporto di lavoro adottati nel tempo più recente dall'Autorità Governativa, e dei prepostiriguardanti segnatamente il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di apprendistato, nonché preannunciati, quale un testo organico denominato "job act", si impegnano ad incontrarsi allorché il complesso di tali normative sia stato completamente trasformato in legge, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto adottare le opportune armonizzazioni tra le normative del presente accordocontratto e quelle legali nuove sui singoli istituti, cosi' come l'addestramento allo scopo di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3uniformare il testo contrattuale a quello legale nel rispetto dei diritti-quesiti , comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei sia dai lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.dalle aziende

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento

PREMESSA. Il La presente accordo disciplinanormativa illustra i contenuti del Nuovo Pacchetto di condizioni agevolate, di seguito “Nuovo pacchetto”, riservate al Personale in servizio e in quiescenza titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso le Aziende più sotto elencate nonché al Personale che abbia aderito al Fondo di solidarietà ex D.M. 158/2000 e 226/2006 che, ai sensi dell'articolo 37soli fini della presente normativa, comma 2, del D.Lgsfruisce delle condizioni riservate al Personale in servizio a tempo indeterminato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso e di quelle previste per il personale in quiescenza successivamente a tale momento. 9 aprile 2008 n. 81, Tali condizioni si applicano secondo modalità e successive modifiche e integrazioni (tempistiche di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi dettagliate al Personale in servizio e in quiescenza di:  Intesa Sanpaolo  Banca dell’Adriatico  Banco di Napoli  Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna  Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia  Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo  Cassa di Risparmio di Venezia  Cassa di Risparmio in Bologna Le medesime disposizioni verranno applicate anche al Personale di Banca di Trento e Bolzano solo ed esclusivamente nei tempi e con le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti modalità che saranno oggetto di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08apposita comunicazione di prossima emanazione. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non normativa si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi integralmente a partire dal 1° luglio 2008 per i neoassunti a partire dalla medesima data di pubblicazione del presente accordotutte le Aziende sopra indicate. Con riferimento, l'articolazione dei percorsi formativi invece, al Personale già in servizio o in quiescenza alla medesima data, l’applicabilità di detta normativa che contiene degli elementi di novità rispetto alle normative già vigenti presso le singole aziende in materia di condizioni agevolate al personale. potrà essere applicata solo a seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroapposita richiesta dell’interessato da inoltrare entro il 31 dicembre 2008.

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Samples: www.sanpaolo.fisac.cgil.it, www.silcea.org

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaIn esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 30 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 37n. 13/1, comma 2pubblicata nel BURAS n. 12 del 16.4.2007, il P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx ed il complesso pediatrico denominato “Macciotta”, sono confluiti il 1.4.2007 nella Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. Per favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi è stato stipulato, tra l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, un protocollo d’intesa con il quale si è determinato di procedere congiuntamente all’acquisto di beni e servizi, secondo ben definite modalità: ❑ l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari assume il ruolo di “capofila” e Amministrazione aggiudicatrice; ❑ l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari delega l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, capofila, alla scelta del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81contraente e, nel contempo, dà ad essa il mandato di agire in proprio nome e conto al compimento di tutte di tutte le operazioni connesse alla attuazione della suddetta procedura di individuazione del contraente; ❑ in seguito all’aggiudicazione definitiva, da parte dell’ASL di Cagliari, ciascuna Azienda interessata procederà in proprio alla conclusione di conforme contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario, nonchè alla gestione dei rapporti scaturenti dallo stesso contratto; ❑ gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del Contratto (verifica autocertificazione presentata, e successive modifiche quant’altro necessario e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto propedeutico) saranno posti in essere un percorso formativo esclusivamente dalla Azienda Sanitaria di contenuto differenteCagliari; ❑ le modalità successive (sottoscrizione contratti di fornitura, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata deposito cauzionale, gestione ordinativi, liquidazioni fatture, ecc.) saranno impostate e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta gestite da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeciascuna Azienda in conformità alla propria organizzazione interna, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriorirapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti direttamente tra Azienda Sanitaria ordinante e l’operatore economico; Per convenzione, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi con l’espressione di seguito individuata riportata “Azienda Sanitaria” è da intendersi in maniera unitaria: “Azienda Sanitaria Locale di Cagliari” e “Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx”. Ciascuna Azienda Sanitaria, con la quale si applica anche realizza il contratto di fornitura, potrà inviare successivamente una propria comunicazione, con riferimento alla richiamata categoria tutte le precisazioni ritenute più opportune, per conformare le modalità operative di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroapprovvigionamento alle singole organizzazioni interne.

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Samples: Disciplinare D’appalto, Disciplinare D’appalto

PREMESSA. Il presente Accordo operativo viene proposto a seguito della manifestazione di interesse già presentata in occasione del bando emesso dal Comune di CAMPOGALLIANO - in attuazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge regionale 24/2017 - approvato con atto della Giunta Comunale n. 55/2018. Il presente intervento è necessario per ampliare la sede della Ditta Gelostar: necessità che l’Amministrazione Comunale ha attestato essere “in linea con i propri interessi pubblici” con la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19/12/2018. Con il presente progetto è intenzione della ditta Immobiliare 5 srl proprietaria degli immobili in argomento, ampliare e riorganizzare gli immobili in uso alla Ditta Gelostar srl, intervenendo mediante ristrutturazione dell’esistente e nuova edificazione sulla porzione di area oggetto di accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81operativo nell’Ambito 30.44, e successive modifiche mediante la ristrutturazione con ampliamento dei fabbricati sull’area della sede attuale della Gelostar nell’Ambito 29.42. L’area sulla quale è attualmente insediata la Gelostar è individuata dalla Carta Unica di Territorio - Disciplina Coordinata degli Ambiti Elementari/Territoriali del PSC/RUE vigente - all’interno dell’ambito elementare specializzato per attività produttive (consolidato) ASP_C_C 29.42, Area Elementare 2. Si tratta di un’area edificata il cui accesso avviene da via Morandi, che si prevede di mantenere. La ditta Immobiliare 5 s.r.l. è proprietaria di un’area adiacente alla sede attuale di Gelostar – interna all’Ambito 30.44 - sulla quale intende attivare un progetto di rigenerazione (oggetto di accordo operativo) per l’ampliamento delle attività della ditta Gelostar. La ditta Immobiliare 5 srl è divenuta inoltre proprietaria di una ulteriore area, quest’ultima ricadente nell’Ambito 29.42 e integrazioni (adiacente all’attuale stabilimento. Si tratta di seguito D.Lgsuna porzione di fabbricato con area cortiliva ad uso esclusivo . n. 81/08)Identificato al fg.22 mappale 67 sub 22 e sub 27 Il presente progetto vuole illustrare la visione finale di tutta la riorganizzazione dell’azienda Gelostar, utilizzatrice finale degli immobili di proprietà Immobiliare 5 srl. A causa della diversa disciplina urbanistica applicabile ai due diversi Ambiti Territoriali interessati dall’intervento di ampliamento dell’Azienda proponente, la durata, Relazione Illustrativa viene sviluppata tenendo separati i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e paragrafi relativi alla dimostrazione del rispetto delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostinorme urbanistiche, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo l’Ambito 30.44 (oggetto di contenuto differente, il datore Accordo) e per l’Ambito 29.42 (non oggetto di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroAccordo).

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Samples: Convenzione Urbanistica, www.comune.campogalliano.mo.it

PREMESSA. Il La presente accordo disciplinaguida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 7 – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'articolo 37dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., comma 2dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e successive modifiche e integrazioni delle Finanze, con Telecom Italia S.p.A. (di seguito D.LgsFornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. n. 81/08)La presente guida, unitamente a tutta la duratadocumentazione relativa alla Convenzione, i contenuti minimi è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783. Si rammenta che, così come già chiarito per le modalita' della formazioneprecedente edizioni, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori anche la Convenzione “Telefonia Mobile 7” rientra tra le convenzioni quadro stipulate da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2Finanze: aderendo alla convenzione, comma 1le Pubbliche Amministrazioni acquistano beni e servizi, lettera a)avviando un rapporto contrattuale diretto con il Fornitore, dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti mediante emissione dell’ordinativo di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuatifornitura. In caso tale ambito, le SIM, oggetto della Convenzione “Telefonia Mobile 7”, sono acquisite unicamente dall’Amministrazione, cui le stesse SIM sono intestate, al fine di mancata emanazione soddisfare le esigenze di servizio esclusivamente del provvedimento proprio personale dipendente. Poiché il quantitativo massimo della convenzione, espresso proprio in numero di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data SIM, è stato determinato in favore di pubblicazione tutte le Amministrazioni/soggetti legittimati ad utilizzare la convenzione, si raccomanda di assegnare le SIM solo per effettive necessità connesse all’esercizio e allo svolgimento delle attività lavorative. In tale ottica l’assegnazione di due SIM allo stesso dipendente deve essere considerata una circostanza del presente accordotutto eccezionale, l'articolazione dei percorsi formativi circoscritta a casi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocomprovata effettiva necessità.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile Per Le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 7 Ai Sensi Dell’articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 N. 488 E s.m.i. E Dell’articolo 58, Legge 23 Dicembre 2000 N. 388 – Id 1770, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile Per Le Pubbliche Amministrazioni – Edizione N. 7

PREMESSA. L’ “Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008-2013” (attuativo della Legge 104/92), sottoscritto il 12 giugno 2008, è giunto al suo terzo rinnovo. L’Accordo ha funzione di indicare principi, di regolamentare, integrare e coordinare strumenti, progetti e politiche di intervento fra i soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni educative e formative rivolte ai bambini e alunni con disabilità. La natura dell’Accordo Provinciale si configura come accordo quadro, sulla base del quale si articoleranno, anche in forma migliorativa, le esperienze e i lavori degli Accordi territoriali. Il presente accordo disciplinatesto, ai sensi dell'articolo 37che ha avuto come riferimento quello precedente, comma 2è frutto di un percorso ampiamente partecipato ed è stato predisposto da un Gruppo Tecnico interistituzionale nominato da una specifica Conferenza di Programmazione che ha dato il xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Il Gruppo Tecnico, coordinato dalla Provincia di Bologna, era composto da rappresentanti di Comuni, Nuovo Circondario di Imola, Aziende sanitarie, Ufficio Scolastico Provinciale, Istituzioni Scolastiche Autonome pubbliche e paritarie, Gruppo di Lavoro Istituzionale Provinciale, Consulta provinciale per il superamento dell’handicap, Centri di Formazione Professionale. La condivisione di un percorso complesso tra Istituzioni e soggetti portatori di interessi diversi ha consolidato l’idea che l’integrazione non è un dato acquisito una volta per tutte, ma genera continuamente cambiamenti umani, personali e professionali. Durante i lavori del D.LgsGruppo Tecnico è sempre più apparso chiaro che, tra riforme (avvenute, in fieri e a venire) ed evoluzione dell’integrazione stessa, non bisogna mai perdere di vista quanto si è conquistato nel nostro territorio nel corso degli oltre trent’anni di integrazione scolastica. 9 aprile 2008 n. 81Tra gli elementi innovativi dell’Accordo, e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differentebrevemente accennati, il datore primo da ricordare è l’ampliamento del concetto di lavoro dovra' dimostrare integrazione inteso come “promozione del benessere e del successo formativo dei bambini e alunni disabili”, che tale percorso chiama tutti ad operare per il pieno sviluppo delle capacità e del valore della presenza dei bambini e alunni con disabilità come risorsa didattico/formativa anche per il gruppo classe. Il testo ha fornito a dirigenti e/o preposti inteso assumere il processo culturale che in questi anni si è sviluppato nelle Istituzioni e nella consapevolezza delle persone: la disabilità può e deve essere una formazione "adeguata e specifica"risorsa per la comunità. La formazione A dimostrazione dello sforzo di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeintegrazione anche delle politiche di intervento, relative a mansioni o ad attrezzature particolaril’Accordo è diventato parte integrante dell’Atto di Indirizzo triennale per la programmazione sociosanitaria 2008-2011, di competenza della Provincia. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi Ricordiamo qui di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento gli elementi che il testo ha inteso introdurre e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorovalorizzare.

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Samples: www.edscuola.it, Accordo Di Programma Provinciale

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaL A C O N T R A T T A Z I O N E D E C E N T R A T A H A S E M P R E P I U ’ V A L O R E La Cisl ha deciso di redigere e presentare un rapporto articolato sulla contrattazione decentrata di secondo livello svolta nel biennio 2015/16 elaborando i dati contenuti nell’osservatorio OCSEL, ai sensi dell'articolo 37con il quale da tempo vengono monitorati e analizzati gli accordi a carattere decentrato. Perché viene presentato questo rapporto e cosa vogliamo indicare: Per la Cisl quindi la riflessione che questo rapporto conferma e riapre, comma 2proprio verso il culmine della nostra stagione congressuale, è di massimo interesse strategico: la contrattazione decentrata vive una nuova fase di sviluppo e di azione, certamente tutta ancora da consolidare, determinata dal fatto che in questo non facile post-crisi impresa e lavoro sono impegnati a ricercare risultati di competitività ma al tempo stesso di coinvolgimento attivo dei lavoratori. Occorre far tornare al centro del D.Lgsdibattito sindacale e pubblico il senso e i contenuti della contrattazione capace di coinvolgere attivamente impresa e lavoratore, dando strumenti e protagonismo a categorie, operatori e delegati impegnati. 9 aprile 2008 n. 81, Da ultimo la Cisl è convinta che la diffusione della contrattazione decentrata e successive modifiche i tassi di copertura della stessa rispetto alla platea dei lavoratori siano più consistenti di quello che comunemente viene ritenuto. Se nell’opinione di alcuni protagonisti e integrazioni analisti spesso si ritiene che la contrattazione decentrata copra non più del 20% dei lavoratori italiani (di seguito D.Lgs. n. 81/08tanto da non volergli affidare eccessivi ruoli), la duratai dati sulla diffusione della contrattazione di produttività all’insegna della detassazione introdotta dal governo, sul peso della contrattazione territoriale in settori come artigianato, edilizia e agricoltura, sulla stessa contrattazione aziendale osservata da OCSEL suggeriscono una copertura ben più vasta, certamente dinamica e non in via di riduzione. Abbiamo quindi motivo per conoscere di più gli accordi che si stanno realizzando, proprio perché contrattare vicino ai lavoratori che rappresentiamo è diventato sempre più strategico e significativo. Dati OCSEL 2009-2014: i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti risultati dell’analisi quantitativa 7 Produzione contrattuale 8 Tasso di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, copertura aziendale 9 Tipologia Accordo 9 Natura Accordo 10 Xxxxxx 00 Detassazione 12 Settore 12 Distribuzione geografica 13 Frequenza contrattuale per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto sigla sindacale 14 Le relazioni industriali in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore azienda 17 Salario 20 Orario di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione gestione della Flessibilità 28 L’organizzazione del lavoro 32 Welfare integrativo e welfare aziendale 35 Gestione delle Crisi: dalla riduzione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I personale alle garanzie occupazionali 38 Mercato del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeLavoro 46 Formazione 50 Ambiente, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni Salute e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.Sicurezza 56 Inquadramento 60 Partecipazione 62 Pari Opportunità 63 Responsabilità Sociale dell’impresa 64 Bilateralità 65 Considerazioni conclusive 68

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaNell’ambito delle attività previste dall’accordo di collaborazione del Marzo 2014 tra l’Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna (ARDIS) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), all’Art. 3 (Obiettivi e attività) è richiamata la necessità di esaminare l’effetto di laminazione delle piene per opera degli invasi. Infatti, per quanto concerne gli “interventi non strutturali” del PGRA, demandati alle Regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, (D.Lgs. n. 49/2010 - art. 7 comma 5), è previsto che si sviluppi una fase di analisi al fine di predisporre una “sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengano conto degli aspetti relativi alle attività di ...” (punto c) “regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione”. Nello stesso accordo, tra ARDIS e DICAAR, è anche detto i che modelli di simulazione idraulica predisposti nell’ambito del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)1 hanno già tenuto in considerazione l’effetto della laminazione effettuata dai bacini artificiali esistenti sui valori al colmo delle portate di piena per i diversi tempi di ritorno considerati. Pertanto, al fine di valutare nel PGRA gli interventi strutturali di protezione per le aree a rischio presenti nei tratti a valle dei bacini artificiali, sono state di norma utilizzate dal DICAAR le portate al colmo laminate definite nell’ambito del PSFF. Tuttavia, nello stesso Accordo, è puntualizzato che, “qualora successivamente alla pianificazione già svolta siano intervenute o siano in progetto delle modifiche delle regole operative di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 37, dell’art. 7 comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, 5 del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo 49/2010, ovvero siano stati realizzati interventi strutturali nelle opere di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti sbarramento e/o preposti una formazione "adeguata di modifica delle opere di scarico” dovranno essere aggiornate le valutazioni già condotte. Di seguito, nell’Accordo è puntualizzato che la “fase di aggiornamento sarà realizzata sulla base delle indicazioni sulle modifiche delle regole gestionali e specifica"delle portate scaricate a valle degli sbarramenti, che saranno fornite da ARDIS e dagli Enti gestori degli invasi”. La formazione In tempi più recenti, sulla base delle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico sui Piani di cui Laminazione nelle riunioni del 26 Ottobre 2015 e del 10 Febbraio 2016, con nota dell’Agenzia in data 16 Febbraio 2016, il DICAAR è stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo Tecnico al presente accordo e' distinta da quella fine di offrire supporto tecnico-scientifico nella predisposizione dei Piani di Laminazione. D’altra parte, questa attività era già stata prevista dai titoli successivi al I nell’aggiornamento del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni Programma dell’accordo tra ARDIS e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13DICAR, del D.Lgs. 81/08Novembre 2015, per il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuaticompletamento della fase finale del PGRA. In caso questo documento, al punto 2, è infatti previsto che il DICAAR fornisca supporto scientifico al “Tavolo Tecnico con il compito di mancata emanazione coordinare le attività di redazione dei piani di laminazione contenenti le azioni di regolazione dei deflussi dalle dighe nel corso di eventi di piena [...] predisposti dalla struttura della Regione responsabile del provvedimento governo delle piene, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati, dell'Autorità di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data bacino e del Registro italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, prefigurando diversi e possibili scenari d'evento per ciascuna diga e prevedendo le misure e le procedure da adottare tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione utilizzazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorovolumi invasati”.

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Samples: Accordo Di Collaborazione, Accordo Di Collaborazione

PREMESSA. L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto, a favore dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, la facoltà di scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Il regime della ce- dolare secca sugli affitti sostituisce anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di lo- cazione. La facoltà di optare per il regime agevolato di imposizione degli anzidetti immobili, in luogo della tassazione del reddito fondiario secondo il regime ordinario vigente, è riservata al locatore perso- na fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. L’opzione può essere esercitata relativamente ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente al- l’abitazione. Il presente accordo disciplinamodello, ai sensi dell'articolo 37realizzato in forma semplificata, comma 2può essere utilizzato per la registrazione e la contestuale scelta del nuovo regime agevolativo sulle locazioni, del D.Lgsper tutti i contratti stipulati o con de- correnza (se anteriore) dall’8 marzo 2011, che sono caratterizzati dagli elementi individuati nel pa- ragrafo “Chi può utilizzare SIRIA”. 9 aprile 2008 n. 81Per la registrazione dei contratti di locazione per i quali non è possibile utilizzare il presente mo- dello, e successive modifiche e integrazioni nonché per la comunicazione di tutti gli eventi successivi inerenti i contratti già registrati (ad esempio in caso di seguito D.Lgs. n. 81/08proroga o risoluzione anticipata), è necessario recarsi presso un ufficio dell’A- genzia o utilizzare, qualora previsto, le apposite procedure telematiche. Si precisa che le modalità da ultimo indicate possono essere sempre utilizzate per la duratadenuncia e l’e- ventuale opzione per il regime della cedolare secca, i contenuti minimi e le modalita' della formazionein alternativa al presente modello semplificato. Si ricorda, nonche' dell'aggiornamentoinfine, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, che il comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, 11 del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposticitato articolo 3 prevede che per il locatore sia sospesa, per quanto facoltativaun periodo corrispondente alla durata dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, comma 7anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le fami- glie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il lo- catore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la qua- le rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito canone a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroqualsiasi titolo.

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Samples: www.fiscooggi.it, www.mycase.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaL’abrogazione della legge L. 1369/60, ai sensi dell'articolo 37degli artt. 1 – 11 della L. 24.6.1997, n. 196 e dell’art. 27 della L. 264/49, non consente una liberalizzazione assoluta dell’affitto di manodopera, ma ha dato avvio ad una nuova fase di riorganizzazione del mercato del lavoro nell’ambito della quale sono state fissate nuove regole. L’appalto e la somministrazione di lavoro si inseriscono in questo nuovo sistema, ma rimangono comunque attività che presentano un alto rischio d’offesa sociale. Per tale ragione il 28 Va ricordato che a norma dell’art.7, comma 2, del D.LgsDecreto-legge n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013, che ha modificato la disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, qualora il distacco avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, non occorre indagare su quale sia l’interesse del distaccante perché questo si presume, in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori.Per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. 9 aprile 2008 legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio rigido per le ipotesi in cui non si rispettino i requisiti stabiliti dalla legge per accedere a tali ipotesi di “affitto” di lavoratori. Il regime sanzionatorio per la somministrazione illecita prescelto dal legislatore delegato è complesso. L’esigenza di tutelare in maniera efficace l’eterogeneità di interessi potenzialmente coinvolti ha suggerito di riproporre un impianto normativo in sostanziale continuità con la legge n. 811369/1960, realizzando una vera e successive modifiche propria successione di leggi penali nel tempo29. Sanzioni civili, amministrative e integrazioni (penali ricorrono anche nel d. lgs. n.276/2003, talvolta sovrapponendosi, a seconda che le violazioni relative al contratto di seguito D.Lgssomministrazione ledano interessi giuridici personali e patrimoniali dei lavoratori coinvolti oppure interessi pubblici dell’inderogabilità delle norme protettive legali e contrattuali. I normali rimedi civilistici, viceversa, intervengono per perseguire le irregolarità del contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore somministrato, con ripercussioni solo per l’Agenzia di somministrazione30. Le fattispecie in cui la somministrazione viene considerata irregolare sono individuate dall’art. 27, d.lgs. n. 81/08), 276/2003. Si tratta delle ipotesi in cui la durata, i contenuti minimi somministrazione di lavoro “avviene al di fuori dei limiti” oggettivi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori soggettivi stabiliti dalla legge negli art. 20 e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo art. 21, comma 1°, del medesimo D.Lgslett. a) - e), d.lgs. n. 81/08276/2003. La applicazione In altri termini, l’irregolarità può dipendere dal fatto che la somministrazione avvenga al di fuori dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposticasi ammessi (anche se in violazione di limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva) ovvero in casi espressamente vietati oppure sia promossa da soggetti non autorizzati (art. 20, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37d.lgs. n. 276/2003); ovvero dal fatto che il contratto risulti privo di forma scritta o dell’indicazione di elementi essenziali (art. 21, comma 1°, lett. a – e), d.lgs. n. 276/2003)31. Come precisato dalla Circolare del Ministero del lavoro del 22.02.2005 n. 7, ove vi sia stata l’effettiva esecuzione del D.Lgscontratto di somministrazione, ricorre una fattispecie di somministrazione irregolare alla quale accede la sanzione civile dell’imputazione del rapporto in capo all'utilizzatore: - se il contratto di somministrazione è concluso da un soggetto non autorizzato; 29Sull’applicabilità dell’art. n. 81/080, x. x. xx xxxxxxxxxxxxxx è concorde. Nel caso venga posto Vedi per tutte in essere un percorso formativo tal senso Cass. pen., 25 ottobre 2005, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 733. In dottrina cfr. X. XXXXXXXXX, Il fenomeno dell’interposizione nelle prestazioni di contenuto differentelavoro: linee evolutive e rinvio, il datore in X. XXXXXXX (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, in X. XXXXXX (a cura di), Il rapporto di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata subordinato: costituzione e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normesvolgimento, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulterioriTorino, specifici e miratiUtet, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo2007, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorop. 319.

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Samples: www.studiolegalevis.it, www.apindustria.vi.it

PREMESSA. Il Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato al termine di un iter negoziale complessivo che ha visto la sottoscrizione del “Protocollo identificativo del settore della Riscossione” frutto del nuovo as- setto societario, volto a dare unitarietà e omogeneità a tutte le società che costituiscono il Gruppo Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. Le trasformazioni che coinvolgono il Gruppo sono state generate dal pro- cesso di trasformazione del sistema di riscossione dei tributi e, pertanto, la sua ristrutturazione globale e la sua riorganizzazione, in una logica di efficienza, tende a realizzare obiettivi di maggiore efficacia del sistema. Ciò nello spirito condiviso delle disposizioni dettate dalla riforma del ser- vizio di riscossione di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dalla Re- gione Siciliana con propria Legge 22 dicembre 2005, n. 19. In questo contesto, le Parti hanno definito il Protocollo identificati- vo del settore della riscossione e il Verbale di accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile sottoscritti il 28 febbraio 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (che viene di seguito D.Lgsintegralmente richiamato. n. 81/08)Le Parti si danno reciprocamente atto che il Servizio della riscossione dei tributi, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, è volto ad as- sicurare l’efficacia del sistema tributario, il contenimento degli oneri a ca- rico dello Stato, l’equità fiscale nei confronti dei cittadini e, anche nella ri- cerca di una puntuale valorizzazione delle professionalità e delle esigen- ze delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, ha, quale proprio fine isti- tuzionale primario, quello di migliorare la durataqualità della riscossione per ga- rantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: • un forte effetto deterrente all’evasione fiscale nazionale, regionale e locale; • un deciso miglioramento del rapporto con i contenuti minimi cittadini e gli Enti. Al fine di raggiungere tali obiettivi, risulterà importante omogeneiz- zare ed armonizzare le procedure ed i comportamenti operativi su tut- to il territorio nazionale, realizzando un governo unitario nell’azione del- la riscossione che garantisca uniformità di indirizzi. In questo fondamentale passaggio, le lavoratrici ed i lavoratori sono un patrimonio indispensabile su cui investire, sia in termini di forma- zione sia in termini di valorizzazione delle diversità di genere nonché delle esperienze professionali acquisite. Le Parti concordano di mantenere nel tempo, seppure attraverso ap- posita autonoma negoziazione di settore, le prassi e le modalita' consuetudini adot- tate nel passato, che hanno realizzato rinnovi contrattuali in coerenza con i complessivi contenuti della formazionecontrattazione nazionale del tradizionale Settore di riferimento e ritengono indispensabile con la stipula del Pro- tocollo del 28 febbraio 2008 identificare il Settore della Riscossione. Le Parti convengono altresì che il sistema delle relazioni sindacali sia ba- sato su principi di responsabilità, nonche' dell'aggiornamentocorrettezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, improntato all’esigenza di contemperare l’interesse dei dipenden- ti al miglioramento delle condizioni di lavoro con la necessità di incremen- tare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi erogati ai contribuenti. Le Parti, nell’assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla po- litica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle poli- tiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 nonché del “Protocollo sul welfare” del 23 luglio 2007, concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le pro- cedure specificamente indicati dal Protocollo del 28 febbraio 2008. A tal fine, le Parti ribadiscono che il più volte citato Protocollo uni- tamente al CCNL costituiscono un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile teso a regolamentare il rapporto di lavoro delle la- voratrici e dei lavoratori del Settore Riscossione Tributi. In tale rinnovato scenario, l’intervento del Fondo di sostegno al red- dito ed all’occupazione di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375, rappresenta la opportunità di conferire al riformato sistema, mag- giore efficienza ed efficacia anche determinata dal costituirsi di nuovi equilibri nell’ambito della dirigenza. Il suddetto processo evolutivo potrà essere, inoltre, favorito dalla rea- lizzazione degli interventi formativi previsti, in un’ottica di riconver- sione e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2riqualificazione professionale, dall’art. 5, comma 1, lettera lett. a)) del citato Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, dei preposti n. 375. Le Parti, infine, concordano di individuare strumenti idonei ad ac- crescere l’efficienza e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, competitività complessiva del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorosistema.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Il Le parti stipulanti il presente accordo disciplinaritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli aderenti ad ANIPO, ai sensi dell'articolo 37con decorrenza 1° marzo 2001, comma 2le norme contrattuali del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario, della distribuzione e servizi 20 settembre 1999. Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del D.Lgssettore, caratterizzato da fasi di lavorazioni strettamente connesse alle ciclicità tipiche del mondo agricolo, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° marzo 2001 i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli secondo le norme del c.c.n.l. 9 aprile 2008 n. 81del terziario, della distribuzione e successive modifiche e integrazioni (dei servizi 20 settembre 1999 qui di seguito D.Lgstassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo. n. 81/08), la durata, Le parti convengono sulla necessità di armonizzare i contenuti minimi trattamenti economici e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti normativi applicati ai dipendenti dalle aziende che svolgono attività di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo importazione di contenuto differente, il datore prodotti ortofrutticoli alla data di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto sottoscrizione del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 con quanto previsto dal c.c.n.l. del D.Lgsterziario, della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, Le parti si danno atto che il presente accordo non si applica nei confronti dei accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori stagionali in esso individuatiè globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. In caso Sono fatte salve le condizioni di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi miglior favore previste dalla data di pubblicazione legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente Con la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento sottoscrizione del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo le parti, ferma restando l'applicabilità del c.c.n.l. del terziario, hanno convenuto sull'esigenza e opportunità di lavorodisciplinare, a parziale deroga del citato c.c.n.l. del terziario, le sottoelencate materie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto, a favore dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, la facoltà di scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Il regime della ce- dolare secca sugli affitti sostituisce anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di lo- cazione. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 sono state stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione. Per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze e per esercizio dell’opzione per la cedolare secca nelle fattispecie più semplici è possi- bile utilizzare il modello semplificato SIRIA. Se al contrario il locatore, al quale è riservata la facoltà di optare per il regime della cedolare sec- ca, non intende avvalersi di tale opzione, tutti i contraenti sono tenuti solidalmente a richiedere la registrazione del contratto e a versare le imposte di registro e di bollo secondo le regole ordinarie. In tale ipotesi, per la registrazione del contratto e la contestuale liquidazione delle imposte dovute, le parti contraenti possono utilizzare il presente accordo disciplinamodello semplificato IRIS relativamente ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e per le relati- ve pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, ai sensi dell'articolo 37in presenza dei requisiti richiesti nel paragrafo “Chi può utilizzare IRIS”. La presentazione del modello e il versamento delle imposte dovute devono essere effettuati esclusi- vamente in via telematica secondo le modalità descritte nei paragrafi “Modalità di presentazione” e “Modalità di pagamento”. Se, comma 2invece, non è possibile utilizzare il presente modello per la registrazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni contratto oppure nel caso di eventi successivi inerenti contratti già registrati (ad esempio in caso di seguito D.Lgs. n. 81/08proroga o risolu- zione anticipata), la durataè necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia o utilizzare, i contenuti minimi e qualora previsto, le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroapposite procedure telematiche.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it, www.fiaip.it

PREMESSA. Il Nella predisposizione e definizione del presente accordo disciplinarinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando tutte le regole normative e retributive necessarie a regolamentare il settore delle investigazioni , servizi di controllo disarmato (c.d. security) e servizi complementari , fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03),la Legge Fornero n.92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle XX.XX., rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà e creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali. Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03,Legge 92/2012 e la 99/2013 e successive deleghe legislative alle XX.XX, unitamente ai sensi dell'articolo 37contratti di inserimento e all’apprendistato, comma 2le Parti hanno creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l’utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa “giustificare” la creazione di rapporti irregolari. Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del D.Lgssettore dove, come avviene talora oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori. 9 aprile 2008 n. 81Di particolare attenzione è la gestione speciale, all’interno dell’Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo di rinnovo Le Parti di danno reciproco atto che in questi 3 anni il settore della Sicurezza Sussidiaria è stato oggetto di molteplici interventi , con la stipula di vari CCNL , con diverse descrizioni : servizi Fiduciari / Integrati / Complementari, con l’emanazione di Decreti Ministeriali e Norme specifiche di settore. In occasione di questo rinnovo si intende, quali titolari della rappresentatività del maggior numero di aziende operanti nel settore, e successive modifiche della maggiore esperienza e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)conoscenza del medesimo , la durata, i contenuti minimi riassumere le tipologie e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, mansioni dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti chiamati ad operare nell’ ambito del presente accordo contratto adeguandoli alle norme legislative in vigore e assimilabili alle norme europee in fase di futura applicazione nei riguardi dei dirigenti prossimi mesi anche per l’Italia. Le parti altresì, in relazione ai provvedimenti in materia di rapporto di lavoro adottati nel tempo più recente dall'Autorità Governativa, e dei prepostiriguardanti segnatamente il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di apprendistato, nonché preannunciati, quale un testo organico denominato "job act", si impegnano ad incontrarsi allorché il complesso di tali normative sia stato completamente trasformato in legge, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto adottare le opportune armonizzazioni tra le normative del presente accordocontratto e quelle legali nuove sui singoli istituti, cosi' come l'addestramento allo scopo di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3uniformare il testo contrattuale a quello legale nel rispetto dei diritti-quesiti , comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei sia dai lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.dalle aziende

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento

PREMESSA. Dopo l’accordo interconfederale della politica dei redditi del Luglio 1993 e il Patto sul Lavoro del Dicembre 1998, i contratti di lavoro assumono sempre più valenza di strumenti sinergici per la crescita economica del Paese e dei settori nella duplice direzione di salvaguardia e incremento dei livelli occupazionali e di salvaguardia del potere di acquisto dei salari. L’Associazione Nazionale Esportatori Importatori di prodotti ortofrutticoli ed Agrumari (ANEIOA) e la Federazione Lavoratori Agro-industria CGIL la Federazione Italiana Addetti Servizi Commerciale Affini e del Turismo Fisascat CISL la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi Uiltucs UIL, convengono con la sottoscrizione del presente Contratto di offrire al settore uno strumento utile che valorizzi l’apporto del lavoro dipendente nella filiera Ortofrutticola e che permetta agli imprenditori di agire Il al meglio nelle continue evoluzioni di mercato. Il presente accordo disciplinacontratto interviene in un momento di dinamica evoluzione del mercato di riferimento delle imprese con l’avvenuta introduzione dell’Euro come moneta unica europea, l’allargamento dell’Unione Europea a 25 paesi a far data dal 1° Maggio 2004, l’approssimarsi dell’area di libero scambio del mediterraneo del 2010 impongono criteri di organizzazione, commercializzazione e vendita ai sensi dell'articolo 37quali la filiera deve essere in grado di far fronte. In quest’ottica oltre a ribadire la necessità, comma 2per l’economia del settore di valorizzazione delle produzioni mediterranee, specie in relazione alla stagionalita’ e alla freschezza dei prodotti e la indispensabilità di una maggiore tutela delle produzioni ortofrutticole in uno scenario, quale quello dell’Unione Europea che le ha viste sperequate e penalizzate rispetto alla canalizzazione delle risorse verso il centro e nord dell’Europa, si sottolinea la grande importanza che le parti stipulanti attribuiscono alla crescita professionale degli addetti e alla loro formazione professionale continua che risulterà elemento fondamentale per la competitività del D.Lgssistema futuro. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)Nel contesto sopra definito, la durataqualità totale del sistema “Ortofrutta” non può prescindere dalla qualità della prestazione lavorativa, i contenuti minimi di conseguenza le parti ritengono importante che il lavoro abbia intrinsecamente livelli di qualità molto alti a partire dal rispetto delle norme contrattuali definite, da quelle legislative sul lavoro, dalla sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla prevenzione di atti di discriminazione diretta, indiretta e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, molestie sessuali e mobbing e da una elevata formazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione sicurezza Alimentare e la Qualità dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostiprodotti sono fattori costanti che le parti si impegnano a garantire, per quanto facoltativanel loro lavoro, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgsal fine di offrire al consumatore un prodotto che sia sempre più apprezzato. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, Le Organizzazioni Sindacali FLAI-CGIL FISCSCAT-CISL UILTUCS-UIL nello stipulare il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali CCNL, confermano infine la loro volontà di intrattenere rapporti sindacali e di sottoscrizione di accordi, contratti e regolamenti con l’ANEIOA in esso individuati. In caso quanto naturale controparte contrattuale tradizionale e Organizzazione imprenditoriale di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che assoluta prevalenza nel luogo di lavorosettore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

PREMESSA. Il presente accordo disciplinadocumento viene predisposto per i lavori oggetto dell’Appalto, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dalla Determinazione (naz.) n°3 del 05/03/2008 e per il lavori di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/08, nel caso in cui non sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici per la realizzazione dell’opera, (per i quali, quindi, non è prevista la redazione del PSC), a integrazione del PSS. In particolare, il documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, affinché il Datore di Lavoro committente: • fornisca all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, …, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. (art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008 2008, n. 81, 81 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 106/09) • promuova la cooperazione ed il coordinamento, …, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera…”. (art. 26 comma 2 e comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata 81 e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 successive integrazioni del D.Lgs. 106/09) • “indichi i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni…”. (art. 26 comma 5, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 81/08, 106/09) Si osservi che il presente accordo non si applica DUVRI deve essere redatto solo nei confronti dei lavoratori stagionali casi in esso individuaticui esistano interferenze. In caso esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di mancata emanazione rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere apposito documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. La Determinazione (naz. ) n°3 del provvedimento 05/03/2008, “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordovalutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.ha chiarito i seguenti aspetti:

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Samples: www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaIn ottemperanza di quanto previsto dalla convenzione Gulliver-Provincia di Varese, ai sensi dell'articolo 37le attività della scuola hanno priorità nell'uso degli ambienti oggetto della stessa. Fatta salva la revisione periodica (5 anni), comma 2le parti si accordano per apportare, anche con minore cadenza, modifiche condivise qualora insorgessero specifiche esigenze legate al procedere delle attività scolastiche - Realizzare una fattiva interazione fra un’istituzione scolastica ed un ente no profit presenti nel territorio varesino anche per far fronte alla complessa sfida educativa del D.Lgsnostro tempo, realizzando un percorso formativo unico per la Provincia di Varese, occasione anche di integrazione per gli alunni diversamente abili e di altra cittadinanza - Contribuire allo sviluppo del territorio varesino, alla salvaguardia del suo patrimonio ambientale, alla valorizzazione delle sue potenzialità nel campo della produzione/trasformazione dei prodotti agricoli e forestali - Valorizzare la risorsa della Cascina Tagliata sul piano naturale agricolo, boschivo, storico e culturale, normativo come supporto fondamentale al percorso degli alunni del corso di Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura, sia per la realizzazione delle lezioni curricolari, per le attività di alternanza scuola/lavoro e stage che per le attività extracurricolari. 9 aprile 2008 n. 81− Ad inizio di anno scolastico ISIS Newton, compatibilmente con i tempi di xxxxxxx e successive modifiche di avvio dell'orario scolastico definitivo, comunicherà l'orario settimanale delle lezioni con la definizione dei giorni e integrazioni delle ore in cui gli studenti saranno presenti presso la struttura. Eventuali utilizzi in altri giorni/ ore verranno comunicati perventivamente. − Le parti definiscono l'utilizzo degli ambienti come segue: un locale (il più piccolo) presso il “polo didattico” verrà utilizzato come spogliatoio e deposito oggetti personali e base logistica per le attività pratiche. Ci si riserva di seguito D.Lgsindividuare , in futuro, altri ambienti qualora le mutate condizioni lo dovessero richiedere. n. 81/08− Isis Newton utilizzerà per le proprie attività didattiche curricolari gli spazi interni al piano terra ( spazio d'aula per la preparazione , l'approfondimento, il report, relativi alle attività laboratoriali; cucina; servizi; locali laboratorio), la duratabiblioteca al primo piano, il cortile. Altri spazi previo preavviso. - Realizzare presso la Cascina Tagliata parte delle attività didattiche relative all’indirizzo dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con particolare riferimento alla parte pratica. - Prevedere, durante i contenuti minimi periodi di attività degli alunni, la supervisione da parte del proprio personale tecnico al fine di assicurare il corretto utilizzo di materiali e strutture - Avviare anche attività di tipo economico (ristoro, produzione e vendita di prodotti, organizzazione di eventi…) finalizzate all’autofinanziamento - Organizzare attività di Orientamento e divulgazione rivolte a studenti e docenti della scuola secondaria di primo grado - Organizzare momenti di divulgazione sul tema dello sviluppo del territorio rurale e montano, anche favorendo la formazione dei docenti. - Mettere a disposizione a titolo gratuito del Newton di Varese l’edificio della Cascina Tagliata e le modalita' sue pertinenze, per realizzare le attività pratiche del corso previste dalle varie materie, nel rispetto delle norme fissate dal Parco del Campo dei Fiori e in ottemperanza di quanto previsto dalla convenzione tra Provincia di Varese e Società cooperativa sociale Centro Gulliver. - Concordare con ISIS Newton la realizzazione presso la Cascina Tagliata di attività promozionali del corso ed eventi realizzati dagli allievi come presentazioni, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni di prodotti tipici... - Concedere gratuitamente al Newton la possibilità di ospitare presso la struttura recettiva studenti e insegnanti della formazionepropria e di altre scuole per realizzare attività di formazione interna, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori di scambio e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti di accoglienza deliberate dal POF - Garantire la sicurezza degli ambienti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, relativi impianti e le pulizie - Mettere a disposizione della scuola personale esperto del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti settore come supporto per gli insegnanti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione responsabili delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza coltivazioni e della tecnica loro cura durante l'intero anno. - Predisporre quanto necessario ad avviare le attività di coltivazione del giardino ( in concomitanza con l'avvio dell'anno scol. 2012-13) e nell'ambito della serra fredda - Mettere a disposizione minipulman navetta per il trasporto degli alunni da Località Robarello a Cascina Tagliata nel rispetto delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti norme previste dal vigente Codice della Strada La durata del seguente protocollo d’intesa è fissata in cinque anni scolastici, sino al 31 agosto 2017 e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorosi intende tacitamente rinnovata con l’accordo delle due parti firmatarie.

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PREMESSA. Il La Società per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente accordo disciplinagaranzia si avvale di una Struttura Organizzativa di Assistenza esterna. XXXX per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza e la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI Global Servizi S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI, autorizzata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (termini di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, Legge alla prestazione dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti servizi oggetto del presente accordo contratto. Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente Sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa di Assistenza, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri: Numero verde: 800.095.095 Per chi chiama dall'estero: +00.00.00000000 Per fax:+00.00.00000000 Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di XXXX, nei riguardi dei dirigenti e dei prepostilimiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato della Struttura Organizzativa di Assistenza o, in alternativa, trasmesse tramite fax. Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa di Assistenza al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel il caso venga posto in essere un percorso formativo cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa di contenuto differente, il datore Assistenza per causa di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o preposti di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una formazione "adeguata bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e specifica"l'Assicurato, quest'ultimo per l'ulteriore tutela dei suoi interessi ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La formazione Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I scelta del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolarilegale. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto La designazione del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento legale di cui al precedente periodo entro diciotto mesi comma dovrà essere comunque fatta quando sia necessaria una difesa penale. L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento Società e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoronecessaria procura.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaPer la gestione e la liquidazione dei Sinistri, ai sensi dell'articolo 37la Compagnia si avvale di Mapfre Asistencia, comma 2Compañia InternacionalDe Seguros Y Reaseguros, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni S.A. (di seguito D.Lgs. n. 81/08Mapfre Asistencia S.A.), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostiStruttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia e, per quanto facoltativaincarico di quest’ultima, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37eroga le Prestazioni di Assistenza con costi a carico della Compagnia nei limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore delle Prestazioni di Assistenza dandone comunicazione al Contraente/Assicurato attraverso le modalità previste dalla normativa regolamentare, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti ossia attraverso la pubblicazione sul sito internet della Compagnia e/o preposti una formazione "adeguata e specifica"all’interno dell’area riservata del Contraente/Assicurato. La formazione sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I Premio pattuite con il Contraente/Assicurato. Le Prestazioni coprono esclusivamente gli eventi previsti dalle Condizioni di Assicurazione, a favore del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeContraente/Assicurato e del suo Nucleo Familiare dichiarato in polizza. Le Prestazioni sono operanti decorso il periodo di Carenza di 30 giorni, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' che verrà calcolato come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi segue: • dalla data di pubblicazione Decorrenza della polizza nei confronti dell’intero Nucleo Familiare dichiarato in fase di sottoscrizione della Polizza; • dalla data di inserimento in Polizza all’interno del presente accordoNucleo Familiare per i soli soggetti inclusi in esso in corso d’anno. Le Prestazioni sono erogabili previo contatto del Contraente/Assicurato con la Struttura Organizzativa, l'articolazione dei percorsi formativi in funzione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. La Struttura Organizzativa organizzerà la Prestazione secondo le modalità descritte all’interno degli articoli relativi a ciascuna Prestazione. Le Prestazioni che non saranno preventivamente richieste alla Struttura Organizzativa e autorizzate dalla stessa non saranno oggetto di copertura. Le Prestazioni vengono erogate in lingua italiana. Le Prestazioni vengono prestate entro i limiti e i Massimali previsti per ciascuna tipologia di Prestazione, che si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Le Prestazioni sono valide e prestate all’interno del Territorio Italiano esclusivamente per i Sinistri avvenuti all’interno del medesimo territorio. Le Prestazioni sono fruibili nei 90 giorni successivi alla data di accadimento dell’Infortunio o della Malattia o, in caso di Ricovero per le Prestazioni che lo prevedono, nei 90 giorni successivi alla data di dimissioni dall’Istituto di Cura (ad eccezione delle prestazioni «Trasferimento in/da istituto di cura specialistico», per le quali i 90 giorni decorrono dalla data di accadimento dell’Infortunio o della Malattia) Le Prestazioni vengono erogate in caso di alterazione improvvisa dello stato di salute, quali Malattia o Infortunio anche non comprovati da Documentazione Sanitaria. Vengono erogate in caso di Malattia o Infortunio comprovati da Documentazione Sanitaria. per le Prestazioni di Assistenza domiciliare: • sono erogate direttamente presso il Domicilio, anche temporaneo, del Contraente/Assicurato; • sono erogate nel caso in cui i professionisti (medici/pediatri) siano presenti nella zona territoriale in cui si trova il Contraente/Assicurato e che il suo Domicilio possa essere raggiunto. per le Prestazioni di Assistenza domiciliare: • sono erogate direttamente presso il Domicilio, anche temporaneo, del Contraente/Assicurato; • sono attivabili, ove espressamente previsto, a seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' Ricovero di apprendimento minimo 3 giorni. • sono erogate nel caso in cui i professionisti (medici/pediatri/fisioterapisti/infermieri/operat ori socio sanitari/babysitter/badanti/pet- sitter/addetti consegna farmaci/spesa) siano presenti nella zona territoriale in cui si trova il Contraente/Assicurato e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroil suo Domicilio possa essere raggiunto.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplina, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 37dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, comma 2è Xxxxxx Xxxxxxx, tel. 0532/235314 mail: x.xxxxxxx@xxxx.xx.xx - Direttore del D.LgsServizio Comune Economato e Gestione contratti dell’Azienda Usl ed Ospedaliero Universitaria di Ferrara, mentre il Responsabile dell’istruttoria è Xxxx Xxxxxx, collaboratore amministrativo esperto del medesimo Servizio tel. 9 aprile 2008 n. 810532/235310 mail: x.xxxxxx@xxxx.xx.xx. Il RUP è responsabile di tutte le comunicazioni ufficiali nei confronti del fornitore che riguardino gli elementi essenziali del contratto, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)ovvero: oggetto, la durata, i contenuti minimi corrispettivi, contraenti e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuatiapplicazioni penali. In caso assenza di mancata emanazione tali comunicazioni il contraente non è autorizzato a modificare il contenuto quali-quantitativo del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento contratto. Il RUP curerà gli adempimenti amministrativi legati alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza procedura; a tale scopo sarà supportato da idonee figure professionali che saranno responsabili della complessiva gestione tecnica e della tecnica fase esecutiva del servizio fino all’ultimazione del contratto. Le ditte partecipanti possono richiedere accesso agli atti di gara, anche per quelli endo procedimentali (verbali della commissione giudicatrice, offerte presentate) il cui accesso è differito all’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva. Le domande di accesso agli atti, in carta libera, dovranno essere presentate all’Azienda USL di Ferrara direttamente al RUP al seguente indirizzo PEC:xxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx. L’Azienda Usl di Ferrara riveste il ruolo di Centrale di Committenza, espletando la procedura di gara anche nell’interesse dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara in forza di apposito accordo. All’esito dell’aggiudicazione, saranno sottoscritti autonomi contratti ciascuno per la parte di competenza dell’Azienda Usl di Ferrara e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; ad entrambi dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono suddetti committenti saranno pertanto addebitate le prestazioni eseguite nelle rispettive strutture secondo le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroofferta.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLe Segreterie dei Comitati Provinciali del SUNIA-ASPPI-APE-UPPI della Provincia di Rovigo con la collaborazione dell’AIACI Sezione Provinciale di Rovigo, ai sensi dell'articolo 37al termine di una serie di incontri, comma 2tesi alla redazione dell’Accordo per la "suddivisione", del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81tra locatore ed inquilino, delle spese accessorie negli stabili in Provincia di Rovigo e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria nuova normativa prevista dalla Legge 27/7/1976 n 392 e con particolare riferimetno all’art. 9 HANNO STIPULATO in uno spirito conciliativo volto a rimuovere le numerose controversie sul riparto di lavoratori stagionalitali spese — un Accordo che, colmando per quanto possibile le lacune e le insufficienze delle leggi in materia, offre un dettagliato elenco, per una corretta ripartizone delle spese a carico di ciascuna delle parti in causa. Ai fini di L’Accordo che segue — fornisce una articolazione molto vasta che, pur non comprendendo, probabilmente, tutti gli elementi strumentali della complessa produzione tecnica dei servizi moderni, mette a disposizione dell’inquilino e del proprietario un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento analitico riferimento entro il quale non sembra difficile identiifare, per analogia, le eventuali carenze della regolmanetazione qui prevista. Resta da aggiungere e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula precisare che nel luogo testo accluso, allorquando si fa riferimento ad eventuali miglioramenti ed addizioni da parte dell’inquilino, se preventivamente autorizzati dal proprietario, gli stessi, al cessare della locazione, restano acquisiti all’immobile senza corrispettivo, escludendone la rimozione a spese a carico dell’inquilino. Si precisa altresì che, nella ipotesi di lavoro.abitazioni di edifici in condominio, il rapporto economico è regolato unicamente fra proprietario ed inquilino, essendo escluso l’intervento dell’Amministratore del Condominio. Viene costituita inoltre una Commissione paritetica — da articolare su scala provinciale — fra le Organizzazioni firmatarie ASPPI, SUNIA, UPPI, APE, (con rapporto tecnico dell’AIACI), allo scopo di dirimere in via bonaria, con il consenso delle parti, il contenzioso insorto od insorgente fra i proprietari e gli inquilini in riferimento alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo. Le Organizzazioni ASPPI, SUNIA, UPPI, APE, con la coordinazione dell’AIACI Sezione Provinciale di Rovigo Il giorno 20 luglio 1987

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Samples: Accordo Per La Divisione Delle Spese Condominiali Fra Locatore E Conduttore

PREMESSA. La prima impressione che si ha scorrendo il testo del d. lgs. n. 368/2001 è che il contratto a ter- mine abbia rappresentato, nel corso di questi ultimi anni, una sorta di palestra nella quale eser- citare prove di flessibilità più o meno mite781, a seconda dell’ispirazione dei redattori delle modi- fiche782. Il presente accordo disciplinanumero di interventi correttivi e modificativi intervenuti nel corso del tempo è consi- derevole; a questi si sono sovrapposte le pronunce della giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 37specie della Corte di giustizia europea, comma 2a cui si è guardato con grande attenzione, se non con apprensione, ricavandone indicazioni interpretative e linee guida di politica legislativa. Il risultato è stato quello di confermare il ruolo del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81contratto a termine come emblema della fles- sibilità del lavoro, e successive modifiche del tipo di flessibilità di volta in volta adottata, sovraccaricandolo anche di aspettative salvifiche per la situazione del mercato del lavoro. Uno strumento, insomma, capace di venire incontro alle legittime esigenze delle imprese di incremento temporaneo della propria base occupazionale e, al tempo stesso, di favorire l’aumento del tasso di occupazione, specie giovanile. Se si guarda anche al recente accordo siglato dalle organizzazioni sindacali e integrazioni datoriali per l’Expo 2015 e alle prime valutazioni che ne sono state date, ci si accorge che sull’utilizzo del lavoro temporaneo come volano per l’incremento dell’occupazione sono riposte molte spe‐ ranze783. Questa idea, però, deve fare i conti con il sempre maggiore utilizzo del contratto a tempo deter- minato ben oltre il primo ingresso nel mercato del lavoro, con le conseguenti ricadute sulla sta- bilità del lavoro. Si tratta di una constatazione che si avvia a diventare un luogo comune, tant’è che se si guarda alla rappresentazione che del contratto a termine si è data nella filmografia più recente, ci si accorge che esso viene percepito come un contratto che non offre prospettive di vita, che assoggetta il lavoratore al potere del datore di lavoro di rinnovare il contratto e via di- cendo784. Da questo punto di vista, la situazione del mercato del lavoro attuale ci mostra un quadro artico- lato, nel quale, grazie anche agli ultimi interventi legislativi, il contratto a termine gioca un ruolo importante, costituendo la modalità principale di assunzione dei lavoratori. Le statistiche dimo- strano che circa il 70% delle prime assunzioni avvengono con contratto a termine, contro un risi- cato 2,6 % destinato alle assunzioni con contratto di apprendistato785. Numeri di questo tipo fanno pensare che la strategia volta a fare del contratto di apprendistato lo strumento “principe” 781 Utilizzo qui l’espressione di X. Xxxxxx, Alla ricerca della “flessibilità mite”: il terzo pilastro delle politiche del lavoro comunitarie, in 782 Secondo X. Xxxxxxx, La tutela della persona nel lavoro a termine, Torino, Xxxxxxxxxxxx, 2012, p. 9 ss., il lavoro a termine costituisce “uno specchio del più generale dibattito sulla trasformazione e sulla presunta esigenza di “modernizzazione” del diritto del lavoro”. Di “istituto senza pace” parla anche X. Xxxxxxxx, La legislazione del lavoro dal Governo tecnico alle “larghe intese”, di prossima pub- blicazione in Riv. Giur. Lav. 783 Il riferimento è all’accordo denominato “Protocollo Sito Espositivo Expo 2015”, siglato in data 23 luglio 2015 tra CGIL, CISL e UIL e la società EXPO 2015. 784 In questo senso la rappresentazione più emblematica è quella del film “Generazione mille euro”, di X. Xxxxxx (di seguito D.Lgs. n. 81/082008), ma un’impo- stazione simile si trova ne “L’intrepido” di X. Xxxxxx (2013) e in “Tutta la duratavita davanti” di X. Xxxxx (2007) 785 Secondo i dati fornisti dal Ministero del Lavoro, nel IV trimestre 2012 le nuove assunzioni hanno riguardato per il 66,7% contratti a tempo determinato, per il 17,5% contratti a tempo indeterminato e solo per il 2,6 % i contenuti minimi contratti di apprendistato. di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani786 sia sostanzialmente fallita, e che la finalità for- mativa di quella tipologia contrattuale sia stata spesso, in realtà, svilita a favore di altri vantaggi collegati al contratto in parola, come la riduzione dei costi della manodopera. Ciò è tanto più vero se si guarda ai numeri, veramente irrisori, delle assunzioni attraverso l’apprendistato di alta for‐ mazione, che doveva costituire al tempo stesso un modo per accrescere le modalita' della competenze profes- sionali dei giovani ancora inseriti nei percorsi scolastici, anche universitari e per rendere l’impresa un luogo di alta formazione. Il progressivo allentamento dei vincoli posti alla stipulazione del con- tratto a termine ha spostato decisamente le convenienze delle imprese, da quelle economiche, ma subordinate all’assunzione di precisi obblighi di formazione, nonche' dell'aggiornamentoa quelle prevalentemente nor‐ mative, collegate cioè alla facilità di assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti ai minori rischi di cui all'articolo 21, comma 1, stabilizzazione del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore rapporto di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroconseguenti alle modifiche legislative più recenti.

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PREMESSA. Il La riforma della sanita' penitenziaria, ormai da tempo avviata a seguito del D. P. C. M. 1 . 4. 2008, sta comportando la mobilitazione delle risorse e la reingegnerizzazione dei meccanismi di collaborazione delle istituzioni coinvolte a tutti i livelli nella gestione dei soggetti, adulti e minorenni, sottoposti a provvedimenti limitativi della liberta'. L'Allegato A al D. P. C. M. 1 . 4. 2008 contiene l'indicazione dei principi fondamentali della riforma ed in particolare riserva una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario. Infatti, tra gli Obiettivi di salute e' presente accordo disciplinaanche "la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, ai sensi dell'articolo 37attraverso l'individuazione dei fattori di rischio". Tale argomento e' ulteriormente richiamato nel paragrafo relativo alla "Medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi", comma 2in cui e' espressamente indicato che i presidi sanitari presenti in ogni istituto penitenziario e servizio minorile debbano adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della liberta' e mettere in atto gli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo. Inoltre, del D.Lgssempre nell'Allegato A, nel paragrafo relativo alla "Prevenzione cura e riabilitazione nel campo della salute mentale", tra le azioni da compiere e' espressamente indicata, tra le altre, la realizzazione di specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio. 9 aprile 2008 n. 81Fin dall'entrata in vigore della normativa e' stato individuato nell'Accordo lo strumento fondamentale per definire le forme di collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale e Ministero della Giustizia; tra le Regioni ed i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e i Centri per la Giustizia Minorile; tra le Aziende sanitarie locali e le Direzioni sia Penitenziarie sia dei Servizi Minorili (Istituti Penali per i Minorenni, Centri Prima Accoglienza e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08Comunita' Ministeriali), la duratatenendo conto delle specifiche esigenze, i contenuti minimi e le modalita' della formazionerisorse, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito della tipologia dell'utenza sottoposta a dirigenti provvedimenti penali restrittivi e/o preposti una formazione "adeguata e specifica"limitativi della liberta' personale. La formazione di cui al presente accordo Per quanto riguarda la specificita' del settore minorile e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I proprio l'Accordo sulle "Linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria" del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme26 novembre 2009, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni che richiama ulteriormente la necessita' di integrazione tra gli interventi sanitari, sociali ed educativi e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini quindi di un migliore adeguamento delle modalita' programma per la presa in carico multidisciplinare a partire dalla prima fase di apprendimento ingresso nel circuito penale, per una valutazione complessiva del minore che consenta di evidenziare le sue caratteristiche e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroi suoi bisogni "assistenziali".

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PREMESSA. Il presente "Patto di Integrità" è un accordo disciplinaavente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, ai sensi dell'articolo 37trasparenza e correttezza, comma 2nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti contratto e/o preposti una formazione "adeguata al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; L'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 prevede che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con deliberazione n. 72/2013 aggiornato con successive determinazioni n.12/2015 e specifica"n.1134/2017, prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltati, in attuazione del citato art.1, comma 17, della Legge n. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. La formazione A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del D.Lgs n. 81/08 protocollo di legalità o da altre normedel patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Inoltre, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni Comune di Policoro, anche in attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulterioridella Trasparenza – triennio 2018/2020, specifici approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31.01.2018 e miratisuccessivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 26.07.2018, questi andranno ad integrare la formazione oggetto intende innalzare l'asticella della prevenzione della corruzione, attraverso l’adozione del presente accordoPatto di Integrità, cosi' come l'addestramento nelle procedure di cui gara sopra e sotto soglia comunitaria, al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgsfine di garantire trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, attraverso l'inserimento tra i documenti di gara anche di un "Patto di Integrità", sottoscritto da ciascun operatore economico partecipante alla procedura. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3In linea con le prescrizioni contenute nelle succitate previsioni, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non la misura specifica si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso per tutte le procedure di mancata emanazione scelta del provvedimento contraente per l'affidamento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordolavori, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio con applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c. Il Dirigente di ogni Settore, quale Funzionario apicale, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla richiamata categoria gara sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, salvo ed impregiudicato il potere di lavoratori stagionalicontrollo da parte del RPCT anche in funzione sostitutiva dei succitati Dirigenti. Ai fini Al fine della corretta attuazione del Patto di un migliore adeguamento delle modalita' Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di apprendimento eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e formazione all'evoluzione dell'esperienza chiarimenti al Dirigente competente nonché al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della tecnica Trasparenza (RPCT). Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dei docential Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Policoro – Segretario Generale. Tutto ciò premesso, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.parti concordano e stipulano quanto segue:

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Samples: Patto Di Integrita’

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaVisto l’art. 7 del Decreto Presidente della Repubblica 08 marzo 1999, n.° 275, (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche) che prevede la possibilità di promuovere accordi di Rete e Convenzioni tra Istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali e per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi dell'articolo 37e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 07 agosto 1990 n.° 241 e successive integrazioni e modificazioni; - Tenuto conto che gli accordi di Rete possono avere per oggetto attività di amministrazione e contabilità di acquisizione di beni e servizi, comma 2di attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e aggiornamento di altre attività comunque coerenti con le finalità istituzionali di ogni singola scuola; - Tenuto conto che i piani per l’offerta formativa adottati dalle singole istituzioni scolastiche costituite prevedono la possibilità di accordi di rete; - Preso atto che l’adesione al presente accordo di Rete è stata regolarmente deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole costituite, con specifiche atti deliberativi che si allegano al presente per divenirne parte integrante e sostanziale; - Vista la legge 07 agosto 1990 n.° 241 e successive modificazioni e integrazioni; - Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - di concerto con il Ministero del Tesoro, del D.LgsBilancio e della Programmazione Economica - del 1° febbraio 2001, n.° 44 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; - Vista la Nota MIUR n. 1682/ U del 3 ottobre 2012) : “sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’esercizio della loro autonomia, valutino al meglio, sia dal punto di vista della funzionalità dei pacchetti sia, soprattutto, dal punto di vista della convenienza economica, le proposte disponibili, utilizzando a tal fine ogni possibile modalità di coordinamento e di scambio di informazioni con altre scuole aventi esigenze simili." La Rete di Scuole che assume il nome di “Innovazione tecnologica”, è costituita dalle scuole che, con il presente atto si costituiscono ed è aperta a tutte le Scuole che intendano aderirvi. 9 aprile 2008 La richiesta di adesione va proposta in forma scritta dal Legale Rappresentante della Istituzione interessata e va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla Scuola capofila. L’adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dell’accordo da parte della Scuola richiedente. La Rete lascia impregiudicate l’autonomia e le prerogative di ciascuna Istituzione scolastica autonoma ad essa aderente che mantiene le caratteristiche di soggetto giuridico a se stante. L’accordo, nello specifico, è finalizzato a partecipare al bando Decreto USR Lombardia n. 81, e successive modifiche e integrazioni 9567 del 15 ottobre 2014 L’Istituto Comprensivo “Xxx Xxxxxxx” con sede in Vescovato (di seguito D.Lgs. n. 81/08CR), la durataal civico 1 di Via Corridoni, i contenuti minimi e le modalita' viene di comune accordo individuato ed assume il ruolo di Scuola Capofila della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione Rete Scolastica di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al atto, per espletare tutte le procedure di individuazione dei formatori per competenze ed esperienze acquisite segnalati dalle Istituzioni scolastiche. I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni potenziali formatori verranno contattati e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali selezionati in esso individuatibase alla proposta formativa . In caso di mancata emanazione aggiudicazione del provvedimento di cui al precedente periodo bando le attività formative dovranno iniziare entro diciotto mesi il 28 febbraio 2014 e concludersi entro il 30 giugno 2016. L’attività svolta dalla data di pubblicazione del scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere opportunamente resa nota e condivisa dagli Istituti scolastici compresi nel presente accordo. La convocazione della Conferenza di servizi è disposta dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, l'articolazione o suo delegato, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza. Le riunioni della Conferenza di servizi si svolgeranno nella sede individuata nella convocazione. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore dei percorsi formativi Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Xxx Xxxxxxx” che partecipa alla Conferenza in qualità di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionaliufficiale rogante. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, Il verbale deve essere inviato alle scuole aderenti all’accordo. Ogni deliberazione viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroassunta a maggioranza semplice.

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Samples: Accordo Di Rete Fra Istituzioni Scolastiche Autonome Per

PREMESSA. Il La presente accordo disciplinaguida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Pc Portatili e Tablet 4 – Lotto 2 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'articolo 37dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Acquista > Convenzioni > Pc Portatili e Tablet 4. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Con la stipula della Convenzione il Fornitore ha già ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni richieste. Pertanto i singoli Enti ordinanti non dovranno richiedere al suddetto Fornitore dichiarazioni aggiuntive. In particolare il Fornitore ha autorizzato Consip alla pubblicazione sul sito della Convenzione dei dati relativi alla Tracciabilità Finanziaria, che sono quindi disponibili, senza necessità di richiedere specifiche dichiarazioni in merito. Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783. Al momento di attivazione della presente Convenzione saranno disponibili, ai fini dell’emissione di ordinativi, i soli prodotti riferibili alla Fascia B - PC portatile per altissima mobilità - Dell Latitude 5300, con i relativi prodotti e servizi opzionali. la disponibilità dei prodotti relativi alla Fascia A PC portatile per alta mobilità - Dell Latitude 5400 verrà attivata solo successivamente, previa opportuna comunicazione. Si evidenzia inoltre che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, per consentire alle Amministrazioni di gestire il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, il fornitore aggiudicatario darà seguito alle richieste di fornitura, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anticipatamente rispetto alla stipula della Convenzione (stante anche quanto previsto nel Documento ricognitivo in ordine alle disposizioni acceleratorie e semplificatorie presenti nel Codice dei Contratti approvato dal Consiglio dell’ANAC nell’Adunanza del 22 aprile 2020). Le Amministrazioni potranno pertanto procedere con gli ordinativi di fornitura previa esplicitazione, all’interno dell’ordinativo di fornitura, delle puntuali e circostanziate motivazioni con riferimento alle specifiche esigenze che giustificano l’urgenza dell’approvvigionamento anche in considerazione del correlato interesse pubblico. A seguito della stipula della Convenzione, per cui Consip ne darà evidenza attraverso la pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, per l’emissione dell’ordinativo di fornitura, non sarà più necessario specificare tali motivazioni. Si precisa infine che: • in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura; • come previsto all’art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali “sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015; • ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione; • in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell’operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione; • fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Gara; • ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l’accertamento dia esiti positivi (nel senso dell’accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l’Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti delle Condizioni Generali; • il conto corrente dedicato e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell’articolo rubricato “Corrispettivi e modalità di Pagamento” di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgsall’art. n. 81/08. La applicazione 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostiflussi finanziari; • il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione; • resta ferma la possibilità, per quanto facoltativale Amministrazioni, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 15 delle Condizioni Generali, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo qualora gli impegni di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/spesa o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo i decreti attuativi non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorofossero approvati.

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Samples: convenzioni.converge.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaNel nostro ordinamento rimane ardua la costruzione di una categoria unitaria e scien- tificamente valida di contratto di lavoro speciale. Le ipotesi legali possono essere unifi- cate soltanto sotto il profilo della deviazione dal regime giuridico generale dettato per il lavoro nell’impresa commerciale o agricola, in dipendenza di elementi estrinseci alla fat- tispecie negoziale, com’e` del resto per il carattere della non inerenza del lavoro ad una impresa, ovvero, quanto all’apprendistato, in ragione di una vera e propria modificazio- ne dello schema causale del contratto che diviene complesso rispetto al tipo legale. La qualifica di contratti di lavoro speciali deve essere riservata, oltre che al contrat- to di tirocinio, ai sensi dell'articolo 37contratti di lavoro relativi ad un’impresa di navigazione (v. infra, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08‘‘Il lavoro nautico’’), ai contratti di lavoro non inerenti un’impresa, tra i quali sono sog- getti ad una specifica disciplina legislativa, il lavoro domestico (v. infra, ‘‘Il lavoro do- mestico’’) ed il portierato (v. infra, ‘‘Il rapporto di portierato’’) ed infine il contratto di lavoro a domicilio (v. infra, ‘‘Il lavoro a domicilio’’) che non comporta l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione interna dell’impresa. Muovendo sulla linea tracciata dal legislatore, la duratadottrina ha poi esteso l’ambito di operativita` della categoria dei contratti speciali di lavoro anche a figure di lavoro nel- l’impresa, i contenuti minimi e le modalita' della formazionenelle quali si riscontra una accentuata deviazione dalla disciplina generale degli istituti di diritto comune del lavoro. Seguendo tale impostazione, nonche' dell'aggiornamentosono stati classificati in questo ambito, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2in relazione alla particolare posizione del soggetto lavoratore, comma 1il lavoro artistico (v. infra, lettera a‘‘Il lavoro nello spettacolo’’), dei preposti e dei dirigentiil lavoro giornalistico (v. infra, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21‘‘Il lavoro giornalistico’’) ed il lavoro sportivo (v. infra, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto ‘‘Il lavoro sportivo’’); ed in essere un percorso formativo di contenuto differenterelazione all’incidenza dello scambio, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normedegli autoferrotranvieri (v. infra, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08‘‘Il lavoro degli autoferrotranvieri’’), il presente accordo non si applica nei confronti lavoro dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordodetenuti (v. infra, l'articolazione ‘‘Il lavoro dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica detenuti’’) ed il lavoro dei discenti e religiosi (v. infra, ‘‘Il lavoro dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavororeligiosi’’).

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinadocumento precisa le modalità di rilascio dell’attestato di congruità della incidenza della manodopera sull’importo dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 (definito DURC congruità), propedeutiche alla richiesta di erogazione dei contributi degli interventi pubblici e privati e previsto dall’ Accordo fra Commissario, Presidenti delle regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile firmato in data 7 febbraio 2018, di seguito denominato Accordo. Le modalità di seguito descritte consentono di uniformare in tutte le regioni il procedimento di richiesta e rilascio del DURC congruità e fornire indicazioni operative alle imprese, ai tecnici ed agli enti preposti ai controlli sulla concessione dei contributi e sulla regolarità dei cantieri. L’Elenco prezzi unico per i lavori del cratere, già approvato con l’ordinanza n. 7/2016 ed aggiornato con l’allegato 3 della Ordinanza 58 del 4 luglio 2018, che viene fatto salvo ai sensi dell’art.2 della presente ordinanza, costituisce il principale strumento di riferimento per il calcolo della congruità della manodopera negli interventi di ricostruzione. A tal fine il nuovo Elenco prezzi è integrato, ai sensi dell'articolo 37dell’ordinanza n. 41/2017, comma 2con l’indicazione del costo della manodopera associato ad ogni lavorazione. Lo stesso Xxxxxx prezzi, nelle Avvertenze generali, precisa la funzione del D.Lgscosto della manodopera inteso come valore minimo ai fini della verifica della congruità dell’incidenza della stessa sul costo complessivo dei lavori. 9 aprile 2008 n. 81Di seguito invece si precisa come si calcola l’incidenza della manodopera sugli interventi ammessi a contributo ai fini dell’attestazione di congruità che, e successive modifiche e integrazioni (per gli esecutori di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti lavori che rientrano nel campo di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti X.X.X.X.xxxx’edilizia, sottoscritto dalle associazioni datoriali (Ance Confindustria, Confartigianato Anaepa, CNA Costruzioni, Claai Edilizia, Fiae Casartigiani, Alleanza delle Cooperative, Confapi Aniem) e dei prepostiFENEAL UIL, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in FILCA CISL e FILLEA CGIL deve essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti erilasciata dalla Cassa edile/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroEdilcassa competente territorialmente.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai Ai sensi dell'articolo 37dell’articolo 15, comma 23, della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91, l’Ente Parco è tenuto ad indennizzare sul suo territorio i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie ed agli allevamenti zootecnici. Con opportuno Regolamento (art. 15, comma 4) devono essere stabilite le modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi attingendo alle risorse economiche di un apposito capitolo di bilancio. Risulta esplicito nella volontà del legislatore un doppio obiettivo: Questo provvedimento pone quindi in primo piano l’integrazione tra uomo ed ambiente naturale. La sostenibilità delle colture e degli agro-ecosistemi nelle aree protette, congiuntamente alla conservazione degli ecosistemi naturali, sono fattori che permettono la coesistenza delle attività antropiche con la naturalità degli ambienti quindi la sopravvivenza delle specie animali selvatiche. Nelle aree montane l’azienda agricola va tutelata e coadiuvata poiché, insito nella sua specifica funzione produttiva, si trova anche il ruolo insostituibile di tutela e salvaguardia del territorio, esplicato anche attraverso il semplice presidio e la manutenzione. La presenza di aziende integrate, favorisce la conservazione del paesaggio, che costituisce l’elemento di richiamo principale per la fruizione turistica del territorio; il paesaggio infatti, determinante per le ricadute positive sulle stesse aziende, è il vero grande motore di sviluppo dei settori economici delle zone svantaggiate. L’articolo 15, comma 3, della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 contiene in sé la constatazione del ruolo fondamentale delle popolazioni residenti delle aree montane nei riguardi della tutela degli ambienti naturali e pertanto l’ammissione, implicita nel concetto di ineluttabilità del danno creato dalle specie protette, del D.Lgsconseguente diritto di indennizzo; tale ruolo viene esercitato, sulla prevenzione dei dissesti, attraverso il mantenimento e la prosecuzione di quelle pratiche agro-silvo- pastorali, definite tradizional,i che hanno garantito nel tempo la conservazione di un giusto equilibrio tra uomo e natura. 9 aprile 2008 n. 81L’indennizzo si pone quindi a garanzia della possibilità di permanenza di quanti, agricoltori professionali od hobbisti, intendano affrontare questo impegno professionale proseguendo la loro attività agricola e successive modifiche mantenendo una dimensione aziendale economicamente sostenibile. La liquidazione di un indennizzo per danni è dunque subordinata principalmente, anche se non esclusivamente, allo svolgimento di attività economicamente produttive. Gli Imprenditori Agricoli professionali e integrazioni non, pur partendo dalle tradizioni e dagli usi consolidati, hanno il dovere di procedere all’adozione di pratiche agricole efficaci tali da essere produttrici di reddito, ma anche rispettose dell’ambiente e sempre conformi ai dettami del mondo scientifico. Là dove si renda necessario per giungere ad un risultato economico positivo, in caso di un qualsiasi evento calamitoso tipico delle attività agricole, come anche in presenza di fauna selvatica, deve essere accettato dagli imprenditori agricoli l’onere dell’uso di mezzi e misure di protezione preventive ai coltivi: recinzioni di rete elettrosaldata sostenute da pali in legno, recinzioni elettrificate o altri dispositivi di protezione singola e collettiva, vengono proposti e quindi promossi dall’Ente Parco a tal fine, dopo essere stati sperimentati per valutarne la sostenibilità e l’inserimento nel paesaggio. Il Principio informatore di tali misure deve essere quello di un impegno congiunto tra Ente Parco, Comunità Locali ed Imprenditori Agricoli, avente come obiettivo il miglioramento qualitativo delle attività agro-silvo-pastorali e la migliore gestione del patrimonio pubblico. La realizzazione di questo obiettivo non potrà avvenire che attraverso il ricorso a pratiche di basso impatto ambientale come di Buona Pratica Agricola (giuste modalità di seguito D.Lgs. n. 81/08avvicendamento e rotazione colturale), come anche attraverso la duratareintroduzione di vecchie colture tipiche, i contenuti minimi abbandonate o l’adeguamento e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e la razionalizzazione delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti modalità di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocoltivazione più tradizionali.

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Samples: Verbale Di Sopralluogo Per Accertamento Danni Fauna Alle Colture Agrarie

PREMESSA. Il La presente accordo disciplinaCarta del Servizio Idrico Integrato è stata redatta in attuazione alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sulla erogazione dei servizi pubblici”, ai sensi dell'articolo 37al D.P.C.M. 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”, all’art. 2 comma 2461 della Legge 27 dicembre 2007 n. 244, alle disposizioni in materia di qualità contrattuale, misura e qualità tecnica dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nonché all’art. 19 della Legge regionale FVG 15 aprile 2016 n. 5 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”. La Carta del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Servizio Idrico Integrato è il documento che definisce gli impegni che il Gestore assume nei confronti dell’Utente con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dei servizi forniti e successive modifiche e integrazioni il rapporto tra gli Utenti finali (di seguito D.LgsXxxxxx) e il Gestore. n. 81/08)In particolare la Carta: ▪ costituisce una dichiarazione d’impegno formale del Gestore nei confronti dei propri Utenti e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura, la duratanonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura del Servizio Idrico Integrato. Pertanto, i contenuti minimi e tutte le modalita' della formazionecondizioni più favorevoli per gli Utenti contenute nella Carta, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti comprese le eventuali modifiche e/o preposti revisioni, sostituiscono le corrispondenti clausole contrattuali in essere; ▪ individua i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore; ▪ individua i principi fondamentali che il Gestore deve osservare nella gestione del SII; ▪ è uno strumento per il miglioramento del servizio, tramite anche un costante e costruttivo confronto con gli Utenti; ▪ rappresenta una formazione "adeguata scelta di chiarezza e specifica"trasparenza nel rapporto tra il Gestore e gli Utenti. Nei casi di mancato rispetto degli standard specifici, indicati in Tabella 1, l’Utente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico. La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I Carta è disponibile sul sito web xxx.xxxxxx.xx e presso gli sportelli utenti aziendali del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroGestore.

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PREMESSA. Il La presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37Carta del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx (S.I.I.) è adottata dal 1 gennaio 2022 in conformità allo schema redatto dall’Autorità Idrica Toscana in attuazione del D.P.C.M. del 29.04.99 recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato” e conformemente al più recente richiamo normativo di cui all’art.2, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera 461 punto a), dei preposti della L.244/2007 e dei dirigentidelle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico pubblicate sulla G.U, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, n.72 del medesimo D.Lgs. n. 81/0829/10/2013. La applicazione presente Xxxxx recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e se ne conforma automaticamente anche prima della loro formale integrazione. La Carta del Servizio Idrico Integrato costituisce un allegato del contratto di Utenza, stipulato tra il Gestore del servizio medesimo e gli Utenti e rappresenta il documento in cui sono specificati livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestori del SII. Tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli Utenti contenute nella Carta si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura stessi, compresi i regolamenti. Da un punto di vista generale la Carta del Servizio Idrico Integrato: • Riconosce agli utenti il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull’operato dei Gestori toscani quale elemento essenziale di partecipazione consapevole di tutti gli utenti al servizio. • Indica le modalità per i reclami e le richieste di informazioni da parte degli utenti e per le relative risposte da parte dei Gestori ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità Idrica Toscana. • Indica le modalità per proporre le vie conciliative e procedura alternative di risoluzione delle controversie disciplinate nel “Regolamento di tutela dell’utenza”; • Specifica gli indennizzi all’utenza in caso di inadempienza agli obblighi del Gestore contenuti nella Carta. Nei casi di mancato rispetto degli standard specifici, indicati al paragrafo 4, al di fuori di eventuali casi di deroghe, l’utente ha diritto ad un indennizzo automatico e forfetario come riportato nel successivo paragrafo 9 “Indennizzi automatici”. La Carta del Servizio riguarda le prestazioni del servizio idrico integrato rese dal Gestore alle utenze domestiche residenti, non residenti e agli altri usi in base alle categorie d’utenza. Nei casi di somministrazione del servizio di acquedotto in deroga ai livelli minimi di servizio, il Gestore informerà gli utenti delle deroghe nonché delle norme di legge e degli eventuali limiti stabiliti dall’Autorità, secondo le modalità riportate al paragrafo 8 “Informazione all’Utenza” della presente accordo nei riguardi dei dirigenti Carta. Relativamente al servizio di fognatura e dei prepostia quello di depurazione, la Carta del servizio si riferisce rispettivamente agli scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura e a quelli soggetti a depurazione su impianti in gestione al Gestore. La Carta verrà consegnata a tutti gli Utenti che ne faranno richiesta e una sua sintesi sarà distribuita al momento della sottoscrizione del contratto di utenza. La stessa potrà, altresì, essere richiesta, per quanto facoltativaiscritto o telefonicamente, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37agli uffici della società, comma 7, del D.Lgspresso la sede di Xxxxx Xxxxxxxx x°0000 -00000 – Xxxxx Telefono 0583/508918 FAX 0583/506049 e dal sito dell’Autorità. n. 81/08. Nel caso venga posto A seguito della approvazione e delle modifiche della Carta le stesse saranno oggetto di un’informativa di sintesi in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorobolletta.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaI Comuni della Provincia di Ravenna hanno affidato in gestione ad ACER Ravenna gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica la cui consistenza è descritta in Documento 3 “Elenco immobili” di gara, ai sensi dell'articolo 37che comprende gli alloggi gestiti e le relative pertinenze (cantine, comma 2soffitte, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81autorimesse, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08parti comuni, aree cortilive ecc.), la duratainoltre ACER Ravenna dispone di un proprio patrimonio immobiliare (costituito da alloggi, i contenuti minimi negozi e le modalita' della formazioneautorimesse) anch’esso descritto nel medesimo Documento 3. Il patrimonio oggetto di Appalto è costituito da fabbricati interamente in locazione o a proprietà promiscua pubblico/privata. ACER Ravenna deve espletare, nonche' dell'aggiornamentonello svolgimento delle proprie funzioni, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgssia attività amministrative che tecnico manutentive. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostiIn particolare, per quanto facoltativariguarda gli interventi di manutenzione, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comma 7ciò implica eseguire le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (ad es. isolamenti termici a cappotto, sostituzione serramenti, installazione schermature, rifacimento coperture, adozione di materiali “cool”, etc…) e quelle necessarie ad integrare, riqualificare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonché eseguire gli interventi, anche di carattere innovativo e volti al risparmio energetico, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati ad adeguare all’uso corrente e alle normative vigenti l’edificio e le singole unità immobiliari (ad es. installazione impianti fotovoltaici, solari termici, generatori di calore a condensazione, a sistema ibrido, etc…). Le attività oggetto del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in presente Appalto potranno essere un percorso formativo orientate all’ottenimento di contenuto differenteeventuali finanziamenti, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti sgravi fiscali, incentivi economici, e quant’altro disponibile, individuato e/o preposti una formazione richiesto da ACER Ravenna ogni qualvolta possibile. Poiché ACER Ravenna opera sulla base di convenzioni con gli Enti committenti, e nell’espletamento delle sue attività gestionali è tenuta al rispetto delle procedure del sistema qualità certificato ISO 9001 nonché dei tempi previsti nella propria “Carta dei Servizi”. Risulta di fondamentale importanza che l’Appaltatore si attenga a prestabiliti tempi di intervento sugli alloggi che verranno assegnati mediante i singoli Ordini di Lavoro. L’Appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni definite nel Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017, n.259 in vigore dal 06 novembre 2017, che individua i nuovi parametri riguardanti i CAM-GPP rendendo così obbligatori, in base al nuovo Codice degli Appalti, i "adeguata Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e specificalavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici". La formazione L’Appaltatore si impegna a mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro un atteggiamento collaborativo e costruttivo per il raggiungimento degli obiettivi di ACER Ravenna espressi qui sinteticamente. Gli obiettivi dell’Appalto sono volti a mantenere gli immobili, affidati in gestione ad ACER Ravenna o di sua proprietà, in un adeguato stato di uso e manutenzione che ne permetta una corretta fruizione da parte degli assegnatari al fine di mantenere, o aumentare, l’attuale stato di conservazione, funzionalità, sicurezza e decoro. Nel dettaglio, ACER Ravenna si propone di concretizzare i seguenti obiettivi fondamentali:  Ottenere prestazioni e lavori efficaci a costi predefiniti;  Garantire interventi tempestivi ed efficaci in base al grado di necessità;  Ottimizzare la capacità di controllo della qualità dei beni e dei relativi costi di gestione e manutenzione nell’ottica di un continuo miglioramento del comfort e della qualità del patrimonio;  Consentire nel tempo, ad ACER, una gestione ottimizzata delle attività manutentive e delle risorse necessarie;  Controllare ed assicurare i tempi di intervento predefiniti per l’esecuzione dei lavori;  Controllare la qualità dei lavori eseguiti;  Mantenere e ove possibile migliorare il rapporto con gli assegnatari al fine della conservazione del bene pubblico affidatogli in uso, in particolare nell’espletamento delle opere manutentive. Per l’ottenimento di tali risultati ACER Ravenna ritiene congruo appaltare tali lavori a più soggetti terzi. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, Committente e Appaltatori dovranno operare sinergicamente instaurando un rapporto di stretta collaborazione, pur nel rispetto degli specifici ruoli. Ai fini degli art.3-comma 5 e art.66-comma 4 della L.n.136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: 8005425DAF  Alloggi soggetti a ripristino: unità immobiliari non locate soggette a manutenzione per ripristino completo fino a riassegnazione;  Area A, Area B: Zone in cui è suddiviso il patrimonio immobiliare gestito ed oggetto dei lavori di manutenzione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I Accordo Quadro;  Assuntore o Appaltatore Principale: soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeCodice dei Contratti, relative a mansioni o che si è aggiudicato l’Appalto. Sottoscrive l’Accordo Quadro e si impegna ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni eseguire i lavori di manutenzione mediante metodi ed organizzazione previsti nel presente Accordo Quadro per una delle due Aree di intervento;  Appaltatore di Riserva: soggetto giuridico che sottoscrive l’Accordo Quadro e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulterioripotrà essere chiamato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante ad eseguire i lavori di manutenzione, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento risoluzione anticipata di cui uno dei Contratti Operativi sottoscritti da Stazione Appaltante con Appaltatore Principale nei modi e alle condizioni specificati nello schema di contratto, allegato al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data disciplinare di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.gara;

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Samples: Accordo Quadro Inerente I Lavori Di Efficientamento Energetico, Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Edile E Impiantistica, Il Ripristino Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Ravenna

PREMESSA. Il Le parti danno atto che il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37è sottoscritto in applicazione dell’articolo 1, comma 214, L.R. 23/2017, che dispone “Nelle more della ricomposizione della delegazione trattante il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e ferma l'applicazione degli aspetti giuridici del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81contratto collettivo di lavoro 2010-2012, e successive modifiche e integrazioni (nell'ambito della contrattazione integrativa regionale può essere disposta l'erogazione al personale dell'Agenzia Forestas, in via provvisoria, degli incrementi retributivi, riferiti agli istituti economici del predetto contratto collettivo nazionale, corrispondenti a quelli applicati nel comparto di seguito D.Lgs. n. 81/08)contrattazione regionale, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 2158 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per gli anni 2016-2018 e salvo conguaglio con gli incrementi retributivi riferiti al medesimo periodo eventualmente previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.” Gli incrementi retributivi sono pertanto disposti in via provvisoria, nelle more della ricomposizione della delegazione trattante il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e salvo conguaglio con gli incrementi retributivi riferiti al medesimo periodo eventualmente previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Le parti concordano sul fatto che il riferimento nell’articolo 1, comma 114, L.R. 23/2017, “agli incrementi retributivi corrispondenti a quelli applicati nel comparto di contrattazione regionale”, debba intendersi nel senso che occorre un incremento di risorse determinate dalla Giunta, in modo da garantire, attraverso la stipulazione di un successivo accordo, l’effettiva equiparazione degli incrementi salariali nonché dell’indennità di vacanza contrattuale dal 2010. Il giorno 11 settembre 2018 alle ore 17.30 presso la sede del medesimo D.LgsCORAN della Regione Sardegna e dell’Agenzia FoReSTAS, in via Mameli in Cagliari, ha avuto luogo l’incontro fra Il Co.Ra.N- Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sardegna, composto da: prof.ssa Xxxxx Xxx xxxx. n. 81/08Xxxxxx Xxxxxxx xxxx. La applicazione dei contenuti Xxxxxxxxx Xxxxx e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali: Il Segretario Regionale della FLAI CGIL Xxxxxxxx Xxxxxxx Il Segretario Regionale della FAI CISL Xxxxx Xxxxxxxx Il Segretario Regionale della UIA UIL Gaia Garau Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato accordo per l’applicazione ai dipendenti dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del presente accordo nei riguardi dei dirigenti territorio e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore dell’ambiente della Sardegna degli incrementi relativi al triennio 2016-2018 sul minimo retributivo nazionale conglobato definito contratto collettivo nazionale di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme eidraulico-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroagraria.

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Samples: Accordo Per L’applicazione Ai Dipendenti Dell’agenzia Forestale Regionale Per Lo Sviluppo Del Territorio E Dell’ambiente Della Sardegna Degli Incrementi Relativi Al Triennio 2016 2018 Sul Minimo Retributivo Nazionale Conglobato Definito Dal Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori Di Sistemazione Idraulico Forestale E Idraulico Agraria

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaPer poter chiarire se la contrattazione di impresa possa essere considerata una categoria contrattuale autonoma, ai sensi dell'articolo 37giustificando così una disciplina giuridica per molti aspetti differenziata da quella dei contratti “civili”, comma 2appare opportuno, prima ancora di cercare di darne una definizione, ricercare le ragioni che hanno portato a ritenere per molto tempo il diritto commerciale e i suoi istituti un sistema autonomo e separato dal diritto civile. In Italia, fino alla riforma del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 811942, che ha unificato i due codi- ci, e successive modifiche e integrazioni in molti paesi vicini al nostro (di seguito D.Lgs. n. 81/08si pensi alla Francia, alla Germania, alla Spagna, etc.), l‟opera di codificazione si è svilup- pata in un codice civile e in un codice commerciale, sul presuppo- sto che il diritto commerciale abbia una disciplina diversa e di- stinta da quella privatistica. Dopo l‟unificazione dei codici, nel nostro ordinamento l‟espressione “diritto commerciale” è stata ritenuta una formula convenzionale1, per indicare un complesso di norme dirette a re- 1 XXXXX X., (voce) Diritto commerciale, in Enciclopedia del diritto, XII Milano, 1946, 921. golare una serie di rapporti, anch‟essi individuati convenzional- mente, poiché non sembrerebbe esistere «oggi, in Italia, nell‟ambito del diritto privato, un corpo di norme, organico e au- tonomo rispetto al diritto civile, che possa essere definito, in base a criteri precisi e rigorosi, diritto commerciale»2. Tuttavia, la duratafre- quenza con la quale si vengono a creare discipline nuove e con- trapposte, i contenuti minimi che convivono con quelle del tradizionale sistema giu- sprivatistico, porta all‟attenta considerazione che esiste «un diritto detto, nella sua organicità, speciale nei confronti del diritto comu- ne»3. «L‟unificazione del diritto privato non segna [...] la fine del di- ritto commerciale come “autonoma categoria del diritto priva- to”»4. Le espressioni “diritto commerciale” e “contrattazione di im- presa”, quindi, sembrano ancora delineare l‟intento di contrappor- re un sistema di norme ispirato a principi diversi da quelli del di- ritto privato comune, in quanto esiste un complesso di norme spe- ciali che non valgono per la generalità dei consociati5. Nel ripercorrere le tappe del diritto commerciale fin dalle sue origini, l‟indagine storica qui proposta si concentrerà soprattutto sulla evoluzione del commercio e del diritto commerciale nelle 2 JAEGER P.G. - DENOZZA F., Appunti di diritto commerciale, Milano, 2000, 3. Cfr. anche XXXXXXX F., L’imprenditore, Bologna, 1970, 1-4; FER- RARA F. jr., Gli imprenditori e le modalita' della formazionesocietà, nonche' dell'aggiornamentoMilano 1952, 14 e ss.. In chiave critica CIAN G., Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei lavoratori co- dici, in Riv. dir. civ., 1974, I, 531. Sui rapporti tra diritto civile e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2commerciale si rinvia anche ai lavori di OPPO G., comma Codice civile e diritto commerciale, in Riv. dir. civ., 1993, I, 221; ID., Le ragioni del diritto: il diritto commerciale, in Riv. dir. civ., 1995, I, 505 e PORTALE G.B., Il diritto commerciale italiano alle soglie del XXI se- colo, in Riv. soc., 2008, 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

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Samples: boa.unimib.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLe parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgsda inserire nell’Accordo di cui all’art. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 13, lettera a)della L. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato abitativo nell’area pisana e, nell’ambito dei preposti principi stabiliti dalla legge, si propongono in particolare i seguenti obbiettivi: Favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e dei dirigentil’accesso alle locazioni per i settori sociali che attualmente ne sono esclusi; Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, nonche' incentivando la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08trasformazione degli sfratti in nuovi contratti; Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulta sommerso e irregolare. La applicazione dei contenuti struttura del presente accordo nei riguardi Accordo Territoriale, ad eccezione dei dirigenti riferimenti relativi alla “Zonizzazione” e alle “Fasce di oscillazione dei prepostiCanoni”, è dalle parti ritenuta valida ed essenziale, come metodo operativo e per i suoi contenuti, per quanto facoltativatutti i Comuni della Provincia di Pisa. Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire alcuni strumenti tecnici, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37di seguito elencati, comma 7a sostegno della contrattazione. L’Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e di monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie: Mercato e costo delle locazioni abitative, anche in confronto alle altre città; Tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi; Tendenze delle tipologie costruttive; Evoluzione del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani; Contratti di contenuto differente, il datore locazione e provvedimenti esecutivi di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata rilascio; Processi di vendita e specifica"dismissione del patrimonio pubblico e degli Enti. La formazione composizione e le modalità di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto costituzione dell’Osservatorio saranno definite entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordoAccordo Territoriale. All’interno dell’Osservatorio si costituirà la “Borsa delle Locazioni”, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione organismo composto dagli enti designati unanimemente dalle Associazioni firmatarie del presente accordoAccordo. Tale organismo, l'articolazione composto dai Sindacati della Proprietà e degli Inquilini ed eventualmente da funzionari delle Amministrazioni Comunali interessate, avrà compiti di studio, proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, limitatamente alla gestione dei percorsi formativi Contratti di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria locazione. L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali, dovrà avere lo scopo di lavoratori stagionali. Ai fini favorire l’accesso al mercato locativo privato, in particolare da parte di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro tra la domanda e formazione all'evoluzione dell'esperienza l’offerta attraverso iniziative e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroorganismi adeguati.

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Samples: Accordo Territoriale

PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni Piano Operativo (di seguito D.Lgs. il “Piano”) viene adottato ai sensi della Delibera ART n. 81/0816/2018 - Misura 13 “Indicatori e livelli minimi di accessibilità”, con il coinvolgimento dei Gestori dell’Infrastruttura ferroviaria e delle Stazioni ferroviarie (Rete Ferroviaria Italiana - RFI, e Ente Autonomo Volturno – EAV Infrastruttura), della Regione Campania, nonché delle rappresentanze dei consumatori e delle associazioni dei passeggeri e delle persone con disabilità e a ridotta mobilità (per brevità PRM), ed ha una durata pari a quella del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale di riferimento, stipulato tra EAV e la durataRegione Campania. Il Piano tiene conto del quadro normativo con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18 - primo strumento giuridico vincolante, che impone agli Stati firmatari di tutelare e salvaguardare tutti i contenuti minimi diritti e le modalita' della formazionelibertà fondamentali delle persone con disabilità, nonche' dell'aggiornamentoal Regolamento (CE) 1371/2007, dei lavoratori che nel Capo V disciplina il diritto al trasporto per le persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, e al Regolamento (UE) n. 1300/2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (STI-PRM). In ambito ferroviario avere un trasporto accessibile significa disporre congiuntamente di spazi di stazione e di materiale rotabile utilizzabili dalle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Un trasporto ferroviario “accessibile” rende più sicuro, confortevole e qualitativamente migliore il servizio per tutti gli utilizzatori ivi compresa quella porzione sempre crescente di popolazione con specifiche esigenze di mobilità. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Piano intende favorire le azioni sincrone tra tutti i soggetti coinvolti oltre all’impresa ferroviaria per migliorare il grado di accessibilità sia rendendo accessibili all’utenza PMR le informazioni prima del viaggio, sia durante tutto il percorso, dall’arrivo in stazione, alla salita e discesa dal treno, nonché a bordo. Il Piano individua iniziative congiunte che consentano – nel rispetto delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa diverse competenze dei soggetti coinvolti e sulla base di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti priorità di intervento sincrone – il miglioramento dell’accessibilità al servizio ferroviario e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo facilitino le attività relative all’abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto delle Specifiche Tecniche di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroInteroperabilità (STI- PRM).

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Samples: www.eavsrl.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaI servizi di consulenza di Telematica Italia attivati dal cliente con la sottoscrizione del punto 3, ai sensi dell'articolo 37sono suddivisi in due macro aree di competenza: • CONSULENZA PER LA FINANZA AGEVOLATA, comma 2servizi TI.FINANZIA • CONSULENZA AZIENDALE E LEGALE, servizi LEGAL.TI Dal momento del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti perfezionamento degli obblighi di cui all'articolo 21a punto 3 il cliente acquisisce il diritto di usufruire dei servizi potendo godere di speciali formule di fruizione e ottenendo le condizioni di listino che gli sono state riservate da contratto. 🡺 Servizi di ricerche professionali 🡺 Servizi di consulenza legale 🡺 Servizi di consulenza aziendale (altri servizi di consulenza per le imprese) Alcuni particolari servizi di consulenza, comma 1denominati Giuristi d'impresa - Consulenza Appalti pur se presenti nel listino LEGAL.TI sono riservati agli abbonati alla banca dati xxxxxxxxxx.xx e abilitati in base a contratti specifici che non riguardano il punto 3 del contratto. 🡺 Servizi di consulenza per la presentazione e la gestione di domande e pratiche di Finanza Agevolata e Tax Credit (servizi extra della Banca Dati Agevolazioni alle Imprese®, accessibili oltre che dall'area clienti anche d a l l ' i n t e r n o d e l s e r v i z i o s t e s s o n e l p o r t a l e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il listino di riferimento per il cliente è quello che gli viene assegnato in fase di attivazione in base alle condizioni commerciali del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti suo abbonamento e/o preposti una formazione che gli spetta per lo status ottenuto mediante l'iscrizione ad un programma fedeltà di Telematica Italia. Particolari formule promozionali di Telematica Italia possono prevedere che singoli servizi o categorie di servizi di consulenza possono essere erogati ai clienti in esenzione parziale o totale del costo della singola consulenza, secondo particolari condizioni previste dal contratto e da questo regolamento. Condizioni commerciali che prevedono esenzioni di costo totali o parziali per servizi di consulenza: • Evoucher/buoni ricevuti a fronte di sottoscrizione di nuovi abbonamenti Pagando la quota iniziale fissa prevista nel contratto OBIETTIVO IMPRESA 20K al punto 3, il cliente potrà non solo attivare i servizi di consulenza LEGAL.TI e TI.FINANZIA, ma anche fruire dei servizi di consulenza TI.FINANZIA senza pagarne i relativi corrispettivi dovuti fino a che non abbia realizzato un ritorno in termini di beneficio economico, pari proprio all'importo di 20.000,00 Euro, come indicato nel contratto di attivazione della formula ad obiettivo minimo. L'esenzione dei costi di consulenza è prevista solo fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo garantito, mentre sull'eccedenza di benefici ottenuti il cliente pagherà regolarmente i corrispettivi dovuti secondo quanto prevista da lettera d'incarico e le condizioni del suo listino dedicato. Qualora sia attiva e in regola la sua iscrizione al programma fedeltà NETWORK PMI ITALIA EXTRA con impegno minimo triennale (punto del contratto OBIETTIVO IMPRESA 20K) anche i servizi di consulenza LEGAL.TI possono essere fruiti dal cliente in esenzione totale o parziale dei costi secondo le condizioni previste in questo regolamento, purché egli eserciti ad ogni richiesta di servizio via form online l'opzione di adesione alla "adeguata e specificaformula ad obiettivo minimo". La formazione N.B: i servizi erogati da terzi (periti, avvocati, commercialisti, revisori, società per la consulenza ISO o attestazione SOA) complementari ad alcune pratiche di cui consulenza svolte da Telematica Italia, non sono servizi di consulenza di Telematica Italia e non possono quindi in nessun caso essere fruiti tramite formula ad obiettivo minimo attivata dalla società. Tali servizi, se richiesti dal cliente, anche se complementari ad altri servizi di consulenza erogati al presente accordo e' distinta cliente da quella prevista dai titoli successivi Telematica italia, dovranno essere ordinati e pagati dal cliente direttamente al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorofornitore/professionista convenzionato.

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Samples: www.telematicaitalia.it

PREMESSA. La presente assicurazione é stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione e che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la seguente Tabella 1: A.8.2.1 DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA Se il contratto é relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura é assegnato alla classe di merito 14. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, Contraente é tenuto a consegnare alla Società copia della carta di circolazione dell’autovettura e del D.Lgsrelativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero copia dell’appendice di cessione del contratto precedente. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (In mancanza di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti consegna di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differentetali documenti, il datore contratto viene assegnato alla classe di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica"merito 18. La formazione CON LA CONSEGNA DI UN’ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLA SOCIETÀ PER ALTRA AUTOVETTURA DEL MEDESIMO PROPRIETARIO O DI UN SUO FAMILIARE CONVIVENTE TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO Classi di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I merito Coefficienti di determinazione del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Premio D6 0,345 Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento Contraente consegni un’Attestazione in corso di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08validità rilasciata dalla Società, il presente accordo non si applica nei confronti Proprietario (nel caso dei lavoratori stagionali contratti di Leasing, il Locatario) – persona fisica - del veicolo o un suo Familiare convivente, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata della classe di merito risultante dall'ultima Attestazione conseguita in esso individuaticorso di validità se l'autovettura era assicurata nella formula Bonus/Malus (Condizione Speciale F). Il Contraente é tenuto a consegnare alla Società copia della carta di circolazione dell’autovettura o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero copia dell’appendice di cessione del contratto precedente. In caso mancanza di mancata emanazione del provvedimento consegna di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data tali documenti, il contratto viene assegnato alla classe di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoromerito 18.

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Samples: Assicurazione a Mezzo Rappresentanti

PREMESSA. Il presente accordo disciplinacapitolato speciale di appalto riguarda le prescrizioni tecniche per le opere necessarie al rinnovo di un impianto di rivelazione fumi a servizio della sede I.N.P.S. sita in Xxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx de Balaguer n.11 - via Grezar n. 6. Il complesso della sede è composto da due corpi di fabbrica il primo denominato “ edificio “A” e il secondo denominato “ B”. Lo sviluppo verticale dei due plessi risulta : Edifico “A” n. 8 piani fuori terra e n. 3 piani interrati destinati ad autorimessa ; Edificio “B” n.5 piani fuori terra e n. 3 piani interrati destinati ad autorimessa; Per una superficie complessiva di circa : Edifico “A” 8.900 mq F.T Edificio “B” 5.600 mq F.T. Ogni piano ha una superficie calpestabile di circa: Edifico “A” mq 1.270 Edificio “B” mq 1.400 Gli interventi dovranno comprendere oltre alla fornitura in opera degli apparati - componenti e della rete delle canalizzazioni anche la prestazione di manodopera specialistica necessaria, ai sensi dell'articolo 37alla programmazione, comma 2messa in esercizio, collaudo, addestramento del D.Lgspersonale addetto al presidio antincendio e garanzia di tutto il sistema di rivelazione incendi in oggetto. 9 aprile 2008 n. 81Per la rete delle canalizzazioni si intende la fornitura e la posa dei cavi di alimentazione (circuito loop e di potenza), delle tubazioni e successive modifiche il relativo collegamento. Sono oggetto delle presente descrizione tecnica le opere necessarie per dare completi e integrazioni (funzionanti in ogni loro parte l’impianto di rilevazione incendi per la protezione dell'edificio. Gli impianti e le apparecchiature saranno in tutto corrispondenti alle specifiche tecniche di seguito D.Lgsriportate e saranno realizzati seguendo la migliore regola dell'arte, utilizzando a tale scopo materiali di primarie case costruttrici con provata esperienza nel campo specifico. n. 81/08)Le apparecchiature e la componentistica dovrà soddisfare le certificazioni secondo ISO 9001. Ciascun sottosistema dovrà quindi rispondere al proprio scopo specifico fornendo il massimo numero di informazioni sullo stato del campo controllato, garantendo nel contempo facilità d'uso anche a personale privo di particolari conoscenze tecniche. Per rendere minima la duratanecessità di interventi dell'operatore è basilare la capacità dei singoli sottosistemi di interagire automaticamente con la massima affidabilità in tutti quei casi in cui le correlazioni tra eventi e risposte del sistema siano pregiudizievoli per la sicurezza. • Il livello periferico costituito dagli elementi in campo. • Il livello di elaborazione dei segnali, i contenuti minimi cui corrispondono le unità periferiche autonome ed intelligenti. • Il livello di gestione e le modalita' della formazionesupervisione centralizzata, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto a sua volta suddiviso in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.due sottolivelli:

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Samples: servizi2.inps.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLe parti condividono il Verbale di Accordo fra la Conferenza Metropolitana dei Sindaci e CGIL, ai sensi dell'articolo 37CISL, comma 2UIL, del D.Lgssottoscritto il 22 Novembre 2010. 9 aprile 2008 n. 81In particolare sottolineano: • gli effetti drammatici della crisi che si stanno scaricando sulla tenuta occupazionale e quindi sul tessuto sociale; • i tagli dei trasferimenti agli Enti locali (art.14 d.l. 78/2010) che, intervenendo sul capitolo spesa corrente dei bilanci dei Comuni, si scaricheranno essenzialmente sulle spese per i servizi e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08per il personale. La applicazione manovra governativa contenuta nella legge 112 e nella successiva legge di Stabilità, rischia di mettere in discussione la tenuta del sistema di welfare del nostro territorio. Si ritiene quindi necessario individuare linee di indirizzo che vadano nella direzione di evitare un ridimensionamento dell’assetto complessivo dei contenuti servizi erogati dai Comuni. A questo quadro si aggiungono i tagli di risorse umane ed economiche alla scuola pubblica, che in presenza dell’aumento demografico più alto in Italia, stanno scaricando nuovamente sugli Enti locali un peso già insostenibile e rendono necessario un forte impegno politico della Regione Xxxxxx – Romagna, che ha già operato un primo importante intervento con l'approvazione della legge n° 12/2010 “Patto di Stabilità Territoriale Regione Xxxxxx Xxxxxxx”. Si esprime pertanto un giudizio negativo sul peggioramento del presente accordo nei riguardi quadro di riferimento normativo nazionale, che a fronte: • di un ulteriore e consistente taglio dei dirigenti trasferimenti agli Enti Locali, • di una conferma dei meccanismi del Patto di stabilità, • di un blocco del turn-over e di un taglio del 50% del personale con contratti precari, non consente alle Autonomie locali di compensare gli effetti della manovra con interventi di carattere strutturale, in grado di recuperare le risorse necessarie per garantire lo stesso livello quali-quantitativo di erogazione dei prepostiservizi. Per le Amministrazioni del nostro territorio, che hanno in genere attuato “comportamenti virtuosi”, gli effetti saranno devastanti. Nello specifico, per quanto facoltativariguarda la manovra di bilancio 2011, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37gli effetti sul Comune di Sasso Marconi sono così quantificabili: • Riduzione del 11,55% dei trasferimenti da parte dello stato (pari a € 336.838 ); mentre per gli anni 2012 e 2013 è quantificata complessivamente nel 22,4% % (pari a € 659.418); • rispetto del patto di stabilità, comma 7che avrà un saldo obiettivo (in migliaia di euro) pari a + 998 nel 2011 e + 1309 nel 2012 e 2013. Le parti condividono la scelta dell’amministrazione di raggiungere il mantenimento del patto di stabilità, del D.Lgsoperando complessivamente attraverso azioni mirate di riduzione della spesa, con l’obiettivo di mantenere e riorganizzare i servizi, evitando che il peso della manovra ricada sulle fasce più deboli della popolazione. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo Il prudente utilizzo delle entrate per oneri di contenuto differenteurbanizzazione consiglia anche per il 2011, così come per il datore 2010, di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata utilizzare questa voce di entrata per circa il 28,50 (ovvero 300.000,00 €) nella parte spesa corrente e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora per il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavororestante 71,50% (753.000,00 €) nella parte investimenti.

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Samples: Verbale Di Incontro E Di Accordo Sul Bilancio Previsionale 2011 Del Comune Di Sasso Marconi

PREMESSA. La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nell'ottobre del 2009, ha iniziato un'indagine conoscitiva sui problemi concernenti la condizione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti in Italia. Le questioni che riguardano Rom, Sinti e Caminanti, infatti, non sono mai state oggetto di un'analisi approfondita e sistematica da parte del Parlamento. E troppo spesso, esse sono state affrontate unicamente sotto il profilo del cosiddetto decoro urbano, della sicurezza o dell'ordine pubblico. Per altro verso tutti gli stati europei considerano un problema i Rom e in generale le popolazioni che a tali gruppi vengono assimilate, il che rende complessa l'attuazione di politiche volte all'integrazione. La comunità internazionale, in particolare gli organismi europei, dà un giudizio fortemente critico sulle politiche seguite da diversi paesi con riferimento a Rom, Sinti e Caminanti. Il presente accordo disciplinagiudizio negativo ha colpito volta per volta la Repubblica Ceca, la Francia e altri paesi. Anche l'Italia si è dovuta confrontare con le critiche su questo o quell'aspetto della propria politica, critiche che non hanno risparmiato certi atteggiamenti della società civile. Il nostro paese, quest'anno, è stato sottoposto alla Universal Periodical Review da parte del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu: tra le 92 raccomandazioni che riguardavano l'Italia, ben 10 si sono concentrate sul trattamento riservato alle minoranze Rom e Sinti. Il 10 marzo del 2010, l‟Alto Commissario dell‟Onu per i Diritti Umani, Xxxx Xxxxxx, è stata ascoltata in audizione dalla Commissione per i diritti umani del Senato ed ha avuto parole di sconcerto e di forte critica rispetto a quanto riscontrato nel corso dei sopralluoghi nei campi Rom dei giorni precedenti. In Italia, esistono undici leggi regionali su Rom, Sinti e Caminanti e un reticolo di provvedimenti locali e ordinanze municipali, ma manca un piano nazionale che fissi univocamente le linee di intervento che siano allo stesso tempo flessibili (rispetto alle diverse esigenze e al contesto territoriale) e condivise nella loro applicazione, mancanza che, peraltro, è stata sottolineata dall'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, nel corso dell'audizione in Senato. L'indagine promossa dalla Commissione ha l'obiettivo di costruire una base di conoscenza condivisa. Essa non pretende di risolvere i problemi e la diversità di posizioni presenti nel dibattito politico. Semmai, attraverso l'indagine conoscitiva della Commissione, si vuole fornire, ai sensi dell'articolo 37diversi orientamenti e alle diverse opinioni, comma 2un tessuto conoscitivo che superi gli stereotipi e un punto di partenza attraverso cui le opinioni si possano confrontare in modo costruttivo. Una migliore conoscenza dei fenomeni può portare all'individuazione di politiche più efficaci nel garantire sicurezza e integrazione. L'indagine ha utilizzato principalmente lo strumento delle audizioni. Sono stati ascoltati dalla Commissione studiosi, del D.Lgsmembri di organismi internazionali, esponenti di enti locali, sindaci, rappresentanti di associazioni italiane e internazionali nonché membri delle comunità italiane di Rom, Sinti e Caminanti. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)Oltre alle audizioni, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, Commissione ha effettuato alcune visite sul campo per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto verificare in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono prima persona le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione vita in alcuni insediamenti: sono state visitate alcune realtà abitative dei Rom ed è stata effettuata una missione in Romania. Infine sono stati presi in considerazione, nella stesura del presente rapporto, i documenti approvati da organismi internazionali, europei, nazionali e locali; le indicazioni e le raccomandazioni della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa; il rapporto sulle minoranze redatto dal Governo italiano; i materiali informativi messi a disposizione della Commissione dalle personalità audite. Nella prima parte del rapporto viene affrontato il contesto della presenza di cui al presente accordo puo' avvenire Rom, Sinti e Caminanti in Italia: consistenza numerica, zone di provenienza e di insediamento, aspetti culturali, status giuridico. Nella seconda vengono analizzati aspetti specifici della loro condizione: le problematiche abitative; l'accesso a servizi come scuola e sanità; la condizione lavorativa; le questioni relative alla sicurezza e alla criminalità; la situazione dei minori. Nella terza parte viene tracciato un confronto con le normative internazionali e di altri stati europei. Questo lavoro non può rappresentare un punto d'arrivo sulla conoscenza delle questioni che riguardano le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti in Italia ma costituisce una base di partenza sia in aula che nel luogo per ulteriori studi e approfondimenti sia per eventuali iniziative di lavorotipo normativo o amministrativo.

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Samples: www.senato.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaTenuto conto che ISPRO ( ex ISPO) ha: − con nota 2276 del 11 dicembre 2017 disdetto il servizio con ESTAR sezione stipendi per quanto concerne la gestione economica e giuridica del personale con particolare riferimento all’amministrazione dei fondi contrattuali, ai sensi dell'articolo 37produttività, comma 2, conto annuale − con nota del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (2277 dell’11 dicembre 2017 ha richiesto all’azienda USL toscana centro nell’ambito della convenzione di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' servizi esistente una integrazione per la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento personale e formazione all'evoluzione dell'esperienza rivolta all’esterno (eventi scientifici) Dato atto che l’azienda USL Toscana Centro ha unificato i propri applicativi informatici di gestione giuridica e di rilevazione delle presenze/assenze del personale, attraverso un unico software, denominato Dedalus WHR 2.0, ed aggiudicato con gara ESTAR. Preso atto che ISPRO, in sede di riunione con ESTAR, ha manifestato la volontà di effettuare lo stesso passaggio ai gestionali informatici al fine di allinearsi con l’Azienda USL per premetterle la gestione complessiva delle attività dell’amministrazione del personale. Dato atto che con successivi incontri e riunioni tra ISPRO, ESTAR sezione stipendi e ASL Toscana Centro, è stato concordato e stabilito il passaggio del servizio svolto da ESTAR sezione stipendi all’ASL Toscana Centro dal 1^ gennaio 2018 riconoscendogli anche un adeguato corrispettivo economico annuo. Xxxx xxxx, altresì, che alcune attività di rendicontazione relative ai fondi contrattuali e conto annuale per l’anno 2017 e precedenti, saranno comunque svolte nel 2018 da ESTAR in quanto code di competenza. Tenuto conto che è stato concordato, negli incontri con ISPRO, che sono attribuite al servizio anche ulteriori attività rispetto a quanto effettuato in passato e più esattamente: − la gestione del flusso RFC 180; − rilascio carte operatore; − gestione delle attività per le trattenute sindacali; − verifica attività per gli adempimenti delle rendicontazioni orarie relative ai sindacati; − riferimento per gestione sciopero; − flussi ARAN e PERLAPA Il Responsabile dell’Area Amministrazione del Personale e Direttore della tecnica SOC Gestione delle Risorse Umane, propone il progetto di attività aggiuntiva “Attuazione Convenzione ISPRO per la gestione dell’amministrazione economica e nell'ambito giuridica delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti risorse umane e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.Formazione “

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinadocumento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'articolo 37dell’art. 59, comma 24, del D.LgsCodice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria volti all’ adeguamento tecnico e normativo entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT di proprietà dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 9 aprile 2008 n. 81Lo scopo primario è quello di far risparmiare all’Amministrazione il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) previsto dall’ “Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il sistema idrico” sulle utenze che non hanno consegnato al proprio distributore di energia elettrica la Dichiarazione di Adeguatezza del proprio impianto di connessione in Media Tensione. La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell'impianto del cliente in media tensione ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità con: ⮚ il comma 35.1 dell'allegato A alla delibera 333/07 e l'allegato C alla delibera ARG/elt 33/08; ⮚ oppure con il comma 35.2 della delibera 333/07. Un fac-simile della dichiarazione di adeguatezza è disponibile nell'allegato C alla delibera ARG/elt 33/08 (versione modificata dalla delibera ARG/elt 119/08). Pertanto, al fine di conseguire la suddetta dichiarazione di adeguatezza, ovvero il risparmio del “CTS” e, visto lo stato degli impianti di connessione in Media Tensione che ad oggi non potrebbero essere dichiarati rispondenti ai requisiti fissati dall’Autorità, l’Amministrazione intende programmare ed eseguire degli interventi puntuali e successive modifiche standardizzati di manutenzione straordinaria necessari all’adeguamento tecnico e integrazioni normativo (norme CEI 0- 16) degli impianti di seguito D.Lgs. n. 81/08connessione in media tensione esistenti e funzionanti a servizio degli edifici di proprietà dell’ateneo situati all’interno della città Universitaria (P. le Xxxx Xxxx, 5), la duratadel comune di Roma e del comune di Latina. Di conseguenza, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti all’operatore economico aggiudicatario del presente accordo nei riguardi Accordo Quadro potranno essere richieste sia attività volte all’esecuzione dei dirigenti lavori di adeguamento e dei prepostisia attività finalizzate alla redazione della dichiarazione di adeguatezza, completa di tutti i documenti necessari, secondo le modalità previste dalla AEEG e dal distributore energetico locale al quale consegnarla per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo la certificazione della rispondenza degli impianti di contenuto differenteconnessione MT alla norme CEI 0-16, il datore tutto finalizzato a quanto già descritto all’inizio di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoropremessa.

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Samples: web.uniroma1.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLa ATS Sardegna è impegnata in un profondo processo di riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 37razionalizzazione e centralizzazione che tiene conto del profondo cambiamento nel SSR: sono infatti in corso dei percorsi riorganizzativi complessivi della Sanità Regionale, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni di razionalizzazione dei Presidi Ospedalieri (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' Riforma della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera aRete Ospedaliera), dei preposti processi di Presa in Carico dei pazienti, di centralizzazione dei processi amministrativi, di acquisto di Beni e Servizi Sanitari. L'obiettivo fondamentale che si intende raggiungere è quello di porre il Paziente e il Cittadino al centro dei dirigentiprocessi assistenziali, nonche' di cura e prevenzione, con la formazione facoltativa certezza della sostenibilità finanziaria del sistema. In questo contesto l'innovazione digitale è una leva strategica per l'ATS Sardegna, che sta affrontando un cambiamento epocale e una profonda trasformazione dei soggetti processi di erogazione dei propri servizi sanitari. Nell'ambito del Piano Sanitario Triennale 2018-2020 l'ATS Sardegna ha posto un particolare focus sul Servizio di Continuità Assistenziale, i cui all'articolo 21operatori dovranno realizzare sinergie importanti con i MMG e i PLS nel governo non solo della cronicità, comma 1ma anche dei bisogni a bassa e media complessità evitando che l'utente si rivolga all'Ospedale per patologie non urgenti e differibili. Il Numero Unico 116117 è il numero unico Europeo per l'accesso ai Servizi di Cure Mediche non urgenti e altri servizi sanitari; concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità e la sua attivazione non è legata solo alla sostituzione dei numeri di Continuità Assistenziale, ma opera in raccordo con il servizio di emergenza urgenza con funzioni in grado di assicurare la continuità delle cure e di intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità. A T S S A R D E G N A – S e d e L e g a l e : V i a E . C o s t a n . 5 7 , ( P i a z z a F i u m e ) 0 7 1 0 0 S a s s a r i ( S S ) – C . F . : 9 2 0 0 5 8 7 0 9 0 9 – P . I V A : 0 0 9 3 5 6 5 0 9 0 3 – I n t e r n e t : w w w . a t s s a r d e g n a . i t – – C e n t r a l i n o : + 0 0 ( 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 – D i r e z i o n e G e n e r a l e - V i a E n r i c o C o s t a n . 5 7 , ( P i a z z a F i u m e ) - 0 7 1 0 0 S a s s a r i ( S S ) - T e l . : + 0 0 ( 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 Infatti, l'Accordo Stato Regioni del medesimo D.Lgs7 febbraio 2013 - "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”, ha fornito le indicazioni relativamente all'adozione di sistemi di ricezione delle richieste di Assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, mediante la: • Centralizzazione, almeno su base provinciale, delle chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale; • Condivisione con il servizio di Emergenza Urgenza delle tecnologie e integrazione con i sistemi informativi regionali, lasciando comunque distinto l'accesso degli utenti alle numerazioni 118 e a quella della Continuità Assistenziale. n. 81/08. La applicazione Il servizio non deve essere una mera sostituzione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostivari numeri utilizzati attualmente per il Servizio di Continuità Assistenziale che, per quanto facoltativasua caratteristica, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37opera su archi temporali limitati, comma 7ma deve garantire a tutti i cittadini, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo nelle 24 ore, la possibilità di contenuto differente, il datore ricevere senza soluzione di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito continuità risposte a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione tutte le chiamate di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo cure mediche non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuatiurgenti. In caso coerenza con questo quadro generale, come previsto nel Piano Sanitario Annuale 2018 della ATS, l'attivazione del Numero 116117 verrà realizzata gradualmente in modo da consentire l'armonizzazione del percorso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordoriorganizzazione della Rete Ospedaliera, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza della Rete della emergenza-urgenza e della Rete Territoriale. Per raggiungere tale obiettivo la ATS intende dotarsi di uno strumento applicativo che consenta la corretta gestione del servizio 116117, garantendo l'accesso e la circolarità delle informazioni tra i diversi operatori del servizio, nel rispetto delle norme sulla privacy, e che supporti l'attività tempestiva di triage attraverso una metodologia consolidata a livello internazionale. Un ulteriore elemento, è rappresentato dalla formazione finalizzata ad acquisire, da parte degli operatori, le competenze applicative per l'utilizzo del nuovo strumento, formazione che andrà prevista con adeguate azioni di follow up e accompagnata da una assistenza tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego iniziale di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorotipo continuativo.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37L’art. 80, comma 25, lett. c) del D.Lgsd.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni 50/2016 (di seguito D.Lgs«Codice») prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto qualora «la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità». n. 81/08)La norma individua alcune fattispecie esemplificative ritenute idonee ad incidere sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra la stazione appaltante e l’operatore economico, quali le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la durata, i contenuti minimi e selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le modalita' informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti procedura di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgsselezione. n. 81/08L’art. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 380, comma 13, del D.Lgs. 81/08Codice prevede che l’ANAC, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo con proprie linee guida da adottare entro diciotto mesi 90 giorni dalla data di pubblicazione entrata in vigore del presente accordoCodice stesso, l'articolazione dei percorsi formativi possa precisare i mezzi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria prova adeguati a comprovare le circostanze di lavoratori stagionali. Ai fini esclusione in esame ovvero quali carenze nell’esecuzione di un migliore adeguamento precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. Sulla base delle modalita' previsioni citate, l’Autorità ha predisposto il seguente documento di apprendimento consultazione, contenente le linee guida volte a favorire l’adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti nelle valutazioni di competenza. A tal fine, intende specificare e formazione all'evoluzione dell'esperienza circostanziare le fattispecie esemplificative individuate in via generica dalla norma, identificare, sempre a titolo esemplificativo, ulteriori fattispecie rilevanti e della tecnica specificare i mezzi di prova ritenuti adeguati a comprovare la sussistenza delmotivo di esclusione in esame. Agli stakeholders è richiesto di far pervenire osservazioni, suggerimenti, proposte utili alla formulazione di indicazioni interpretative e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente operative utilizzabili dalle stazioni appaltanti per le valutazioni di competenza. In particolare, si chiede di esprimere il proprio punto di vista sulle fattispecie rilevanti individuate a titolo esemplificativo nel presente documento e sui mezzi di prova ritenuti idonei a comprovarne la presenza fisica dei discenti ricorrenza, indicando eventuali, ulteriori fattispecie considerate idonee ad incidere sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante e dei docenti, viene consentito l'impiego i mezzi di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroprova ritenuti adeguati.

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Samples: Documento Di Consultazione

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaPolo Estrattivo n. 8 nelle aree adiacenti all’espansione qui trattata è dichiarato dagli studi settoriali vigenti (PAE e PPIP) idoneo all’insediamento di nuovi impianti per la trasformazione degli inerti. I proponenti si conformano a tali indicazioni/prescrizioni oltre ad impegnarsi a recepire, ai sensi dell'articolo 37in ambito di progettazione dell’impianto, comma 2, del D.Lgsle norme vigenti in materia. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, Ovviamente l’impegno per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti lo spostamento e/o preposti chiusura dell’ impianto esistente in Via Corticella, con demolizione della struttura e ripristino dell’ area dell’attuale sedime, è oggetto specifico di Accordo ex art. 24 LR 7/2004 al quale è allegata la presente “Proposta preliminare coordinata, di escavazione, risistemazione e recupero”. In ottemperanza al documento degli indirizzi tecnici per la formazione della “Proposta preliminare coordinata unitaria di escavazione, risistemazione e recupero” nonché all’art. 16 punto 6 del PAE vigente, che ritiene opportuno mantenere il frantoio nella sua attuale collocazione per la lavorazione del materiale estratto nel AEC “Ambito Estrattivo Comunale Ponte Guerro”, il proponente Frantoio Fondovalle s.r.l. si impegna alla delocalizzazione dell’impianto di lavorazione inerti, denominato “Frantoio Vezzali”, dall’attuale sito in località Ponte Guerro all’area destinata ad ospitare gli impianti inserita nel Polo 8 del PAE e PPIP vigente, come graficamente indicato nella Tavola Relativamente alla tempistica per la delocalizzazione dell’impianto stesso, stante l’attuale crisi che investe il settore edilizio e infrastrutture, occorrerà prevedere realisticamente, oltre ai tempi i modi e le fasi esecutive per la realizzazione dell’impianto, la fase di smantellamento dell’esistente con la sistemazione dell’area dell’attuale sedime. In sintesi la tempistica per la delocalizzazione può essere così esposta: - delocalizzazione impianto di lavorazione entro 5 anni dalla stipula dell’accordo in oggetto; - progetto di spostamento dell’impianto nel PPIP del Polo 8 da presentare dopo il rilascio dell’autorizzazione estrattiva collegata a recupero ambientale dell’AEC; - predisposizione dell’area atta a ricevere l’impianto di lavorazione nel PPIP del Polo 8 (area impiantistica) inizio dei lavori contestualmente alle opere di sistemazione morfologica definite nel Piano di Coltivazione e Sistemazione relativo all’area contigua “A1”; - spostamento delle lavorazioni dall’area Tecnologica di via Corticella, con cessazione dell’attività dell’esistente, a quella di via Macchioni entro un periodo di cinque anni dalla stipula dell’accordo in oggetto; - sistemazione dell’area di sedime entro 2 anni dal completamento dell’attività estrattiva relativa all’AEC Ponte Guerro prevista nella 1a fase estrattiva. Eventuali proroghe, richieste e autorizzate faranno slittare le fasi dello stesso periodo. Per la risistemazione delle aree, si prevede in parte l’uso naturalistico per il soddisfacimento delle prescrizioni del PIAE pari al 50% delle aree estrattive di nuova previsione; di queste aree recuperate ad uso naturalistico il 40% saranno a zona boscata; la restante parte a zona agricola di rispetto (uso vegetazionale). Altre destinazioni più puntuali potranno essere a “Parco Solare” ovvero ad aree di stoccaggio cumuli di materiali inerti prodotti dall’impianto di trasformazione delocalizzato all’interno dell’area impianti di Via Macchioni ovvero ampliamento del bacino di sedimentazione limi di lavaggio ghiaie, opere da meglio definire e concordare con l’Amministrazione Comunale. Le scarpate di risistemazione saranno formate da terreno naturale, debitamente accantonato in fase di scavo, ed avranno una inclinazione di 20° oppure 30°; il ripristino di fondo cava, prudenzialmente, sarà realizzata con terreni naturali di riporto aventi uno spessore di ml.2,00. Per quanto riguarda l’area di sedime di realizzazione del bacino di sedimentazione limi si propongono scarpate di sistemazione a 30° e un tombamento con terreno naturale del fondo cava di ml. 1,00 con successivamente tombamento con sedimentazione limi per uno spessore di ml. 8,00 e completamento finale con 1,00 ml. di terreno vegetale finale. Qualora la messa in esercizio del bacino di sedimentazione limi avvenisse al termine dell’attività estrattiva della fase A, si vanuterà la possibilità di non procedere al tombamento di fondo cava con 1,00 di materiale terroso in quanto in tal caso non intercorrerà alcun periodo di “scopertura” del fondo cava con esposizione agli agenti atmosferici ed alle infiltrazioni esterne. Tale materiale di fondo garantirà la protezione della falda, secondo gli «Indirizzi tecnici per la formazione "adeguata della “proposta preliminare coordinata, unitaria di escavazione, risistemazione e specifica"recupero”». Le Scarpate di sistemazione dell’AREA “A1” del Polo 8 avranno una inclinazione di 30° in modo tale da ottenere una maggiore superficie di fondo cava che opportunamente ripristinata ed impermeabilizzata sarà destinata ad uso impiantistico, collegata quindi alla zona impianti esistente interno al PPIP, per l’installazione del nuovo frantoio. Saranno mantenuti gli arginelli perimetrali in terra, “definitivi” posti sul fronte sud dell’area impiantistica come indicato nella Tavola.5 “Planimetria di Sistemazione Finale con Individuazione delle Aree di intervento - Scala 1: 1.000”. La formazione possibilità di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature usare i limi di decantazione delle acque di lavaggio della ghiaia deriva dagli «Indirizzi tecnici per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordodella “proposta preliminare coordinata, cosi' come l'addestramento unitaria di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgsescavazione, risistemazione e recupero”» e, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di limi con presenza di flocculanti tipo “acrilammide”, quest’ultimo utilizzo deriva dai contenuti della “Indagine conoscitiva sulla presenza di Tutti gli aspetti relativi alle pendenze delle scarpate di sistemazione nonché le tipologie di materiali saranno operativamente trattati a livello dei Piani di Coltivazione e Sistemazione specifici nonché dal progetto degli impianti di lavorazione, in modo da poter valutare, fra l’altro, la stabilità delle scarpate e la “stagionatura” dei limi stessi. n. 81/08. Fino all'attuazione Eventuali modifiche di pendenze delle disposizioni scarpate di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo sistemazione nonché dei materiali di sistemazione non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuaticonsiderano sostanziali rispetto a quelli definiti nella cartografia id progetto allegata, purché ovviamente conformi alle norme del PIAE e PAE e debitamente motivati e valutati negli specifici piani di coltivazione e sistemazione. In caso Come meglio evidenziato nelle Tavole n.5 “Planimetria di mancata emanazione Sistemazione Finale con Individuazione delle Aree di intervento - Scala 1: 1.000” per l’area AEC e per il Polo 8 si è previsto: - il ritombamento fino alla quota del provvedimento piano di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data campagna dell’area verso est ed a ridosso della viabilità pubblica per la larghezza media di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali40,00 ml. Ai fini per l’area estrattiva “A2”; - la predisposizione di un migliore adeguamento delle modalita' bacino di apprendimento sedimentazione limi di stoccaggio limi derivamenti dall’impianto di trasformazioni inerti delocalizzato all’interno dell’area impianti a nord della Via Macchioni mediante idoneo sistema di pompaggio in modo tale da procedere al ritombamento della restante parte dell’area “A2” a piano campagna una volta esaurita l’azione sedimentativa del bacino stesso (il completo tombamento a piano campagna di questa area necessiterebbe infatti di quantitativi di materiale terroso elevati che potrebbero essere recuperati solo mediante lo sviluppo dell’attività estrattiva nella contigua area “B” che però sarà scansionata nel quinquennio successivo); - il ritombamento fino alla quota del piano campagna dell’area estrattiva dell’AEC Ponte Guerro mediante utilizzo, per uno spessore di ml. 9,00 di limi derivanti dal ciclo di lavorazione inerti dell’impianto esistente di Via Corticella non ancora delocalizzato, con un finale tombamento dell’ultimo metro rimanente fino al piano campagna mediante materiale terroso (sarà valutata una sistemazione alla quota del piano di campagna sensibilmente più bassa (ml. 1.00/1.50), se l’approfondimento in sede di presentazione di VIA prediligerà un uso naturalistico a “zona umida”); - il tombamento dell’area estrattiva “B” con 2,00 ml. di materiale terroso dal piano di fondo cava. Relativamente alla destinazione di area a servizio temporaneo degli impianti, preme precisare che già in data 14 luglio 2008 e formazione all'evoluzione dell'esperienza in data 23 luglio 2008 prot. 81864 avente Cod.43.09, è stata presentata richiesta di ampliamento del piazzale adiacente gli impianti, al Comune di Spilamberto e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente alla Provincia di Modena, in successiva data 29 settembre 2008 è stata presentata alla Provincia di Modena osservazione avente Cod.43.10 al PTCP adottato per la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego modifica del perimetro del PTCP stesso alfine di piattaforme e-Learning consentire l’utilizzo di un’area maggiore per lo svolgimento stoccaggio dei materiali da utilizzare negli impianti, (conglomerato cementizio e bituminoso e del percorso formativo se ricorrono frantoio di lavorazione inerti ghiaiosi da delocalizzare dal Ponte Guerro al Polo 8). Da un esame puntuale dell’impianto di lavorazione inerti esistente denominato Frantoi Vezzali in Località Ponte Guerro emerge che l’area effettivamente occupata dagli impianti è pari a mq. 24.800 circa e le condizioni aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali lavorati è di cui all'Allegato I. La formazione mq. 31.180 circa per un totale di cui al presente accordo puo' avvenire sia mq. 56.000 circa. Le aree risultano parte in aula che proprietà (Foglio 2 mappali 284-285 per un totale di mq. 8.380) e parte in concessione dal demanio pubblico per mq. 47.600 Le aree destinate a recupero naturalistico e le aree boscate saranno oggetto di specifica relazione agro- vegetazionale da inserire nel luogo di lavoroprogetto del VIA (Valutazione impatto ambientale).

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Samples: Accordo Ai Sensi Dell'

PREMESSA. La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Farmacista, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento, alla qualificazione e all’orientamento professionale del Farmacista, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria. La Fondazione è proprietaria del marchio “FARMACISTAPIU’- LE GIORNATE FARMACEUTICHE” e del relativo logo: il Congresso dei farmacisti italiani è giunto, nell’anno 2021, alla sua ottava edizione. La Fondazione pertanto intende realizzare, per il corrente anno 2022, la nona edizione dell’evento congressuale “Farmacistapiù”, di seguito denominato anche “Congresso” o “Manifestazione”. Le organizzazioni Federfarma e Xxxxxx hanno espresso interesse alla collaborazione nell’organizzazione del suddetto Congresso: a tale scopo è stato firmato, in data 17/12/2019, un accordo di collaborazione tra le organizzazioni al fine della realizzazione delle prossime edizioni dell’evento congressuale. La Fondazione e le organizzazioni firmatarie dell’accordo si impegnano quindi a organizzare l’evento congressuale recante il titolo “Farmacistapiù” e a richiedere la concessione del patrocinio alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con attribuzione al suo Presidente della presidenza onoraria del Congresso. Nella riunione del 15/02/2022, con Delibera n. 04/2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di porre in essere una procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare un soggetto che acquisisca la qualità di esecutore organizzativo delle indicazioni programmatiche fornite dai committenti: nella sopra citata delibera è stato individuato il RUP per l’intera procedura di affidamento, nella persona del Presidente della Fondazione. La Fondazione Xxxxxxxxx Xxxxxxx, titolare esclusiva del marchio, concederà lo stesso in uso al soggetto risultante assegnatario a seguito della presente procedura. Tenuto conto dell’emergenza pandemica ancora in atto e delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 adottate dalle competenti autorità, nonché considerato che detta emergenza potrebbe gradualmente venire meno, il CDA della Fondazione, nella sopra richiamata riunione, ha deliberato che l’evento si svolgerà in 3 giornate consecutive comprese nel periodo ottobre-dicembre 2022, presumibilmente nei giorni 20, 21 e 22 ottobre, in presenza su invito nella giornata di apertura e in modalità remota mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche con svolgimento di sessioni in diretta (live) o pre- recorded e con possibilità di erogazione simultanea dei medesimi, nei giorni seguenti. La Fondazione Xxxxxxxxx Xxxxxxx, considerate le esperienze maturate, le prestazioni effettuate e i risultati conseguiti nelle precedenti otto edizioni del Congresso, nonché sulla base delle esperienze e degli ottimi riscontri avuti nelle precedenti due edizioni in modalità remota, ha individuato i servizi standard, identificati nella presente procedura, per una realizzazione efficiente ed efficace dell’evento congressuale “Farmacistapiù”. Pertanto la Fondazione Xxxxxxxxx Xxxxxxx e le parti contraenti ricercano un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6 nonché delle competenze per la sua progettazione esecutiva, gestione, organizzazione e promozione, attraverso l’erogazione di tutti i servizi necessari per la compiuta ed efficace realizzazione della manifestazione congressuale (servizio cosiddetto “chiavi in mano”). Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, avviso è pertanto predisposto al fine di acquisire nuove manifestazioni di interesse con relativa offerta economica e a favorire la massima partecipazione attraverso la consultazione del D.Lgsmaggior numero di operatori economici nell’ambito del mercato di riferimento. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (La concessione dei servizi di seguito cui trattasi è comunque subordinata alle procedure di cui al D.Lgs. n. 81/08)50/2016 e ss.mm.ii. La Fondazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, la duratapresente procedura e di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i contenuti minimi e le modalita' soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso pubblico è stato definito tenuto conto degli effetti della formazioneemergenza pandemica in atto, nonche' dell'aggiornamentodelle misure adottate dalle competenti autorità per contrastare il contagio da Covid-19, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), tempi brevi per il reperimento di un operatore economico in possesso dei preposti requisiti richiesti e dei dirigentiprincipi di economicità, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21efficacia, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti tempestività e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocorrettezza dell’azione amministrativa.

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PREMESSA. Il principio di stabilire xxxxx xxxxxx tra professionista e committenti prima di assumere un incarico professionale è un elemento fondamentale, sancito dall’articolo 9, comma 4 della L. 24 marzo 2012 n. 27. Le interpretazioni forzate che ritengono sufficiente l’accordo verbale sono surrettizie: è indispensabile che il professionista iscritto ed il committente sottoscrivano un accordo chiaro sulle prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi. Questo non solo perché l’inottemperanza si configurerà come illecito disciplinare, ma anche perché il primo comma dell’art. 9 della L. 24 marzo 2012 n. 27 ha stabilito che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”. Il 22 agosto u.s. è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 che fornisce le regole che, in caso di contenzioso, il giudice deve tenere presente accordo disciplinaper la determinazione dei compensi professionali per le professioni regolamentate. E’ bene ricordare che, da parte dei giudici, la mancanza della prova di un contratto o di un del preventivo di massima e del criterio per calcolarlo costituisce un elemento di valutazione negativa per la liquidazione del compenso professionale. E’ dunque fondamentale per i professionisti redigere un contratto all’atto di conferimento dell’incarico adeguato all’importanza dell’opera e con l’indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensivo di spese, oneri e contributi, fornendo altresì, ai sensi dell'articolo 37del 4° comma dell’art.9 della L. 27/2012, comma 2tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Il sistema di calcolo del contratto o del preventivo dell’onorario è libero, fermo restando che lo stesso deve essere adeguato all’importanza dell’opera; potranno quindi essere utilizzati, a scelta, i parametri della L. 143/49, quelli del D.LgsD.M. 4/4/2001, le nuove tabelle parametriche del D.M. 140/2012, quelli del nuovo D.M. in fase di definizione, per stimare i corrispettivi da porre a base di gara, nei lavori pubblici, tariffa oraria, altri criteri personalizzati, purché il cliente ne sia stato preventivamente reso edotto, sottoscrivendo il preventivo sommario. 9 aprile 2008 n. 81(Progettazione architettonica integrata per committenza privata) in qualità di ……………………………….. ………….: ……………………………………………………………………………………………………………………. (dati richiesti dalla normativa fiscale) nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . cod. Fisc. part. Iva - l’architetto (pianificatore territoriale, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgspaesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali; architetti iunior; pianificatore iunior; ………) residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via. . . . . . . . . . . . . . . . n. 81/08), la durata, i contenuti minimi . . . con studio professionale in . . . . . . . . . . . . . . . . . via. . . . . . . . . . . . . . . . n . . . iscritto all’albo degli architetti p.p.c della provincia di …………………… al n°. . . . . . . . . - in proprio; - in rappresentanza della associazione o del gruppo (*) professionale formato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . cod. Fisc. part. Iva Si conviene e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per si stipula quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.segue:

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PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' modalità della formazione, nonche' nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLa Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha modificato l'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale della Sardegna, istituendo l'Azienda per la Tutela della Salute. L'ATS nasce dalla fusione per incorporazione delle sette ASL nell'azienda incorporante di Sassari. Ci sono una Azienda e otto aree socio-sanitarie, corrispondenti ai territori delle vecchie ASL. Ci sarà anche l’Area Metropolitana di Cagliari, contestualmente all'attuazione della riforma degli Enti Locali. Con ATS e ASSL, avremo i Distretti, che verranno definiti per numero e ambiti territoriali. L'ATS, sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e delle direttive dell'Assessorato competente in materia di sanità, svolge le funzioni di: programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale in coordinamento con l'attività delle altre aziende sanitarie; accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi; gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2006 per quanto attiene le aziende ospedaliero-universitarie, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico del personale, dei magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della valutazione dell'impatto delle stesse; gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio delle stesse; definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 378 della legge regionale n. 10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 15, lettera a), ; accentramento delle procedure di organizzazione dei preposti e dei dirigenti, nonche' la percorsi di formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08ECM. La applicazione Ats è impegnata in un profondo processo di riorganizzazione, razionalizzazione e centralizzazione: sono infatti in corso dei contenuti percorsi di riorganizzazione complessiva della Sanità regionale, di riorganizzazione e razionalizzazione dei presidi ospedalieri, di revisione dei processi di presa in carico dei pazienti, centralizzazione dei processi amministrativi e di acquisti e di quelli clinico-sanitari. Il tutto per raggiungere un importate obiettivo: rimettere il Paziente al centro dei processi assistenziali, di cura e prevenzione, con la certezza della sostenibilità finanziaria del presente accordo nei riguardi sistema. R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3 Progetto dei dirigenti Fabbisogni SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v1.4 In questo contesto l’innovazione digitale è una leva strategica per l’Ats, che sta affrontando un cambiamento epocale e una profonda trasformazione dei prepostiprocessi di erogazione dei propri servizi sanitari. Una trasformazione che parte dall’oggi, con il progressivo miglioramento del supporto alla gestione dei servizi al cittadino-paziente, e che contemporaneamente guarda già al futuro. Nell’ambito del Piano Sanitario Triennale 2018-2020 l’ATS ha posto un particolare focus sui seguenti obiettivi: - migliorare l’efficienza organizzativa dell’assistenza ospedaliera; - definire e governare le reti di cura, - migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio; In tale ambito, che vede da un lato una profonda riorganizzazione dei diversi servizi attraverso modelli che privilegiano la cooperazione e la multidisciplinarietà e dall’altro la necessità di portare a fattor comune le singole esperienze di eccellenza presenti nelle ex ASL, nel documento ‘Pianificazione dei servizi ICT dell’Azienda di Tutela della Salute della Regione Autonoma della Sardegna per quanto facoltativail triennio 2018-2020’ è stato previsto, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differentetra gli altri, il datore progetto strategico ‘Modello di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito interoperabilità’. Questo progetto prevede in particolare tre moduli, logicamente e strutturalmente connessi: - Enterprise Service Bus – middleware - Integrazioni ASSL - Integrazioni ASSL – SISaR La presente proposta progettuale è finalizzata a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata rispondere alle esigenze espresse nel Piano dei Fabbisogni e specifica"in particolare ai primi due moduli succitati. Lo sviluppo e la gestione dei servizi di interoperabilità basati sulla infrastruttura immateriale dell’ESB Aziendale prescelto da ATS risulta essere abilitante per i progetti di razionalizzazione dei sistemi informative sanitari aziendali, con particolare riferimento, ad esempio, al Sistema Informativo dei Laboratori e alla razionalizzazione dei processi di Prenotazione e Erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Il presente documento costituisce un aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni 1.3 del 06/08/2020, il quale è parte integrante del Contratto Esecutivo CIG derivato 758704753F. Si ripercorre nel seguito le evoluzioni progettuali. La formazione versione 1.1 del Progetto dei Fabbisogni conteneva unicamente la riallocazione dei termini temporali del contratto senza variazioni economiche, e tale versione del Progetto dei Fabbisogni è stata successivamente contrattualizzata con un Addendum al Contratto Esecutivo. A seguito delle note ATS, nella quale si evidenzia il fabbisogno di cui al riallocazione dei termini temporali della scadenza del contratto in oggetto e la necessità di inserire nel progetto stesso alcune varianti, veniva emessa in data 03/04/2020 la versione 1.2 del Progetto dei Fabbisogni. R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3 Progetto dei Fabbisogni SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v1.4 In tale versione 1.2 del Progetto dei Fabbisogni venivano definite le varianti introdotte rispetto alla versione 1.0, che conteneva i dettagli progettuali, e veniva aggiornato il cronoprogramma delle attività, lasciando invariato l’impegno economico, in quanto le varianti previste si compensavano e non comportavano variazioni in aumento o diminuzione dell’importo economico previsto inizialmente. Il Progetto dei Fabbisogni v 1.2 non è stato oggetto di contratto e la ATS Sardegna ha espresso l’esigenza di una ulteriore variante in aumento, ovvero l’integrazione del sistema regionale di diabetologia, e una variante in diminuzione, ovvero la installazione del Picasso Centrale, eseguito direttamente da ATS per ragioni di urgenza. Nella versione 1.3 del Progetto dei Fabbisogni venivano definite le varianti introdotte rispetto alle versioni precedenti, veniva aggiornato il cronoprogramma delle attività e incrementato l’impegno finanziario. Il presente accordo e' distinta documento costituisce il Progetto dei Fabbisogni per i servizi richiesti dall’Amministrazione ATS Sardegna, esso riporta la proposta tecnico ed economica da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione implementare presso l’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti richieste contenute nel Piano dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono Fabbisogni secondo le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che modalità tecniche ed i listini previsti nel luogo di lavoroContratto Quadro.

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Samples: Contratto Esecutivo Contratto Esecutivo Cig Derivato758704753f

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaL’ipotesi di CCDI 2002/2005 – Area Dirigenza del Comune di Palermo, sottoscritta in data 27/12/2006 dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituisce una profonda rivisitazione del precedente contratto integrativo, sottoscritto in data 15/5/2003, che tiene conto delle varie novità introdotte dai CCNL nazionali via via succedutisi nel tempo ed, in ultimo, di quelle apportate dal CCNL 2002/2005 (Biennio economico 2002-2003) sottoscritto il 22/2/2006. Partendo dall’impianto del precedente CCDI, il testo approvato il 27/12/2006 prevede alcune significative modifiche rispetto alla precedente normativa, cercando da un lato di meglio chiarire gli aspetti di alcuni istituti di carattere generale ed introducendo, dall’altro, alcune sostanziali novità in relazione a nuovi istituti introdotti dai più recenti CCNL. Le trattative, condotte in un clima di particolare serenità e collaborazione, hanno avuto, come spunti salienti, quelli relativi alla definizione delle seguenti tematiche: - introduzione del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing; - definizione dell’articolo 17, più avanti descritto nei contenuti, che inserisce nuove forme di incentivazione dell’attività dirigenziale; - rivisitazione delle normative relative al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per le unità di progetto e per le attività di studio ricoperte da dirigenti a tempo indeterminato (art. 22) ed al finanziamento della retribuzione di posizione per i dirigenti con contratti a tempo determinato (art. 23); - sostanziale modifica della norma relativa alla clausola di salvaguardia (art. 24) rispetto a quella prevista nel precedente testo contrattuale; - dichiarazione congiunta in materia di armonizzazione del trattamento economico dei dirigenti comunali il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti diversi. Gli allegati al testo contrattuale, relativi a norme nazionali e testi regolamentari applicati ai sensi dell'articolo 37dirigenti comunali, comma 2servono a dare completezza di informazione, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81nell’ottica di considerare il CCDI un compendio normativo completo ed un utile strumento, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e a disposizione dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, che racchiude tutte le norme che regolano il datore rapporto di lavoro dovra' dimostrare del dirigente nel Comune di Palermo. Quanto sopra premesso si illustrano, qui di seguito, i punti fondamentali e più innovativi che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione caratterizzano l’ipotesi di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro27/12/2006.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinadocumento rientra tra gli elaborati della Progettazione definitiva dei Lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del Rio Gatto in Genova, è redatto ai sensi dell'articolo 37del D.P.R. n°327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro­ priazione per pubblica utilità” e, comma 2unitamente all'elaborato grafico Tav. D9, costituisce il Piano parti­ cellare di esproprio. Al fine di eliminare alcune attuali strozzature dell'alveo, il progetto prevede la demolizione di alcuni tratti dell'argine in sponda destra del D.Lgsrio e la loro ricostruzione in posizione lievemente arre­ trata (cfr. 9 aprile 2008 n. 81Figg. 2 e 3 in D20 – Relazione generale). I nuovi muri, che ricadranno parzialmente nelle attuali proprietà private, saranno dotati di fondazioni anteriori e successive posteriori e queste ultime andranno ad occupare ulteriormente le aree private, comportando l'imposizione di una servitù sotterranea; inoltre l'esecuzione delle opere richiederà l'occupazione temporanea di ulteriori fasce a tergo dei muri. Inoltre la ricostruzione del ponte di Via Xxxxx Xxxxxx ad una quota lievemente rialzata rispetto allo stato attuale, comporta alcune modifiche agli accessi pedonale e integrazioni (di seguito D.Lgscarrabile del civ. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti47, per quanto facoltativarealiz­ zare le quali occorrerà occupare temporaneamente la relativa proprietà privata. Mentre l'accesso pe­ donale sarà sempre garantito, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37l'accesso carrabile sarà necessariamente impedito per il tempo dei la­ vori. Parallelamente, comma 7l'accesso pedonale al civ.42 della stessa via sarà sempre consentito, mediante sospensioni momentanee dei lavori e l'adozione di opportuni accorgimenti, quali passerelle, prote­ zioni, ecc. Sarà infine necessario sopraelevare lievemente un muro d'argine in sponda sinistra, una parte del D.Lgsquale in area privata; l'intervento è previsto dall'alveo al fine di non creare alcun disagio . n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo Il Piano particellare di contenuto differenteesproprio è finalizzato all’individuazione delle Ditte proprietarie dei terreni interessati da esproprio, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti da servitù e/o preposti una formazione "adeguata e specifica"da occupazioni temporanee per la realizzazione dei la­ vori previsti dal progetto ed alla quantificazione delle rispettive indennità dovute. La formazione relazione comprende: • l'elenco delle ditte oggetto di cui al presente accordo occupazione temporanea, servitù e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 /o da altre normeesproprio; • l’indicazione delle superfici occupate su ogni mappale oggetto di occupazione temporanea, relative a mansioni servitù e/o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulterioriesproprio; • la stima dell’indennità presunta di occupazione temporanea, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme servitù e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro/o esproprio.

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PREMESSA. Il Le Organizzazioni Sindacali Provinciali degli Inquilini, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritengono necessario esprimere la più profonda preoccupazione per il grave stato in cui versa il mercato delle locazioni nella città di Roma a causa, soprattutto, della grande sproporzione esistente tra la domanda (sempre presente) e l'offerta di alloggi, sia pubblici che privati (sempre più difficilmente reperibile). Le 00.XX. convengono che tale situazione è stata determinata da una serie di cause collegate tra loro, quali, ad esempio: il progressivo depauperamento dell'offerta in alloggi sia della E.R.P. che degli enti previdenziali pubblici, privati e privatizzati, oggetto in maniera, apparentemente, inarrestabile, di cartolarizzazioni, dismissioni, alienazioni; una incidenza fiscale pesante sul bene casa, formata da tributi statali e locali, che penalizza fortemente le rendite da affitto, anche nelle aree a forte tensione abitativa come Roma; la perdurante assenza di qualsiasi programma di costruzione di immobili, da destinare soltanto alla locazione, individuando, a tal fine, sia le aree utilizzabili da piano regolatore che quelle recuperabili, reperendo i finanziamenti corrispondenti e necessari; la divaricazione presente accordo disciplinatra un mercato delle locazioni, sostanzialmente incontrollabile, e i redditi delle famiglie, soprattutto del ceto medio, contenuti al di sotto dei livelli di inflazione programmata; etc. etc.. Appare evidente come il ruolo dei sindacati di categoria, chiamati istituzionalmente, dalla legge 431/98, a definire le modalità con le quali determinare i canoni di locazione, ai sensi dell'articolo 37dell'art. 2 comma 3 della citata legge, comma 2in assenza di interventi diretti a modificare la situazione esistente, attraverso programmi di gestione della emergenza abitativa, contestuali a programmi di costruzione, recupero e reperimento di immobili per la locazione, onde riequilibrare (almeno parzialmente) la sproporzione tra domanda ed offerta, non possa che essere un ruolo, decisamente, minimale rispetto alla capacità d'incidenza sul mercato immobiliare di Roma, in misura corrispondente alle necessità ed alle attese, dei cittadini romani. Le XX.XX. degli inquilini hanno, comunque, convenuto di assolvere in pieno al loro compito di rinnovare la convenzione territoriale per la città di Roma, assumendosi, senza incertezze, la responsabilità di ricercare (e trovare) gli equilibri praticabili in un contesto così estremamente complesso e difficoltoso, da non consentire positive aspettative per nessuna delle parti sindacali. Con altrettanta convinzione e fermezza, rivendicano, a pieno titolo, che, almeno, altrettanto senso di responsabilità mostrino le istituzioni ad ogni livello territoriale, nel porre in essere, senza ulteriori, ingiustificabili, indugi, ciascuno per il proprio settore d'intervento, gli strumenti fiscali (IRPEG, IRPEF,ICI) e programmatici in grado di dare prospettive reali alle migliaia di famiglie romane alla affannosa (in alcuni casi, disperata) ricerca di una abitazione dignitosa, ad un canone corretto e, innanzitutto, "possibile". ANIA FEDERCASA SICET SUNIA UNIAT UNIONE INQUILINI ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI ROMA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 30/12/2002 L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del D.LgsComune di Roma. 9 aprile 2008 n. 81Il territorio del Comune viene suddiviso in 165 zone omogenee come da allegato A, individuate dalle Agenzie per il Territorio. Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e successive modifiche riportate nello stesso allegato le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati contratti-tipo (allegati B e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08B1), la durata, i contenuti minimi e recante altresì - come col presente Accordo formalmente si conviene - le modalita' modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti variazione Istat. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all'interno della fascia di oscillazione di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti all'allegato A e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione sulla base degli elementi oggettivi di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeall'allegato D. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, le organizzazioni stipulanti il presente accordo non si applica nei confronti Accordo approvano la tabella come da allegato E. I metri quadrati dell'unità immobiliari è data dalla somma dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.seguenti elementi:

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Samples: Accordo Territoriale Per Il

PREMESSA. Il presente LA FILOSOFIA Sempre con l’intento di voler agevolare i nostri associati, già nel 2000, con l’approvazione finale da parte del Consiglio Assoenologi del Tariffario professionale di orientamento, ci erava- mo imposti un altro obiettivo, stilare cioè un fac-simile di contratto che fosse non tanto “il contratto unico” dei profes- sionisti enologi/enotecnici, quanto una base e un punto di riferimento per tutti. La filosofia di fondo consiste nel tenere fortemente in considerazione sia il nostro Codice deontologico sia il nostro Tariffario di orientamento, oltre che ovviamente le normali leggi in vigore. Una volta creata l’anima ogni contratto può e deve giustamente prendere i connotati soggettivi di ogni nostro pro- fessionista associato, il quale lo pla- smerà in base alle effettive esigenze sue e del proprio contraente. La nostra proposta consta del contrat- to vero e proprio, che tiene conto soprattutto degli aspetti legali e gene- rali di un normale accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81fra le parti, e successive modifiche di un “capitolato tecnico” che, impo- stato sulla falsariga del nostro Tariffario professionale di orientamento, lascia poi a ognuno l’iniziativa di adeguarlo alle proprie esigenze. Per maggior chiarezza e integrazioni (per facilitare i nostri asso- ciati abbiamo arricchito il capitolato tecnico con una serie di seguito D.Lgs“alcuni possi- bili esempi” concernenti le “Note per il calcolo”, le “ Osser vazioni”, gli “Impegni del consulente” e gli “Impegni del mandatario”. n. 81/08)Sono solo alcuni spunti che riguardano specificatamente una consulenza di tipo “enologico” ma che, la durata“per analo- gia”, possono costituire un riferimento per altre precisazioni e per i contenuti minimi e le modalita' vari altri segmenti della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgsnostra professione. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare CONTRATTO DI PRESTAZIONI E/O CONSULENZA – SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE Premesso che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione l’attività professionale oggetto del presente accordocontratto è disciplinata a livello nazionale dalla legge 10 aprile 1991 n. 129, cosi' come l'addestramento che dispone al proposito sull’ordinamento della professione di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgsenologo e dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4, che dispone in materie di professioni non organizzate; con la presente scrittura privata il sig. n. 81/08A.B., nato a il , imprenditore in (città) , residente a via (eventualmente: per conto e in rappresentanza di ) C.F. P. Iva e il sig. Fino all'attuazione delle disposizioni C.D., nato a il , enologo/enotecnico* in (città) , residente a via (eventualmente: per conto e in rappresentanza di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.) C.F. P. Iva convengono quanto segue:

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Samples: Contratto Di Prestazioni E/O Consulenza – Senza Vincolo Di Subordinazione

PREMESSA. Il presente accordo disciplina⇒ con determina a contrarre del Direttore Generale n. XXX del XX.XX.2022, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato Istituto, ha indetto, ai sensi dell'articolo 37degli artt. 35 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, comma n. 50, di seguito denominato Codice, una gara d’appalto europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti speciali sanitari e chimici, pericolosi e non, di apparecchiature fuori uso, di altri rifiuti speciali di varia natura prodotti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.LgsCodice; ⇒ Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XX.XX.XXXX; ⇒ con verbale n. XX del XX.XX.2022 il Responsabile del procedimento ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara; ⇒ il Direttore Generale dell’Istituto, con determina n. XXX del XX.XX.2022, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXX; ⇒ la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 9 aprile 2008 n. 8176, e successive modifiche e integrazioni (comma 5 lett. a) del Codice; ⇒ l’aggiudicatario dell’appalto, di seguito D.Lgsdenominato Appaltatore, è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi 80 e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 285, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 15, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo Codice; ⇒ è decorso il termine di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione comunicazioni del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice; ⇒ l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti contratto e dei docentisuoi allegati, viene consentito l'impiego ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché il Bando ed il Disciplinare di piattaforme gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e-Learning , in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per lo svolgimento una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; ⇒ l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del percorso formativo presente contratto che, anche se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui non materialmente allegata al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroatto, ne forma parte integrante e sostanziale.

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Samples: www.izs-sardegna.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali all’espletamento del D.Lgsservizio in oggetto a favore degli Enti e delle Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx-Romagna di seguito elencate: − Biblioteca dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale; − Biblioteca dell’Assemblea legislativa della RER.; − Biblioteca della Giunta RER; − IBACN (Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx) Aziende Sanitarie: − Azienda USL Piacenza; − Azienda USL Parma; − Azienda Ospedaliera Parma; − Azienda USL di Reggio Emilia (con ASMN/IRCSS) ; − Azienda USL Modena; − Azienda USL Bologna; − Azienda Ospedaliera Bologna − Azienda USL Ferrara; − Azienda Ospedaliera Ferrara; − Azienda USL Imola; − Azienda USL Romagna. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgsper brevità, verranno definite nel presente documento Biblioteche). n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08Durante il corso dell’appalto se altre Amministrazioni manifestassero interesse ad aderire alla Convenzione esse dovranno richiedere autorizzazione all’Agenzia. Nel caso venga posto di avallo di quest’ultima, le stesse potranno emettere Ordinativi di Fornitura, e il fornitore aggiudicatario è obbligato a eseguire la fornitura anche in essere favore di tali soggetti, nei limiti dell’importo massimo spendibile. In tal caso, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni che aderiranno in un percorso formativo momento successivo, avranno sempre decorrenza dall’1 gennaio del primo anno utile e scadenza al termine dei 36 mesi dalla stipulazione della Convenzione. Per ogni giorno di contenuto differenteritardo rispetto alle tempistiche, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeCapitolato, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento potranno essere applicate le penali di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e paragrafo “Penali” della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroConvenzione.

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Samples: intercenter.regione.emilia-romagna.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaproject financing, o, nella dizione italiana, finanza di progetto nasce come tecnica di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e rappresenta una delle manifestazioni più rilevanti del PPP. Storicamente nasce negli Stati Uniti intorno agli anni ’20 del XX secolo52 per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e per la realizzazione di impianti per la produzione dell’energia elettrica, operazioni di natura esclusivamente privatistica. Le banche finanziavano la ricerca di giacimenti petroliferi mediante dei mutui, il cui rimborso era fissato in relazione ai sensi dell'articolo 37flussi finanziari prospettici che si sarebbero realizzati con lo sfruttamento del giacimento, comma 2senza possibilità di rivalersi sul restante patrimonio del debitore.53 52 Secondo alcuni studiosi il prototipo del project financing si ritroverebbe molto tempo addietro, “ la rete ferroviaria europea realizzata fra il 1840 e 1860 comportò l’impiego di una tecnica finanziaria non lontana da quella che oggi è chiamata finanza di progetto. Ma persino i viaggi commerciali di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx possono essere intesi come investimenti che si riteneva potessero essere ripagati ampiamente dai flussi di ricchezza che avrebbero generato.(…) così anche il finanziamento che nel XIII secolo la famiglia di banchieri italiani, i Xxxxxxxxxxx, fecero agli inglesi che intendevano sviluppare le miniere d’argento nel Devon può essere considerato un esempio di finanza di progetto(…)”, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, La finanza di progetto nel passato, in Finanza di progetto e terzo decreto correttivo del D.LgsCodice dei contratti pubblici, in xxx.xxxxxxxx.xx. 9 aprile 2008 n. 81Per l’origine storica, si veda anche, La finanza di progetto, a cura di X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, 2004. 53 In tal senso, X. Xxxxxxxxx, Il project financing per il finanziamento di infrastrutture in PPP ed opere pubbliche in Europa. La ricerca di un equilibrio tra regole e successive modifiche e integrazioni flessibilità. Convegno I – COM, Roma 2008, cit.; ed Tralasciando l’origine storica, l’esperienza da cui prende avvio la finanza di progetto, non solo in Italia, ma in tutta Europa, è frutto dell’iniziativa britannica della Private Finance Iniziative (di seguito D.Lgs. n. 81/08PFI), programma approvato dal governo conservatore nel 1992 con l’obiettivo di realizzare infrastrutture civili, servizi scolastici, carceri, autostrade, più genericamente per mantenere inalterata la durata, i contenuti minimi e le modalita' dotazione di infrastrutture della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' Gran Bretagna senza oneri aggiuntivi per la formazione facoltativa finanza pubblica. L’obiettivo principale della PFI era quello di creare un contesto istituzionale favorevole al coinvolgimento dei soggetti privati per contribuire alla realizzazione di cui all'articolo 21infrastrutture e servizi pubblici. Nell’intenzione del governo britannico tale obiettivo doveva essere raggiunto attraverso il rilascio di concessioni di costruzione e gestione, comma 1le quali rispondevano ad una duplice esigenza, l’ottimizzazione dei costi per il settore pubblico e la convenienza economica per quello privato. 54 Per incentivare l’utilizzo di questa tecnica finanziaria i vari governi britannici55, succedutesi fino ad oggi, hanno preferito puntare su dei modelli flessibili. Non esiste, infatti, una disciplina organica della PFI, ma piuttosto atti giuridici non vincolanti, guide, note pratiche, raccomandazioni.56 Una differenza facilmente riscontrabile, rispetto al nostro modello di finanza di progetto, è la diversa remunerazione del medesimo D.Lgssoggetto privato. n. 81/08. La applicazione Il partner privato, chiamato a realizzare l’opera e selezionato dal committente pubblico, riceve dei contenuti canoni periodici per tutta la durata del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/contratto corrisposti o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 dall’amministrazione o da altre normealtri soggetti privati che usufruiscono dell’opera o, relative a mansioni o ad attrezzature particolariancora, da una combinazione dei due metodi.57 L’Eurotunnel e il parco di divertimenti di Euro Disney sono alcuni dei progetti più importanti realizzati con tale tecnica. Qualora il lavoratore svolga operazioni Nonostante le numerose difficoltà incontrate in corso ancora Dipace, I profili economico – giuridici della finanza di progetto. Il rapporto con la concessione di costruzione e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgsgestione in PPP e contratti atipici, op. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulterioricit .Xxxxxxx Xx Xxxxxx, specifici Impresa, incertezza e miratiinvestimenti. Dal corporate al project financing, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroMorbidelli ,op.cit.

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Samples: dspace.unitus.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLo scopo della manutenzione è di consentire alla Proprietà o al Gestore da un lato la corretta conservazione dei campi da calcio in erba artificiale e dall’altro il mantenimento dell’omologazione rilasciata dalla LND, ai sensi dell'articolo 37attraverso le norme e regole previste e disciplinate dal “Manuale di manutenzione LND”. In merito si raccomanda che il programma di manutenzione, comma 2così come stabilito nel Manuale di manutenzione LND, venga effettuato direttamente dalle aziende produttrici dei sistemi ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di mantenere gli standard qualitativi dei prodotti installati. In fase di ultimazione del D.Lgscampo LND raccomanda di sottoscrivere, da parte della Proprietà od il Gestore, un contratto di manutenzione quadriennale regolarmente firmato e timbrato dalle parti. 9 aprile 2008 n. 81Pertanto si suggerisce di indicare nella gara d’appalto, e successive modifiche e integrazioni (ovvero nel contratto di seguito D.Lgs. n. 81/08)acquisto sottoscritto tra persone giuridiche private, sia la durata, i contenuti minimi e le modalita' documentazione sia il costo della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti predetta attività di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08manutenzione. La applicazione dei contenuti corretta manutenzione viene considerata dalla LND di fondamentale importanza al fine di : - Ottenere dal fornitore la garanzia della superficie sportiva fornita; - Garantire una durata nel tempo del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, campo; - Mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche prestazionali della superficie; - Garantire la sicurezza per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, gli atleti; - Garantire la qualità igienico-sanitaria del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo campo a tutela della salute di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica"tutti gli utenti - Mantenere l’omologazione del campo. La formazione Proprietà, ovvero il Gestore, dovrà mantenere apposita documentazione attestante la corretta e costante esecuzione dei piani di cui al manutenzione ordinaria e straordinaria e di sanificazione così come prevista nel presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuatiregolamento della LND. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche considerazioni delle recenti ricerche e relative verifiche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento di analisi microbiologiche effettuate sui manti in erba artificiale per valutarne il grado di contaminazione microbica, si rende necessario che il Proprietario o il Gestore del percorso formativo se ricorrono le condizioni campo effettui trattamenti di cui all'Allegato I. La formazione sanificazione del terreno di cui al presente accordo puo' avvenire sia gioco comprensivo del campo per destinazione, possibilmente estendo il trattamento alle aree limitrofe. Il prodotto da utilizzarsi deve essere conforme a quanto indicato ai punti A.5.6, A.5.6.1 e A.5.6.2 del Decreto del 22 gennaio 2014 pubblicato in aula che nel luogo di lavoroGazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2014.

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Samples: www.figc.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaL'Ambito territoriale Piana di Lucca (TOS-041) è dotato di 7 Punti di Accesso/Segretariato sociale, ai sensi dell'articolo 37uno per ogni Comune, comma 2in cui operano un'assistente sociale e/o un counsellor e/o un mediatore linguistico-culturale. I Punti di Accesso/Segretariato sociale, lavorano in stretto raccordo con i due Program Manager2 che coordinano il sistema di attuazione Reddito di inclusione (ReI) e Reddito di Cittadinanza (RdC) nel suo complesso e con gli assistenti sociali che si occupano dell´Analisi Preliminare. Con l'avvio del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (reddito di seguito D.Lgs. n. 81/08), la duratacittadinanza3, i contenuti minimi Punti di accesso ReI sono stati riorganizzati nelle loro funzioni. Attualmente svolgono una funzione di segretariato sociale, offrendo ai cittadini informazioni su come orientarsi ed azioni di promozione relative al RdC su tutto il territorio della Piana. Due Program Manager (Assistente Sociali) sono dedicati al coordinamento delle equipe multiprofessionali, attivate per i casi di bisogni complessi, in stretto coordinamento con i referenti amministrativi RdC del comune di Capannori per l´attivazione di sostegni ed interventi sociali per i beneficiari RdC. Due assistenti sociali, invece, svolgono l´Analisi preliminare, utilizzando la scheda ministeriale di assesment. Nei momenti di supercarico, per velocizzare i tempi, vengono supportati da due educatori professionali. Sia i due Program Manager che gli assistenti sociali che si occupano dell´Analisi preliminare, qualora se ne presenti la necessità, coinvolgono nelle diverse fasi operative (colloquio analisi preliminare, equipe e/o in azioni di supporto personalizzato ai beneficiari RdC) i mediatori linguistico-culturali, risorse esterne al Comune di Capannori. Con l´Analisi preliminare viene valutato se il nucleo beneficiario RdC ha un bisogno semplice oppure complesso; in quest´ultimo caso viene attivata un´equipe multidisciplinare per una valutazione multidimensionale e le modalita' della formazionel´attivazione del Patto di inclusione sociale, nonche' dell'aggiornamentoa cui prendono parte il nucleo beneficiario e altri professionisti, dei lavoratori quali psicologi, educatori, assistenti sociali, insegnanti,… a seconda delle fragilità, delle risorse e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08necessità individuate. Nel caso venga posto di situazioni familiari in essere un percorso formativo cui sia necessario attivare specifica valutazione specialistica, viene preso contatto con il Servizio interessato. Al fine di contenuto differenteagevolare questo coinvolgimento, un´assistente sociale assunta a tempo determinato svolge il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito suo servizio presso la ASL, a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata cui si aggiungeranno i due psicologi previsti dal presente Capitolato, e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature si sta lavorando per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini stesura di un migliore adeguamento delle modalitaprotocollo con la ASL Toscana Nord-Ovest. Il Comune capofila ha realizzato un corso di formazione per gli operatori sociali dell'Ambito Territoriale sul funzionamento del ReI e sull'analisi preliminare multidimensionale (scheda ministeriale). E' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.stato organizzato un convegno nel

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Samples: www.comune.capannori.lu.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaGara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08157/95 e s.m.i., indetta dalla Consip S.p.A. per l’affidamento in outsourcing delle attività di payroll e per la fornitura dei servizi professionali di consulenza, mediante Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: - Il Corriere della Sera - Il Messaggero - Il Sole 24 ore Con l’Impresa aggiudicataria della presente gara, la Consip S.p.A. stipulerà apposito contratto con il quale verrà regolamentato l’affidamento in outsourcing delle attività di payroll e per la fornitura dei servizi professionali di consulenza e avente per oggetto la prestazione delle attività e dei servizi di seguito indicati: gestione in outsourcing dei processi amministrativi e retributivi sia per i lavoratori subordinati eche per i collaboratori coordinati e continuativi; e alla gestione delle attività di assistenza e supporto consulenziale per lae Direzionei Organizzazione e Risorse Umane e la Direzione Amministrazione e Finanza relative alle tematiche correlate alla gestione contabile del costo del lavoro. Nel caso venga posto Specificare che si tratta di Servizi base (servizi amministrativi di payroll, relativa reportistica, servizi di consulenza ordinari) se il numero complessivo dei cedolini erogati nel mese è inferiore o uguale a 600 13 euro – costo mensile per cedolino Servizi base (servizi amministrativi di payroll, relativa reportistica, servizi di consulenza ordinari) se il numero complessivo dei cedolini erogati nel mese è superiore a 600 e inferiore o uguale a 1000 11,5 euro – costo mensile per cedolino Il prezzo offerto deve comunque essere inferiore almeno di un 10% rispetto al prezzo offerto per il cedolino se numero cedolini mensili <= 600 Consulente senior 80,00 euro costo per ora uomo Consulente junior 45,00 euro costo per ora uomo Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità e i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione di detta fornitura sono stabiliti: nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nello Schema di contratto (Allegato 5), nel Capitolato tecnico (Allegato 6), nell’Offerta tecnica (Allegato 2) A seguito dell'espletamento della presente gara, verrà stipulato con l'Impresa prescelta un contratto avente ad oggetto la fornitura su richiesta di alcune tipologie di beni informatici individuali, comprensiva dei servizi di consegna, installazione e configurazione, contenuti nel seguente Catalogo in essere un percorso formativo continuo aggiornamento tecnologico: Hardware Software + CD ROM inst. Personal computer desktop; Personal computer portatili; Stampanti ad uso personale; Stampanti ink jet a colori; Monitor LCD da 18”; Monitor LCD da 17”; Monitor LCD da 15”; Scanner; Lettori DVD; Masterizzatori; Schede video; Schede modem; Schede audio; Coppie di contenuto differentecasse acustiche; kit comprendente mouse e tastiera cordless. Windows 2000 PRO; Windows XP PRO; Office XP PRO; Mc Afee antivirus. L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire presso la Consip S.p.A. in Roma, il datore xxx Xxxxxx, x. 00/x x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx. Il contratto che la Consip S.p.A. stipulerà con l’Impresa che sarà risultata aggiudicataria della gara sarà vincolante per l’Impresa stessa dalla data della sua sottoscrizione. L’Impresa dovrà esplicitamente dichiarare in offerta di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione accettare integralmente le clausole di cui al allo Schema di Contratto (Allegato 5). Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura sono indicate: nel bando di gara, nel presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeDisciplinare, relative nello Schema di contratto (Allegato 5), nel Capitolato tecnico (Allegato 6),nell’Offerta tecnica (Allegato 2). Il servizio di manutenzione dei prodotti consegnati avrà durata di 36 (trentasei) mesi a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche accettazione della fornitura. Il contratto che la Consip S.p.A. stipulerà con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e l’Impresa aggiudicataria della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning gara sarà vincolante per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorol’Impresa stessa dalla data della sua sottoscrizione.

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Samples: Disciplinare Della Gara a Procedura Aperta Indetta Ai Sensi Del d.lgs. N.157/95 E Successive Modifiche Per L’affidamento in Outsourcing Delle Attività Di Payroll E Per La Fornitura Dei Servizi Professionali Di Consulenza

PREMESSA. Si redige il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) relativamente ai lavori del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di controllo del traffico della città di Napoli Detto documento è redatto tra la Stazione Appaltante “Comune di Napoli” e la Società Esercente ANM S.p.A. e contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza relativamente ai rischi interferenti negli ambienti di lavoro in cui l’Impresa Appaltatrice dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 e ss. mm. e ii. La stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è obbligo del Datore di lavoro Comm ittente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e, nel caso di Lavori Pubblici, della Determinazione n°3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente accordo disciplinadocumento, opportunamente redatto, farà parte integrante del contratto di appalto. L’impresa Appaltatrice, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. Le eventuali integrazioni saranno proposte alla Stazione Appaltante e possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione. Sono considerati rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI: - rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; - rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; - rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; - rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. Per la stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 37del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., comma 2sono state rispettate tutte le disposizioni di legge riguardanti la materia di prevenzione infortuni con particolare attenzione alle disposizioni riportate nei: - D. Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008 - DM 37/08 - Norme CEI - Norme UNI EN Il presente documento costituisce allegato integrante del contratto di appalto o d’opera e messo a disposizione, del D.Lgssu richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, Tra i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti principali obiettivi del presente accordo nei riguardi dei dirigenti documento vi sono: - La cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel protezione dai rischi derivanti dalle interferenze nello svolgimento delle attività di lavoro; - Il coordinamento preventivo nonché lo scambio di informazioni relativi ai lavori che si eseguiranno mirati ad evitare ogni interferenza possibile; - Informazioni in merito alle procedure in caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, emergenza; Con il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali documento unico di valutazione del rischio vengono fornite all'impresa appaltatrice già in esso individuati. In caso fase di mancata emanazione del provvedimento gara di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.appalto:

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Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaIn applicazione dei principi di buona amministrazione, ai sensi dell'articolo 37non discriminazione e trasparenza, comma 2Ferservizi S.p.A., del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxx – capitale sociale Euro 8.170.000,00 partita IVA, Codice Fiscale e successive modifiche numero di iscrizione al Registro delle Imprese 04207001001, in nome e integrazioni per conto della struttura Delivery Farm Corporate di FSTechnology S.p.A. (di seguito D.Lgs. n. 81/08anche “Ferservizi”), ha l’obiettivo di: - garantire la duratamassima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle eventuali successive procedure di acquisto; - ottenere la più proficua partecipazione da parte degli Operatori economici interessati a partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato (di seguito anche “Consultazione”); - pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche del servizio oggetto di Consultazione; - ricevere, i contenuti minimi da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato; - individuare le modalita' migliori soluzioni di mercato, con alto contenuto innovativo e forte impatto in termini di efficacia ed efficienza della formazionesoluzione proposta, nonche' dell'aggiornamentodi vantaggio o riduzione di impatti ambientali o sociali rivolti ai propri dipendenti, dei lavoratori ai clienti o alla collettività; Oggetto della presente Consultazione è acquisire informazioni relative a una soluzione di gestione del Calcolo Imposte IRES e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2IRAP per conto di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, comma 1, lettera a(di seguito “Appalto”), rispetto al quale - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione dati personali pubblicata secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo VIII - Vi chiediamo di fornire il Vostro contributo compilando il questionario allegato al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi Avviso (Allegato 1). Il questionario dovrà essere inviato secondo i termini e le modalità indicate al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto successivo Paragrafo V. Il Gestore del presente accordoprocedimento è Xxxxx Xxxxxxxxx. La presente procedura ha ad oggetto prestazioni non strumentali allo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario e pertanto il suo eventuale affidamento non è sottoposto alla disciplina pubblicistica in materia di contratti pubblici. Per la disciplina dell’eventuale affidamento, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 pertanto, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle Codice Civile; nonché leggi speciali o altre disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali legge vigenti in esso individuati. In caso materia di mancata emanazione del provvedimento contratti di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorodiritto privato.

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PREMESSA. La vendita dell’eredità, come detto, non fa perdere al venditore la propria qualifica di erede 159 ; con essa, pertanto, egli conserva la legittimazione processuale, attiva e passiva, alle azioni ereditarie, vale a dire alle azioni dipendenti dal nomen heredis. In conseguenza della vendita, tuttavia, il venditore perde l’interesse ad agire; il contratto, infatti, sposta sull’acquirente il risultato economico del ius heredis e ne fa il titolare esclusivo dell’interesse sostanziale sotteso alle azioni ereditarie. La permanenza della legitimatio ad causam in capo all’erede-venditore ostacola dunque la piena realizzazione della finalità economica del contratto in quanto impedisce all’acquirente di ‘vicem heredis optinere’160. Al fine di rimuovere questo ostacolo e di garantire la completa attuazione della causa contrattuale, la prassi, non potendo trasferire ope contractus la legittimazione ad agire161, ha 159 v. supra, Capitolo primo, § 2.2. 160 D. 18.4.2.18 (Ulp. l. 49 ad Sab.). 161 Il trasferimento in capo all’acquirente della legittimazione processuale in sé è escluso in base ai principi generali dell’ordinamento. Infatti, nel caso della legittimazione passiva, il posto a carico delle parti delle obbligazioni reciproche volte ad assicurare che la partecipazione a ciascun giudizio (e la sopportazione degli oneri del medesimo) competa al soggetto portatore del corrispondente interesse sostanziale. La già esaminata162 giurisprudenza che si occupa di tali obbligazioni accessorie, tuttavia, non esaurisce il novero delle fonti che si offrono all’interprete che si accinga ad esaminare il contratto di hereditatis venditio con riguardo ai riflessi dello stesso sulla legittimazione processuale delle parti contraenti. Accanto ad essa, infatti, vengono in considerazione alcuni passi della compilazione giustinianea collocati al di fuori della sedes materiae del contratto in esame; si tratta di responsa e di costituzioni imperiali che delineano il regime di singole actiones ed exceptiones nel caso in cui il mezzo processuale venga esercitato in una causa connessa alla vendita di un’eredità. Il presente accordo disciplinacapitolo è dedicato all’analisi di queste ulteriori fonti con lo scopo di illustrare con maggior precisione le ripercussioni che il contratto di hereditatis venditio ha sulla legittimazione ad agire, ai sensi dell'articolo 37, comma attiva (§ 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ) e successive modifiche e integrazioni passiva (di seguito D.Lgs. n. 81/08§ 3), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroparti contraenti.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLa razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica. In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale per l’anno 2015 che, ai sensi dell'articolo 37in particolare, comma 2dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. Regione Lombardia del D.Lgs23 dicembre 2014, n. X/2989, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015 ”. 9 aprile 2008 n. 81Le linee di indirizzo per gli acquisti, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)dettate nella Deliberazione soprarichiamata, la durataimpegnano le aziende sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregate, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e sulla base delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti esigenze e dei dirigentifabbisogni degli Enti sanitari Lombardi. Con deliberazione 28 luglio 2008, nonche' n. 327 questa Azienda Ospedaliera ha aderito all’ “Accordo Interaziendale per la formazione facoltativa dei soggetti disciplina di cui all'articolo 21forme aggregate riguardanti l’approvvigionamento e gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” Con riferimento a quanto sopra: ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO; ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX DI MONZA; ⮱ LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO; convengono di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura: - l’Azienda mandataria procede, comma 1su delega e mandato delle altre aziende, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostinel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata proprio fabbisogno e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare quello delle mandanti; - con la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento delega di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data punto gli Enti sanitari mandanti delegano l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, danno mandato alla stessa di pubblicazione agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte dei singoli Enti dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento Capitolato e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di cui al un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e terzo interessato; - la presente accordo puo' avvenire sia gara, in aula che nel luogo forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di lavoro.aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento. Per la presente procedura è individuata quale mandataria la:

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Samples: www.asst-nordmilano.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaA norma dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso "qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "in caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'articolo 37fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostiviene in considerazione ogni comportamento che, per quanto facoltativala sua gravità, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, sia suscettibile di scuotere la fiducia del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare e di far ritenere che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una formazione "adeguata scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e specifica". La formazione correttezza; spetta al giudice di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del D.Lgs n. 81/08 o da altre normefatto addebitato, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriorima tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini luce di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento apprezzamento unitario e formazione all'evoluzione dell'esperienza e sistematico, risulti sintomatico della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento sua gravità rispetto ad un 'utile prosecuzione del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure alla intensità dell 'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed alla assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia" : Cass. civ., 22 giugno 2009, n. 14586 e, in senso conforme, Cass. civ., 26 luglio 2010, n. 17514, Cass. civ., 3 gennaio 2011, n. 35, Cass. civ., 26 gennaio 2011, n. 1788).

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Samples: Contratto Di Somministrazione a Tempo Determinato: Premessa

PREMESSA. A seguito della sottoscrizione, in data 14 settembre 2007, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei Ministeri, che ha introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità, nell’ambito del quale è prevista la definizione di nuovi profili professionali, preordinata ad una gestione più flessibile e razionale delle risorse umane, nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna amministrazione, l’Avvocatura dello Stato ha recentemente stipulato con le XX.XX. rappresentative il Contratto Collettivo Integrativo per la definizione di nuovi profili professionali per il personale amministrativo. Il Contratto Collettivo Integrativo in questione, acquisito il parere tecnico dell’ARAN nella sua funzione di assistenza negoziale, è stato sottoposto ex art. 39, comma 3-ter, della legge 27.12.1997, n. 449, all’esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP, i quali hanno espresso parere favorevole all’ulteriore corso del contratto in questione, che è stato definitivamente sottoscritto il 27 maggio 2009. Nelle more della definizione degli ulteriori istituti contrattuali che andranno a costituire il nuovo Contratto Collettivo Integrativo dell’Avvocatura dello Stato, le parti hanno ritenuto prioritario proseguire nel processo di applicazione al personale amministrativo dell’Istituto del nuovo ordinamento professionale di cui al vigente CCNL, al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione delle professionalità interne, tendendo al contempo ad ottenere prestazioni di elevata qualificazione nell’interesse primario della collettività e dell’utenza. Il nuovo sistema di classificazione, incentrato sulle aree e sui profili professionali come recentemente ridefiniti, rispondenti alle peculiari funzioni istituzionali dell’Avvocatura dello Stato, prevede infatti un sistema di valorizzazione della professionalità dei dipendenti che, attraverso progressioni economiche corrisposte secondo criteri di selettività e di merito, sono premiati nell’arricchimento professionale conseguito nello svolgimento della propria attività. Il sistema introdotto dal nuovo CCNL 14.9.2007, infatti, consente una progressione economica per fasce retributive, dalla fascia iniziale del profilo alla massima prevista nell’area di appartenenza, progressione che non implica cambiamento di mansioni, ma una valutazione della maggiore esperienza e competenza conseguite nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Il programma di valorizzazione delle professionalità esistenti parte dall’inquadramento di tutto il personale amministrativo nei nuovi profili professionali. Il procedimento di attribuzione della fascia retributiva immediatamente successiva richiede, a seguire, l’individuazione di criteri selettivi e meritocratici coerenti con la professionalità rivestita da ciascun lavoratore, e la destinazione di opportune risorse finanziarie facenti capo al Fondo Unico di Amministrazione di cui all’art. 32 del CCNL 16 febbraio 1999, aventi carattere di certezza e stabilità. Gli accordi integrativi di cui alla presente accordo disciplinaRelazione tecnico-finanziaria stabiliscono pertanto i criteri generali per la definizione delle procedure per lo sviluppo economico all’interno dell’area, ai sensi dell'articolo 37degli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. 14/9/2007, comma 2ed il finanziamento per l’anno 2009 delle procedure in questione, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (disponendo – al contempo – l’allocazione di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' risorse facenti capo al F.U.A. anche ad altri istituti contrattuali di incentivazione della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza produttività e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica qualità dei discenti e dei docentiservizi resi, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento con valutazione del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocontributo alla realizzazione degli obiettivi istituzionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Del Personale Dell’avvocatura Dello Stato

PREMESSA. Il presente accordo disciplinadisciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, in lotto unico, per l’affidamento dei servizi dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM. La procedura di gara è indetta dalla FEM anche a favore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (di seguito MUCGT) che ha già espresso la propria adesione e il cui immobile, confinante, è allacciato alla rete di teleriscaldamento della FEM. Alla rete di teleriscaldamento è allacciato anche il compendio immobiliare della Parrocchia di San Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Pertanto l’operatore economico aggiudicatario (d’ora innanzi IMPRESA), già a partire dal primo anno di servizio, è chiamato a stipulare due appositi ed autonomi contratti di somministrazione sia con il MUCGT che con la Parrocchia di San Xxxxxxx Xxxxxxxxx applicando a tali soggetti quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto (d’ora innanzi CSA) in merito alle future adesioni. Le modalità di espletamento dei servizi richiesti nonché la descrizione delle caratteristiche tecniche minime delle varie prestazioni contrattuali richieste, sono dettagliate nel CSA e nei relativi allegati. Tali documenti formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. Il presente disciplinare di gara descrive, inoltre, la documentazione da presentare per la stipulazione del contratto d’appalto. L’affidamento dell’appalto avviene tramite gara europea a procedura aperta, disciplinata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito Codice dei contratti) e dal DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui affidare i servizi in oggetto, ai sensi dell'articolo 37degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81, comma 21 e 82, del D.LgsCodice dei contratti. 9 aprile 2008 n. 81L’appalto è configurato quale appalto di servizi, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'artai sensi dell’art. 3, comma 1310 e dell’art. 14 del Codice dei contratti. La prestazione qualitativamente prevalente è infatti il servizio di gestione, del D.Lgsmanutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità della FEM. 81/08, Allo stato attuale il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso crono programma dell’intervento di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.sostituzione/ripristino dell’impianto alimentato a biomassa prevede:

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Il presente accordo disciplinadocumento disciplina le modalità di svolgimento della Richiesta di offerta (d’ora in poi anche RDO), ai sensi dell'articolo 37, dell’art. 36 comma 2, 2 lettera b del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8150/2016, indetto dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e successive modifiche e integrazioni dell’Ambiente (DISPAA) (di seguito D.Lgsseguito, per brevità, anche Stazione appaltante) per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo, formazione del personale e assistenza tecnica di uno spettrofotometro al plasma ad emissione ottica (Induced Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP OES) completo di autocampionatore. n. 81/08)La documentazione di gara comprende: − La presente lettera d'invito integrata del presente disciplinare e i suoi allegati; − Capitolato di appalto (normativo e prestazionale) − Modello Patto di integrità Sono parte integrante della lettera d'invito integrata del presente disciplinare: − Allegato “A” - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE − Allegato “B” - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) − Allegato “C”- Scheda avvalimento soggetto ausiliario ex art. 89 D.lgs 50/2016 − Allegato “D” - Scheda di avvalimento ex art. 110 comma 5 D.lgs 50/2016 Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti requisiti di ordine generale di cui all'articolo 21all’art. 38 del Codice degli Appalti, comma 1nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, del medesimo D.Lgspena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.Gara

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Samples: www.unifi.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni La Compagnia di Assicurazione Reale Mutua (di seguito D.Lgs. n. 81/08), denominata anche Società o Assicuratore) aggiudicataria della gara per la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamentostipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa in forma collettiva di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Notai in esercizio, dei lavoratori Titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato con eventuale estensione ai componenti il nucleo familiare di ciascuno dei soggetti sopra indicati e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2la Cassa Sanitaria Prevint (di seguito denominata anche Cassa di Assistenza) sulla base di specifici accordi tra loro intervenuti, comma 1si impegnano, lettera a)sulla base del presente contratto ad erogare a favore dei Notai in esercizio, dei preposti Titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa con eventuale estensione ai componenti il nucleo familiare di ciascuno dei soggetti sopra indicati (in seguito denominati Assistiti) indennizzi, rimborsi di cui all'articolo 21spesa per i casi di malattia, comma 1, del medesimo D.Lgsinfortuni e parto secondo le norme di seguito indicate. n. 81/08. La applicazione Dette prestazioni verranno rese per il tramite della citata Prevint Cassa di Assistenza iscritta all’Anagrafe dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione Fondi Integrativi Sanitari di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I decreto Min.Lav. del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative 27/10/2009 la quale dichiara di essere idonea ed abilitata a mansioni o norma di Legge a ricevere i contributi e ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature assumere la contraenza del programma sanitario per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento categoria assicurata di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgsai successivi artt. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 31.2 e 1.5 della Sezione 1 della presente Convenzione, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento degli aspetti fiscali e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocontributivi.

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Samples: Convenzione Rimborso Spese Mediche

PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovraxxxxx' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

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Samples: conup.unipg.it

PREMESSA. L'alternanza scuola-lavoro ha trovato il pieno riconoscimento nel sistema di istruzione in tempi abbastanza recenti: introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha visto un pieno riconoscimento e valorizzazione nei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati nel marzo 2010. Anche nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, di esclusiva competenza regionale, la legge regionale n. 5/2011 stabilisce che “nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”. Il presente accordo disciplinapotenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova successivamente riscontro nella legge 13 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 37n.107, comma 2recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, la quale ha ulteriormente strutturato questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del D.Lgssecondo ciclo di istruzione. 9 aprile 2008 n. 81L’obbligatorietà e la personalizzazione del progetto innestano l’alternanza scuola lavoro all’interno del curricolo scolastico e ne fanno una componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” La portata innovativa delle norme citate non risiede tanto nell'orientare al raccordo tra formazione e lavoro - prospettiva che, sia per le scuole sia per il sistema di formazione professionale, trova concreto avvio in termini di tirocini formativi e successive modifiche di orientamento con la legge n 196 del 1997 - quanto, piuttosto, nell'affermare che, nell'ambito dei sistemi di istruzione e integrazioni formazione le esperienze di alternanza concorrono a perseguire gli obiettivi propri di un percorso di istruzione e di formazione. La politica di estrema responsabilizzazione del datore di lavoro, iniziata circa 20 anni fa con il recepimento (di seguito D.Lgs. n. 81/08Decreto Legislativo “626”), a livello nazionale, delle innovative Direttive Comunitarie in materia, ha trovato ulteriore enfasi nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto “Testo Unico”). Il processo di valutazione di tutti i rischi presenti in azienda costituisce la durata, i contenuti minimi base propedeutica irrinunciabile per l’individuazione e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori l’applicazione di appropriate azioni di prevenzione e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgsprotezione. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il Oltre al datore di lavoro dovra' dimostrare lavoro, che tale percorso ha fornito a rappresenta il garante indiscusso del sistema, la norma individua altre figure che concorrono alla realizzazione della rete di tutela, ciascuna secondo proprie attribuzioni e competenze: - il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) . il medico competente - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) - gli addetti alle funzioni di primo soccorso, antincendio ed all’emergenza - i dirigenti e/o ed i preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui - i lavoratori Come recita il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi 81 del 2008, “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di orientamento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgsall’art. 18 della Legge 24 06 1997 n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni 196 e di cui all'arta specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” è equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall’art. 32 del medesimo Decreto, comma 13e quindi riconosciuto come “creditore di sicurezza”, a tutti gli effetti. Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è tuttavia destinata ad allargarsi. Ciò porta ad interfacciarsi figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell’azienda), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via. Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l’altro elemento imprescindibile per il buon esito del D.Lgsprogetto è l’approccio propositivo dello studente, figura centrale dell’iniziativa, che deve interpretare al meglio l’opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento. 81/08Per mettere lo studente nelle condizioni di maturare “in sicurezza” questa esperienza di crescita formativa-professionale non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant’altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un’adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela. Nell'ambito dell'attività promossa dal coordinamento provinciale per la sicurezza sul lavoro istituto dalla Provincia di Modena con apposito Protocollo d'intenti, si è dato negli ultimi anni particolare rilevanza alla promozione della cultura della sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto gli Enti e le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.condividono quanto segue:

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Samples: Accordo Per La Promozione Dei Percorsi Di Alternanza Scuola Lavoro Negli Istituti Di Istruzione Secondaria Di Secondo Grado Della Provincia Di Modena

PREMESSA. Il Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 07/01/2020, è stato approvato l’elenco delle categorie di dispositivi medici le cui procedure devono essere condotte in Unione d’acquisto, con contestuale individuazione e assegnazione delle stesse alle diverse Aziende capofila; ATS risulta incaricata per l’espletamento – tra le altre - della gara per la fornitura di dispositivi per stomia CND A10. In esecuzione della suddetta DGR è necessario quindi indire, a livello regionale e in unione d’acquisto, una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di “Dispositivi medici per stomia per i presidi Territoriali e Ospedalieri” previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (categoria A10 della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici - C.N.D.), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per l’assistenza Territoriale e Ospedaliera. La procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, risultino idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara e con i quali potrà essere sottoscritto - da ciascuna Azienda aderente all’Unione d’Acquisto - un Accordo Quadro. Nella definizione dell’impianto di gara particolare attenzione è stata riposta dal gruppo di progettazione, sull’obiettivo di garantire agli assistiti interessati dalla suddetta procedura una migliore qualità della vita, riconoscendo e tutelando il diritto alla “possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica”, come anche previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017, allegato 11, art. 4. Considerato che l’anatomia della stomia è soggetta a modificazioni (sventramenti, affossamenti, fistolizzazione, sensibilizzazione cutanea) e che l’utilizzo di una tipologia di ausilio non può prescindere da un giudizio di compatibilità fisica e biologica da parte dell’utilizzatore e dal giudizio del medico prescrittore, ed in considerazione del fatto che sovente analoghi dispositivi commercializzati da differenti Operatori Economici presentano variabilità in termini di caratteristiche intrinseche ed ergonomiche, si ritiene indispensabile poter disporre quindi di prodotti di diversa fabbricazione, al fine di individuare il dispositivo che meglio si adatta alle esigenze del singolo paziente e che tenga conto della qualità di vita dell'assistito anche in termini di influenza sulla vita relazionale e sulla attività fisico-motoria. In relazione a tutto quanto sopra premesso, la presente accordo disciplinaprocedura è impostata prevedendo quindi, per ciascun lotto posto a base di gara, la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'articolo 37dell’art. 54, comma 24, del D.LgsCodice, senza riapertura del confronto competitivo. 9 aprile 2008 n. 81In particolare l’aggiudicazione sarà disposta, per ciascuno dei lotti oggetto della presente fornitura, in favore degli Operatori Economici che proporranno un’offerta inferiore alla rispettiva base d’asta per prodotti rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste nel presente capitolato. Si specifica a questo proposito che il numero degli aggiudicatari dell’A.Q. è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute come risultante dalla “graduatoria finale”. Pertanto, ai fini della presente procedura, le Singole Aziende facenti parte dell’Unione d’Acquisto potranno stipulare, con ciascuno degli XX.XX. risultati aggiudicatari nella presente procedura di gara un Accordo Quadro senza percentuali di fornitura. In particolare, si precisa che l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la fornitura avverrà sulla base della decisione motivata di ciascuno specialista, in relazione alle specifiche esigenze dei pazienti aventi diritto, in modo di garantire agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti più adeguati alle specifiche esigenze e successive modifiche in grado di assicurare in maniera efficace la funzione di riabilitazione specifica. Tale obiettivo sarà garantito assicurando agli assistiti la disponibilità di una pluralità di prodotti, anche per la medesima tipologia di dispositivo, tra i quali effettuare la scelta del dispositivo più adeguato alle specifiche esigenze. Si precisa infine che la presente procedura, essendo condotta tramite piattaforma telematica, genererà una graduatoria decrescente delle offerte, in ragione del minor prezzo offerto da ciascun concorrente. Tale graduatoria generata dal sistema è dovuta solamente alle modalità di funzionamento della piattaforma telematica e integrazioni (non influenzerà in alcun modo la scelta che sarà operata dal medico prescrittore in ragione delle esigenze cliniche riscontrate sul paziente. Ciascuna delle Aziende facenti parte dell’Unione d’Acquisto potrà stipulare A.Q. con uno o più XX.XX. aggiudicatari, potendo quindi ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari per ciascun lotto. Al momento della stipula dell’A.Q. l’Azienda dovrà esplicitare le motivazioni cliniche ad eccezione del caso in cui affidi l’Appalto al primo fornitore nella graduatoria finale. Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro eseguirà le forniture sono riconducibili alle seguenti motivazioni cliniche che si riportano di seguito D.Lgs. n. 81/08)a solo titolo esemplificativo: •la continuità per i pazienti già portatori di un dispositivo che necessitano di una sostituzione, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgsmedico ritenga necessario proseguire con un trattamento simile; •le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal medico prescrittore, anche in base alla propria popolazione di pazienti, in considerazione all’età, allo stile di vita, ecc. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto •eventuali complicanze del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 complesso stomale che possono richiedere una variazione nell’uso del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorodispositivo utilizzato.

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Samples: Avviso Di Consultazione Preliminare Di Mercato

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaCon la presente, ai sensi dell'articolo 37desideriamo richiamare la Vostra attenzione sull’introduzione e sulla definitiva operatività, comma 2a partire dal corrente anno, della nuova tassa meglio conosciuta col nome di “cedolare secca sugli affitti”, (ovvero dell’imposta sostitutiva, dell’Irpef, delle addizionali comunali e regionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione) che si applicherà, in via discrezionale, a scelta del D.Lgslocatore, rispetto all’ordinaria tassazione Irpef, nella misura del 21% per i contratti a canone libero e al 19% per quelli a canone concordato. 9 aprile 2008 La nuova tassazione potrà essere scelta dalle persone fisiche proprietarie, o titolari di un diritto reale di godimento, che locano immobili ad uso abitativo (ed eventualmente, a determinate condizioni, anche le pertinenze. Restano esclusi i lavoratori autonomi e le imprese (ART. 3 Dlgs 23/2011): cfr TAB 1 . Sono compresi i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali (purchè dal contratto risulti la destinazione abitativa dell’immobile). La recente Circolare n. 8126/E del 1 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha emanato gli attesi chiarimenti su tale nuova imposta sostitutiva sulla locazione degli immobili abitativi. Nulla è stato ancora chiarito in merito la fattispecie particolare rappresentata dalle locazioni di abitazioni effettuate da società semplici, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgssoggetti Irpef non esercenti attività commerciale. n. 81/08)In tal caso, infatti, pur non essendo una persona fisica, la duratasocietà semplice ne ha le medesime caratteristiche (soggetto Irpef) ed il reddito percepito è giuridicamente qualificato come “reddito da fabbricati” imputato direttamente ai soci, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti in base alle quote di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuatipartecipazione alla società. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordosostanza, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica l’Amministrazione Finanziaria potrebbe consentire l’applicazione della “cedolare secca” anche con riferimento alla richiamata categoria alle locazioni di lavoratori stagionaliabitazioni effettuate da tali soggetti ma nulla di specifico è stato detto a riguardo. Ai fini La cedolare secca, quindi, praticamente, sostituisce: Ł l’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e le relative addizionali; Ł l’imposta di un migliore adeguamento delle modalita' registro; Ł l’imposta di apprendimento bollo; Ł l’imposta di registro sulle risoluzioni e formazione all'evoluzione dell'esperienza proroghe del contratto di locazione; Ł l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento proroghe del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocontratto.

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Samples: Contratto a Canone

PREMESSA. La Concessione ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni, lavori e forniture, necessarie per la manutenzione e la conduzione del cimitero di Ceriano Laghetto e sue pertinenze, nello stato e consistenza in cui si trovano e si troveranno per effetto di ampliamenti realizzati dal Concessionario medesimo. La Concessione riguarda anche la gestione delle lampade votive. Il Concessionario si impegna ad erogare nell’ambito della presente accordo disciplinaConcessione, ai sensi dell'articolo 37a proprie spese, comma 2la custodia dei cimiteri, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81la pulizia, e successive modifiche e integrazioni i servizi manutentivi al sistema edificio/impianto, l’intera fornitura dei vettori energetici (di seguito D.Lgs. n. 81/08acqua, luce, etc), la duratal’espletamento delle attività di movimentazione delle casse mortuarie e più precisamente a titolo esemplificativo e non esaustivo: ◽ custodia, i contenuti minimi sorveglianza, vigilanza e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamentopresidio del cimitero; ◽ pulizia delle aree interne al perimetro cimiteriale; ◽ lavori di giardinaggio; ◽ lavori e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, dei lavoratori campi, dei viali e dei manufatti cimiteriali di proprietà pubblica, compresi gli impianti idrici, igienico sanitari, fognari, elettrici, telefonici, illuminazione generale, estrattori, diffusori, automazione cancello accesso principale, attrezzature di trasporto e movimentazione feretri, tinteggiatura, ricorsa dei manti di copertura, pulizia dei pluviali e relativi scarichi e griglie e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2attrezzature tipiche della camera mortuaria, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostinecessarie al cimitero, per dare il servizio di manutenzione completo; ◽ esecuzione delle necessarie inumazioni/esumazioni e tumulazioni/estumulazioni sia di salme che di resti ossei o di ceneri con le modalità in vigore presso il Comune ed enunciate nel Regolamento di Polizia Mortuaria (allegato) approvato con deliberazione di CC n. 34 del 08/06/1999; ◽ deposito provvisorio dei feretri nei casi previsti dal regolamento comunale di Polizia mortuaria; ◽ esecuzione delle traslazioni all’interno del cimitero; ◽ smaltimento dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni e pulizia e dai servizi cimiteriali (esempio materiali di risulta dalle estumulazioni/esumazioni) nel rispetto della normativa sui rifiuti speciali e la tenuta e compilazione dei registri; ◽ pulizia, manutenzione parcheggio esterno, viali del cimitero, opere di giardinaggio e cura delle aree interne ed esterne al perimetro del cimitero, in quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore pertinenza; ◽ fornitura di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti scope e annaffiatoi; ◽ servizio di sorveglianza sul rispetto delle violazioni delle norme comportamentali di Polizia Mortuaria e tempestiva comunicazione di eventuali irregolarità rilevate al Settore Demografico e/o preposti una formazione "adeguata al Settore Lavori Pubblici per quanto di rispettiva competenza; ◽ gestione lampade votive: - Gestione e specifica"messa a norma dell’impianto di illuminazione votiva esistente; - Fornitura lampada votiva, collegamenti elettrici e gestione delle nuove lampade votive; L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, nel rispetto della normativa vigente, di far eseguire lavori di manutenzione straordinaria con oneri a proprio carico. La formazione Sono compresi a carico del Concessionario tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire le operazioni di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeai precedenti punti. Sono compresi nella concessione tutti i lavori, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoratore svolga operazioni lavoro completamente compiuto e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono secondo le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al stabilite dal presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorodisciplinare tecnico utilizzando le migliori caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative.

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Samples: www.ceriano-laghetto.org

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLe Parti, ai sensi dell'articolo 37nel procedere al rinnovo della parte economica del secondo biennio contrattuale, comma 2si danno reciprocamente atto degli sforzi operati da ciascuna delegazione per pervenire alla riunificazione del tavolo delle trattative e all'avvio del riallineamento dei trattamenti economici e normativi dei contratti di lavoro del settore. Ai fini del perfezionamento del processo graduale di armonizzazione dei CC.NN.LL di Federpanificatori, Assopanificatori- Fiesa e Assipan le parti concordano che il suddetto percorso si completerà a far data dal 30 giugno 2008. Ne consegue che in applicazione del D.LgsProtocollo del 23 luglio 1993, il Contratto Collettivo Unificato avrà durata quadriennale per la parte normativa (1° luglio 2008 – 30 giugno 2012) e biennale (1° luglio 2008 – 30 giugno 2010) per la parte retributiva. 9 aprile 2008 n. 81Le parti si impegnano, nel corso dei successivi rinnovi, sia per dare certezza al sistema delle imprese, sia per dare una risposta immediata al sistema delle retribuzioni dei lavoratori, ad attivare la fase contrattuale nei tempi stabiliti dal Protocollo del 23 luglio 1993 e successive modifiche consoni agli interessi reciproci. Ai fini del consolidamento di tali obiettivi, ritenuto dalle parti stipulanti di fondamentale importanza anche per l’auspicata adozione e integrazioni (regolamentazione di seguito D.Lgs. n. 81/08)istituti già in essere in altri comparti produttivi, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti scadenza dell’efficacia temporale del presente accordo nei riguardi viene fissata al 30/06/2008, data altresì assunta dalle parti quale nuovo termine di scadenza dei dirigenti CC.NN.LL stipulati in data 19/07/2005 e dei preposti20/7/2005 tra Federazione Italiana Panificatori, per quanto facoltativaAssopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37Fai-Cisl, comma 7Uila-Uil, nel testo recepito da Assipan-Confcommercio con Accordo del D.Lgs26/7/2007. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo Nella medesima ottica – fermo, alla data di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto scadenza del presente accordo, cosi' come l'addestramento l’incremento retributivo concordato in termini di cui al comma 5 dell'articolo 37 valore assoluto e complessivo - in ragione del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni potenziale sovrapporsi degli effetti contrattuali dell’avviato processo di cui all'art. 3riallineamento dei trattamenti economici e normativi, comma 13le aziende che applicano il su citato Accordo del 26.7.2007, potranno adottare scadenze diverse da quelle indicate e comunque non successive alla data del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro30/9/2008.

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Samples: www.flai.it

PREMESSA. La Riforma del mercato del lavoro di cui alla legge n. 92 del 28 giugno 2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, fatte salve specifiche decorrenze dalla medesima stabilite. La Riforma prevede importanti modifiche alla procedura di mobilità e all'istituto dell'indennità di mobilità, la cui disciplina verrà sostituita/integrata - con le norme contenute nella Riforma - con gradualità, determinando così un periodo di transizione dal "vecchio" al "nuovo" regime da cui non si può prescindere nella lettura del testo a seguire, così come non si può omettere la lettura della sezione dedicata all'ASpI. La legge di Riforma si prefigge il riordino ed il miglioramento delle tutele in caso di perdita involontaria della propria occupazione; l'estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla Cassa integrazione straordinaria; la previsione di strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento. La Riforma si articola, per quanto di interesse in questa sede, sull'ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego, destinata a sostituire - fra gli altri istituti oggi vigenti - anche l'indennità di mobilità con decorrenza 1º gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere da tale data. La funzione dell'ASpI è quella di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione (vd. nota redazionale Trattamenti di disoccupazione). Per quanto riguarda la misura della contribuzione, la contribuzione oggi dovuta all'INPS per la mobilità - pari allo 0,31% - viene sostituita (a regime dal 2017) dal contributo di licenziamento (introdotto dall'art. 2, comma 31, L. n. 92/2012), a carico del datore di lavoro. Il presente accordo disciplinacontributo è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013. Esso è pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell'ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (sono quindi compresi i periodi di lavoro a termine). Il contributo di licenziamento non è dovuto, tuttavia, ex art. 2, comma 33, L. n. 92/2012 fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo dovuto dal datore di lavoro per ogni lavoratore messo in mobilità. Inoltre, ai sensi dell'articolo 37, del successivo comma 34 dell'art. 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 L. n. 8192/2012, e successive modifiche e integrazioni (il contributo di seguito D.Lgs. n. 81/08)licenziamento non è dovuto, per il periodo 2013-2015, nei casi di: - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle lavoratrici come definiti all'articolo costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Vengono ridefiniti con un progressivo ridimensionamento, i periodi massimi di fruizione dell'indennità di mobilità per il periodo transitorio dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (art. 2, comma 146, lettera aL. n. 92/2012), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

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Samples: www.studioperuzzi.com

PREMESSA. Il Considerato che il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi, anche in virtù delle politiche di mobilità attuate dalle amministrazioni locali, è in continua evoluzione ed espansione. Considerata la sempre maggiore presenza di aziende private quali erogatrici dei servizi, anche in virtù delle privatizzazioni delle ex aziende municipalizzate. Considerata l'assenza di una regolamentazione unica che disciplini i rapporti di lavoro tra le aziende del settore ed i propri dipendenti. Considerata l'adesione di AIPARK alla Confcommercio. Le parti stipulanti il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (ritengono di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, considerare applicabile a tutti i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore rapporti di lavoro dovra' dimostrare dei dipendenti dalle aziende che tale percorso ha fornito a dirigenti svolgono attività di gestori e/o preposti concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, con decorrenza 1° gennaio 2001, le norme contrattuali del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi 20 settembre 1999. Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da una formazione "adeguata sempre maggiore automazione degli impianti e specifica"dal conseguente impiego del personale addetto con funzioni di supporto alla funzionalità degli stessi, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° gennaio 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta secondo le norme del c.c.n.l. La formazione del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999 qui di cui al seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo accordo. Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I , pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolarisettore ed il personale dipendente. Qualora il lavoratore svolga operazioni Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 . Tutti gli articoli compresi nella Parte I Articoli della Parte II del D.Lgsc.c.n.l. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.terziario

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaPer la gestione e la liquidazione dei Sinistri, ai sensi dell'articolo 37la Compagnia si avvale di Mapfre Asistencia, comma 2Compañia InternacionalDe Seguros Y Reaseguros, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni S.A. (di seguito D.Lgs. n. 81/08Mapfre Asistencia S.A.), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostiStruttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia e, per quanto facoltativaincarico di quest’ultima, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37eroga le Prestazioni di Assistenza con costi a carico della Compagnia nei limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore delle Prestazioni di Assistenza dandone comunicazione al Contraente/Assicurato attraverso le modalità previste dalla normativa regolamentare, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti ossia attraverso la pubblicazione sul sito internet della Compagnia e/o preposti una formazione "adeguata e specifica"all’interno dell’area riservata del Contraente/Assicurato. La formazione sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I Premio pattuite con il Contraente/Assicurato. Le Prestazioni coprono esclusivamente gli eventi previsti dalle Condizioni di Assicurazione, a favore del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeContraente/ Assicurato e del suo Nucleo Familiare dichiarato in polizza. Le Prestazioni sono operanti decorso il periodo di Carenza di 30 giorni, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' che verrà calcolato come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi segue: • dalla data di pubblicazione Decorrenza della polizza nei confronti dell’intero Nucleo Familiare dichiarato in fase di sottoscrizione della Polizza; • dalla data di inserimento in Polizza all’interno del presente accordoNucleo Familiare per i soli soggetti inclusi in esso in corso d’anno. Le Prestazioni sono erogabili previo contatto del Contraente/Assicurato con la Struttura Organizzativa, l'articolazione dei percorsi formativi in funzione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. La Struttura Organizzativa organizzerà la Prestazione secondo le modalità descritte all’interno degli articoli relativi a ciascuna Prestazione. Le Prestazioni che non saranno preventivamente richieste alla Struttura Organizzativa e autorizzate dalla stessa non saranno oggetto di copertura. Le Prestazioni vengono erogate in lingua italiana. Le Prestazioni vengono prestate entro i limiti e i Massimali previsti per ciascuna tipologia di Prestazione, che si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Le Prestazioni sono valide e prestate all’interno del Territorio Italiano esclusivamente per i Sinistri avvenuti all’interno del medesimo territorio. Le Prestazioni sono fruibili nei 90 giorni successivi alla data di accadimento dell’Infortunio o della Malattia o, in caso di Ricovero per le Prestazioni che lo prevedono, nei 90 giorni successivi alla data di dimissioni dall’Istituto di Cura (ad eccezione delle prestazioni "Trasferimento in/da istituto di cura specialistico", per le quali i 90 giorni decorrono dalla data di accadimento dell’Infortunio o della Malattia) Le Prestazioni vengono erogate in caso di alterazione improvvisa dello stato di salute, quali Malattia o Infortunio anche non comprovati da Documentazione Sanitaria. Vengono erogate in caso di Malattia o Infortunio comprovati da Documentazione Sanitaria. per le Prestazioni di Assistenza domiciliare: • sono erogate direttamente presso il Domicilio, anche temporaneo, del Contraente/Assicurato; • sono erogate nel caso in cui i professionisti (medici/pediatri) siano presenti nella zona territoriale in cui si trova il Contraente/Assicurato e che il suo Domicilio possa essere raggiunto. per le Prestazioni di Assistenza domiciliare: • sono erogate direttamente presso il Domicilio, anche temporaneo, del Contraente/Assicurato; • sono attivabili, ove espressamente previsto, a seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' Ricovero di apprendimento minimo 3 giorni. • sono erogate nel caso in cui i professionisti (medici/pediatri/fisioterapisti/infermieri/operat ori socio sanitari/babysitter/badanti/pet- sitter/addetti consegna farmaci/spesa) siano presenti nella zona territoriale in cui si trova il Contraente/Assicurato e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroil suo Domicilio possa essere raggiunto.

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaDal 7 Marzo 2012 l’Azienda pubblica servizi alla persona -”ASP Ambito 9” -ha iniziato la sua attività per conto dei 21 comuni che sono soci dell’Ambito 9: Apiro, ai sensi dell'articolo 37Belvedere Ostrense, comma 2Castelbellino, del D.LgsCastelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro d’Xxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, Poggio San Vicino, Rosora, San Xxxxxxxx, San Paolo di Jesi, Santa Xxxxx Nuova, Staffolo e l’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba, San Xxxxxxxx. Scopo dell'ASP Ambito 9 aprile 2008 n. 81è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)socio-sanitarie e, più in generale, la duratagestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, ivi compresi interventi di formazione e orientamento aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio. I servizi istituzionali dell'ASP Ambito 9 sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nei 21 comuni soci che ammonta a circa 107.994 abitanti (ISTAT 01/01/2016) e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza nelle seguenti aree d'intervento: - Anziani; - Disagio e povertà; - Disabili; - Minori e famiglia; - Strutture residenziali per anziani - Servizio sociale professionale e Uffici di Promozione Sociale (UPS). I diversi fattori socio-economici e demografici (invecchiamento della popolazione, progressivo ridimensionamento delle reti di protezione familiare, aumento delle famiglie monoparentali, estensione del diritto al lavoro, allo studio, alla vita sociale) mostrano la necessità di promuovere, in modo ancor più mirato, il benessere dei cittadini, in particolare quelli più fragili e in stato di bisogno, attraverso una rete di servizi, interventi e prestazioni diverse a garanzia del diritto per le persone disabili di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda l’Italia, i contenuti minimi dati disponibili, confermano il progressivo abbassamento dell’età della diagnosi evidenziando l’importanza del trattamento precoce così come la necessità di costruire una cornice di interventi basata sull’evidenza e adattata ai bisogni della persona con disturbi dello spettro autistico in tutte le diverse fasi della vita. La Regione Marche ha disposto, nel piano socio-sanitario e con la Legge Regionale 25/2015, attività di sostegno e di promozione dei servizi ai favore delle persone con disturbi dello spettro autistico. Tra i servizi previsti dalla normativa regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 1415/2017 viene prevista l’attivazione, in via sperimentale per 12 mesi, di una comunità residenziale destinata a soggetti adulti affetti da disturbi dello spettro autistico che vede l’integrazione e il coordinamento delle diverse agenzie e servizi pubblici nelle area della sanità e del sociale oltre che dell’istruzione e del lavoro al fine di realizzare appropriati, congrui e soprattutto integrati e altamente specializzati di natura sanitaria, sociale, educativa e di progettualità esistenziale prevedendo la continuità di servizi dall’età evolutiva all’età adulta. Nelle more di definizione dei manuali di autorizzazione e accreditamento, la Regione Marche ha disposto, con la Delibera di Giunta Regionale n. 1415/2017, di utilizzare per la sperimentazione gli standard assistenziali e le modalita' relative tariffe dell’ALLEGATO B della formazioneDGR n.118 del 22 febbraio 2016: “Interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza”. Con nota del 15 febbraio 2018 a firma del Direttore Generale ASUR Marche, nonche' dell'aggiornamentoprot. 0005616| 15/02/2018|ASUR|DG|P, dei lavoratori avente per oggetto “DGRM n. 1415 del 27/11/2017 attivazione di una sperimentazione di assistenza in struttura residenziale e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2semiresidenziale per soggetti adulti affetti da disturbo dello spettro autistico nella Regione Marche-Adempimenti” viene individuata, comma 1quale luogo per l’avvio della sperimentazione, lettera a)la struttura di proprietà del Comune di Jesi sita in xxx Xxxxxxxxx, dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro00.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) individua l’“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: ­ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; ­ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; ­ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; ­ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). Il presente accordo disciplinaDocumento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 371418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, comma 2ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08), 81/2008 introducendo al comma 3-ter la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera alett. i), dei preposti e dei dirigentidel decreto legislativo 50/2016, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di o in tutti i casi in cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare non coincide con il committente, il soggetto che tale percorso ha fornito a dirigenti e/affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs d.P.R. 14 settembre 2011, n. 81/08 177, o da altre normedalla presenza di agenti cancerogeni, relative a mansioni mutageni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulterioribiologici, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui al comma 5 dell'articolo 37 all'allegato XI del D.Lgspredetto decreto. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.Considerato che:

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaParticolare rilievo per le relazioni sindacali italiane assume la firma definitiva da parte di Confindustria/Cgil-Cisl-Uil, ai sensi dell'articolo 37il 21 settembre scorso, comma 2dell’accordo inter- confederale del 28 giugno, sulle nuove regole della rappresentanza, che secondo Fiat limiterebbe le potenzialità dell’art. 8, della legge n. 148, del D.Lgs. 9 aprile 2008 14 settembre 2011, di conversione del D.L. n. 81, e successive modifiche e integrazioni 138/2011 (di seguito D.Lgs. n. 81/08manovra finanziaria bis), inducendo la duratastessa Fiat ad uscire da Confindustria. La questione è alquanto complessa e probabilmente la decisione di Fiat risponde ad altre motivazioni. Ma procediamo con ordine. La travagliata estate 2011, in materia di lavoro, si caratterizza principalmente per due eventi significativi: - l’accordo interconfederale del 28 giugno, tra Confindustria/Cgil-Cisl-Uil1, definitivamente siglato il 21 settembre scorso, sulla rappresentanza e sulla validità (erga omnes) dei contratti aziendali, che rappresenta la risposta delle parti sociali e del sindacato, unitariamente inteso, alla questione dei soggetti e dei livelli della contrattazione collettiva e dell’affidabilità e del rispetto delle regole pattuite (“la risposta sindacale alla crisi”); - l’art. 8, della legge n. 148/2011 (manovra finanziaria bis), sul “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, emanato in risposta alle sollecitazioni della Banca Centrale Europea (BCE) sulla flessibilità del mercato del lavoro e presentato dal Governo italiano come strumento per lo sviluppo e la crescita (“la risposta legislativa alla crisi”). È da sottolineare fin d’ora che tra i due provvedimenti sopra citati vi è uno stret- to raccordo, nel senso che la nuova previsione legislativa è da leggere alla luce di quanto disposto dall’accordo interconfederale del 28 giugno. L’accordo vede innanzitutto anche la firma della Cgil e pone auspicabilmente fine ad una stagione di autoesclusioni e di forti divergenze tra le organizzazioni sindacali, che ha avuto il suo punto critico nell’opposizione Fiom per xxx xxxxx- xxxxxx xx xxxxxxx del contratto dei metalmeccanici, i cui sviluppi restano ancora aperti2. Oltre che per i contenuti, di cui parleremo, è da sottolineare anche il valore sim- bolico dell’intesa. L’accordo, raggiunto in breve tempo, rappresenta infatti un significativo segnale di responsabilità delle parti sociali in un momento partico- larmente difficile della situazione del Paese, tuttora alle prese con le conseguen- ze occupazionali della crisi economica e finanziaria, dalla quale è possibile usci- re solo attraverso un impegno comune a realizzare accordi, specie a livello decentrato, che rilancino la qualità, la competitività e la produttività del sistema delle imprese e con esse dell’occupazione. L’accordo in esame dà attuazione ai principi contenuti minimi nel documento unitario del maggio 2008 su Democrazia e rappresentanza, introducendo anche nel set- tore privato il meccanismo di verifica della rappresentatività già sperimentato nel pubblico impiego, ovvero un mix tra dato associativo e dato elettorale (per le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e ele- zioni delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera aRsu), frutto di compromesso tra le diverse concezioni sindacali (il sin- dacato degli iscritti per Cisl e Uil; il sindacato di tutti i lavoratori per la Cgil). D’altro lato l’accordo, stabilendo un pluralismo dei preposti e dei dirigentimodelli di rappresentanza, nonche' costituisce un’evoluzione dell’accordo del 1993, senza tuttavia cancellarlo. Accanto alle Rsu (rappresentative di tutti i lavoratori), che vengono confermate nelle loro funzioni nei settori dove risultano radicate, piena legittimità acquista- no le Rsa (rappresentative degli iscritti ad una determinata sigla sindacale), supe- rando dunque la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1funzione residuale ad esse assegnata dall’accordo del 1993. L’intesa è peraltro del tutto coerente con l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti22 gennaio 2009, per quanto facoltativanon sottoscritto dalla Cgil, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37che non affrontava direttamente le questioni della rappresentanza, comma 7stante il dichiarato obiettivo, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto contenuto in essere un percorso formativo di contenuto differentepremessa, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini nell’ambito di un migliore adeguamento delle modalita' sistema contrattuale articola- to su due livelli, di apprendimento favorire lo sviluppo e formazione all'evoluzione dell'esperienza e la diffusione della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocontrattazione col- lettiva decentrata.

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PREMESSA. Al fine di realizzare economie di scala funzionali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’Università degli Studi dell’Insubria, per brevità di seguito “Università”, ha deciso di selezionare più operatori economici cui affidare i servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione di nuove edificazioni, interventi di restauro e riuso, interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento, interventi di adeguamento normativo, interventi di miglioramento sismico relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi e connesse alla gestione del proprio Patrimonio Immobiliare. A titolo indicativo si rimanda al programma triennale pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxx- delle-opere-pubbliche). Il presente accordo disciplinaCapitolato Speciale d’Appalto si riferisce alla procedura per l’affidamento di un Accordo Quadro con più Operatori per lo svolgimento di Servizi di ingegneria e Architettura - Progettazione, Direzione Lavori e servizi accessori. La presente gara è indetta dall’Università degli Studi dell’Insubria mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 37dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 13, del medesimo D.LgsDecreto. n. 81/08. La applicazione Il presente Capitolato disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, attività di supporto al RUP, predisposizione di documentazione tecnico economica, di appalto e di sicurezza nei cantieri, Direzione Lavori e Direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e altre prestazioni accessorie, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti Contratti e dei prepostisuccessive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto facoltativaancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37dal D.lgs. 81/2008, comma 7dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata dall’Accordo Quadro e specifica". La formazione di cui al dal presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroCapitolato Speciale d’Appalto.

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Samples: Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaGli enti, ai sensi dell'articolo 37le opere, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione gli istituti di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeContratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono costituiti nell'ambito dell'Ordinamento valdese, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 si dà atto nell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e la Tavola valdese, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, intesa attuata con legge 11 agosto 1984, n. 449 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese". Conformemente alle Discipline valdesi, le Opere ed Istituti sono condotte da Comitati o Commissioni formati da membri appartenenti alle Chiese valdesi e metodiste ed altre Chiese evangeliche, in base agli statuti di ciascun Organismo, e rispondono del D.Lgsloro operato alle rispettive assemblee ivi previste. n. 81/08Essi pertanto, per status giuridico derivante dall'inquadramento nell'Ordinamento giuridico valdese, hanno piena autonomia a tutti gli effetti giuridici, contrattuali e gestionali dei rapporti di lavoro. Fino all'attuazione delle disposizioni Detti enti considerano i propri ospiti come soggetti e non come oggetti del loro scopo statutario; affermano e rispettano il pluralismo religioso e culturale, non hanno obiettivi di cui all'artproselitismo. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, Essi non perseguono finalità di lucro; basano la loro attività sui principi della solidarietà e della democrazia e ritengono diritto-dovere di ogni essere umano il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuatilavoro come compito e campo di azione della propria vocazione. In caso forza della unitarietà dell'Ordinamento valdese, pur nella varietà dei soggetti che vi fanno parte, negli enti, opere ed istituti possono essere impegnate persone con posizioni giuridiche diversi, a seconda dei loro doni e dell'impegno formalmente assunto: possono dunque essere coinvolti pastori e pastore, diaconi e diacone delle chiese valdesi e metodiste, iscritti/e nei ruoli della Tavola e da essa autorizzati/e, personale iscritto nei libri matricola dei singoli enti, personale volontario - membri delle chiese evangeliche italiane ed estere come pure persone non direttamente collegate a dette chiese, ma in comunione di mancata emanazione del provvedimento intenti con la loro opera di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data testimonianza e che ne condividono le finalità - e obiettori di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocoscienza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaCapitolato fissa le norme che regolano l’Appalto per la fornitura di un: SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO DI ACIDI NUCLEICI, ai sensi dell'articolo 37nell’ambito del Progetto Europeo BIOWYSE: Biocontamination Integrated cOntrol of Wet sYstems for Space Exploration (GRANT AGREEMENT NUMBER 687447). Gli Elaborati richiamati nel presente Capitolato e messi a disposizione delle Ditte concorrenti definiscono i requisiti minimi prestazionali per la formulazione dell’Offerta da parte delle medesime Ditte. Nel seguito del presente Capitolato, comma 2l’Istituto di Ricerca sulle Acque, con sede in Xxx Xxxxxxx xx 00.000, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx (XX) verrà indicato per brevità con “IRSA”, mentre la Ditta concorrente/appaltatrice verrà indicata con “aggiudicatario”. Nel prezzo contrattuale d’appalto, oltre la fornitura delle attrezzature sono comprese anche l’imballaggio, il trasporto, l’assicurazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81trasporto, il carico e successive modifiche lo scarico dai mezzi, il conferimento e integrazioni (la dislocazione nei locali di seguito D.Lgs. n. 81/08)destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differentemanodopera, il datore montaggio, l’installazione, la messa in funzione, gli oneri previsti dal presente Capitolato, ogni altro onere per consegnare le attrezzature installate a perfetta regola d'arte e rispondenti alle vigenti normative in materia, le spese generali e l'utile dell’aggiudicatario. E’ onere dell’Aggiudicatario provvedere alla verifica di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti tutti i dati indicati, di rilevare ogni elemento ritenuto necessario e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 opportuno per la formulazione dell’Offerta, o da altre norme, relative proporre eventuale attrezzatura con caratteristiche superiori a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che quelle indicate nel luogo di lavoropredetto Capitolato Tecnico.

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Samples: www.urp.cnr.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaI contratti decentrati per il 2012 possono, ai sensi dell'articolo 37entro gli assai rigidi margini fissati dal legislatore nazionale, comma 2essere stipulati anche subito. Tanto più che non vi sono rilevanti problemi per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, del D.Lgsin quanto la gran parte dei dubbi sono stati risolti ed in quanto si deve scoraggiare l‟eventuale erogazione di progressioni orizzontali. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (Ogni ritardo non trova perciò valide spiegazioni ed è frutto unicamente di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti volontà politiche dell‟ente e/o preposti una formazione "adeguata dei soggetti sindacali ovvero di sottovalutazione della importanza della contrattazione ovvero la mera ripetizione di comportamenti assai discutibili per i quali il fondo per la contrattazione viene costituito solamente nella parte finale dell‟anno e specifica"la contrattazione decentrata si avvia e conclude, quando va bene, alla fine dell‟anno. La formazione L‟articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010 impone che negli anni 2011, 2012 e 2013 il fondo per le risorse decentrate non sia superiore a quello del 2010. Ricordiamo che, sulla base delle previsioni di cui al presente accordo DL n. 98/2011 (la prima delle 2 manovre estive), questa possibilità può essere prolungata, anche per singoli comparti, nel 2014 sulla base di un provvedimento di natura regolamentare del Governo. E‟ stato chiarito dal Ministro dell‟Economia e delle Finanze, circolare n. 12/2011, che il tetto opera complessivamente; appare utile che esso si applichi sia alla parte stabile che a quella variabile. La circolare n. 40/2010, anche se non ripresa dalla successiva nota del Ministro, ha chiarito che l‟inserimento nel fondo della RIA dei cessati (eguale conclusione si può trarre anche per gli assegni ad personam) determina un aumento del fondo e' distinta , quindi, non è legittima nel triennio in cui vale il blocco. Dobbiamo rilevare che il recupero nella parte utilizzabile del fondo delle risorse destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali dei dipendenti cessati o interessati da quella prevista dai titoli successivi progressioni di carriera non determina un aumento del tetto complessivo e, quindi, è da ritenere pienamente applicabile. I problemi per il tetto alla parte variabile del fondo sono stati, in gran parte, risolti dal parere n. 51/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti. Essa ha chiarito che i compensi destinati alla incentivazione del personale dell‟ufficio tecnico a fronte della realizzazione di opere pubbliche e/o della progettazione di strumenti urbanistici, nonché quelli dovuti agli avvocati dipendenti o dirigenti delle PA nei casi in cui vincano i contenziosi giurisdizionali, possono andare in deroga al I tetto al fondo per la contrattazione decentrata, quindi superare l‟ammontare del D.Lgs fondo 2010. Viceversa i compensi incentivanti il personale degli uffici tributi per il maggiore gettito ICI e quello derivante da sponsorizzazioni e cessione di servizi non possono essere inseriti. Dobbiamo in via interpretativa trarre la conclusione che le risorse ex articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL 1.4.1999 non possono andare ad aumentare il fondo del 2010. La Ragioneria Generale dello Stato, facendo di fatto propria la tesi della sezione regionale di controllo della magistratura contabile della Puglia, ha chiarito che il fondo può essere superato con i resti derivanti dalla mancata integrale applicazione del fondo dell‟anno precedente. Ovviamente, sempre che queste risorse siano calcolate legittimamente; cioè derivino da parte stabile non spesa. Stesso principio si può applicare per omogeneità alle risorse aggiuntive derivanti dalle quote non spese del fondo per il lavoro straordinario dell‟anno precedente. La possibilità che il fondo possa aumentare per le risorse ISTAT destinate alla incentivazione del personale impegnato e che, come tali, vanno comprese nel fondo per le risorse decentrate è stata ammessa dalla Ragioneria Generale dello Stato nel conto annuale del personale. La circolare del Ministro dell‟Economia n. 81/08 12/2011 ha chiarito che il taglio del fondo per la contrattazione decentrata deve essere effettuato in caso di diminuzione del numero dei dipendenti e/o da altre normedei dirigenti in servizio rispetto al 2010. Per ognuno dei singoli anni si deve prendere come punto di riferimento la media aritmetica del personale in servizio tra i giorni 1 gennaio e 31 dicembre. La riduzione deve essere effettuata complessivamente sull‟intero fondo, relative a mansioni senza considerare l‟inquadramento del personale cessato e senza considerare il periodo dell‟anno in cui si sono verificate le cessazioni e/o ad attrezzature particolarile nuove assunzioni. Qualora Nel 2012 non si deve avere come riferimento il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgsfondo del 2011, ma quello del 2010. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione Sulla base delle disposizioni del DL n. 78/2010, per come spiegate dalla citata circolare del Ministro dell‟Economia, le progressioni orizzontali effettuate nel triennio 2011/2013 producono effetti solo giuridici e non economici. A parte il fatto che rimane da chiarire cosa si deve intendere per effetti giuridici, essa ci dice che i benefici economici cominceranno a decorrere solo dal 2014 (fatto ovviamente salvo che non vi siano ulteriori allungamenti) e che le somme maturate nel triennio non potranno essere recuperate. Xxxx, occorre prelevare queste risorse dal fondo già dal momento in cui si dispone la progressione orizzontale e per il triennio esse vanno recuperate nel bilancio dell‟ente, determinano cioè un‟economia. Sulla base delle previsioni dettate dal DLgs n. 150/2009, cd legge Xxxxxxxx, le materie oggetto di cui all'artcontrattazione collettiva sono fortemente ridimensionate, in particolare perché essa deve svolgersi non più su tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro, ma solamente sui diritti e gli obblighi direttamente pertinenti ad esso. 3Peraltro il DLgs n. 141/2011, comma 13cd correttivo della legge Brunetta, ha chiarito che le norme legislative prevalgono con effetto immediato sulle discipline dettate dai contratti nazionali e che le disposizioni sulla valutazione prevalgono sulle norme divergenti contenute nei contratti collettivi decentrati integrativi in vigore. Occorre ricordare che le disposizioni dettate dai contratti decentrati integrativi stipulati prima della entrata in vigore della legge cd Brunetta rimangono negli enti locali in vigore fino a tutto il 2012. In assenza di chiare indicazioni provenienti da un contratto quadro nazionale, come quello ipotizzato dall‟accordo tra Governo e sindacati (tranne la Cgil) del D.Lgs. 81/084.2.2011, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso suggerisce di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito modificare il quadro delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego oggetto di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorocontrattazione.

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Samples: regione.basilicata.it

PREMESSA. Il Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 07/01/2020, è stato approvato l’elenco delle categorie di dispositivi medici le cui procedure devono essere condotte in Unione d’acquisto, con contestuale individuazione e assegnazione delle stesse alle diverse Aziende capofila; ATS risulta incaricata per l’espletamento – tra le altre - della gara per la fornitura di dispositivi per stomia CND A10. In esecuzione della suddetta DGR è necessario quindi indire, a livello regionale e in unione d’acquisto, una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di “Dispositivi medici per stomia per i presidi Territoriali e Ospedalieri” previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (categoria A10 della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici - C.N.D.), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per l’assistenza Territoriale e Ospedaliera. La procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, risultino idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara e con i quali potrà essere sottoscritto - da ciascuna Azienda aderente all’Unione d’Acquisto - un Accordo Quadro. Nella definizione dell’impianto di gara particolare attenzione è stata riposta dal gruppo di progettazione, sull’obiettivo di garantire agli assistiti interessati dalla suddetta procedura una migliore qualità della vita, riconoscendo e tutelando il diritto alla “possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica”, come anche previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017, allegato 11, art. 4. Considerato che l’anatomia della stomia è soggetta a modificazioni (sventramenti, affossamenti, fistolizzazione, sensibilizzazione cutanea) e che l’utilizzo di una tipologia di ausilio non può prescindere da un giudizio di compatibilità fisica e biologica da parte dell’utilizzatore e dal giudizio del medico prescrittore, ed in considerazione del fatto che sovente analoghi dispositivi commercializzati da differenti Operatori Economici presentano variabilità in termini di caratteristiche intrinseche ed ergonomiche, si ritiene indispensabile poter disporre quindi di prodotti di diversa fabbricazione, al fine di individuare il dispositivo che meglio si adatta alle esigenze del singolo paziente e che tenga conto della qualità di vita dell'assistito anche in termini di influenza sulla vita relazionale e sulla attività fisico-motoria. In relazione a tutto quanto sopra premesso, la presente accordo disciplinaprocedura è impostata prevedendo quindi, per ciascun lotto posto a base di gara, la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'articolo 37dell’art. 54, comma 24, del D.LgsCodice, senza riapertura del confronto competitivo. 9 aprile 2008 n. 81In particolare l’aggiudicazione sarà disposta, per ciascuno dei lotti oggetto della presente fornitura, in favore degli Operatori Economici che proporranno un’offerta inferiore alla rispettiva base d’asta per prodotti rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste nel presente capitolato. Si specifica a questo proposito che il numero degli aggiudicatari dell’A.Q. è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute come risultante dalla “graduatoria finale”. Pertanto, ai fini della presente procedura, le Singole Aziende facenti parte dell’Unione d’Acquisto potranno stipulare, con ciascuno degli XX.XX. risultati aggiudicatari nella presente procedura di gara un Accordo Quadro senza percentuali di fornitura. In particolare, si precisa che l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la fornitura avverrà sulla base della decisione motivata di ciascuno specialista, in relazione alle specifiche esigenze dei pazienti aventi diritto, in modo di garantire agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti più adeguati alle specifiche esigenze e successive modifiche in grado di assicurare in maniera efficace la funzione di riabilitazione specifica. Tale obiettivo sarà garantito assicurando agli assistiti la disponibilità di una pluralità di prodotti, anche per la medesima tipologia di dispositivo, tra i quali effettuare la scelta del dispositivo più adeguato alle specifiche esigenze. Si precisa infine che la presente procedura, essendo condotta tramite piattaforma telematica, genererà una graduatoria decrescente delle offerte, in ragione del minor prezzo offerto da ciascun concorrente. Tale graduatoria generata dal sistema è dovuta solamente alle modalità di funzionamento della piattaforma telematica e integrazioni (non influenzerà in alcun modo la scelta che sarà operata dal medico prescrittore in ragione delle esigenze cliniche riscontrate sul paziente. Ciascuna delle Aziende facenti parte dell’Unione d’Acquisto potrà stipulare A.Q. con uno o più XX.XX. aggiudicatari, potendo quindi ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari per ciascun lotto. Al momento della stipula dell’A.Q. l’Azienda dovrà esplicitare le motivazioni cliniche ad eccezione Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro eseguirà le forniture sono riconducibili alle seguenti motivazioni cliniche che si riportano di seguito D.Lgs. n. 81/08)a solo titolo esemplificativo: •la continuità per i pazienti già portatori di un dispositivo che necessitano di una sostituzione, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgsmedico ritenga necessario proseguire con un trattamento simile; •le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal medico prescrittore, anche in base alla propria popolazione di pazienti, in considerazione all’età, allo stile di vita, ecc. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto •eventuali complicanze del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 complesso stomale che possono richiedere una variazione nell’uso del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavorodispositivo utilizzato.

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Samples: Avviso Di Consultazione Preliminare Di Mercato

PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (L’Azienda U.S.L. di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei Imola eroga prestazioni di ortodonzia a favore di soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, minori tramite rapporto convenzionale con il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione Centro Medico Specialistico Bolognese alle condizioni di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi Regolamento e nel rispetto di quanto stabilito con le deliberazioni di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. Delibera 2678/2004 e n. 374 del/2008 e con le relative circolari applicative. In particolare sono destinatari del programma di assistenza ortodontica i minori con indice di necessità di trattamento ortodontico (IOTN) superiore a 3,5., che siano in condizione di vulnerabilità sanitaria o che appartengano a nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a 22.500 Euro. Per i minori che richiedono il trattamento di ortodonzia, la 1^ visita sarà effettuata negli ambulatori gestiti dal Centro Medico Specialistico Bolognese (siti presso il Polo Sanitario di Medicina e presso lo stabilimento Ospedaliero di Castel San Xxxxxx). L’esito della visita e le eventuali prescrizioni saranno illustrate dal medico al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolarigenitore che accompagna il minore. Qualora il lavoratore svolga operazioni minore necessiti di cure ortodontiche verrà richiesta ai famigliari la dichiarazione ISEE aggiornata al fine di stabilire se la presa in cura sia o meno a carico del SSR. La famiglia dovrà essere informata in ogni caso del costo della cura. Per i pazienti in condizioni di vulnerabilità sanitaria, prima dell’effettiva presa in carico, la Direzione del Dipartimento Cure Primarie, acquisite le documentazioni sanitarie necessarie, attesta la specifica condizione di vulnerabilità ai sensi delle Circolari n.13/2005 e utilizzi attrezzature n. 2/2008. Le rate trimestrali relative agli apparecchi ortodontici, definite con apposito atto deliberativo dell’Azienda Usl di Imola, nonché la quota sanitaria annua relativa al trattamento ortodontico, differenziata per scaglioni di reddito, verranno versate direttamente al Centro Medico Specialistico Bolognese. Qualora si inizi il trattamento, la diagnosi verrà annotata in cartella clinica, unitamente al modulo di accettazione della cura, copia del modello ISEE o attestazione di vulnerabilità sanitaria, nonché all’ulteriore modulo di consenso e informazione firmati dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Qualora, durante il periodo di presa in carico, cambino le situazioni reddittuali, il paziente avrà diritto alla prosecuzione del trattamento alle tariffe previste e correlate alla nuova condizione. I pazienti che non rientrano nel programma di assistenza ortodontica per mancanza dei requisiti già precisati in premessa, potranno essere comunque presi in carico dal Centro Medico Specialistico Bolognese privatamente. In tal caso i rapporti privati intercorrenti con il Centro non sono regolati dall’Azienda Usl di Imola. Le tariffe calmierate praticate, in regime privato, dal Centro Medico Specialistico Bolognese ed i relativi aggiornamenti sono comunque comunicati, per conoscenza, all’Azienda Usl di Imola. Il versamento della prima rata trimestrale e della quota sanitaria annua verrà effettuato nel mese (entro il decimo giorno) in cui il D.Lgsminore inizia la cura. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulterioriTale data costituisce riferimento per il pagamento di tutte le rate trimestrali successive. Coloro che entrano in terapia a trimestre già in corso verseranno la differenza (uno o due mesi) per arrivare alla scadenza periodica comune. L’ultima rata o frazione mensile di essa è quella riferita al mese in cui il medico responsabile del trattamento dichiara finita o cessata la cura. Il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale sul minore può in qualsiasi momento cessare ogni rapporto con la struttura che eroga le prestazioni. La cessazione avviene con la firma dell’apposito modulo inserito nella scheda clinica intestata al minore o con lettera datata e spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso, specifici e miratil’ultima rata (o frazione di essa), questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento da versare con le stesse modalità di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'artall’art. 3, comma 13è quella relativa al mese in cui viene comunicata la disdetta. La disdetta non può essere fatta verbalmente o per telefono. Di ogni utente viene redatta apposita scheda clinica contenente oltre ai dati generali del minore, del D.Lgs. 81/08l’eventuali anamnesi, il piano terapeutico proposto e le successive modifiche, gli esiti di ogni visita e le eventuali istruzioni impartite. La scheda contiene anche i moduli di accettazione datati e firmati, la copia della dichiarazione ISEE e dei relativi aggiornamenti nonché le comunicazioni di disdetta o la dichiarazione di fine cura. Fotocopia della scheda clinica è rilasciata a cura del Centro Medico Specialistico Bolognese, a richiesta dell’interessato, alla fine del trattamento. A fine trattamento verranno consegnati al genitore i modelli di studio da conservare da parte dell’utente. I controlli sanitari hanno una scadenza fissata dal medico responsabile del trattamento e di norma sono mensili e su appuntamento, comunicato verbalmente e su apposito modulo al termine della visita precedente. Di norma nel mese di agosto non verranno effettuate visite. La mancata presentazione a due visite di controllo senza preventiva comunicazione fa scattare la cancellazione d’ufficio del minore dalle prestazioni; in questo caso le rate sono comunque da pagare sino al mese in cui scatta la cancellazione d’ufficio. Nel caso che nel periodo intercorrente fra una visita di controllo e la successiva si dovessero verificare imprevisti o rotture dell’apparecchio ortodontico, il genitore può chiedere e deve ottenere un appuntamento anticipato rispetto alla visita di controllo già programmata, possibilmente nella prima seduta utile successiva alla richiesta. Nel caso in cui il bambino sia impossibilitato a mantenere l’appuntamento fissato dovrà darne tempestiva comunicazione per recuperare nel mese stesso o al massimo nel mese successivo l’appuntamento mancante. Il responsabile medico può disporre la sospensione temporanea della cura. Il periodo di sospensione inizia il primo giorno del mese successivo alla visita medica di controllo in cui si determina la sospensione. Il paziente è considerato in questo caso in “controllo periodico”, pertanto corrisponderà il solo costo della visita, se dovuto, pari a €.13,00 al Centro Medico Specialistico Bolognese. Nessuna somma è dovuta dall’utente al di fuori di quanto previsto dalla Convenzione in essere con l’Azienda U.S.L. di Imola e dal presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuatiRegolamento. In caso di mancata emanazione del provvedimento smarrimento o di cui rottura non riparabile degli apparecchi ortodontici mobili, il Centro Medico Specialistico Bolognese addebita al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data paziente una ulteriore rata a titolo di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavororimborso costi.

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Samples: Accordo Di Fornitura Per Assistenza Odontoiatrica Da Parte Centro Privato Accreditato Centro Medico Specialistico Bolognese Presso Le Sedi Di Castel San Pietro Terme E Medicina. – Anni 2011 – 2013

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaLe biblioteche del Sistema bibliotecario di Carpi, ai sensi dell'articolo 37Campogalliano, comma 2, Novi e Soliera fanno parte del D.LgsPolo bibliotecario modenese gestito e coordinato dal Comune di Modena. 9 aprile 2008 n. 81, Esse pertanto sono inserite in una rete bibliotecaria che afferisce ad unico server nel quale sono conservati e successive modifiche e integrazioni gestiti i dati relativi alle unità bibliografiche possedute da ogni biblioteca. La catalogazione on-line (di seguito D.Lgs. n. 81/08gestita attraverso il progetto nazionale SBN – Servizio Bibliotecario Nazionale), fornisce pertanto un servizio a tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario. Tali biblioteche possono quindi usufruire dell’intero patrimonio posseduto con notevole risparmio di tempo. La messa a disposizione del pubblico con tempestività delle novità librarie, dei materiali multimediali e dei giocattoli, permette un aggiornamento costante del patrimonio e fornisce un indispensabile servizio alla comunità del territorio dell’Unione, risultando anche propedeutica all’organizzazione dei progetti didattici di promozione della lettura organizzati dal sistema bibliotecario stesso. Considerato l’alto numero di acquisizioni (tra acquisti e donazioni) per l’intero sistema bibliotecario, da quantificarsi in circa 8000 opere nuove ogni anno, si sottolinea la durata, i contenuti minimi necessità di provvedere tempestivamente alla loro catalogazione per mettere al più presto a disposizione del pubblico le ultime novità e le modalita' proposte di acquisto che provengono dai lettori. Inoltre, la Biblioteca multimediale “X. Xxxxx” di Carpi possiede un ricco patrimonio di libri antichi (frutto anche della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera adonazione proveniente dalla biblioteca della chiesa di San Nicolò), dei preposti e dei dirigentistimato in circa 15.000 volumi risalenti al periodo 1500-1831), nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21solo una minima parte risulta catalogata (tra cui tutte le cinquantine, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo che è conservato da anni nei riguardi dei dirigenti depositi e dei prepostiche necessita di essere catalogato, per quanto facoltativavalorizzarne l’importanza culturale e promuoverne la conoscenza presso il pubblico. Per la Biblioteca “X. Xxxxx” di Carpi, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37va ricordata anche la necessità di catalogare molte novità librarie e videogiochi, comma 7, in vista del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in lavoro di ristrutturazione che interesserà questo istituto nel corso nel 2018 e che prevede lo spostamento al piano terra di intere sezioni attualmente sistemate al primo piano e che dovranno quindi essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche arricchite con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoronovità librarie recenti.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Catalogazione in SBN Di Libri Moderni E Libri Antichi, Riviste, Giochi E Materiale Multimediale Per Il Sistema Bibliotecario Di Carpi, Campogalliano E Novi Di Modena, Maggio 2018 – Dicembre 2019

PREMESSA. La federazione di Categoria “Federazione Nazionale del Commercio, Servizi e Terziario “CEPA-COMMERCIO”assistita dalle Confederazioni C.E.P.A. (Confederazione Europea Professionale e Aziendale), A.P.A.M., C.I.L.A. e A.L.M. nella loro reciproca sfera d’interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle micro, piccole e medie aziende del settore del Commercio, Servizi e Terziario, per i lavoratori della comunità europea e per i lavoratori extracomunitari, considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivisa e di promozione sociale in vantaggio dei rispettivi associati. Le parti intendono sottolineare che ill presente CCNL è integralmente ricettivo dell’accordo quadro, tra governo e parti sociali, su tutti i contenuti del nuovo modello contrattuale sottoscritto il 22 gennaio 2009. In questo momento di confronto le parti vedono nell’attuale fase di crisi globale dell’economia l’importanza strategica di focalizzare l’attenzione degli interventi pubblici nel sostegno dell’occupazione e della competitività delle Micro e Piccole e Medie Imprese, in altre parole del tessuto portante del sistema produttivo ed economico nazionale. Le Organizzazioni sottoscrittrici del presente CCNL, credono che la fase della globalizzazione dell’economia, così come intesa dagli anni novanta a oggi, sia conclusa e che si sia aperto un nuovo scenario in cui, pur alla presenza di mercati aperti alla competizione, vi sia una maggiore attenzione degli organi regolatori per le esigenze di tutela della coesione sociale dei diversi Paesi e delle regole della competizione. La crisi di gran parte dei paesi industrializzati è molto profonda ma le parti reputano che emerga prepotentemente l’esigenza di arrivare nel minor tempo possibile a un nuovo ordinamento dei mercati finanziari mondiali, giacché l’attuale sistema di Xxxxxxx- Xxxxx ha dimostrato la sua incapacità di governare una realtà finanziaria radicalmente mutata rispetto a quella in essere negli anni quaranta dello scorso secolo. Il presente accordo disciplinaContratto collettivo, è sottoscritto con la volontà delle Parti ad un confronto permanente tra le esigenze dell’impresa e i bisogni dei lavoratori. La formazione, i nuovi strumenti contrattuali, la maggiore flessibilità nel dialogo quale filo conduttore dell’Ente Bilaterale, il EBAC, le carte blu dell’unione europea e la sicurezza negli ambienti di lavoro potrà assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale ambiente, molto spesso non vedono concretarsi le possibilità altrimenti previste in analoghi contratti di settore. In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore , le Parti, inoltre, ai sensi dell'articolo 37del comma 28 dell’Art. 1 della legge 247/2007, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), che attua la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti sottoscrizione del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore contratto collettivo nazionale di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale delle imprese operanti nell’area del commercio, servizi e terziario, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normequelle assicurate dal sistema generale, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento specificatamente indicato alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.lettera

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei Servizi E

PREMESSA. Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (allegato è suddiviso in un paragrafo a) in cui sono descritte le aree di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo collaborazione reciproca nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulterioriindirizzati ai dipendenti del Comune di Catanzaro, specifici e mirati, questi andranno ad integrare in ambito giuridico amministrativo; un paragrafo b) in cui è indicata la formazione oggetto costituzione del gruppo di coordinamento tecnico scientifico ed amministrativo; un paragrafo c) in cui è indicato il valore del finanziamento del presente accordo, cosi' come l'addestramento relativamente al rimborso spese per i servizi di cui formazione che il Comune di Catanzaro intende affidare al comma 5 dell'articolo 37 Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’intero periodo di durata dell’accordo. Doveri d’ufficio del dipendente pubblico, codici di comportamento e conflitto di interessi (Modulo anticorruzione) Dipendenti comunali (dirigenti e non) e dipendenti società partecipate (max 80 per ogni sessione) n. 4 sessioni ripetute di n. 3 ore = 12 ore Xxxxxxxx I procedimenti disciplinari alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n.75/2017. Tutti i Dirigenti e tutti i dipendenti con Posizioni Organizzative; Dipendenti Ufficio Personale; Dipendenti Avvocatura (max 50) n. 81/081 sessione di n. 4 ore Xxxxxxxx Reati contro la PA e comportamenti contrari ai doveri d’ufficio dei pubblici dipendenti. Fino all'attuazione delle disposizioni Tutti i Dirigenti e tutti i dipendenti Posizioni Organizzative; Dipendenti Ufficio Personale; Dipendenti Avvocatura; Dipendenti neoassunti - formazione base (max 80) n. 1 sessione di cui all'artn. 4 ore Siracusano Oltre la legge n. 241/1990: aggiornamenti e approfondimenti in materia di procedimento e provvedimento amministrativo. 3, comma 13, Dipendenti comunali (dirigenti e non); dipendenti neoassunti - formazione base (max 50 per ogni sessione) n. 2 sessioni ripetute di n. 4 ore = 8 ore Xxxxxx – Xx Xxxxx Privacy. La nuova disciplina del D.LgsRegolamento UE - Aggiornamento periodico. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuatiTutti i Dirigenti e tutti i Dipendenti (Posizioni Organizzative e Responsabili di procedimento) (max 80) n. 2 sessioni ripetute di n. 3 ore =6 ore Trojsi Limiti alla trasparenza e tutela della riservatezza. In caso (Modulo anticorruzione) Dipendenti comunali (dirigenti e non) e dipendenti società partecipate (max 80 per ogni sessione) n. 4 sessioni ripetute di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning n. 3 ore = 12 ore Romano - Bongarzone Totale n. 14 giornate per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.complessive n. 46 ore

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Samples: diges.unicz.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinaC.C.N.L viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo del 23 luglio 1993, negli Accordi Interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998. In coerenza, le Parti: - si danno atto, in nome proprio e per conto delle Scuole da essi rappresentati aderenti al Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai sensi dell'articolo 37diversi livelli;si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del C.C.N.L; - confermano la validità del metodo del confronto che, comma 2attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del D.Lgssettore, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione - aggiornamento. 9 aprile 2008 n. 81La FISM conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative. Le XX.XX. dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e successive modifiche alla qualificazione delle strutture operative. Le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e integrazioni nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo promuovere un contributo allo sviluppo dell'occupazione anche mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro quali l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale, il lavoro ripartito (job sharing) e a tempo determinato, il lavoro interinale e il telelavoro nonché di seguito D.Lgsintensificare nella vigenza del presente contratto uno schema di relazioni sindacali come successivamente specificate. n. 81/08)Le XX.XX. ribadiscono, da parte loro, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio delle scuole nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, comma 1nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. Xxxxx restando che il rapporto di lavoro tra scuole materne e il personale dipendente è a tempo indeterminato, lettera a)le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e di modalità di lavoro più flessibili. Per quanto sopra e nell’ottica di aumentare e qualificare l’occupazione nel settore della scuola materna non statale, dei preposti e dei dirigentile parti convengono di ricorrere prioritariamente al contratto a tempo determinato, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostiin sostituzione, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7possibile, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo rapporto di contenuto differentecollaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica regolamentare nuove assunzioni anche con riferimento alla richiamata categoria il contratto di lavoratori stagionaliapprendistato e di telelavoro subordinato e di definire specifiche intese di ricorso al lavoro interinale. Ai fini Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle scuole e delle XX.XX., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono migliorare le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità. Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola materna non statale. Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui al presente accordo puo' avvenire ai successivi articoli. Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia in aula che nel luogo realizzabile attraverso la applicazione di lavorosoluzioni condivise ed attuabili.

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Samples: Ipotesi Di Accordo CCNL Fism 2002 2005

PREMESSA. Il presente accordo disciplinatema del potenziamento delle politiche attive e dei servizi per l’impiego, nonché del rafforzamento dei legami tra politiche attive e passive è uno dei pilastri alla base della legge delega del Jobs Act (Legge 10 dicembre 2014, n. 183). Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – che attua la delega per la parte del riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive – pone le basi per il rilancio del settore, costruendo una governance multilivello finalizzata a dettare le basi per una strategia nazionale, declinarla con strumenti unitari, attuarla e monitorarla. In questo contesto, all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), tra le varie funzioni e ruoli, è stato affidato il compito di raccordare, definire, sviluppare e gestire il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (ex articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150). Lo sviluppo di un sistema informativo unico e interoperativo con i Sistemi informativi regionali (SIL), insieme con il previsto rafforzamento e la valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione, costituiscono elementi essenziali per raccordare gli attori del sistema e consentire un governo attento ed efficace della strategia di riforma. Il sistema informativo della formazione professionale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 rappresenta una componente strategica del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro sia ai fini del raccordo tra politiche attive e passive sia allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai sensi dell'articolo 37periodi lavorativi, comma 2alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. In funzione delle nuove linee di policies e indirizzo connesse con l’attuazione del “Jobs Act”, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81il sistema informativo della formazione professionale, a regime, dovrà essere una piattaforma informatica in grado di rilevare, in modalità sistematica e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la duratacostante, i contenuti minimi microdati provenienti dai diversi sistemi informativi delle amministrazioni centrali, regionali o provinciali relativi alla formazione professionale in cooperazione applicativa con tutte le altre banche dati concernenti l’offerta pubblica di istruzione e le modalita' formazione e in interoperatività con gli altri sistemi informativi gestiti da ANPAL e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assicurando il raccordo informativo e funzionale tra gli attori del sistema, ai fini:  del monitoraggio e della formazione, nonche' dell'aggiornamentovalutazione delle politiche, dei lavoratori servizi e degli investimenti pubblici;  della efficace programmazione degli interventi;  della digitalizzazione delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti informazioni attraverso l’integrazione delle diverse fonti informative per la definizione della scheda anagrafico professionale e la procedura di rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore;  della personalizzazione delle misure di politica attiva e dei dirigenti, nonche' la servizi per l’inserimento/reinserimento lavorativo o per l’avviamento al lavoro autonomo. Le informazioni raccolte dal sistema informativo della formazione facoltativa dei soggetti professionale riguarderanno nel loro insieme: - i percorsi di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione apprendimento formale di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rientranti nell’offerta regionale di formazione professionale e di formazione tecnica superiore di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ivi compresi i percorsi a finanziamento privato o quelli rientranti in specifici programmi sovraregionali; - i percorsi di formazione professionale finanziati dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature fondi interprofessionali per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordocontinua; - i risultati di apprendimento formale (anche a finanziamento privato), cosi' come l'addestramento non formale o informale di cui al comma 5 dell'articolo 37 decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 validati ovvero certificati. Tali informazioni devono essere organizzate nei principali campi d’interesse quali corsi, interventi individualizzati, allievi, enti erogatori, operatori e imprese e trattate nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e in coerenza con le linee guida e degli indirizzi operativi dell’Agenzia per l’Italia digitale. Lo sviluppo del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni nuovo sistema informativo della formazione professionale dovrà realizzarsi a partire dalla valorizzazione del patrimonio informativo e tecnologico capitalizzato con il SISTAF, oggetto di cui all'art. 3tale capitolato tecnico, comma 13e con la Banca dati dei Fondi interprofessionali (denominata Nexus), del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che confluiranno nel luogo di lavoronuovo sistema unitario.

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Samples: www.anpal.gov.it

PREMESSA. Il presente accordo disciplinacon Deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 08.08.2018 è stata indetta selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 37per titoli e colloquio, comma 2per l’assegnazione di tre Borse di Studio della durata di nove mesi per lo svolgimento del progetto “ Data Manager Oncoematologia” finanziato con il Fondo Divisionale del Dipartimento di Oncoematologia; con Deliberazione del Direttore Generale n. del dott./dott.ssa , laureat in progetto “ DATA MANAGER ONCOEMATOLOGIA”; con Deliberazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 Direttore Generale n. 81917 del 08.08.2018 è stata registrata la somma utile e necessaria per la corresponsione del valore della borsa, e successive modifiche e integrazioni (somma al lordo di seguito D.Lgs. n. 81/08)oneri assicurativi, la duratacontributivi, i contenuti minimi e fiscali ed ogni altro onere previsto dalla legge ed a carico dell'Azienda; il compito del Borsista sarà quello di procedere alla realizzazione del progetto di ricerca le modalita' della formazionecui attività saranno svolte presso il Dipartimento di Oncoematologia del Presidio Ospedaliero Centrale, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti Stabilimento “S.G. Moscati” di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepostiTaranto, per quanto facoltativaprevisto dal Bando di Selezione; l Borsista, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37nel corso dello svolgimento dell’attività, verrà coordinat da un tutor da individuare tra i dirigenti medici dipendenti dell’Azienda incardinati presso il succitato Dipartimento; La premessa è parte integrante del contratto: L’Azienda Sanitaria Locale Taranto assegna al dott. , in conseguenza degli atti richiamati in premessa, una Borsa di Studio da attivare nell’ambito del Dipartimento di Oncoematologia del Presidio Ospedaliero Centrale, Stabilimento “S.G. Moscati” di Taranto. borse di studio, a svolgere le prestazioni connesse alle seguenti attività: - Coordinare le attività di Ricerca Clinica in corso - Effettuare mansioni di Data-Entry trasferendo i dati dei pazienti arruolati nei protocolli nelle rispettive CRF - Coadiuvare gli sperimentatori fornendo supporto specifico per la risoluzione delle problematiche studio-specifiche relative a tutte le fasi dello svolgimento dei Protocolli di Ricerca - Curare i rapporti con i Promotori degli studi clinici fornendo le informazioni necessarie o fungendo da tramite con gli sperimentatori - Collaborare con le Contract Research Organization - Inviare al Promotore o a Laboratori Centralizzati il materiale e i reperti anonimi dei pazienti - Garantire l’ordine del farmaco sperimentale e, se preparato all’interno della unità Operativa, tenerne la contabilità - Fornire ed accogliere la documentazione necessaria all’attivazione dei nuovi Protocolli di Ricerca Clinica c/o il Centro. L’importo della Borsa di Studio ammonta a €.10.665,00=(diecicimilaseicentosessantacinque/00) lordi, onnicomprensivi, senza alcun altro onere a carico dell’ASL Taranto, somma sulla quale verranno applicate le ritenute di legge. La somma netta sarà pagata mensilmente in quota parte, previa verifica dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi programmati da parte del Dipartimento di Oncoematologia . La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, né assegni o sovvenzioni di analoga natura. Inoltre non può essere cumulata con retribuzioni o compensi di qualsiasi natura derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. Ai fini fiscali trattasi di reddito assimilato a reddito di lavoro dipendenti ai sensi dell’art. 50, comma 7, 1 lett. c) del D.Lgs. Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22.12.1986 n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata 917 e specifica"successive modificazioni ed integrazioni. La formazione borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro, né dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. La Borsa di Studio avrà durata di nove mesi con articolazione di servizio da concordare con il Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e comporterà lo svolgimento dell’attività specificata all’Articolo 2 del presente contratto e nel Progetto redatto dallo stesso Direttore. l Borsista sarà sottopost , per l’intero periodo di fruizione della Borsa di Studio alla assistenza, supervisione, monitoraggio della frequenza e verifica dei risultati da parte del Direttore del Dipartimento, dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, e coordinat da un tutor individuato tra i Dirigenti Medici dello stesso Dipartimento. A chiusura dell'attività la Borsa di Studio sarà certificata da apposito attestato rilasciato dalla ASL di Taranto sulla scorta delle valutazioni finali del Direttore del Dipartimento di Oncoematologia. L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto si riserva la facoltà di dichiarare decaduta la Borsa di Studio, senza preavviso o formalità alcuna qualora l Borsista, senza giustificato motivo, non attenda regolarmente ed ininterrottamente, per tutta la durata della Borsa, all’attività iniziata o si renda responsabile di gravi e ripetute negligenze. In tal caso al Borsista verrà corrisposta solo la rata relativa all’attività effettuata nel trimestre precedente e certificata, come precisato all’articolo 7. Ai fini del rilascio della certificazione attestante la frequenza della Borsa, l borsista deve aver svolto almeno ¾ del periodo previsto dal presente atto. A rendiconto dell'attività svolta l borsista è tenut a redigere mensilmente una relazione illustrativa del lavoro svolto, da rimettere al Direttore del Dipartimento di Oncoematologia. La corresponsione del contributo per la Borsa di studio sarà effettuata in rate mensili posticipate, proporzionalmente allo stato di avanzamento del Progetto, previa presentazione mensile di una relazione che il Direttore del Dipartimento di Oncoematologia al quale il borsista è stata assegnato rilascerà, da cui deve risultare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di lavoro. La ASL di Taranto provvederà all’iscrizione del borsista ai fini dell’assicurazione obbligatoria INAIL e all’attivazione delle coperture assicurative per la Responsabilità Civile. Assicurerà inoltre periodi formativi in materia di sicurezza e privacy, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa e disporrà i dovuti accertamenti in funzione dell’idoneità sanitaria.; La Borsa di Studio decorre dal con scadenza fissata al . Qualora l Borsista non inizi la propria attività entro il termine predetto, ovvero non dia conferma dell'accettazione della Borsa entro 10 giorni dalla comunicazione formale di conferimento, decadrà dal diritto di godimento della Borsa di Studio. Potranno essere giustificati solo ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente certificati. Se la rinuncia interviene ad attività già avviata, la stessa dovrà essere comunicata al Direttore del Dipartimento di Oncoematologia con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata a.r. L'interruzione della Borsa potrà verificarsi anche per le motivazioni specificate all’Articolo 6. Ai fini del rapporto fra le parti contraenti, di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normecontratto, relative a mansioni o ad attrezzature particolaricome altresì ai fini fiscali, si rinvia alle norme vigenti in materia. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento Tutti i dati ed informazioni di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali l Borsista entrerà in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo possesso nello svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione dell’incarico di cui al presente accordo puo' avvenire sia contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. Ai sensi della Legge 675/1996 l Borsista rilascia il consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in aula che nel luogo caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della “Tariffa” allegata al T.U. dell’Imposta di lavoro.Registro approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni e la relativa spesa sarà a carico della parte interessata. Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia e si elegge quale Foro competente, in caso di controversie, quello di Taranto, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. Letto, confermato e sottoscritto. Taranto, 2019 Le Parti L’Azienda Sanitaria Locale Taranto Direttore Generale avv. Xxxxxxx Xxxxx L’assegnatario della Borsa di Studio

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PREMESSA. Il Gli ospedali sono considerati “attività a rischio elevato” e gli addetti di compartimento con funzioni di primo intervento immediato, cosi come definiti alla lettera “c” del Titolo V del D.M. 19/03/2015, costituiscono gli “addetti alla lotta antincendio” già introdotti dal D.M. 10/03/98 e per i quali è previsto un corso di 16 ore, con relativo rilascio dell’attestato di idoneità da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. Nel marzo 2016, la UOC Servizio Prevenzione e Protezione, la UOC Servizi Integrati di area e la UO Formazione hanno concordato di provvedere ad una organizzazione autonoma del percorso formativo occupandosi in maniera diretta della progettazione ed organizzazione sia della parte teorica che della parte pratica. Successivamente la realizzazione del corso è stata esternalizzata lasciando il retraining con organizzazione interna. La UOC Area Tecnica si occupa quindi di gestire tutte le seguenti fasi: • Approvvigionamento e organizzazione materiale per esercitazione retraining (vasca, gas, estintori, manichette…) E’ stato valutato che per l’espletamento dei corsi di formazione per addetti antincendio è necessario il seguente materiale: - Vasca per prove - Start per accendere fiamma - Bombole gpl - Estintori a polvere - Estintori a CO2 - Ricarica estintori a polvere - Ricarica estintori a CO2 - Smaltimento estintori La manutenzione ordinaria degli estintori prevista dalla norma UNI9994 e stata affidata in data 01/08/2021 all’interno delle convenzione consip MIES2 e non è quindi della presente gara. Stante quanto sopra, anche al fine di non aggravare il procedimento, si è scelto, in accordo disciplinacon la normativa vigente, ai sensi dell'articolo 37, di procedere all’affidamento di un accordo quadro di fornitura in questione utilizzando i disposti dell’art. 36 comma 2, 2 lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), 50/2016 ovvero la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti procedura negoziata di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgsall’art. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, 63 del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione 50/2016 con l’applicazione del criterio del minor prezzo di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari50/2016 del D.Lgs 50/2016. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature Stante la disponibilità di questa tipologia di prodotto disponibile tramite centrale di committenza Consip tramite canale Mercato Elettronico per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare le Pubbliche Amministrazioni si utilizza la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento suddetta piattaforma per esperire le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroindividuazione dell’affidatario.

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PREMESSA. La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o della regione Autonoma della Sardegna né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. Nella presente guida sono illustrate le modalità specifiche del servizio da seguire per consentire alle Amministrazioni interessate, l’adesione alla Convenzione di riferimento stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna (Servizio della Centrale regionale di committenza) e i fornitori aggiudicatari. Sono altresì illustrate le modalità operative per la gestione di tutte le fasi preliminari per la creazione degli Ordinativi di Fornitura (ODF) e per la loro gestione nella fase esecutiva. Il presente accordo disciplinaServizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto aggregatore, ha indetto e aggiudicato una procedura aperta informatizzata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dell’art. 55 e art. 17 della LR 5/20007 e del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81163/2006, articolata in tre lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento di servizi integrati di vigilanza armata, portierato e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)altri servizi aggiuntivi, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori per gli immobili delle Amministrazioni e delle lavoratrici come definiti all'articolo Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. Le Convenzioni sono articolate per lotto: • Lotto 1: Sardegna Sud - Tutte le Amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Cagliari; • Lotto 2: Sardegna Centro - Tutte le Amministrazioni rientranti nel territorio di competenza delle Prefetture di Oristano e Nuoro; • Lotto 3: Sardegna Nord - Tutte le Amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari. Il Codice Identificativo Gara (CIG) di ciascun Lotto, comma 1da utilizzare per l’acquisizione del CIG “derivato” rispetto a quello della Convenzione, lettera a)è il seguente: • Lotto 1 - CIG 658060248F • Lotto 2 - CIG 6580629AD5 • Lotto 3 - CIG 658065504D Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, dei preposti modalità di adesione, modalità di inoltro e dei dirigenticompilazione degli ordinativi, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono assistenza utilizzando le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.funzionalità presenti nella Sezione

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PREMESSA. La Stazione appaltante – Comune di Firenze – richiede che per la gestione del servizio di fornitura pasti dei centri estivi comunali la Ditta Aggiudicatrice rispetti quanto previsto dai Criteri Minimi Ambientali DM 65 del 10.03.2020 (pubblicate nella G.U. n 90 del 04.04.2020). Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate, e alle caratteristiche merceologiche indicate di seguito nel presente articolo. Il dettaglio che segue costituisce un elenco esemplificativo delle derrate che di norma compongono il menù della refezione scolastica; qualora venissero impiegate nel menù derrate che non sono comprese nel dettaglio, sarà cura della Ditta Aggiudicatrice presentare richiesta al Direttore dell’esecuzione del contratto affinché vengano fornite le caratteristiche merceologiche di tali prodotti. Per i pasti oggetto del presente capitolato non potranno essere utilizzati generi liofilizzati. È tassativamente vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (Organismo Geneticamente Modificato). I prodotti da fornire surgelati/congelati sono indicati nel menù. In considerazione di particolari esigenze di servizio, previo accordo disciplinae autorizzazione in deroga con il Direttore dell’esecuzione del contratto, potranno essere fornite derrate surgelate/congelate o confezionate in ATM, in alternativa a quelle fresche previste dal menù. Per particolari necessità o progetti dei centri estivi, potranno essere richiesti alimenti non previsti nel seguente elenco, previo accordo ed autorizzazione con il Direttore dell’esecuzione del contratto I prodotti alimentari presenti nei Centri Cottura devono essere esclusivamente quelli previsti per la preparazione del menù. L'Amministrazione Comunale può richiedere l'immediata sostituzione di quelle derrate che riterrà non idonee. In casi particolari, conseguenti a situazioni di emergenza igienico-sanitaria, l’Amministrazione si riserva di effettuare, a sua totale discrezione, sostituzioni e modifiche ai sensi dell'articolo 37generi alimentari previsti per la preparazione dei Menù e fino al ripristino della situazione di normalità. La provenienza dei prodotti dovrà risultare dal documento di trasporto e/o dall’imballo originale; in particolare per quanto concerne i prodotti ortofrutticoli, comma 2, gli stessi devono essere consegnati nelle confezioni originali. L’AC si riserva la facoltà di richiedere una dichiarazione del D.Lgslegale rappresentante dell’azienda fornitrice dei prodotti offerti che attesti la provenienza dei prodotti medesimi. 9 aprile 2008 I prodotti” biologici” dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia (Reg. CE n. 81, 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni (ed integrazioni). I prodotti devono arrivare nelle cucine in confezioni originali, munite di seguito D.Lgsetichette che attestino la certificazione di Prodotto Biologico fornita da uno degli Organismi di Controllo a ciò autorizzati. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalitaSull' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti etichetta deve essere indicato il codice dell'organismo di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differentecontrollo, il datore codice dell'azienda produttrice, il codice lotto di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti etichette, gli estremi di autorizzazione ministeriale, il nome dell'organismo di controllo. Tutte le richieste di integrazione, modifica, variazione del menù devono essere inviate per scritto dalla Ditta aggiudicatrice al Direttore dell’esecuzione del contratto, con adeguata motivazione e/o preposti una formazione "adeguata e specifica"documentazione attestante la richiesta. La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavororichiesta deve pervenire almeno 24 ore prima dell’eventuale variazione.

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PREMESSA. Il L’Azienda Sanitaria Locale AT di Asti, in qualità di Stazione Appaltante ha il compito di espletare la procedura di gara indetta con determina della Soc Servizi Amministrativi Aziendali n.531 del 14-04-2016 livello aggregato per il servizio di archiviazione di documenti sanitari ed amministrativi dell’ Azienda Sanitaria Locale AT di Asti, dell’ Azienda Ospedaliera SS Xxxxxxx e Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx di Alessandria e dell’ASL CN2 di Alba- Bra. L’Azienda Sanitaria Locale ASL AT di Asti svolge i compiti di stazione appaltante ed amministrazione aggiudicatrice della presente accordo disciplinagara. Pertanto l’ASL AT espleterà la procedura di gara fino alla determina di aggiudicazione definitiva e al successivo controllo delle dichiarazioni prestate e dei documenti presentati dalla ditta aggiudicataria. Sarà invece cura delle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere procedere alla stipula dei relativi contratti di fornitura nonché compiere tutti i successivi atti inerenti le fasi di esecuzione e gestione della fornitura Ai fini del presente appalto vengono definite le seguenti parti:  AZIENDA SANITARIA LOCALE AT: nel duplice ruolo di - Stazione Appaltante, incaricata di espletare la presente gara per addivenire all’aggiudicazione del servizio. - Azienda Sanitaria Contraente, che concluderà e gestirà il contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria, limitatamente ai propri fabbisogni;  AZIENDE SANITARIE CONTRAENTI: le seguenti Aziende Sanitarie, che hanno aderito alla presente iniziativa dando mandato alla Azienda Sanitaria Locale AT di espletare la presente gara e concluderanno con la ditta aggiudicataria singoli e autonomi contratti di fornitura: AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 DI ALBA - BRA  SOGGETTO CONCORRENTE: la Ditta singola o associata, che ha presentato offerta per il presente appalto;  FORNITORE: la Ditta aggiudicataria della presente gara che diventa il soggetto affidatario obbligato a quanto previsto nel presente appalto. Per la presente procedura è nominata quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dell’art.10 del D.LgsCodice dei Contratti e dell’art. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (272 del Regolamento di seguito D.Lgs. n. 81/08)attuazione, la durata, i contenuti minimi e le modalita' Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx direttore della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti SOC Servizi Amministrativi Aziendali dell’ASL AT di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroAsti.

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PREMESSA. Al fine di inquadrare correttamente l’analisi tecnico giuridica che si evidenzia di seguito, si deve partire dal corollario normativo che presiede al perfezionamento dell’Accordo. Tale corollario viene in evidenza nelle premesse stesse dell’accordo, dove sono richiamate le seguenti norme: Legge 27 dicembre 2002, n.289. Art. 52, c. 27. «L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. e' istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, Legge 26 maggio 2004, n.138. Art. 2-nonies. - «1. Il presente contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo disciplinanazionale e' reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ». Legge 30 dicembre 2004 n. 311. Art. 1, c. 178. «Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 37dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005». Legge 6 agosto 2008, n. 133. Articolo 79, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (Al fine di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differenteil biennio economico 2006-2007, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di livello del finanziamento cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeconcorre ordinariamente lo Stato, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3Progetto Tessera Sanitaria e, comma 13in particolare, del D.Lgs. 81/08per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla data legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale combinato disposto normativo realizza un quadro giuridico di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.dal quale è possibile evincere che:

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PREMESSA. Il presente accordo disciplinaL’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede in Roma, via Salaria 1027, (d’ora innanzi per brevità anche semplicemente Istituto o IPZS), con determina del 10/06/2013, indice ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08163/2006 una gara mediante procedura aperta per la definizione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico finalizzato alla fornitura di inchiostri calcografici per stampa carte valori su macchine da foglio KBA-GIORI SuperIntagliocolor e Intagliocolor. Nel caso venga posto Il relativo bando di gara è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in essere un percorso formativo data 14/06/2013 con il numero di contenuto differenteriferimento n. 194215-2013-IT. I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet di IPZS xxx.xxxx.xx (Area Fornitori – Bandi di gara). Il presente Disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la documentazione di gara, il datore inclusa la domanda di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata partecipazione e specifica"l’offerta, nonché alle modalità di prestazione della cauzione e di espletamento della procedura. La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre normeSono designati, relative a mansioni o ad attrezzature particolariai sensi e per gli effetti dell’art. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 10 del D.Lgs. n. 81/08163/2006: • quale Responsabile del Procedimento per la fase dell’Affidamento, l’avv. Fino all'attuazione delle disposizioni Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della Direzione Acquisti • all’atto dell’aggiudicazione definitiva verrà indicato il Responsabile del Procedimento per la fase di cui all'artEsecuzione del contratto; • all’atto dell’affidamento verrà indicato il Direttore dell’esecuzione del contratto. 3Il presente Disciplinare, comma 13con i suoi Allegati: Allegato A (Capitolato Tecnico), del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali Allegato F (Schema di contratto) ha valore contrattuale e vincolerà l’Impresa Aggiudicataria all’esecuzione dell’appalto con l’osservanza di tutte le condizioni e clausole in esso individuaticontenute. In caso L’Impresa Aggiudicataria è altresì obbligata a quanto indicato nell’offerta economica presentata in sede di mancata emanazione del provvedimento gara, nonché all’osservanza delle Condizioni Generali dei contratti di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione Lavori, Servizi e Forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello stato S.p.A. (Allegato D), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoroDisciplinare.

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