Introduzione Clausole campione

Introduzione. In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati individuati nella Sezione II. Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse sedi e aree interessate dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto riportato dal Soggetto beneficiario, responsabile dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi specifici delle aree interessate dalle lavorazioni. Ciò al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). Si precisa i DPI eventualmente riportati in tabella sono quelli necessari all’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali e non quelli necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività proprie dell’appaltatore quali sono, ad esempio, le mascherine antipolvere, i guanti in lattice, gli otoprotettori, ecc.. In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i rischi interferenti presenti in tutte le sedi individuate nel par. 1.2 della Sezione 2, mentre nella tabella 2 quelli integrativi, eventualmente presenti in alcune delle sedi suindicate.
Introduzione. La teoria delle sopravvenienze1 che colpiscono i contratti di durata costituisce il terreno d’elezione per lo studio delle modifiche contrattuali: è in quest’ambito, infatti, che troviamo la definizione di rinegoziazione2 del contratto e l’applicazione del cosiddetto ius variandi. La prospettiva delle sopravvenienze vincola la modifica contrattuale ad una molteplicità di fattori esterni, dato che, per rispondere alle nuove e mutate esigenze, le parti si determinano a modificare il contratto originariamente predisposto. In quest’ottica, l’adeguamento del contratto funge da rimedio che consente ai contraenti di conservare il proprio rapporto, sottoponendolo a modifiche che, in assenza dei mutamenti esogeni, esse probabilmente non avrebbero avuto interesse a realizzare. Al di fuori di questo contesto, è possibile ricostruire un percorso nel quale la modifica del contratto diventa piena espressione dell’autonomia contrattuale che governa le scelte dei contraenti, indipendentemente dalle ragioni che li hanno spinti a ritornare su quanto avevano inizialmente previsto. La modifica del contratto rappresenta un’occasione privilegiata per analizzare i limiti posti all’autonomia privata rispetto alla possibilità di configurare diversamente il regolamento originario, cercando al contempo di conservarne il vincolo iniziale. La sfida che si pone ad ogni tentativo di modifica del contratto è quella di capire fino a che punto possano spingersi le parti lungo la strada della
Introduzione. Le informazioni di cui al presente documento sono pubblicate, in conformità con la Delibera ART n. 130/2019. • Trenitalia ha redatto questo documento in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 (di seguito “Regolamento”). • OML Alessandria è un impianto adibito alla manutenzione e lavaggio locomotive • Il presente documento è pubblicato sul sito web di Trenitalia (xxx.xxxxxxxxxx.xxx) 1.2 Operatore dell’impianto di servizio Trenitalia è l’unico operatore di impianto ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera “n” del d.lgs. n. 112/2015. Contatti: Trenitalia Spa - Patrimonio industriale, network spazi e riduzione costi Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00 00000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx 1.3 Periodo di validità e aggiornamento • Il presente documento è aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche alle caratteristiche dell’impianto di servizio o alle condizioni di accesso allo stesso.
Introduzione. La sentenza qui annotata affronta un problema di grande attualità, di cui si stanno occupando molti tribu- nali italiani. Negli ultimi anni si sono verificati alcuni gravi episodi di emittenti che non sono stati in grado di onorare gli impegni assunti con gli investitori. Le princi- pali vicende di riferimento sono Argentina, Xxxxx e Par- malat. Questi casi hanno portato alla pronuncia di di- verse sentenze, mentre numerose altre cause sono tutto- ra pendenti. Tutte queste vicende pongono con forza il problema della tutela degli investitori (1). L’esame della casistica giurisprudenziale mostra come i risparmiatori fanno valere la responsabilità non tanto degli emittenti quanto piuttosto degli intermediari finanziari (2). La sentenza in commento concerne in modo parti- colare le obbligazioni emesse da Parmalat. Il Tribunale di Milano dichiara la nullità del contratto per difetto di for- ma, con il conseguente obbligo di restituire quanto ori- ginariamente prestato. Al fine di conservare attinenza con la materia esaminata dall’autorità giudiziaria mila- nese ci si occuperà in questa nota solamente della nullità dei contratti di investimento derivante da inosservanza di forma. Il cortese lettore deve tuttavia essere consape- vole che i possibili rimedi a disposizione dell’investitore nei confronti dell’intermediario sono numerosi. A se- conda dei casi si può far valere l’annullamento del con- tratto, la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno (3). Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Milano fu- rono stipulati due distinti contratti di gestione. Il primo contratto, dell’anno 2000, era intestato ai figli dell’atto- re (anche se il padre agiva come mandatario), il secon- do, dell’anno 2002, all’attore stesso. Nel novembre 2003, un mese prima del default Parmalat (verificatosi nel dicembre 2003), il genitore sottoscrisse un nuovo contratto. Si trattava di un “contratto di cambio linea”, con il quale venne mutato il profilo di rischio della ge- stione. La banca comprò poi obbligazioni Parmalat, stru- menti finanziari rischiosi. Nel processo si discute se il pa- dre abbia mutato il profilo di rischio del primo contrat- to, agendo come mandatario dei figli, oppure del secon- do contratto, agendo in proprio. Nel contratto di cam-
Introduzione. Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici, funzionali ed operativi riguardanti la fornitura del complesso di beni e servizi necessari all’avviamento, alla conduzione e alla manutenzione del Sistema RIS PACS destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, consentendo l’ottimizzazione dei processi a livello sanitario, economico, sociale, organizzativo ed infrastrutturale. Gli obiettivi specifici saranno conseguiti grazie alle migliorie apportate dall’introduzione di un sistema informativo che automatizza i processi di lavoro, in particolare: • Integrazione del sistema RIS/PACS con i sistemi informativi delle Aziende stesse (CUP, Order Entry, PS, ADT, ecc…) secondo gli standard attuali (DICOM, HL7, IHE). • Eliminazione progressiva della carta, ove non sia già avvenuto, mediante le seguenti funzionalità: o prenotazione esami da reparti, o referti in formato digitale, o visualizzazione referti in rete, o visualizzazione immagini e referti, o firma digitale, o conservazione sostitutiva e archiviazione legale. • Eliminazione progressiva delle pellicole mediante il passaggio ad una organizzazione volta alla radiodiagnostica digitale, ovvero: o refertazione e visualizzazione a monitor, o dematerializzazione immagini e referti. Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • Realizzazione di archivi di immagini e referti condivisi, in un’ottica aziendale e sovra-aziendali, tra le Amministrazioni contraenti aderenti all’Accordo Quadro e di altre Aziende, che pur non aderendo al presente Accordo, hanno in dotazione un Sistema conforme, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy e, più in generale, dal GDPR. • Miglioramento del processo diagnostico attraverso la costante disponibilità delle immagini di precedenti indagini radiologiche. • Miglioramento del grado di appropriatezza nell’erogazione dei servizi, evitando la ripetizione di prestazioni ed introducendo strumenti di controllo delle prestazioni effettuate. • Incentivazione all’utilizzo del teleconsulto e della telemedicina tra le diverse strutture, intese come funzioni di trasmissione e consultazione a distanza delle immagini come second opinion, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità Garante Privacy. • Garanzia della funzionalità del Sistema anche in casi di black-out. Tutti i servizi e relative caratteristiche che l’Offerente proporrà nell’Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da...
Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti p...
Introduzione. La saga dei contratti derivati continua e si arricchisce di un nuovo episodio: i derivati con la pubblica amministrazione, e la causa dei derivati analizzata dai giudici inglesi, in merito a un contratto di diritto italiano. Mentre in Italia e in una parte della sua dottrina si alimentano teorie (o conspiracy theories), che a chi scrive, dalla terra di Albione, appaiono oscure, circa il fatto che i giudici inglesi abbiano aderito alla tesi della causa razionale, cui dovrebbe contrapporsi quella irrazionale, in realtà pare che, nelle più recenti elaborazioni, i giudici britannici vadano sempre di più riscoprendo le radici del contratto derivato e delle tematiche contrattualistiche care al common law più tradizionale, fra cui la capacity. Più di cinque lustri or sono, aveva avuto ampia eco la controversia relativa ai derivati, concernente un Borough londinese (mutatis mutandis, una Pubblica Amministrazione) e una banca, per un derivato stipulato ultra vires, ritenuto pertanto nullo; in modo simile i giudici di Oltremanica sembrano più di recente riscoprire i contratti speculativi (come un privatista britannico li definirebbe) nella loro essenza e perspicuità. D’altro canto, in un ordinamento giuridico che non conosce la causa del contratto, ma che comunque conosce il concetto di “public policy”, dunque i limiti di ordine pubblico cui devono soggiacere le molteplici pattuizioni, parlare di causa razionale e causa non razionale appare un azzardo, paradossalmente simile a quello che, da un punto di vista economico, assumono ogni giorno i banchieri che stipulano derivati. In un tale scenario, il presente contributo cerca di chiarire, in primo luogo, il dictum oggetto di controversia, la cui narrativa viene ripercorsa e analizzata, nelle sue implicazioni dogmatiche, anche in una prospettiva comparativa. In secondo luogo, inquadra, da un punto di vista sistematico, la disciplina in tema di derivati, inclusi quelli controversi con la pubblica amministrazione, quella italiana. Da ultimo, evidenzia, alla luce del common law inglese, l’attuale allocazione sistematica dei contratti speculativi, sia quelli retti dal diritto italiano, sia quelli “governati” dal diritto inglese. In primo luogo, va contestualizzato il Giudicante. La High Court, con sede a Londra, nell’ordinamento giudiziario inglese, è soltanto un giudice di primo grado. Malgrado il nome (Alta Corte) sia evocativo di una gerarchia più elevata, pertanto, per importanza sistemica, la decisione assunta dunque...
Introduzione. Questi Termini e Condizioni si applicano a questo sito web e alle transazioni relative ai nostri prodotti e servizi. Può essere vincolato da ulteriori contratti relativi alla tua relazione con noi o a qualsiasi prodotto o servizio che ricevi da noi. Se qualsiasi disposizione dei contratti aggiuntivi è in conflitto con qualsiasi disposizione di questi Termini, le disposizioni di questi contratti aggiuntivi controlleranno e prevarranno.
Introduzione. La legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i.e. la legge finanziaria per l’anno 2005, ha apportato rilevanti e significative modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Obiettivo perseguito dal legislatore è palesemente quello di dare vita ad una capillare e sistematica azione di contrasto all’evasione fiscale nel comparto delle locazioni immobiliari. Tra le modifiche apportate dalla normativa in esame alla materia delle locazioni, di particolare rilievo appaiono le disposizioni che sanciscono la nullità del contratto di locazione in caso di omessa registrazione. Recentemente, sempre guidato dall’obiettivo di incentivare l’emersione dei contratti di locazione fiscalmente non dichiarati, il legislatore è nuovamente tornato sul tema. L’articolo 3 del d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, estende la previsione di nullità di cui all’art. 1, comma 346, della Finanziaria 2005 sia all’ipotesi di registrazione di un contratto di locazione ad un canone inferiore a quello effettivamente corrisposto sia al caso di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Con specifico riferimento ai contratti di locazione di immobili destinati ad uso civile abitazione, le disposizioni normative da ultimo richiamate si spingono, invero, anche oltre: la legge ha, infatti, inteso altresì predeterminare la disciplina alla quale dovranno soggiacere i contratti successivamente alla loro registrazione eseguita tardivamente in via volontaria o d’ufficio. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (di seguito, per brevità, anche solo T.U. in materia di imposta di registro), statuisce che sono soggetti a registrazione i contratti di locazione di immobili - sia stipulati per iscritto sia conclusi verbalmente - indipendentemente dall’ammontare del canone, salvo che abbiano durata non superiore a trenta giorni. Sono, inoltre, soggetti all’obbligo di registrazione i contratti di comodato che siano conclusi in forma scritta. La registrazione deve avvenire in termine fisso, i.e. entro trenta giorni dall’inizio di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 18 del T.U. in materia di imposta di registro, la registrazione attesta l’esistenza degli atti e attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a mente dell’art. 2704 cod. civ., ma non incide in al...
Introduzione. Negli ultimi anni le attività di competenza regionale in materia di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa ed educativa, edilizia scolastica e diritto allo studio hanno imposto in più occasioni la necessità di sincronizzare e coordinare gli strumenti di pianificazione (Piano di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa, Piano Triennale di Edilizia Scolastica, Piano comunale del diritto allo studio, ecc.). L’importanza del coordinamento si riversa sulle attività degli Enti Locali, chiamati a rendere coerenti tutti gli strumenti di programmazione strategica, economica, finanziaria, patrimoniale dell’ente e, in particolare, gli interventi in tema di edilizia pubblica con la programmazione dell’assetto scolastico nell’ambito di un quartiere, una città o un territorio, con particolare riferimento al primo ciclo d’istruzione. Posti in essere all’interno di una visione complessiva degli strumenti finanziari disponibili, gli interventi sull’edilizia scolastica possono far conseguire un più elevato livello di efficienza del sistema scuola. A livello locale, la programmazione dell’offerta scolastica si intreccia, attraverso attività di analisi e valutazione, con l’obiettivo di rendere coerenti le politiche per la scuola con i piani per il governo del territorio e consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo anche economico delle comunità di riferimento. Tale programmazione è assunta, nella logica del presente DPPS, come presupposto di politiche per la coesione sociale, la parità di opportunità, l’incremento dell’occupabilità, soprattutto femminile. La strategia regionale complessiva intende quindi perseguire il potenziamento della qualità dell’offerta scolastica, sia dal punto di vista fisico sia da quello didattico, come strada per il benessere sociale delle comunità locali, l’innalzamento del livello di conciliazione vita-lavoro e l’interazione con partner sociali operanti nei settori culturali e sportivi per l’ampliamento dell’offerta didattica extra-curriculare. Per il sistema scuola locale viene, pertanto, messo a disposizione il presente modello per la redazione del Documento preliminare alla programmazione scolastica – DPPS, da integrare agli strumenti programmatori in materia di scuola ed opere pubbliche. Con la redazione del DPSS si chiede agli Enti locali di rappresentare, in un ra...