Common use of PREMESSA Clause in Contracts

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

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Samples: www.teicalabro.it, www.diocesisenigallia.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Telefonia Fissa – Lotto unico (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Fastweb S.p.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Telefonia Fissa. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: pti.regione.sicilia.it, consip.fastweb.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta in un unico lotto indetta dall’INVALSI, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, a condizioni tutte fissate, avente ad eccezione oggetto il servizio di coloro ai quali implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala connesso al progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti", per il diritto lo proibisce (canperiodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa", di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14/04/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2017, sul “profilo del committente” xxx.xxxxxxx.xx, sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ e per estratto nei seguenti quotidiani: Il Manifesto, Il Dubbio, Il Giornale ed. 1058 CIC)Roma/Lazio e Il Corriere dello Sport ed. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia Roma/Lazio Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per ciò stesso sacramento (can. 1055la pubblicazione sulla GURI del presente Bando sono rimborsate all’INVALSI dall'aggiudicatario dell’Accordo Quadro, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo entro il termine di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale)sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali disposizioniimporti sono stimati, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio in misura indicativa, complessivamente in Euro 2.000,00; rimane inteso che l’INVALSI renderà noto all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaBando.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Bando Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioNel rispetto dello spirito del Protocollo del 23 Luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione e sugli assetti contrattuali del Protocollo 5 Aprile 1990 e dell'accordo 21 Dicembre 1998, le parti, con la definizione del presente contratto hanno inteso confermare la volontà per un rafforzamento delle relazioni sindacali e per lo sviluppo ad eccezione ogni livello di coloro ai quali confronti corretti e costruttivi. Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla comprensione delle rispettive esigenze, riconfermano l'intendimento di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore attraverso una politica di conoscenza ed interventi anche congiunti. In tale prospettiva intendono evidenziare e riconfermare che per opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari di cui al Titolo IV del R.D. 1931 n. 773 ed al relativo Regolamento di Attuazione da svolgersi, in via esclusiva, dagli Istituti di Vigilanza Privata a mezzo di Guardie Particolari Giurate loro dipendenti ed in possesso del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, si intende l’attività di vigilanza, controllo e custodia rivolta a prevenire reati ed evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni di qualsiasi natura, che la legge non riservi, in via esclusiva, alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Del resto tale individuazione è ricompresa nel quadro già definito e fatto proprio dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 559/C.4713.10089.D (1) del 5 luglio 1996 e n. 559/C.314.10089 del 28 Settembre 1998 come pure del parere del Consiglio di Stato del 14 Luglio 2004, Sez. I, n. 7556/2004. La corretta individuazione del ruolo della vigilanza privata impone, infatti, il diritto lo proibisce dovere di combattere il fenomeno emergente di indebite occupazioni di consistenti quote del mercato della vigilanza da parte di anomale tipologie di servizi e di figure imprenditoriali estranee al settore e, quindi, a forme di attività concorrenziali incentrate sul dato meramente economico anziché su quello legale tecnico e qualitativo. Le parti auspicano all'uopo l'intervento di una disciplina legale adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché l'impegno da parte delle competenti autorità ad un controllo sempre più attento anche in ordine alle tariffe di legalità. Il vigente art. 257 R.D. 635/1940 considera la tariffa (can. 1058 CIC“tabella delle mercedi”) all’interno degli obblighi sottesi alla licenza di Pubblica Sicurezza, ne scaturisce, pertanto, che il livello di mercede relativo ad un servizio deve costituire un vincolo, in quanto questo deve necessariamente garantire, anche al fine di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, la remunerazione dei costi necessari al suo approntamento, oltre all’altrettanto irrinunciabile considerazione di un margine di utile, (finalizzato all’autofinanziamento della struttura che resta di natura privatistica, anche in funzione della tutela dell’investimento). Tra Del resto la voce costi è caratterizzata prevalentemente dal costo del lavoro e dagli adempimenti conseguenti alle determinazioni dei Regolamenti dei Questori. L’evoluzione del settore richiede inoltre una valorizzazione professionale degli operatori a tutti i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale livelli. Gli stessi sono chiamati ad operare in servizi complessi, che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia richiedono capacità e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoconoscenze sempre più qualificate, per parte suaquesto occorrerà coniugare la qualità del servizio all’utenza, alcune delibere relative a taluni aspetti con una più adeguata qualificazione e riqualificazione professionale della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 gestione aziendale e del 1 agosto 1930personale, attraverso appropriate iniziative formative Le parti ribadiscono l’esigenza di pervenire ad una tariffa ed ad un regolamento di servizio omogeneo su base nazionale, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.esplicitato nell’avviso comune allegato al presente C.C.N.L.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioGli obblighi legislativi inerenti la tutela dei lavoratori nei casi di affidamento di lavori, ad eccezione servizi o forniture all'interno dell'azienda, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi attribuiscono forte responsabilità al Datore di coloro Lavoro, individuato, appunto, come il soggetto destinatario degli oneri di maggiore consistenza per la tutela dei lavoratori sia di propria dipendenza sia operanti per l’appaltatore. Con tale premessa e prendendo atto del fatto che le problematiche connesse alla corretta gestione degli appalti e servizi rivestono vitale importanza ai quali fini della sicurezza e dell’incolumità di tutto il diritto lo proibisce personale presente nell’Ente (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale sia dipendenti che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055esterni, par. 2)ditte, ecc…) si rende necessario dare una regolamentazione che affronti in maniera organica il tema degli appalti alla luce delle indicazioni normative in essere. Il matrimonio presente elaborato costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza Standard (d’ora in poi DVRI STANDARD) finalizzato all’ affidamento dei servizi socio assistenziali, presidio sanitario ed infermieristico, trasporto navetta, guardiania esterna diurna, centralino e portineria h 24 presso la Casa Albergo di Monte Xxxxxx Xxxxxx classificato come gara Europea a procedura aperta. Trattandosi di affidamento in cui il COMMITTENTE (cioè il soggetto che affida il contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione del servizio medesimo) coincide con il DATORE DI LAVORO (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani cioè il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato responsabilità dell’organizzazione dell’unità produttiva nel cui ambito il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e lavoratore presta la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2propria attività), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili il presente Documento Standard è stato redatto a cura del matrimonio medesimo (artCOMMITTENTE/DATORE DI LAVORO. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare Si richiamano in merito le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico cui agli artt.2 c.1 lettera b), 18 c.1 e 26 cc.3 e 3- ter del D.L.vo n°81/2008 e ss. mm. e ii. (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti d’ora in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiapoi D.L.vo n°81/2008).

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Samples: servizi2.inps.it, servizi2.inps.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioCon delibera di GM n. 1882 del 23 Marzo 2006 sono state approvate le procedure “per l’istruttoria e approvazione delle attrezzature assoggettate ad uso pubblico e degli schemi di convenzione di cui agli art. 56 comma 3 e 17 comma 3 e 4 delle norme di attuazione della Variante al Prg –centro storico, zona orientale, nord occidentale”. L'area in oggetto ricade nel quartiere Soccavo, è individuata nella tav. 8-specificazioni-foglio 12 della Variante al Prg con il progressivo n.31 come attrezzatura di quartiere reperita ai sensi del Dm 1444/68 ed è destinata dallo strumento urbanistico a “spazi pubblici“, ovvero a “parco e per il gioco e lo sport” secondo la nomenclatura del decreto stesso. In data 15.6.2010 è stata trasmessa a questo Dipartimento con nota prot.n. 250/T in luogo di precedenti versioni progettuali, la proposta di intervento per una attrezzatura sportiva ad eccezione uso pubblico in strada Vicinale Palazziello nel quartiere Soccavo-ai sensi della delibera di coloro ai quali Gm 1882/2006, costituita da un impianto sportivo destinato al nuoto con annessi servizi. Dal 26.11.2010 al 31.12.2010 i proponenti hanno consegnato integrazioni progettuali conseguenti a specifiche richieste avanzate dal servizio Edilizia Privata, dal servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Fognature e Impianti Idrici e dal servizio Traffico e Viabilità nel corso delle sedute di conferenza del 22.11.2010 e 1.12.2010. Prima di procedere all'istruttoria del progetto, è necessario evidenziare che sulla proposta di realizzazione di una piscina, sin dalla precedente versione progettuale, l'Amministrazione comunale si è più volte espressa, essendo emerso che l'area era stata interessata anche da un'altra iniziativa. -Con nota n.1221 del 29.04.10 l'Assessore alle politiche dello sport precisava che l'area in oggetto “è inclusa nella più ampia ed estesa area di costruzione di edilizia economica e popolare in Soccavo, alla via Palazziello, il diritto lo proibisce cui progetto è stato già approvato dalla Giunta municipale” ; nel contempo invitava la VI Direzione Edilizia e Periferie a “valutare l'opportunità di adottare (can….) le procedure al fine di rendere possibile una sottoposizione all'esame della Giunta Municipale della conseguente rideterminazione e rendere possibile l'attuazione della su citata iniziativa sportiva, nella IX Municipalità, dove allo stato non ci sono impianti natatori”. 1058 CICNella stessa nota si faceva anche riferimento al fatto che “non risulterebbero ancora disponibili i finanziamenti per l'attuazione del progetto di costruzione di edilizia economica e popolare”. -Con nota prot.555-02/846 dell'11.5.2010 il Direttore Centrale della VI Direzione, con riferimento alla nota dell'Assessore allo sport, richiedeva a questo servizio informazioni sulla previsione di attrezzatura sportiva. -Con nota n.357/T del 2.8.2010 il servizio Pianificazione Urbanistica Generale rispondeva al Vicesindaco Assessore all'urbanistica, all'Assessore allo sport e al Direttore della VI Direzione Edilizia e Periferie, precisando che “la sovrapposizione delle due previsioni era stata segnalata proprio dal Dipartimento Urbanistica, essendo pervenuto al servizio SIT il riferimento al progetto di sostituzione dei prefabbricati per la registrazione nel cosiddetto SIRET(sistema di registrazione eventi sul territorio). Tra La delibera n. 120 del 28 gennaio 2010, inizialmente non pervenuta al SIRET concerne il:”Protocollo di intesa Regione Campania/Comune di Napoli del 31-3-2006 “interventi di edilizia abitativa e sostitutiva degli alloggi realizzati dal Comune di Napoli”-con i battezzati fondi della L.25/80 e della L. 219/81 in prefabbricazione pesante” nei quartieri di Chiaiano, Pianura, Soccavo. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo relativo al completamento degli interventi di edilizia abitativa sostitutiva per complessivi n. 276 alloggi da realizzare tra via Palazziello e via Vicinale Paradiso nel quartiere Soccavo, dell'importo complessivo di E63.600,00.” Nella nota 357/2010 il servizio Pianificazione Urbanistica Generale faceva presente che il perimetro relativo a detto programma contempla l'utilizzo di aree che il Prg destina ad attrezzature da standard, come infatti avviene per la piscina in questione. Conseguentemente il programma di edilizia residenziale avrebbe configurato in detta area una variazione della disciplina urbanistica per la quale, si segnalava appunto nella nota, non risultava avviata procedura di variante né di accordo di programma. Si evidenziava inoltre che, per contro ”il progetto relativo alla piscina convenzionata è conforme alle previsioni di Prg che destina infatti il relativo lotto a spazi pubblici, ovvero a verde attrezzato per il gioco e lo sport, secondo il Dm 1444/68” Nella stessa nota il servizio Pianificazione Urbanistica Generale faceva presente che “non si può sussistere un valido contratto matrimoniale procedere all'approvazione della fattibilità dell'attrezzatura convenzionata, in pendenza di una decisione in ordine alla eventualità di perfezionare con una procedura di variante l'atto già intervenuto, ovvero di modificare la delibera stessa in funzione dell'originaria previsione del Prg”. Pertanto il servizio rimaneva in attesa di determinazioni a riguardo. -Con nota n. 2146/U del 19.8.2010 l'Assessore alle politiche dello sport ribadiva al Direttore Centrale VI Direzione di “valutare l'opportunità di adottare le opportune procedure al fine di rendere possibile l'attuazione della su citata iniziativa sportiva in una Municipalità, come quella IX, dove allo stato non ci sono impianti sportivi natatori a servizio della comunità”; -Con nota 555-02/1605 del 14.10.2010 il Direttore Centrale della VI Direzione precisava che :”con nota 555/03/1431 del 26.07.2010 è stato interessato il Dipartimento gabinetto-servizio documentazione e controllo strategico, per i contatti necessari finalizzati alla convocazione di conferenza di servizi, propedeutica alla stipulazione dell'Accordo di Programma” -Con nota congiunta n.2421 del 21.10.2010, l'Assessore all'edilizia, il Vicesindaco Assessore all'urbanistica e l'Assessore allo sport precisavano che :”sull'area destinata dal Prg ad attrezzature convenzionate ad uso pubblico è stata avviata una modifica della destinazione d'uso per realizzare edilizia residenziale pubblica connessa con il piano di edilizia sostitutiva dei prefabbricati pesanti. Questo programma, pur dotato di progettazione definitiva, non sia ha al momento alcuna copertura finanziaria né si prevede a breve tempo una dotazione di risorse”. Per questo motivo la nota, in considerazione del progetto per ciò stesso sacramento (canla realizzazione, da parte di privati di attrezzature sportive in regime di convenzione con il Comune, richiedeva al servizio Pianificazione Urbanistica Generale, di intesa con la VI Direzione Centrale, che coordina il citato programma degli alloggi di edilizia sostitutiva, di predisporre gli atti propedeutici all'annullamento e/o modifica delle decisioni in ordine al programma di edilizia sostitutiva. 1055In conseguenza, par. 2il servizio Pianificazione Urbanistica Generale, fermo restando che la eventuale revoca della delibera in ordine alla previsione del programma degli alloggi di edilizia residenziale sull'area in questione resta di competenza della VI Direzione, ha proceduto a convocare la Conferenza di servizi prevista dalla procedura per l'approvazione delle attrezzature convenzionate(procedura prevista dalla delibera 1882/2006). -Nella seduta della conferenza di servizi del 1.12.2010 la IX Municipalità ha trasmesso la nota n. 3909 con la quale esprime “preoccupazione per la mancata costruzione dei nuovi alloggi”; -Con nota 2878 del 13.12.2010 e con nota 3278 del 14.12.2010 rispettivamente l'Assessore all'edilizia pubblica e privata e l'Assessore alle politiche dello sport confermavano l'intenzione di dar corso alla realizzazione della piscina. Tutto ciò premesso, occorre qui ribadire che il servizio Pianificazione Urbanistica Generale procede, in sede di conferenza di servizi, all'istruttoria del progetto della piscina, fermo restando che la VI Direzione Edilizia e Periferie, all'uopo convocata nella conferenza di servizi fin dalla seduta del 22.11.2010, vorrà aggiornare la conferenza in ordine alle eventuali iniziative intercorse e in ordine ai provvedimenti da porre in atto, in capo alle competenze della medesima VI Direzione, propedeutici all'eventuale delibera di fattibilità dell'intervento convenzionato per la realizzazione della piscina oggetto della presente istruttoria. 1.Descrizione del progetto preliminare Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici progetto prevede la realizzazione di un impianto sportivo ad uso pubblico su un’area a pianta rettangolare confinante con la strada Vicinale Palazziello nel quartiere Soccavo. Si evidenzia che l’area n.31 della tav.8 -Specificazioni- individua una superficie maggiore di quella oggetto dell'intervento. Questa infatti, interessando le particelle n.335, 336 e 337 del foglio 93 del NCT ammonta a circa 2250 mq e costituirebbe un’anticipazione dell’intero intervento previsto per l’area n.31. L’impianto sportivo è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr cancostituito da due blocchi. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo Il primo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioniquesti, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2)di due livelli, fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative presenta al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materiapiano terra: l' accoglienza al pubblico, la Conferenza Episcopale Italianasegreteria e i servizi; al piano superiore: la zona ristoro, avendo ricevuto gli uffici, i servizi e i depositi. Il secondo blocco, di un livello, è occupato interamente dalla vasca per il mandato speciale della Santa Sede nuoto, di 25,00 m x 16,50 m. Si accede alla struttura dalla strada Vicinale Palazziello con lettera della Segreteria due varchi carrabili e uno pedonale centrale, una rampa porta ai locali tecnici di Stato n. 1164/90/RS servizio, posti al livello interrato. Il progetto, di cui ai grafici del marzo 199015.6.2010, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” è stato integrato e modificato in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni 26.11.2010 con lo spostamento del piccolo corpo di fabbrica della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 guardiania e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertantorelativa rampa, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaseguito di rilievi dell'edilizia privata nel corso della conferenza di servizi.

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PREMESSA. Tutti possono Con determinazione a contrarre matrimoniodel Direttore dell’UO Acquisti Aziendali n. 2148 del 06/07/2018, ad eccezione la amministrazione ha deliberato di coloro affidare la fornitura di Sistemi pensili e Lampade scialitiche per le sale operatorie e le terapie intensive dell’Azienda Usl della Romagna. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai quali il diritto lo proibisce sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2in seguito: Codice). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx. La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema per norma generale regolato gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx Xxxxxxx (in seguito SATER) ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna 2194/2016, accessibile dal diritto canonico sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx (cfr can. 1059in seguito sito). Per Il disciplinare di gara ed i cattolici italiani la disciplina generale è integrata relativi allegati derogano “Bando-tipo numero 1” al fine di adeguarlo alle modalità di espletamento della procedura di gara mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement S.A.T.E.R. (cfr can. 3Sistema Acquisti Telematici Xxxxxx Xxxxxxx) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionieliminando, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materiaaltresì, la Conferenza Episcopale Italianaproduzione di documentazione in forma cartacea. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: - un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; - la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000; - la registrazione al SATER con lettera della Segreteria le modalità e in conformità alle indicazioni di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria cui al successivo punto recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sitRegistrazione degli Operatori economici, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl PNRR, ad eccezione nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete di coloro ai quali il diritto lo proibisce servizi di facilitazione digitale” del valore complessivo di 135.000.000,00 di euro, destina 132.000.000,00 di euro all’attivazione o potenziamento dei presìdi/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti (can. 1058 CICbiblioteche, associazioni, scuole). Tra La citata Misura 1.7.2. del PNRR punta a rafforzare la Rete dei punti di facilitazione digitale, con l’obiettivo di disporre di una rete organica di luoghi di facilitazione digitale attivi sul territorio e di supportare il miglioramento delle competenze digitali nelle fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del digital divide. Con il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono stati identificati quali “Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR” (di seguito “Amministrazioni titolari”) i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR (canart. 10551, parcomma 4, lett. 2l). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato Inoltre con il medesimo decreto sono stati definiti come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal diritto canonico PNRR (cfr canart. 10591, comma 4, lett. o). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia Trento e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo di Bolzano e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionigli enti locali, mentre riconoscono la competenza sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiasticadiversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 89, comma primo1). Lo Stato italiano dovrà dare Al fine di attivare le necessarie disposizioni attuative al riguardorisorse dedicate alla sopra citata misura del PNRR, è prevista la stipula di Accordi tra Amministrazione titolare dell’intervento e ciascuna Regione e Provincia autonoma, da sottoporre all’esame degli organi di controllo. La Conferenza episcopale italiana Con DGR n.1149/2022 la Giunta Regionale ha già adottatoapprovato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Marche e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale – DTD – della Presidenza del Consiglio, per la realizzazione della predetta Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR. L’obiettivo generale dell’intervento “Rete dei servizi di facilitazione digitale” è legato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte suadi tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, alcune delibere relative a taluni aspetti semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L’iniziativa prevede attività finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le competenze digitali minime richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva e che, pertanto, tutti i cittadini dovrebbero possedere. Il fine ultimo è quello di consentire loro un approccio consapevole alla realtà digitale e alla equa fruizione dei servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche. I compiti della disciplina matrimoniale affidati dal codice Regione nella sua qualità di diritto canonico soggetto attuatore sono indicati all’art.6 dello schema di convenzione, tra cui quello di “curare la predisposizione e l’attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo allegato sia attraverso avvisi rivolti alle amministrazioni locali per la selezione dei relativi progetti sia attraverso forme di collaborazione con soggetti terzi, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità di cui alla sua competenza L. 241/90”. Il Dipartimento per la trasformazione digitale curerà inoltre la formazione e la certificazione delle competenze dei facilitatori al livello 5 dello standard di riferimento europeo DigComp. Il progetto ha l’obiettivo di creare 3.000 punti di facilitazione su tutto il territorio nazionale per accrescere le competenze (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 3174 per le Marche) e l’inclusione digitale di 2 milioni di cittadini (59.000 per le Marche). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice Relativamente alle risorse finanziarie necessarie all’attuazione dell’intervento, va rilevato che la Tavola di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121ripartizione delle risorse finanziarie, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione nella seduta del 21/06/2022 della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990Stato- Regioni, ha predisposto il presente previsto l’assegnazione alla Regione Marche di risorse pari a euro 3.259.217,00 per l’attuazione della Misura 1.7.2 del PNRR. Con Decreto generalen. 65 del 24/06/2022 del Capo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD). di ripartizione delle risorse finanziarie, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 dei punti di facilitazione digitale e del 1 agosto 1930target di cittadini tra le Regioni/Province autonome per la realizzazione della Misura 1.7.2 - intervento “Rete di servizi di facilitazione digitale” della missione M1 - componente C1 del PNRR, così come ogni altra eventuale prescrizioneammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 02/09/2022 al n. 2242, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, sono state assegnate formalmente alla Regione Marche le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiarisorse sopra indicate.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Apparecchiature Multifunzione fascia Media e Alta 1 - noleggio – Lotto 1 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con CANON Italia S.P.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Apparecchiature Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione PC Portatili 3 – Lotto 1 – Interpello (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata dalla Consip S.p.A., attraverso l’affidamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 87-bis, comma 2, lett. a) del D.L. 18/2020 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avente ad eccezione oggetto una Convenzione ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con RTI Infordata S.p.A. (mandataria) - Italware S.r.l. (mandante) (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Pc Portatili 3 – Lotto 1 - Interpello. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (canCodice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. 1058 CIC)Con la stipula della Convenzione il Fornitore RTI Infordata S.p.A. (mandataria) - Italware S.r.l. Tra (mandante) ha già ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i battezzati documenti e le dichiarazioni richieste. Pertanto i singoli Enti ordinanti non può sussistere un valido contratto matrimoniale dovranno richiedere al suddetto Fornitore dichiarazioni aggiuntive. In particolare il Fornitore ha autorizzato Consip alla pubblicazione sul sito della Convenzione dei dati relativi alla Tracciabilità Finanziaria, che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055sono quindi disponibili, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)senza necessità di richiedere specifiche dichiarazioni in merito. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioViene richiesto un parere dal Responsabile del procedimento per la realizzazione di un appalto di lavori aggiudicato dalla Comunità montana Cusio Mottarone. Le questioni nascono in seguito alla formulazione di riserve legate al (pacifico tra le parti) ritardo nella realizzazione dell’opera, ritardo la cui imputabilità è invece contestata, ritenendo l’impresa che lo stesso sia sostanzialmente dovuto a: 1) sospensione di (parte dei lavori) in attesa di un’autorizzazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, e 2) ad eccezione avverse condizioni metereologiche, mentre, a giudizio del Responsabile del procedimento supportato dall’avviso della Direzione lavori, tali circostanze sarebbero irrilevanti vuoi in fatto che in diritto, il ritardo dipendendo, invece, 1) dal ritardato inizio dei lavori; 2) da frequenti sospensioni dell’attività da parte dell’impresa sub-appaltatrice. Oltre alla richiesta di coloro ai quali il diritto lo proibisce parere, allo scrivente sono stati trasmessi in copia: • Registro di contabilità n° 1, con allegate riserve esplicitate in data 14 giugno 2005; • Estratto della relazione della Direzione lavori (can. 1058 CICultime due pagine). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (canLa figura del Responsabile del procedimento, individuata dall’art. 10557 l. 11 febbraio 1994, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici n. 109, e successive modificazioni, è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo “caricata” di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia molteplici funzioni dalla legge e la Santa Sede (cfr in particolare artancor più dall’art. 8 dell’Accordo del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione della legge Merloni. Tra l’altro, egli accerta la data di effettivo inizio dei lavori e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio ogni altro termine di svolgimento dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo lavori (art. 8, comma primo1, lett. t) d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554), e propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori (art. Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo8, comma 1, lett. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31z). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Licenze Software Multibrand 5 – Lotto 4 (Red Hat) (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con CONVERGE SPA (di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il/i suddetto/i lotto/i. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Licenze Software Multibrand 5. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Convenzione per la “fornitura di PC Portatili e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1” (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di coloro seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > PC portatili e tablet 1. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai quali il diritto lo proibisce sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14P.A. al numero verde 800-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia906227.

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PREMESSA. Il presente documento (di seguito, definito “Richiesta di Offerta”) costituisce un invito a presentare offerta per l’affidamento di un appalto specifico a favore Roma Capitale basato sull’Accordo Quadro di cui all’art. 2, comma 225, l. 191/2009 per la prestazione di servizi applicativi per la P.A. (di seguito, anche, “AQ”) stipulato in data 7 giugno 2016 tra la Consip S.p.A. (di seguito, anche, “Consip”) e gli operatori economici di seguito riportati: Lotto 1: • RTI ACCENTURE S.P.A • RTI IBM ITALIA S.P.A • RTI HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L • RTI CAPGEMINI ITALIA S.P.A In particolare, la presente procedura costituisce un rilancio del confronto competitivo- ai sensi dell’art. 59 co. 8 D.lgs. 163/2006 – tra i Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi (di seguito, l’“Appalto Specifico” o l’“AS”). Si invitano gli Aggiudicatari dell’AQ a presentare, nel rispetto della disciplina fissata dal Capitolato d’Oneri dell’AQ e in conformità agli obblighi previsti dall’AQ e di quanto previsto nella presente Richiesta di Offerta la Vostra migliore offerta per i servizi di seguito specificati. L’Aggiudicatario della presente procedura stipulerà il contratto di fornitura dell’Appalto Specifico per “l’affidamento di servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva e servizi di assistenza relativi al sistema informativo educativo-scolastico di Roma Capitale (MESIS)”, con il Dipartimento Innovazione Tecnologica di Roma Capitale. La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito anche “Sistema”) messo a disposizione dalla Consip S.p.A. - conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), come dettagliatamente di seguito descritto - mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell’offerta, d’analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella presente Richiesta di offerta. Ai fini della partecipazione è indispensabile: • il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; Il Sistema verifica la validità della firma digitale. Nel caso in cui la firma digitale non risulti valida, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. • la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 0.8 o superiore e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alla fase della presente richiesta di offerta, il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Il Responsabile del procedimento e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010, saranno in seguito designati e comunicati. Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 il termine del procedimento per la conclusione dell’Appalto Specifico è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. In riferimento all’iniziativa in questione, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha stabilito che “Tutti possono contrarre matrimonioi contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione all’accordo quadro, necessiteranno dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto” senza prevedere alcun contributo in capo all’Operatore economico nonché in capo alla Stazione Appaltante; a tal fine si rappresenta che il predetto CIG derivato è il seguente: 6901787ECB Si evidenzia che gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro sopra menzionati, avendo già provveduto ad eccezione effettuare il versamento del contributo dovuto all’ l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) in sede di coloro partecipazione all’Accordo Quadro e in ragione del relativo importo, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti ai quali sensi della predetta normativa. L’avviso della Richiesta di offerta e, quindi, di avvio del confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico è comunicato nell’apposito spazio “Area comunicazioni” presente a Sistema, nonché, comunque presso la casella di posta elettronica del fornitore indicata nella dichiarazione necessaria per l’ammissione all’AQ. La Richiesta di Offerta può essere consultata dal fornitore invitato mediante l’accesso all’area del Sistema “Dettagli dell’iniziativa”. L’offerta per l’Appalto Specifico deve essere presentata mediante l’utenza per l’accesso al Sistema ottenuta in sede di registrazione al Sistema medesimo, quindi dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore (generale o speciale), in possesso degli idonei poteri per presentare offerta nelle gare ad evidenza pubblica, di impegnarsi e di stipulare contratti con la P.A. I concorrenti (Aggiudicatari dell’AQ), con la presentazione dell’offerta per l’Appalto Specifico, danno per rato e valido e riconoscono senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile agli operatori economici medesimi; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al concorrente registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, oltre che delle “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” (di seguito, per brevità, anche “Regole”), presenti nel sito e allegate all’AQ, nonché le istruzioni anch’esse presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o attraverso l’area comunicazioni presente a Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. La presentazione dell’offerta e la serietà della medesima sono garantite dalla cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 11 del Contratto di Accordo Quadro. I concorrenti (aggiudicatari dell’AQ) manlevano e tengono indenne la Consip ed il Gestore del Sistema e l’Amministrazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di (i) violazioni delle regole contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, (ii) un utilizzo scorretto od improprio del Sistema; (iii) violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Richiesta di Offerta, la Consip ed il Gestore del Sistema e l’Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto lo proibisce (candi agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 1058 CIC). Tra Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per di lasciare i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo dati identificativi dell’impresa e di revisione del Concordato Lateranense stipulato specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice rispetto di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice tutti i termini perentori previsti nella documentazione di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiagara.

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PREMESSA. Tutti Ai sensi dell’art. 1965, comma 1, c.c. la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Lo stesso art. 1965 aggiunge, al comma 2, che con le reciproche concessioni si possono contrarre matrimoniocreare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Con la transazione, dunque, le parti rinunciano reciprocamente ad eccezione di coloro ai quali un’azione per comporre una controversia (caput controversum) anche solo potenziale. Le reciproche concessioni (aliquid datum aliquid retentum) costituiscono il diritto lo proibisce tratto caratteristico della transazione e la differenziano dagli altri modi extragiudiziali in cui la lite stessa può essere risolta dalle parti interessate (canad es. 1058 CICl’arbitrato). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale Non è però necessario che non sia per ciò stesso sacramento le reciproche concessioni siano di peso equivalente (can. 1055BOZZOLA, par. 2Presupposti ed effetti preclusivi della transazione, in Contratti, 1994, 181). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” Le parti possono stipulare anche una transazione novativa (art. 21976 c.c.), fanno salva che determina una sostituzione integrale della situazione preesistente, a differenza della transazione semplice (detta anche conservativa) che comporta solo modifiche del pregresso rapporto (XXXXXXXX XXXXXXX, La transazione novativa, Milano, 1996; la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili mancanza dell’animus novandi la distingue dalla novazione del matrimonio medesimo rapporto: GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2000, 1241). L’art. 239 del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (d’ora in poi, Codice) - adottato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - recepisce l’istituto civilistico della transazione, anche se con alcuni connotati pubblicistici (ad es. la forma scritta ad substantiam), in quanto strumento extragiudiziale ritenuto idoneo a risolvere le controversie, relative a diritti soggettivi, insorte nella fase di esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture. Proprio per tale ragione l’analisi dell’istituto della transazione ex art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati 239 del Codice non può prescindere da un breve cenno sulla transazione così come disciplinata dal codice di civile e come recepita nel diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaamministrativo.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Stampanti 18 – Lotto 1 - STAMPANTI PER USO PERSONALE B/N A4 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Acquista > Convenzioni > Stampanti 18. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio – Lotto 3 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con ITD Solutions S.p.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto 3. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Apparecchiature Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioPremesso che: A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE agisce nell’interesse e per conto dei propri Tesserati, ad eccezione di coloro ai quali garantendo l’assicurazione per il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale rischio Infortuni che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055causi la Morte, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani l’Invalidità Permanente, la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia Diaria da ricovero e la Santa Sede (cfr in particolare Diaria da gesso. Tali coperture operano a favore di chi sia munito d’idoneo documento di legittimazione. La garanzia s’intende prestata per i rischi previsti dalla Legge n. 157 art. 8 dell’Accordo 12 dell’11/02/1992 sulla caccia e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice cattura autorizzata di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) selvatici e per la pratica sportiva nei campi di tiro a segno, tiro a volo e percorso di caccia. A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE si è rivolta direttamente al mercato, compagnie in grado di assicurare una conforme applicazione copertura adeguata rispetto alle predette esigenze. Le parti hanno individuato condizioni assicurative di reciproco gradimento. Costituiscono parte integrante della disciplina vigente polizza la convenzione e degli adempimenti disposti in materiagli allegati che saranno stipulati nel corso del rapporto tra la Contraente e la Compagnia: A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, la Conferenza Episcopale Italiana14/b 90127 Palermo (Pa) Tel. 091/7099271 Telefax 091/6745236 In persona del presidente P.T. e dalla: Società Liguria Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxx, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede 00/0 – 00000 Xxxxxx (XX) In persona del legale rappresentante P. T. designate per brevità nel testo rispettivamente con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 parole: Contraente e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaCompagnia.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Sezione Responsabilita’ Civile Terzi

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioAi sensi e per gli effetti dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, ad eccezione n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e ss. del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”), si rende noto che in data 23 dicembre 2015 (la “Data di coloro Stipula”) è stato stipulato, ai quali sensi dell’articolo 182-bis e septies del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”) un accordo di ristrutturazione del debito della Xxxxxxxx Xxxxxx S.p.a. (la “Società”) tra UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Popolare di Milano Xxx.Xxxx. a r.l., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (congiuntamente le “Banche Finanziatrici”), Loan Agency S.r.l. (l’”Agente”), Astrance Capital S.A.S. (“Astrance”), la Società, GB Holding S.r.l. a socio unico (“GBH”) e il diritto lo proibisce Signor Xxxxxxxxx Xxxxxx (can“GB”) (l’“Accordo di Ristrutturazione”) contenente alcune clausole di natura parasociale. 1058 CICNel contesto dell’Accordo di Ristrutturazione, GB e GBH (da un lato) ed Astrance (dall’altro lato) hanno raggiunto un’intesa preliminare in forza della quale Astrance acquisirà anche indirettamente il controllo della Società. Tale intesa, la cui esecuzione è subordinata all’avveramento di talune condizioni sospensive, non contiene pattuizioni di carattere parasociale e non è pertanto oggetto della presente comunicazione. L’efficacia dell’Accordo di Ristrutturazione è sospensivamente condizionata: a) al passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione; b) la consegna all’Agente dei seguenti documenti:(i) bilancio (ovvero progetto di bilancio) d’esercizio consolidato della Società al 31 dicembre 2014 corredati della rispettiva relazione sulla gestione degli amministratori e della certificazione della società di revisione; (ii) certificati di vigenza e di assenza di procedure concorsuali a carico della Società aggiornati a 5 (cinque) giorni dal momento in cui l’Accordo di Ristrutturazione dovrebbe acquisire efficacia per il soddisfacimento delle restanti condizioni sospensive; (iii) copia certificata conforme all’originale da un firmatario autorizzato della Società dell’atto costitutivo e dello statuto vigente della Società; (iv) copia certificata conforme all’originale da un firmatario autorizzato di Zucchi delle delibere del consiglio di amministrazione di Xxxxxx che approvano (x) il piano di ristrutturazione, (y) l’Accordo di Ristrutturazione e il deposito presso il Tribunale competente del ricorso ex articolo 182-bis e septies della Legge Fallimentare, ai fini dell’omologa dell’Accordo di Ristrutturazione da consegnarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla Data di Stipula, (v) disposizioni irrevocabili di bonifico con cui la Società impartisca a una banca l’ordine di pagare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia dell’Accordo di Ristrutturazione, tutte le spese relative all’Accordo di Ristrutturazione; (vi) copia della delibera del consiglio di amministrazione della Società con la quale è stata approvata la situazione patrimoniale del Gruppo aggiornata alla data del 30 settembre 2015, i cui dati e risultanze siano in linea con il piano di ristrutturazione e la relazione dell’esperto di cui all’articolo 182-bis della Legge Fallimentare, da consegnarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla Data di Stipula; (vii) copia certificata conforme all’originale da un firmatario autorizzato di Zucchi della relazione dell’esperto di cui all’articolo182-bis della Legge Fallimentare da consegnarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla Data di Stipula;(viii) copia certificata conforme all’originale da un firmatario autorizzato di Astrance e/o GBH dell’accordo relativo all’investimento indiretto da parte di Astrance nella Società da consegnarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla Data di Stipula e (ix) l’assenza di eventi che possano avere un effetto significativo pregiudizievole sulla Società e la sua attività (congiuntamente, le “Condizioni Sospensive”). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento Xxxxxxxx Xxxxxx S.p.A., con sede in Rescaldina (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2MI), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8Xxx Xxxxxxx x. 00, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative capitale sociale pari ad Euro 7.546.782,57, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato Registro delle Imprese n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia00771920154.

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Samples: www.zucchigroup.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Personal Computer Desktop 16 – Lotto 3 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Italware S.r.l. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Personal Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Stampanti 16 – Lotto 2 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il/i suddetto/i lotto/i. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Stampanti 16. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti possono Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e rubricata sub. GARA 10-2020, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni propedeutiche all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l’aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di direzione dei lavori, misura, assistenza, contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della Circonvallazione Sud di Pasiano di Pordenone. A tal fine, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con determinazione a contrarre matrimoniodd. 14.12.2020 n. 4069, ad eccezione ha indetto apposita procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’intera procedura di coloro gara verrà espletata in modalità telematica, ai quali sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato. Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il diritto lo proibisce call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (canpost selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx . 1058 CIC)Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Tra i battezzati non può sussistere Al fine di permettere un valido contratto matrimoniale che non sia riscontro in tempo utile alle richieste di cui sopra, le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per ciò stesso sacramento l’invio dell’offerta. Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia alla sezione “Amministrazione Trasparente” (can. 1055, par. 2)Bandi di Gara e Contatti – Procedure Ordinarie) del profilo committente della Società. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici luogo di svolgimento dei lavori connessi all’esecuzione dei servizi oggetto del presente procedimento è per norma generale regolato il Comune di Pasiano di Pordenone [codice NUTS ITH41]. Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge dd. 19.05.2020 n. 34, gli operatori economici sono esonerati dal diritto canonico (cfr canversamento dei contributi di cui all’art. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 81, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti 67 della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italial. 266/2005.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Personal Computer Desktop 16 – Lotto 2 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Personal Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioCon relazione di perizia tecnica prodotta in data 20 ottobre 2008, ad eccezione il sottoscritto dott. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nominato Consulente Tec- nico di coloro Ufficio in riferimento alla causa civile in oggetto, risponde- va in dettaglio ai quali quesiti formulati dal G.I. dott.ssa nell’ordinanza disposta in data 3 ottobre 2007; il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere contenu- to del predetto elaborato peritale, totalmente confermato dallo scrivente in questa sede ed ormai già noto, deve intendersi qui in- tegralmente riportato in quanto costituisce un valido contratto matrimoniale che non sia elemento utile per ciò che verrà evidenziato nella presente consulenza tecnica inte- grativa. Dopo il deposito della prima relazione di C.T.U., , quale procuratore legale della parte attrice , contestando in parte gli esiti del predetto elabo- rato peritale, nell’udienza del 4 febbraio 2009 depositava al riguar- do apposita relazione di xxxxxxx tecnica redatta dal e chiedeva al G.I. di richiamare lo stesso sacramento C.T.U. al fine di rendere degli opportuni chiarimenti in relazione alle osservazioni prodotte dal proprio consulente tecnico di parte. Nella stessa udienza del 4 febbraio 2009, il G.I. accoglieva la richiesta del procuratore di parte at- trice e disponeva che: “… il C.T.U. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx renda gli opportuni chiarimenti in ordine alle osservazioni del consulente di parte attrice , il tutto con relazione scritta da depositare (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3sotto il vincolo del giuramento già prestato) dalle disposizioni dell’Accordo entro il termine di revisione gg.60 dalla comunicazione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardopresente verbale”. La Conferenza episcopale italiana ha causa veniva poi rinviata all’udienza del 3 giugno 2009. * * * * * Il sottoscritto, a questo punto, in piena coscienza ed obiettività e sotto il vincolo del giuramento già adottatoprestato al momento del conferi- mento del primo incarico, riferisce qui di seguito in merito a quan- to da lui constatato e dedotto, per una successiva esauriente rispo- sta in relazione ai chiarimenti richiesti dalla parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaconvenuta.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioNel 2012, ad eccezione le Società del Gruppo Equitalia aderivano alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettivita' IP 4” (nel prosieguo “TF4”), attiva fino al 15/09/2015, mediante la sottoscrizione dei seguenti contratti esecutivi, scandenti in pari data:  contratto Telecom Italia S.p.A. - CIG 43632446D9: per l’acquisto dei servizi di coloro ai quali telefonia fissa fruiti dagli uffici dell’ex Equitalia Sud S.p.A.;  contratto Telecom Italia S.p.A. - CIG 593580908C: per l’acquisto dei servizi di telefonia fissa fruiti dai restanti uffici del Gruppo;  contratto Fastweb S.p.A. - CIG 5202175A9B: per l’acquisto dei servizi di telefonia fissa fruiti dalla contribuenza e dalle infrastrutture comuni al Gruppo. All’approssimarsi della scadenza dei contratti, in ragione dell’indisponibilità della successiva edizione dell’Accordo Quadro “Telefonia Fissa 5” per i servizi analoghi, la cui iniziativa era stata pubblicata da Consip in data 02/02/2015, atteso il diritto lo proibisce residuo contrattuale attivo capiente, i contratti Telecom Italia S.p.A. venivano temporalmente prorogati fino al 15/09/2016; mentre, atteso il massimale contrattuale esaurito, si procedeva alla stipulazione del nuovo contratto Fastweb, CIG 6383967838, della durata anch’esso fino al 15/09/2016, effettuata mediante l’emissione dell’Ordine di acquisto nr. 2306405 del 08/09/2015 1. Attesa la perdurante indisponibilità dell’Accordo Quadro Consip per i servizi analoghi, i contratti Telecom Italia S.p.A., CIG 43632446D9 e CIG 593580908C, e Fastweb S.p.A., CIG 6383967838, venivano susseguentemente prorogati al 15/03/20172; al 15/09/20173; al 15/03/20184; al 15/09/20185 ed, infine, al 15/03/20196. A cavallo dell’ultima proroga, Xxxxxx rendeva disponibile la “Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni – Telefonia fissa 5” (can. 1058 CICnel prosieguo TF5). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia In data 09/01/2019, a conclusione dell’assessment resosi necessario per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è la compilazione dei format definiti da Consip per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio rappresentazione dei cattolici e assicurano fabbisogni la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sitTF5”, Agenzia delle entrate-Riscossione (nel prosieguo AdeR) emetteva l’Ordinativo preliminare di fornitura (OPF) n. 4720778, prot. nr. 2019/18693, nei confronti dell’aggiudicatario della Convenzione, Fastweb S.p.A., trasmettendo, in allegato ad esso, il Piano dei Fabbisogni contenente le istruzioni specifiche dei servizi da migrare nell’ambito della Sacra Congregazione nuova Convenzione. Sulla base del Piano dei Fabbisogni, Fastweb elaborava il Progetto esecutivo (registrato al protocollo arrivo con il nr. 2019/396190 del 21/01/2019) contenente, tra le altre cose, i seguenti termini per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire migrazione dei servizi dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.vecchio al nuovo contratto:

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioPremesso che: A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE agisce nell’interesse e per conto dei propri Tesserati, ad eccezione di coloro ai quali garantendo l’assicurazione per il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale rischio Infortuni che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055causi la Morte, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani l’Invalidità Permanente, la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia Diaria da ricovero e la Santa Sede (cfr in particolare Diaria da gesso. Tali coperture operano a favore di chi sia munito d’idoneo documento di legittimazione. La garanzia s’intende prestata per i rischi previsti dalla Legge n. 157 art. 8 dell’Accordo 12 dell’11/02/1992 sulla caccia e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice cattura autorizzata di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) selvatici e per la pratica sportiva nei campi di tiro a segno, tiro a volo e percorso di caccia. A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE si è rivolta direttamente al mercato, compagnie in grado di assicurare una conforme applicazione copertura adeguata rispetto alle predette esigenze. Le parti hanno individuato condizioni assicurative di reciproco gradimento. Costituiscono parte integrante della disciplina vigente polizza la convenzione e degli adempimenti disposti in materiagli allegati che saranno stipulati nel corso del rapporto tra la Contraente e la Compagnia: A.S.C.N & ASS. CONFEDERATE Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, la Conferenza Episcopale Italiana14/b 90127 Palermo (PA) Tel. 091/7099271 Telefax 091/6745236 In persona del presidente P.T. e dalla: Società Liguria Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxx, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede 00/0 – 00000 Xxxxxx (XX) In persona del legale rappresentante P. T. designate per brevità nel testo rispettivamente con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 parole: Contraente e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaCompagnia.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Sezione Responsabilita’ Civile Terzi

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioNell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento. La consultazione in oggetto è relativa alla fornitura di licenze e di manutenzione Microsoft relativamente ad eccezione un contratto di coloro ai tipo Enterprise per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi. Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di: garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni; ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato di rivendita di prodotti e servizi Microsoft. Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro quindici giorni dalla data odierna all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx. (indicare nell’oggetto: “Consultazione di Mercato Microsoft Enterprise Agreement”) Consip S.p.A., in ragione di quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. Azienda Indirizzo Nome e cognome del referente Ruolo in azienda Telefono Fax Indirizzo e-mail Data compilazione del questionario Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei Dati per la predetta finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee. Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire, da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i battezzati non destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoopporsi, per parte suamotivi legittimi, alcune delibere relative al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia22 del Regolamento UE, la Conferenza Episcopale Italianarisposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, avendo ricevuto l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il mandato speciale della Santa Sede consenso al trattamento dei Dati personali forniti. Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con lettera della Segreteria sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qui sotto integralmente riportato, potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaposta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.

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Samples: Consultazione Di Mercato Finalizzata Alla Realizzazione Della Convezione Per Le Licenze Microsoft Denominato Enterprise Agreement

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente accordo disciplina, ad eccezione ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di coloro seguito X.Xxx. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. Si ricorda che, nella definizione di “lavoratori” data dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, rientra non solo tutto il personale scolastico (docente e non docente), ma anche (per equiparazione) “gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali, limitatamente ai quali periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”. L’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il diritto lo proibisce (candatore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione Le figure del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiasticadirigente” (artai sensi del D.Lgs. 2)81/08) e del “preposto” in abito scolastico verranno precisate più avanti, fanno salva quando l’accordo affronterà la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardotematica della loro formazione. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoformazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nnmansioni o ad attrezzature particolari. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto cui il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaD.Lgs.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., ad eccezione con sede in Roma, via Salaria 1027, (d’ora innanzi per brevità anche semplicemente Istituto o IPZS), con determina n° 439 del 1.08.2012, indice ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 una gara mediante procedura aperta per la definizione un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato all’affidamento del servizio di coloro ai quali gestione rifiuti. Il relativo bando di gara è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 07/08/2012 con il diritto lo proibisce numero di riferimento n. 251161-2012-IT. I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet di IPZS xxx.xxxx.xx (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2Area Fornitori – Bandi di gara). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è presente Disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la documentazione di gara, inclusa la domanda di partecipazione e l’offerta, nonché alle modalità di prestazione della cauzione e di espletamento della procedura. Sono designati, ai sensi e per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili dell’art. 10 del matrimonio medesimo (artD.Lgs. 8n. 163/2006: • quale Responsabile del Procedimento per la fase dell’Affidamento, comma primo)l’avv. Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardoXxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della Direzione Acquisti • quali Responsabili del Procedimento per la fase di Esecuzione del contratto: - Lotto 1 – Ing. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoXxxxxxxx Xxxxx, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS Direttore del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.Polo Produttivo Salario;

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati La presente guida non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani intende sostituire né integrare la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare documentazione contrattuale sottoscritta fra le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991parti. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell’Accordo quadro Sicurezza da remoto - Servizi di sicurezza da remoto – Lotto 1 – CIG 88846293CA (di seguito, per brevità, anche AQ), stipulato, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con più operatori economici quali aggiudicatari per quote della procedura di gara per il suddetto Accordo Quadro, sul quale basare l’aggiudicazione di contratti esecutivi aventi ad oggetto servizi di sicurezza da remoto, mediante affidamento di Contratti esecutivi che le Amministrazioni potranno sottoscrivere nel periodo di vigenza del presente Accordo quadro. Il modello adottato per il presente Accordo Quadro prevede una gara strutturata in due fasi procedurali: La prima fase (AQ), nella quale la Consip ha aggiudicato l’Accordo Quadro relativo al presente Lotto 1 ai seguenti operatori economici, le presenti norme entrano in vigore cui offerte costituiscono parte integrante dell’AQ medesimo: • RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS • RTI costituito TELECOM ITALIA S.P.A. - NETGROUP S.P.A., REEVO S.P.A., KPMG ADVISORY S.P.A., ALMAVIVA -THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. (per tutte le Chiese particolari in Italia.l’affidamento di Contratti Esecutivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni Centrali - PAC) La seconda fase, caratterizzata dall’affidamento di ciascun Contratto Esecutivo a cura della singola Amministrazione Contraente. Si ricorda che ogni obbligazione derivante dalla sottoscrizione di un Contratto esecutivo, dal rispetto dei livelli di servizio all’eventuale applicazione delle penali, riguarda i soli rapporti tra la singola Amministrazione Contraente e il Fornitore Aggiudicatario e che tale Fornitore è il solo responsabile dell’adempimento contrattuale. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa all’Accordo quadro, è Classificazione del documento: Consip Public disponibile sul internet di Consip xxx.xxxxxx.xx, nella sezione Media> Approfondimenti> Gare SPC Consip e Agenda Digitale Italiana: contributi, servizi, contenuti e date, nonché sui Portali della fornitura dei fornitori aggiudicatari di cui si riportano di seguito gli indirizzi: • xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx0xxx.xx per l’RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS - DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A • xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx per l’RTI costituito TELECOM ITALIA S.P.A. - NETGROUP S.P.A., REEVO S.P.A., KPMG ADVISORY S.P.A., ALMAVIVA -THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento tramite Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni E d . 5 – Lotto unico (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Nexi Payments S.p.A. (ex CartaSi S.p.A.), di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito Fornitore, quale aggiudicatario della procedura di gara. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Carte di Credito 5. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Del Servizio Finanziario Di Pagamento Attraverso Carte Di Credito in Favore Delle Pubbliche Amministrazioni Ai Sensi Dell’art. 26 Legge N. 488/1999

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente contratto si inserisce nel percorso di riordino territoriale avviato con la LR 13/2015 e con la riorganizzazione della struttura amministrativa della RER portata avanti per fasi successive e accompagnata dal costante rapporto con le rappresentanze dei lavoratori dell'ente secondo quanto stabilito dal Protocollo di Relazioni sindacali del 23/05/2016. Nel perseguimento degli obiettivi di innovazione previsti in tale percorso si inseriscono le scelte volte: alla stabilizzazione del personale, ad eccezione una maggiore trasparenza per il conferimento degli incarichi di coloro ai quali PO, alla crescita professionale attraverso procedure selettive tese alla valorizzazione della multidisciplinarietà e all’agevolazione della mobilità nell'ambito del sistema delle amministrazioni regionali. Sarà inoltre previsto nel corso del 2017 un percorso di mobilità straordinaria finalizzato a facilitare i percorsi di ricomposizione tra fabbisogni professionali dell’Amministrazione e opzioni individuali secondo modalità che garantiscano comunque la funzionalità delle strutture regionali e che saranno definite successivamente al confronto sindacale. Tali azioni e questo CCDI 2016 intendono contribuire alla integrazione del personale entrato nell'organico regionale in attuazione della L. 56/2014 in attesa che la contrattazione nazionale contribuisca all’equità di trattamento dei dipendenti coinvolti dai processi di riordino istituzionale. Dato atto che i fondi per il diritto lo proibisce personale già in servizio al 31/12/2015, per il personale trasferito da Città metropolitana e province e per il personale trasferito dalle Unioni montane (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055il periodo dal 1/4/2016) sono, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare rispettivamente, così costituiti: L.R. 17/2004, L.R. 24/2009, L.R. 14/2010, L.R. 21/2011, L.R. 26/2013 11.374.857,64 773.681,04 12.148.538,68 C.C.N.L. 22/01/2004, art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni31, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (comma 2 8.264.577,53 562.129,85 8.826.707,38 C.C.N.L. 22/01/2004, art. 2)32, fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (comma 1, 2 e 7 741.635,36 50.443,64 792.079,00 C.C.N.L. 09/05/2006, art.4, comma 5 282.757,73 19.232,27 301.990,00 C.C.N.L. 11/04/2008, art. 8, comma primo6 381.331,09 25.936,91 407.268,00 C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 - art.15 c.2 561.521,15 38.192,85 599.714,00 C.C.N.L. 22/01/2004, art. 31 comma 3 - omnicomprensività/dinieghi autorizzazione allo svolgimento di incarico 0,00 residui 8.110,36 551,64 8.662,00 Oneri a carico bilancio per progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.14 C.C.N.L. 22/02/2004 e n.4 C.C.N.L. 09/05/2006 321.925,58 21.896,34 343.821,92 Oneri a carico bilancio per progressione economica orizzontale dichiarazione congiunta n.1 C.C.N.L. 31/07/2009 78.113,01 5.312,99 83.426,00 Oneri a carico bilancio per indennità di comparto 267.914,31 18.222,67 286.136,98 RIDUZIONI art.1 c. 456 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014 ) -316.280,41 -18.978,45 -335.258,86 Economie da straordinario anno 2015 325.295,23 8.446,68 333.741,91 Omnicompresività/dinieghi anno 2015 7.179,45 7.179,45 CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA 544.066,05 77.082,39 0 3.578,22 6.972,48 631.699,14 FERRARA 156.658,81 53.570,00 31681,22 8.498,59 2.324,16 252.732,78 FORLI'-CESENA 221.076,63 79.392,40 126959,47 36.959,38 2.324,16 466.712,04 MODENA 127.032,11 79.714,15 176876,15 6.326,67 4.648,32 394.597,40 PARMA 157.192,64 66.930,00 71410,76 21.988,57 774,72 318.296,69 PIACENZA 140.692,36 29.544,96 61761,22 6.660,00 774,72 239.433,26 RAVENNA 170.738,73 49.999,83 94723,44 10.247,76 774,72 326.484,48 REGGIO EMILIA 237.524,57 73.483,04 112062,19 13.036,45 774,72 436.880,97 RIMINI 172.999,66 28.534,85 79030,3 37.107,83 4.648,32 322.320,96 UNIONE TERRE DI CASTELLI 1.727,21 0,00 862,50 0,00 0,00 2.589,71 UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO 3.743,05 0,00 1.476,00 0,00 0,00 5.219,05 UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO 2.373,48 8.439,89 2.034,00 1.274,98 0,00 14.122,35 UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA 6.580,46 0,00 3.085,80 1.500,00 0,00 11.166,26 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 2.188,51 0,00 1.934,96 0,00 0,00 4.123,47 UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 373,14 0,00 869,00 0,00 0,00 1.242,14 UNIONE COMUNI XXXXXXX XXXX XXX D'ARDA 2.938,52 6.402,06 340,35 0,00 0,00 9.680,93 UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 553,42 0,00 892,54 0,00 0,00 1.445,96 TOTALE 20.477,78 14.841,96 11.495,15 2.774,98 0,00 49.589,87 Dato atto che la riduzione del fondo del comparto ai sensi del comma 236, articolo unico, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), verrà imputato al fondo del personale dirigente. Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardoDato atto che i Fondi sono gestiti separatamente, pur nella unitarietà delle risorse. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaLe parti concordano quanto segue.

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Samples: Cessione Ferie E Riposi

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio – Lotto 5 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Kyocera Document Solutions S.p.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto 5. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: www.comune.vicenza.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Stampanti 19 – Lotto 2 - Stampanti di rete B/N A4 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Stampanti 19. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: convenzioni.converge.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente Documento Informativo è stato redatto da Salini Impregilo S.p.A. ai sensi dell’articolo 71 comma 1 ed in conformità all’Allegato 3B del Regolamento Emittenti, ad eccezione al fine di coloro ai quali fornire agli azionisti ed al mercato informazioni concernenti la cessione, da parte di Lane - società di diritto statunitense il diritto lo proibisce (cancui capitale è interamente detenuto da Salini Impregilo S.p.A. per il tramite della controllata Salini Impregilo - US Holdings Inc. - dei propri asset riconducibili alle attività del Divisione Plants & Paving in favore della società Eurovia. 1058 CIC)L’Operazione è stata perfezionata in data 12 dicembre 2018 sulla base delle previsioni del Contratto di Compravendita stipulato in data 16 agosto 2018 tra Lane ed Eurovia. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055In merito alla suddetta Operazione, par. 2)la Società ha provveduto a diffondere appositi comunicati stampa in data 8 e 20 agosto 2018, nonché in data 13 dicembre 2018. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici presente Documento Informativo, pubblicato in data 27 dicembre 2018, è stato depositato presso la sede sociale di Salini Impregilo S.p.A. in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – Milano nonché pubblicato sul sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo xxx.0xxxx.xx. In allegato al presente Documento Informativo, ai sensi dello schema n. 3 dell’Allegato 3B del Regolamento Emittenti (recante lo schema di documento informativo per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura) sono messe a disposizione del pubblico: - Allegato A: la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo relazione della Società di revisione in merito alle Informazioni Finanziarie Pro-forma; - Allegato B: l’attestazione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare artDirigente Preposto ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo e n. 4 154-bis del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaTUF.

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Samples: salini-pdf-archive.s3-eu-west-1.amazonaws.com

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Associazione Croce Rossa Italiana - OdV, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice), finalizzato alla stipula di specifici Ordini del Servizio per i SERVIZI RELATIVI alle ATTIVITA’ di GOVERNO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA delle ATTREZZATURE e degli IMPIANTI ANTINCENDIO e dei MEZZI, da eseguirsi nei centri di emergenza, di accoglienza, ecc. dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. CIG: 9218141A97 CPV: 50413200-5 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio Le attività rientranti nell'Accordo Quadro sono le prestazioni ed attività finalizzate a conservare in condizioni di efficienza e di funzionamento gli impianti ed i dispositivi antincendio, contenendone il degrado normale d'uso, nonché per far fronte ad eccezione eventi accidentali che comportino la necessità di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati primi interventi, che comunque non può sussistere un valido contratto matrimoniale modifichino la struttura degli impianti su cui si interviene o la loro destinazione d'uso ossia, per la parte degli impianti, interventi e/o azioni che non sia si traducono in una essenziale/significativa modifica Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo diretto xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx mentre la documentazione di gara è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” presente anche al seguente link xxxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxxx/ L’affidamento avverrà mediante procedura aperta (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo)2 e 3, legge n. 120/2020) ai sensi dell’art. Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo60 del D. Lgs. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato50/2016 e aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per parte suaai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nnn. 50 cd. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaCodice dei contratti pubblici.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “Autorità” o “AGCM”) ha la necessità di affidare la realizzazione dei lavori di sostituzione degli infissi della stanza 811 – Ufficio di Presidenza dell’edificio in cui ha sede l’Autorità, ad eccezione in xxxxxx X.Xxxxx 0/a Roma. A tal fine, l’Autorità indice una procedura negoziata con invito agli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno dato riscontro all’avviso per manifestazione d’interesse all’uopo pubblicato sul sito AGCM – SEZIONE AUTORITA’ TRASPARENTE - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano seguito anche la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2Codice”), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (artnonché degli artt. 859, 60 e 63, comma primo2 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, che si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema” o “Piattaforma”), conforme all’art. Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni attuative di cui al riguardoD. Lgs. La Conferenza episcopale italiana ha già adottaton. 82/2005, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nngara ivi caricata e nel rispetto delle norme tecniche di utilizzo dello stesso. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materiaIn particolare, la Conferenza Episcopale Italianaprocedura si svolgerà sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE” disponibile sul portale xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nell’ambito della quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. L’Autorità si avvarrà di tale Sistema secondo le regole rilasciate dal Gestore del Sistema (Studio Amica soc. coop, con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990sede a Xxx Xxxxxx- XX-, ha predisposto il presente Decreto generalexxx Xxx Xxxxxxxx, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia56.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Obblighi Contrattuali

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, ad eccezione con sede in Roma, via Salaria 1027, (d’ora innanzi per brevità anche semplicemente Istituto o IPZS), con determina del 10.12.2012, indice ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 una gara mediante procedura aperta finalizzata alla definizione di coloro ai quali un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento della fornitura di prodotti siliconici necessari alla produzione di carta autoadesiva. Il relativo bando di gara è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19/12/2012 con il diritto lo proibisce numero di riferimento n. 401315-2012-IT. I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet di IPZS xxx.xxxx.xx (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2Area Fornitori – Bandi di gara). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è presente Disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la documentazione di gara, inclusa la domanda di partecipazione e l’offerta, nonché alle modalità di prestazione della cauzione e di espletamento della procedura. Sono designati, ai sensi e per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili dell’art. 10 del matrimonio medesimo (artD.Lgs. 8n. 163/2006: • quale Responsabile del Procedimento per la fase dell’Affidamento, comma primo)l’avv. Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardoXxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della Direzione Acquisti • quale Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione del contratto, l’xxx. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto • all’atto dell’affidamento verrà indicato il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS Direttore dell’esecuzione del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiacontratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Fornitura di Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio - Lotto 2 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (di coloro seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Apparecchiature multifunzione 26 - noleggio. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai quali il diritto lo proibisce sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto P.A. al numero verde 800 753 783. Nel corpo della presente Guida con il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.termine:

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa presente Guida ha l’obiettivo di illustrare la Convenzione per la “11a Convenzione PC Desktop” – Lotto 1, ad eccezione stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e R.T.I. Italware S.r.l. (mandataria) - Computer Gross Italia S.p.A. (mandante) (di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2)seguito Fornitore) quale aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici sistema delle Convenzioni è per norma generale regolato regolato, in particolare, dall’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dall’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 D.M. 24 febbraio 1984 tra l’Italia 2000 e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardodal D.M. 2 maggio 2001. La Conferenza episcopale italiana Convenzione in oggetto ha già adottatodurata contrattuale di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. Gli ordinativi di fornitura dovranno essere inviati direttamente al Fornitore, per parte suasecondo quanto esposto nel paragrafo 6, alcune delibere relative previa registrazione on line, qualora non avvenuta in precedenza, al sistema degli Acquisti in Rete. Si rammenta che ogni obbligazione derivante dall’invio dell’ordinativo di fornitura (dal rispetto dei livelli di servizio all’eventuale applicazione delle penali) è fra l’Amministrazione ed il Fornitore e che il Fornitore è il solo responsabile dell’adempimento contrattuale. La presente guida unitamente a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice tutta la documentazione relativa alla Convenzione è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare>PC Desktop 11 Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9adesione, 10modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2ecc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14P.A. al numero verde 800-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia906227.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente Documento Informativo costituisce oggetto di relazione illustrativa per l’Assemblea convocata per deliberare in merito al Piano di acquisto di Azioni a condizioni agevolate per i Dipendenti/ Destinatari del Gruppo. Tale Documento Informativo è pubblicato al fine di fornire agli azionisti della Società e al mercato un’informativa sul Piano, ad eccezione in ossequio a quanto previsto dall’art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in particolare in conformità allo schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Si precisa che il Piano è da considerarsi “di coloro particolare rilevanza” ai quali il diritto lo proibisce (cansensi all’articolo 114-bis, comma 3 del Testo Unico e dell’art. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 105584-bis, par. 2)comma 2 del Regolamento Emittenti. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici Piano consiste nell’offerta riservata ai Dipendenti del Gruppo di acquistare Azioni Prysmian, con uno Sconto massimo pari al 25% del prezzo dell’Azione, corrisposto in forma di azioni proprie. Le Azioni Acquistate saranno soggette ad un Periodo di Retention, durante il quale saranno indisponibili alla vendita e/o al trasferimento, se non in circostanze eccezionali. L’adesione al Piano è su base volontaria. La proposta di adozione del Piano sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata per norma generale regolato il giorno 13 aprile 2016, in unica convocazione. Alla data del presente Documento Informativo, la proposta di adozione del Piano non è pertanto ancora stata approvata dall’Assemblea. Il presente Documento Informativo è redatto sulla base della proposta di adozione del Piano approvata dal diritto canonico Consiglio di Amministrazione in data 24 febbraio 2016. Il presente Documento Informativo si trova depositato presso la sede legale della Società (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2Viale Sarca 222 – 20126 Milano), fanno salva presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti e pubblicato nel sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e nel sito internet della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaSocietà all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.

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Samples: Piano Di Partecipazione Azionaria a Favore Di Dipendenti Del Gruppo Prysmian

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale (Capitolato Tecnico, ad eccezione Convenzione, Condizioni Generali, Offerta del Fornitore, ecc..) da cui questa Guida ne rappresenta una estrapolazione di coloro sintesi non esaustiva. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 4 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai quali sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Italware S.r.l. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Acquista > Convenzioni > PC DESKTOP E WORKSTATION. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI indetta dalla Federazione Italiana Golf, ad eccezione con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00196, P.I. 00000000000, tel. 000000000, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx, sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx che in questa sede agisce quale Stazione Appaltante per la fase di coloro scelta del contraente. L’affidamento in oggetto è disposto con delibera del Consiglio Federale n. 152 del 23.06.2021 e avverrà mediante procedura di gara aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai quali il diritto lo proibisce (cansensi degli artt. 1058 CIC)60 e 95 del D.Lgs. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 105518 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici Il bando di gara è stato:  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 14 luglio 2021  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14 luglio 2021, parai sensi dell’art. 2), comma 6, del d.m. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can2 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,;  Pubblicato sui due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale, in data 15 luglio 2021, ai sensi dell’art. 3, del d.m. 2 dicembre 2012, in attuazione dell’art. 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  Pubblicato sul sito della piattaforma digitale denominata DigitalPA;  Pubblicato sul proprio sito web istituzionale nella sezione “La Federazione Trasparente” xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx; Il luogo di svolgimento del servizio è presso la sede della Federazione Italiana Golf in Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx. Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti Pubblici, la procedura di gara si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica e-procurement di DIGITAL PA, mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara:  l’accesso alla piattaforma telematica e al sistema, denominati Digital PA (di seguito per brevità solo «Sistema») dalle disposizioni dell’Accordo è consentito all'indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;  mediante il Sistema sono gestite le fasi di revisione pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;  le modalità tecniche per l'utilizzo del Concordato Lateranense stipulato Sistema sono contenute nel "Disciplinare telematico" della piattaforma telematica, allegato al presente documento;  l’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il 18 febbraio 1984 tra l’Italia semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;  fermo restando quanto sopra previsto, e salve le eccezioni specificamente previste dal presente disciplinare di gara, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale a pena di esclusione; nel presente disciplinare di gara, con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto, si intende la Santa Sede firma generata nel formato CAdES (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioniCMS Advanced Electronic Signatures, mentre riconoscono la competenza con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2PDF Advanced Electronic Signature), fanno salva che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;  gli operatori economici che partecipano alla gara devono accedere al Sistema con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet di cui alla stessa e, seguendo la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8procedura, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative far pervenire al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoSistema, per parte suaentro il termine di scadenza, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.un'offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl contratto di rete trova espresso riconoscimento legislativo nell’art. 3, D.L. n. 5/2009, ai sensi del quale “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettiva- mente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” (can. 1058 CICcomma 4-ter, parte prima). Tra i battezzati L’accordo in questione può avere soltanto lo scopo di assumere tra le imprese firmatarie delle obbligazioni ed impegni reciproci, si parla in questo caso di rete-contratto, oppure può costituire un ente giuridico autonomo rispetto al quale si è di fronte alla figura più avanzata e complessa della rete-soggetto. Su questa distinzione si tornerà più avanti, dopo avere chiarito alcuni concetti fondamentali. In proposito, il predetto art. 3, comma 4-ter, seconda parte, prosegue prevedendo che “il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un or- gano comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. Quindi, tanto il fondo comune, quanto la presenza di organo comune sono facoltativi. Per espressa previsione del comma 4-ter, n. 3, lett. e), l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, in particolare nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni. Ai sensi del comma 4-ter, terza parte, ”il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimo- niale non è dotato di soggettività giuridica”; vi è però la possibilità di conseguire la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, secondo cui ”se è prevista la costituzione del fondo comune, la re- te può sussistere iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”. Tuttavia, per ottenere la soggettività giuridica, ”il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del de- creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; quindi non è sufficiente la sottoscrizione dell’atto per scrittura priva- ta ma vi deve essere quanto meno l’autentica di firma. La rete dotata di soggettività giuridica diviene un valido contratto matrimoniale nuovo soggetto di diritto (“rete-soggetto”) e un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici. Nondimeno, il concetto di sogget- tività giuridica, che ad esempio appartiene anche alle società di persone, non sia va confuso con quel- lo di personalità giuridica, proprio, tipicamente, delle società di capitali, che comporta altresì la schermatura della responsabilità personale dei soci. Come pure confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E/2013, la rete-soggetto – quella cioè che è dotata di organo comune e di fondo patrimoniale e che ha altresì deciso di iscriversi nella sezio- ne ordinaria del Registro delle imprese – acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, con tutti gli obblighi che ne conseguono ai fini delle II.DD. e IVA se la rete svolge attività commerciale. Deve pure rammentarsi che nel caso di rete-soggetto, quella ripetiamo dotata di soggettività giuridica, en- tro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per ciò stesso sacramento azioni, e la deposita presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede (can. 1055comma 4-ter, par. 2n. 3). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani Tornando al fondo comune, la disciplina generale è integrata (cfr cansua previsione ed esistenza può risultare utilissima anche se la rete non acquistasse la soggettività giuridica, laddove l’art. 3) dalle , comma 4-ter, n. 2, D.L. n. 5/2009, prevede che ”in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi pos- sono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”. La prima parte del comma 4-ter n. 2 che precisa come ”al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’Accordo di revisione cui agli articoli 2614 e 2615“ del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare codice civile. Il richiamato art. 8 dell’Accordo e n. 4 2615 c.c. dispone che ”per le obbligazioni assunte in nome del Protocollo addizionale). Tali disposizioniconsorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo” mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio responsabilità delle singole imprese emerge, ai sensi del comma 2, ”per le obbliga- zioni assunte dagli organi... per conto dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sitsingoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fon- do, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

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Samples: Contratto Di Rete

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa presente Transazione Fiscale è formulata nell’ambito della procedura di concordato preventivo avviata dalla Società con ricorso ex art. 161, ad eccezione co. 6 L.F. (doc. 1) depositato avanti il Tribunale di coloro ai quali il diritto lo proibisce [..] in data 13 maggio 2015 e pubblicato in pari data nel Registro delle Imprese, con i conseguenti effetti di legge (can. 1058 CICdi seguito anche “Ricorso”). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento Con decreto del [..] maggio 2015 (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (artdoc. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo il Tribunale di [..] ha fissato termine fino al [..] settembre 2015, successivamente prorogato al [..] novembre 2015 (artdoc. 8, comma primo3). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte suail deposito del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice nonché dell’ulteriore documentazione prevista dall’art. 161 L.F.. Sulla base, in particolare, di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) specifico Piano Industriale e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente delle analisi e degli adempimenti disposti in materiavalutazioni svolte negli ultimi mesi, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, Società ha predisposto il presente Decreto generalePiano e la Proposta di concordato secondo lo schema del concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. (nel seguito la “Proposta di Concordato Preventivo” o “Concordato”), approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 qui riprodotti con la prescritta maggioranza qualificatai relativi allegati (doc. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede4), che risultasse contrariaverranno depositati avanti il Tribunale di [..] entro il termine del [..] novembre 2015, contestualmente alla presentazione della presente Transazione fiscale La Transazione Fiscale è trasmessa “per conoscenza” anche al Concessionario della Riscossione (Equitalia Nord S.p.a.), sebbene alla data di riferimento della presente proposta (e, dunque, della Proposta di Concordato Preventivo) non risultano - ad esito delle verifiche e ricognizioni effettuate dalla Società e per quanto di Sua conoscenza - tributi amministrati dall’Agenzia dell’Entrate e/o eventuali accessori iscritti (o in corso di iscrizione) a ruolo (cfr. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990infra). L G s.r.l. è una società a responsabilità limitata specializzata nel commercio all’ingrosso di manufatti importati dall’estremo oriente, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari vende non solo in Italia., ma anche all’estero (in primis sulle piazze di [..]). Sotto il profilo dell’assetto societario:

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl Consiglio di Amministrazione di GO Internet S.p.A., in data 29 marzo 2018, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria degli azionisti la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018, ad eccezione un prezzo di coloro sottoscrizione di Euro 1,40 per azione (di cui Euro 0,10 da imputare a capitale ed Euro 1,30 a titolo di sovraprezzo), mediante emissione di massime n. 2.857.142 azioni ordinarie rappresentanti nel loro insieme una quota non superiore al 21,22% del capitale sociale della Società, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione, ai quali il diritto lo proibisce sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. (can. 1058 CICl’“Operazione” o l “Aumento di Capitale”), in quanto da offrire in sottoscrizione a Linkem S.p.A. (“Linkem). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea Straordinaria dei soci per ciò stesso sacramento il giorno 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2018, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al suddetto aumento di capitale. Si segnala che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 100, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 0000, x .00 (canxx “TUF”) e dell’art. 105534-ter, parcomma 1, lett. 2a) e c) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione l’Operazione beneficia dell’esenzione dagli obblighi in materia ecclesiasticadi “offerta al pubblico di sottoscrizione e di venditadi cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF. Inoltre, ai sensi del paragrafo G8 delle Linee Guida di cui alle “Procedure per le operazioni sul capitale”, approvate da Borsa Italiana, la Società informerà – per il tramite del Nominated Adviser (art“Nomad”) – Borsa Italiana S.p.A. delle caratteristiche e dell’ammontare delle Azioni di Nuova Emissione, che saranno ammesse alla negoziazione su AIM Italia, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. 2)Ciò premesso, fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (artai sensi dell’art. 82441, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato6, per parte suac.c., alcune delibere relative a taluni aspetti il Collegio Sindacale della disciplina matrimoniale affidati dal codice Società è chiamato ad esprimere il proprio parere (il “Parere”) in merito all’Aumento di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9Capitale e, 10in particolare, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice sulla congruità e sui criteri di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria determinazione del prezzo di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore emissione delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica Azioni di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaNuova Emissione.

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Samples: gointernet.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl testo finale del d.lgs. 4 marzo 2015, ad eccezione n. 23, recante disposizioni in materia di coloro ai quali il diritto contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, approvato dal Consiglio dei Ministri lo proibisce scorso 20 febbraio senza tener conto nella sostanza dei rilievi formulati nel parere delle competenti commissioni parlamentari, configu- ra un modello contrattuale molto diverso da quello che poteva immaginarsi alla luce delle prime discussioni sul Jobs Act e della stessa ridondante previsione anticipatoria introdotta, contestualmente alla liberalizzazione dei contratti a ter- mine di durata non eccedente i trentasei mesi, dall’art. 1, primo comma, legge n. 78 del 20141. È bene infatti ricordare che, nell’originario disegno di legge dele- ga presentato dal Governo (canAS n. 1428 del 2014), la lett. 1058 CIC)b) dell’art. Tra 4 si limita- va a prevedere, nel contesto della redazione di un testo organico semplificato di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, l’eventuale possibi- lità di introdurre ulteriori tipologie «espressamente volte a favorire l’inserimen- to nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2)lavoratori coinvolti». Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è testo finale della delega approvata con la legge n. 183 del 2014 è, però, sul punto, 1 Cfr. per norma generale regolato dal diritto canonico tutti X. XXXXXXXXXX (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2a cura di), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del matrimonio medesimo (art. 8lavoro, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoADAPT Labour Studies, per parte suae-Book Series n. 23, alcune delibere relative a taluni aspetti 2014, nonché - volendo - X. XXXXXXXX, Il ridisegno delle tipologie contrattua- li nel Jobs Act, in Treccani - Libro dell’anno del diritto 2015, Istituto della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Enciclopedia Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990Roma, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia2015.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Energia Elettrica ed. 19 – Lotti n. 1 e 11 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Global Power S.p.A. (di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Energia Elettrica ed. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 045 803 02 68 o alla mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx .

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, ad eccezione n. 5, regola l'affidamento dei percorsi di coloro ai quali il diritto lo proibisce Istruzione e formazione professionale, di seguito denominata IeFP, alle istituzioni formative paritarie in quanto “soggetti che concorrono all'erogazione del servizio educativo provinciale”, secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme della citata legge (cancfr. 1058 CIC)art. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 230). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è Capo V del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità formativa [...]" (D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.), di seguito denominato "Regolamento", regola le modalità di affidamento diretto dei servizi di formazione professionale alle Istituzioni formative paritarie, fatta salva la coerenza con quanto previsto dal Piano provinciale per norma generale regolato il sistema educativo di cui all'articolo 35 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Nella fattispecie, l'art. 31 del citato Regolamento dispone che "...la Giunta provinciale, nei limiti del pertinente capitolo del bilancio provinciale, definisce, con propria deliberazione, gli indicatori parametrici, i criteri generali, le voci di spesa ammissibili, le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie assegnate, prendendo in considerazione in particolare: Il Servizio provinciale competente in materia di IeFP, di seguito denominato "Servizio" riconosce alle singole Istituzioni formative paritarie in possesso di tutti i requisiti previsti dal diritto canonico (cfr canRegolamento la parità formativa ed elabora, in attuazione dell’art 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015 l'atto di programmazione pluriennale, aggiornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, che individua tra l’altro le sedi, i percorsi e il numero massimo di percorsi formativi attivabili. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo Il presente documento, di revisione seguito denominato "Documento dei criteri", integra l'atto di programmazione pluriennale dell'offerta formativa di IeFP sopra richiamato, di seguito denominato Programma, e in attuazione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare citato art. 8 dell’Accordo 31, comma 1, del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., definisce i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), i criteri, le modalità di finanziamento, e l'iter di assegnazione delle risorse nell'ambito di detto piano formativo. Il presente documento individua inoltre i parametri finanziari orari da riconoscere alle Istituzioni formative paritarie che gestiscono gli interventi formativi e fissa i limiti massimi rendicontabili per alcune tipologie di spesa. I criteri di ammissione e frequenza ai percorsi, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), riportati nella sezione I, e i criteri individuati nella sezione III del presente documento riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale di cui all'art. 67 della L.P. 7 agosto 2006, n. 4 5 valgono quali linee di indirizzo per tutti i soggetti che attuano i suddetti percorsi, compresi gli istituti di istruzione secondaria superiore x xx XxXX provinciale, se e in quaxxx xxxlicabili. Con specifico riferimento alla Fondazione Xxxxxx Xxxx - Istituto Agrario San Michele, del Protocollo addizionalepresente documento si applicano i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi e i criteri per l’assegnazione delle risorse a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES). Tali disposizioni, riportati nella sezione I, i criteri riferiti all'attività di Alta Formazione Professionale individuati nella sezione III, mentre riconoscono per la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici quantificazione e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (artle modalità di finanziamento, di rendicontazione, di controllo e di erogazione delle risorse si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili Ai fini del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, presente documento si intende: - per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 Istituzioni formative paritarie i soggetti contraenti con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato Provincia per l'affidamento dei servizi secondo le modalità previste dal capo V del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg., i quali hanno ottenuto il riconoscimento della parità formativa così come risultante dalle apposite determinazioni assunte dal Dirigente del Servizio competente sulla base di quanto previsto dal capo IV del citato D.P.P; - per "settore, indirizzo, articolazione, opzione, qualifica e diploma" la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti configurazione del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930percorso di IeFP, così come ogni altra eventuale prescrizionemeglio denominata nei piani di studio provinciali, emanata di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 del 3 agosto 2012 e s.m.i. e nel programma pluriennale della formazione professionale. Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a tutti i percorsi di IeFP attivati dalla Santa SedeProvincia autonoma di Trento a far data dall’a.f. 2016/17 mentre ai percorsi di IeFP attivati entro l’a.f. 2015/16 si applicano le disposizioni del Documento dei criteri, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990specificatamente previste per le singole annualità formative, disponendo che entri in vigore approvate dalla Giunta provinciale con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiadeliberazione n. 321/2018.

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della Giunta Provinciale

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 7 – Lotto unico (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Telecom Italia S.p.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile Per Le Pubbliche Amministrazioni – Edizione N. 7

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioCon deliberazione dell’ATO2 n.751 del 12/12/2019 si è dato atto dell’avvenuta risoluzione del contratto di servizio in essere con la Società Comuni Riuniti srl. Con ordinanza n.2161/2021 del 23/04/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensiva promossa da Comuni Riuniti contro la sentenza di merito del Tar Piemonte n.117/2021 la quale aveva respinto complessivamente il ricorso di Comuni Riuniti e di alcuni Comuni soci alla citata deliberazione, ad eccezione con conseguente intervenuta risoluzione della Convenzione di coloro affidamento. Successivamente, con ricorso n.943/2021 la Società Comuni Riuniti e alcuni Comuni soci, hanno impugnato avanti al Tar Piemonte le seguenti deliberazioni ATO2: n.859 del 29/07/2021, n.860 del 29/07/2021, n.861 del 29/07/2021, n.862 del 29/07/2021, n.863 del 29/07/2021, n.864 del 29/07/2021, n.865 del 29/07/2021, n.866 del 29/07/2021, n.867 del 29/07/2021, n.868 del 29/07/2021, n.869 del 29/07/2021, n.870 del 29/07/2021, n.871 del 29/07/2021. Con ordinanza n.496/2021 del 02/12/2021 il Tar Piemonte ha respinto la sospensiva richiesta da Comuni Riuniti. Pertanto, allo stato attuale, tutte le citate deliberazioni ATO2 sono efficaci. Per tutto quanto indicato in premessa, si precisa che per il 2020 non si è proceduto al controllo tecnico/gestionale e degli investimenti. Per maggiori dettagli della situazione giudiziaria in corso, si rimanda alla relazione sull’andamento economico gestionale 2020 (da pag. 12 e seguenti) approvata con Delibera n.881 del 27/12/2021. Nei successivi capitoli i dati della Società Comuni Riuniti S.r.l. saranno non determinati (n.d.) in merito all’iter istruttorio, di cui alla Delibera ARERA 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/idr, per il calcolo dei macro-indicatori di cui alla qualità tecnica RQTI, oppure, al fine di non creare difformità nei calcoli dei livelli di servizio a scala d’Ambito, riproposti con il valore 2018 (ultimo consolidato) o 2019, quest’ultimi se ritenuti rappresentativi tramite confronto con i valori medi, derivanti dall’attività di controllo tecnico svolta da ATO2 negli anni. Tale modalità di rappresentazione dei dati tecnici, sarà utilizzata fino al subentro definitivo nei Comuni ex Comuni Riuniti S.r.l. da parte dei Gestori subentranti, come da tabella seguente: Albano Vercellese S.I.I. S.p.A. 15/10/21 Alice Castello ASM Vercelli S.p.A. 15/09/21 Bioglio Cordar S.p.A. Biella Servizi 08/04/21 Borgo d'Ale ASM Vercelli S.p.A. 02/11/21 Callabiana Cordar S.p.A. Biella Servizi 02/11/21 Cavaglià Cordar S.p.A. Biella Servizi 01/06/21 Crova S.I.I. S.p.A. 01/09/21 Dorzano Cordar S.p.A. Biella Servizi 28/11/21 Ghislarengo S.I.I. S.p.A. 15/09/21 Lenta S.I.I. S.p.A. 01/09/21 Mezzana Mortigliengo Cordar S.p.A. Biella Servizi 16/05/20 Moncrivello ASM Vercelli S.p.A. 04/10/21 Netro S.I.I. S.p.A. 08/04/21 Quinto Vercellese S.I.I. S.p.A. 15/09/21 Salasco S.I.I. S.p.A. 01/09/21 Zubiena S.I.I. S.p.A. 15/10/21 Si precisa che per l’annualità 2020, i dati del Comune di Mezzana Mortigliengo sono inclusi nei dati tecnico gestionali del Gestore subentrante Cordar S.p.A. Biella Servizi. Il sistema acquedottistico in gestione da parte della Società è caratterizzato dalla presenza di impianti di approvvigionamento distribuiti nei 38 Comuni gestiti costituiti da 454 sorgenti montane, 37 pozzi e 10 derivazioni superficiali. In merito ai quali Comuni gestiti, si precisa che in data 16/05/2020 Cordar è subentrato nella gestione del servizio idrico integrato del Comune di Mezzana Mortigliengo (si rimanda al capitolo di pag. 33 per il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2dettaglio della situazione della Società Comuni Riuniti S.r.l.). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici servizio idrico integrato nel Comune di Valdilana è diviso tra la gestione di Cordar Valsesia S.p.A. solo per norma generale regolato l’ex area di Trivero e quella del Cordar S.p.A. Biella Servizi per gli ex Comuni di Mosso, Soprana e Valle Mosso, Questo assetto risulta provvisorio e dovrà trovare conclusione con la scelta, da parte dell’Amministrazione Comunale, di un unico Gestore. Per il 2020 il Comune di Valdilana viene conteggiato tra i Comuni serviti per entrambe le società. I quantitativi d’acqua prelevati dall’ambiente, valutati come somma di misure accertate da contatori o stimate dal diritto canonico Gestore, sono stati dalle suddette captazioni pari a 9.170.803 mc. Quantitativo a cui si deve aggiungere un volume di 991.749 mc di mc acquistati dalla S.I.I. S.p.A. provenienti dagli invasi dell’Ostola e dell’Ingagna e dalla derivazione sulla Strona di Postua ed erogati nei Comuni di Benna, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Lessona, Pettinengo, Quaregna, Ronco Biellese, Strona, Valdengo, Verrone e Crevacuore. Sono da considerare inoltre 763.492 mc acquistati dall’Acquedotto Industriale Vallestrona per un totale di acqua immessa nel sistema acquedottistico pari a 10.643.557 mc, comprensivi di 23.617 mc venduti alla S.I.I. S.p.A. per gli acquedotti di Mongrando e Zimone. L’acqua immessa in rete è stata quindi erogata nel corso dell’anno alle diverse tipologie di utenza, complessivamente pari a 78.767 unità (cfr cancorrispondenti a 130.725 abitanti residenti serviti su un totale di 130.725 pari al 100%), secondo i seguenti consumi: − Uso domestico 5.248.490 mc/anno − Uso domestico non residente 203.417 mc/anno − Uso domestico marginale 105.143 mc/anno − Uso agricolo e zootecnico 48.787 mc/anno − Uso pubblico disalimentabile 104.187 mc/anno − Uso pubblico non disalimentabile 407.725 mc/anno − Uso artigianale/commerciale 1.023.807 mc/anno − Uso industriale 46.399 mc/anno − Altri usi 4.158 mc/anno TOTALE 7.192.113 mc/anno GRAFICO 7 Il grafico 7 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 17 anni. 1059Si nota per il 2020 una riduzione dei consumi. Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale CORDAR BIELLA è stato caratterizzato da un consumo di energia elettrica annua totale pari a 3.166.288 kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione), in calo rispetto all’anno precedente. I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione della gestione CORDAR BIELLA sono di seguito riassunti: − Comuni serviti 44 − Abitanti residenti 138.880 − Abitanti residenti collegati alla fognatura 138.880 (pari ad una copertura del servizio del 100%) − Abitanti residenti depurati 138.880 La gestione CORDAR BIELLA è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di depurazione da 172 impianti (compreso Mezzana Mortigliengo) aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e. (includendo le fosse Imhoff), che trattano complessivamente 19.162 a.e., da 2 impianti con potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. che trattano complessivamente 446 a.e., da 3 impianti con potenzialità compresa tra 10.000 e 100.000 a.e. che trattano complessivamente 62.917 a.e. civili e 6.104 a.e. industriali e 1.718 a.e. di rifiuti liquidi e da 1 impianto principale con potenzialità pari a 520.000 a.e. che tratta 66.126 a.e. civili, 64.413 a.e. industriali e 51.208 a.e. di rifiuti liquidi. Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a 5.761.108 kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione) in calo rispetto all’anno precedente. Il sistema acquedottistico in gestione da parte della Società è caratterizzato dalla presenza di impianti di approvvigionamento distribuiti nei 29 Comuni gestiti (i Comuni di Campertogno, Carcoforo, Civiasco e Rassa hanno optato per la fuoriuscita dalla gestione e la conduzione del servizio in economia) costituiti da un considerevole numero di sorgenti montane (343), da derivazioni superficiali (31) e da pozzi (18). In merito ai Comuni gestiti, si precisa che il servizio idrico integrato nel Comune di Valdilana è diviso tra la gestione di Cordar Valsesia S.p.A. solo per l’ex area di Trivero e quella del Cordar S.p.A. Biella Servizi per gli ex Comuni di Mosso, Soprana e Valle Mosso, Questo assetto risulta provvisorio e dovrà trovare conclusione con la scelta, da parte dell’Amministrazione Comunale, di un unico Gestore. Per il 2020 il Comune di Valdilana viene conteggiato tra i cattolici italiani la disciplina generale Comuni serviti per entrambe le società. I volumi prodotti ed immessi nel sistema acquedottistico per l’anno 2020 ammontano a 3.035.208 mc, comprensivi di 41.256 mc acquistati della S.I.I. S.p.A. L’acqua erogata nel corso dell’anno 2020 alle diverse tipologie di utenza, complessivamente pari a 29.261 unità (corrispondenti a abitanti residenti serviti 33.852 sui totali residenti pari a 33.865 ab) pari ad una copertura del servizio del 99,9%, è integrata stata caratterizzata dai seguenti consumi: − Uso domestico 1.474.182 mc/anno − Uso domestico non residente 220.213 mc/anno − Uso agricolo e zootecnico 27.929 mc/anno − Uso pubblico disalimentabile 26.701 mc/anno − Uso pubblico non disalimentabile 47.313 mc/anno − Uso artigianale/commerciale 139.371 mc/anno − Uso industriale 91.564 mc/anno − Altri usi 1.985 mc/anno TOTALE 2.029.258 mc/anno GRAFICO 8 Il grafico 8 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 17 anni. Per questo Gestore si denota per il 2020 un leggero aumento dei consumi rispetto all’anno precedente. Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale in questione è stato caratterizzato da un consumo di energia elettrica annua totale pari a 1.407.204 kWh (cfr canesclusi i consumi dovuti ai servizi comuni) in calo rispetto all’anno precedente. 3Il servizio di fognatura e depurazione della gestione CORDAR VALSESIA è caratterizzato, per l’anno 2020, dai seguenti dati tecnici: − Comuni serviti 29 − Abitanti residenti 33.865 − Abitanti residenti (e non residenti) dalle disposizioni dell’Accordo collegati alla fognatura 31.610 (pari ad una copertura del servizio del 93,3%) − Abitanti residenti (e non residenti) depurati 31.348 I sistemi di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 depurazione gestiti dalla Società sono rappresentati dalla presenza di 222 impianti di trattamento minori con potenzialità unitaria inferiore a 2.000 a.e. (comprese le fosse Imhoff) e potenzialità complessiva pari a 20.800 a.e., questi impianti trattano un totale di 11.675 a.e., 1 impianto con capacità compresa tra l’Italia 2.000 e la Santa Sede 10.000 a.e., (cfr in particolare artquello di Scopello con capacità di 2.524 a.e. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2che tratta 782 a.e.), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili e un impianto principale a Serravalle Sesia con potenzialità depurativa di 84.000 a.e. che serve attualmente 33.142 a.e. civili, 10.705 a.e. industriali e 8.137 a.e. di rifiuti liquidi. Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a 1.745.293 kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni) in calo rispetto all’anno precedente, dei quali 1.307.819 kWh è stato il consumo del matrimonio medesimo (artsolo depuratore principale di Serravalle Sesia. 8Il sistema acquedottistico della Società SII è caratterizzato da tre diverse fonti di approvvigionamento: l’invaso del Torrente Ingagna, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in material’invaso del Torrente Ostola, la Conferenza Episcopale Italianapresa superficiale sul Torrente Strona di Postua ed un certo numero di pozzi e sorgenti distribuiti nei 50 Comuni serviti. I metri cubi immessi nel sistema acquedottistico nel 2020 sono stati 12.620.210 di cui 991.749 mc ceduti a Cordar Biella Servizi S.p.A. e 41.256 mc a Cordar Valsesia S.p.A., avendo ricevuto 13.159 mc acquistati dall’acquedotto di ASM Vercelli S.p.A e distribuiti dalla S.I.I in Comune di Vinzaglio, 23.617 acquistati da Cordar Biella Servizi per Mongrando, Zubiena e Zimone. I volumi distribuiti nella rete S.I.I. S.p.A. provengono rispettivamente: dall’invaso dell’Ingagna: 1.840.867 mc dall’invaso dell’Ostola: 331.498 mc dal Torrente Strona: 1.283.870 mc da pozzi e sorgenti: 9.163.975 mc Rispetto al 2019 si evidenzia che il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria volume di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990acqua totale immessa in rete è in leggero aumento. L’acqua erogata nel corso dell’anno 2020 alle diverse tipologie di utenza, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sedecomplessivamente pari a 50.255 unità (corrispondenti a 85.289 abitanti serviti, che risultasse contrariarapportati ai 85.494 abitanti residenti totali, da una copertura del servizio pari al 99,8%), è stata caratterizzata dai seguenti consumi: − Uso domestico 3.510.913 mc/anno − Uso domestico non residente 985.201 mc/anno − Uso agricolo e zootecnico 84.103 mc/anno − Uso pubblico disalimentabile 147.579 mc/anno − Uso pubblico non disalimentabile 148.447 mc/anno − Uso artigianale/commerciale 465.966 mc/anno − Uso industriale 93.880 mc/anno − Altri usi 2.317 mc/anno TOTALE 5.438.406 mc/anno Il valore pari a 5.438.406 mc/anno corrisponde al fatturato diretto all’utenza del Gestore. Tale fatturato non tiene conto dei volumi venduti ad altri Gestori. Il Presidente grafico 9 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 17 anni e denota un leggero aumento dei volumi fatturati complessivi. Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale in questione è stato caratterizzato da un consumo di energia elettrica annua totale pari a 5.035.920 kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione) in leggero calo rispetto all’anno precedente. I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale gestione SII sono di seguito riassunti: − Comuni serviti 47 − Abitanti residenti 80.348 − Abitanti residenti collegati alla fognatura 78.425 (pari ad una copertura del servizio del 97,6%) − Abitanti residenti depurati 77.137 La gestione SII è caratterizzata in data 5 novembre 1990termini di presenza di sistemi di depurazione da 168 impianti aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e. (comprese le fosse Imhoff) che complessivamente trattano 25.761 a.e., disponendo da 7 impianti (Azeglio, Borgosesia, Caresanablot, Crescentino, Gattinara, Livorno Ferraris, Santhià) con potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. che entri complessivamente trattano 40.320 a.e., da carico civile e 2.305 a.e. da carico industriale e da 1 impianto (Cerrione) con potenzialità effettiva pari a 11.000 a.e. che attualmente tratta 9.680 a.e., da carico civile e 62 a.e. da carico industriale. Il servizio di fognatura e depurazione del Gestore SII S.p.A. è stato caratterizzato in vigore con la prima domenica termini di quaresima del 1991. Pertantoconsumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano 3.351.048 kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione) in vigore per tutte le Chiese particolari in Italialeggero calo rispetto all’anno precedente.

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Samples: Caratterizzazione Qualitativa Del Servizio

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Convenzione per la “fornitura di PC Portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1” (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con R.T.I. Infordata S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. (di coloro seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > PC portatili e Tablet 1. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai quali il diritto lo proibisce sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (canCodice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. 1058 CIC)Con la stipula della Convenzione le società Infordata S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. hanno già ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni richieste. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale In particolare entrambe le società hanno autorizzato Consip alla pubblicazione sul sito della Convenzione dei dati relativi alla Tracciabilità Finanziaria, che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055sono quindi disponibili, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)senza necessità di richiedere specifiche dichiarazioni in merito. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: www.regione.sardegna.it

PREMESSA. Tutti possono Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, al fine di conformarsi ai principi di cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e alle indicazioni di cui alle Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 4 delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ha istituito l’Elenco di Operatori Economici da consultare sulla piattaforma e-procurement denominata "Appalti&Contratti" per l'affidamento di Lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del medesimo decreto. Ai fini dell’affidamento dell’esecuzione dei Lavori di cui in oggetto si intende procedere a contrarre matrimoniocon un operatore economico previo confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della legge 108/2021, ad eccezione in deroga all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione che l’importo di coloro ai quali il diritto lo proibisce affidamento rientra tra quelli per cui è previsto dalla normativa vigente la procedura di “Affidamento diretto”. La partecipazione alla presente procedura di gara, in esecuzione alla determina a contrarre prot. n. 18525 del 30/09/2022, è riservata quindi esclusivamente agli O.E. invitati che siano stati già preventivamente abilitati all’iscrizione nell’Elenco di cui sopra, secondo i limiti e le modalità stabilite dal Regolamento approvato con disposizione Provveditoriale n. 9/2022 (canprot. 1058 CIC3473 del 22.02.2022). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia La procedura di gara verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del Codice degli appalti in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement il cui accesso è consentito dall’apposito link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx; L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dal codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai principi di parità di trattamento tra gli operatori economici, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, standardizzazione dei documenti, comportamento secondo buona fede, segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Codesti Spettabili Operatori Economici a presentare la migliore offerta per ciò stesso sacramento (can. 1055l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo presentando regolare domanda di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio partecipazione con relativa dichiarazione di possesso dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardorequisiti richiesti dalla presente lettera di xxxxxx. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatopresente lettera di invito funge anche da disciplinare di gara in quanto contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, per parte suaalla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alcune delibere ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaall’appalto.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioPremesso che: - con le note prot. n.18873/CR del 21/05/2015 e prot. n. 30830/CR del 10/09/2015 il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto al Vicepresidente della Giunta regionale la disponibilità di avviare un unico appalto per la gestione dei servizi di ristorazione, ad eccezione al fine di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati ottenere migliori condizioni contrattuali unendo le esigenze dei due enti; - alla data attuale, considerate le tempistiche di agibilità del Palazzo Unico regionale, non può sussistere un valido contratto matrimoniale è stata ancora avviata la predetta procedura di gara; vista la Determinazione n. A0303A/104/2016 del 15/04/2016 con cui sono stati approvati gli atti di gara per l’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento in concessione quinquennale dei locali per la gestione dei servizi bar e ristorazione del Consiglio regionale del Piemonte; preso atto che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo 15/04/2016 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ente la “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara informale per l’affidamento in concessione quinquennale dei locali per la gestione dei servizi di bar e ristorazione presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte sito in Xxx Xxxxxxx x. 00 – Torino” con scadenza 12/05/2016; rilevato che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni il 30 aprile 2016 scadrà l’affidamento della Sacra Congregazione per i Sacramenti concessione dei servizi di gestione dei bar interni del 1 luglio 1929 Consiglio regionale del Piemonte affidata alla Ditta Xxxx Xxxx s.a.s. di Xxxxx Xxxxxxx e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, Xxxx Xxxxxxxxxx & X. xx Xxxxxxx Xxxxxxxx; rilevato altresì che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica nella seduta 21/04/2016 all’Ufficio di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.Presidenza è stato comunicato e ratificato che:

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per le Tecnologie Server 1 – Lotto 1 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Tecnologie Server 1. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificataP.A. al numero verde 800 753 783. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioNel 1989 la Regione Marche, al fine di disciplinare e uniformare gli interventi edilizi e urbanistici nei territori comunali, ha adottato il Regolamento Edilizio Tipo Regionale il n.23 del 14 settembre 1989 (B.U. 14 settembre 1989, n.100 – bis-errata corrige B.U. n.108 del 5/10/1989). Tale regolamento attua le finalità di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 28 febbraio 1985 n.47, e dell’articolo 10 della Legge regionale 18 giungo 1986 n.14 “Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive”. Pertanto, avendo la Regione Marche un precedente Regolamento Edilizio tipo, al fine di recepire lo schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’lntesa del 20 ottobre 2016, di cui all’art.4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, ha dovuto apportare modifiche legislative al proprio quadro normativo e ha emanato la Legge Regionale del 3 maggio 2018 n.8. La Legge Regionale del 3 maggio 2018 n.8 all’art.9 comma 1 ha modificato il comma 4 dell’art.19 della Legge Regionale n.17 del 20 aprile 2015 stabilendo che “Le disposizioni del Regolamento Regionale n.23 del 14 settembre 1989, abrogato dalla lettera d) del comma 3 dall’articolo 20 della Legge 17/2015, continuano ad applicarsi, ad eccezione dell'art.13, in quanto compatibili sino all'adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi allo schema di coloro ai quali RET e relativi allegati previsti nell'Intesa del 20 ottobre 2016 …..”. La Legge Regionale del 3 maggio 2018 n.8 all’art.3 ha stabilito che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi allo schema di RET e relativi allegati entro il diritto lo proibisce termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e che nei comuni di cui al comma 1 dell’art.1 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (canInterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n.229, tale termine è di cinque anni. 1058 CIC). Tra Inoltre stabilisce che decorsi inutilmente entrambi i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055termini, par. 2)le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici presente Schema di RET (Regolamento Edilizio Tipo) comunale (d’ora in poi, Schema di RET) è proposto dalla Regione Marche come strumento operativo nell’ambito delle attività di collaborazione con gli Enti, a seguito di specifica richiesta in tal senso da parte dell’ANCI Marche (nota prot.55/018 del 31/07/2018, ns prot.0887650 del 02/08/2018 ; risposta dell’ Assessore nota prot.0899335 del 06/08/2018) nell'intento di fornire un quadro di riferimento unitario e sistematico di indirizzi e criteri metodologici per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo redazione di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia tale importante atto regolamentare e la Santa Sede (cfr al fine di semplificare le attività delle amministrazioni comunali in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioniattuazione dell’Intesa, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8ai sensi dell’art.8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato6, per parte suadella legge 5 giugno 2003, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto n.131 tra il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”Governo, le istruzioni regioni e i comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e della Sacra Congregazione per i Sacramenti Legge Regionale del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 19303 maggio 2018, n.8. Tale Schema di RET si articola in due parti, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.previsto dall’Intesa:

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa presente Guida ha l’obiettivo di illustrare la Convenzione per il servizio di, ad eccezione stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e: - Axus Italiana S.r.l.(di seguito Fornitore) quale aggiudicatario del Lotto 1 (Vetture operative) della procedura di coloro ai quali il diritto lo proibisce gara; - Arval Service Lease Italia S.p.A. (candi seguito Fornitore) quale aggiudicatario del Lotto 2 (Berline medie) della procedura di gara; - Arval Service Lease Italia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario del Lotto 3 (Berline grandi) della procedura di gara; - Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2)di seguito Fornitore) quale aggiudicatario del Lotto 4 (Veicoli commerciali) della procedura di gara. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici sistema delle Convenzioni è per norma generale regolato regolato, in particolare, dall’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dall’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dal diritto canonico D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001. La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 12 mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (cfr candodici) mesi. 1059)La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip. Gli ordinativi di fornitura dovranno essere inviati direttamente al Fornitore, secondo quanto esposto nel paragrafo 6, previa registrazione e abilitazione come PO, qualora non avvenuta in precedenza, al sistema degli Acquisti in Rete. Si rammenta che ogni obbligazione derivante dall’invio dell’ordinativo di fornitura (dal rispetto dei livelli di servizio all’eventuale applicazione delle penali) è fra l’Amministrazione ed il Fornitore e che il Fornitore è il solo responsabile dell’adempimento contrattuale. La presente guida unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare>Convenzioni>Autoveicoli in noleggio 8. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2ecc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14P.A. al numero verde 800-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia906227.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl committente ESTAR, ad eccezione previo affidamento del servizio oggetto del contratto d’appalto, opera o somministrazione, ha provveduto all’effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa secondo le modalità previste dall’art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 s.m.i.; La suddetta documentazione è custodita agli atti dell’U.O.C. Servizio di coloro Prevenzione e Protezione e dell’Area Tecnica dell’Ente. - Il committente ESTAR, previa attivazione dei lavori e servizi oggetto del contratto d’appalto, opera o somministrazione, ha promosso la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, in accordo con quanto previsto l’art. 26 comma 2 e comma 3 del D.Lgs n. 81/08 s.m.i.: - Il committente ESTAR ha promosso lo scambio reciproco delle informazioni relative ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia ruoli e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione responsabilità in materia ecclesiastica” di sicurezza, come meglio riportato al Capitolo 11 e 12 del sopracitato documento (artDUVRI) allegato al contratto di appalto o di opera; - Il committente ESTAR, previa attivazione dei lavori e servizi oggetto del contratto d’appalto, opera o somministrazione, ha fornito agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività, in accordo con l’art. 226 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08 s.m.i.; La documentazione di riferimento è stata trasmessa all’appaltatore o lavoratore autonomo, per mezzo e-mail dal RES/RUP del contratto, ovvero, dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili in occasione del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS perfezionamento del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiadocumento DUVRI integrato rev.1.

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Samples: Verbale Di Riunione Per La Cooperazione Ed Il Coordinamento in Caso Di Affidamento Di Lavori, Forniture E Servizi All’impresa Appaltatrice E/O Lavoratori Autonomi Ai Fini Dell’attuazione Delle Misure Di Prevenzione E Protezione Dai Rischi Interferenziali Incidenti Sull’attività Lavorativa Oggetto Del Contratto D’appalto O D’opera O Di Somministrazione

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, ad eccezione n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i. ha istituito un nuovo strumento finanziario individuando un “Fondo per il finanziamento di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2)progetti e attività di interesse generale nel Xxxxx Xxxxxxx”. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici Fondo è per norma destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale regolato dal diritto canonico di cui all’articolo 5 del Codice stesso, oggetto di iniziative e progetti promossi da Organizzazioni di volontariato (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2seguito denominate ODV), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili e di Associazioni di promozione sociale (di seguito denominate APS), iscritte nel Registro Unico Nazionale del matrimonio medesimo (art. 8Terzo Settore.1 Con Atto di indirizzo a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” adottato in data 26 settembre 1990ottobre 2018 (di seguito “Atto di indirizzo”), disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”sono stati individuati gli obiettivi generali, le istruzioni aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il citato fondo di cui all’art. 72 del Codice del Terzo Settore, assegnando alle Regioni tramite Accordi di programma, un importo di euro 28.000.000,00 (ventotto milioni/00) destinato a iniziative e progetti di rilievo locale, oggetto di riparto tra le Regioni. Alla Regione Friuli Venezia Giulia è stata assegnata la somma di € 938.160,00. Con DGR n. 2426 del 21.12.2018 la Giunta regionale ha aderito all’Accordo proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decreto Direttoriale n. 461 del 28.12.2018, comunicandone in data 07.03.2019 l’avvenuta registrazione della Sacra Congregazione per i Sacramenti Corte dei Conti (20.01.2019 n. 114). Con DGR n. 593 del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 193012.04.2019 la Giunta regionale ha approvato il Piano Operativo in attuazione dell’Accordo, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contrariatrasmesso al Ministero in data 15.04.2019. Il Presidente presente Avviso, redatto tenendo conto dei contenuti dell’Atto di indirizzo ministeriale, dell’Accordo di Programma siglato e approvato dal Ministero, delle Linee guida predisposte dalla Direzione Generale del Terzo Settore e della C.E.I. ha promulgato DGR n. 593/2019, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nel citato indirizzo ministeriale, disciplina criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse ai soggetti del Terzo Settore (esclusivamente ODV e APS iscritte nei rispettivi Registri della Regione Friuli Venezia Giulia) da individuare con il Decreto generale in data 5 novembre 1990presente Avviso. 1 art. 101, disponendo che entri in vigore con c. 3 del D.Lgs. 117/2017: “Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la prima domenica loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiasettore.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl Consiglio Regionale del Lazio, ad eccezione con sede in Xxxx - XX, xxx xxxxx Xxxxxx, 0000, c.f.: 80143490581 (xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx), di coloro ai quali seguito denominato “Amministrazione”, con il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia presente Disciplinare e la Santa Sede (cfr documentazione allegata stabilisce di rinnovare il servizio di presidio, manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di amplificazione sonora, di votazione elettronica e trasmissione audiovisiva tramite rete internet nell’Aula consiliare del Consiglio regionale del Lazio L’intervento è autorizzato con la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo in particolare artcorso alla data odierna. 8 dell’Accordo L’acquisizione avviene ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e n. 4 del Protocollo addizionale)successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della soglia di cui all’art. Tali disposizioni36, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (artcomma 2, lett. 2b), fanno salva (di seguito nel documento: “Codice”) con procedura telematica, ai sensi del successivo comma 6, sui sistemi di Consip s.p.a.. Il confronto competitivo è svolto tramite il bando Servizi MePA, attivo dall’8 giugno 2017, valorizzando la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8categoria di abilitazione “Audio, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoFoto, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) Video e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sitLuci”, le istruzioni della Sacra Congregazione per essendovi nel relativo catalogo i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930servizi in oggetto, così come ogni altra eventuale prescrizioneselezionando gli operatori economici abilitati i quali parteciperanno al confronto, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale se preventivamente ammessi in data 5 novembre 1990, disponendo che entri quanto in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire possesso dei requisiti stabiliti dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiapresente documento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la “fornitura di Licenze d’uso Oracle e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto unico – terza edizione (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il RTI Telecom Italia S.p.A. – Italware s.r.l (di coloro seguito Fornitore) quale aggiudicatari della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Oracle 3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai quali il diritto lo proibisce sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa presente gara viene espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti RFI (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), ad eccezione ove è possibile trovare il “Regolamento per l’accesso al Portale delle gare online di coloro RFI S.p.A.”, nonché il presente disciplinare, il bando di gara, lo schema di contrat- to, i relativi allegati e ogni altro modello di dichiarazione da presentare in gara, ivi compreso il DGUE. Il disciplinare e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara. La stazione appaltante per l’affidamento e l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara procede ai quali sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120. Le previsioni di del d.lgs. n. 50/16 e di altri atti normativi comunque richiamate nella documentazione a base di gara devono intendersi applica- bili. Le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potreb- be compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione richieste nel disciplinare devono es- sere prodotte con riferimento alla presente procedura e devono essere rese esclusivamente uti- lizzando i modelli indicati e pubblicati nell’area riservata individuata tramite il diritto lo proibisce numero di gara all’interno del suddetto Portale Acquisti e sottoscritte con valido dispositivo di firma digitale. Al riguardo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005 s.m.i. recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (can. 1058 CICCAD). Tra i battezzati I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Le comunicazioni di cui ai commi 2, e 5 dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016 (es. aggiudicazione definiti- va, etc.) verranno effettuate con la funzione Messaggistica del Portale Acquisti di RFI. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non può sussistere ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende vali- damente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avva- limento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operato- ri economici ausiliari. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. Gli operatori economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della procedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d’asta e gli accordi di cartello. In caso di inosservanza rispetto a quanto sopra, RFI S.p.A. segnalerà il fatto all’autorità giudizia- ria, all’X.X.XX., all’Antitrust, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. La partecipazione alla procedura di gara in modalità telematica è aperta, previa identificazione, agli operatori in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Por- tale Acquisti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), denominato: “Requisiti minimi HW e SW”, nonché di un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento indirizzo di Posta Elettronica Certificata (can. 1055, par. 2PEC). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è È altresì obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante o di eventuali procuratori di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per norma generale regolato dal diritto canonico l’Italia Digitale (cfr canAGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1059)38, co. 2, del d.P.R. 445/2000. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano firma digitale dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertantoessere vali- do, a partire dal 17 febbraio 1991pena di esclusione, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaalla data di inserimento del documento stesso nel Portale Acquisti. Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es.: .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’affidamento del servizio, ad eccezione effettuato ai sensi degli artt. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà attraverso procedura di coloro gara aperta, interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Intercent-er “SATER” (Sistema per gli acquisti telematici dell’Xxxxxx Xxxxxxx), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai quali il diritto lo proibisce sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Codice dei contratti pubblici” (can. 1058 CICin seguito Codice). Tra i battezzati non può sussistere L’appalto è costituito da un valido contratto matrimoniale che non sia lotto unico d’aggiudicazione, in quanto il servizio in concessione è di per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2)sé indivisibile. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici luogo di svolgimento del servizio è per norma generale regolato presso i locali del I Gruppo Guardia di Finanza Bologna, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx n. 19. Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (SATER) di cui al successivo paragrafo 1.2. del presente disciplinare. Il presente Disciplinare di gara e condizioni contrattuali (in seguito “Disciplinare”) contiene le norme inerenti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal diritto canonico Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Xxxxxx-Romagna (cfr can. 1059Stazione Appaltante, in seguito “S.A.”). Per , le modalità di presentazione dell’offerta economica, i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia documenti da presentare a corredo della stessa e la Santa Sede procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, della gestione del servizio di “lavanderia self service” mediante l’installazione, in comodato d’uso gratuito, di lavatrici ed asciugatrici presso i locali del I Gruppo Guardia di Finanza Bologna – periodo 01.01.2020/31.12.2025 L’autorizzazione per l’indizione della gara in argomento è stata disposta con determina dirigenziale a contrarre (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e atto autorizzativo) n. 4 705 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia02.09.2019.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Contrattuali

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl Servizio di Tesoreria Unica, Mista e di Cassa, di cui all’art. 12 della L.R. 34/95, dell’Azienda Sanitaria di Potenza (in seguito indicata per brevità con la denominazione di Azienda) e l’esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all’azienda, è affidato, mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ad eccezione un Istituto di coloro ai quali il diritto lo proibisce Credito o a un Consorzio formato da più Istituti di Credito coordinati per la gestione del Servizio (candi seguito denominato Istituto), autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento 10 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385 (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione Testo Unico delle leggi in materia ecclesiastica” bancaria e creditizia) dotato di idonee strutture tecnico organizzative operanti sul territorio di competenza dell’azienda, previa valutazione delle offerte presentate dalle Aziende di Credito che dichiarino di aver preso visione del presente Capitolato Tecnico e, nell’accettarlo integralmente, precisino le condizioni che sono disposte a praticare all’Azienda: 1) (artdifferenziale – “ spread “ – rispetto al parametro di seguito indicato, in misura di punto o di percentuale di punto che intende applicare sulle anticipazioni di cassa) riguardo al tasso di interesse passivo sulle anticipazioni eventualmente da contrarre da parte dell’Azienda medesima (a norma dell’art. 24 della L.R. 34/95 e dell’art. 2 lettera g) punto 1) del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i.), fanno salva espresso con riferimento all’EURIBOR 3 mesi /365, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare precisazione di seguirne automaticamente le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, parvariazioni. 2) e Riguardo al prezzo per assicurare una conforme applicazione lo svolgimento del servizio. Il predetto servizio deve essere espletato in osservanza della normativa vigente, in particolare della disciplina vigente relativa al servizio di Tesoreria/Cassa delle Aziende Sanitarie del SSN, incluse quelle a valenza regionale, delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e degli adempimenti disposti dei relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa, nonché dell’art. 77 quater del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 “ Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa” e dell’art. 35, Decreto Legge 24/01/2012 n. 1. In vigenza del predetto art. 35 D.L. n. 1/2012, in materiaconsiderazione della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall’art. 7 del D.L. 07/08/1997 n. 279, la Conferenza Episcopale Italianae del ripristino delle disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 29/10/1984 n. 720, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 Cassiere curerà i rapporti con la prescritta maggioranza qualificataTesoreria Provinciale dello Stato in riferimento alle disposizioni riguardanti la Tesoreria Unica. Secondo la normativa di legge per tempo vigente il servizio sarà regolato tramite conto corrente bancario fruttifero con liquidazione trimestrale degli interessi attivi. L’aggiudicazione verrà effettuata a chi avrà offerto il miglior risultato complessivo nel rapporto tra: il più basso tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni eventualmente da contrarre da parte dell’Azienda, espresso in termini di differenziale (“spread”), in misura di punto o percentuale di punto, da applicare sull’EURIBOR a 3 mesi/365, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con la precisazione di seguirne le variazioni; ‐il miglio prezzo su base annua per lo svolgimento del servizio; A tale fine il miglior risultato complessivo corrisponderà al maggior punteggio attenuto da ciascun istituto di credito nella somma tra punteggio corrispondente allo spread offerto e il punteggio corrispondente al prezzo per lo svolgimento del servizio offerto, secondo la tabella riportata al punto 5 “criterio di aggiudicazione” dell’avviso di gara. Il tasso di interesse attivo sulle giacenze di conto produttive di interessi rimane fissato nella misura di 0,20 (zerovirgolaventi) punti in meno del tasso passivo offerto. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 10/02/1992 n. 154 si specifica che oltre al tasso di interesse passivo sulle eventuali anticipazioni da contrarre da parte dell’Azienda (a norma dell’art. 4 della L.R. 34/95), tutti gli altri servizi sono inclusi nel prezzo offerto per lo svolgimento del servizio. La Santa Sede ha dato possibilità di variare in senso sfavorevole il tasso passivo di interesse resta limitata alle variazioni dell’EURIBOR 3 mesi/365, vigente tempo per tempo, il prezzo offerto per lo svolgimento del servizio resta fisso per tutta la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990durata contrattuale e l’istituto di credito è obbligato ad eseguire tutti i servizi previsti nel presente capitolato oltre quelli che dovessero rendersi necessari per obblighi di legge, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore regolamenti e circolari nazionali o regionali senza la possibilità di richiederne maggiorazioni. Esso comprende il servizio di tesoreria e cassa delle nuove norme siano da considerarsi abrogategestioni liquidatorie delle EX‐USL n. 1 di Venosa, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 N. 2 Potenza e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contrarian. 3 di Lagonegro affidate all’azienda. Il Presidente servizio riguarderà la gestione dell’Azienda con suoi presidi attuali nonché con quelli che dovessero, nel corso della C.E.I. ha promulgato convenzione, essere creati dall’azienda secondo l’articolazione di cui intende dotarsi, ovvero essere trasferiti o affidati all’Azienda medesima e quello delle gestioni liquidatorie delle EX‐USL n. 1 di Venosa, N. 2 Potenza e n. 3 di Lagonegro. L’Istituto di Credito aggiudicatario del servizio, è esonerato dal prestare cauzione in quanto compreso tra le Aziende di credito di cui al D.L. n. 385/93. Durante il Decreto generale in data 5 novembre 1990periodo di validità del contratto, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici, ritenuti necessari dalle parti e previo necessario concordamento, per un migliore svolgimento del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaservizio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonio, Con deliberazione del C.C. n. 5 del 20.03.2014 avente ad eccezione oggetto: “Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” proprietà comunale – anno 2014 (art. 258 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008)” cui ha fatto seguito la deliberazione della G.C. n. 59/2014 del 04.12.2015 – immediatamente eseguibile – è stato decisa la valorizzazione del dell’impianto sportivo sito in via Xxxxxxxxx Xxxxxxx civico 8 con l’affidamento a terzi della concessione d’uso e gestione perseguendo in tal senso il comma 25 dell’art. 90 della Legge 289/2002 che prevede quanto segue: “nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, fanno salva enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”. Con il processo di valorizzazione s’intende mettere a reddito il patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio indisponibile perseguendo in tal senso quanto previsto al riguardo dall’art. 32 co. 8 della L. 23.12.1994, n. 724 che impone alle pubbliche amministrazioni di gestire il proprio patrimonio in modo tale da ottenere la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardomassima redditività possibile. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, valorizzazione dell’immobile è stata confermata anche per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede corrente anno con lettera della Segreteria di Stato deliberazione del C.C. n. 1164/90/RS 26 del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata29.06.2015 – immediatamente eseguibile. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione concessione di servizi rientra tra i contratti di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 per i Sacramenti quali, come previsto dall’art. 20 si applicano gli articoli 68, 65 e 225 del 1 luglio 1929 Codice dei contratti. La concessione di servizi prevede la gestione del campo sportivo “Xxx Xxxx” con assunzione a carico del concessionario dei relativi costi di esercizio e di manutenzione ordinaria. La concessione di gestione rientra tra i servizi di cui all’allegato II B del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contrariaD.Lgs. 163/2006 (categoria 27 – altri servizi / CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi) per i quali si applica l’art. 21 del Codice dei contratti. La fruizione dell’impianto sportivo avverrà sulla base delle tariffe determinate annualmente dall’Amministrazione comunale. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990concessionario avrà la possibilità di utilizzare quanto per finalità sportive, disponendo sia dilettantistiche che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertantoludiche, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaamatoriali ed agonistiche.

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Samples: Concessione Pluriennale Per La Gestione Del Campo Sportivo “Ugo Moro” Sito in via Francesco Galetti Civico 8 a Ronchis – Cig 634158055d

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Angiografi fissi in noleggio, ad eccezione dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2 (di coloro seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai quali sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Siemens Healthcare S.r.l. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Angiografi fissi in noleggio, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: www.atssardegna.it

PREMESSA. Tutti L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco si avvale della facoltà prevista all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. 44/21 che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per i bandi pubblicati successivamente al 01/04/2021 e sino al permanere dello stato di emergenza di prevedere l’espletamento di una sola prova scritta. La presente procedura si svolgerà, ai sensi dell’art. 10 comma 9 D.L.44/01, nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 03/02/20 n. 630 e successive modificazioni. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco garantisce, ai sensi della L. 125/91 e dell’art.35 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa. Ai sensi della L. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi. Si precisa che ai sensi del parere della Funzione Pubblica del 26/01/2022 non possono contrarre matrimonioessere ammessi ai concorsi pubblici coloro che hanno raggiunto il 65 anno di età in quanto limite ordinamentale per la permanenza in servizio di tutte le amministrazioni pubbliche. Si applica il DPR 445/00 in materia di documentazione amministrativa. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare: - i CCNL del personale del comparto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere; - il D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, ad eccezione il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, il D.Lgs. n.165/01; - la L.68/99; - il Regolamento (UE) 2016/679. - Il D.L. 44 del 01/04/2021 Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del D.Lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di coloro ai quali prima destinazione per almeno 5 anni. L'Amministrazione si riserva il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055di prorogare, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani sospendere, modificare o annullare la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo presente procedura nel rispetto delle norme di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italialegge vigenti.

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Samples: www.asst-lecco.it

PREMESSA. Il presente documento (di seguito, definito “Richiesta di Offerta”) costituisce un invito a presentare offerta per l’affidamento di un appalto specifico a favore della scrivente Amministrazione basato sull’Accordo Quadro (di seguito, anche, “AQ”) stipulato in data 9 dicembre 2019 tra Soresa Spa (di seguito, anche, “Soresa”) e gli operatori economici di seguito riportati: • RTI EXPRIVIA SpA - TIM SpA - SAN.TEC. SRL • RTI PHILIPS Spa – CONTEK • RTI EBIT S.r.l. – FASTWEB • RTI AGFA-GEVAERT S.p.A. - CSA S.c.a r.l. • RTI FUJIFILM Italia S.p.A - GUERBET SPA In particolare, la presente procedura costituisce un rilancio del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 co.4 lettera c) e co.5 del D.Lgs. 50/2016, tra i Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento della fornitura del Sistema Ris Pacs alla A.O.R.N. S.G. Moscati di Avellino (di seguito, l’”Appalto Specifico” o l’”AS”). Alla presente procedura deve intendersi applicabile la disciplina normativa vigente al momento della pubblicazione dell’Accordo Quadro. Per quanto concerne l’istituto del subappalto, riguardando la disciplina dello stesso la fase di competenza della singola amministrazione contraente che procede all’indizione dell’Appalto Specifico, deve intendersi applicabile la normativa vigente al momento dell’indizione del predetto Appalto Specifico. Si invitano gli Aggiudicatari dell’AQ a presentare, nel rispetto della disciplina fissata dal Capitolato Tecnico dell’AQ e in conformità agli obblighi previsti dall’AQ e di quanto previsto nella presente Richiesta di Offerta la migliore offerta per i servizi di seguito specificati. Come indicato nella documentazione dell’Accordo Quadro, l’erogazione dei servizi nell’ambito del singolo Appalto Specifico sarà regolamentata in maniera congiunta dalla documentazione dell’Accordo Quadro e dell’Appalto Specifico. In caso di difformità tra quanto indicato nella documentazione dell’Accordo Quadro e dell’Appalto Specifico, prevale la disciplina dell’AQ. L’Aggiudicatario della presente procedura stipulerà il contratto di fornitura dell’Appalto Specifico per la “fornitura di Sistema Ris Pacs” con l’ A.O.R.N. S.G. Moscati di Avellino. La presente procedura si svolgerà, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso l’utilizzo della piattaforma di e- procurement SIAPS (d’ora in poi anche “Sistema”), messa a disposizione da Soresa spa e raggiungibile dal sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”. Tramite il Sito ed il Sistema verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell’offerta, di analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella presente Richiesta d’Offerta. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati: • di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo • della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000; • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema; Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, limitatamente alla presente richiesta d’offerta, la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx. In riferimento alla presente iniziativa - vista la Determina n.10 del 22/12/2010 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha stabilito che “Tutti possono contrarre matrimonioi contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione all’accordo quadro, necessitano dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto” senza prevedere alcun contributo in capo all’Operatore economico, nonché in capo alla Stazione Appaltante - si comunica che il Cig derivato è il seguente CIG 87505015DC Si evidenzia che i su menzionati operatori economici aggiudicatari dell’AQ, avendo già provveduto ad eccezione effettuare il versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di coloro partecipazione all’Accordo Quadro ed in ragione del relativo importo, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti ai quali sensi della predetta normativa. L’avviso della Richiesta di Offerta e, quindi, di avvio del confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico è comunicato nell’apposita sezione “Miei Inviti" presente a Sistema nel modulo Servizi E-Procurement, nonché, comunque presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del fornitore indicata al momento della registrazione in piattaforma SIAPS. L’offerta per l’Appalto Specifico deve essere presentata mediante l’utenza per l’accesso al Sistema ottenuta in sede di registrazione al Sistema medesimo, quindi dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore generale o speciale, in possesso degli idonei poteri per presentare offerta nelle gare ad evidenza pubblica, di impegnarsi e di stipulare contratti con la P.A. I concorrenti (Aggiudicatari dell’AQ), con la presentazione dell’offerta per l’Appalto Specifico, danno per rato e valido e riconoscono senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dell’account riconducibile agli operatori economici medesimi; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al concorrente registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, oltre che nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti. I concorrenti (aggiudicatari dell’AQ) manlevano e tengono indenne la Soresa ed il Gestore del Sistema e l’Amministrazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi, comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di (i) violazioni delle regole contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, (ii) un utilizzo scorretto o improprio del Sistema; (iii) violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle parti della presente Richiesta di offerta, la Soresa, il Gestore del Sistema e l’Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto lo proibisce (candi agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 1058 CIC). Tra Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare l’Assistenza SIAPS presso i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxx.xx, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per di lasciare i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo dati identificativi e di revisione del Concordato Lateranense stipulato specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice rispetto di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice tutti i termini perentori previsti nella documentazione di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiagara.

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Samples: www.soresa.it

PREMESSA. Il presente documento costituisce un invito a presentare offerta per l’affidamento di un Appalto Specifico per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Politecnico di Milano, basato sull’Accordo Quadro stipulato dalla Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, la presente procedura costituisce un rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari del predetto Accordo Quadro e segnatamente tra - Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.l. - RTI Xxxxxxxxxx Xxxxx Incentive S.p.A. - La Fabbrica Mice S.r.l. - Jet Viaggi 3000 S.p.A. - Seneca S.p.A. - Cisalpina Tours S.p.A. per l’aggiudicazione di un Appalto Specifico da parte del Politecnico di Milano, avente ad oggetto quanto di seguito indicato. La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 2 mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell’offerta, d’analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella presente Richiesta di Offerta. Ai fini della partecipazione è indispensabile: • il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; • la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 0.8 o superiore e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. Per il presente Appalto Specifico è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 il termine del procedimento per la conclusione dell’Appalto Specifico è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. In riferimento all’iniziativa in questione, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici ha stabilito che “Tutti possono contrarre matrimonioi contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione all’accordo quadro, necessiteranno dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto” senza prevedere alcun contributo in capo all’Operatore economico nonché in capo alla Stazione Appaltante; a tal fine si rappresenta che il predetto CIG derivato è il seguente: 5623972881. Si evidenzia che gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro sopra menzionati, avendo già provveduto ad eccezione effettuare il versamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in sede di coloro partecipazione all’Accordo Quadro e in ragione del relativo importo, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti ai quali sensi della predetta normativa. L’avviso della Richiesta di Offerta e, quindi, di avvio del confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico è comunicato nell’apposito spazio delle comunicazioni a Sistema, nonché, comunque, presso la casella di posta elettronica del Fornitore indicata nella dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara (cfr.: paragrafo 2 del Capitolato d’Oneri), o nella diversa casella di posta elettronica o al diverso numero di fax comunicato alla Consip S.p.A. a cura del medesimo Fornitore. In particolare, l’offerta deve essere presentata mediante l’utenza per l’accesso al Sistema ottenuta in sede di registrazione al Sistema medesimo, quindi dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore (generale o speciale), in possesso degli idonei poteri di presentare offerta nelle gare ad evidenza pubblica, di impegnarsi e di stipulare contratti con la P.A.. Il Fornitore, con la presentazione dell’offerta per l’Appalto Specifico, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al Fornitore registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta, nel Capitolato d’Oneri, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche Regole), allegato 3, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. La presentazione dell’offerta e la serietà della medesima sono garantite dalla cauzione rilasciata in sede di Accordo Quadro. Il Fornitore manleva e tiene indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente Richiesta di Offerta e nel Capitolato d’Oneri, nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Richiesta di Offerta, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto lo proibisce (candi agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia Ai fini della ammissione delle offerte e della valutazione delle medesime, la Consip S.p.A. pone a disposizione dell’Amministrazione, per ciò stesso sacramento (can. 1055la presente procedura, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è la documentazione amministrativa presentata da ciascun Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo partecipazione alla relativa procedura e per la stipula di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia detto atto, nonché l’eventuale ulteriore documentazione presentata ai sensi e la Santa Sede (cfr in particolare art. per gli effetti di quanto disposto nell’articolo 8 dell’Accordo Quadro; tutta la predetta documentazione, ivi inclusi i dati e n. 4 le informazioni ivi contenute, sarà utilizzata dall’Amministrazione nella fase di aggiudicazione del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991Appalto Specifico. Pertanto, a partire qualora nel corso della presente procedura sia accertata la non validità o l’inefficacia della predetta documentazione, ovvero la non veridicità del contenuto della medesima, l’Amministrazione procederà alla esclusione del concorrente dal 17 febbraio 1991presente Appalto Specifico e all’escussione della cauzione di cui all’articolo 11 dell’Accordo Quadro, ferme restando le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaulteriori conseguenze previste nel medesimo Accordo Quadro.

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Samples: Richiesta Di Offerta

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIn data 18 gennaio 2021 si è perfezionata la stipulazione di un accordo tra la G.G.G. S.p.A., ad eccezione la Calzedonia Holding S.p.A., il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, il Sig. Xxxxx Xxxxxxx, il quale ha aderito anche per conto dei Sigg.ri Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx ed Xxxx Xxxxxxx (di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito, congiuntamente, gli “Aderenti”), tutti azionisti della Banco BPM S.p.A. (candi seguito anche la “Banca”) contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 1058 CIC122, comma 5, lett. a), TUF (di seguito, “Accordo”). Tra Si precisa che l’efficacia dell’Accordo è sospensivamente condizionata al completo adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla legge e dalla relativa normativa secondaria; l’avveramento di detta condizione fa retroagire i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale propri effetti alla data in cui la stipulazione dell’Accordo si è perfezionata. Si precisa che non sia l’Accordo ha per ciò stesso sacramento (can. 1055oggetto le azioni ordinarie emesse dalla Banco BPM S.p.A., par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. come meglio descritte al paragrafo 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardopresente documento. La Conferenza episcopale italiana Banco BPM S.p.A. ha già adottatosede legale in Xxxxxx, per parte suaxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, alcune delibere relative n. 4, avente n. 09722490969 di c.f. e di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi e p. IVA n. 10537050964, è iscritta all’Albo delle Banche al n. 8065, con cod. ABI n. 05034 ed è Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 237. Al 18 gennaio 2021, data in cui si è perfezionata la stipulazione dell’Accordo, e alla data odierna, il capitale sociale della Banca ammonta a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato euro 7.100.000.000,00 ed è rappresentato da n. 1164/90/RS 1.515.182.126 azioni ordinarie senza indicazione del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiavalore nominale.

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Samples: Accordo Di Consultazione Tra Soci Banco BPM s.p.A.

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa presente Guida ha l’obiettivo di illustrare la Convenzione per la “Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni”, ad eccezione stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e le seguenti società (di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito Fornitore) quale aggiudicatari dei lotti della procedura di gara: - Lotto 1 (canVetture operative): LeasePlan Italia S.p.A.; - Lotto 2 (Berline medie): LeasePlan Italia S.p.A.; - Lotto 3 (Berline grandi): Leasys S.p.A.; - Lotto 4 (Veicoli commerciali): Leasys S.p.A.; - Lotto 5 (Veicoli elettrici): LeasePlan Italia S.p.A.. Il sistema delle Convezioni è regolato, in particolare, dall’art. 1058 CIC)26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dall’art. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 105558 l. 23 dicembre 2000 n. 388, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 D.M. 24 febbraio 1984 tra l’Italia 2000 e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardodal D.M. 2 maggio 2001. La Conferenza episcopale italiana Convenzione in oggetto ha già adottatodurata contrattuale di 12 mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, per pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte suadelle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip. Gli ordinativi di fornitura dovranno essere inviati direttamente al Fornitore, alcune delibere relative secondo quanto esposto nel paragrafo 6, previa registrazione on line, qualora non avvenuta in precedenza, al sistema degli Acquisti in Rete. Si rammenta che ogni obbligazione derivante dall’invio dell’ordinativo di fornitura (dal rispetto dei livelli di servizio all’eventuale applicazione delle penali) è fra l’Amministrazione ed il Fornitore che è il solo responsabile dell’adempimento contrattuale. La presente guida unitamente a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice tutta la documentazione relativa alla Convenzione è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare> Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9adesione, 10modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2ecc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14P.A. al numero verde 800-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia906227.

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Samples: presidenza.governo.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’organizzazione generale del 56° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (di seguito indicato anche come Festival o Festival di Sanremo o Sanremo 2006) è stata affidata dal Comune di Sanremo alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa. L’incarico di realizzare Sanremo 2006 è attribuito a XXXXXX che si avvale della collaborazione di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055Direttore artistico dello spettacolo, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930Direttore artistico-musicale Xxxxxxxxx Xxxxx che, insieme al Direttore artistico, provvedera’ alla composizione del cast, alla cura dei rapporti con le case-etichette discografiche ed alle altre funzioni, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, stabilito dal presente regolamento. La Direzione di Rete nomina l’Organizzazione del Festival che risultasse contrariaè l’ufficio di RAIUNO delegato a produrre l’intero progetto. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con Per la prima domenica di quaresima del 1991. Pertantosuddetta manifestazione la RAI, a partire dal 17 febbraio 1991sua discrezione, potrà perfezionare accordi di sponsorizzazione, telepromozioni e/o altre iniziative promozionali. Sanremo 2006 prevede una competizione tra canzoni inedite interpretate da artisti appartenenti a tre categorie, Xxxxx, Uomini, Gruppi, ciascuna delle quali formata da 6 (sei) artisti per un totale di 18 (diciotto) e ad una quarta categoria, Giovani, composta da 12 (dodici) artisti. L’assegnazione delle canzoni-artisti nelle categorie, la suddivisione nelle serate e l’ordine di esecuzione in ciascuna delle serate sono determinati dall’Organizzazione. Le cinque serate saranno così strutturate: Interpretazione-esecuzione delle 18 (diciotto) canzoni-artisti appartenenti alle categorie Donne, Uomini e Gruppi, con votazione della giuria demoscopica. Per ogni categoria, verranno stilate le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiagraduatorie e rese note al pubblico. Presentazione dei 12 (dodici) artisti appartenenti alla categoria Giovani.

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Samples: www.comunealassio.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per le Tecnologie Server 1 – Lotto 4 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Tecnologie Server 1. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificataP.A. al numero verde 800 753 783. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

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Samples: convenzioni.converge.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl Comune di Livorno, ad eccezione in occasione del centenario della morte di coloro ai quali Xxxxxx Xxxxxxxxxx, intende organizzare presso il diritto lo proibisce (canMuseo della Città, situato in Piazza del Luogo Pio, una grande mostra dal titolo “ MODIGLIANI E L’AVVENTURA DI MONTPARNASSE. 1058 CIC)CAPOLAVORI DELLE COLLEZIONI NETTER E XXXXXXXXX A LIVORNO”. In ragione di ciò sono stati stipulati un protocollo d’intesa ed un conseguente accordo di prestito tra Comune di Livorno e Institut Restellini srl per ottenere in prestito ed esporre a Livorno la mostra già creata presso la Pinacotheque de Paris dal 27 marzo al 16 settembre 2012; La mostra si compone di n. 122 opere di cui 14 di Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Fra queste alcuni dei più noti capolavori del grande artista . Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo gli altri artisti presenti si citano Xxxxxxx ed Xxxxxxx ed in generi gli artisti della scuola di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardoParigi. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatomostra avrà durata dal 7 novembre 2019 al 16 febbraio 2020, per parte sua, alcune delibere relative dopo di che verrà presentata in Sudamerica a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS Città del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificataMessico. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni grande qualità della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sedemostra, che risultasse contrariasi svolgerà nella città natale dell'artista, in occasione del centenario della sua morte, rappresentano un’occasione unica ed irripetibile, in grado di avere visibilità e risalto internazionale. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore Sarà predisposto apposito catalogo. L’Amministrazione sta avviando rapporti formali con la prima domenica i più alti livelli istituzionali nazionali e regionali per ottenere adeguate forme di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiacoinvolgimento e patrocinio.

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Samples: www.comune.livorno.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Microsoft EA 5 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto unico (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con TELECOM ITALIA S.p.A. (di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il/i suddetto/i lotto/i. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Microsoft EA 5 Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059CIG della Convenzione: 7621449AAB). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: www.regione.sardegna.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Servizi di Print & Copy Management 3 – Lotto 2 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con PROJECT INFORMATICA SRL (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce lotto 2. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Acquista > Convenzioni > Servizi di Print & Copy Management 3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: convenzione.project.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale (Capitolato Tecnico, ad eccezione Convenzione, Condizioni Generali, Offerta del Fornitore, ecc..) da cui questa Guida ne rappresenta una estrapolazione di coloro sintesi non esaustiva. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 1 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai quali sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Italware S.r.l. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > PC DESKTOP E Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: www.italware.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, ad eccezione con sede in Roma, via Salaria 1027, (d’ora innanzi per brevità anche semplicemente Istituto o IPZS), con determina del 25/01/2013, indice ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 una gara mediante procedura aperta finalizzata alla definizione di coloro ai quali il diritto lo proibisce un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a supporto delle attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza sistemistica dei sistemi informativi gestiti da IPZS compresi anche gli ambienti gestionali riferiti al sistema informativo aziendale (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2SAP). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici relativo bando di gara è per norma generale regolato dal diritto canonico stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 17/04/2013 con il numero di riferimento n. 125720-2013-IT. I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet di IPZS www.ipzs.it (cfr can. 1059Area Fornitori – Bandi di gara). Per i cattolici italiani Il presente Disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la disciplina generale è integrata (cfr candocumentazione di gara, inclusa la domanda di partecipazione e l’offerta, nonché alle modalità di prestazione della cauzione e di espletamento della procedura. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia Sono designati, ai sensi e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa per gli effetti puramente civili dell’art. 10 del matrimonio medesimo (artD.Lgs. 8n. 163/2006: • quale Responsabile del Procedimento per la fase dell’Affidamento, comma primo)l’avv. Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoAlessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti • all’atto dell’aggiudicazione definitiva verrà indicato il Responsabile del Procedimento per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice la fase di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067Esecuzione del contratto; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto • all’atto dell’affidamento verrà indicato il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS Direttore dell’esecuzione del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiacontratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce Agenzia delle entrate–Riscossione (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr d’ora in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano avanti anche la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2AdeR”), fanno salva con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28/05/2018, ha indetto una procedura aperta, sottosoglia, ai sensi dell’art.36, commi 2 e 9 e dell’art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per l’affidamento del servizio di brokeraggio volto a supportare la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative propria competente struttura interna - in vista della successiva scadenza al riguardo31/10/2019 dei contratti di assicurazione – nella predisposizione della documentazione tecnica della nuova procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi nonché per la gestione ed esecuzione dei contratti stipulati all’esito della procedura stessa. La Conferenza episcopale italiana suddetta procedura per l’affidamento dei servizi di brokeraggio è stata aggiudicata alla società XXXXXX ITALIA S.p.A. e, in data 26/10/2018, è stato sottoscritto con l’aggiudicatario il contratto prot.2018/5642987. In forza dell’attività congiunta svolta con la suddetta XXXXXX ITALIA S.p.A., con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/07/2019, AdeR ha già adottatoindetto una procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016, suddivisa in 11 Lotti, per parte sual’affidamento dei servizi assicurativi per la durata di 18 mesi, alcune delibere relative a taluni aspetti all’esito della disciplina matrimoniale affidati dal codice quale sono stati sottoscritti i seguenti contratti: Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx Iscritta al registro delle imprese di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9Roma, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) C. F. e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.P. IVA 13756881002

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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioOgni anno il Comune di Carpi realizza un programma articolato di eventi culturali, ad eccezione musicali, di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra spettacolo e di intrattenimento presso i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055diversi spazi del centro storico cittadino, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)nelle frazioni e parchi cittadini e presso gli istituti culturali, dedicati al pubblico di ogni fascia di età. Per tali eventi si rende necessaria la presenza di personale addetto ai servizi di controllo nei luoghi pubblici e presso istituti culturali, per garantire i cattolici italiani livelli di sicurezza richiesti dalla normativa in materia di manifestazioni pubbliche. - circolare n. 1101 del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”; - d.m. 6 ottobre 2009 “Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia selezione e la Santa Sede (cfr formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”; - r.d. 18 giugno 1931 n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "; - d.m. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”; - d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; - d.p.r 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in particolare art. 8 dell’Accordo attuazione delle direttive 2004/17/CE e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato2004/18/CE», per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti parti ancora in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.vigore;

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Samples: www.comune.carpi.mo.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente documento informativo (di seguito, ad eccezione “Documento Informativo”) è stato predisposto da Abitare In S.p.A. (di coloro seguito, “Abitare In” o la “Società”) ai quali il diritto lo proibisce sensi dell’articolo 5 del “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (candi seguito, “Regolamento Consob”), come previsto dall’art. 1058 CIC)2 del Regolamento Parti Correlate per gli Emittenti AIM, nonché del’art. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia 10 della “Procedura per ciò stesso sacramento operazioni con Parti Correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A. del 31 marzo 2016 (can. 1055di seguito, par. 2la “Procedura”). Il matrimonio presente Documento Informativo è relativo all’operazione (di seguito, “Operazione”) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 gennaio 2017, avente ad oggetto la sottoscrizione del contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico di service infragruppo con la società Abitare In Maggiolina s.r.l. (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2P.IVA 05377590962), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili società interamente partecipata da Abitare In S.p.A. Con delibera del matrimonio medesimo (art. 8Consiglio di Amministrazione del 11 gennaio 2017, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative sono stati conferiti al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoPresiedente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari o anche solo utili, nessuno escluso o eccettuato, per parte suail compimento della predetta Operazione, alcune delibere relative conferendo allo stesso incarico di sottoscrivere il relativo contratto, fissandone termini e modalità di perfezionamento, nei limiti del corrispettivo pattuito, firmando tutti gli atti e accordi collegati e compiendo tutte le attività necessarie e/o opportune al fine di dare esecuzione a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nntale incarico. 9Il presente Documento Informativo, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” pubblicato in data 26 settembre 199018 gennaio 2017, disponendo che contestualmente all’entrata è a disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società, in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogateMilano, via Xxxxxx Xx Marchi n.3, e sul sito internet della Società, xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, alla sezione quatenus opus sitInvestors, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

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Samples: abitareinspa.com

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioAutostrade per l’Italia S.p.A., ad eccezione (di coloro ai quali seguito “ASPI”), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., Capitale Sociale Euro 622.027.000,00 con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxxx, 50 - 00159 Roma, P. IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000, concessionaria della costruzione e dell’esercizio delle autostrade di cui alla convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007, approvata per Legge 6 giugno 2008, n. 101, consente l’accettazione dei mezzi di pagamento Telepass per il diritto lo proibisce pagamento differito del pedaggio presso le stazioni in entrata ed in uscita delle autostrade italiane a pagamento presso i cui impianti di esazione i predetti titoli sono in accettazione in forza di accordi in essere con ASPI e le diverse concessionarie autostradali, secondo le norme e condizioni generali riportate di seguito nel presente modulo, che viene sottoscritto dal cliente di DKV Euro Service o dal membro del Consorzio (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido in seguito "Cliente") contestualmente alla sottoscrizione del contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2)di adesione al servizio Telepass. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è Cliente si impegna ad osservare le modalità di seguito indicate per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr canil transito nelle piste Telepass e nelle piste bimodali Viacard/Telepass delle stazioni in entrata ed in uscita della rete autostradale italiana a pedaggio. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le Le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiapotranno essere modificate da ASPI che ne darà comunicazione.

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Samples: www.dkv-mobility.com

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa Direzione Generale della Centrale regionale di committenza, ad eccezione in qualità di coloro soggetto aggregatore, con Determinazione prot. n. 10177 rep. n. 725 del 21 dicembre 2021, ha indetto una procedura aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro (di seguito: Convenzione) per la fornitura ordinaria, continuativa, senza vincolo di esclusiva, di farmaci, parafarmaci e di tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo alle Farmacie Comunali di Giba e di Narcao, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, nelle appendici e nei relativi allegati. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai quali sensi degli artt. 60 e 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato. Il luogo di svolgimento del servizio è il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, parterritorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2] Il bando di gara è stato: - inviato alla Gazzetta Ufficiale della comunità europea in data 21/12/21; - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20); - pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx; - inviato per la pubblicazione su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e su 2 quotidiani a rilevanza nazionale Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto per l’aggiudicazione della Convenzione. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr canil dott. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioniXxxxxxxx Xxxxxxx, mentre riconoscono ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti di Giba e Narcao in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente al singolo Ordinativo di fornitura. Nella presente gara la Centrale regionale di committenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in poi “Centrale regionale”), svolge le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/2014, ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione regionale in materia ecclesiastica” di appalti pubblici. Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2.4 del presente disciplinare. Nel periodo di validità delle Convenzioni, ciascuna Amministrazione, previa registrazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx potrà emettere Ordinativi di fornitura (art. 2i.e. contratti), fanno salva sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare l’Amministrazione stessa, fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile. Le prestazioni contrattuali saranno in concreto determinate dagli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti, secondo le modalità disciplinate dal Capitolato tecnico. Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Amministrazioni fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Gli Ordinativi di fornitura devono essere inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni attraverso la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo piattaforma SardegnaCAT. Le registrazioni delle Amministrazioni al sistema non implicano una verifica, da parte della Centrale regionale, dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun punto ordinante; la Centrale regionale non risponde quindi di Ordinativi di fornitura (artcontratti) sottoscritti da punti ordinanti non autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoLe Amministrazioni che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano, per parte suaciascuno di detti acquisti, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9un responsabile del procedimento, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contrariaoltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il Presidente responsabile del procedimento dell’Amministrazione aderente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo Ordinativo di fornitura, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaconformità delle prestazioni.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Convenzione per la “fornitura di PC Portatili e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2” (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il RTI Infordata S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. (di coloro seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > PC portatili e tablet 1. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai quali il diritto lo proibisce sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (canCodice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione Con la stipula della Convenzione le società Infordata S.p.A. e Xxxxxxxx S.p.A. hanno già ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni richieste. 1058 CIC)Pertanto i singoli Enti ordinanti non dovranno richiedere alle suddette società dichiarazioni aggiuntive. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale In particolare entrambe le società hanno autorizzato Consip alla pubblicazione sul sito della Convenzione dei dati relativi alla Tracciabilità Finanziaria, che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055sono quindi disponibili, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)senza necessità di richiedere specifiche dichiarazioni in merito. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: www.cmav.so.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa presente gara viene espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti RFI (www.ac- xxxxxxxxxxxxxxx.xx), ove è possibile trovare il “Regolamento per l’accesso al Portale delle gare online di RFI S.p.A.”, nonché il presente disciplinare, il bando di gara, lo schema di contratto, i relativi allegati e ogni altro modello di dichiarazione da presentare in gara, ivi compreso il DGUE. Il disciplinare e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara. La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori speciali In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad eccezione oggetto “Barre grezze per aghi”, pertanto materiali con caratteristiche standardizzate, prodotti sulla base della specifica tecnica RFI TCAR SF AR 02 001 D del 1/9/2017 posta a base di coloro ai quali gara che non consente discrezionalità rispetto alle prescrizioni tecniche ivi previ- ste. La documentazione tecnica posta a base di gara definisce infatti in maniera puntuale le seguenti caratteristiche peculiari, che rendono la fabbricazione del prodotto oggetto della fornitura non suscettibile di soluzioni tecniche discrezionali: - Qualità dell’acciaio; - Profilo (dimensioni) - Tolleranze sul profilo - Tolleranze di rettilineità, planarità e torsione del prodotto, classe di rettilineità. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione richieste nel disciplinare de- vono essere prodotte con riferimento alla presente procedura e devono essere rese esclu- sivamente utilizzando i modelli indicati e pubblicati nell’area riservata individuata tramite il diritto lo proibisce numero di gara all’interno del suddetto Portale Acquisti e sottoscritte con valido dispo- sitivo di firma digitale. Al riguardo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni con- tenute nel D.Lgs. 82/2005 s.m.i. recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (can. 1058 CICCAD). Tra i battezzati I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Le comunicazioni di cui ai commi 2, e 5 dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016 (es. aggiudicazione definitiva, etc.) verranno effettuate con la funzione Messaggistica del Portale Acquisti di RFI. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o con- sorzi ordinari, anche se non può sussistere ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggre- gati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si in- tende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione re- capitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. Gli operatori economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della pro- cedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d’asta e gli accordi di cartello. In caso di inosservanza rispetto a quanto sopra, RFI S.p.A. segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’X.X.XX., all’Antitrust, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forni- ture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. La partecipazione alla procedura di gara in modalità telematica è aperta, previa identifi- cazione, agli operatori in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale Acquisti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), denominato: “Requisiti minimi HW e SW”, nonché di un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento indirizzo di Posta Elettronica Certificata (can. 1055, par. 2PEC). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è È altresì obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante o di eventuali procu- ratori di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo in- cluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per norma generale regolato dal diritto canonico l’Italia Digitale (cfr canAGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1059)38, co. 2, del d.P.R. 445/2000. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano firma digitale dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertantoes- sere valido, a partire dal 17 febbraio 1991pena di esclusione, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaalla data di inserimento del documento stesso nel Por- tale Acquisti. Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es.: .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 3-sexies prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo, le Pubbliche Amministrazioni redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre a certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all’art. 40-bis co. 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In data 19/07/2012, con Circolare n. 25, il Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predi- sposto gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che, per le seguenti fattispecie di contrat- tazione integrativa, valgono le vigenti procedure di certificazione dell’Organo di controllo interno, ai sensi dell’art. 40- bis, co. 1, del citato D.Lgs. n. 165/2001: • contratti integrativi normativi (c.d. articolato), che definiscono la cornice di regole generali concorda- te in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito dal C.C.N.L.; • contratti integrativi economici che, compiutamente e periodicamente, rendono conto della pro- grammazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione del C.C.N.L., ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce uno specifico anno; • contratti stralcio su specifiche materie (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2normativi o economici), fanno salva che possono essere siglati dalle de- legazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal C.C.N.L./CID. In data 23/07/2013 è stata siglata la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili pre-intesa relativa al Contratto integrativo decentrato normativo per il personale delle categorie, nonché economico per l’anno 2013. In ottemperanza alle disposizioni legislative citate e dell’art. 5, co. 3 del matrimonio medesimo (artC.C.N.L. del personale delle categorie del comparto “Regioni e Autonomie Locali” del 01/04/1999, è stato trasmesso all’Organo di controllo interno il testo dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo stipulato dalla delegazione trattante, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi e del rilascio dell’apposita certificazione positiva. 8Detta certificazione è stata emessa in data 27/09/2013. Successivamente, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materiacon Deliberazione n. 1815 del 08/10/2013, la Conferenza Episcopale ItalianaGiunta Regionale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” quale è stato sottoscritto in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia10/10/2013.

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Samples: trasparenza.regione.puglia.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimonio, ad eccezione costituire motivo di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardoConsip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La Conferenza episcopale italiana presente guida ha già adottato, l’obiettivo di illustrare le modalità operative per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti la gestione della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. fase esecutiva della Convenzione per la Energia Elettrica ed. 16 – Lotti nn. 95, 10, 3113, 15 e 16 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Enel Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Energia Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121adesione, par. 1; 1126; 1127modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica E Dei Servizi Connessi Per Le Pubbliche Amministrazioni, Ai Sensi Dell’articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 N. 488 E

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale (Capitolato Tecnico, ad eccezione Convenzione, Condizioni Generali, Offerta del Fornitore, ecc..) da cui questa Guida ne rappresenta una estrapolazione di coloro sintesi non esaustiva. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 3 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai quali sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > PC DESKTOP E Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: convenzioni.converge.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente documento rappresenta una serie di specifiche tecniche, a cui la ditta aggiudicataria dovrà necessariamente uniformarsi, relative a servizi di un sistema informativo gestionale web-based(come meglio specificato al successivo par. 7) integrato ed interoperativo, basato su un'unica banca dati centralizzata. Si utilizzeranno gli applicativi forniti per moduli “Atti” e “Gestione documentale dei procedimenti con monitoraggio rispetto tempistica e fascicolazione informatica”, “Protocollo, Xxxxx, Notifiche, Albo on line, Gestione Contratti e Albo operatori economici, Portale Trasparenza”, “Performance -Controllo di gestione”, “Whistleblowing”, “Elenco operatori Economici”. L'appalto dovrà altresì prevedere i servizi di installazione, attivazione e configurazione della parte applicativa (rimanendo all’ente la parte sistemistica), di migrazione delle banche dati relative agli applicativi oggetto di gara attualmente in uso presso l’ente, di formazione, personalizzazione e servizi di assistenza, manutenzione correttiva ed adeguativa e di conservazione digitale a norma (come previsto dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2013). L'appaltatore dovrà inoltre rispettare nell'ambito degli applicativi forniti le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di AGID del 9/9/2020, nonchè i Piani Triennali per l’informatica nella Pubblica Amministrazione di AGID, compreso quello attuale, che potranno comunque prevedere adeguamenti o modifiche ai software forniti, infine in via non esaustiva dovrà fornire e aggiornare gli applicativi secondo il testo vigente delle seguenti normative: D. Lgs. n. 267/2000, la Legge n. 241/90, il D. Lgs. n. 82/2005, la Legge n. 190/2012 e relative indicazioni tecniche fornite dall'Autorità di vigilanza e poi da ANAC, il Decreto Lgs. n. 33/2013, la Legge n. 120/2020, D. Lgs. n. 50/2016. Il passaggio dalla situazione attuale, dove coesistono applicazioni diverse e banche dati multiple e replicate, ad eccezione una suite integrata, consentirà al Comune Grosseto di: • rispondere in maniera più efficiente agli obblighi normativi previsti dalle leggi; • rendere più snella ed efficace la propria azione amministrativa; • rendere più trasparente l'attività dell’Ente; • rendere maggiormente interattivo il rapporto con i cittadini e le imprese; • avviare un processo di coloro razionalizzazione complessiva della spesa; • innalzare la qualità dei servizi erogati ai quali il diritto lo proibisce (cancittadini. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055In caso di discordanza tra offerta tecnica e regole specificate nel presente documento si considerano prevalenti queste ultime, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione tranne nel caso in cui, a giudizio del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 Direttore della Esecuzione del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”Contratto o suo delegato, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti caratteristiche dell’offerta risultino migliorative rispetto a quanto previsto dal presente capitolato. In caso di norme del 1 luglio 1929 presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e del 1 agosto 1930infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra eventuale prescrizioneevenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante e l’Aggiudicatario, emanata dalla Santa Sederiportate negli allegati o in altra documentazione posta a base della procedura di affidamento, che risultasse contrariaretrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il Decreto generale in data 5 novembre 1990quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, disponendo che entri in vigore con la prima domenica ed a porre ulteriori oneri a carico di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaquest’ultimo.

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Samples: new.comune.grosseto.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl presente appalto decorrerà a far data dal giorno della firma del contratto Roma Capitale, ad eccezione Municipio Roma X con sede in Xxxx Xxx X.X. Xxxxxxxxx 00, xxx. 00000 codice fiscale 02438750586, P. Iva 01057861005 nella persona del Direttore della Direzione Socio Educativa Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma 08.05.1956, ai sensi dell’articolo 107, comma 3 lettera c del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.l. in seguito “Roma Capitale” il R.T.I. costituito da Nuova Socialità Onlus, in qualità di coloro ai quali il diritto lo proibisce (canmandataria, la Soc. 1058 CIC)Coop. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (canSoc. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia Agorà e la Santa Sede (cfr Soc. Coop. Soc Onlus Presenza Sociale in particolare artqualità di mandanti, sede legale Via Xxxxxx Xxxxxxx n. 1a/3/3a c.a.p.00152 C.F. 04862910587 P.I. 01315411007, rappresentato legalmente dal Sig. 8 dell’Accordo Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli il 18.12.1954 ai sensi dell’articolo 32 quater codice penale, come sostituito dall’articolo 3 della legge 15/11/1993 n.461, il rappresentante legale dichiara come da attestazioni agli atti di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. con D.D. n. del e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioniatti ad essa collegati, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione l’Amministrazione ha autorizzato l’affidamento al R.T.I. costituito da Nuova Socialità Onlus, in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice qualità di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materiamandataria, la Conferenza Episcopale ItalianaSoc. Coop. Soc. Agorà e la Soc. Coop. Soc Onlus Presenza Sociale in qualità di mandanti, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato sede legale Via Xxxxxx Xxxxxxx n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.1a/3/3a c.a.p.00152 C.F. 04862910587 P.I. 01315411007

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Samples: www.comune.roma.it

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Pc Portatili e Tablet 3 – Lotto 2 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con RTI Infordata S.p.A. e Italware S.r.l. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il/i suddetto/i lotto/i. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Acquista > Convenzioni > Pc Portatili e Tablet 3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Con la stipula della Convenzione il diritto lo proibisce (canFornitore RTI Infordata S.p.A. e Italware S.r.l. 1058 CIC)ha già ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni richieste. Tra Pertanto i battezzati singoli Enti ordinanti non può sussistere un valido contratto matrimoniale dovranno richiedere al suddetto Fornitore dichiarazioni aggiuntive. In particolare il Fornitore ha autorizzato Consip alla pubblicazione sul sito della Convenzione dei dati relativi alla Tracciabilità Finanziaria, che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055sono quindi disponibili, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)senza necessità di richiedere specifiche dichiarazioni in merito. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

PREMESSA. Il presente documento costituisce un invito a presentare offerta per l’affidamento di un Appalto Specifico basato sull’Accordo Quadro per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale dell’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (nel prosieguo per brevità AgID), stipulato dalla Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, la presente procedura costituisce un rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari del predetto Accordo Quadro e segnatamente tra: - Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.l. - Xxxxxxx S.p.A. (subentrata il 6 Agosto 2015 alla Seneca S.p.A.) - Cisalpina Tours S.p.A. - Uvet American Express Corporate Travel S.p.A.. per l’aggiudicazione di un Appalto Specifico da parte dell’AgID, avente ad oggetto quanto di seguito indicato. La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 3 mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell’offerta, d’analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella presente Richiesta di Offerta. Ai fini della partecipazione è indispensabile: • il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; • la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 0.8 o superiore e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. Per il presente Appalto Specifico è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 il termine del procedimento per la conclusione dell’Appalto Specifico è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. In riferimento all’iniziativa in questione, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora X.X.XX.) ha stabilito che “Tutti possono contrarre matrimonioi contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione all’accordo quadro, necessiteranno dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto” senza prevedere alcun contributo in capo all’Operatore economico nonché in capo alla Stazione Appaltante; a tal fine si rappresenta che il predetto CIG derivato è il seguente: 6861635055. Si evidenzia che gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro sopra menzionati, avendo già provveduto ad eccezione effettuare il versamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) in sede di coloro partecipazione all’Accordo Quadro e in ragione del relativo importo, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti ai quali sensi della predetta normativa. L’avviso della Richiesta di Offerta e, quindi, di avvio del confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico è comunicato nell’apposito spazio delle comunicazioni a Sistema, nonché, comunque, presso la casella di posta elettronica del Fornitore indicata nella dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro (cfr.: paragrafo 4.3.2 del Capitolato d’Oneri), o nella diversa casella di posta elettronica o al diverso numero di fax comunicato alla Consip S.p.A. a cura del medesimo Fornitore. La richiesta di offerta può essere consultata dal Fornitore invitato mediante l’accesso all’area del Sistema “Dettagli dell’iniziativa”. In particolare, l’offerta per il presente Appalto Specifico deve essere presentata mediante l’utenza per l’accesso al Sistema ottenuta in sede di registrazione al Sistema medesimo, quindi dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore (generale o speciale), in possesso degli idonei poteri di presentare offerta nelle gare ad evidenza pubblica, di impegnarsi e di stipulare contratti con la P.A.. Il Fornitore, con la presentazione dell’offerta per l’Appalto Specifico, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al Fornitore registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta, nel Capitolato d’Oneri, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche Regole), allegato 2, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. La presentazione dell’offerta e la serietà della medesima sono garantite dalla cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro. Il Fornitore manleva e tiene indenne l’AgID, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente Richiesta di Offerta e nel Capitolato d’Oneri, nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Richiesta di Offerta, l’AgID, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto lo proibisce (candi agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia Ai fini della ammissione delle offerte, la Consip S.p.A. pone a disposizione dell’AgID, per ciò stesso sacramento (can. 1055la presente procedura, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è la documentazione amministrativa presentata da ciascun Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo partecipazione alla relativa procedura e per la stipula di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia detto atto, nonché l’eventuale ulteriore documentazione presentata ai sensi e la Santa Sede (cfr in particolare art. per gli effetti di quanto disposto nell’articolo 8 dell’Accordo Quadro; tutta la predetta documentazione, ivi inclusi i dati e n. 4 le informazioni ivi contenute, sarà utilizzata dall’AgID nella fase di aggiudicazione del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991Appalto Specifico. Pertanto, a partire qualora nel corso della presente procedura sia accertata la non validità o l’inefficacia della predetta documentazione, ovvero la non veridicità del contenuto della medesima, l’AgID procederà alla esclusione del concorrente dal 17 febbraio 1991presente Appalto Specifico e all’escussione della cauzione di cui all’articolo 11 dell’Accordo Quadro, ferme restando le presenti norme entrano in vigore per tutte ulteriori conseguenze previste nel medesimo Accordo Quadro. Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le Chiese particolari in Italiaproblematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Tutti gli importi della documentazione si intendono IVA esclusa.

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Samples: Richiesta Di Offerta

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per Licenze Software Multibrand Edizione 3 – Lotto 1 (ORACLE) (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con RTI Italware S.r.l. e Eurolink S.r.l. (di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Acquista > Convenzioni > Licenze Software Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per Licenze Software Multibrand Edizione 3 – Lotto 6 - SAP (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con RTI Italware S.r.l. Technis Blu s.r.l. (di coloro ai quali il diritto lo proibisce seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per suddetto lotto. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Acquista > Convenzioni > Licenze Software Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa Compagnia di Assicurazione Reale Mutua (di seguito denominata anche Società o Assicuratore) aggiudicataria della gara per la stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa in forma collettiva di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Notai in esercizio, ad eccezione dei Titolari di coloro pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato con eventuale estensione ai quali componenti il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo nucleo familiare di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia ciascuno dei soggetti sopra indicati e la Santa Sede Cassa Sanitaria Previass II (cfr di seguito denominata anche Cassa di Assistenza) sulla base di specifici accordi tra loro intervenuti, si impegnano, sulla base del presente contratto ad erogare a favore dei Notai in particolare art. 8 dell’Accordo esercizio, dei Titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicon eventuale estensione ai componenti il nucleo familiare di ciascuno dei soggetti sopra indicati (in seguito denominati Assistiti) indennizzi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice rimborsi di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione spesa per i Sacramenti casi di malattia, infortuni e parto secondo le norme di seguito indicate. Dette prestazioni verranno rese per il tramite della citata Previass II Cassa di Assistenza iscritta all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al decreto Min.Lav. del 27/10/2009 la quale dichiara di essere idonea ed abilitata a norma di Legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario per la categoria assicurata di cui ai successivi artt. 1.2 e 1.5 della Sezione 1 luglio 1929 del presente contratto, ai fini degli aspetti fiscali e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiacontributivi.

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Samples: Convenzione Rimborso Spese Mediche

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioIl Comune di Napoli intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, ad eccezione comma 2, lettera b) punto 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della “fornitura di coloro licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi”, Codesto Operatore è, pertanto, invitato a presentare offerta nell’ambito della presente procedura e sulla base delle previsioni contenute nella presente Lettera di Invito con relativi allegati e nel Capitolato Tecnico, ferma restando ogni più ampia opzione di negoziazione della medesima offerta, e senza pregiudizio alcuno per la facoltà di scegliere se addivenire o meno all’aggiudicazione, spettante alla scrivente Stazione Appaltante. Qualora la presente negoziazione non andasse a buon fine, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla stipula del contratto con l’Operatore, ai quali il diritto lo proibisce (cansensi e per gli effetti dell’art. 1058 CIC)95, comma 12, del D.Lgs. Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2)n. 50/2016. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici presente appalto è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr caninteramente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 1059)58 del D.Lgs. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 199150/2016. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991l’offerta dovrà essere formulata e ricevuta dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaaccessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . All'indirizzo di cui sopra sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.

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Samples: Patto Di Integrità

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioLa Società ACI Informatica S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche ACI Informatica), ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche e degli apparati di rete LAN e WAN di ACI Informatica, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25/11/2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Profilo del Committente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx, e per estratto su 4 quotidiani Inoltre, il bando è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/) di cui all’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. Si rende noto che, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, le spese per la pubblicazione di cui al all'articolo 66 del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno essere rimborsate ad eccezione ACI Informatica S.p.A. da parte dell'Aggiudicatario della presente procedura entro il termine di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale)60 giorni dall’aggiudicazione. Tali disposizionicosti sono stimati, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà in misura indicativa, complessivamente in € 4.000,00 (...) della giurisdizione quattromila/00); rimane inteso che ACI Informatica S.p.A. si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8sede di comunicazione ex articolo 79, comma primo)5, del D.Lgs. Lo Stato italiano dovrà dare n. 163/2006, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese. Informazioni sulla documentazione ufficiale di gara e sulla documentazione complementare sono disponibili ai punti di contatto indicati al punto I.1) del Bando di gara. E’ possibile acquisire copia non ufficiale della documentazione di gara consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le necessarie disposizioni attuative norme integrative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatobando stesso relative alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, per parte sua, alcune delibere relative ai documenti da presentare a taluni aspetti corredo della disciplina matrimoniale affidati dal codice stessa e alla procedura di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiaaggiudicazione dell’appalto.

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Samples: www.informatica.aci.it

PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’affidamento del servizio, ad eccezione effettuato ai sensi degli artt. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà attraverso procedura di coloro gara aperta, interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Intercent-er “SATER” (Sistema per gli acquisti telematici dell’Xxxxxx Xxxxxxx), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai quali il diritto lo proibisce sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Codice dei contratti pubblici” (can. 1058 CICin seguito Codice). Tra i battezzati non può sussistere L’appalto è costituito da un valido contratto matrimoniale che non sia lotto unico d’aggiudicazione, in quanto il servizio in concessione è di per ciò stesso sacramento sé indivisibile. Il luogo di svolgimento del servizio è Cesenatico (can. 1055, par. 2FC). Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (SATER) di cui al successivo paragrafo 1.2. del presente disciplinare. Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato presente Disciplinare di gara e condizioni contrattuali (in seguito “Disciplinare”) contiene le norme inerenti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal diritto canonico Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Xxxxxx-Romagna (cfr can. 1059Stazione Appaltante, in seguito “S.A.”). Per , le modalità di presentazione dell’offerta economica, i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia documenti da presentare a corredo della stessa e la Santa Sede procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i “servizi inerenti la gestione dello stabilimento balneare denominato “Lido del Finanziere”, sito in Xxxxxxxxxx (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2XX), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0 – periodo 00.00.0000 / 00.00.0000”. L’autorizzazione per l’indizione della gara in argomento è stata disposta con determina dirigenziale a contrarre (atto autorizzativo) n. 700 del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia27.08.2019.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Contrattuali

PREMESSA. Tutti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono contrarre matrimoniocostituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio – Lotto 4 (di seguito, ad eccezione per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Olivetti S.p.A. (di coloro ai quali seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il diritto lo proibisce suddetto lotto 4. La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Apparecchiature Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059)Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata qualsiasi informazione sulla Convenzione (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo condizioni previste, modalità di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia adesione, modalità di inoltro e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizionicompilazione degli ordinativi, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2etc.) e per assicurare una conforme applicazione il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in ItaliaP.A. al numero verde 800 753 783.

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PREMESSA. Tutti possono contrarre matrimonioL’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, di seguito denominata “ICP”, intende procedere, in qualità di Ente Capofila, all’esperimento di procedura aperta in forma aggregata con l’A.O. della Provincia di Lodi (in qualità di aggregata), in conformità a quanto previsto dagli artt. 54 e 55 (brokeraggio assicurativo) da svolgersi in favore delle succitate AA.OO. - per un periodo di 36 (trentasei) e con facoltà di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi per la sola A.O. della Provincia di Lodi - le cui prestazioni sono elencate nell’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto. La descrizione dell’oggetto del servizio e le modalità di esecuzione dello stesso, nonché gli oneri ed obblighi dell’aggiudicatario sono contenuti nel Capitolato Speciale (vedasi artt. 1, 4, 6, e 7 del CSA) mentre, di seguito, sono indicate le modalità di partecipazione e di svolgimento della gara. Il servizio è suddiviso in 2 distinti lotti, sulla base dell’Azienda Ospedaliera di destinazione, in aggiudicazione disgiunta. L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per singolo lotto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs 163/06, secondo le modalità specificate al paragrafo G) “Criteri di aggiudicazione” del presente Disciplinare. L’importo complessivo presunto a base d’asta per l’intera durata del servizio di 36 mesi è di seguito stimato: Lotto 1: A.O. ICP € 1.228.544,16, determinato in base al prospetto sotto indicato: RISCHI ASSICURATI - (POLIZZE) PREMIO IMPONIBILE ANNUO % PROVVIGIONE BROKER IMPORTO PROVVIGIONE ANNUO (COMPENSO BROKER ANNUO) IMPORTO PROVVIGIONE TRIENNALE (COMPENSO BROKER TRIENNALE) RCT/O 4.929.006,87 8% 394.320,55 1.182.961,65 KASKO 10.439,16 8% 835,13 2.505,40 INFORTUNI 60.978,05 8% 4.878,24 14.634,73 ALL RISK PROPERTY 95.214,72 8% 7.617,18 22.851,53 RESPONSABILITA' CIVILE/PATRIMONIALE P.A. 18.201,15 8% 1.456,09 4.368,28 RCA (n. 9 autovetture) 8.150,49 5% 407,52 1.222,57 Polizza All Risks (annualità 31.01.2012/31.01.2013) Euro 95.214,72 Polizza RCT/O (annualità 31.01.2012/31.01.2013) Euro 3.600.002,94 – premio imponibile conguaglio (annualità 31.01.2012/31.01.2013) Euro 1.329.003,93 Polizza Infortuni (annualità 31.01.2012/31.01.2013) Euro 41.201,46 - premio imponibile conguaglio (annualità 31.01.2012/31.01.2013) Euro 19.776,59 Polizze auto varie (nr 9) (annualità 31.01.2013/31.01.2014) Euro 8.150,49 Xxxxxxx Xxxxx (annualità 31.01.2013/31.01.2014) Euro 8.810,57 - premio imponibile conguaglio (annualità 31.01.2012/31.01.2013) Euro 1.628,59 Polizza Responsabilità Civile/Patrimoniale P.A. (annualità 30.06.2012/30.06.2013) (Euro 18.201,15 Per le polizze All Risks, Auto e Responsabilità Civile/Patrimoniale P.A. non è previsto alcun conguaglio. Non saranno ammessi, a pena di esclusione dalla gara, provvigioni superiori al 5% per la polizza ramo RCA e superiori all’8 % per le restanti polizze rami diversi da RCA. Come stabilito all’art. 13 del Capitolato, si precisa che, per le polizze assicurative dell’A.O. ICP in imminente scadenza (Polizza Infortuni, All Risks Property e Responsabilità Civile/Patrimoniale P.A.), essendo in corso istruttoria per l’espletamento delle nuove procedure concorsuali, qualora, nelle more dell’espletamento della presente gara, fossero aggiudicate le nuove polizze assicurative relative ai suddetti rischi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare gli atti di gara, attraverso la pubblicazione dei dati dei nuovi premi assicurativi imponibili, al fine di consentire ai concorrenti la presentazione di una più idonea ed adeguata offerta. Lotto 2: A.O. della Provincia di Lodi € 432.306,81, oltre ad eccezione € 432.306,81 per l’opzione di coloro ai quali eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi - determinato in base al prospetto sotto indicato: RISCHI ASSICURATI - (POLIZZE) PREMIO IMPONIBILE ANNUO % PROVVIGIONE BROKER IMPORTO PROVVIGIONE ANNUO (COMPENSO BROKER ANNUO) IMPORTO PROVVIGIONE TRIENNALE RCT/O ** 1.650.000,00 8% 132.000,00 396.000,00 FURTO 13.496,93 8% 1.079,75 3.239,26 ELETTRONICA 7.519,63 8% 601,57 1.804,71 FABBRICATI 11.198,89 8% 895,91 2.687,73 INCENDIO 75.538,19 8% 6.043,06 18.129,17 RCA AUTO 6.499,92 5% 325,00 974,99 RC PATRIMONIALE 10.839,39 8% 867,15 2.601,45 INFORTUNI 28.102,88 8% 2.248,23 6.744,69 ELETTRONICA ANTENNE 520,00 8% 41,60 124,80 Le percentuali di provvigione, offerte in sede di gara, si intendono esaustive di tutte le prestazioni richieste al broker e resteranno fisse ed invariabili per l’intera durata contrattuale. Si dà atto che non sono ravvisabili i c.d. “rischi interferenti” e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto il diritto lo proibisce servizio oggetto della gara concerne un’attività professionale di natura intellettuale, e come tale non è soggetto all’applicazione dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. (canin conformità a quanto previsto dall’art. 1058 CIC26, comma 3 bis, del citato decreto). Tra Sono ammessi a partecipare alla gara i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), e-bis), f) ed f- bis), ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. . La partecipazione alla gara è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti presso il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs n. 209/2005 (can. 1055, par. 2Sezione B di cui al citato decreto legislativo). Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso, a pena di esclusione, di Massimale della polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi del D. Lgs n. 209/2005, depositata presso l’ISVAP per norma generale regolato dal diritto canonico un importo non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro (cfr cancome prescritto dall’art. 105912 del C.S.A.). Per Nel caso di Raggruppamento / Consorzio Ordinario di Concorrenti / Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete / GEIE nel suo complesso, almeno l’Impresa mandataria dovrà essere in possesso di una polizza di RC professionale di massimale non inferiore ad € 3.000.000,00; per le mandanti sarà sufficiente il massimale di legge; (per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell’Accordo raggruppamenti temporanei di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell’Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo). Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo. La Conferenza episcopale italiana ha già adottatoimpresa, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice i consorzi ordinari di diritto canonico concorrenti per /e Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE); L’ammissione alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nnprocedura degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’art. 9, 10, 31). Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS 47 del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall’Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata. La Santa Sede ha dato la necessaria “recognitio” in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all’entrata in vigore delle nuove norme siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1 luglio 1929 e del 1 agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria. Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di quaresima del 1991. Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italiamedesimo decreto sopra citato.

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