Common use of PREMESSA Clause in Contracts

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare realizza- re una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti agen- ti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso com- plesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario uni- tario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione contrat- tazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti vi- genti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoCol- lettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheeconomi- che, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio

PREMESSA. Un contratto per il futuro del settore, per la difesa dell’occupazione e dei salari, che definisce un’area contrattuale ampia e inclusiva a tutela delle nuove attività derivanti dalle trasformazioni organizzative anche connesse all’innovazione tecnologica. Il rinnovo del contratto nazionale, mai come in questo tempo particolarmente complesso, rappresenta l’unico riferimento normativo capace di governare, senza strappi, le ampie trasformazioni che stanno coinvolgendo il settore. La fase di rinnovo del CCNL giunge dopo circa un decennio di crisi economica globale e nazionale che ha avuto un pesante impatto nel mondo del credito in termini di taglio del costo del lavoro, del valore netto delle retribuzioni (generalmente rimaste invariate ma in tanti casi fortemente penalizzate) e di riduzione dei livelli occupazionali gestiti nel nostro Paese sostanzialmente con uscite volontarie grazie agli ammortizzatori sociali del settore. È giunto il momento di riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori l’aumento di produttività e una redistribuzione degli utili verso il basso! Le parti stipulanti ottime performance delle banche (9,3 mld di utili nel 2018), riferite peraltro ad una platea di addetti in calo, sono elementi incontrovertibili di un aumento di produttività che deve essere adeguatamente riconosciuto a lavoratrici e lavoratori. La profonda trasformazione in atto, la multicanalità, il presente Accordo Economico Collettivoridimensionamento significativo delle reti, intendono realizzare la digitalizzazione dei processi, insieme alle mutate esigenze professionali nel settore, (sempre più rivolto ad attività di consulenza e a nuovi prodotti -1000 mld di prodotti assicurativi venduti tramite i canali bancari) e l’irruzione di nuovi competitor non bancari, esigono il ridisegno del CCNL come unico e vero collante di settore e riferimento identitario dell’intera categoria. Vogliamo un contratto dai forti contenuti sociali, perché le banche devono mantenere e migliorare il ruolo di motore economico del Paese, per le famiglie, per le imprese e per i territori. Il nuovo contratto dovrà sancire l’eliminazione di politiche commerciali improprie e delle relative pressioni sulle lavoratrici e i lavoratori, rilanciando una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità corretta relazione con il cliente e realizzando, quindi, una reale tutela del risparmio. Nell’ambito di questa tematica è necessario approfondire l’argomento dei consulenti finanziari di cui all’art. 26 del vigente CCNL (“Promotori finanziari”), finora non affrontato da ABI nonostante le richieste sindacali. La centralità delle persone (clienti e dipendenti), una maggiore trasparenza, una migliore qualità di prodotti e servizi, con il conseguente aumento della redditività, saranno le linee guida per aumentare l’occupazione, migliorare i trattamenti economici, individuare le nuove professionalità e potranno contribuire al recupero reputazionale del settore del credito. L‘area contrattuale (artt. 1-5 CCNL) ha l’indubbio merito di avere ancorato tutta la categoria al contratto nazionale; è indispensabile rafforzare e valorizzare questa efficacia adeguandola ai mutamenti in atto nel settore e nel mondo del lavoro. Le continue riorganizzazioni aziendali hanno determinato esternalizzazioni ed appalti di lavorazioni dissaldando progressivamente il forte legame culturale e identitario insito nel rapporto tra lavoratrici e lavoratori occupati e imprese che svolgono attività creditizie, finanziarie o strumentali. Attraverso le maglie larghe dell’art. 3 CCNL, è stato tecnicamente possibile lo scorporo di singole lavorazioni dalle attività rendendole appaltabili e sono stati esternalizzati importanti pezzi d’impresa bancaria, determinando perdita di personale, perdita di know-how e dipendenza economico-strategica delle imprese bancarie da servizi forniti da terzi. Mediante la perimetrazione delle funzioni caratterizzanti l’attività bancaria e la conseguente, coerente individuazione del personale dipendente “dedicato”, sarà possibile tenere insieme: 1) certezza di tutele occupazionali, economiche e normative; 2) stabilità nel perseguimento degli obiettivi strategici generali e tenuta prospettica del settore, anche in funzione antidumping verso i nuovi competitor non bancari (Amazon, Google, ecc.); 3) recupero del rapporto fiduciario con le/i cittadine/ i-risparmiatrici/xxxx e le istituzioni, grazie all’individuazione di agenziauna “filiera fisica” delle responsabilità d’impresa. È necessario rafforzare e ampliare l’ambito di applicazione del CCNL che: - deve comprendere il perimetro di esercizio delle funzioni della Vigilanza (Bankit, nonché alle caratteristiche Consob, BCE) sui soggetti vigilati; - deve costituire un presidio ad applicazione necessaria e certa, e dunque non opzionale o discrezionale. Di conseguenza l’insieme delle imprese commerciali funzioni che caratterizzano l’attività bancaria è inscindibile e dei servizinon esternalizzabile; un esempio del ragionamento riguarda l’intera “filiera del credito”: essa non si può spezzare. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali La stessa gestione degli UTP e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità degli NPL deve essere considerato un complesso normativo unitario contrattualmente all’interno dell’area contrattuale e inscindibileva considerata come suo elemento qualificante e necessario. L’area contrattuale deve comprendere l’ambito essenziale e necessario delle funzioni aziendali di responsabilità e, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoquindi, non comporterà può escludere l’area della responsabilità giuridica di impresa e abbraccia soggetti (banche e lavoratrici/tori), oggetti e attività (funzioni aziendali). L’art. 2 è parte inscindibile dell’area contrattuale, pertanto va confermato nel suo impianto e ulteriormente presidiato specificando che dalle attività, dallo stesso individuate, non possono essere scorporate singole e specifiche lavorazioni che non sono, quindi, appaltabili. Per le specifiche regolamentazioni che si applicano alle attività è necessario prevedere un raccordo graduale in tema di inquadramenti e orario, comunque entro la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoscadenza del nuovo CCNL. Sono fatte salve le condizioni L’elenco delle attività di miglior favore previste dalla Legge cui all’art. 3 del CCNL deve considerarsi esaustivo e dalla contrattazione integrativanon indicativo. Per i contratti complementari si deve ridurre il gap salariale al -10% del tabellare. Nel caso di insourcing (art. 4) occorre prevedere un riallineamento ai trattamenti dell’art. 1 entro la scadenza del nuovo CCNL. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono concerne le disposizioni attività concesse in appalto, al fine di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti responsabilizzare le aziende mandantidel credito, nell’affermare è necessario che, nel caso in cui l’impresa appaltatrice non rispetti il CCNL di riferimento e/o le norme in materia di salute e sicurezza (art. 19, co.3), l’impresa committente provveda alla risoluzione del contratto applicando la loro piena autonomia contrattualex.x. xxxxxxxx sociale. Va previsto, accolgono la richiesta inoltre, nell’incontro annuale, ex art. 12, che l’azienda fornisca l’elenco degli appalti in essere, con l’indicazione di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoattività, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economichemerceologico, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciCCNL applicato, piazza su cui agisce l’appalto, scadenza dello stesso.

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Samples: www.falcri-is.com, www.firstcisl.it

PREMESSA. Le La cultura svolge oggi un ruolo di primaria importanza nella società ed appare quindi sempre più importante trovare strumenti che permettano l’acquisizione di nuove ed importanti risorse e ren- dano maggiormente efficace l’azione amministrativa nell’offerta dei servizi a vantaggio della collettività. Emerge pertanto negli ultimi decenni la necessità della in- troduzione di strumenti giuridici che permettano l’avvio di una politica di investimento volta al reperimento di risorse per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio culturale. At- traverso lo strumento della sponsorizzazione, che vanta senza dubbio molteplici radici nella Costituzione73, le Pubbliche Am- 73 X.XXXXX, X.XXXXXXXX, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008, 213. ministrazioni, di concerto con i privati, si sono poste la finalità di perseguire in regime di partenariato una migliore fruizione di be- ni culturali, ed allo stesso tempo la realizzazione, il restauro o la manutenzione di opere d’importante pregio artistico o architetto- xxxx. È noto che le Amministrazioni Pubbliche hanno sempre in- contrato molte difficoltà, soprattutto finanziarie per ciò che con- cerne la gestione del patrimonio culturale e maggiori ne incon- trano oggi a causa delle ridotte risorse a loro disposizione. Attraverso la sponsorizzazione, si è ritenuto di potere dar vi- ta ad un rapporto-collaborazione che permette alle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivodi ottene- re reciproci vantaggi. Essi, intendono per la Pubblica Amministrazione con- sistono nella realizzazione di notevoli risparmi di spesa (non do- vendosi impiegare risorse che talvolta mancano e talvolta grava- no troppo sul bilancio) pur potendo realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto egualmente la rile- vante finalità di agenziagarantire la salvaguardia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali la tutela e la valorizza- zione dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualibeni culturali; mentre per lo sponsor, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, consistono in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali notevole ritorno d’immagine e professionaliin importanti sgravi fiscali. Le parti si danno atto Il legislatore ha quindi approntato una normativa speciale che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto disciplina le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisponsorizzzazioni dei beni culturali.

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Samples: Università Di Pisa, Contratto Di Sponsorizzazione E Accordi Di Collaborazione. Restauro, Rifunzionamento E Gestione Dei Beni Culturali

PREMESSA. Le parti stipulanti Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’edilizia a Roma, è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione economica, politica e sociale ma è anche il presente Accordo Economico Collettivomomento per una verifica dello stato di salute del settore e rappresenta l’occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di costruttivi interventi di concertazione e di più avanzate relazioni industriali. Nella politica di programmazione economica degli enti locali sono presenti importanti capitoli di programmazione ed attuazione della spesa che, intendono realizzare opportunamente gestiti, possono dare quella auspicata continuità alle costruzioni, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale. Basti pensare al numero e agli importi globali delle delibere per appalti pubblici avviati; all’inizio dei lavori di grandi infrastrutture per la città di Roma tra cui la realizzazione delle reti metropolitane B1 e C; alla riqualificazione dei mercati generali; al completamento dei lavori, all’ampliamento della Galleria d’Arte moderna, alla nuova stazione Tiburtina; al completamento dei lavori al Palazzo delle Esposizioni, al completamento della terza corsia del GRA; alla proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni. Infine, ma di particolare importanza e rilievo, lo sblocco operativo dei programmi di recupero urbano (i noti interventi ex art.11) all’interno del nuovo Piano Regolatore, con riferimento al problema della riqualificazione urbana. Tali prospettive aprono nel settore delle opere sia pubbliche che private buone opportunità occupazionali di cui le Parti ne recepiscono le potenzialità nella stesura definitiva del C.I.P.L., permettendo il mantenimento dell’erogazione di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto ampia gamma di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e assistenze straordinarie a favore dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalilavoratori dipendenti da queste occupati. Le parti si danno atto sociali intendono riaffermare il loro impegno di combattere ed eliminare, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro nero, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per quanto concerne l’esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale. A tale riguardo acquista particolare significato e valenza politica l’attuazione dello strumento operativo del DURC nazionale – Documento Unico di Regolarità Contributiva – che è entrato in vigore il presente Accordo Economico Collettivo1° gennaio del 2006. E’ di tutta evidenza, infatti, che per tutto il periodo al fenomeno da lavoro nero si accompagna una quasi inesistente attenzione alla gestione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario sicurezza e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le delle più elementari norme di prevenzione nei luoghi di lavoro, con la conseguenza di una maggiore incidenza dell’andamento infortunistico. Le parti intendono, inoltre, continuare la fattiva collaborazione al fine di individuare soluzioni che aiutino sia le imprese sia i lavoratori a non disperdere il patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito. A tale scopo le Parti decidono una doppia azione congiunta contro questi fenomeni degenerativi, sia utilizzando e rilanciando l’utilizzo del sistema degli Enti Paritetici in materia di formazione, riqualificazione professionale, formazione continua, implementazione dell’attività di progettualità formativa, sicurezza e monitoraggio della situazione lavori e dell’occupazione, sia attraverso l’utilizzo del predetto DURC . In tale contesto si ribadisce l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i precedenti Accordi Collettivi cantieri e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque in ciascuna unità lavorativa i vigenti C.C.N.L. e C.I.P.L. A tal fine l’ACER si impegna per l’osservanza da parte delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoimprese, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le delle condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con pattuite così come le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoprovinciali si impegnano ad essere coerenti con quanto sottoscritto. Tutto ciò visto e premesso che costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo di rinnovo del CCPL di Roma e provincia, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisi concorda quanto segue.

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Samples: Verbale Di Accordo Sulla Mutualizzazione Prevedi, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Integrativo Del CCNL Del 20 Maggio 2004 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini,

PREMESSA. Le parti stipulanti L’ANCE Napoli e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, convengono per l’area metropolitana di Napoli, con il presente Accordo Economico CollettivoContratto Integrativo Provinciale di Lavoro, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziafar proprio lo spirito, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali le finalità e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette gli indirizzi in tema di relazioni sindacali attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e contrattualicon diversi strumenti, consapevoli dell’importanza al quale le parti riconoscono ruolo essenziale. La stipula del ruolo svolto dagli agenti Contratto Integrativo Provinciale costituisce una base di confronto tra le parti sindacali, le committenze pubbliche e rappresentanti private ed ha l’intento di commercio nell’economia definire regolamenti e sistemi di controllo anche per quanto concerne il monitoraggio della corretta attuazione di direttive e norme afferenti la legalità e la regolarità nel settore. In particolare, le Parti rinnovano l’impegno a favorire i processi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad avviare, quanto prima, il “protocollo d’intesa per il potenziamento della legalità e della sicurezza del Paese lavoro nel settore dell’edilizia”, attraverso la messa a regime del Sistema Informatico Notifiche Preliminari (SINOP). Le Parti, inoltre, si impegnano a proseguire il lavoro avviato con il protocollo con gli Enti Bilaterali e l’ANPAL servizi per favorire l’aumento degli occupati nel settore, alla luce della fase di rilancio dello stesso, e ribadiscono l’importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (XXXX.xx), impegnandosi a continuare il lavoro di monitoraggio e potenziamento della stessa. Questo integrativo provinciale non trascura il modello della green economy, cui bisogna tendere sia in termini di innovazione tecnologica che di processo del ruolo svolto dagli agenti prodotto. Le Parti convengono che sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e rappresentanti di commercioterritoriale, infrastrutturazione materiale ed immateriale sono le linee guida su cui far convergere le iniziative, le attività e le risorse della bilateralità, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali primo luogo attraverso il Centro di Formazione e professionaliSicurezza. Il contratto integrativo provinciale è adeguato ai nuovi strumenti di welfare come il Fondo Prepensionamenti, il Fondo Incentivo all’Occupazione (FIO), il Fondo Prevedi ed, in particolare, il Fondo Sanedil. Le parti Parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoimpegnano, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilequindi, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti a promuovere sempre di commerciopiù l’utilizzo del Fondo Sanedil, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dopo i primi due anni di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativastart up dell’iniziativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono riguarda la gestione della bilateralità le disposizioni Parti si impegnano ad assicurare il rispetto delle regole di Legge vigenti in materiagestione degli Enti Bilaterali stabilite nel CCNL. La Le Parti rappresentanti rinnovano il loro impegno a lavorare per ridurre, ed auspicabilmente azzerare, gli infortuni sul lavoro promuovendo le aziende mandantiattività di consulenza ed assistenza alle imprese ed ai lavoratori all’interno dei cantieri edili, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeattraverso il sistema bilaterale. Le Parti denunciano, accolgono tuttavia, che larga parte degli infortuni avvengono al di fuori dell’applicazione del contratto collettivo edile. Le Parti rinnovano quindi la richiesta di parte sindacale concentrare i controlli sul dumping contrattuale e sull’evasione delle regole sulla sicurezza sul lavoro sottoscritte dalle Parti sociali nazionali. Le Parti si impegnano quindi a promuovere lo sviluppo del settore, in quanto lo sviluppo dell’edilizia porta immediatamente una crescita diffusa dell’occupazione. Con riferimento all’occupazione, le Parti richiedono alle Istituzioni di contrastare i “contratti pirata” e di riconoscere il valore della contrattazione collettiva tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative. Le Parti si impegnano a promuovere l’adozione di un “Patto di cantiere” nel quale tutte le imprese e tutti i lavoratori si impegnino ad adottare comportamenti adeguati e a seguire scrupolosamente le misure di prevenzione con la collaborazione di istituzioni e organismi di controllo, attraverso il supporto degli Enti bilaterali di settore. Viene, come è logico che sia, riconosciuta la centralità nel contratto dell’Elemento Variabile della Retribuzione, quale unico strumento utile per incontri annuali a livello Nazionale adeguare il costo del lavoro alla congiuntura economica; al riguardo si concorda che la commissione di lavoro, che ha profuso il proprio impegno nella riscrittura del testo contrattuale, si adoperi per un monitoraggio costante dell’istituto in parola, al fine di valutare le ricadute sulla collettività e le migliorie da apportare per renderlo sempre adeguato ed in linea con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontesto economico.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale Di Napoli, Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale Di Napoli

PREMESSA. Le parti stipulanti hanno inteso con la presente disciplina contrattuale regolare il settore dei servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese sia pubbliche che private. Tale tipologia di servizi che, per loro continua evoluzione, è risultata spesso di difficile definizione, al punto da essere in alcuni contesti definita “area grigia”, racchiude oggi al suo interno una molteplicità di attività e un sempre più ampio numero di addetti. Attività che, per la loro esecuzione, si caratterizzano per la necessità di specifiche esperienze e specifiche caratteristiche gestionali ed organizzative per essere eseguiti in modo efficace ed efficiente. Tutte caratteristiche che hanno spinto sempre di più gli operatori economici sia pubblici che privati ad affidare in outsourcing tali attività e servizi; in precedenza spesso svolti con risorse interne. Proprio da tali caratteristiche discende il nome col quale le parti hanno inteso definire il presente Accordo Economico Collettivocontratto collettivo. Difatti le attività cui si riferisce sono per loro natura o per genesi evolutiva ausiliarie all’organizzazione e all’operatività aziendale, intendono realizzare nonché integrate nella stessa, in quanto il più delle volte svolte completamente nell’ambito della struttura dell’azienda. Inoltre la connotazione di fiduciari vuole evidenziare come le attività disciplinate trovino nel rapporto con l’utente un punto di riferimento, anche conseguente alla specificità delle mansioni svolte dai lavoratori, rivolte a garantire la corretta fruibilità dei beni o il miglior svolgimento del core business aziendale. Pertanto le parti, preso atto che le attività disciplinate dal presente contratto rappresentano ormai un settore omogeneo, oggi composto da una disciplina molteplicità di attori imprenditoriali e caratterizzato da una disomogeneità di riferimenti che si è riflessa in difformi condizioni di impiego e di applicazione normativa corrispondente alle peculiarità e retributiva che ha impedito la costituzione di un contesto di equilibrata concorrenza a scapito altresì del consolidamento degli operatori e di una corretta crescita professionale dei lavoratori; hanno ravvisato la necessità di disporre di un contratto collettivo specifico individuato come strumento idoneo a governare i processi in evoluzione costante nel settore che, in carenza di normativa, consenta risultati idonei a regolare il rapporto di agenzialavoro medesimo tra le imprese e i propri dipendenti, e a garantire omogeneità di regole nella gestione dei lavoratori. Con la stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti pertanto hanno convenuto di costituire un assetto di contrattazione collettiva funzionale alla gestione dei rapporti di lavoro mediante lo sviluppo di un confronto specifico per il settore, attribuendo perciò all’autonomia contrattuale una funzione primaria per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore, tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro certezza di riferimenti in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro stessi, necessaria ad una loro corretta, programmabile e funzionale gestione. Da ciò discende un conseguente assetto di relazioni sindacali che intendono sin da subito favorire un ambito di confronto utile al consolidamento e allo sviluppo ulteriore delle caratteristiche socio economiche del settore ed a garantire, tra l'altro, la crescita professionale delle imprese, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza dipendenti per conseguire l'obiettivo centrale della sempre maggiore qualificazione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciservizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private

PREMESSA. Il settore oggetto del presente parere abbraccia una realtà assai variegata, sia per la tipologia delle imprese coinvolte, sia per i tipi di servizio offerti. Le parti stipulanti imprese che operano nel settore del benessere sono più di 20 mila, con un giro di affari che va oltre i 10 miliardi di euro. L’andamento degli ultimi tre anni dimostra che la clientela dei centri benessere aumenta costantemente e raggiunge orami circa 18 milioni di utenti. Al fine di descrivere compiutamente i diversi settori e le differenti tipologie di imprese operanti sul mercato, il presente Accordo Economico Collettivolavoro si suddivide in due parti: la prima è relativa ai piccoli centri estetici, intendono realizzare la seconda riguarda i club, le palestre di media grandezza, i grandi centri benessere, le s.p.a. e centri termali. Le prestazioni offerte dalle diverse imprese si differenziano non solo per gli eterogenei caratteri delle strutture nelle quali essi esercitano la loro attività, ma soprattutto per il loro oggetto, che nel primo caso si limita a trattamenti sulla superficie del corpo con lo scopo di mantenerlo in buone condizioni e di proteggerne l'aspetto estetico, mentre nel secondo caso è costituito prevalentemente dall’organizzazione di attività motorie, volte alla tonificazione, al dimagrimento, allo sviluppo muscolare ed effettuate a corpo libero, oppure in sale attrezzate con macchine (es. bike, step, tapis roulant), vari attrezzi (manubri, bilancieri) e attrezzature (panche, spalliere, ecc.), o anche in acqua; quest’ultimo elemento è centrale per le s.p.a. (acronimo di salus per aquam). Dunque, il rapporto tra cliente e club, palestra, o s.p.a., si snoda tipicamente attraverso una disciplina normativa corrispondente prestazione che è destinata, per sua natura, a svolgersi in un arco di tempo prolungato, mentre la relazione con il centro estetico si esplica tendenzialmente in una prestazione che trova compimento in sé stessa, anche quando sia ripetuta nel tempo. Infine, un’ultima parte di questo parere contiene brevi cenni sui caratteri delle attività finalizzate espressamente al dimagrimento, che posseggono caratteri distinti e speciali rispetto alla complessiva area del benessere e, non raramente, presentano importanti elementi di criticità. Esulano, invece, dagli ambiti presi in considerazione, sia il settore medico sanitario volto ad interventi di chirurgia estetica, sia lo svolgimento delle attività concernenti l’esercizio degli sport e la relativa formazione, in quanto sottoposti, rispettivamente, all’applicazione di provvedimenti normativi speciali e ai controlli delle Autorità sanitarie e del C.O.N.I. L’indagine della Commissione di Regolazione del Mercato è stata effettuata su una pluralità di testi contrattuali raccolti prevalentemente nella provincia di Torino, grazie anche alla collaborazione degli stessi operatori del settore e delle associazioni di categoria. A questo proposito è opportuno sottolineare come la sola analisi dei moduli e delle condizioni generali di contratto non sia sufficiente a mettere in luce tutte le realtà economiche operanti nel settore; infatti, non tutte le imprese utilizzano contratti scritti né sentono l’esigenza di dare al rapporto con la propria clientela una veste giuridica di carattere formale. È stato, pertanto, necessario organizzare una serie di incontri con gli operatori professionali, nel corso dei quali si sono potuti raccogliere le notizie e i dati utili a ricostruire il rapporto fra le imprese che operano nel settore del benessere e i consumatori. L’attività di estetista, data l’imponente espansione del settore, da quasi venti anni non è più considerata mestiere affine a quello di parrucchiere, bensì come fenomeno ben distinto, disciplinato da norme speciali. La legge regolatrice è del 1990 (1); il suo art. 1 stabilisce che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in buone condizioni, di proteggerne l'aspetto estetico, di snellire e modellare la figura, migliorandola attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli eventuali inestetismi. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, oppure con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. È prescritto, altresì, che sono escluse dall'attività di estetista “le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”. La legge subordina lo svolgimento dell'attività di estetista al possesso della qualificazione professionale, che è sempre necessaria, anche quando l’attività venga effettuata a titolo gratuito e in qualunque luogo venga esercitata, sia esso pubblico o privato, sia destinato esclusivamente all’estetica ovvero sia uno spazio ricavato nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune od in altre imprese affini. La l. 1/1990, per quanto riguarda le imprese individuali, richiede che la qualifica professionale e la successiva autorizzazione comunale debbano essere possedute dal titolare; con riferimento alle peculiarità del rapporto società e alle cooperative, prescrive che esse debbono essere possedute da “i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di agenzia, nonché alle caratteristiche estetista”. La qualifica è necessaria anche per poter procedere all’iscrizione nell’Albo delle imprese commerciali artigiane. L'art. 5 della l. 1/1990 ha inoltre previsto che, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le Regioni avrebbero dovuto emanare norme di programmazione dell'attività di estetista e dettare disposizioni ai Comuni per l'adozione di regolamenti coerenti con la legislazione nazionale. Le diverse Regioni hanno provveduto e i Comuni hanno definito le modalità di accertamento dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioestetista e, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti particolare, sia i criteri per loro caratteristiche funzionali e professionalila distribuzione degli esercizi a livello territoriale, sia le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (2). Le parti si danno atto Il fatto che la regolazione del settore rientri, appunto, nella competenza del Comune comporta che il presente Accordo Economico Collettivorilascio dell’autorizzazione amministrativa può presentare, nelle diverse sedi, elementi peculiari. Tuttavia, deve essere segnalato che la materia è stata recentemente innovata dalla l. 2 aprile 2007, n. 40 (3), che per tutto all’art. 10.2 così prescrive: “Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e inscindibilela conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari”. Ciò evidentemente, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti comporterà una revisione delle leggi regionali e rappresentanti di commerciol’adeguamento dei regolamenti comunali alla nuova disciplina. Infine, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme utile ricordare che la Corte di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità Cassazione ha precisato che l'attività di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni estetista ha natura di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciattività imprenditoriale artigiana (4).

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PREMESSA. Con l’approvazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell’Ambiente) la materia della gestione dei rifiuti ha subito una profonda rivisitazione. Le parti stipulanti novità introdotte da tale normativa hanno riguardato tutti gli aspetti connessi al problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tra i vari profili, il presente Accordo Economico CollettivoCodice dell’Ambiente ha rivolto attenzione alla copertura e al finanziamento dei costi di gestione del servizio. Tale sistema, intendono realizzare come noto, è finalizzato a garantire una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità maggiore equità nel riparto dei costi che tenga conto, per quanto attualmente possibile, della effettiva produzione di rifiuti dei singoli utenti. La gestione del rapporto servizio rifiuti è dall’anno 2006 in carico alla Serio Servizi Ambientali srl, la quale opera parzialmente mediante risorse interne e parzialmente mediante l’appalto di agenziaalcuni servizi che di seguito vengono dettagliati:  gestisce con proprio personale l’organizzazione del servizio nel suo complesso, l’assistenza all’utenza per aspetti amministrativi e tariffari, l’attività di controllo per gli aspetti ecologici e tariffari;  gestisce mediante convenzione con l’Associazione Gruppo Terzo Mondo Onlus di Pradalunga il centro di raccolta di Via Serio, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali le raccolte porta a porta di carta, materiali ferrosi, vetro, stracci;  gestisce, con appalto a ditte esterne, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade; Il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento indirizza verso una gestione unitaria del servizio nel suo complesso, assegnando al soggetto gestore del servizio anche il compito di emettere e riscuotere la tariffa. Sulla base di queste considerazioni e al fine della razionalizzazione del servizio, nella prospettiva di ricondurre ad un solo soggetto la gestione del servizio nel suo complesso, il Comune di Pradalunga ha deciso di continuare con l’esternalizzazione della gestione dell’intero ciclo dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali rifiuti, compresa quindi la gestione e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo la riscossione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitariffa.

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Samples: Contratto Di Servizio Per L’affidamento Della Gestione Del Servizio Di Raccolta, Trasporto E Smaltimento Dei Rifiuti Urbani

PREMESSA. Le parti stipulanti La Regione Autonoma della Sardegna punta sulle Tecnologie della Società dell’Informazione per promuovere pari opportunità di sviluppo economico, sociale, culturale e tecnologico per tutte le aree del territorio regionale. Una particolare attenzione è riservata alle aree emarginate per dislocazione e dimensione geografica, oltre che per scarsa capacità produttiva. Si punta a favorire l’integrazione tra i vari enti locali che operano a livello regionale: Province, Comuni, Comunità Montane, soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione. La Regione riveste un ruolo centrale di coordinamento, attraverso la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica adatta alle esigenze della Pubblica Amministrazione. La Società dell’informazione rappresenta una grande opportunità per la Regione Autonoma della Sardegna, perché diventare cittadini della Società dell’informazione non significa solo accedere ai servizi di una Pubblica Amministrazione più efficiente, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti, ma significa poter partecipare in modo nuovo alla vita delle istituzioni politiche. Condizione indispensabile perché la società dell’informazione possa crescere è che ci siano “cittadini qualificati”. Ciò significa incentivare l’alfabetizzazione informatica in modo capillare e in tutte le fasce d’età e rendere accessibili nozioni, prodotti, servizi delle Tecnologie della Società dell’Informazione che riducano gli squilibri esistenti tra aree e individui. I nuovi orientamenti strategici regionali hanno come obbiettivo principale quello di far diventare la Sardegna un modello di eccellenza nazionale in materia di nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni applicate alla Pubblica Amministrazione. Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione Giudiziaria ha cercato di individuare le soluzioni organizzative e tecnologiche per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. È indispensabile restituire al sistema giudiziario nella sua interezza il presente Accordo Economico Collettivoruolo di strumento al servizio dei cittadini e della democrazia, intendono realizzare raggiungibile attraverso una disciplina normativa corrispondente visione strategica ed un intervento di riforma complessivo che sia in grado di arginare la frammentazione in cui è costretto il sistema giudiziario. È necessario migliorare la capacità di gestione degli uffici, sia per ridurne i costi, sia per accrescere l’efficacia e la trasparenza della loro azione e corrispondere meglio alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche esigenze dei cittadini e delle imprese commerciali e dei serviziin materia di amministrazione della giustizia. Sotto questo profilo manifestano A supporto di tutto ciò non può essere trascurato il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti contributo che le tecnologie digitali possono offrire in termini di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti efficienza dell’azione giudiziaria per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto i consistenti risparmi che il presente Accordo Economico Collettivoprocesso di dematerializzazione e razionalizzazione è in grado di porre in essere. Nell’ambito delle iniziative relative alla digitalizzazione dell’Amministrazione Pubblica, che per tutto il periodo contesto normativo, tecnologico ed organizzativo dell’Amministrazione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti Giustizia richiede la realizzazione di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficienza ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciefficacia dell’azione giudiziaria ed amministrativa correlata.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro in Materia Di Societa’ Dell’informazione

PREMESSA. Le parti stipulanti Il Programma operativo per la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Como contiene il presente Accordo Economico Collettivopercorso, intendono realizzare le tempistiche e le azioni da attuare per giungere all’affidamento a Como Acqua s.r.l. del Servizio Idrico Integrato (SII). L’intento del documento non è quello di fornire ulteriori chiarimenti relativi al servizio idrico provinciale, ampiamente e dettagliatamente illustrati nel Piano d’Ambito, bensì quello di fornire una disciplina guida operativa per i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti attivamente (Provincia, Comuni, Ufficio d’Ambito e Società di gestione, nel seguito SOT) per giungere all’affidamento del servizio entro i termini previsti dalla normativa corrispondente vigente dando avvio ad una gestione unitaria, senza contraccolpi per l’utenza. Il Programma rispetta rigorosamente il modello gestionale definito dal Piano d’Ambito che prevede una fase transitoria dedicata all’avvio della gestione ed una fase a regime in cui opererà solo Como Acqua a conclusione del processo di aggregazione e fusione delle attuali Società pubbliche di gestione. Particolare attenzione è stata dedicata alle peculiarità del rapporto Gestioni in economia per le quali viene previsto da subito un graduale assorbimento da parte di agenzia, nonché alle caratteristiche Como Acqua anche attraverso il supporto operativo delle imprese commerciali attuali Società. Per agevolare l’assorbimento delle gestioni in economia sarà imprescindibile l’attiva collaborazione delle SOT e dei serviziComuni. Sotto In particolare, nel cronoprogramma proposto, è prioritaria e fondamentale la fase di raccolta dei dati che dovrà vedere la partecipazione attiva e immediata da parte delle SOT e dei Comuni. Altra attività che riveste grande importanza è l’analisi di dettaglio degli investimenti previsti nel Piano d’Xxxxxx approvato, che dovrà dare precedenza a quegli interventi che l’Ufficio d’Ambito ha indicato come “prioritari” per ottemperare agli obblighi comunitari e nazionali tesi a risolvere criticità ambientali. La puntuale pianificazione degli investimenti consentirà, altresì, di programmare le esigenze finanziarie e dare avvio alle procedure necessarie per attingere al credito bancario. Non si può non evidenziare che l’affidamento del servizio idrico avrà come effetto l’avvio di numerosi investimenti con una positiva ricaduta sul tessuto produttivo e sociale provinciale. Nei mesi che precederanno l’affidamento verrà, inoltre, avviato il percorso di aggregazione delle SOT, che si fonderanno in Como Acqua. L’estrema frammentazione della gestione del servizio costituisce, infatti, l’elemento che da troppi anni condiziona negativamente la gestione provinciale e ne causa diseconomie, inutili costi a carico dei Comuni e ritardo nell’avvio degli investimenti necessari. Per questo profilo manifestano il comune interesse motivo Como Xxxxx dovrà governare con attenzione l'equilibrio economico-finanziario tra gestione e investimenti, aspetto peraltro sancito dalle norme vigenti. Infatti, la tariffa che l’Ufficio d’Ambito sarà chiamato a sviluppare corrette relazioni sindacali sottoporre ad approvazione dell’AEEGSI e contrattualiche Como Acqua dovrà applicare agli utenti, consapevoli dell’importanza sarà la sintesi di una regola fondamentale del ruolo svolto dagli agenti Servizio Idrico Integrato: migliore qualità del servizio possibile alla tariffa più bassa possibile. Siamo giunti, oggi, ad un momento cruciale del percorso, avviato con la costituzione di Como Acqua s.r.l. e rappresentanti di commercio nell’economia con l’approvazione del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioPiano d’Ambito, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di cui tutti i precedenti Accordi Collettivi Soggetti sono chiamati a fare la propria parte; il tempo che la legge ci lascia non è molto e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità il lavoro che ci attende è complesso, ma possiamo contare sulle numerose professionalità presenti nelle Società e sulla cresciuta consapevolezza dei loro Amministratori circa la necessità che anche la Provincia di una qualunque delle clausole Como si doti di un Gestore Unico del presente Accordo Economico CollettivoServizio Idrico, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciforte ed efficiente.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie, in qualità di Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale e aziendale in quanto presenti nel CNEL e su tutto il territorio con proprie federazioni, ritengono di aver dato con il presente Accordo Economico Collettivocontratto di diritto comune, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni medesime Organizzazioni sindacali e contrattualiavente contenuto liberamente determinato tra le Parti nei limiti imposti dalle leggi. Le Organizzazioni sindacali intendono dare con il presente articolato una prima importante risposta alle esigenze, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in una ottica di rilancio reale della occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e rappresentanti di commercio nell’economia della produttività del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto ribadiscono che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Le Parti ritengono anche che per il rilancio della occupazione, in una ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l’affiancamento alla azienda di tipo tradizionale della cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento della azione produttiva ai cicli dell’economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sulla occupazione. Se è vero che “nella cooperativa il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Xxxxxxxx) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio. La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d’impresa. Le imprese cooperative hanno come scopo statuario l’occupazione dei propri soci lavoratori. In materia d’appalti, in caso di subentro alla impresa uscente, le cooperative potranno assumere personale con rapporto di lavoro subordinato già in essere (comma 4 bis, art. 7, legge n. 31/08), esclusivamente nel realizzare maggiori benefici per gli agenti caso in cui abbiano già soddisfatto le esigenze occupazionali dei soci coimprenditori medesimi. Sarà, quindi, possibile assumere lavoratori subordinati “aggiuntivi” solo nel caso in cui si verifichi la necessità, in base alle esigenze funzionali e rappresentanti operative dell’appalto, di commercioimpiegare ulteriore manodopera che andrebbe ad aggiungersi, è globalmente migliorativo in via residuale, a quella prestata dai soci coimprenditori già presenti in cooperativa. Secondo l’art. 1, comma 3), legge n. 142/01, l’attività lavorativa svolta dal socio di cooperativa — nell’ambito di rapporti mutualistici e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme sulla base di tutti previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci — può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro “in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i precedenti Accordi Collettivi rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”. Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di lavoro subordinato o annullabilità autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque delle clausole attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le Parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del presente Accordo Economico Collettivosocio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa “in qualsiasi altra forma”, il legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall’art. 1322 CC, comma 2), in base al quale “le Parti possono anche concludere contratti che non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiatutela secondo l’ordinamento giuridico”. La Parti rappresentanti le aziende mandantilegge n. 142/01 chiarisce nettamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, nell’affermare da una parte, e il rapporto di lavoro, dall’altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come “ulteriore e distinto” rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma apportata dalla legge n. 30/03 il rapporto lavorativo del socio è tuttavia ora da considerare “ulteriore”, ma non più “distinto” rispetto al vincolo associativo. In tal senso la loro piena autonomia contrattualeriforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nella economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXprestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per Considerare i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali soci coimprenditore solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.incompleta della figura medesima perché essi concorrono al:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le Partendo dalla premessa del precedente Contratto Integrativo Aziendale che delineava la nascita e la storia di Coop Reno quale presidio di punti vendita Coop che sarebbero stati dimessi, oggi si ha che Coop Reno rappresenta una realtà importante nel panorama delle cooperative di consumo e registra una sempre maggiore affermazione nel territorio ferrarese. Coop. Reno – Area Ferrarese infatti è riuscita ad affermarsi in un contesto difficile, fortemente concorrenziale, caratterizzato da un calo di consumi e da una diversificazione degli stessi che ha messo in difficoltà molti settori della distribuzione commerciale. Malgrado le sempre maggiori difficoltà del settore, Coop. Xxxx, con l’importante e fondamentale apporto nell’attività quotidiana dei suoi dipendenti, è diventata nel territorio di Ferrara una realtà riconosciuta e portatrice dei valori della cooperazione, quali l’attenzione al consumatore, la fidelizzazione dello stesso, la stabilità occupazionale. La scelta strategica di Coop Reno è stata quella di rilanciare i presidi commerciali nelle piccole ma significative realtà provinciali, con un investimento importante di risorse per consolidare e sviluppare la presenza sul territorio oltre che interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei presidi stessi. Strategica si è dimostrata inoltre la scelta di Xxxx. Reno di impostare, con i dipendenti e le organizzazioni sindacali, un confronto e un coinvolgimento effettivo nella gestione dei punti vendita, scelta che le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità hanno inteso rilanciare e rafforzare con questo rinnovo contrattuale. Con la contrattazione integrativa si sono trovati e consolidati quei meccanismi di grande equilibrio che hanno omogeneizzato e portato a regime i vari negozi di Coop. Reno - Area Ferrarese; esito non scontato visto la diversa provenienza degli stessi e le diversità di trattamento economico preesistenti. Alla luce del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche miglioramento complessivo nella gestione dei punti vendita e della tenuta dell’andamento delle imprese commerciali vendite e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiconsumi, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, se pur in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni situazione di mercato difficile e complesso, le parti hanno inteso valorizzare tali scelte e strategie della cooperativa, oltre che la collaborazione fattiva dei dipendenti; pertanto l’obiettivo di questo rinnovo contrattuale è stato il giusto riconoscimento ai lavoratori, attraverso l’introduzione di norme atte alla stabilizzazione e/o all’incremento occupazionale, il miglioramento della qualità del lavoro anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheattraverso interventi economici, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisempre con la giusta attenzione rivolta al mercato.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

PREMESSA. L’inquinamento atmosferico é definito dalla normativa italiana come “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica,dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze con qualità e caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali di salubrità dell’aria;da costituire pericolo,ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la saluta dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente;da alterare le risorse biologiche ed i beni materiali pubblici e privati.” Le parti stipulanti cause dell’inquinamento atmosferico sono da individuare nelle emissioni determinate,in via prioritaria,dalle attività umane,quali la produzione di energia,di beni o il presente Accordo Economico Collettivotrasporto di persone o merci. Durante gli ultimi decenni in Italia il quadro degli inquinanti che caratterizzano il cattivo stato di qualità dell’aria ambiente si é modificato in misura significativa . Dalla presenza di inquinanti connessi all’utilizzo di derivati del petrolio e di carbone con alte quantità di zolfo od alla presenza di piombo nelle benzine,quelli che oggi presentano maggiori elementi di criticità sono il particolato (PM da particulate matter,in particolare quello inferiore a 10 micrometri – milionesimi di metro- detto PM10), intendono realizzare l’ozono,il biossido di azoto e lo smog fotochimico. In generale si osserva una disciplina normativa corrispondente tendenza alla riduzione dei livelli di concentrazione con riferimento al monossido do carbonio ed la benzene. La riduzione dello stato di qualità dell’aria ambiente interessa oggi in modo prioritario le aree urbane,le aree prossime alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaligrandi infrastrutture stradali ed ai poli industriali. Le parti si danno atto che informazioni sull’inquinamento atmosferico sono acquisite mediante misurazione delle ,concentrazioni in aria delle specie inquinanti. I rilievi sono effettuati attraverso stazioni delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria e con l’ausilio della modellistica di dispersione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Lo stato di qualità dell’aria viene determinato mediante misure delle concentrazioni degli inquinanti.tramite una rete di monitoraggio della qualità dell’aria dislocata sul territorio. Con riferimento al Piano regionale per il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto risanamento e la tutela della qualità dell’aria il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti territorio regionale viene assegnato a tre zone alle quali corrisponderanno anche livelli di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme controllo diversificato. Il territorio del comune di Barge é stato assegnato alla Zona 3.che comprende tutti i precedenti Accordi Collettivi comuni della Regione Piemonte nei quali si stima che i livelli degli inquinanti siano inferiori ai limiti. Nel comune di Barge é presente uno stabilimento che rientra nell’applicazione del D.Lgs 334/99 e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantis.m.i.( Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) ed é in particolare sottoposto agli adempimenti di cui all’art.5 del suddetto decreto. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve A questo proposito nel Rapporto Ambientale verranno definite le linee guida per le necessarie condizioni di miglior favore previste dalla Legge sicurezza e dalla contrattazione integrativadistanze tra le aree produttive e le altre destinazioni d’uso del territorio. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti • interventi finalizzati alla razionalizzazione ,fluidificazione e decongestionamento del traffico veicolare; • interventi normativi per incentivare l’efficienza energetica degli edifici ed il contenimento del consumo energetico; • analisi delle criticità (accostamenti tra aree produttive caratterizzate da emissioni in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale atmosfera e zone con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.altra destinazione);

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Samples: Convenzione Di Vienna Per La Protezione Dello Strato Di Ozono

PREMESSA. Le parti stipulanti Il contesto in cui si procede a rinnovare il presente Accordo Economico CollettivoCcnl di categoria è radicalmente diverso rispetto al passato. L’avvento delle privatizzazioni e le conseguenti riorganizzazioni societarie intervenute, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità hanno modificato sostanzialmente l’ambito di riferimento del rapporto settore, con società che si sono diversificate ampliando il raggio di agenziaintervento a settori non più legati ad attività svolte in concessione. Oltre a ciò l’affermarsi di processi finanziari anche in questo comparto ha determinato l’emergere di soggetti diversi, nonché alle caratteristiche che tendono a strutturarsi a livello di gruppo cui fanno capo varie società, che hanno sviluppato nuovi processi di societarizzazione con conferimenti delle imprese commerciali concessioni e dei serviziscorpori di parte delle attività, modificando l’evoluzione del settore e richiedendo approcci completamente diversi dal passato. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Inoltre, la profonda riforma dell’ente concedente, ANAS S.p.A., che ha rilanciato progetti di costruzione di nuove autostrade e messa a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti pedaggio di commercio nell’economia importanti arterie del Paese con la previsione di una partecipazione diretta dell’Anas stesso, modificherà radicalmente lo scenario delle concessionarie oggi conosciuto. A questi fattori si sono aggiunte profonde rivisitazioni normative che attengono gli orari ed il mercato del lavoro, che rischiano di peggiorare le condizioni ed i diritti dei lavoratori, oltre ad una deregolamentazione che crea pericoli attraverso la semplificazione delle procedure per le cessioni di azienda o di parte della stessa. A ciò deve aggiungersi l’attenzione e l’accompagnamento del progressivo mutamento della natura stessa del lavoro nelle stazioni autostradali, che da compiti di pura esazione del pedaggio si avviano ad un ruolo svolto dagli agenti di maggiore servizio, di conseguente maggiore professionalità, come momento di gestione dello scambio fra la viabilità autostradale e rappresentanti quella ordinaria ed urbana. Rispetto a tale processo viene richiesto uno sforzo di commercioriequilibrio tra la figura dell’esattore e le altre realtà lavorative aziendali, nel convincimento che occorra permettere processi di riqualificazione e di mobilità orizzontale anche attraverso strumenti di equilibrio e garanzia del reddito. Ovvio che tali elementi impongono al sindacato una nuova sfida! Diventa, infatti, necessario prevedere una implementazione dello strumento offerto dal Ccnl, in modo che garantisca un mercato distributivo ruolo primario alle XX.XX nella gestione delle riorganizzazioni. Va disciplinata la materia per salvaguardare il perimetro delle attività autostradali con particolare attenzione alle cessioni di ramo d’azienda ed i processi di esternalizzazione e va estesa la coperture contrattuale all’insieme delle attività svolte sulle reti autostradali italiane, valorizzando il legame che esiste tra lavoro generato e concessione che lo ha reso ancora possibile, convinti che ciò che produce occasione di imprenditorialità e profitto deve parimenti garantire e incrementare occupazione e reddito dei lavoratori. Pertanto diventa imprescindibile che alla scadenza delle concessioni, la successiva gara di assegnazione fornisca adeguate garanzie di stabilità occupazionale e contrattuale. Passo necessario ad accompagnare tali scenari diventa individuare un ambito contrattuale che renda possibile la sua applicazione ai nuovi servizi ed anche alle aziende non più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili operanti in concessione ma le cui attività sono svolte nell’ambito della rete autostradale. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Società che operano nella viabilità e nei servizi collegati. E’ necessario intervenire sulle normative dei rapporti di lavoro ed orario, migliorando l’equilibrio raggiunto nel precedente rinnovo tra flessibilità e qualità della vita, prevedendo una adeguata disciplina delle causali e modalità che dovranno regolamentare il ricorso al lavoro atipico. Fondamentale, comunque, risulta trovare soluzioni che diano prospettive occupazionali stabili e certe al personale utilizzato nel corso degli ultimi anni con contratti a tempo determinato, riconfermando a quest’ultimo il diritto di prelazione attraverso uno strumento che regoli le precedenze d’ingresso. Infine, le recenti tensioni sociali intervenute nel Paese hanno evidenziato la problematica relativa alla perdita del potere di acquisto dei salari. Pertanto vanno introdotti correttivi che siano in grado da un lato di garantire la tenuta delle retribuzione e dall’altro di ridistribuire parte degli imponenti utili realizzati dalle aziende del settore con i processi di efficentamento concretizzati grazie al contributo e al sacrificio dei lavoratori. Si avverte, a questo punto, l’esigenza di porre al centro di questo rinnovo contrattuale un nuovo modello di sviluppo delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali del settore, eticamente e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivosocialmente responsabile, che per tutto persegua l’obiettivo, condiviso dalle parti, di definire a livelli adeguati il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilelivello minimo degli standard del servizio da erogare agli utenti. Nel concreto il rinnovo contrattuale dovrà imprimere una significativa inversione di tendenza sulle strategie sino ad ora perseguite dalle imprese, nel realizzare maggiori benefici passando da progettualità di breve periodo, finalizzate unicamente alla creazione di utili per gli agenti e rappresentanti azionisti, a gestioni che sviluppino soluzioni per le richieste di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme mobilità del Paese anche con riferimento alla qualità del servizio erogato nell’ambito di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità un sistema concessorio che regola l’utilizzo di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciun bene pubblico.

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Samples: www.filtabruzzo.it

PREMESSA. Le parti stipulanti La Provincia Autonoma di Trento intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia. La Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” istituisce al Capo IV il “Distretto per la famiglia”, “…inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all’interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia con figli…”. Obiettivi primari di questa politica sono l’individuazione e lo sviluppo di un modello di responsabilità territoriale coerente con le indicazioni della politica europea e nazionale e al contempo capace di dare valore e significato ai punti di forza del sistema Trentino. Si vuole rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico, evidenziando che le politiche familiari non sono politiche improduttive, ma sono “investimenti sociali” strategici, che sostengono lo sviluppo del sistema economico locale, creando una rete di servizi tra le diverse realtà presenti sul territorio. Considerato che ai fini della promozione della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, si sono rivelati particolarmente utili quegli strumenti che consentono di rendere i datori di lavoro più attenti alle esigenze familiari dei dipendenti, come dimostrato dai risultati dell’attuazione delle politiche di conciliazione attivate nel tempo sia a livello nazionale che a livello locale. Considerato inoltre che le Organizzazioni Proponenti del presente Accordo Economico Collettivoaccordo si distinguono per aver ufficialmente avviato l’iter di certificazione o per aver già conseguito il Certificato Family Audit, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente quale strumento manageriale che promuove un cambiamento culturale e organizzativo all’interno delle organizzazioni che consente alle peculiarità del rapporto stesse di agenziaadottare delle politiche di gestione delle risorse umane orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie, nonché per la volontà di creare una rete per poter dare vita ad un progetto di condivisione di alta qualità dei servizi sul tema della conciliazione famiglia lavoro e sul tema del benessere della vita lavorativa. La Legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6 recante “Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle caratteristiche imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione” vede all’articolo 24 undecies la promozione da parte della Provincia di misure volte alla conciliazione famiglia lavoro anche attraverso la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione di iniziative o progetti di servizi innovativi diretti all’istituzione, al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità interaziendale previsti dall’art. 12 della legge provinciale sul benessere familiare. Inoltre la stessa Legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6 con l’articolo 24 quater decies prevede che la Provincia possa riconoscere e promuovere l’aggregazione delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse in distretti, finalizzati a sviluppare corrette relazioni sindacali una progettualità strategica volta a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione e contrattualila crescita del tessuto economico, consapevoli dell’importanza anche sul piano occupazionale, attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze. La citata Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 prevede all’articolo 12, per ottimizzare la conciliazione tra famiglia e lavoro, il ruolo della Provincia come promotrice della messa a disposizione, da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti o delle persone che comunque prestano servizio a favore degli stessi, di servizi di prossimità o di facilitazioni logistiche per l’acquisizione di questi servizi da soggetti terzi. Inoltre la stessa Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 prevede all’articolo 32 la promozione da parte della Provincia, all’interno delle tematiche della formazione, ricerca e innovazione, di percorsi di formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità, favorendo, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alle politiche familiari implementate a livello locale. Con deliberazione n. 2082 data 24 novembre 2016 la Giunta provinciale ha approvato le Linee guida dello standard Family Audit finalizzate a promuovere il benessere familiare attraverso la realizzazione concreta e partecipata delle misure di conciliazione famiglia e lavoro all'interno delle organizzazioni pubbliche e private. Lo standard Family Audit, all’interno del ruolo svolto dagli agenti Distretto, rappresenta uno strumento per la certificazione, su base volontaria, dei percorsi programmati ed attuati dalle organizzazioni pubbliche e rappresentanti private per andare incontro alle esigenze di commercio nell’economia del Paese conciliazione dei propri dipendenti; il Family Audit è uno standard registrato il cui marchio, depositato presso la Camera di Commercio di Trento, appartiene alla Provincia Autonoma di Trento e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in rappresenta un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalimodello originale sviluppato localmente a partire da analoghe esperienze europee. Le parti si danno Preso atto che il presente Accordo Economico CollettivoFamily Audit costituisce uno strumento di management per la certificazione, su base volontaria, dei percorsi programmati ed attuati dalle organizzazioni pubbliche e private per andare incontro alle esigenze di conciliazione dei propri dipendenti. Preso atto che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.seguenti Organizzazioni Proponenti:

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Samples: Accordo Volontario Per Favorire Lo Sviluppo Del

PREMESSA. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende, del settore terziario, commercio, della distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, dei pubblici esercizi e del turismo, ed il relativo personale dipendente. Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti stipulanti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL. Il presente C.C.N.L. Intersettoriale ha dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il presente Accordo Economico Collettivofondamentale ruolo dei comparti Commercio, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Terziario, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, nel contesto economico-sociale, per il volume del rapporto valore prodotto, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali. Ne consegue un modello di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidi contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti federalismo, della bilateralità e rappresentanti della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti lavoro, aumenta la competitività delle imprese, favorisce l'innovazione ed una formazione di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioqualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è globalmente migliorativo in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale. Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le norme parti sociali nella ricerca di tutti soluzioni che consentano di governare i precedenti Accordi Collettivi fattori di crescita delle imprese e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve migliorare le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidei lavoratori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoMilano è una delle maggiori capitali commerciali europee, intendono realizzare senz’altro la capitale del commercio in Italia. Il suo apparato terziario, ampio, diversificato, dinamico, ricco di segmenti di pregio, esprime da decenni un sistema commerciale in cui gli interessi e i capitali mafiosi puntano a inserirsi con decisione. La storia del commercio milanese certifica in effetti una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità spiccata tendenza di tali interessi e capitali a inserirsi in particolare nel settore dell’ortofrutta all’ingrosso, nel settore del rapporto divertimento notturno e, più recentemente, nei settori della ristorazione e della ricezione alberghiera. Questo Comitato si è già occupato di agenziatali presenze nella sua prima Relazione semestrale (Capitolo V: Ortomercato), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali sulla scia dei lavori della Commissione Smuraglia del ’91-’92 e dei servizidella Commissione dalla Chiesa del ’95-‘97 . Sotto A questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Comitato sono stati inoltre offerti importanti elementi di riscontro in proposito (specie sugli investimenti in ristorazione e contrattualialberghi) nel corso della audizione del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, consapevoli dell’importanza direttore del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Centro Transcrime della Università Cattolica. La presenza di commercio nell’economia capitali mafiosi nel settore del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in particolar modo nei pubblici esercizi, è un mercato distributivo reso ancora fenomeno complesso, pervasivo e invisibile allo stesso tempo. Bar e ristoranti svolgono una funzione strategica non solo a fini di riciclaggio del capitale illecito, ma anche a fini di controllo del territorio e di funzione logistica per le riunioni del gruppo criminale o per nascondere la merce trafficata. Si tratta di un problema che mette a rischio il sano sviluppo del settore e della libera concorrenza e per questo non deve essere ridotto a una questione di sicurezza. Infatti, essendo un problema che penalizza l’imprenditoria sana, rappresenta una questione di portata più complesso ampia che, come tale, deve interessare la comunità economica nel suo complesso. A fronte di una notevole quantità di atti giudiziari relativi a inchieste che hanno portato al sequestro di numerosi beni (immobili e aziende), spesso ben sintetizzati in cronache giornalistiche, mancano delle analisi approfondite su come il settore del commercio venga sottoposto alla penetrazione di capitali provenienti dalle attività illecite della criminalità organizzata. Occorre pertanto colmare questa lacuna di conoscenza, analizzando non solo le fonti giudiziarie, ma anche ricostruendo le trasformazioni del settore al fine di individuarne le principali vulnerabilità. Nel corso degli ultimi anni la crisi economica ha portato a una contrazione dei consumi, aumentando la fragilità del comparto. Secondo gli operatori del settore consultati, la liberalizzazione e la semplificazione non hanno comportato i benefici sperati: se da un lato hanno movimentato la situazione, facilitando la nascita di nuove imprese, dall’altro hanno portato anche alla loro chiusura. Inoltre si è assistito a una tendenziale dequalificazione del mercato. Va inoltre sottolineato che la sofferenza del comparto del commercio è aggravata dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili difficoltà di accesso al credito. Parallelamente alla crisi del settore, si è registrato sul versante della criminalità organizzata un crescente interesse a inserirsi nel sistema economico. Secondo i principali studi sul tema, l’inserimento è avvenuto in diversi modi, come ad esempio tramite l’acquisto di attività imprenditoriali mediante prestanome o il loro rilevamento occulto a seguito di vessazioni del titolare sottoposto a debiti usurai.2 L’analisi delle aziende mandanti confische e degli atti giudiziari sembra indicare che la tendenza degli investimenti della criminalità mafiosa nel settore del commercio sia quella di investire i propri capitali avviando o acquistando tante piccole attività (soprattutto nel settore dei pubblici esercizi) piuttosto che grosse realtà imprenditoriali. Tra i vantaggi di questa strategia vi sono la maggiore facilità di mimetizzazione e la minore necessità di competenze tecniche e capacità manageriali (come il movimento terra nel settore edilizio). Non vi è alcun dubbio che la difesa del settore commerciale passa attraverso la valorizzazione dell’imprenditoria pulita e l’eliminazione di quella alimentata da capitali illeciti. Chi compra esercizi commerciali per loro caratteristiche funzionali motivi di riciclaggio o chi gestisce un bar per controllare il territorio e professionali. Le parti gestire i propri affari criminali, per evitare controlli delle forze dell’ordine oppure perché si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo è concluso lo scopo contingente della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileattività economica, tende a rivendere la società o a cambiare investimento. La presenza dell’imprenditoria mafiosa nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di settore del commercio, è globalmente migliorativo non orientata, al contrario dell’imprenditoria pulita, a portare un servizio al consumatore e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme al territorio, né prevalentemente al profitto, comporta l’inevitabile dequalificazione generale del mercato. L’attuale amministrazione del Comune di tutti i precedenti Accordi Collettivi Milano ha posto grande attenzione a preservare gli esercizi di vicinato in quanto riconosciuti come strumento fondamentale per la vivibilità e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantila sicurezza dei quartieri, come dimostra la speciale sezione delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT. L’eventuale nullità o annullabilità La promozione di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni cultura economica antimafiosa può senz’altro favorire ancor di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.più la

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Samples: www.stampoantimafioso.it

PREMESSA. Le Il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra regione, anche se in un quadro non del tutto omogeneo, soprattutto in provincia di Firenze, un importante elemento di crescita economica e sociale. Questi dati positivi devono trovare ulteriori conferme sia sul versante degli investimenti che della qualificazione del sistema produttivo locale. Determinanti per la competitività delle aziende saranno non solo il mercato e i vincoli legislativi e burocratici, ma anche il grado di relazioni che le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivosociali sapranno darsi. Importante sarà anche la sensibilizzazione della Pubblica Amministrazione per dare pratica attuazione a quei provvedimenti che consentono di diffondere la cultura della sicurezza, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese della legalità e del ruolo svolto dagli agenti rispetto dei diritti e rappresentanti delle tutele dei lavoratori. In questo senso devono essere superati i ritardi che impediscono una effettiva messa in rete di commerciotutti gli elementi conoscitivi che servono per contrastare in maniera efficace il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra le imprese. Al riguardo le parti si faranno promotrici, insieme alle altre organizzazioni imprenditoriali, nei confronti di INPS e INAIL di tutte le azioni possibili affinché venga definito in tempi brevi il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC), sulla base di analoghe esperienze già concretizzate in altre province italiane e auspicando analoga iniziativa a carattere regionale, compreso l’auspicio della definizione di una legge regionale. Obiettivo principale del DURC è semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di appalti pubblici e privati e favorire una competizione fondata sulla qualità organizzativa e progettuale del cantiere e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all’osservanza delle regole della competizione e del rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive. Inoltre la strutturale carenza di mano d’opera che si registra nella nostra provincia determina, in alcuni casi, un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili freno allo sviluppo delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali imprese. Il crescente impiego di lavoratori “non locali” deve essere visto come una opportunità da consolidare attraverso adeguate e professionaliconcrete politiche di accoglienza. A tal fine la Sezione edilizia dell’Associazione degli Industriali di Firenze e FENEAL (UIL), FILCA (CISL) e FILLEA (CGIL) della provincia di Firenze sono convinte che un sistema evoluto di relazioni industriali non possa prescindere da bilaterali esperienze di informazione, partecipazione e concertazione. Le parti si danno atto che ritengono altresì, attraverso la ricerca di convergenze nell’analisi dei problemi e la individuazione di possibili soluzioni, di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo occupazionale edile. Rispetto a ciò le parti concordano sull’importanza di un tavolo sulle grandi opere programmate e più in generale sulle caratteristiche dell’edilizia fiorentina per il presente Accordo Economico Collettivomonitoraggio delle risorse professionali e dei profili necessari con l’obiettivo di programmare strumenti e politiche attive del lavoro per il settore delle costruzioni in provincia di Firenze, che consentirà, attraverso un’attenta lettura dei dati, alle imprese di affrontare, opportunamente attrezzate, le difficoltà o di mettere a frutto una strategia per tutto elevare il periodo livello di professionalità e produttività della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario risorsa lavoro. Le parti ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di miglior favore previste dalla Legge competitività, anche al fine di salvaguardare l’occupazione. Da quanto sopra le parti ritengono necessario procedere con coerenza su obiettivi, individuati come prioritari, e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiache risulteranno vincenti nel futuro. La Parti rappresentanti Sezione edilizia di AIF e le aziende mandantiXX.XX di categoria intendono definire le caratteristiche e le finalità di cui sopra, nell’affermare attraverso la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale pratica del dialogo sociale e della concertazione con le XX.XXIstituzioni, avente per oggetto argomenti sui quali è stata raggiunta una convergenza tra le parti. degli agenti stipulanti Pertanto per perseguire tale obiettivo, le parti individuano nelle seguenti materie il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una coinvolgimento delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Istituzioni interessate:

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Integrativo Del Contratto Nazionale Di Lavoro 29 Gennaio 2000 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili Ed Affini Da Valere Per La Provincia Di Firenze

PREMESSA. Il Contratto integrativo deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi che le leggi demandano al S.S.N. Esso deve, prioritariamente, ribadire il fondamentale concetto secondo il quale la tutela della salute deve essere garantita dal S.S.N. finanziato con risorse pubbliche, deve essere diretto al perseguimento del processo di aziendalizzazione già in atto e deve rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso un accordo di programma che impegni le parti contraenti a svolgere una politica atta a garantire agli stessi, considerati singolarmente o collettivamente, servizi sanitari sempre più efficienti. Per il perseguimento dl tali obiettivi la delegazione trattante, in linea con i dettami contrattuali e con le leggi vigenti, si avvarrà dello strumento della concertazione per dar vita alla costruzione del contratto integrativo mirante a gestire al meglio, le risorse economiche ed umane a disposizione in rapporto ai modelli organizzativi e ai percorsi che le parti individueranno. Dal contratto integrativo deve apparire chiara l'idea del personale come grande risorsa umana, ponendo l'aggiornamento e la formazione professionale come momento strategico per gli obiettivi aziendali. Per il raggiungimento di questi obiettivi in coerenza con quanto disposto dal Piano Sanitario Nazionale, le linee di indirizzo regionali, dal Piano Sanitario Aziendale e dal D.L.vo n. 229 del 19.6.1999 l’Azienda e le XX.XX. ritengono, per rendere concreto quanto sopra, sia necessario: - la rideterminazione della dotazione organica per ciascuna categoria e profilo professionale; - l’istituzione della direzione dei servizi assistenziali (infermieristico, tecnico e della riabilitazione); un piano programmatico occupazionale per l'Azienda. La realizzazione di tali obiettivi è fondamentale all’interno del Contratto Collettivo integrativo per una corretta applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale. Le parti stipulanti convengono che il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e fine strategico dell’Azienda è il miglioramento quali-quantitativo dei servizi. Sotto Ritengono pertanto che questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofine può essere conseguito anche attraverso una migliore utilizzazione delle risorse e, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti particolare, della risorsa lavoro. E’ necessario quindi, riconoscere la pubblica funzione del lavoro svolto all'interno dell'azienda, l’utilità sociale cui esso concorre, considerato che in questo contesto gli aspetti motivazionali del lavoro diventano determinanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliil raggiungimento degli obiettivi. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoritengono, inoltre, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario a tale scopo occorra gestire la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l’arricchimento professionale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole la valorizzazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

PREMESSA. Le parti stipulanti La sottoscrizione di CCNL rappresenta per le Parti firmatarie motivo di orgoglio e responsabilità: un impegno basato sulla reciprocità delle prestazioni e sulla bilateralità delle intese affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e l’efficienza prestazionale per sviluppare la corretta applicazione del contratto nazionale e degli accordi territoriali in completa e rigorosa osservanza delle reciproche competenze e peculiarità quali XX.XX. di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative. La corretta e costante applicazione delle statuizioni sancite nel presente articolato costituisce un solido baluardo contro la crisi produttiva, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali lavoro sommerso e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalila stagnazione economica. Le parti si danno atto impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Le parti convengono che strumenti appropriati di partecipazione dei lavoratori possono rappresentare un efficace incentivo al raggiungimento dei risultati di produttività in termini quantitativi e soprattutto qualitativi; in linea con quanto previsto dall’ art. 46 della Costituzione Italiana: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle Aziende”, le parti si impegnano reciprocamente a valutare, su richiesta di uno dei contraenti, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciopertanto non applicabile parzialmente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi contratti collettivi e accordi speciali riferiti alle eventualmente sottoscritti tra le medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativaintegrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell’importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Le Parti ribadiscono l’impegno a sostenere la corretta applicazione del contratto nazionale e degli eventuali accordi territoriali stipulati in base ai criteri da esso previsti in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni Sindacali di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative, riconoscono l’esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate anche attraverso un consolidamento del ruolo della Bilateralità e dell’offerta formativa quale strumento indispensabile per l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire eventuali motivi di conflitto. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, a realizzare le condizioni per favorirlo, a individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. Le parti pur riconoscendo che la forma tipica di contrattazione è soltanto quella subordinata espressa a tempo pieno ed indeterminato riconoscono la necessità di dover stipulare rapporti di lavoro cc.dd. “atipici” e comunque occasionali volte a colmare lacune di natura produttivo/organizzative o più specificamente tese a soddisfare esigenze temporanee che per varia natura possono palesarsi nel percorso lavorativo della cooperativa o dell’impresa. In ogni caso il ricorso a tipologie di contrattazioni atipiche ha carattere temporaneo o d’ingresso finalizzate anche a garantire un percorso di affiancamento formativo e di natura prettamente stagionale e che non riveste mai il requisito di professionalità. Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresentati. Proprio a soddisfazione di suddetta esigenza, anche al fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall’altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, le parti pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro tuttavia prevedono la possibilità di stipulare anche accordi di lavoro di durata predeterminata al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa garantendo una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese conciliandole con le particolari esigenze dei lavoratori. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello. Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della azienda o della cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti ed Enti contrattuali previsti laddove costituiti, ivi compresi: l’Ente Bilaterale, l’Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. Alle odierne firmatarie è riconosciuta l’esclusività a tutti gli effetti del presente CCNL del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione anche parziale. In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, si farà riferimento ai testi originali in possesso delle Organizzazioni stipulanti. Infine le Parti richiamano, nell’interpretazione e applicazione del presente articolato, l’accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, la legge n. 183 del 04 novembre 2010, il c.d. collegato lavoro, la legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e la legge n. 98 del 09 agosto 2013 e dal D.L. n.34/2014 convertito dalla legge n.78/2014. E’ proprio per tale ottemperanza che l’articolato ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa al fine della certezza e garanzia dei trattamenti applicati. Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per suddetto triennio di vigenza l’indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA - Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione - in vece del tasso di inflazione programmata. Le parti tendono alla piena valorizzazione della cooperazione anche in virtù dell’agilità strutturale e societaria che riesce ad adattarsi in modo funzionale alle fluttuazioni del mercato e ad assorbirne gli urti anche attraverso un duplice livello di contrattazione nazionale e aziendale per le quali le firmatarie hanno previsto una specifica indennità di mancata contrattazione di secondo livello. Le parti ribadiscono la priorità di un’attenta valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali affinchè possano risultare migliorate sia le condizioni ambientali e sia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le parti si impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Xxxxx restando i principi, costituzionalmente garantiti, della libertà di associazione e di tutela delle retribuzioni di fatto per i rapporti di lavoro in essere, le Parti intendono ribadire come il giudizio sui contenuti economici del presente strumento contrattuale debba essere il frutto di un complessivo calcolo che sommi le retribuzioni contrattuali, i servizi erogati dall’Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione di secondo livello, che seppur non obbligatoria è fortemente incentivata. Le Associazioni firmatarie, intendono, altresì ribadire il deciso sostegno allo sviluppo di una nuova, diffusa, sostenibile ed incentivante contrattazione di secondo livello. Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle medesime parti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo CCNL valgono le disposizioni di Legge legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta materia di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti La DIA sta sostenendo con sempre maggior impegno l’azione di contrasto internazionale alle mafie, non solo sul piano operativo, ma anche attraverso una più energica opera di sensibilizzazione degli omologhi stranieri finalizzata a dare nuova e rafforzata consapevolezza del fenomeno transnazionale della criminalità organizzata e di quella di tipo mafioso. In tale contesto, è stato ritenuto necessario perfezionare, nel corso del Semestre italiano di Presidenza Europea 2014, uno strumento che integrasse a livello operativo gli strumenti di cooperazione di polizia già esistenti. Al riguardo, il presente Accordo Economico CollettivoConsiglio GAI1 in data 4 dicembre 2014, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizisu iniziativa italiana ha approvato l’istituzione della Rete Operativa Antimafia @ON. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioLa Rete @ON, in collaborazione con Europol, rende possibile l’impiego sul posto di investigatori specializzati2 delle Forze di Polizia aderenti al Network, per il contrasto delle organizzazioni criminali “gravi” e mafia-style presenti nell’Unione Europea e non, favorendo lo scambio di buone prassi ed il necessario rapporto fiduciario. I gruppi criminali attenzionati sono principalmente italiani, di etnia albanese, euroasiatici, bande di motociclisti, ma anche quelli emergenti (mafie nigeriane, cinesi, turche, ecc.) che pongono un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti serio rischio per loro caratteristiche funzionali la sicurezza e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in material’economia dell’UE. La Parti rappresentanti Rete @ON ed il suo progetto di finanziamento europeo denominato ONNET, si basano su un network di Paesi e su un “Core Group” (Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi) che funge da cabina di regia per la selezione delle investigazioni da supportare. Lo scambio di informazioni avviene tramite il canale protetto SIENA ed una volta stabiliti i casi da supportare dal Core Group, le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale comunicazioni vengono condivise esclusivamente con le XX.XXForze di polizia coinvolte ed Europol per il supporto di analisi. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore In particolare la Rete si propone di: - rafforzare la cooperazione e la comunicazione tra le sue prospettive nonché le situazioni forze di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali polizia nel contrasto dei gruppi criminali di maggiore livello e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.mafia style attraverso:

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Samples: direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoNell’ambito dell’indagine, intendono realizzare si è reso opportuno effettuare un richiamo ai principali documenti internazionali ed europei, al fine di offrire una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto breve panoramica dei modelli, certamente non esaustiva. Occorre, tuttavia, considerare sia la diversità dei sistemi di agenzia, nonché alle caratteristiche Welfare adottati dai singoli Paesi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) che la complessità di raccolta delle imprese commerciali informazioni e dei servizidati e delle conseguenti analisi e interpretazioni, peraltro mutata nel corso degli anni; per tale motivo, sono state estrapolate, dalle differenti fonti ufficiali, alcune elaborazioni ritenute significative, seppur con riferimento a diverse annualità. Sotto questo profilo manifestano Il diritto all’istruzione trova riconoscimento e tutela in una serie di atti sottoscritti dagli Stati, a livello internazionale e sovranazionale, coincidenti con le garanzie previste dalla nostra Carta costituzionale (artt. 3, 33, 34). Ci si riferisce alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, del 1989. In ambito europeo, non si può non effettuare un richiamo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito, CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e, alla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea del dicembre 2000. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 16/2020/G In via generale, considerare l’istruzione un diritto fondamentale dell’uomo vuol dire non solo garantire ad ogni individuo la possibilità di sviluppare la propria personalità ma, anche, sostenerne l’influenza positiva nella costruzione del vivere in comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali per la promozione della pace, per l’integrazione, per una migliore qualità di vita ed il rispetto dei diritti umani e contrattualidelle libertà fondamentali. Nel corso degli anni, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciotuttavia, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti tutta l’area Ocse, la garanzia del diritto all’istruzione terziaria per loro caratteristiche funzionali studenti meritevoli ma privi di mezzi ha acceso riflessioni in merito all’introduzione di premi e professionaliincentivi per i buoni risultati piuttosto che erogazione di sussidi/aiuti di sostegno economico. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoDi conseguenza, che per tutto il periodo sono state introdotte modifiche al modello e nella governance pubblica nel suo complesso1 , anche a causa della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti sostenibilità finanziaria degli interventi in materia. La Parti rappresentanti In alcuni Paesi si è favorito, ad esempio, lo strumento del prestito in ragione di due fattori: è economicamente sopportabile ed in maggior misura più motivante per gli studenti. Ne sono discese forme diverse di aiuto2 e sostegno indiretto (esenzioni e agevolazioni fiscali); diretto (borse di studio) oppure prestiti di somme di denaro da restituirsi una volta entrati nel mondo del lavoro; alcuni Paesi, ad esempio, hanno preferito non utilizzare lo strumento dell’esonero dalle tasse universitarie; altri, invece, hanno deciso che a pagarle siano solo gli studenti “fuori corso”. Il diritto allo studio, esplicitamente richiamato dalla nostra Carta costituzionale (art. 34) può essere ricompreso in una nozione più ampia di diritto sociale, laddove il raggiungimento dei gradi più alti degli studi si attua attraverso forme di aiuto economico per tutti coloro che hanno i requisiti di capacità e di merito anche se privi di mezzi economici. E’, altresì, compito della Repubblica rimuovere ciò che ostacola il pieno sviluppo della persona umana e che ne limita l’effettiva partecipazione alla vita del Paese (art. 3) e, quindi, per rendere effettiva l’uguaglianza e le aziende mandantipari opportunità a tutti i cittadini, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualesono state introdotte misure di sostegno pubblico di carattere compensativo. Purtroppo, accolgono la richiesta dopo un rapido incedere dei provvedimenti de quibus inerenti al sistema DSU intorno al 2009, nel 2011, si è avuta una definitiva battuta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. arresto che 1 Infatti, nel corso degli agenti stipulanti anni 90, Germania, Australia, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi hanno riformato il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare sistema di sostegno adottando lo stato strumento del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciprestito.

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Samples: www.corteconti.it

PREMESSA. Le parti stipulanti La Consip S.p.A., nell’ambito della attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica, intende stipulare un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di sistemi telefonici, dei servizi connessi e di servizi e componenti opzionali. La conclusione di un Accordo Quadro, mettendo a fattor comune esigenze condivise da più Amministrazioni, realizza economie di scala grazie all’aggregazione della domanda con benefici sia per il presente Accordo Economico Collettivomercato di fornitura, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente in termini di più efficiente programmazione della produzione, sia per le Amministrazioni appaltanti in termini economici e di semplificazione delle procedure di acquisto. L’espletamento delle procedure dell’Accordo Quadro (AQ) avverrà mediante un Sistema telematico messo a disposizione dalla Consip S.p.A.. L’AQ individua più soluzioni per la messa in esercizio di reti telefoniche private – intese sia come realizzazioni ex‐ novo sia come integrazioni del parco pre‐installato ‐ in grado di offrire immediati vantaggi funzionali e prestazionali per l’utenza interna ed esterna alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei Amministrazioni che siano aperte a future evoluzioni tanto nell’infrastruttura quanto nei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Il presente Capitolato Tecnico contiene pertanto le specifiche tecniche relative a: - sistemi telefonici, terminali telefonici e contrattualiapparati correlati; - servizi di installazione, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti prima configurazione e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese avviamento, manutenzione e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativagestione. Per quanto non previsto dal il significato dei termini utilizzati nel presente Accordo documento valgono le disposizioni definizioni adottate e specificate negli altri documenti della procedura. Inoltre, valgono le ulteriori definizioni di Legge vigenti seguito indicate. I termini, le espressioni e le abbreviazioni seguenti, evidenziati nel testo in materia. La Parti rappresentanti grassetto corsivo, assumono nel presente documento il significato indicato di seguito: Aggiudicatario AQ le aziende mandantiimprese, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta i raggruppamenti temporanei di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per imprese o i riflessi consorzi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per risultano Aggiudicatari dell’Accordo Quadro; risultano affidatari dei singoli settori merceologici.Appalti;

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Samples: www.comune.roma.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il OO.PP. e le XX.XX firmatarie del presente Accordo Economico CollettivoContratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara attribuiscono notevole importanza ai rinnovi contrattuali nel settore delle costruzioni, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, perché inserendosi in un mercato distributivo reso quadro settoriale ancora più complesso pesantemente segnato dalla crisi consente alle parti sociali stesse di affrontare univocamente la difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalisituazione. Le parti sociali, confermano la validità degli accordi nazionali e si danno atto impegnano in tempi rapidi ad adeguare le specifiche norme della contrattazione territoriale a quanto eventualmente sancito nei CCNL. Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara intende valorizzare il secondo livello contrattuale al fine di renderlo esigibile all’intera platea dei lavoratori edili che il presente Accordo Economico Collettivooperano nella provincia di Ferrara. Occorre in questa fase, non fermarsi solo all’aspetto salariale, che é pure importante, ma questo quadro richiede alle Parti Sociali più incisività e costanza per tutto promuovere politiche attive per un rilancio qualitativo del comparto edile, che solo attraverso accordi tra le parti si potranno avere. In un quadro dove indistintamente la crisi ha duramente colpito lavoratori ed imprese, una buona riuscita della contrattazione territoriale diventa strumento fondamentale per la tenuta della coesione sociale . Bisogna pertanto, attivare politiche anticicliche tra Federazioni Sindacali di settore, Associazioni Imprenditoriali e Pubbliche Istituzioni per sostenere il periodo della sua validità settore ma soprattutto per rilanciare e sostenere lo sviluppo ed il completamento delle opere e delle infrastrutture pubbliche nel nostro territorio. Il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara deve essere considerato un complesso normativo unitario uno strumento quadro, utile ad intervenire oltre che su questioni salariali e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici norme contrattuali anche su linee guida sulle quali sviluppare relazioni tra le parti e consolidare le politiche concertative per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisettore.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Unico Imprese Edili Ferrara

PREMESSA. Le parti stipulanti A seguito della fusione avvenuta tra i gruppi Holcim e Lafarge, i due organi di rappresentanza a livello europeo, vale a dire il Comitato aziendale europeo (CAE) della Lafarge e il Forum europeo (FE) della Holcim, hanno convenuto di porre le basi per il dialogo sociale del nuovo gruppo LafargeHolcim, nel quadro della direttiva 2009/38/CE. Il Comitato aziendale europeo LafargeHolcim (in appresso denominato CAE LH o CAE) svolge un ruolo distinto e complementare rispetto al dialogo sociale degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori per il fatto di non sostituirsi alle strutture esistenti nei paesi rientranti nel presente Accordo Economico Collettivoaccordo, intendono e di non rimettere in discussione le prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in materia d’informazione e di consultazione a livello nazionale. Il Comitato aziendale europeo consente di sviluppare il dialogo sociale al livello previsto per realizzare le priorità e le prospettive del Gruppo e rende possibile il coinvolgimento effettivo dei rappresentanti dei lavoratori, allo scopo di soddisfare l’esigenza di anticipazione e di gestione del cambiamento. Tutti i firmatari concordano nel riconoscere che il dialogo sociale è una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità leva di performance e che le discussioni condotte in seno a tale organo offriranno vantaggi concreti al Gruppo e ai suoi dipendenti, grazie a decisioni e ad un approccio comuni negli ambiti che riguardano sia il funzionamento del rapporto Gruppo che le condizioni di agenzialavoro. La direzione e i rappresentanti dei lavoratori del gruppo LafargeHolcim (in appresso denominato il Gruppo LH), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali insieme alla Federazione europea dei Lavoratori dell’Edilizia e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano del Legno (FETBB) dichiarano il comune interesse loro impegno a sviluppare corrette relazioni sindacali un quadro di dialogo sociale che faccia parte integrante della cultura dell’organizzazione. Essi esprimono inoltre la loro convinzione che il CAE LH costituisca un elemento fondamentale per promuovere la partecipazione e contrattualila collaborazione dei lavoratori alle attività dell’azienda, consapevoli dell’importanza essendo necessarie per realizzare la missione e gli obiettivi della stessa. La direzione della LH riconosce l’importanza del ruolo svolto dagli agenti dai rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dai sindacati per consolidare il dialogo sociale nelle aziende che rientrano nell’ambito di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti accordo del Comitato aziendale europeo (in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciappresso denominato l’Accordo).

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Samples: Accordo Del Comitato Aziendale Europeo

PREMESSA. Le parti stipulanti La Provincia autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il presente Accordo Economico CollettivoLibro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità, intendono documento tramite il quale si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di realizzare una disciplina normativa corrispondente un territorio sensibile e amico della famiglia. La legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” ribadisce il concetto di “Distretto per la famiglia”, “…inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all’interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia con figli…”. Il Trentino si vuole pertanto qualificare sempre più come territorio accogliente e attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscano con esse, capace di offrire servizi e opportunità rispondenti alle peculiarità aspettative delle famiglie residenti e non, un territorio all’interno del rapporto quale attori diversi per ambiti di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali attività e dei servizimission perseguono l’obiettivo comune di accrescere il benessere familiare. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza La famiglia che vive con consapevolezza la propria dimensione diventa protagonista del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocontesto sociale in cui vive, in quanto può esercitare le proprie fondamentali funzioni, creando in forma diretta benessere familiare e in forma indiretta coesione e capitale sociale. Obiettivo primario di questa politica è l’individuazione e lo sviluppo di un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali modello di responsabilità territoriale coerente con le indicazioni della politica europea e professionalinazionale e al contempo capace di dare valore e significato ai punti di forza del sistema trentino. Le parti si danno atto Si vuole rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico, evidenziando che il presente Accordo Economico Collettivole politiche familiari sono “investimenti sociali” strategici e creano benessere dei singoli e della comunità nella misura in cui concorrono a prevenire situazioni di disagio, a costruire reti tra le diverse realtà presenti sul territorio e a generare coesione e sicurezza sociale. La legge provinciale n. 1/2011 stabilisce, all’articolo 34, che per tutto la realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità possono essere utilizzati come strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo gli Accordi volontari di area o di obiettivo. La Provincia autonoma di Trento, secondo quanto disposto dalla sopra citata legge provinciale, promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di “modalità di gestione delle risorse umane” attente ai bisogni di conciliazione famiglia e lavoro. Alle organizzazioni che adottano tali modalità gestionali, risultanti ad esempio dalla certificazione Family Audit, possono essere riconosciuti sistemi di premialità consistenti nella concessione di una maggiorazione di contributi o, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con il periodo combinato disposto dalle due leggi provinciali, la n. 1 del 2011 e la n. 2 del 2016 Comunità e Comuni nei propri atti amministrativi in tema di appalti possono introdurre strumenti di premialità che consistono nella concessione di una maggiorazione di contributi e in punteggi aggiuntivi per quelle Organizzazioni certificate Family Audit che si impegnano ad applicare misure che favoriscano la conciliazione dei tempi della sua validità deve essere considerato vita lavorativa con i tempi della vita familiare. In questo quadro appare evidente come le politiche rivolte alle famiglie diventano direttamente collegate ai lavoratori e alle aziende in cui questi operano. Le tematiche della conciliazione vita lavoro ben si collegano al benessere lavorativo e alla maggiore produttività che ne può derivare. La Legge di Stabilità 2016 e i collegati Decreto sulla Produttività del 25 marzo 2016 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 introducono nel contesto legislativo nazionale e provinciale la possibilità di un complesso normativo unitario articolato sviluppo delle tematiche relative alla conciliazione tra le esigenze di produttività e inscindibileinnovazione organizzativa delle aziende, di benessere e conciliazione dei lavoratori e di welfare territoriale del sistema trentino. Queste opportunità sono state ampliate a livello nazionale con la Legge di Bilancio statale per il 2017 e, a livello locale, ulteriormente promosse attraverso incentivi fiscali (Legge di Stabilità provinciale per il 2017). In questa triangolazione è possibile quindi immaginare un accordo tra le rappresentanze dei diversi attori del territorio. Si evidenzia che alcune organizzazioni coinvolte nel realizzare maggiori benefici presente accordo stanno adottando da alcuni anni a questa parte lo standard Family Audit. In particolare l’Associazione Artigiani e piccole Imprese della provincia di Trento-Confartigianato, la Federazione Trentina della Cooperazione e la Provincia autonoma di Trento, dopo aver conseguito il certificato Family Audit Executive, hanno mantenuto per gli agenti un altro triennio le proprie misure di conciliazione vita e rappresentanti lavoro, esprimendo al contempo la volontà di commercioproseguire questo percorso con l’ottica di consolidare cultura e prassi sensibili ai temi del benessere lavorativo e delle performance aziendali. Anche tsm- Trentino School of Management, dopo aver conseguito il certificato Family Audit Executive, è globalmente migliorativo impegnata a mantenere, e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto a sviluppare ulteriormente, il proprio Piano aziendale di conciliazione vita e lavoro. Si rileva inoltre che Confindustria Trento e Uil del Trentino per la Camera Sindacale Regionale CSR, il Centro Servizi UIL del Trentino e per l'ENFAP Ente di formazione professionale della UIL, aderendo alla sperimentazione nazionale promossa dal Dipartimento per le norme politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno pure compiuto un percorso significativo di tutti i precedenti Accordi Collettivi coinvolgimento dei lavoratori e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidi realizzazione di misure attente ai bisogni di conciliazione con conseguente acquisizione della certificazione Family Audit. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico CollettivoTutto ciò considerato, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.seguenti organizzazioni proponenti:

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Samples: Accordo Volontario Per Favorire Lo Sviluppo Delle Politiche Di Conciliazione Vita E Lavoro Nella Provincia Autonoma Di Trento

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare I lavoratori sono inquadrati in una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto classificazione unica di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosette livelli, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica ciascuno dei quali collaboratori indispensabili sono comprese diverse categorie di lavoratori anche se per gli stessi, agli effetti delle aziende mandanti norme di legge o delle disposizioni con- trattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, sono previsti, allo stato, trattamenti differenziati. I requisiti di appartenenza alla qualifica di “quadri” sono definiti dall’art. 45. Ai singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima tabellare nazionale, di cui ai successivi artt. 48 e 60. La declaratoria determina, per loro ciascun livello, le caratteristiche funzionali ed i requisiti per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso. I profili, indicati esclusivamente per i lavoratori con mansioni impie- gatizie e professionaliper gli operai florovivaisti, rappresentano le caratteristiche es- senziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo. Per le mansioni non rappresentate nei profili, l’inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili delle qualifiche indicate in ciascun livello. I profili per il personale con mansioni operaie sono definiti ai sensi dell’articolo 3, lett. e) punto 10. In sede di stipulazione dei contratti di 2° livello saranno stabiliti i la- vori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispon- dersi agli operai agricoli per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti. Ai lavoratori specializzati o non ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiora- zione salariale da stabilirsi dai contratti integrativi. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivonon devono derivare oneri per le imprese anche per effetto dalla contrattazione di 2° livello. Le parti concordano che la nuova classificazione unica non ha alcun effetto sulle norme contenute nel CCNL riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie. Tali diversi trattamenti, pertanto, conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascuno istituto e delle singole norme che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario nell’ambito dell’intero contratto. L’inquadramento degli impiegati e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti degli operai in forza al momento di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole stipula del presente Accordo Economico CollettivoCCNL avverrà in base alla tabella sotto riportata, nella quale sono indicati i livelli di inquadramento, i parametri e le figure professionali. La nuova classificazione, inoltre, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivomodifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differen- ziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiama- te e non richiamate nel CCNL stesso. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti1 151,70 impiegati (ex impiegati 1° livello) 2 136,38 impiegati (ex impiegati 2° livello) 3 125,53 Impiegati – operai (ex impiegati 3° livello, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeex operai specializzati super) 4 116,72 Impiegati – operai (ex impiegati 4° livello, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoex operai specializzati) 5 111,00 operai (ex operai qualificati super) 6 107,78 Impiegati – operai (ex impiegati 5° livello, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheex operai qualificati) 7 100,00 Impiegati – operai (ex impiegati 6° livello, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.ex operai comuni)

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti Organizzazioni Sindacali UNCI e CONFSAL firmatarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto in data 22/01/2009, ritengono che il presente Accordo Economico CollettivoCCNL, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime XX.XX., rispetti i contenuti dell’accordo quadro in parola. Infatti il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio –in sostituzione del tasso di inflazione programmata- l’indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA. Le XX.XX. firmatarie intendono realizzare dare con il presente articolato una disciplina normativa corrispondente risposta alle peculiarità del rapporto esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di agenziarilancio reale dell’occupazione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali fattore indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia della produttività del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto ribadiscono che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e inscindibiledemocratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative. Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:  di livello nazionale;  di livello aziendale. Le parti ritengono anche che per il rilancio dell’occupazione, in un’ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l’affiancamento alla azienda di tipo tradizionale quella cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell’azione produttiva ai cicli dell’economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull’occupazione. Se è vero che “nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Xxxxxxxx) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio. La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d’impresa. Secondo l’art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio coimprenditore — nell’ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci coimprenditori— può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali». Considerato che nel realizzare maggiori benefici per gli agenti regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e rappresentanti dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di commerciolavoro subordinato o autonomo, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque delle clausole attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del presente Accordo Economico Collettivosocio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall’articolo 1322, secondo comma, cod. civ, in base al quale «le parti possono anche concludere contratti che non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiatutela secondo l’ordinamento giuridico». La Parti rappresentanti le aziende mandantilegge n.142/2001 chiarisce nettamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeda una parte, accolgono la richiesta e il rapporto di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXlavoro, dall’altra. degli agenti stipulanti In particolare il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni rapporto di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.lavoro era inizialmente indicato come

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Gli inventari forestali sono tra i più importanti strumenti conoscitivi per le decisioni di politica forestale e ambientale sia a livello regionale, che nazionale, che internazionale in quanto registrano lo stato delle risorse forestali in un determinato luogo e le sue variazioni nel tempo. A questo scopo gli inventari debbono essere periodicamente aggiornati per costituire una importante rete di monitoraggio permanente in grado di fornire risultati con validità statistica. Storicamente gli inventari forestali sono nati per la stima dell’entità e del valore delle risorse legnose di un Paese, ma attualmente ricoprono una valenza diversa poiché sono utili strumenti di conoscenza di molteplici servizi ecosistemici forniti dai soprassuoli forestali anche in una ottica di lotta ai cambiamenti climatici. Infatti, la conoscenza di variabili forestali strutturali è di fondamentale importanza anche per la conservazione della flora della fauna, inoltre i sistemi forestali ricoprono un ruolo fondamentale nello stoccaggio del carbonio in quanto fissano l’anidride carbonica contribuendo al riequilibrio del ciclo del carbonio, fortemente alterato dalle attività umane, e la trasformano in una risorsa straordinaria: il legno. Per questo a livello regionale è fondamentale costituire una rete di monitoraggio inventariale che sia in grado di fornire informazioni differenti sui sistemi forestali concentrandosi sulla stima di variabili forestali quali: il volume legnoso, la biomassa e la struttura delle formazioni forestali. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoinformazioni sulla foresta vengono raccolte generalmente a scale differenti e per molteplici scopi. In genere, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto gli inventari forestali si basano su un disegno campionario che individua delle aree a terra che devono essere misurate e sulla base delle quali vengono eseguite le stima aggregate delle variabili di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali scale differenti (e.g. provincia, regione, nazione) a seconda della costruzione del disegno campionario (ad es.Tomppo et al.2010; Xxxxxx et al.2011; Xxxxxxx et al.2014). Queste statistiche sono utili nel contesto di monitoraggio delle funzioni dei sistemi forestali sia a livello regionale, nazionale ed internazionali. Infatti, gli IF consentono di effettuare valutazioni sulla sostenibilità e contrattualistrumenti utili alla pianificazione strategica territoriale. Storicamente, consapevoli dell’importanza gli IF si sono concentrati sulle risorse legnose, oggi, invece gli IF forniscono informazioni su diversi importanti servizi ecosistemici (vedere Xxxxxx e Malmaeus 2016; Mononen et al.2016), come la fornitura di materiale all'industria, la bioenergia, la biodiversità e i cambiamenti nello stoccaggio di carbonio (vedere ad esempio Chirici et al.2012; Xxxxxxx et al.2012). Negli ultimi dieci anni, gli IF tradizionali, si sono modificati in moltissimi paesi, passando dalla produzione di statistiche aggregate alla produzione di mappe delle risorse forestali costruite utilizzando modelli che legano i dati a terra con i dati da telerilevamento come immagini satellitari, scansioni Laser Scanner Aeree, o dati tridimensionali fotogrammetrici. Questi nuovi inventari forniscono stime sullo stato delle risorse forestali attraverso due possibili approcci: stima basata sul disegno, stima assistita da modello. In entrambi i casi l’utilizzo di variabili predittive ausiliarie derivanti da dati di telerilevamento consente di aumentare la precisione di stima rispetto agli IF tradizionali riducendo anche il numero di acquisizione di aree campionarie a terra. Sono diversi i metodi che possono essere utilizzati per produrre mappe delle variabili della foresta integrando osservazioni campionarie (plot) e dati telerilevati (Corona et al., 2014). Tali metodi si basano sul presupposto che sia possibile costruire un modello della relazione tra le variabili forestali da prevedere (provvigione legnosa e biomassa) e le variabili predittive disponibili per l'intera area forestale (dati satellitari, dati LiDAR, variabili cartografiche). Questi metodi includono sia tecniche parametriche (ovvero regressione lineare multipla, regressione ponderata geograficamente) che non parametriche (ovvero k-NN, RandomForests, reti neurali, ecc.) (Xxxxxxx et al., 2016; Xxxxxxxxx et al., 2014; Xxxxxxx et al. al., 2016; Xxxxx et al., 2017) e sono già stati testati in diversi tipi di foreste e regioni (Chirici et al., 2016). Tutti questi metodi sono stati ampiamente applicati con l’utilizzo di variabili predittive telerilevate basate su dati 3D (LiDAR, radar o fotogrammetria) (ad es. XxXxxxxxx et al., 2010a, b; Xxxxxx, 0000; Xxxxxxx et al., 2017; Xxxx-Xxxxxx e Xxxxxxxxxx, 2012; Xxxxxxx et al. al., 2017; Waser et al., 2017, 2015; Xxxx e Xxxxxxx, 2012; Xxxxxxx e Xxxx, 2015; Breidenbach e Xxxxxx, 2012; Xxxxx et al., 2014) o immagini multispettrali acquisite da aereo o da piattaforme satellitari (ad esempio Xxxxxxxxx et al., 2014; Xxxxxxxxx-Xxxxx et al., 2018; Matasci et al., 2018; Xxxxx et al., 2002). Tutti questi approcci sono già diventati operativi in molti paesi europei (Xxxxxx et al., 2018), mentre nelle aree mediterranee le esperienze sono ancora limitate (Chirici et al., 2020). Tuttavia, l’approccio inventariale di tipo nuovo è fondamentale nelle aree mediterranee, come la Regione Puglia dove si riscontra una crescente necessità conoscenza del ruolo svolto dagli agenti patrimonio foreste che risulta essere più vulnerabili agli scenari di cambiamento climatico e rappresentanti ai disturbi naturali e antropici come gli incendi boschivi e l'espansione urbana (FAO, 2013; Scarascia -Mugnozza et al., 2000). Per questo l’istituzione di commercio nell’economia un inventario regionale forestale della Regione Puglia (IRFP) è fondamentale per le attività di controllo e pianificazione nell'ambito della programmazione forestale regionale. Infatti, si riscontra la necessità di disporre di un moderno strumento di tutela e valorizzazione delle superfici, del Paese paesaggio e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciodell'economia forestale, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali conformità anche con i contenuti del Testo unico in materia di foreste e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivofiliere forestali (D.L. 3 aprile 2018, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materian. 34). La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta disponibilità di parte sindacale per incontri annuali informazioni dettagliate a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivolocale sullo stato e sulle caratteristiche del patrimonio forestale è di primaria importanza al fine non solo della conoscenza del territorio, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche ma soprattutto come base informativa e propositiva per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una gestione sostenibile delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirisorse naturali.

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Samples: www.regione.puglia.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il presente Accordo Economico CollettivoGoverno persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, intendono realizzare cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita della capacità delle imprese adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. In questa fase, pertanto, l’Agenzia deve gestire e sostenere un complesso processo di cambiamento delle amministrazioni pubbliche, promuovere e sostenere la diffusione delle tecnologie e dei servizi digitali fra imprese e cittadini, e, al contempo, dare avvio all’operatività dell’ente, completando e adeguando la propria struttura organizzativa, in modo che possa svolgere a pieno i propri compiti istituzionali. L’Agenzia deve svolgere due ruoli principali: essere il CIO (Chief Information Officer) della pubblica amministrazione italiana ed il soggetto attuatore della strategia digitale del sistema paese. Due ruoli importanti che trovano impulso e sintesi nel fatto che il digitale non è un «capitolo» di un'agenda di governo ma un fattore trasversale e abilitante dello sviluppo dell’intero paese. Per l’Agenzia questi ruoli si traducono, da una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità parte nel fornire linee guida omogenee e coordinate, regole tecniche, strumenti tecnologici e piattaforme abilitanti, sempre garantendo gli standard di sicurezza necessari; dall’altra nel riorganizzare e digitalizzare i processi della filiera pubblica estesa e sostenere le politiche del governo in tema di digitalizzazione per la crescita culturale, sociale ed economica del paese. La Convenzione triennale per gli esercizi 2014-2016 si pone l'obiettivo di consolidare l'azione dell'Agenzia mettendo su un asse temporale l'attuazione della propria missione istituzionale come delineata dal decreto istitutivo. In tale ottica, il nuovo assetto organizzativo, ora all’esame degli uffici competenti per l’approvazione definitiva, basato su un modello di 12 + 2 uffici dirigenziali in luogo dei 19 uffici dirigenziali degli enti soppressi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione - consente di fronteggiare al meglio un contesto in costante evoluzione, i cui profili di complessità rappresentano una sfida che l'Agenzia è chiamata a raccogliere per ottimizzare l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della PA e nel rapporto di agenziatra questa, i cittadini e le imprese, nonché alle caratteristiche per promuovere l’utilizzo delle imprese commerciali tecnologie fra cittadini e imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il Piano delle attività si articola in tre aree strategiche, che rappresentano i principali ambiti d’intervento nei quali si deve declinare l'azione triennale dell'Agenzia per l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana e il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. Le aree strategiche sono: documentazione progettuale e normativa che nello scenario attuale e a medio e lungo termine, identifica banche dati e infrastrutture materiali ed immateriali di interesse nazionale oltre che i progetti in corso per garantirne l'attuazione. Per sostenere, nell'ambito di una visione unitaria, il sistema informativo della PA ed erogare servizi in maniera più rapida, efficiente e aperta all'innovazione di mercato, l'Agenzia in linea con gli obiettivi comunitari di realizzazione di un mercato unico e per porre i concreti presupposti di interoperabilità con i sistemi informativi transfrontalieri, definisce, progetta e gestisce, ricorrendo al necessario apporto da parte del mercato, infrastrutture e piattaforme abilitanti, in accordo con le previsioni del CAD e il modello di riferimento strategico del sistema informativo della PA. Area strategica 3 – Politiche di digitalizzazione e innovazione dei processi economici, culturali e sociali L'Agenzia contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione e la crescita economica, sociale e culturale; promuove la rimozione di ostacoli tecnici, operativi e di processo che si frappongono alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie sancito dal CAD. L’agenzia deve, da una parte promuovere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione da parte dei cittadini, in modo orientato anche alla partecipazione e all'inclusione sociale, e, dall’altra, favorire la diffusione delle tecnologie e dei serviziservizi digitali nelle imprese, nell’ottica della crescita e dello sviluppo economico. Sotto questo profilo manifestano Per ciascuna delle aree strategiche, sono evidenziati gli obiettivi prioritari sui quali l’Agenzia dovrà concentrare i propri sforzi nel triennio, in coerenza con gli indirizzi politici già formulati, nonché con le attese dei diversi stakeholders: • definire le strategie per portare a compimento i progetti “a termine” (ad es. CEC-PAC) e alla chiusura di attività e progetti non più strategiche; • avviare il comune interesse progetto SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale), definendo processi, metodologie e tempistiche; • definire linee guida e modelli di servizi per una migliore implementazione del CERT-PA (Computer Emergency Response Team – Pubblica Amministrazione); • garantire il supporto al progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) al fine di integrarlo con SPID • supportare le attività di coordinamento e supporto dei progetti fatturazione elettronica e piattaforma dei pagamenti elettronici verso PA • avviare la progettazione e la fattibilità di una nuova piattaforma di comunicazione e erogazione servizi per cittadini e imprese, che metta al centro l’esperienza utente e semplifichi il rapporto amministrazione – cittadino e imprese e che integri – progressivamente - in un’unica interfaccia i vari servizi telematici delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, nei settori più importanti per i cittadini e le imprese quali, ad es il fisco, il welfare, la salute e la scuola. • avviare la riprogettazione del modello di interoperabilità al fine di perseguire il miglioramento e lo sviluppo del sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC); • collaborare alla stesura e definizione del Piano strategico per la banda ultralarga, insieme agli altri attori coinvolti e promuovere la sua attuazione; • collaborare alla redazione della strategia nazionale per l'utilizzo dei fondi europei per le infrastrutture e i servizi digitali come condizionalità ex-ante per l’accordo di partenariato, anche in coordinamento con i POR regionali • collaborare allo sviluppo del il portale nazionale dei dati aperti (xxxx.xxx.xx); • collaborare alla stesura del Secondo piano di azione nazionale per l'Open Government Partnership; • collaborare all’attuazione della Open Data Charter; • supportare le attività del Semestre Europeo di Presidenza del Consiglio Europeo sulle tematiche afferenti all'Agenda Digitale • rappresentare l’Italia sui temi dell’agenda digitale e dell’internet governance • definire le linee guida nazionali per lo sviluppo degli open data, promuovendo modelli di riferimento e metodologie per facilitare l'interoperabilità e il riuso, stimolando inoltre la qualità, l'aggiornamento, il collegamento con altri dati • attuare il sistema SPID come definito dall'art. 64 del CAD come modificato di recente dal DL 69/2013. • Rilasciare in via sperimentale il progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) al fine di integrarlo con SPID. • Realizzare la prima release di una nuova piattaforma di comunicazione e erogazione servizi per cittadini e imprese, che metta al centro l’esperienza utente e semplifichi il rapporto amministrazione – cittadino e che integri – progressivamente - in un’unica interfaccia i vari servizi telematici delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, nei settori più importanti per i cittadini e le imprese quali, ad es il fisco, il welfare, la salute e la scuola. • sviluppare il framework italiano di interoperabilità (SPC), mantenendolo allineato a quello europeo, definendo in tale ambito una serie di servizi e piattaforme per l'interoperabilità e analizzando il mercato ICT per finalizzare strategie di sourcing e procurement; • sviluppare corrette relazioni sindacali Il Piano Nazionale di razionalizzazione e contrattualiconsolidamento dei CED della pubblica amministrazione, consapevoli dell’importanza rispondendo alle esigenze di ammodernamento e riduzione dei costi nel campo delle ICT; • collaborare all’attuazione e promuovere il Piano strategico per la banda ultralarga e del ruolo svolto dagli agenti Piano Crescita Digitale anche attraverso il supporto ai POR regionali anche per eventuali interventi correttivi per perseguire gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea; • definire un Piano nazionale per le comunità intelligenti in collaborazione con il Comitato tecnico delle Comunità intelligenti, definendo le regole per il riutilizzo delle esperienze di comunità intelligenti e rappresentanti fornendo una piattaforma di commercio nell’economia condivisione e l'insieme delle tipologie di informazioni che vengono rilevate/scambiate. Area strategica 3 – Politiche di digitalizzazione e innovazione dei processi economici, culturali e sociali • accompagnare i processi di trasformazione digitale della PA e del Paese con apposite iniziative di comunicazione, formazione e disseminazione • rappresentare l’Italia sui temi dell’agenda digitale e dell’internet governance • Rilasciare il progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e monitorare la sua attuazione e integrazione con SPID. • monitorare l'attuazione del ruolo svolto dagli agenti sistema SPID • Rilasciare e rappresentanti sostenere la promozione e l’adozione di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti una seconda release della nuova piattaforma di comunicazione e erogazione servizi per loro caratteristiche funzionali cittadini e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoimprese, che per tutto metta al centro l’esperienza utente e semplifichi il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario rapporto amministrazione – cittadino e inscindibileche integri – progressivamente - in un’unica interfaccia i vari servizi telematici delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche nei settori più importanti per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economichecittadini e le imprese quali, ad es il fisco, il welfare, la salute e la scuola. • Area strategica 3 – Politiche di digitalizzazione e innovazione dei processi economici, culturali e sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.CRESCITA CULTURALE E SOCIALE

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2014 – 2016

PREMESSA. Le parti stipulanti La Lega Nazionale Dilettanti, in aderenza ai principi istituzionali di promozione dello sport, di garanzia della salute e sicurezza degli atleti e della difesa dell’ambiente, con il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento detta norme sulla realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale e sui relativi materiali, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente stabilendo norme e procedure per la fase di progettazione dei campi medesimi. La LND favorisce la realizzazione di campi da calcio in erba artificiale conformi al presente Regolamento e fornisce servizi di consulenza gratuiti a Enti Pubblici e privati in ordine agli elaborati progettuali e ai capitolati tecnici ed economici finalizzati alle peculiarità del rapporto corrette procedure per i lavori di agenziarealizzazione dei campi, da affidare in appalto o eseguire direttamente, compresi eventuali sopralluoghi. I servizi tecnici di verifica e collaudo dei campi in erba artificiale di cui al presente Regolamento, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali i servizi tecnici di consulenza e assistenza che fossero richiesti dai soggetti interessati per l’elaborazione dei progetti e dei servizicapitolati tecnici relativi alla realizzazione dei campi stessi, sono svolti con le strutture tecniche della LND Servizi S.r.l., società unipersonale della Lega Nazionale Dilettanti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La Lega Nazionale Dilettanti e la LND Servizi S.r.l. nel presente regolamento, per brevità e ciascuna per quanto di competenza, sono indicate anche come “LND”. Gli elementi valutativi adottati dalla Commissione Federale Impianti Sportivi (C.F.I.S.) e successivamente recepiti ed elaborati in termini regolamentari dalla Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale (C.I.S.E.A.) della Lega Nazionale Dilettanti su schede tecniche, campionature e verifiche d'idoneità effettuate sulla base dei risultati di prove e di analisi di laboratorio, di risultati di prove tecniche eseguite sui terreni di giuoco, portano al percorso per l’Omologazione dei campi da calcio in erba artificiale. • ”ERBA ARTIFICIALE” * Per campi in erba artificiale, vanno intesi quelli la cui superficie di giuoco è rappresentata da un sistema in erba artificiale avente le caratteristiche come da tabelle del presente Regolamento e come soggetto alle verifiche ed alle Attestazioni di cui alle norme che seguono Tutti i campi in erba artificiale destinati a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiospitare competizioni dei Campionati della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese fino alla serie “D” compresa, e del ruolo svolto dagli agenti Settore Giovanile e rappresentanti Scolastico, dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti regolamentari e tecnici secondo le norme e i parametri, per quanto riguarda sia i sottofondi che i “sistemi manto”, stabiliti dal presente Regolamento “LND Standard”. Vengono esclusi dall’applicazione della normativa di commerciocui al presente Regolamento i campi già in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antecedenti il 02 aprile 2019 (data di pubblicazione del regolamento), nonché i campi oggetto di procedure di gara o di contratto di appalto diretto (per affidamenti tra privati) già definiti e conclusi e recanti data certa antecedente la suindicata data del 02 aprile 2019. Tutti i prodotti che saranno modificati ai fini del raggiungimento dei nuovi requisiti regolamentari introdotti per gli Ftalati con la modifica entrata in vigore il 02 aprile 2019 potranno essere utilizzati, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno deroga temporanea in presenza della dimostrazione del raggiungimento del requisito ed a condizione che i richiedenti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestino che il presente Accordo Economico Collettivoprodotto è stato modificato unicamente quanto a percentuale di ftalati per rispondere ai nuovi requisiti, per i 5 mesi successivi alla data predetta (per i prodotti che per tutto prevedano l’invecchiamento accelerato UVB), in attesa di verificare che tale modifica non comprometta il periodo risultato positivo degli altri test del protocollo di ciascun prodotto. Decorsi 5 mesi dalla data del 02 aprile 2019 dovranno essere stati sostenuti con esito favorevole tutti i test all’uopo previsti. In difetto l’Attestazione a suo tempo rilasciata si intenderà decaduta a tutti gli effetti. Tutti i campi in erba artificiale, in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antecedenti la data del 02 aprile 2019, alla fine della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileloro vita prestazionale, nel realizzare maggiori benefici rifacimento della superficie di giuoco e del sottofondo, dovranno essere realizzati in conformità al Regolamento in essere al momento del loro rifacimento, seguendo le relative Procedure LND. Salvo casi particolari che andranno esaminati e valutati di volta in volta. I parametri di riferimento dei due regolamenti LND, sia Standard che Professional, comportano una maggiore attenzione, derivante dai risultati degli studi e delle ricerche intervenuti, allo scopo di migliorare la qualità dei componenti la realizzazione della superficie sportiva di giuoco, la difesa della salute dell’individuo, in particolare dei minori, e il rispetto dell’ambiente. Gli studi e le ricerche di biomeccanica effettuati dalla LND (ossia lo studio dell’interazione della superficie sportiva in erba artificiale e il corpo del giocatore nello svolgimento delle azioni di giuoco), hanno comportato una sensibile variazione dei parametri riguardanti specifici movimenti del giocatore, della tipologia di materiali da intaso prestazionale, dei materiali impiegati per gli agenti i sottotappeti elastici (assorbimento dello shock, deformazione verticale e rappresentanti restituzione di commercioenergia) e per il drenaggio orizzontale, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole come pure, anche se in parte, della fibra che forma il ciuffo d’erba del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiamanto erboso. La Parti rappresentanti le aziende mandantiLND assiste i soggetti che ne facciano richiesta negli adempimenti relativi alle procedure tecniche e amministrative riguardanti la fase prodromica e preliminare del progetto per la realizzazione del campo in erba artificiale, nell’affermare al fine di favorire la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di sua rispondenza alle disposizioni regolamentari necessarie per il rilascio da parte sindacale del Laboratorio Impianti Sportivi della LND del prescritto Parere Preventivo Positivo per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicil’affidamento dei lavori.

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Samples: www.figc.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie, in qualità di XX.XX. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale e aziendale in quanto presenti nel CNEL e su tutto il territorio con proprie federazioni, ritengono di aver dato con il presente Accordo Economico Collettivocontratto di diritto comune, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime XX.XX. e avente contenuto liberamente determinato tra le parti nei limiti imposti dalle leggi. Le XX.XX. intendono realizzare dare con il presente articolato una disciplina normativa corrispondente prima importante risposta alle peculiarità del rapporto esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di agenziarilancio reale dell’occupazione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali fattore indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia della produttività del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto ribadiscono che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile. Le parti ritengono anche che per il rilancio dell’occupazione, in un’ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l’affiancamento alla azienda di tipo tradizionale della cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell’azione produttiva ai cicli dell’economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull’occupazione. Se è vero che “nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e inscindibileciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Xxxxxxxx) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio. La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d’impresa. Le imprese cooperative, hanno come scopo statuario l’occupazione dei propri soci lavoratori. In materia d’appalti, in caso di subentro all’impresa uscente, le cooperative potranno assumere personale con rapporto di lavoro subordinato già in essere (co.IVbis, art.7, legge 31/08), esclusivamente nel realizzare maggiori benefici per gli agenti caso in cui abbiano già soddisfatto le esigenze occupazionali dei soci coimprenditori medesimi. Sarà, quindi, possibile assumere lavoratori subordinati “aggiuntivi” solo nel caso in cui si verifichi la necessità, in base alle esigenze funzionali ed operative dell’appalto, di impiegare ulteriore manodopera che andrebbe ad aggiungersi, in via residuale, a quella prestata dai soci coimprenditori già presenti in cooperativa. Secondo l’art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio di cooperativa — nell’ambito di rapporti mutualistici e rappresentanti sulla base di commercioprevisioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci — può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, è globalmente migliorativo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali». Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità lavoro subordinato o annullabilità autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque delle clausole attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del presente Accordo Economico Collettivosocio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall’articolo 1322, secondo comma, cod. civ, in base al quale «le parti possono anche concludere contratti che non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiatutela secondo l’ordinamento giuridico». La Parti rappresentanti le aziende mandantilegge n.142/2001 chiarisce nettamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeda una parte, accolgono la richiesta e il rapporto di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXlavoro, dall’altra. degli agenti stipulanti In particolare il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni rapporto di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.lavoro era inizialmente indicato come

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Coimprenditori Ed I Lavoratori Dipendenti Delle Cooperative

PREMESSA. Le parti stipulanti Il legislatore conferma, con il presente Accordo Economico CollettivoDecreto legislativo n. 219/2016, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche il ruolo delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Camere di commercio nell’economia quali Enti regolatori degli interessi concorrenti di imprese e consumatori, prevedendo nell’ambito della regolazione del Paese mercato la tutela del consumatore (art. 2, lettera c) e la promozione dei rapporti economici equilibrati e corretti tra gli operatori del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti mercato. Si consolida la competenza in materia della regolazione del mercato relativa alla redazione di commercio, in contratti tipo concordati fra organizzazioni imprenditoriali ed associazioni dei consumatori. Si tratta di un’attribuzione decisamente di rilievo per un mercato distributivo efficiente ed equilibrato: la stesura di disposizioni negoziali standardizzate, condivise e applicate dalle parti, rappresenta uno strumento in grado di prevenire la conflittualità mediante pattuizioni eque, scoraggiando le pratiche commerciali ingannevoli o scorrette, a vantaggio dei consumatori ma anche della imprese che operano nel rispetto delle regole. Nel 2019 la Camera di commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx ha rivolto la propria attenzione, su suggerimento di Rescasa Lombardia, verso il fenomeno della locazione di immobili da parte degli stessi proprietari, per periodi molto brevi a scopi turistici. Infatti il soggetto che gode dell’immobile per un periodo di pochi giorni, massimo 30, è prettamente il viaggiatore/turista. Questa tipologia di fruizione dell’immobile ha visto un rapido sviluppo grazie agli strumenti telematici e a nuovi operatori economici che si sono imposti sul mercato, agevolando l’incontro della domanda con l’offerta in modo rapido, veloce e semplice. Nonostante ciò il fenomeno è reso ancora più complesso da un intreccio normativo articolato dovuto alla specificità della materia turistica di competenza regionale, ma al tempo stesso sovrapposta da norme di carattere civilistico, fiscali ed amministrative che rendono tortuoso il percorso per coloro che vogliono svolgere tale iniziativa nell’alveo della legalità. Queste difficoltà sono state palesate all’Ente camerale da più parti, affinché si attivasse per facilitare coloro che a vario titolo vogliono svolgere, nel pieno rispetto della legalità, tale attività. Il beneficio derivante dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali sottoscrizione dello schema contrattuale proposto sarà quella di ridurre le possibili controversie con risparmio di costi di assistenza specialistica e professionaligiudiziali. Le parti si danno atto che La formulazione del presente contratto tipo è stata concordata tra le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori, con il presente Accordo Economico Collettivocoordinamento della Camera di commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx, al fine di individuare uno schema standardizzato formulato secondo principi di legalità ed equilibrio e volto ad accrescere la competitività e la qualificazione del sistema ricettivo lombardo attraverso la tutela degli standards qualitativi ed il contrasto a prassi concorrenziali scorrette ed ingannevoli. Il testo proposto intende disciplinare i rapporti tra privati, che locano il loro immobile o parte di esso per tutto un breve periodo a scopo turistico. Esso vuole essere il primo tassello di un progetto più complesso che vedrà il suo prosieguo con un successivo contratto ove saranno presenti “due e più parti” che operano, anche professionalmente nel mercato della locazione breve a scopo turistico. Al presente contratto si accompagnano le Linee Guida che hanno lo scopo di esplicitare alle parti alcuni aspetti tecnici e dare loro dei suggerimenti per personalizzare il testo dell’accordo in base a specifiche necessità. tra [indicare nome, cognome, indirizzo di residenza/domicilio e codice fiscale del locatore – C.I.R., numero di polizza ai sensi della L.R. Lombardia n. 27/2015], (“HOST” o “LOCATORE”), come da documento identificativo allegato e [indicare nome, cognome, indirizzo di residenza/domicilio abituale e codice fiscale, se esistente, del conduttore], (“GUEST” o “CONDUTTORE”) il quale elegge domicilio presso l’ALLOGGIO (di seguito identificato) esclusivamente durante il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario di utilizzo dell’ALLOGGIO - e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici senza trasferirvi la residenza - ai fini e per gli agenti effetti – inclusa la notifica degli atti – della locazione di cui al presente ACCORDO (di seguito, congiuntamente all’eventuale Regolamento di Utilizzo di cui infra, “ACCORDO”). (congiuntamente, le “PARTI”) premesso che - l’HOST è titolare di diritti idonei a concedere in locazione l’unità immobiliare ammobiliata • sita in • composta da x. xxxx, più ; eventuale porzione esclusa • censita in catasto • certificazione energetica n. del classe energetica (“ALLOGGIO”) - il GUEST ha preso visione o delle immagini relative all’ALLOGGIO ricevute via mail o dell’ALLOGGIO direttamente e rappresentanti lo ritiene idoneo per le proprie esigenze e finalità, delegando inoltre, se di commercionazionalità non italiana, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto l’HOST alla richiesta del proprio codice fiscale qualora necessario od opportuno ciò premesso, le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per PARTI concordano quanto non previsto segue: • dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.giorno ore (“CHECK IN”)

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Samples: Contratto Tipo E Linee Guida

PREMESSA. Le parti stipulanti Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso. Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva siciliana, nonostante la preoccupante caduta dei livelli produttivi conseguente alla crisi in atto che ha avuto pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale. Infatti, l’artigianato delle Costruzioni rispetto allo stesso periodo di nove anni fa (I trimestre 2009) conta oltre 5 mila imprese in meno, pari ad un calo percentuale del -20,40%, mentre gli occupati rispetto al periodo pre-crisi (2008) nel settore sono 73 mila in meno, pari ad un calo del 48,60% e ancora non si è arrestata. Con la sottoscrizione del presente Accordo Economico CollettivoCCRL, intendono realizzare per la prima volta in Sicilia, le Parti danno vita ad una disciplina contrattazione regionale che, su delega del livello nazionale, dota il settore edile artigiano e delle PMI di una propria regolamentazione che tiene conto delle specificità del lavoro edile in Sicilia. Le Parti sottoscrittrici concordano sulla centralità della contrattazione regionale, quale momento di elaborazione di strumenti e azioni rispondenti alle peculiari esigenze del territorio, il cui valore è riconosciuto anche dalla normativa corrispondente alle peculiarità lavoristica e fiscale più recente, che attribuisce alla contrattazione decentrata importanti competenze in ordine alla regolazione del rapporto di agenzialavoro e in materia di dinamiche salariali. Le trasformazioni che hanno attraversato il settore edile, nonché alle caratteristiche inizialmente apparivano transitorie e legate alla fase di crisi ma via via sono diventate strutturali obbligando il sistema delle imprese commerciali a selezionarsi in numero ed in qualità come richiesto dalle esigenze del mercato. Se si aggiunge la difficoltà del settore ad essere attrattivo per i giovani, la continua emorragia di manodopera specializzata, la mancanza di un’offerta formativa all’altezza della sfida ed alla sempre più marcata presenza di lavoro irregolare e dei serviziil conseguente mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, diventa quanto mai improrogabile far assumere all’ente bilaterale Edilcassa Sicilia il ruolo di sostegno ad un rapporto di lavoro che risponda ai requisiti di legalità e di qualità e quindi capace di affrontare le sfide di innovazione d’impresa e di ammodernamento. Sotto questo profilo manifestano La sopravvivenza del settore deve far perno su una reale competitività qualitativa, quantitativa, di progetto e di prodotto rimettendo al centro l’orgoglio del settore artigiano come motore produttivo del sistema paese. Bisogna contrastare, perciò, la fuga dal contratto edile per sconfiggere una concorrenza sleale che si perpetua sull’abbassamento del costo del lavoro. Si da atto che l’avvio di un accordo fra le diverse anime dell’artigianato individua la Edilcassa Sicilia come il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza soggetto unico di ricomposizione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalimondo imprenditoriale artigiano. Le parti si danno atto che concordano, perciò, di attribuire all’Ente bilaterale Edilcassa, il presente Accordo Economico Collettivoruolo di elemento portante della strategia di ammodernamento del settore al fine di rendere più efficaci, che efficienti, economici e semplificati i servizi resi all’impresa ed ai lavoratori. Dovrà essere cura delle parti costituire un osservatorio sullo stato dell’edilizia nella regione per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario proporre e inscindibile, dare attuazione ad interventi specifici nell’ambito formativo e incidere nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale rapporto con le XX.XXistituzioni nell’ambito di politiche di sostegno al settore. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoL’osservatorio avrà sede presso l’Edilcassa e si occuperà di monitoraggio appalti, intesi ad esaminare lo stato bisogni formativi, etc.. allestendo una relazione trimestrale da consegnare alle parti medesime. Non dovrà essere sottovalutato l’impegno alle sfide sulla riqualificazione energetica, sulla messa in sicurezza del settore le sue prospettive nonché le situazioni patrimonio pubblico e privato, sulla salvaguardia del territorio e dei beni culturali e, infine, sull’edilizia di mercato anche qualità per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche rigenerazione urbana per singoli settori merceologicimigliorare gli standard abitativi del popolo siciliano.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivocontratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, intendono realizzare sugli assetti contrattuali sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio '93 ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di categoria le finalità in tema di relazioni sindacali. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, a qualificare le scelte necessarie sul piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del rapporto lavoro e delle professionalità presenti nel settore. Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole e degli studi di agenziaconsulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e di agenzia nautica, più conformi alla necessità di piena attuazione della Legge 264/91, del Codice della Strada e delle sue modifiche, nonché dei decreti in esso previsti e di conformità alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidirettive UE, consapevoli dell’importanza del altresì salvaguardando l’importante ruolo svolto dagli agenti dalle autoscuole e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliscuole nautiche relativamente alla formazione dei conducenti. Le parti si danno atto quindi convengono sulla opportunità che l’attività delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei conducenti, in conformità a quanto già attuato nei paesi della CEE. Ciò anche al fine di migliorare il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe compito sociale delle aziende del settore finalizzato ad ogni effetto le una maggiore educazione stradale con l’insegnamento delle norme di condotta sulle strade a tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità suoi utenti, per una formazione continua dei conducenti, soprattutto quelli professionali, per l’ottenimento di una qualunque mobilità sostenibile, efficiente e sicura. A tal fine le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoorganizzazioni sindacali dei lavoratori, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per convengono quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisegue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie, in qualità di XX.XX. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale e aziendale in quanto presenti nel CNEL e su tutto il territorio con proprie federazioni, ritengono di aver dato con il presente Accordo Economico Collettivocontratto di diritto comune, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime XX.XX. e avente contenuto liberamente determinato tra le parti nei limiti imposti dalle leggi. Le XX.XX. intendono realizzare dare con il presente articolato una disciplina normativa corrispondente prima importante risposta alle peculiarità del rapporto esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di agenziarilancio reale dell’occupazione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali fattore indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia della produttività del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto ribadiscono che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile. Le parti ritengono anche che per il rilancio dell’occupazione, in un’ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l’affiancamento alla azienda di tipo tradizionale della cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell’azione produttiva ai cicli dell’economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull’occupazione. Se è vero che “nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e inscindibileciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Xxxxxxxx) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio. La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d’impresa. Le imprese cooperative, hanno come scopo statuario l’occupazione dei propri soci lavoratori. In materia d’appalti, in caso di subentro all’impresa uscente, le cooperative potranno assumere personale con rapporto di lavoro subordinato già in essere (co.IVbis, art.7, legge 31/08), esclusivamente nel caso in cui abbiano già soddisfatto le esigenze occupazionali dei soci coimprenditori medesimi. Sarà, quindi, possibile assumere lavoratori subordinati “aggiuntivi” solo nel caso in cui si verifichi la necessità, in base alle esigenze funzionali ed operative dell’appalto, di impiegare ulteriore manodopera che andrebbe ad aggiungersi, in via residuale, a quella prestata dai soci coimprenditori già presenti in cooperativa. Secondo l’art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio di cooperativa — nell’ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci — può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali». Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di lavoro subordinato o autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall’articolo 1322, secondo comma, codice civile, in base al quale «le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare maggiori benefici interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». La legge n.142/2001 chiarisce nettamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall’altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come «ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma apportata dalla legge n.30/2003, il rapporto lavorativo del socio è tuttavia ora da considerare «ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell’economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. Considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perché essi concorrono: - all’elaborazione di programmi di sviluppo; - alle decisioni concernenti scelte strategiche; - alla realizzazione dei processi produttivi; c)- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per gli agenti e rappresentanti di commerciola cooperativa stessa. Fondamentale, in ogni caso, è globalmente migliorativo il ruolo del regolamento interno (art. 6, l. n. 142/2001), che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001, in seno al quale debbono essere indicate e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto disciplinate le norme tipologie di tutti rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i precedenti Accordi Collettivi soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere il “richiamo ” al CCNL applicabile e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole l’erogazione del presente Accordo Economico Collettivoristorno, in misura non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le condizioni di miglior favore modalità previste dalla Legislazione vigente, per i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci coimprenditori, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato. Il regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro. Uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell’ottica del perseguimento dello scopo mutualistico. Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge 142/2001 e dalla contrattazione integrativasucc. Per quanto non modd.), il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente Accordo valgono CCNL. Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ex ante l’ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l’eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da specifiche Commissioni le quali sono istituite, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2004 (articolo 8), presso le Province. E’ necessario esplicitare ai fini di un’appropriata stesura di predetto Regolamento che esso, ai sensi della Legge n.142/2001 – costituisce il documento fondamentale per l’attività della cooperativa anche ai fini del dettato del comma IV, art. 7 della legge n. 31/2008, ossia, “trattamenti economici complessivi ”. Nessuna legge può risolvere in un ordinamento pluralista e democratico le problematiche della contrattazione collettiva. La paritaria funzione elle XX.XX. dei datori di lavoro e dei lavoratori sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative requisiti essenziali dei sindacati stessi. Ricorrere ad una legge, sia pure auspicata solo da alcuni sindacati, vuol dire riproporre, anche oggi, il problema dei rapporti tra libertà e Stato –autorità. Solo il sindacato libero rispetto allo Stato può esprimere gli interessi della categoria e far valere i medesimi. Il sindacato rifiutando l’attuazione dell’art.39 della Costituzione ha difeso la libertà sindacale contro i limiti al proprio potere di autodeterminazione. Infatti conferire personalità giuridica alle XX.XX. per fornire ai CCNL efficacia “erga omnes” determinerebbe una ingerenza dello Stato nella tutela degli interessi dei lavoratori. Il Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano sia nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea. Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno funzione economica non capitalistica in quanto nella cooperativa non è il capitale a comandare ma il lavoro. Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell’impresa cooperativa in Italia. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti questo contratto, tra le aziende mandantiulteriori ed originali soluzioni introdotte, nell’affermare la loro piena autonomia ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, accolgono prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:  di livello nazionale;  di livello aziendale. Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la richiesta facoltà delle cooperative di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione. Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico, in assenza di contratto integrativo aziendale, saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte sindacale delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita. Le parti ribadiscono, per incontri annuali concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a livello Nazionale retribuire i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivomassimo scrupolo, intesi ad esaminare lo stato una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del settore le sue prospettive nonché le situazioni lavoro minorile che degradano il rapporto di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali lavoro e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidisonorano la società civile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti il Centro di Aggregazione denominato Palazzetto Urban, collocato presso il complesso Trinità delle Monache, afferisce all’Assessorato alle Politiche Sociali - Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e rappresenta una risorsa per l’intero territorio cittadino per le possibilità che la struttura offre di realizzare attività in favore dei bambini e degli adolescenti della città e attività finalizzate a supportare e riqualificare gli interventi so- cio-educativi realizzati dai diversi operatori del pubblico e del privato sociale che opera- no in stretta collaborazione in tale settore. Fa parte delle strutture polifunzionali dedicate ai ragazzi e agli adolescenti dislocate nel territorio cittadino, quali presidi fondamentali di aggregazione e socializzazione a forte valenza socio-educativa, luoghi in cui i ragazzi possono incontrarsi, sviluppare nuove competenze e fruire di opportunità positive di crescita attraverso attività ricreative, formative, culturali, con l'obiettivo di prevenire forme di disagio e arginare i processi di esclusione sociale. Il Centro di Aggregazione Adolescenti “Palazzetto Urban” rappresenta da circa 15 anni un punto di riferimento importante per tutta la città e in particolare per il territorio nel quale è collocato, riconosciuto da ragazzi e famiglie quale luogo aperto e presidio socio- educativo, che nel tempo ha messo a disposizione i suoi spazi per diverse attività realizzate in forme di partnership con diversi enti del terzo settore. Con delibera di G.C. n.63/2015, sono state approvate le “Linee di Indirizzo sulle modalità di funzionamento del Centro di Aggregazione denominato Palazzetto Urban” nell'ambito delle quali sono state individuate le linee di azione e definiti i criteri per l'elaborazione di una programmazione annuale delle attività rivolte a ragazzi e adolescenti della città e agli operatori impegnati in tale settore, mediante una stretta sinergia tra interventi promossi e realizzati dall'Amministrazione Comunale e attività promosse da enti del terzo settore interessati a collaborare per rendere l'offerta socio-educativa e formativa del Centro quanto più articolata e ampia possibile. Con successivo Avviso pubblico sono stati individuati gli enti disponibili a partecipare alla complessiva programmazione delle attività del Centro mediante proposte di attività in linea con quanto definito nella delibera su indicata senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale. Nel corso dell’ultimo anno si è inteso dare ulteriore impulso alle attività del Centro mediante una complessiva riqualificazione degli spazi interni e esterni della struttura e una revisione delle modalità di programmazione e gestione delle azioni da realizzare e delle opportunità da offrire al territorio e all’intera città. Con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare Avviso si intende dunque avviare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità procedura di co-progettazione finalizzata a strutturare alcune linee di azione a titolarità del rapporto Comune di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Napoli – Servizio Politiche per l’Infanzia e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciol’Adolescenza, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti grado di rendere fruibili gli spazi del Centro per loro caratteristiche funzionali diverse attività e professionaliiniziative sia ad accesso spontaneo da parte dei ragazzi e degli adolescenti del quartiere sia mediante forme di collaborazione con le diverse organizzazioni e enti del terzo settore interessate a proporre forme di collaborazione a titolo non oneroso per l’Amministrazione Comunale. Le parti Tali attività a carattere sperimentale non si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che configurano quale appalto di servizi bensì quale attività di co-progettazione così come declinata nelle Linee guida ANAC per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole cooperative sociali – Deliberazione n. 32 del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa20 Gennaio 2016. Per la realizzazione di tali attività si seguirà quanto non previsto dal presente Accordo valgono dalle linee guida ANAC che individuano le disposizioni modalità di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta attuazione dell’attività di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.co-progettazione nelle seguenti fasi:

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Samples: www.comune.napoli.it

PREMESSA. Le parti stipulanti hanno inteso normare il presente Accordo Economico Collettivotema delle aperture domenicali e festive, intendono realizzare considerata la valenza e l’impatto che queste hanno sul servizio offerto da Coop Adriatica ai propri soci e clienti e sull’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione all’impegno richiesto ai lavoratori. Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificano in modo sostanziale le norme relative agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali, prefigurando un profondo cambiamento di tutto il settore della distribuzione commerciale. Coop Adriatica considera il contratto integrativo aziendale uno strumento utile e di riferimento per i lavoratori e per l’azienda, essenziale per guidare le dinamiche che consentono di inserire elementi di innovazione e incentivazione a beneficio del personale ed intende formalizzare nello stesso la posizione già assunta dalla Presidenza in merito alle aperture domenicali e festive. Una posizione assunta con chiarezza e in linea con i principi, i valori e gli obiettivi cooperativi. Una posizione che sostiene il dialogo costruttivo con i portatori di interesse coinvolti (amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, sindacati) finalizzato ad individuare modalità di programmazione territoriale delle aperture domenicali e festive in grado di preservare la competitività della Cooperativa offrendo, un adeguato servizio ai soci e clienti, salvaguardando nel contempo la qualità della vita dei lavoratori. Nella logica della linea difensiva, la Cooperativa ritiene assolutamente opportuno non concedere vantaggi competitivi alla concorrenza al fine di tutelare le quote di mercato e gli attuali livelli occupazionali in un momento di generale crisi economica del paese, ma nell’ambito delle possibilità istituzionali e di legge dichiara la propria volontà a favorire, ove e quando possibile, lo svolgimento di tavoli di concertazione, impegnandosi al rispetto delle decisioni eventualmente assunte. In caso di mancanza di delibere locali che forniscano una disciplina normativa corrispondente regolamentazione delle aperture domenicali, Coop Adriatica ritiene doveroso definire un calendario delle aperture dei propri punti vendita che risponda alle peculiarità esigenze di servizio ai soci e clienti del rapporto territorio a tutela la redditività delle strutture di agenziavendita e i livelli occupazionali. L’individuazione del calendario delle aperture domenicali e festive ed i relativi presidi verranno definiti in base al contesto competitivo di riferimento, al ruolo del punto vendita sulla piazza, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza all’evoluzione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni stagionalità e sarà oggetto di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale verifica con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciterritoriali.

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Samples: uiltucsemiliaromagna.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento unico di valutazione dei rischi costituisce adempimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08. In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 3) del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e della Ditta Appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi. In accordo con quanto previsto dall’art.26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell’attività della Ditta Appaltatrice Il personale che svolge l’attività presso gli ambienti della Università degli Studi di Firenze deve essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro . Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell’Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (di seguito: Impresa), questa è tenuta ad attuare nell’esecuzione dei lavori affidati le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le disposizioni complementari contenute nel presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziadocumento. È inoltre tenuta ad impartire al proprio personale operante presso l’Università informazioni e formazione adeguate, nonché precise istruzioni con riferimento ai contenuti seguenti. Prima dell’inizio dei lavori, il titolare dell’Impresa, direttamente o tramite persona da lui incaricata, con sopralluogo effettuato congiuntamente a personale universitario, prende atto dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate dall’Università, dei rischi dovuti alle caratteristiche interferenze tra i lavori e delle imprese commerciali misure a tal fine adottate, e verifica l’idoneità delle misure adottate per la tutela dei servizilavoratori coinvolti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità Il sopralluogo deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, ripetuto se si verificano in corso d’opera mutamenti delle condizioni di sicurezza individuate inizialmente. I rischi specifici propri dell’attività dell’Impresa sono individuati nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti Piano Operativo di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme Sicurezza di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanticui all’art. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 (ove previsto). I contenuti del presente Accordo Economico CollettivoDocumento unico di valutazione dei rischi da interferenze sono discussi ed eventualmente integrati nel corso della Riunione di coordinamento, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoconvocata su iniziativa del Responsabile dei Lavori prima dell’inizio delle attività lavorative oggetto del contratto, della quale viene redatto apposito Xxxxxxx. Sono fatte salve le condizioni Il Responsabile del Servizio di miglior favore previste dalla Legge Prevenzione e dalla contrattazione integrativaProtezione e il Medico competente dell’Impresa possono visitare gli ambienti in cui è previsto lo svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto, ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni 81/2008, previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali Prevenzione e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciProtezione dell’Università.

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PREMESSA. 1.1 La funzione del Contratto di Servizio L’art. 19 del dlgs 422/97 e’ la principale fonte normativa in tema di contratti di servizio. Il Contratto è lo strumento negoziale fra il soggetto (Ente/autorità committente) che regolamenta il servizio di trasporto pubblico e il soggetto gestore che lo eroga (operatore). Esso è uno degli strumenti cardine (insieme agli altri atti relativi all’affidamento) attraverso i quali si concretizza la necessaria separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo (plan and check) e quella di gestione imprenditoriale del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), che costituisce peraltro il cardine di tutta la normativa del settore. Le prioritarie finalità assegnate allo strumento sono: · assicurare trasparenza alla relazione enti/aziende; · responsabilizzare le singole parti stipulanti rispetto agli impegni; · dare certezza sui rispettivi ruoli. Dalla definizione normativa, contenuta nel DLgs 422/97, dei nuovi ruoli per i soggetti protagonisti del trasporto locale discendono rilevanti implicazioni strategiche, organizzative e gestionali che, inevitabilmente, si riflettono sui rispettivi poteri negoziali e sull’impianto contrattuale. La filiera istituzionale delle competenze e delle responsabilità, è stata completamente ridisegnata dalle nuove norme di riferimento. Il soggetto fulcro del sistema è ormai indiscutibilmente la Regione, che ha la responsabilità di pianificare il presente Accordo Economico Collettivosistema del trasporto pubblico locale e di definire i servizi minimi con logiche ispirate all’intermodalità, intendono realizzare alla tutela ambientale, alla qualità delle prestazioni, alla compartecipazione e condivisione non solo con i soggetti istituzionali locali, ma anche con tutti i diversi portatori di interessi diffusi (stakeholders). D’altra parte, agli Enti Locali (Province e Comuni) è assegnata una disciplina normativa autonomia ed una corrispondente responsabilità di carattere prevalentemente gestionale ed amministrativo, scegliendo eventualmente di assicurare alle peculiarità collettività di riferimento, servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti con la Regione con oneri a proprio carico. Con l’introduzione del rapporto Contratto di agenziaServizio si è affermato definitivamente il ruolo contrattuale dell’Ente Locale, nonché quale contraente che domanda un servizio ad un’azienda selezionata che dovrà espletare quanto pattuito. Per le imprese di gestione del TPL il Contratto di Servizio rappresenta un’ indiscutibile innovazione: con tale strumento, infatti, è possibile finalmente sottrarsi ad uno schema relazionale dirigistico, in cui veniva loro assegnato uno scarsissimo potere negoziale, ripristinando, invece una potenziale relazione paritaria, tipicamente di matrice contrattuale al fine anche di garantire l’equilibrio economico del contratto stesso, che ricomprenda la remunerazione del capitale investito. L’esercizio della funzione di regolazione, assegnata all’Ente Locale affidante, è reso piuttosto complesso dalle stesse caratteristiche economiche e strutturali del servizio di TPL, che, in quanto servizio pubblico a “rete”, oltre ad essere considerato fra i principali servizi essenziali, si struttura normalmente in forma di monopolio locale. L’obiettivo perseguito è l’equilibrio ottimale tra l’esigenza del pareggio di bilancio dei diversi operatori eventualmente presenti e quella del pieno rispetto della funzione di pubblico servizio, che si realizza con la garanzia di un’accessibilità piena ed universale. Gli strumenti a disposizione del regolatore per la ricerca di tale equilibrio sono rappresentati dalle diverse configurazioni contrattuali adottabili, ciascuna capace di incidere diversamente sulle performance realizzabili dal gestore. Inoltre, con riguardo alle caratteristiche delle imprese commerciali e fonti normative del contratto, si ricorda il contenuto del comma 461 dell’art. 2 della legge 244/07 con cui il legislatore ha voluto riaffermare, anche in tema di qualità dei servizi. Sotto questo profilo manifestano , il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza ruolo del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontratto quale strumento regolatorio principale dei rapporti ente/azienda/utenti.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina disci- plina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche carat- teristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali sinda- cali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti rappresen- tanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura congiun- tura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche caratte- ristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente globalmen- te migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti preceden- ti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità nulli- tà o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico CollettivoColletti- vo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Le Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualecon- trattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare esami- nare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi rifles- si che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicimer- ceologici.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

PREMESSA. Le parti stipulanti Il progetto coinvolge tre territori comunali della Venezia Orientale. Si tratta dei Comuni di Ceggia e di Meolo, mentre, il presente Accordo Economico Collettivostudio, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità inserisce nel progetto anche il Comune di Teglio Veneto integrando finalità e contenuti del rapporto progetto 54.4 del DpA dell’IPA. L’obiettivo è quello del recupero degli ex siti militari presenti nei tre comuni attraverso inserimento di agenziaun polo di ricerca per le nuove tecnologie applicate all'agricoltura, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali l’individuazione di fattorie sociali atte al reintegro di persone disagiate, la creazione di spazio per la ricerca, fattorie didattiche, locali per vitto e dei servizi. Sotto I siti sono le ex basi missilistiche di Ceggia e Meolo e nella caserma Castor di Teglio Veneto. Si tratta di un progetto ambizioso che congiunga sviluppo dell’economia agricola con ricerca e innovazione, attenzione alle tematiche sociali ed offerta turistica alternativa. Da qui la necessità di avere un centro di ricerca che unisca tutti i soggetti che possano avere interesse ad avere prodotti agricoli competitivi sui mercati. Vi è inoltre la necessità di avere tecnologia che permetta di adeguare la produzione alle nuove richieste, dispositivi che consentano il trattamento, la raccolta, la gestione dei prodotti con metodi efficienti ed innovativi che garantiscano la qualità e che abbattano i costi. Da questo profilo manifestano la necessità di dotare le aziende di know how e tecnologia che attualmente pochi possiedono o che possono permettersi di affrontare come rischio di impresa dal punto di vista di investimento in ricerca e sviluppo. Un centro di ricerca, può consentire di avere risultati migliori per quanto riguarda ricerche su prodotti agroalimentari, su nuove tecniche di coltivazione, su nuove tecnologie e dispositivi che potranno essere sviluppati per il comune interesse trattamento, la cura o il confezionamento dei prodotti. Un’analisi del territorio del Veneto Orientale porta ad evidenziare immediatamente la caratteristica prettamente agricola della zona, dove almeno il 50% del suolo è coltivato. Vi sono vaste zone a vigneto caratterizzate da prodotti di qualità con un distretto nella zona tra San Donà di Piave e Portogruaro che può vantare di avere una produzione biologica che sicuramente va mantenuta e valorizzata, sia in termini di produzione sia in termini di marketing. In questo territorio buona parte delle aree rurali sono state occupate progressivamente dalle monoculture. A partire da questo dato, la creazione di isole di biodiversità nelle quale sviluppare corrette relazioni sindacali progetti orientati a prodotti agricoli meno commerciali ha l’obiettivo di produrre ricadute positive sull’economia locale, sull’occupazione ma anche sulla valorizzazione dell’ambiente e contrattualila ricomposizione del paesaggio rurale. soggetti socialmente deboli e svantaggiati. Si tratta della creazione di servizi e attività in grado di promuove inclusione, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti educazione, terapia, riabilitazione anche attraverso forme diversificate di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Il terzo aspetto riguarda il turismo. I tre siti messi in rete possono diventare meta di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivovisitatori, che per tutto oltre ai cittadini residenti, possono essere anche turisti interessati all’agricoltura, di qualità, all’enogastronomia, alla natura e in genere ad un modo alternativo di fruire il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole territorio del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciveneto orientale.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il Comune di Urgnano deve concorrere, per legge, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati (provenienti da attività non domestica ma assimilati per qualità e quantità a quelli di provenienza domestica); nella gestione sono comprese le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti1. La gestione dei rifiuti urbani è definita dalla normativa2 come servizio; attraverso tale servizio è possibile desumere quanto e come la Pubblica Amministrazione sia in grado di soddisfare le attese del cittadino in termini di “qualità della vita” e, grazie alla sempre più diffusa ed elevata attenzione ai valori dell’ambiente, esso assume via via maggiore importanza. Secondo la normativa statale è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. In conformità all’articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 il presente Accordo Economico CollettivoComune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità nelle forme di cui all’articolo 113 comma 5 del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziD.Lgs. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali267/2000. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per Secondo quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge D.lgs. n. 50/2016 e delle norme speciali vigenti in materia, il Comune di Urgnano indice una gara a evidenza pubblica, che sarà aggiudicata mediante procedura aperta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di ottenere, ove possibile, una superiore economicità nella gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dovuta a un congruo ribasso sul costo globale del servizio, conseguente anche alla durata del periodo di affidamento e a un’elevata qualità dei servizi erogati all’utenza. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta E’ pertanto di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche basilare importanza per i riflessi concorrenti interessati a partecipare alla gara, non solo la perfetta conoscenza dello stato dei luoghi3, dello stato di fatto attuale del servizio (inteso come modalità di svolgimento del servizio), delle specifiche e delle modalità minime alle quali l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi per l'esecuzione dei vari servizi, indicati nelle prescrizioni tecniche e modalità di effettuazione dei servizi e negli allegati al presente Capitolato, ma anche delle misure che possono determinarsi sulle condizioni economicheil Comune ha già stabilito per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, sociali compreso il conferimento degli stessi al servizio da parte dell’utenza, al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e professionali degli agentipromuoverne la riduzione e il recupero, le modalità di raccolta differenziata nonché assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Su richiesta In particolare nell’articolo 1.8 sono delineate le “linee guida” che i concorrenti dovranno assumere come base di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.riferimento nella stesura dei loro progetti migliorativi: si tratta di scelte dalle quali

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PREMESSA. Le parti stipulanti La Unical S.p.A. fornisce il presente Accordo Economico Collettivocantiere di calcestruzzo con autobetoniere, intendono realizzare una disciplina autobetonpompe e pompe proprie e/o per mezzo di appaltatori del servizio di trasporto e di pompaggio. La Unical S.p.A. considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario; la politica Aziendale pone la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Ai fini di tale obiettivo la società ha predisposto ed attuate le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel rispetto della normativa corrispondente alle peculiarità vigente. Nelle more delle considerazioni sopra espresse e nell’ottica della cooperazione ai fini dell’individuazione dei rischi e per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, la scrivente intende fornire notizie utili all’individuazione degli eventuali rischi che possono essere indotti al cantiere del Cliente dalla presenza saltuaria e non continuativa delle autobetoniere che trasportano a piè d’opera il calcestruzzo da richiesta per l’esecuzione delle opere. La tipologia di rapporto giuridico esistente tra Unical S.p.A. ed il cantiere / cliente è riconducibile non già al contratto di appalto o di prestazione d’opera ma, invece, al contratto di VENDITA; il fornitore di calcestruzzo Unical S.p.A. non è pertanto qualificabile né come appaltatore, né come subappaltatore, né come impresa esecutrice dei lavori. In ogni caso, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto tra il cliente / cantiere ed il fornitore / Unical S.p.A. è indubbio che la consegna del prodotto sul cantiere sia un’operazione delicata e meritevole della massima attenzione; è per questa ragione che il fornitore Unical S.p.A. si fa carico di agenziainformare il cliente dei rischi collegati alla propria attività, direttamente od indirettamente svolta, presso il cantiere. Il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione dell’Azienda ha elaborato infatti, per tutti i casi di fornitura in cantiere, un documento informativo sui rischi. Stralcio di tale documento è stato consegnato agli appaltatori del servizio di trasporto del calcestruzzo che, controfirmandolo, lo hanno fatto proprio diventando così parte integrante del loro Documento di Valutazione dei rischi D.Lgs. 81/2008. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 81/2008 Titolo IV, rimaniamo in attesa delle informazioni sui rischi della fase del lavoro in corso, che vorrete fornirci prima del nostro accesso in cantiere, debitamente compilato, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il della “scheda informazioni richieste all’impresa esecutrice” allegata al presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidocumento.

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Samples: www.unicalcestruzzi.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente protocollo d’accordo tra la Società della Salute e l’Amministrazione Provinciale di Firenze si fonda sulla necessità di dare certezza e stabilità agli interventi nei confronti dei detenuti ed ex detenuti dell’area fiorentina: l’ottica di una progettazione triennale delle attività di risocializzazione intende infatti dare credibilità e continuità alla programmazione proposta, permettendo di studiarne l’efficacia in un arco di tempo più significativo. Va rilevato che le problematiche di più difficile soluzione per i detenuti e gli ex detenuti in condizione di marginalità sociale, continuano ad essere il presente Accordo Economico Collettivoproblema abitativo e quello formativo/lavorativo. Consapevoli che, intendono realizzare senza una disciplina normativa corrispondente risoluzione positiva di questi due problemi, si vanifica ogni ipotesi concreta di reinserimento sociale, le due Amministrazioni firmatarie, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, s’impegnano ad affrontare i problemi succitati, anche in collaborazione con il privato sociale e nell’ambito di sperimentazioni innovative, allo scopo di trovare soluzioni e ulteriori risorse per la loro risoluzione. Oltre alle peculiarità del rapporto iniziative di agenziasocializzazione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e di competenza comune dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidue Enti, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti sulla base di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioquest’analisi si concorda che, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali base alle competenze di legge, alla Provincia di Firenze competano in particolare le iniziative inerenti la formazione professionale e professionalil’avvio al lavoro, mentre al Comune di Firenze il sostegno sociale al reinserimento. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario I due enti attueranno forme di collaborazione e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad sinergie in ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non ambito previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni atto d’accordo e nell’ambito del Comitato di Legge vigenti Gestione di cui all’ art 5 del “Protocollo sul reinserimento socio-lavorativo della popolazione detenuta ed in materiaesecuzione penale esterna”. Il Comune di Firenze, nell’ottica di favorire l’accesso dei detenuti ai permessi premio ed alle misure alternative alla detenzione, nonché di sostenerne l’avvio del percorso di reinserimento sociale, oltre alle azioni indicate nel presente accordo gestisce l’accoglienza ed il sostegno abitativo anche attraverso accordi e convenzioni con il Terzo Settore. La Parti rappresentanti Provincia di Firenze, nell’ambito delle proprie competenze ed in collaborazione anche con il privato sociale, oltre alle azioni indicate nel presente accordo organizza e gestisce le aziende mandantiattività di formazione professionale all’interno ed all’esterno delle carceri fiorentine, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni iniziative di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali orientamento e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciavvio al lavoro.

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PREMESSA. Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporti, in particolare, dei processi competitivi imposti dall’Unione Europea, dei cambiamenti tecnologici e organizzativi, che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del settore, si inserisce anche Serfer, società che fornisce prevalentemente servizi di terminalizzazione ferroviaria affidati in appalto o in concessione per conto di aziende, enti o società. Rientrano in tale contesto le attività di condotta, manovra ed attività accessorie e complementari nell’ambito di raccordi industriali e commerciali, scali, stazioni ferroviarie, servizio di bordo e/o accompagnamento treno “autostrade viaggianti” con o senza ristorazione a bordo, attività di condotta, formazione treno, verifica treno, anche integrate ed in rapporto sinergico con le attività di manovra, per treni che circolano su tratte della linea principale e secondaria della rete ferroviaria italiana, per le quali è emersa la necessità di fornire un quadro contrattuale omogeneo, compatibile e coerente alle particolari specificità riferite all’effettivo mercato di riferimento e, quindi, alla necessità irrinunciabile di preservare l’economicità e competitività di sistema. Le specificità e le flessibilità del sistema complessivo di Serfer impattano sul suo dimensionamento strutturale che attualmente è caratterizzato da singoli servizi per conto di una clientela prevalentemente privata che richiede prestazioni specifiche su misura. L’ accordo di confluenza dovrà pertanto costituire lo strumento per una qualificazione specifica dell’ impresa attraverso una valorizzazione crescente della sua capacità tecnico-organizzativa e una maggiore professionalizzazione degli addetti, ponendo le giuste premesse finalizzate al perseguimento di una maggiore qualità nell’ambito della flessibilità ed economicità di servizi attraverso un'ottimizzazione delle risorse e una riorganizzazione dei servizi stessi. Su questi presupposti e con gli obiettivi indicati le parti convengono che il presente Contratto Aziendale Serfer, sottoscritto ad integrazione del CCNL delle Attività Ferroviarie, disciplina l’applicazione del CCNL medesimo al personale dipendente dalla Società Serfer – Servizi Ferroviari S.r.l., nonchè le modalità di confluenza dello stesso personale al CCNL delle Attività Ferroviarie e che, ad ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle discipline collettive a valenza nazionale, comunque denominate, la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità accordo a far data dal 1° maggio 2005 con l’applicazione del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche CCNL delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale Attività Ferroviarie con le XX.XX. degli agenti stipulanti il deroghe ed eccezioni espressamente indicate nel presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciaccordo.

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Samples: Accordo Di Confluenza CCNL Attivita’ Ferroviarie Contratto Aziendale Serfer Servizi Ferroviari SRL

PREMESSA. Le parti stipulanti Nel 2011 presso la sede dell’Unione Tresinaro Secchia fu firmato un accordo decentrato per lo svolgimento di servizi oltre la normale turnazione giornaliera. Tale accordo è scaduto il presente Accordo Economico Collettivo31 dicembre 2011. Nel 2008 è stata costituita l’Unione Tresinaro Secchia alla quale sono stati trasferite con decorrenza 1° ottobre 2010 le funzioni di Polizia municipale. Il 27 novembre 2009 è stato formalmente sottoscritto uno specifico accordo di programma, intendono realizzare di cui alla Legge Regionale n° 24/2003, con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx . Tale accordo prevede anche il raggiungimento degli STANDARD previsti dalle delibere regionali in materia di personale nell’arco di tre anni, tempistica che corrisponde al periodo di durata dell’accordo enti - regione che vede l’aumento degli attuali 50 addetti di Polizia Municipale al numero complessivo di 65 addetti di Polizia Municipale. L’attuale normativa sul patto di stabilità e in materia di personale, in particolare l’ultimo intervento normativo della legge 30 luglio 2010, n. 122, non consentono di procedere alle assunzioni programmate. La Polizia Municipale è un servizio complesso ed occorre organizzare e coordinare l’attività del Corpo Unico intercomunale dell’UNIONE sopperendo in modo articolato alla carenza di personale in modo che siano garantiti non solo i servizi ordinari ma siano date, per quanto possibile, delle risposte alle aspettative che i cittadini e gli Amministratori hanno nei confronti di questa nuova struttura già da subito con riferimento ad una disciplina maggiore incisività e presenza sul territorio, in particolar modo per ciò che riguarda la circolazione stradale, il rilievo dei sinistri e la polizia di prossimità rimodulando anche l’organizzazione interna. Questo progetto è dunque improntato sui principi dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità in presenza di un organico che si sta adeguando ma non ha ancora raggiunto lo STANDARD previsto dalla normativa corrispondente alle peculiarità regionale e non è tutto utilizzabile nei servizi operativi esterni. I servizi che qui si vogliono “garantire” sono quelli da effettuarsi nelle ore serali, festive e/o notturne, momenti nei quali si richiede alla struttura un maggiore sforzo in considerazione della impossibilità di presenza, durante tali attività, dell’intera organizzazione del rapporto Comando, al fine di agenziapotenziare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale e alla sicurezza urbana. Inoltre la Polizia Municipale è chiamata ad un’intensa attività di rilievo degli incidenti stradali, nello spirito di collaborazione con le altre forze di Polizia che permette di razionalizzare gli interventi rispettando le specificità professionali e di conseguenza fornendo un servizio migliore alla cittadinanza. Deve inoltre effettuare tutti quei controlli che sono finalizzati a ridurre gli incidenti stradali, attraverso il pattugliamento delle strade, l’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali al rispetto di tutte le norme del Codice della Strada. Altrettanto importante è l’attività di controllo dei pubblici esercizi e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse locali di pubblico spettacolo per garantire la tutela dei consumatori e una buona convivenza con la popolazione residente nelle prossimità di tali attività, nonché l’attività volta a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualicontrastare quei fenomeni di degrado urbano, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto microcriminalità che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà vanno a minare la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisicurezza dei cittadini.

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PREMESSA. Il servizio dovrà essere svolto dall’Appaltatore in qualsiasi edificio del Comune di Follonica compreso negli elenchi dell’anagrafe. A discrezione dell’Amministrazione all’Appaltatore potranno essere richiesti interventi anche al di fuori delle aree di competenza; tali interventi verranno remunerati a misura, a seconda della natura della prestazione, di manutenzione ordinaria o straordinaria, in applicazione delle franchigie previste, in funzione della natura dell’intervento. Le parti stipulanti il prestazioni descritte nel presente Accordo Economico Collettivoarticolo riguardano l’esecuzione di tutte le azioni tecniche, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità gestionali ed amministrative volte a mantenere, ripristinare, garantire la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità degli edifici del rapporto Comune di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Follonica e dei relativi componenti impiantistici. Di tali componenti viene data individuazione nella tabella riportata all’Art. 61.1 del presente Capitolato L’Appaltatore contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce che i corrispettivi, a forfait e a misura, determinati dal Capitolato d’Appalto sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi, le prestazioni e i lavori in Appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto, sui luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e contrattualidelle circostanze connesse, consapevoli dell’importanza con l’espletamento del ruolo svolto dagli agenti servizio integrato nella sua complessa articolazione. Tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioconservativo, in un mercato distributivo reso ancora grado di consentire una valutazione analitica per la gestione e l’esecuzione della manutenzione riparativa e programmata. Con l’offerta formulata l’Appaltatore assume inoltre interamente su di sé, esentandone l’Amministrazione, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l’espletamento del servizio tecnico manutentivo che prevede l’esecuzione di lavori ed interventi in locali con presenza di persone e di servizi pubblici che non possono essere interrotti. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento dei servizi la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. La consistenza patrimoniale, ed i relativi dati e parametri contenuti negli allegati di riferimento (Alleg. A), fornita dal Committente deve intendersi puramente indicativa e suscettibile di variazioni, anche rilevanti, in sede di censimento. Pertanto le imprese concorrenti alla gara non potranno prendere a pretesto eventuali variazioni delle consistenze fornite per richiedere maggiorazioni dell’offerta economica né per impugnare l’aggiudicazione dell’appalto. Per tutte le ragioni espresse l’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più complesso dalla difficile congiuntura opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica quali collaboratori indispensabili con piena ed esclusiva responsabilità. L’attività avrà inizio con la sottoscrizione tra le parti del “Verbale di Consegna”. Ogni attività effettuata dall’Appaltatore dovrà risultare comprensiva dell’acquisizione delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali eventuali autorizzazioni necessarie all’operatività, degli oneri derivanti dalle particolari cautele e professionalimisure preventive da adottarsi nei singoli casi, anche se da richiedersi a terzi, della mano d’opera, dei materiali, del macchinario ed attrezzatura, dei carburanti, di ogni materiale di consumo e di quanto necessario a garantire la sicurezza degli operatori e dei terzi, al fine di fornire ogni prestazione correttamente eseguita nei tempi previsti e con la qualità richiesta. Le parti Per determinate aree in cui si danno atto che svolgono servizi particolarmente impegnativi e delicati, sia sotto il presente Accordo Economico Collettivo, profilo della riservatezza che per tutto il periodo della sua validità deve le loro finalità (es. scuole), ad esclusiva discrezione del Responsabile del Procedimento, potrà essere considerato un complesso normativo unitario richiesta l’esecuzione di intereventi manutentivi anche in tempi frazionati, in orari notturni e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti in giorni festivi ed in presenza di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme personale di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacontrollo dell’Amministrazione Comunale. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni attiene alla manutenzione, il riferimento diretto è alla NORMA UNI 10147 “Manutenzione. Terminologia”, che definisce la terminologia in uso nella manutenzione, al fine di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. uniformare i comportamenti degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali operatori e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciutenti.

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Samples: servizi.comune.follonica.gr.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare realizza- re una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza dell'importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti agen- ti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso com- plesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario uni- tario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale L'eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero dell'intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione contrat- tazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti vi- genti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare nell'affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoCol- lettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheeconomi- che, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico Collettivoprogetto per l’organizzazione dei servizi di igiene urbana si vuole rispondere in modo tecnicamente ed economicamente valido e pienamente rispondente alle norme legislative in materia ed alle norme di buona tecnica, proponendo, nel contempo, soluzioni tecnicamente avanzate ed in grado di migliorare il servizio in essere, in linea con le nuove disposizioni di legge in materia igienico sanitaria ed in applicazione con il T.U. D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per ciò che riguarda la riduzione del conferimento dei R.S.U. e speciali assimilati. Il progetto proposto, nella sua interezza, si compone, oltre che dalla presente Relazione tecnica di progetto, dal Bando di gara, dal Disciplinare Tecnico, del Capitolato Speciale di Appalto, dei parametri prestazionali del servizio KPI (altrimenti detti Key Performance Indicator KPI), del documento D.U.V.R.I. e degli schemi necessari per la partecipazione alla gara (DGUE - Documento di Gara Unico Europeo). Sarà, inoltre, obbligo dell’affidatario osservare le finalità indicate nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Morlupo n° 2 del 19.04.2012 e ss.mm.ii. Il tema della gestione dei rifiuti sta divenendo sempre più significativo. L’aumento dei consumi e la crescente urbanizzazione hanno determinato sia un diffuso incremento della produzione dei rifiuti sia una riduzione delle aree in cui depositare gli stessi. Le normative europee e nazionali indicano tutte la necessità di un approccio integrato al ciclo dei rifiuti; Ogni cittadino/utente, aziende e istituzioni può e deve collaborare e fornire il giusto contributo. La strategia delle cosiddette “4 ERRE” Ridurre, Recuperare, Riusare, Riciclare, identifica le quattro azioni più importanti che ognuno di noi può fare per contribuire al rispetto dell’ambiente: • Recuperare la gran parte degli oggetti che noi buttiamo ogni giorno utilizzandoli come materiali per produrre nuovi oggetti; • Separare correttamente le diverse tipologie di rifiuto per poterle riutilizzare in nuovi processi produttivi; • Utilizzare prodotti realizzati con materie prime provenienti dalla raccolta differenziata: carta riciclata, arredi urbani e per giardini, giochi per bambini, maglie di pile ecc; • Recuperare e riutilizzare vetro, metalli, plastica, legno e carta per ridurre il consumo di materie prime vergini. Solo in tal modo si creano economie nello sfruttamento delle discariche con la finalità di produrre meno rifiuti meno territorio è occupato con i rifiuti stessi. Fatta questa debita premessa nel presente elaborato sono indicati i servizi minimali ai quali dovranno attenersi i concorrenti interessati al presente appalto che, con la presa d’atto della presente Relazione Elettrica, si intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità accettati. Saranno inoltre messi a disposizione dei concorrenti le planimetrie del rapporto territorio ed ulteriori dati di agenziaprogetto che saranno visibili nel corso dei necessari ed obbligatori sopralluoghi che dovranno essere effettuati a cura dei concorrenti stessi, nonché alle caratteristiche gli atti propedeutici alla presentazione del progetto consistenti nei modelli necessari per la partecipazione alla gara e lo schema dell’offerta economica. Il comune di Morlupo concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, ed in coerenza con le proprie competenze di cui all’art. 198 del D. Lgs. 152/06, comma 3, stabiliscono in particolare: Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati; Le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle imprese commerciali diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi; Le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; L’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come indicato nel già citato Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 2012 e ss.mm.ii. Il presente elaborato, che si intende parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri documenti che costituiscono il progetto posto a base di gara, deve intendersi, come detto, come una linea guida per i concorrenti ben considerando che l’attività oggetto della presente gara di appalto non può non ispirarsi ai “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” contenuti nelle recenti Direttive Italiane e Comunitarie. È necessario, quindi, per non essere impreparati ai nuovi impegni che l’evoluzione normativa impone ormai quotidianamente, progettare i nuovi servizi e la relativa struttura di controllo, ispirandosi ai principi fondamentali ed adottando gli strumenti che le richiamate disposizioni legislative individuano. Coerentemente con quanto esposto nella presente Relazione, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi, verranno illustrate quelle azioni minimali previste per assicurare l’applicazione dei principi fondamentali dei provvedimenti emanati fin dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e s.m.i. Sotto questo profilo manifestano a cui i concorrenti dovranno attenersi. La progettazione esecutiva che i concorrenti proporranno con il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali loro progetto-offerta, svolta nel modo corretto ed approfondito, oltre che rispettare le linee guida della presente relazione, dovrà essere basata sull’attenta analisi di molteplici fattori: Situazione demografica, economica e contrattualiculturale del territorio per stimare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti nel corso dell’Appalto, consapevoli dell’importanza valutando il possibile grado di collaborazione dell’utenza e la capacità della stessa di recepire innovazioni tecnologiche e/o metodologiche; Situazione urbanistica del ruolo svolto dagli agenti territorio e rappresentanti delle relative tendenze evolutive, per determinare le modalità di commercio nell’economia esecuzione dei servizi e la qualità dei medesimi più rispondenti ai problemi di viabilità, ma anche alle necessità storiche ed architettoniche del Paese territorio servito, nel rispetto del principio generale di uguaglianza e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioimparzialità rispetto all’utenza; Dettagliata analisi dell’andamento dei rifiuti prodotti. Inoltre, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili considerazione della vicinanza dal Comune di Roma ed una considerevole presenza di “seconde case” presenti sul territorio, la progettazione esecutiva proposta dai concorrenti dovrà necessariamente tener conto di questi fattori onde dimensionare, sia in termini di impiego di personale che di mezzi ed attrezzature, il servizio in corso ed evidenziare i punti di forza e di debolezza, confrontandoli con le aspettative dell’Amministrazione e degli utenti, per determinare le eventuali necessità di adeguamento anche in funzione delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti prescrizioni legislative in materia. La Parti rappresentanti Sviluppo delle nuove tecnologie finalizzate all’impiego di mezzi ed attrezzature all’avanguardia per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Nel rispetto di quanto esposto, lo sviluppo della presente relazione tecnica illustrerà, in maniera sintetica, i servizi oggetto della presente gara già contemplati nel Capitolato Speciale di Appalto, in maniera da poter indirizzare i concorrenti sullo sviluppo dei singoli argomenti da affrontare. Non sono contemplati tra i rifiuti urbani, e quindi non rientrano nei servizi oggetto dell’appalto, le aziende mandantiseguenti tipologie di: Rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; Rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, nell’affermare la industriali, artigianali e di servizi presenti nel tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani, ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, residui di laboratori di analisi, etc. ) e non rientranti nella categoria degli imballaggi; I macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze commerciali; I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro piena autonomia contrattualeparti; I rifiuti pericolosi di origine non domestica. I concorrenti dovranno predisporre un progetto tecnico che dovrà essere completato da un’analisi finanziaria, accolgono la richiesta da inserire nel plico Economico, dal quale scaturirà il canone annuo omnicomprensivo proposto dai concorrenti che non potrà essere superiore all’importo posto a base di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigara.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie, in qualità di XX.XX. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale e aziendale in quanto presenti nel CNEL e su tutto il territorio con proprie federazioni, ritengono di aver dato con il presente Accordo Economico Collettivocontratto di diritto comune, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime XX.XX. e avente contenuto liberamente determinato tra le parti nei limiti imposti dalle leggi. Le XX.XX. intendono realizzare dare con il presente articolato una disciplina normativa corrispondente prima importante risposta alle peculiarità del rapporto esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di agenziarilancio reale dell’occupazione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali fattore indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia della produttività del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto ribadiscono che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile. Le parti ritengono anche che per il rilancio dell’occupazione, in un’ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l’affiancamento alla azienda di tipo tradizionale della cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell’azione produttiva ai cicli dell’economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull’occupazione. Se è vero che “nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e inscindibileciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Xxxxxxxx) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio. La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d’impresa. Le imprese cooperative, hanno come scopo statuario l’occupazione dei propri soci lavoratori. In materia d’appalti, in caso di subentro all’impresa uscente, le cooperative potranno assumere personale con rapporto di lavoro subordinato già in essere (co.IVbis, art.7, legge 31/08), esclusivamente nel caso in cui abbiano già soddisfatto le esigenze occupazionali dei soci coimprenditori medesimi. Sarà, quindi, possibile assumere lavoratori subordinati “aggiuntivi” solo nel caso in cui si verifichi la necessità, in base alle esigenze funzionali ed operative dell’appalto, di impiegare ulteriore manodopera che andrebbe ad aggiungersi, in via residuale, a quella prestata dai soci coimprenditori già presenti in cooperativa. Secondo l’art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio di cooperativa — nell’ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci — può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali». Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di lavoro subordinato o autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall’articolo 1322, secondo comma, codice civile, in base al quale «le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare maggiori benefici interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». La legge n.142/2001 chiarisce nettamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall’altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come «ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma apportata dalla legge n.30/2003, il rapporto lavorativo del socio è tuttavia ora da considerare «ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell’economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. Considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perché essi concorrono: - all’elaborazione di programmi di sviluppo; - alle decisioni concernenti scelte strategiche; - alla realizzazione dei processi produttivi; c)- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per gli agenti e rappresentanti di commerciola cooperativa stessa. Fondamentale, in ogni caso, è globalmente migliorativo il ruolo del regolamento interno (art. 6, l. n. 142/2001), che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001, in seno al quale debbono essere indicate e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto disciplinate le norme tipologie di tutti rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i precedenti Accordi Collettivi soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere il “richiamo ” al CCNL applicabile e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole l’erogazione del presente Accordo Economico Collettivoristorno, in misura non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le condizioni di miglior favore modalità previste dalla Legislazione vigente, per i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci coimprenditori, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato. Il regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro. Uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell’ottica del perseguimento dello scopo mutualistico. Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge 142/2001 e dalla contrattazione integrativasucc. Per quanto non modd.), il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente Accordo valgono CCNL. Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ex ante l’ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l’eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da specifiche Commissioni le quali sono istituite, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2004 (articolo 8), presso le Province. E’ necessario esplicitare ai fini di un’appropriata stesura di predetto Regolamento che esso, ai sensi della Legge n.142/2001 – costituisce il documento fondamentale per l’attività della cooperativa anche ai fini del dettato del comma IV, art. 7 della legge n. 31/2008, ossia, “trattamenti economici complessivi ”. Nessuna legge può risolvere in un ordinamento pluralista e democratico le problematiche della contrattazione collettiva. La paritaria funzione elle XX.XX. dei datori di lavoro e dei lavoratori sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative requisiti essenziali dei sindacati stessi. Ricorrere ad una legge, sia pure auspicata solo da alcuni sindacati, vuol dire riproporre, anche oggi, il problema dei rapporti tra libertà e Stato –autorità. Solo il sindacato libero rispetto allo Stato può esprimere gli interessi della categoria e far valere i medesimi. Il sindacato rifiutando l’attuazione dell’art.39 della Costituzione ha difeso la libertà sindacale contro i limiti al proprio potere di autodeterminazione. Infatti conferire personalità giuridica alle XX.XX. per fornire ai CCNL efficacia “erga omnes” determinerebbe una ingerenza dello Stato nella tutela degli interessi dei lavoratori. Il Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano sia nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea. Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno funzione economica non capitalistica in quanto nella cooperativa non è il capitale a comandare ma il lavoro. Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell’impresa cooperativa in Italia. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti questo contratto, tra le aziende mandantiulteriori ed originali soluzioni introdotte, nell’affermare la loro piena autonomia ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, accolgono prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione: • di livello nazionale; • di livello aziendale. Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la richiesta facoltà delle cooperative di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione. Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico, in assenza di contratto integrativo aziendale, saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte sindacale delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita. Le parti ribadiscono, per incontri annuali concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a livello Nazionale retribuire i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivomassimo scrupolo, intesi ad esaminare lo stato una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del settore le sue prospettive nonché le situazioni lavoro minorile che degradano il rapporto di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali lavoro e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidisonorano la società civile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Il sostegno allo sviluppo di un polo per il Lifestyle Tech a Lugano è coerente con le Linee di sviluppo 2018-2028, in particolare con le aree di intervento “Lugano città polo tra Nord e Sud delle Alpi” e “Lugano polo di innovazione digitale”. L’Esecutivo è consapevole del ruolo sempre più importante che i centri urbani sono chiamati a svolgere per facilitare e accompagnare la realizzazione di reti di scambi economici con benefici su tutto il territorio. Lugano non sfugge a questa dinamica, che si inserisce anche nelle alternative di sviluppo e attrattività del polo a seguito della perdita di velocità della piazza finanziaria . La richiesta di impegno oggetto del presente messaggio mira a sostenere il trasferimento e lo sviluppo del Centro di Competenza Lifestyle Tech, attualmente con sede operativa a Manno, a Lugano. Il Centro è parte integrante del Parco Ticinese di Switzerland Innovation (Switzerland Innovation Park Ticino, SIP-Ticino). Switzerland Innovation Park è un’iniziativa federale che ha lo scopo di rafforzare nel mondo il posizionamento della Svizzera come il Paese dell’innovazione, al fine di attirare aziende dall'estero per un loro insediamento sul nostro territorio. Attualmente in Svizzera ci sono 6 parchi dell’innovazione SIP. SIP-Ticino è associato al Parco di Zurigo e fa leva sulle collaborazioni economiche e scientifiche esistenti (Creater Zurich Area, USI, SUPSI), sfruttando la sua posizione strategica sull’asse nord-sud rappresentando anche un punto d’accesso all’enorme potenziale del nord Italia. Il concetto di un Parco dell’Innovazione, basato su Centri di Competenza, crea una sorta di centro di sviluppo all’esterno delle aziende ma costruito attorno a obiettivi comuni, condivisi tra imprese attive negli stessi settori. Le parti stipulanti aziende possono portare i loro contributi e così partecipare congiuntamente ai risultati. L’obiettivo è quello di creare un’interfaccia con il presente Accordo Economico Collettivosapere delle università ticinesi USI e SUPSI per facilitare e promuovere processi di trasferimento tecnologico che possano corrispondere alle esigenze delle aziende. SIP-Ticino è oggi composto da tre centri: lo Swiss Drone Base Camp con sede presso l’aeroporto di Lodrino, intendono realizzare un futuro centro legato al tema delle scienze della vita previsto a Bellinzona e il Centro di competenza Lifestyle Tech, che vuole essere mantenuto a Lugano. Nel mese di ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha deciso di stanziare CHF 1'000'000.- a favore del Centro di Competenza Lifestyle Tech con il modello chiamato “matching- funds”, in cui pubblico e privato sostengono congiuntamente imprese innovative. Il Centro ha già raccolto importanti finanziamenti da parte delle aziende associate e ha instaurato una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità stretta collaborazione con gli istituti accademici della regione. Questa iniziativa permette di collocare saldamente sul territorio di Lugano un centro di competenza che forma l’ossatura del rapporto SIP-Ticino. L’ubicazione scelta nel pieno centro di agenziaLugano nello stabile dell’allora BSI in Via Peri restituisce inoltre slancio ad un complesso di prestigio, nonché alle caratteristiche ma vuoto oramai da diversi anni. Infatti, il portale della galleria situato tra gli stabili ex-BSI, avrà il doppio ruolo di fermata e di unione del terminale Lugano Centro alla fermata sotterranea della Stazione FFS, costituendo così anche una nuova porta d’accesso alla Città. Con il termine inglese “Lifestyle Tech” si definiscono soluzioni innovative nei settori alimentare, moda, cosmetica, design e turismo che utilizzano tecnologie di riferimento quali l’e-commerce, la blockchain, la prototipazione e stampa 3D, l’intelligenza artificiale, i grandi dati, l’internet delle imprese commerciali cose e più in generale le tecnologie di informazione e comunicazione. Il settore è in forte crescita, stimolato da massicci investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e trasformazione digitale i quali hanno raggiunto 1.2 trilioni nel 2022 in Europa secondo la Worldwide ICT Spending Guide. La medesima fonte prevede un’ulteriore crescita del 5% su base annuale con quasi un terzo degli investimenti prospettati concentrati proprio nei settori consumers – lifestyle. La pandemia non ha fatto che accelerare la tendenza alla crescita, come dimostrano anche investimenti e assunzioni di personale in ambito digitale e ICT da parte di gruppi attivi nella nostra regione come Guess, Microsoft, Zegna, VF, Zucchetti, Acer, Accenture, Board International, Bally, ecc. nel corso degli ultimi 3 anni. Questo settore, che combina innovazione e creatività, ben si sposa con il nostro contesto. Infatti, la Svizzera oltre ad occupare regolarmente le primissime posizioni delle classifiche dei servizipaesi più innovativi al mondo, offre valide condizioni quadro per chi vuole fare impresa, mentre l’Italia è leader mondiale della creatività e patria di grandi marchi di valore internazionale. Sotto In questo profilo manifestano ambito specifico, il comune interesse Ticino e la sua capitale economica, Lugano, possiedono un vantaggio geografico e culturale rispetto al resto della Svizzera. Non sorprende quindi che proprio nella nostra regione negli scorsi anni si siano sviluppate iniziative quali ad esempio la “Fashion Innovation Week”, lanciata nel 2016 e diventata in pochi anni appuntamento fisso nel calendario europeo del settore, con oltre mille partecipanti da tutta Europa, così come l’arrivo e l’espansione nella nostra regione di aziende che si dedicano proprio all’applicazione di tecnologie innovative ad ambiti come la moda, l’alimentare o il design. A titolo di esempio si possono citare aziende come Hyphen Digital, Jakala Martech, Accenture o Antares Vision che supportano brand globali del lusso e del retail nel loro percorso di trasformazione digitale dei processi e degli strumenti di produzione e distribuzione del contenuto di brand e di prodotto, oppure Xxxxxx Climate Network che si focalizza sullo sviluppo di soluzioni sostenibili per il mondo della moda e del lusso, un aspetto sempre più importante, x Xxxxxxxxxxxx con servizi di cloud oppure laPASSIONE che propone un approccio innovativo all’abbigliamento per ciclisti. Il mondo accademico offre percorsi formativi specifici dedicati al settore. SUPSI organizza un “Master in Fashion Innovation” (MFI) oramai alla sua quinta edizione, mentre USI, in partenariato con l’Università di Parigi - Sorbona, propone dal 2018 un master in “Digital Fashion Communication”. L’offerta formativa specializzata dei nostri atenei conferma l’importanza del settore e il bisogno delle aziende di personale formato. Il Municipio e i servizi cittadini seguono da vicino l’evoluzione del settore, sostenendo già dal 2018 attività volte a sviluppare corrette relazioni sindacali dare visibilità a Lugano in questo ambito dal forte potenziale di crescita, come ad esempio la sopracitata “Fashion Innovation Week” (dal 2022 rinominata “Lifestlyle Innovation Day”) o il concorso per aziende mature e contrattualistart-up “Fashion Innovation Award”, consapevoli oppure partecipando ad eventi promozionali sia in Svizzera che all’estero, volte a presentare il polo Lifestyle Tech di Lugano. La prossima edizione del Lifestyle Innovation Day si svolgerà al LAC il 13 marzo. Nel 2019 - con il sostegno della Città- è stata fondata, l’Associazione Lifestyle Tech Competence Center (LTCC). Ai membri fondatori USI, SUPSI, Accenture, Bally, Guess, Microsoft, Hyphen, Dagorà SA e Loomish si sono in seguito aggiunti Barilla, Lavazza, UBS, Xxxxxx.xxx e Antares Vision. Grazie ad un folto programma di attività e alla capacità di fare rete e coinvolgere vari portatori di interesse, l’Associazione LTCC, con sede operativa a Manno, ha contribuito ad accrescere ulteriormente la visibilità della Città quale polo per il settore lifestyle tech tramite la creazione del Centro di Competenza Lifestyle Tech e ha accelerato il lancio di nuove iniziative tra le quali menzioniamo il piano di “open innovation” finanziato da Microsoft, la creazione di nuovi posti di lavoro da parte del gruppo Accenture (circa 100 collaboratori), oltre al sostegno di UBS per finanziare giornate di incontro tra investitori e imprenditori e sostenere progetti di ricerca con partner accademici e universitari sui temi tecnologia e sostenibilità. L’Associazione LTCC si è inoltre dedicata alla creazione e messa a disposizione di un laboratorio di ricerca per la produzione di contenuti innovativi (3D, VirtualShowroom, Meta-video NFT, 360° and automatic tagging) presso la sede attuale all’interno del Dagorà Lifestyle Innovation Hub di Manno (Stabile Xxxxxxxx 0, xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx). Un altro momento importante è stato il riconoscimento formale avvenuto il 6 settembre 2022 del Centro di Competenza Lifestyle Tech all’interno dello Switzerland Innovation Park – Ticino, la cui missione e campo di attività sono descritte sopra. Questo riconoscimento, avvenuto al termine di un rigoroso percorso di verifica, è ulteriore prova dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti settore lifestyle tech e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, della bontà delle attività promosse dall’Associazione LTCC in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliquesti anni. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSIP-Ticino sarà situato nel futuro “distretto dell’innovazione”, che troverà spazio sul sedime delle ex-Officine FFS di Bellinzona su un’area di 120’000 mq. Di questi, ca. 25'000 mq sono previsti per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileParco dell’Innovazione. Sin dall’inizio i promotori del SIP hanno sottolineato l’importanza di concentrare tutti i centri di competenza, oltre alla sede operativa, nel realizzare maggiori benefici medesimo luogo. A pochi passi dalla futura sede centrale del Parco dell’Innovazione, e quindi considerato ancora un’estensione della sede principale, son previsti i laboratori del Centro di Competenza Scienze della Vita. A questo principio non sottostanno i centri di competenza che necessitano di strutture particolari. Questo vale ad esempio per gli agenti e rappresentanti il Centro di commercioCompetenza nell’ambito dei droni che necessita di strutture aeroportuali, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativanel caso specifico a Lodrino. Per quanto non previsto riguarda invece il settore scienze della vita, per il quale in passato era stato elaborato un progetto per un polo di ricerca bio-medica in centro a Lugano (stabile Mizar), voluto oltre che dalla Città, dall’Ente Ospedaliero Cantonale e dal presente Accordo valgono Cardiocentro, è confermata la concentrazione a Bellinzona. Nel corso della conferenza stampa del 6 dicembre 2022, il presidente di Fondazione Agire Sig. Xxxx Xxxxxxx ha inoltre affermato che alla luce del prospettato trasferimento del Centro di competenza a Lugano, anche SIP-TI opterebbe per spostare la propria sede operativa attualmente a Manno presso il Tecnopolo Fondazione AGIRE a Lugano, in uffici adiacenti al Centro di competenza, come soluzione intermedia, in attesa che siano pronti gli spazi ufficiali dedicati al quartier generale all’interno del futuro Nuovo Quartiere Officine di Bellinzona. Alla luce del solido percorso svolto dalla sua creazione nel 2019, il 5 settembre 2022, la Città ha a sua volta aderito all’Associazione LTCC con la nomina di un proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo nella persona dell’Onorevole Xxxxxxx Xxxxxxxx. Si è trattato di un passo logico dopo aver seguito con grande attenzione il settore sin dagli esordi nel 2017 e sostenuto diverse attività condotte dalla stessa Associazione. Il Centro di competenza, oggi parte integrante di SIP-TI, vuole agevolare la produzione e la diffusione di soluzioni pratiche per le disposizioni sfide fondamentali dei marchi e dei rivenditori del settore lifestyle. Grazie all’insieme di Legge vigenti aziende e partner di ricerca, il Centro riunisce competenze di livello mondiale per aiutare a soddisfare le esigenze delle aziende nel campo dell’innovazione per i settori moda e design, industria alimentare, viaggi e sport, salute e cosmetica e automotive. Il Centro di competenza attrae in materiaTicino numerosi investitori e manager nazionali e internazionali. La Parti rappresentanti Si riporta di seguito a titolo esemplificativo, un estratto di un seminario tenutosi a Manno nel mese di giugno 2022, con lo scopo di definire tra associati e futuri associati le possibili aree di investimento in progetti di ricerca. Il Centro di competenza è dotato di laboratori, aule di formazione, spazio eventi e di sale riunioni in cui partner di ricerca, startup e aziende mandantiaffermate cooperano per fornire le migliori soluzioni innovative, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualecreare e condividere competenze. Di seguito un’immagine del primo “Content Innovation Lab”, accolgono la richiesta uno spazio di parte sindacale formazione durante una lezione tenuta dal responsabile digitalizzazione della nota marca “Timberland” e di uno spazio co-working. I partner e i clienti del Centro possono usufruire di personale qualificato, servizi e infrastrutture per incontri annuali a livello Nazionale affrontare ricerche di mercato, attività di ricerca e sviluppo applicata con le XX.XXuniversità, processi di open innovation e tech scouting internazionale, produzione di contenuti 3D e accesso a hardware e software dedicati presso i laboratori. degli agenti stipulanti In sintesi il presente Accordo Economico CollettivoCentro di competenza conta oggi: • Un organico di 12 persone, intesi ad esaminare lo stato del settore tra le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.quali: o Direttrice (assunta nel 2020);

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Samples: Convenzione

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoSiedER è la piattaforma sviluppata da Regione Xxxxxx-Romagna per la presentazione telematica delle pratiche di trasformazione edilizia, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche da parte dei cittadini e delle imprese commerciali del territorio dell’Xxxxxx-Romagna, alle Pubbliche Amministrazioni competenti. SiedER è una componente importante dei processi di semplificazione amministrativa in corso di attuazione da parte della Pubblica Amministrazione e previsti dall’Agenda Digitale dell’Xxxxxx-Romagna, in coerenza con quella nazionale ed europea. La piattaforma permette la compilazione online e l’invio della richiesta dei titoli edilizi da parte dei professionisti e favorisce l’azione amministrativa dei Comuni nella gestione delle istanze e la costruzione di banche dati certificate sui fabbricati e più in generale sui temi legati all’edilizia. In particolare SiedER permette: la dematerializzazione delle istanze edilizie attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche; l’omogeneizzazione dei criteri e delle regole per la presentazione delle istanze nel territorio regionale, attraverso l'utilizzo della modulistica regionale unificata; la realizzazione di un sistema informativo informatico strutturato affinché ogni soggetto coinvolto possa accedere alle informazioni di pertinenza ed in grado di interagire con altri sistemi informativi della PA; il collegamento con le Anagrafi Comunali degli Immobili (ACI) che consente di collegare l'intervento all'oggetto edilizio e aggiornare le banche dati degli immobili e la riduzione della complessità e dei servizicosti diretti ed indiretti connessi ai procedimenti edilizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali SiedER permette la gestione telematica del front office delle pratiche edilizie, erogato come servizio, basato su modulistica unica di valenza regionale e contrattualiprocedimenti degli Enti, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto integrata con ACI, ed è oggetto di evoluzione, integrazioni e unificazione anche nell’ambito della piattaforma unica per i servizi alle imprese prevista dall’Agenda Digitale dell’Xxxxxx-Romagna. Inoltre XxxxXX prevede l’integrazione con i sistemi di back office per l’edilizia utilizzati dagli agenti e rappresentanti Enti rendendo possibile, tra le altre, comunicare gli stati di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti avanzamento della pratica al professionista dal sistema di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaback office edilizia dell’Ente tramite SiedER. La Parti rappresentanti le aziende mandantiRegione Xxxxxx-Romagna ha affidato a LepidaSpA a fine 2015 la gestione, nell’affermare l’esercizio, la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali manutenzione e l’evoluzione della piattaforma SiedER oltre a livello Nazionale specifiche azioni che mirano a diffondere l’utilizzo della piattaforma attraverso l’integrazione con le XX.XX. i sistemi e gli applicativi degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciEnti ed iniziative informative sul territorio.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Servizi a Consumo Di Supporto All’esercizio, Alla Manutenzione E Alla Evoluzione Di Sieder

PREMESSA. Le parti stipulanti L’obiettivo di favorire nella popolazione corretti stili di vita è prioritario a livello internazionale. In alcuni documenti, infatti, quali la “Convenzione dei diritti dell’infanzia”, adottata dall’ONU nel 1989, è sancito il presente Accordo Economico Collettivodiritto dei bambini ad avere un’alimentazione sana ed adeguata al raggiungimento del massimo della salute ottenibile e nella revisione della “European Social Charter” del 1996 si afferma che “ogni individuo ha il diritto di beneficiare di qualunque misura che possa renderlo in grado di raggiungere il miglior livello di salute ottenibile”. Particolare attenzione è stata posta in Italia sull’alimentazione di bambini ed anziani, intendono realizzare individuando l’errato consumo degli alimenti e bevande e il sovrappeso e l’obesità come fattori di rischio così come indicato nel Libro bianco 2011 “La salute dei bambini: Stato di salute e qualità dell’assistenza della popolazione in età pediatrica nelle regioni italiane” e nel Libro Bianco 2012 “La salute dell’anziano e l’invecchiamento in buona salute: Stato di salute, opportunità e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane”. Pertanto la ristorazione collettiva è stata individuata come strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad una disciplina normativa corrispondente corretta alimentazione, facendo nascere nella gestione della ristorazione collettiva la consapevolezza che sia necessario introdurre nell’alimentazione l’uso dei prodotti di qualità del territorio per rispondere ad esigenze di sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’attenzione al contesto ambientale in cui si consuma il pasto va considerato un elemento concreto della qualità dell’offerta di ristorazione ed è un ulteriore elemento di prospettiva di miglioramento del servizio della ristorazione stessa. Il servizio deve comprendere le diverse fasi di approvvigionamento dei prodotti, preparazione, confezionamento, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, allestimento e pulizia dei locali, gestione dei rifiuti, oltre a percorsi di educazione alimentare e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività, secondo le previsioni del capitolato d’appalto. In effetti, l’oggetto della ristorazione non è solo il “cibo”, ma il pasto, cioè quel servizio complessivo che non si limita agli alimenti consumati, ma comprende la situazione ambientale, la qualità del servizio e l’attenzione alle peculiarità esigenze dell’utenza. Infatti, solo considerando il pasto nella sua complessità di aspetti nutrizionali, culturali, gastronomici e psicologici potrà essere raggiunto l’obiettivo fondamentale di salute e di benessere della persona, seguito da altri importanti obiettivi quali la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In tale prospettiva il Comune di Cuglieri intende gestire il servizio di ristorazione scolastica e mensa e pasti a domicilio con l’approccio degli “Acquisti Verdi” o “GPP” (Green Public Procurement) definito dalla Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del rapporto processo di agenziaacquisto, nonché alle caratteristiche incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle imprese commerciali e dei servizisoluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Si tratta di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti uno strumento di commercio, in politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali di prodotti e professionaliservizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le parti autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si danno atto impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti. In tal senso il presente Accordo Economico Collettivo, capitolato d’appalto è un importante strumento di progettazione che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per può consentire di controllare gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicieffetti ambientali dei servizi erogati.

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Samples: www.regione.sardegna.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito nominato anche CCNL, intendono promuovere ogni utile iniziativa per favorire processi di semplificazione della rappresentanza con l‟obiettivo di garantire una maggiore capacità di rappresentare gli interessi reali delle imprese e dei lavoratori. A tal fine, in particolare, le Parti datoriali hanno convenuto di attivare azioni ed interventi delle rispettive organizzazioni nell‟ottica di una maggiore efficacia nel rispondere alle reali esigenze del mondo del lavoro e di tutti gli attori che ne fanno parte. Questo, a livello operativo, ha portato alla nascita del “Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori Italiani” in sigla “FOR.ITALY”, quale confederazione nazionale con l‟obiettivo di tutelare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese italiane. FOR.ITALY e CONFAMAR ritenendo di fondamentale importanza ai fini di una contrattazione nazionale di categoria efficace e capace di risp ondere concretamente alle esigenze del mondo imprenditoriale e dei lavoratori rappresentati, hanno sottoscritto i seguenti accordi interconfederali sul modello di relazioni industriali, in materia di salute e sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ed in materia di detassazione. La cornice data da tali accordi e intese, insieme alla costituzione dell‟Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza OPAN, rappresenta il punto di riferimento per il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina contratto per dare risposte efficaci alle problematiche dei lavoratori e delle imprese. In questo quadro i predetti accordi e intese vengono integralmente recepiti nel presente CCNL costituendone parte integrante e sostanziale. Il presente CCNL è disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e nell‟ambito degli assetti contrattuali previsti dall‟Accordo Quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. Il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa corrispondente alle peculiarità ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del rapporto settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio – in sostituzione del tasso di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziinflazione programmata l‟indice previsionale costruito sulla base dell‟IPCA. Sotto In questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che contesto il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile. Esso, infatti, affronta le problematiche del lavoro nelle sue diverse espressioni sia quello classico del lavoro dipendente, sia quello ormai consolidato del lavoro autonomo nonché dell‟apporto lavorativo dei datori di lavoro e inscindibiledei suoi collaboratori anche famigliari. In tal senso le parti stipulanti il presente CCNL ribadiscono l‟importanza di una contrattazione articolata su due livelli:  il I° livello nazionale e di categoria  il II° livello alternativamente aziendale, territoriale, di rete, di filiera o di altra natura quale strumento necessario per rinforzare il sistema delle relazioni industriali e per ridurre quella notevole conflittualità che ha determinato storicamente una costante difficoltà nei rinnovi contrattuali generando situazioni di difficoltà e incertezza sia per le aziende che per i lavoratori. Inoltre è impegno comune delle Parti sostenere l‟aggregazione tra imprese anche attraverso l‟introduzione nella contrattazione di II° livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva. In linea con gli indirizzi provenienti dall‟Unione Europea e anche di concerto con le istituzioni, le Parti intendono sostenere gli interventi tesi a:  Migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati;  Garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli e del Mezzogiorno;  Sviluppare le aree a forte vocazione industriale;  Sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro;  Potenziare la cultura d‟impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell‟impresa. Le parti, con la presente regolazione contrattuale, riconoscono che, di norma, il rapporto lavorativo si affianca al rapporto sociale, e pertanto ribadiscono l‟importanza per le imprese di definire ulteriori strumenti di regolazione del rapporto fra i soci imprenditori. Attraverso il rapporto associativo, i soci concorrono in maniera diretta e secondo le norme statutarie e del regolamento interno alla gestione dell‟impresa, anche alla luce degli articoli 45 e 46 della Costituzione. Pertanto per i lavoratori che siano anche soci dell‟impresa, le norme del presente contratto sono integrate da quelle dei regolamenti interni o dei patti sociali adottati fra i soci stessi. Le Parti, pertanto, con il presente CCNL si impegnano ad offrire una regolazione anche alle prestazioni dei soci coimprenditori che instaurino con l'azienda un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. In modo particolare negli ultimi anni l‟aumento più che proporzionale del lavoro autonomo, spinto dall‟emergere delle cosiddette professioni non regolamentate, ha reso non sempre praticabili strumenti di regolazione di questi rapporti, facendo emergere nuovi problemi legati al rischio di contenziosi e nuove prospettive di tutela. La negoziazione, in tale prospettiva, rappresenta una prima concreta risposta a queste nuove problematiche, oltre che un deterrente alla concorrenza sleale fra datori di lavoro nell‟ottica di offrire alcune tutele minimali compatibili con la natura della prestazione svolta ed il contesto all‟interno della quale viene essa viene resa. Pertanto la platea dei destinatari della presente normativa contrattuale è composita riguardando oltre i lavoratori dipendenti anche:  I collaboratori coordinati e continuativi  I lavoratori autonomi tout court. Tale regolazione appare ancora più indispensabile a maggior ragione dopo le restrizioni alla stipula di collaborazioni operata dalla legge n. 92/2012, prima, e dalla legge n. 183/2014, dopo, oltre all‟incremento significativo del numero dei prestatori d‟opera. In tale ambito, un campo di sicuro interesse sia per le imprese che per i lavoratori autonomi - soci e non soci - è rappresentato dall‟accesso dei contraenti alla bilateralità in tutte le sue declinazioni (procedure di certificazione, strumenti di conciliazione, salute e sicurezza sul lavoro) ed in particolare con riguardo al tema del welfare contrattuale ed al sostegno al reddito. Per quanto attiene i settori di riferimento, questo è risultato fondamentale in questi anni nel dare un contributo per la creazione di ricchezza nazionale e per l‟incremento dell‟occupazione. Proprio per questo, ai fini della ripresa di tali settori regolamentati dal presente CCNL si rendono indispensabili adeguate politiche incentrate sulla competitività rivolte sia al sistema paese in generale che al sistema delle imprese. Le Parti firmatarie il presente CCNL a fronte della situazione di difficoltà che sta attraversando il Paese, animate da senso di responsabilità, hanno convenuto, con il presente CCNL, sull‟obiettivo di promuovere strumenti e misure utili ad affrontare e superare la congiuntura sfavorevole in atto. A tal proposito le parti ribadiscono la volontà di promuovere ogni utile iniziativa, anche congiuntamente, nei confronti delle istituzioni pubbliche finalizzate alla ricerca di soluzioni da perseguire mediante politiche settoriali e di sistema in modo tale da consolidare il ruolo dei settori rappresentati quale fattore di primaria importanza del sistema produttivo nazionale, al quale destinare risorse congrue all‟apporto che il settore stesso dedica al paese in termini di creazione di ricchezza e di posti di lavoro. L‟adozione di tali politiche passa necessariamente attraverso la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli incentrati sulle materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i lavoratori oltre che le politiche di sviluppo del settore di riferimento. In particolare le parti chiedono al Governo e alle altre istituzioni competenti di concentrare la loro attenzione sui seguenti temi di primaria importanza per il mondo delle imprese e dei lavoratori:  Riqualificazione degli ammortizzatori sociali ed integrazione con il sistema della bilateralità. Al fine di dotare il settore di un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguate tutele alle diverse forme di lavoro previste dalla contrattazione oltre che dalla legislazione vigente. Nello specifico le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi. Tali misure sarebbero funzionali ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui, in costanza di rapporto di lavoro, la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi. Le parti, nel realizzare maggiori benefici riconoscere il ruolo di primaria importanza che il sistema della bilateralità riveste sia per gli agenti il mondo delle imprese che dei lavoratori, richiedono concordemente che, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le misure di sostegno al reddito restino assicurate anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga di tutte le risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.  Enti bilaterali. Rilevato che il ruolo degli strumenti bilaterali è di fondamentale importanza ai fini della creazione e rappresentanti di commerciodel consolidamento dell‟occupazione nel settore, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità congiuntamente richiedono l‟adozione di una qualunque norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità di tali versamenti. Per le stesse considerazioni di cui sopra, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa al fine di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata sia dalle imprese che dai lavoratori agli enti bilaterali.  Semplificazione amministrativa. Le procedure relative alla trasparenza del mercato del lavoro e alla normalizzazione delle clausole condizioni di concorrenza tra le imprese richiedono necessariamente l‟adozione da parte del presente Accordo Economico CollettivoMinistero del Lavoro di provvedimenti che consentano alle imprese dei settori di adempiere agli obblighi amministrativi di ogni natura concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la capacità di sviluppo del sistema.  Decontribuzione e detassazione. Le parti nel considerare la straordinaria importanza che entrambi gli strumenti rivestono soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale, non comporterà la nullità richiedono che vengano destinate maggiori risorse per fare scattare in via strutturale una fiscalità premiale attraverso gli istituti della decontribuzione / detassazione.  Corrette relazioni industriali. Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e a tal fine convengono che qualsiasi riduzione di oneri o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni qualsiasi trattamento di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti che una delle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivocontratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato è automaticamente esteso anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle alle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicistipulanti il presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Delle Imprese

PREMESSA. Le La vicinanza di taluni soggetti (cd. “parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivocorrelate”) ai centri decisionali della società può, intendono realizzare in generale, compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni aziendali, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, nonché esposizione della società a rischi e danni per la società stessa e i suoi stakeholders. In tale prospettiva, Banca d’Italia, nel dicembre 2011, ha emanato, tra le altre, una disciplina normativa corrispondente specifica per “l’attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, che si inserisce nel quadro normativo dedicato alle peculiarità del rapporto parti correlate (art. 2391 bis c.c., art. 53 tub, Regolamento Consob 17221/10) e che è finalizzata a “presidiare il rischio che la vicinanza di agenziataluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti”. Assumono, quindi, rilievo le relazioni che intercorrono tra la banca ed i propri esponenti, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiquelli di eventuali altre società appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti i principali azionisti o altri soggetti capaci di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocontrollo o influenza, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura quanto idonei a condizionare e orientare la gestione della banca stessa. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole, nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti o di interessenze partecipative. A tale riguardo, Banca d’Italia ha previsto diversi presidi, tra i quali rientrano l’introduzione di limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati e apposite procedure deliberative che trovano applicazione anche per le operazioni infragruppo e per le transazioni di natura economica che non generano attività di rischio e, di conseguenza, non sono coperte dai limiti quantitativi (es. contratti di service). Ciò premesso, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (Cariparma), anche in qualità di Capogruppo, ha inteso dotarsi di un’apposita regolamentazione che, in particolare: - individua le parti correlate del Gruppo Cariparma Crédit Agricole; - stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate, individuando e trattando, in modo differenziato, operazioni di maggiore, di minore rilevanza, di importo esiguo o esenti; in tale ambito individua criteri di “rilevanza” conformi alle indicazioni delle vigenti normative di settore; - istituisce regole con riguardo alle operazioni con parti correlate effettuate dalle società appartenenti al Gruppo; - identifica la nozione di “amministratore indipendente” rilevante ai fini della regolamentazione in parola; - fissa modalità e tempi con i quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali sono fornite, (i) agli amministratori indipendenti (riuniti nel Comitato Parti Correlate) che esprimono parere sulle operazioni con parti correlate, nonché, ove necessario, (ii) agli organi di controllo, le informazioni e professionalil’idonea documentazione relativa alle operazioni da deliberare; - identifica i presidi da applicare alle operazioni concluse, qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi giudiziali, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole Gli aspetti strettamente operativi riguardanti l’applicazione del presente Accordo Economico Collettivoregolamento, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni procedure informatiche da utilizzare a supporto delle attività complesse, sono disciplinate in apposite disposizioni interne. Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all’utilizzo delle procedure sono disciplinate nel Regolamento di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciServizio.

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Samples: static.credit-agricole.it

PREMESSA. Le parti stipulanti I decreti legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”)1 (di seguito, anche “Decreti”) hanno introdotto nell’ordinamento italiano misure fiscali di incentivazione connesse sia con spese per investimenti (es. eco e sismabonus) sia con spese correnti (es. canoni di locazione di locali ad uso non abitativo). Tali incentivi fiscali si applicano a famiglie o imprese, sono commisurati a una percentuale della spesa sostenuta (che in alcuni casi raggiunge anche il presente Accordo Economico Collettivo110%) e sono erogati sotto forma di crediti d’imposta o di detrazioni d’imposta (trasformabili su opzione in crediti d’imposta). Per l’eco e il sisma- bonus, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaoltre che per gli altri incentivi per interventi edilizi, nonché alle caratteristiche è possibile usufruire dell’incentivo anche tramite sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, al quale verrà riconosciuto un credito d’imposta. La maggior parte dei crediti d’imposta oggetto delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse misure d’incentivo sono cedibili a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoterzi acquirenti, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileli utilizzeranno secondo la specifica disciplina prevista. Si tratta, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti infatti, di commerciocrediti d’imposta di natura agevolativa, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi quali, diversamente da quelli derivanti da pagamenti d’imposta eccedenti, le relative modalità di utilizzo vengono di volta in volta definite dalle disposizioni che li introducono. Nello specifico, i detentori di questi crediti possono determinarsi sulle condizioni economicheutilizzarli in compensazione di imposte e contributi, sociali secondo le medesime regole previste per il beneficiario originario, oppure possono ulteriormente cederli (in tutto o in parte) a terzi. Nessuno dei crediti in esame è rimborsabile (in tutto o in parte) direttamente dallo Stato. Inoltre, a seconda della fattispecie, i crediti possono essere utilizzati in compensazione (ad esempio, entro un anno oppure in 5 o 10 quote annuali), senza possibilità di riportare a nuovo, né chiedere a rimborso, la quota parte non compensata nell’anno di riferimento per motivi di incapienza. Tali misure hanno di fatto ampliato il perimetro dei crediti d’imposta acquistabili dagli operatori, per i quali sono attualmente previste differenti modalità di utilizzo, che vanno dalla compensazione, alla cedibilità e professionali degli agenti. Su richiesta in alcuni casi anche alla possibilità di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirichiedere il rimborso all’Erario.

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Samples: www.bancaditalia.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Capitolato speciale d’appalto è stato redatto sulla base degli esiti del Tavolo partecipato mense scolastiche (Provincia del Medio Campidano, l’Agenzia LAORE Sardegna, la ASL Sanluri, Comuni della Provincia, Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli, Fattorie didattiche, gestori di servizi di mense scolastiche che operano nel territorio della Provincia, i GAL Linas-Campidano e Marmilla), nell’ambito del programma di educazione alimentare, ambientale e sulla ruralità denominato “Satu Po Imparai”. Il programma è rivolto alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado della Provincia e alle fattorie didattiche del territorio iscritte all’albo regionale. Nel corso dell’anno scolastico 2010-2011, ha previsto, oltre che la realizzazione di 20 percorsi didattici incentrati sui prodotti agro alimentari del paniere del Medio Campidano, la realizzazione di un tavolo tecnico partecipato con la finalità di far nascere nella gestione della ristorazione scolastica la consapevolezza che sia necessario introdurre nell’alimentazione scolastica l’uso dei prodotti di qualità del territorio per rispondere ad esigenze di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il servizio deve comprendere le diverse fasi di approvvigionamento dei prodotti, preparazione, confezionamento, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, allestimento e pulizia dei locali, gestione dei rifiuti, oltre a percorsi di educazione alimentare e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività, secondo le previsioni del capitolato d’appalto. La ristorazione scolastica rappresenta un settore della ristorazione collettiva in cui si concentrano peculiari valenze di tipo preventivo, educativo e nutrizionale, di garanzie igienico – sanitarie e di sicurezza nell’ambito di un percorso di qualità totale. Pasti sicuri sotto l’aspetto igienico – sanitario e nutrizionalmente coerenti devono armonizzarsi con iniziative di educazione alimentare capaci di abituare i piccoli a nuove e varie esperienze gustative. L’attenzione al contesto ambientale in cui si consuma il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere pasto va considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti elemento concreto della qualità dell’offerta di commercio, ristorazione ed è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme un ulteriore elemento di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità prospettiva di una qualunque delle clausole miglioramento del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciservizio della ristorazione scolastica stessa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio '93 ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di categoria le finalità in tema di relazioni sindacali. In tale ambito il presente Accordo Economico Collettivocontratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, intendono realizzare a qualificare le scelte necessarie sul piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del rapporto lavoro e delle professionalità presenti nel settore. Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole e studi di agenziaconsulenza automobilistica, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali di scuola nautica e agenzia nautica, più conforme alla necessità di piena attuazione della legge 264/91, della legge 4.1.1994 n.11, del Codice della Strada e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali decreti in esso previsti e contrattualidi conformità alle direttive UE, consapevoli dell’importanza del altresì salvaguardando l'importante ruolo svolto dagli agenti dalle autoscuole e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliscuole nautiche relativamente alla formazione dei conducenti. Le parti si danno atto quindi convengono sulla opportunità che il presente Accordo Economico Collettivol'attività delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei conducenti in conformità a quanto già attuato nei paesi della CEE. Ciò anche al fine del miglioramento della sicurezza stradale alla quale già oggi le autoscuole contribuiscono in maniera rilevante. A tal fine le parti, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e inscindibilele rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per convengono quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisegue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti L’esigenza di dare sostanza e ratio alle pattuizioni di natura collettiva contenute nell’Accordo in epigrafe, matura soprattutto dalle varianti innovative dovute alla grande modificazione dello scenario del mercato del lavoro autonomo e para autonomo (innovative normative comunitarie, giurisprudenza a margine, effetti delle norme antitrust e dei processi di costante e continua apertura dei mercati, a garanzia della libera concorrenza, effetti dei cd. processi di liberalizzazione). Inoltre, il presente Accordo Economico Collettivomercato del lavoro autonomo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente non diversamente da quanto in lavoro subordinato, deve necessariamente fare i conti con i fenomeni dovuti alle peculiarità modificazioni dettate dalla logica perversa del rapporto di agenziareddito post conversione lira/euro, nonché alle caratteristiche dalle nuove dinamiche generalizzate poste dal welfare state del terzo millennio (previdenza e previdenza integrativa, assistenza e dualismo previdenza/assistenza, rigore delle imprese commerciali gestioni degli enti di previdenza e dei servizicapacità di adattamento e riadattamento ai fenomeni sociali e lavorativi in evoluzione). Sotto questo profilo manifestano Le Parti convengono che le disposizioni che seguono abbiano medesima decorrenza e durata dell’accordo economico collettivo stipulato in pari data, ne siano l’unica, fedele e originale fonte interpretativa e ne riflettano lo spirito, l’impegno profuso dalla Parti medesime nel tentativo di favorire la crescita, il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali rafforzamento e contrattualilo sviluppo della capacità produttiva delle rispettive Componenti economiche, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti in sinergia tra di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti loro. Al primo comma, le Parti hanno voluto sottolineare l’importanza della necessità di utilizzare unicamente la definizione giuridica (nomen iuris) dell’agente rappresentante di commercio, ai fini contrattuali per salvaguardarne l’identità professionale. Dal comma 6 in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali poi si precisano i compiti del ruolo e professionalidel minimo garantito dell’agente impegnato in regime di monomandato. Le parti si danno prendono atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledi tale figura è stato fatto, nel realizzare maggiori benefici tempo, un ampio uso ed abuso, proponendola in svariati modi, a seconda delle esigenze di flessibilità delle ditte. D’altro canto, la figura dell’Agente Rappresentante di Commercio è e rimane fondamentalmente una fattispecie afferente al lavoro autonomo e come tale ribadita vieppiù dalle normative comunitarie. In quanto tale, l’Agente Rappresentante Commerciale è fattispecie tipicamente plurimandataria, mentre del tutto accidentale ed eccezionalmente derogatoria finisce per gli agenti e rappresentanti risultare la fattispecie monomandataria, non espressamente, per questo, presente nella proposizione codicistica. Dovendo rispondere, quest’ultima, ad una esigenza di commerciosurroga ad un compito tipicamente di natura parasubordinata, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità la previsione di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivomaggiore garanzia retributiva e contributiva è sembrata dovuta e doverosa, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoproprio in un’ottica di nuovo scenario socio-lavorativo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti Pertanto si è inteso affrontarla in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitermini nuovi configurandola in modo più preciso.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

PREMESSA. La presenza sul proprio territorio di un consistente patrimonio artistico, architettonico e archeologico ha portato l’Italia in una posizione di rilievo nel campo delle tecnologie innovative per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Da un lato si è sviluppato un sistema economico e produttivo costituito prevalentemente da professionisti (chimici, geologi-petrografi, biologi, fisici, archeologi, archeometri, architetti, ecc.) e da piccole e medie imprese che operano nei diversi ambiti collegati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico: dalla diagnostica, alla progettazione di interventi di restauro, alla digitalizzazione di documenti, alle tecniche di fruizione museale. Parallelamente, è in crescita lo sviluppo di un settore produttivo legato ai beni architettonici all’interno di imprese di medio-grandi dimensioni che operano nei settori dei materiali e delle tecnologie per l’edilizia. Dall’altro lato diverse Università hanno attivato corsi di laurea e Laboratori in Diagnostica per i beni culturali e in Scienze per la conservazione, con l’obiettivo di formare degli esperti riconosciuti a livello internazionale come “Conservation Scientist”, figura che sta acquisendo grande importanza non solo nell’ambito della ricerca, ma anche della valorizzazione del patrimonio culturale. In questo contesto, la città di Venezia vanta un patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico di immenso valore, diffuso su tutto il territorio urbano e lagunare, divenuto richiamo per milioni di turisti ogni anno e grande risorsa economica locale e nazionale. La numerosità dei siti d’interesse culturale, la rete di musei e collezioni, la particolarità dell’ambiente lagunare e l’entità dei flussi turistici propongono quotidianamente il tema della conservazione di questo patrimonio e della sua valorizzazione. Il Patto per lo sviluppo della città di Venezia recepisce questa esigenza e indica tra le linee di intervento anche la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il sostegno alla ricerca di base nel settore e alle tecnologie per la conservazione e il restauro, sotto la regia del Comune di Venezia, in collaborazione con le università, e con il supporto degli enti culturali e delle realtà produttive della città. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivotematiche relative alla conservazione dei beni culturali sono da tempo parte centrale dell’azione di Ca’ Foscari, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto nella ricerca, nella formazione così come nei rapporti con la rete di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali enti e dei serviziaziende sul territorio. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Analogamente l’Università IUAV di Venezia sin dalla sua costituzione sviluppa e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti promuove temi di commercio nell’economia del Paese ricerca ed attività nell’ambito della conservazione e del ruolo svolto dagli agenti restauro architettonico e rappresentanti archeologico, abbinando capacità progettuale, di commerciodocumentazione-rilievo e di caratterizzazione scientifica dei materiali del costruito storico mediante l’attività di laboratori istituiti ad hoc. Queste premesse sono alla base della proposta di istituzione del “Centro di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali veneziani”, occasione unica per mettere a sistema e condividere le esperienze maturate in questo ambito nelle Università Ca' Foscari e IUAV di Venezia con le istituzioni preposte alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali (Soprintendenze, Comune, Musei). L’effetto moltiplicatore generato da tale condivisione costituirà un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti esempio unico e virtuoso a livello nazionale e internazionale, contribuendo attivamente alla salvaguardia del patrimonio culturale veneziano e favorendo nuova occupazione e formazione di qualità per loro caratteristiche funzionali i professionisti e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivogli operatori in questo ambito, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti grazie allo scambio di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti know-how con le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipresenti sul territorio.

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Samples: Patto Per Lo Sviluppo Della Citta' Di Venezia

PREMESSA. Le parti stipulanti La sottoscrizione di CCNL rappresenta per le Parti firmatarie motivo di orgoglio e responsabilità: un impegno basato sulla reciprocità delle prestazioni e sulla bilateralità delle intese affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e l’efficienza prestazionale per sviluppare la corretta applicazione del contratto nazionale e degli accordi territoriali in completa e rigorosa osservanza delle reciproche competenze e peculiarità quali XX.XX. di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative. La corretta e costante applicazione delle statuizioni sancite nel presente articolato costituisce un solido baluardo contro la crisi produttiva, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali lavoro sommerso e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalila stagnazione economica. Le parti si danno atto impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Le parti convengono che strumenti appropriati di partecipazione dei lavoratori possono rappresentare un efficace incentivo al raggiungimento dei risultati di produttività in termini quantitativi e soprattutto qualitativi; in linea con quanto previsto dall’ art. 46 della Costituzione Italiana: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle Aziende”, le parti si impegnano reciprocamente a valutare, su richiesta di uno dei contraenti, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciopertanto non applicabile parzialmente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi contratti collettivi e accordi speciali riferiti alle eventualmente sottoscritti tra le medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativaintegrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell’importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Le Parti ribadiscono l’impegno a sostenere la corretta applicazione del contratto nazionale e degli eventuali accordi territoriali stipulati in base ai criteri da esso previsti in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni Sindacali di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative, riconoscono l’esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate anche attraverso un consolidamento del ruolo della Bilateralità e dell’offerta formativa quale strumento indispensabile per l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire eventuali motivi di conflitto. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, a realizzare le condizioni per favorirlo, a individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. Le parti pur riconoscendo che la forma tipica di contrattazione è soltanto quella subordinata espressa a tempo pieno ed indeterminato riconoscono la necessità di dover stipulare rapporti di lavoro cc.dd. “atipici” volte a colmare lacune di natura produttivo/organizzative o più specificamente tese a soddisfare esigenze temporanee che per varia natura possono palesarsi nel percorso lavorativo della cooperativa. In ogni caso il ricorso a tipologie di contrattazioni atipiche ha carattere temporaneo o d’ingresso finalizzate anche a garantire un percorso di affiancamento formativo e di natura prettamente stagionale. Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresentati. Proprio a soddisfazione di suddetta esigenza, anche al fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall’altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, le parti pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro tuttavia prevedono la possibilità di stipulare anche accordi di lavoro di durata predeterminata al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa garantendo una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese conciliandole con le particolari esigenze dei lavoratori. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello. Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti ed Enti contrattuali previsti laddove costituiti, ivi compresi: l’Ente Bilaterale, l’Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. Le quote versate per l’Assistenza Sanitaria costituiscono parte di retribuzione a tutti gli effetti e pertanto la mancata corresponsione costituisce inadempimento contrattuale con tutti le conseguenze civili e panali di legge. Alle odierne firmatarie è riconosciuta l’esclusività a tutti gli effetti del presente CCNL del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione anche parziale. In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, si farà riferimento ai testi originali in possesso delle Organizzazioni stipulanti. E’ proprio per tale ottemperanza che l’articolato ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa al fine della certezza e garanzia dei trattamenti applicati. Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per suddetto triennio di vigenza l’indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA - Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione - in vece del tasso di inflazione programmata. Conseguentemente in caso di mancato rinnovo nei termini di scadenza è applicato il meccanismo che riconosce la copertura economica nella misura del 28% della perdita di valore stabilita dall’IPCA e pari al 32% dal 7mo al 12mo mese a favore del personale occupato alla data di scadenza o successivamente assunto. L’eventuale copertura economica che l’impresa corrisponderà come anticipazione degli adeguamenti sarà computata e decurtata all’atto della corresponsione di nuovi minimi retributivi. Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale ricoperto nel settore dalle cooperative dedicando loro particolare attenzione e considerazione sia richiamando la disciplina dettata dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e succ. modd., in particolar modo dall’3 ce dall’art. 6 nonché dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal D.Lgs 276/03 e dal D.Lgs 251 del 6 ottobre 2004. Le parti tendono alla piena valorizzazione della cooperazione anche in virtù dell’agilità strutturale e societaria che riesce ad adattarsi in modo funzionale alle fluttuazioni del mercato e ad assorbirne gli urti anche attraverso un duplice livello di contrattazione nazionale e aziendale per le quali le firmatarie hanno previsto una specifica indennità di mancata contrattazione di secondo livello. Le parti ribadiscono la priorità di un’attenta valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali affinchè possano risultare migliorate sia le condizioni ambientali e sia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le parti si impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Xxxxx restando i principi, costituzionalmente garantiti, della libertà di associazione e di tutela delle retribuzioni di fatto per i rapporti di lavoro in essere, le Parti intendono ribadire come il giudizio sui contenuti economici del presente strumento contrattuale debba essere il frutto di un complessivo calcolo che sommi le retribuzioni contrattuali, i servizi erogati dall’Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione di secondo livello, che seppur non obbligatoria è fortemente incentivata. Le Associazioni firmatarie, intendono, altresì ribadire il deciso sostegno allo sviluppo di una nuova, diffusa, sostenibile ed incentivante contrattazione di secondo livello. Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle medesime parti. Infine le Parti richiamano, nell’interpretazione e applicazione del presente articolato, tra le altre, la legge n.300/70, la Legge n. 247/2007, la legge n. 183/2010, le legge n. 92/2012, la legge n.99/2013, la legge n. 124/2013 e la legge n.128/2013. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo CCNL valgono le disposizioni di Legge legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta materia di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti Nell’anno 2006 é entrato in vigore il presente Accordo Economico CollettivoTesto Unico dell’Ambiente (T.U.A. o codice dell’ambiente), intendono realizzare una disciplina introdotto con il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, il quale ha rivisitato tutta la precedente normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e relativa alla gestione dei servizirifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà Con la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché nuova normativa vengono oggettivamente individuate sia le situazioni di mercato fatto che determinano l’adozione di procedimenti finalizzati alla tutela ambientale, sia i soggetti tenuti a determinati interventi di tutela ambientale. Ai fini che qui interessano concentriamo l’attenzione sui rifiuti in generale e sui siti inquinati. In materia di rifiuti l’art.192 del codice dell’ambiente prevede, tra l’altro, il divieto di abbandono e di deposito incontrollato e, in caso di violazione, la responsabilità, con il relativo onere di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, è attribuita all’autore della violazione e, in via solidale, al proprietario ed al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area interessata, ma solo se la violazione sia a questi “imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contradittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”; nel caso di persona giuridica, sono responsabili in solido la persona giuridica e gli “amministratori o rappresentanti della persona giuridica” ed i “soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa”. Le operazioni necessarie ed il termine entro il quale provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti vengono disposti con ordinanza del sindaco del comune competente, il quale, scaduto il termine, procede all’esecuzione “in danno” dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In materia di siti inquinati gli artt.239 e seguenti del codice dell’ambiente prevedono, tra l’altro, una serie di interventi a carico del responsabile dell’inquinamento ed estendono tali obblighi anche per i riflessi al proprietario dell’area interessata dall’inquinamento anche se estraneo alla condotta inquinante. In caso di inadempimento dei soggetti obbligati, l’art.250 del codice dell’ambiente attribuisce l’onere di realizzazione dell’intervento al Comune territorialmente competente e, ove questi non provveda, alla Regione. Quando interviene la dichiarazione di fallimento dei soggetti che possono determinarsi sulle condizioni economicheil codice dell’ambiente individua quali destinatari degli obblighi di ripristino ambientale (rimozione, sociali avvio a recupero e professionali degli agentismaltimento di rifiuti o bonifica di siti inquinati), ci si interroga sugli obblighi e le responsabilità del curatore ed in particolare sulla sua legittimazione passiva in relazione a provvedimenti dell’autorità amministrativa che impongono determinati comportamenti ai fini di tutela ambientale. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.In altri termini ci si chiede se il curatore:

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Samples: www.unijuris.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il nuovo Governo, che ha iniziato il presente Accordo Economico Collettivoproprio mandato, intendono realizzare il 17 novembre 2011, ha deciso di seguire questa complessa questione, con un approccio interministeriale. Si è preso atto, da un lato, della necessità, non solo di fornire all‟Unione Europea, le risposte che sono fino ad oggi mancate, ma al tempo stesso di segnare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Strategia che possa guidare nei prossimi anni, una concreta attività di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC), superando definitivamente la fase emergenziale che, negli anni passati, ha caratterizzato l‟azione soprattutto nelle grandi aree urbane. D‟altra parte, gli assi principali di intervento, investono ruoli, funzioni e competenze di Amministrazioni diverse, che devono concorrere in maniera coordinata all‟obiettivo che il Governo si è prefissato nella cornice comunitaria. Il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione è stato, quindi, investito della responsabilità di costruire, di concerto con i Ministri del rapporto Lavoro e delle Politiche Sociali, dell‟Interno, della Salute, dell‟Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Giustizia, una cabina di agenziaregia delle politiche dei prossimi anni, nonché alle caratteristiche coinvolgendo le rappresentanze degli Enti regionali e locali, compresi i Sindaci di grande aree urbane e le stesse rappresentanze delle imprese commerciali comunità Rom, Sinti e Caminanti presenti in Italia. Si è dato, quindi, da subito, inizio ad un confronto serrato sulle metodologie, sulle priorità e sulle risorse. La cabina di regia così costituita guiderà il processo di integrazione nel tempo, verificando periodicamente i risultati raggiunti, l‟aderenza delle scelte fatte e dei serviziprogetti alle indicazioni dell‟Unione Europea, integrando, di volta in volta, le politiche scelte in base alle esperienze e ai bisogni che si manifesteranno. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse L‟azione, quindi, della cabina di regia, che si avvale come punto di contatto nazionale dell‟UNAR, continuerà con regolarità nel tempo, prendendo in esame le esperienze passate e portando a sviluppare corrette relazioni sindacali completamento alcune iniziative già in corso, soprattutto in materia di “housing” e contrattualidi servizi di mediazione culturale e di contrasto alla dispersione scolastica, consapevoli dell’importanza integrandole, peraltro, con i contributi che sono stati già in parte forniti e che verranno progressivamente implementati dalla cabina di regia anche negli altri settori d‟intervento. Poi, discenderanno, sempre sotto la guida politica uniforme della Struttura di vertice, quattro Tavoli sugli specifici problemi dell‟abitazione, dell‟istruzione, del ruolo svolto dagli agenti lavoro e rappresentanti della salute e, altresì, alcuni Gruppi di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti lavoro relativi all‟aggiornamento costante dei dati, presupposto indispensabile per la scelta della politica di commerciosettore, al riconoscimento giuridico di alcune situazioni determinatesi, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili particolare, a seguito del conflitto dei Balcani e dell‟arrivo in Italia di alcune Comunità prive di documenti, oltre a monitorare costantemente la disponibilità dei Fondi nazionali e dell’Unione Europea, il loro corretto impiego e l‟adeguatezza delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirisorse agli obiettivi prefissati.

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Samples: www.lavoro.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il Comune di Torre del Greco, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione delle scuole cittadine, intende stipulare un accordo quadro con un unico operatore Economico cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria di tipo edile che, nel corso della vigenza dell’accordo, dovessero rendersi necessari. Il ricorso all’istituto dell’accordo quadro - previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione ove non è possibile predeterminare il presente Accordo Economico Collettivonumero e l’oggetto preciso degli interventi da eseguirsi nel dato periodo - risponde all’esigenza di fornire uno strumento flessibile all’Amministrazione, intendono realizzare per consentirle di eseguire/affidare i lavori, man mano che l’esatta misura e l’entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’operatore economico selezionato già a monte, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza dover per ogni singolo ordinativo attivare lunghe e complesse procedure di scelta del contraente. In questo modo l’Amministrazione comunale non solo attua il principio di semplificazione procedurale – in quanto bandisce una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto sola procedura di agenziagara aperta per la selezione dell’impresa parte dell’accordo quadro – ma al tempo stesso realizza economie di scala, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizipoiché la funzione dell’accordo è quella di evitare di dover porre in essere singole procedure di affidamento per commissionare i lavori per la manutenzione. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Dal punto di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivovista operativo la conclusione dell’accordo quadro, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario definisce le clausole e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni per regolare i futuri ordinativi, garantirà all’Amministrazione la possibilità di miglior favore previste dalla Legge far fronte alle esigenze manutentive degli edifici scolastici, con rapidità e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono professionalità attraverso l’intervento dell’operatore economico già selezionato a monte con procedura di evidenza pubblica, riducendo il rischio di dover sospendere le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale attività scolastiche durante il tempo ordinariamente necessario per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di reperire sul mercato anche per un’impresa cui affidare i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali lavori e professionali degli agenti. Su richiesta di una evitando l’aggravarsi delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicriticità nelle more.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Ordinaria Alle Scuole Cittadine Durata 200 Gg Anno 2017 Cig: 7017086a8b

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento, redatto in base all’art. 8 del Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)» (di seguito, “Regolamento AIR”) descrive il presente Accordo Economico Collettivocontesto normativo, intendono realizzare le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione delle linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione. Il terzo settore rappresenta attualmente in Italia un’importante realtà, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Il panorama dei soggetti che operano in tale ambito è molto variegato, l’ISTAT, infatti, ha censito nel corso del 2011 oltre 300.000 organizzazioni no-profit, che ricorrono alle prestazioni di 4,7 milioni di volontari, 681 mila dipendenti, 271 mila lavoratori esterni e 5 mila lavoratori temporanei. L’89% delle istituzioni no-profit è costituita in forma di associazione (201 mila associazioni non riconosciute e 68 mila riconosciute, ossia dotate di personalità giuridica); le cooperative sociale sono circa 11 mila (il 3,7%), le fondazioni 6 mila (il 2,1%) e le altre forme giuridiche circa 14 mila (il 4,8%), rappresentate principalmente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative. I soggetti operanti nel terzo settore si trovano frequentemente ad operare come erogatori di servizi pubblici in favore della collettività. Spesso, infatti, le amministrazioni pubbliche ricorrono agli enti no- profit per l’acquisto o l’affidamento di servizi alla persona. Tale scelta organizzativa ha il vantaggio di promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, l’incremento occupazionale e l’inclusione ed integrazione sociale. Nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulla finanza pubblica, si registra da un lato la mancanza di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità organica concernente l’affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore e, dall’altro, il mancato coordinamento delle disposizioni relative ai servizi sociali con quelle contenute nel d.lgs. 163/2006. L’occasione per rimediare a tali carenze potrebbe essere rappresentata dall’approvazione del rapporto disegno di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e legge governativo recante le linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (d.d.l. n.1870 approvato alla Camera dei servizi. Sotto questo profilo manifestano deputati il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici9.4.2015)1.

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Samples: www.anticorruzione.it

PREMESSA. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, per riconoscimento comune delle parti, assume gli indirizzi e i contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993. Il contratto collettivo dà attuazione nel settore ferroviario alle indicazioni contenute nei punti 4.4 e 4.5 del “Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti” del 23 dicembre 1998, con particolare riferimento alla ricerca di soluzioni contrattuali in linea con le esigenze di nuove regole conseguenti ai processi di liberalizzazione e di apertura al mercato derivanti dall’applicazione delle normative europee. In questo ambito il presente contratto rappresenta la realizzazione del comune impegno in direzione di una semplificazione e razionalizzazione del sistema contrattuale nel settore dei trasporti. Il contratto rappresenta l’esigenza, condivisa dalle parti, di una disciplina contrattuale collettiva che si rivolge alla pluralità di imprese operanti nell’esercizio delle attività ferroviarie a fronte della necessità di disporre di risposte tempestive, flessibili e qualificate all’evoluzione del mercato, in relazione all’affermarsi dei processi competitivi imposti dall’Unione Europea, dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali che intervengono sul trasporto ferroviario. Le parti, ferme restando le distinzioni dei rispettivi ruoli e responsabilità, riconoscono l’esigenza di valorizzare la risorsa lavoro anche attraverso la ricerca di modelli di tipo partecipativo, con l’obiettivo di qualificare i rapporti tra le parti ai vari livelli, con gli strumenti contrattualmente riconosciuti. Per quanto sopra le parti riconoscono la necessità di favorire le modifiche e le integrazioni delle normative contrattuali che si possono rendere necessarie considerata la rapida evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore, le innovazioni tecnologiche e le attese innovazioni normative europee e nazionali. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivorilevano congiuntamente che le imprese operanti nel settore individuato dal “Campo di applicazione” potranno essere interessate da processi di sviluppo tecnologico e organizzativo di cambiamento dei contesti di mercato e di quadro regolatorio in relazione ai quali riconoscono la comune esigenza, intendono realizzare sia per le imprese del settore che per i loro dipendenti, di sviluppare nel periodo di vigenza del contratto, stipulato tra le parti stesse, una disciplina normativa corrispondente attività di monitoraggio delle normative definite, affinché con modalità non conflittuali sia possibile individuare modifiche ed integrazioni delle discipline contrattuali in grado di fornire soluzioni adeguate rispetto alle peculiarità innovazioni tecnologiche e normative che abbiano rilevanti conseguenze sull’organizzazione del rapporto lavoro, sulle condizioni di agenzia, nonché alle caratteristiche svolgimento delle prestazioni di lavoro e sull’occupazione. Le ipotesi saranno individuate nell’ambito di una apposita Commissione paritetica formata da sei componenti per la parte di rappresentanza delle imprese commerciali e dai sei componenti per la parte di rappresentanza dei servizilavoratori. Sotto questo profilo manifestano Le ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto di esame fra le parti stipulanti in occasione delle fasi con finalità negoziali previste dal contratto collettivo in sede nazionale, allo scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero derivare per il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali settore e contrattuali, consapevoli dell’importanza di delineare i futuri sviluppi degli esiti dell’attività di monitoraggio. La prima fase della attività di monitoraggio sarà avviata entro sei mesi dalla sottoscrizione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciopresente contratto, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti occasione di uno specifico incontro che sarà convocato per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su iniziativa congiunta ovvero su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciparti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Delle Attivita' Ferroviarie

PREMESSA. Questo secondo rapporto sulla contrattazione territoriale in Toscana ha per oggetto gli accordi di contrattazione territoriale siglati dalle delegazioni sindacali da un lato (Confederazione, Sindacato dei Pensionati o altre categorie, e interlocutori istitu- zionali dall’altro (prevalentemente enti locali in forma singola o associata, comuni, unioni di comuni, ma anche Società della Salute, Asl e Regione). L’anno di riferimento è il 2012, che abbiamo potuto raffrontare con gli accordi e la documentazione raccolta relativa al triennio 2009-2011. Si tratta di un arco temporale caratterizzato dalla crisi che ha investito il nostro paese e che è al centro della totalità degli accordi da noi analizzati. Il perdurare della crisi fa pensare che si vada incontro ad un passaggio ben più radicale, ad un cam- biamento sistemico che segni la fine di questo sistema economico finanziario e che richieda un ripensamento ben più radicale rispetto a quello di aggiustamento delle aliquote o se si vuole del contributo al buon governo amministrativo entro margini ristretti. La continuità di una situazione di emergenza è caratterizzata dalla messa progressiva in discussione di tutte le istituzioni del welfare state, da un impoverimento generale, dalla riduzione dei posti di lavoro e dal ridotto margine di manovra degli attori locali e regionali con cui il sindacato si confronta. Nonostante l’acuirsi e il perdurare della crisi la contrattazione sociale resiste e in taluni territori toscani si intensifica, grazie alle risorse e agli strumenti (dal tempo, risorsa preziosa e fondamentale per la partecipazione, alla competenza sia nei con- tenuti che nel metodo) che il sindacato dei pensionati e la confederazione mettono a disposizione della difesa degli interessi collettivi. Dagli accordi da noi analizzati emerge da parte degli attori sindacali la volontà di mantenere e intensificare il confronto con le amministrazioni comunali. Dal canto loro, molti amministratori locali si rivolgono spesso ai sindacati anche per avere con- ferma delle scelte che questi debbono fare e per attivare competenze. La crisi aiuta paradossalmente a mettere a fuoco le priorità, in una situazione di scarsità di risorse e di stretta delle tasse da parte dei governi. Sono considerati priorità i più colpiti dalla crisi, i più deboli, a partire da coloro che si trovano in una situazione di disoccupazione, anziani con pensioni molto basse, coloro che si trovano in una situazione di povertà, di non-autosufficienza. La crisi in qualche modo conferisce una maggiore lucidità, favorisce l’attivazione, anche grazie al sindacato, di una rete di solidarietà che permette al nostro paese di resistere forse meglio di altri paesi europei. I sindacati dei pensionati mettono in gioco anche un’esperienza che risale all’epoca della seconda guerra mondiale e della ricostruzione aiutando a riscoprire valori che aiutano ad orientarsi in una situazione di difficoltà e forse a mettere le fondamenta per una nuova organizzazione della società. I sindacati e gli accordi oltre ad aiutare ad individuare priorità nella spesa, pro- pongono anche modalità di reperimento di risorse, ponendosi quindi in un’ottica di responsabilità. La lotta all’evasione fiscale è nata proprio nell’alveo sindacale e della contrattazione sociale. Le parti stipulanti prime proposte si rintracciano sin dal 2009 per poi affinarsi nell’arco di questo quadriennio proprio sul campo tramite sistemi di controllo incrociato sempre più efficaci. In qualche modo la contrattazione sociale si rivela come pionieristica rispetto ad alcuni temi, proponendo soluzioni, piccole ma significative, che vengono poi ripresi e divengono centrali anche a livello nazionale (dagli strumenti coordinati per la lotta all’evasione fiscale, con sistemi sempre più affinati di rilevazione del reddito, alle proposte e alle sovvenzione per lo sviluppo di energie rinnovabili, sino alle proposte di pubblicizzare gli utili di società partecipate comunali). Le novità non si trovano solo nei contenuti ma anche nelle modalità. La contratta- zione sociale ripropone modalità di partecipazione al contempo vecchie e nuove. Come osservato nel corso in una delle verifiche sulla contrattazione che sono state fatte sul territorio aretino, la contrattazione sociale viene a colmare anche un vuoto di partecipazione, dovuto all’incapacità dei partiti tradizionali di esprimere le istan- ze provenienti dalla società, e di essere presenti nel territorio, che si trasforma poi anche in una carenza di democrazia (più evidente se raffrontiamo i sistemi europei con quelli statunitensi), un vuoto che trova conferma anche nella nascita di movimenti antipartitici e una nuova modalità di governance. Di fronte a questa carenza di partecipazione tradizionale e all’indebolimento del tradizionale raccordo tra partiti e società civile, si sente l’esigenza di intensificare la contrattazione non solo a livello comunale, provinciale e regionale, ma anche a livello nazionale e a livello europeo. Ancor di più questa abilità che il presente Accordo Economico Collettivosindacato ha sviluppato nel corso di un secolo è importante a livello europeo dove il deficit democratico, intendono realizzare in termini di rappresentativi- tà degli interessi collettivi, è altrettanto evidente. A fronte di un Parlamento Europeo con scarsi poteri legislativi e di una disciplina normativa corrispondente Commissione Europea che è un organo non elettivo ma con poteri legislativi è fondamentale la capacità di contrattazione e di lobby. Nella dinamica tra interessi di pochi e interessi di molti, lobby economiche e interessi collettivi, il ruolo del sindacato è fondamentale nel difendere quegli interessi collettivi che sono sicuramente sottorappresentati sia a livello locale, che nazionale che europeo. In questa nuova modalità di partecipazione, di rapporto tra cittadini e istituzioni a più livelli il sindacato porta con sé ed offre alla collettività una tradizione di con- trattazione messa in pratica proprio sul terreno locale, sviluppando competenze sui contenuti e sulle modalità di trattare, e una risorsa fondamentale che è il tempo. Nella dialettica tra interessi di pochi soggetti forti versus interessi di molti, spesso hanno prevalso i primi poiché hanno strumenti, risorse e tempo a disposizione. Il sindacato è uno dei pochi soggetti che ha risorse in termini di strumenti, compe- tenze e dedica tempo per rappresentare quegli interessi collettivi che sono oggi sottorappresentati. È questa la nuova sfida che da qualche anno si impone al sindacato. Le soluzioni che troviamo a livello locale devono essere inserite in un contesto di riflessione più ampio che veda una collaborazione e un intreccio a più livelli, locale, regionale, na- zionale, europeo e transnazionale volta a porre le basi per individuare nuove strade per affrontare quella che sembra sempre meno una crisi e sempre più un passaggio sistemico ed epocale. Ovviamente la contrattazione sociale non è esente da limiti e rischi, che toccano la rappresentatività e la legittimità, l’efficacia degli accordi. Il limite principale è costituito dall’asimmetria nei rapporti tra i due contraenti. Ovvia- mente l’attore istituzionale e quello sindacale non hanno gli stessi poteri, non sono alla pari. L’attore istituzionale non è tenuto formalmente a confrontarsi con il sinda- cato, non si tratta di diritto ma di opportunità. Non a caso Xxxxxxx Xxxxxxx parlava di “rifeudalizzazione” del diritto. E complessivamente tutto il concetto di governance, che ha dominato dibattiti scientifici e politici, ovvero la modalità di governare attra- verso i network, rischia di essere una grossa mistificazione che comprende al suo interno il passaggio dall’hard law alla soft law, dai diritti alle peculiarità concessioni. È per questo motivo che la contrattazione deve essere vista come strumento di tutela degli interessi collettivi volto a creare nuovi diritti e strumenti che vincolino decisori e attori più forti verso i più deboli. Per passare nuovamente a livello locale, italiano ed europeo da concessioni a diritti, da primato della finanza al primato della politica, del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese diritto e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalilavoro. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.1METODOLOGIA

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Samples: Accordo Altri Documenti Delibera Piattaforma

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoIn sede di stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Uneba 2017 – 2019, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaL’UNEBA e le Organizzazioni Sindacali hanno concordato che la contrattazione si svolga su due livelli: al Primo livello (Nazionale), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti la contrattazione si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di svolge su tutti i precedenti Accordi Collettivi titoli e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità le tematiche proprie del C.C.N.L.; al Secondo livello (Regionale o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico CollettivoIstituzione, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge fermo restando che della contrattazione regionale sono titolari l'Uneba e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. firmatarie del C.C.N.L) si svolge sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dal C.C.N.L. L’UNEBA e le Organizzazioni Sindacali riconoscono e riconfermano, altresì, l’importanza e la necessità di un sistema di relazioni sindacali a livello territoriale inteso a favorire l’applicazione di quanto previsto dal CCNL, in ordine al continuo miglioramento della qualità dei servizi, delle competenze e della professionalità degli agenti stipulanti operatori, nonché dell’organizzazione del lavoro. Specificamente, UNEBA ed Organizzazioni Sindacali individuano nella contrattazione di 2° livello uno strumento indispensabile per migliorare la qualità dei servizi offerti dagli Enti ed Istituzioni UNEBA nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario ed educativo. Riconoscono e riconfermano inoltre, alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, operanti in tutte le realtà che applicano il presente Accordo Economico CollettivoCCNL UNEBA, intesi ad esaminare lo stato il ruolo di soggetti determinanti in ordine alla qualità dei servizi erogati, alla soddisfazione dell’utenza, alla coerenza dei servizi erogati con gli standard normativi di riferimento nonché quelli, anche superiori, che gli Enti del settore si prefiggono di erogare ed, in generale, in ordine al miglior sviluppo del sistema nel suo complesso. In particolare, le sue prospettive parti convengono di valorizzare la funzione della contrattazione di secondo livello quale strumento cardine non solo per favorire e perseguire la crescita professionale ed economica delle lavoratrici e dei lavoratori - crescita che rappresenta uno dei fattori attraverso i quali si raggiungono il miglioramento dei servizi e la soddisfazione dell’utenza – ma anche in ordine al perseguimento del miglioramento della qualità dei servizi e delle condizioni di lavoro, nonché di risposta normativa, al proprio livello di competenza, alle istanze del settore nel quale gli Enti operano. Il presente Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro (il “CICRL”) si applica a tutte le situazioni dipendenti ed ai dipendenti di mercato anche per i riflessi Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza della Regione Piemonte che possono determinarsi sulle condizioni economicheadottano il CCNL UNEBA, sociali ivi comprese le ex IPAB. Il presente Contratto decorre dal 01.01.2022 al 31.12.2024. In materia di decorrenza e professionali degli agenti. Su richiesta durata trova applicazione quanto previsto dal CCNL in materia di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilivello territoriale di contrattazione.

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Samples: Contratto Integrativo Collettivo Regionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti Il World Water Forum definisce, già nel 20001, i Contratti di fiume come forme di accordo che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale". Era già allora acquisita la consapevolezza che il presente Accordo Economico Collettivotraguardo di un simile obiettivo richiede uno sforzo di natura non solo istituzionale, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ma anzitutto culturale, affinché le acque, non solo i fiumi ma anche gli ambienti acquatici e, più in generale, i territori dei bacini possano essere percepiti e governati come “paesaggi di vita”2. Questo approccio culturale trova riscontro sia nelle politiche del rapporto di agenziaParlamento Europeo sulle risorse idriche3, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioche, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti campo internazionale, dalle Nazioni Unite. Queste ultime eleggono infatti il bacino idrografico quale unità di riferimento per loro caratteristiche funzionali e professionalile politiche di sostegno alla biodiversità4. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoI Contratti di fiume fanno propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle decisioni, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario costituiscono l’asse portante del recente Trattato di Lisbona: quali processi partecipati territoriali colgono appieno quella “dimensione regionale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale locale” che l’Unione Europea intende indagare con le XX.XXconsultazioni e riflettere nelle proprie proposte legislative5. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoI Contratti di Fiume sono, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi inoltre, strumenti che possono determinarsi sulle condizioni economichefattivamente contribuire a sperimentare un nuovo sistema di governance per uno sviluppo sostenibile, sociali che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e professionali degli agentidi tutela ambientale. Su richiesta Questo in coerenza con lo spirito della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile - Rio+20 - in cui si fa risaltare l'indifferibilità di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche caratterizzare in tal senso le azioni a scala sia internazionale sia locale evidenziando il ruolo fondamentale della partecipazione e della corresponsabilità nei processi decisionali nelle scelte per singoli settori merceologici.lo sviluppo. 1 riferimento biblio 2 Integrated Water Resource Management (Xxxxx-Xxxxxxx and Xxxx, 2001)

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Samples: www.regione.sardegna.it

PREMESSA. Le parti stipulanti L’Agenzia Nazionale per i Giovani (d’ora in avanti “ANG”), l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (d’ora in avanti “ANCI”) e la Fondazione Istituto per la Finanza Locale (d’ora in avanti “IFEL”) hanno stipulato, in attuazione della Direttiva del Ministro della Gioventù del 10/11/2011, in data 23 Luglio 2014, una Convenzione al fine di promuovere il presente Accordo Economico CollettivoProgramma di Azione denominato “MeetYoungCities: Social innovation e partecipazione per i giovani dei Comuni italiani” (di seguito denominato anche solo il “Programma di azione MYC”). Il Programma di azione MYC si innesta in un contesto in cui le municipalità italiane stanno vivendo una fase di grande cambiamento che investe le dinamiche di sviluppo e l’equilibrio sociale delle comunità. La fascia di popolazione sulla quale c’è il rischio di maggiore impatto di queste dinamiche è sicuramente quella dei giovani, intendono realizzare in particolare di quelli non residenti nelle grandi città, per i quali si registra una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto costante diminuzione di agenziaopportunità formative, culturali e professionali, nonché alle pericoli di esclusione sempre più diffusi dovuti alla crisi strutturale di modelli di servizio non più funzionali a gestire livelli di complessità elevati a fronte di risorse progressivamente più scarse. Queste tendenze di livello sovra territoriale si trasformano, per i Comuni, in nuove sfide che è necessario affrontare con scelte che, spesso, devono essere anche radicali rispetto al recente passato. Come tipicamente accade in fasi di veloci e radicali trasformazioni, però, nella maggior parte dei casi non esistono ancora modelli vincenti verso i quali orientare il cambiamento; al contrario, questo richiede sempre più risposte locali, tarate su esigenze, specificità, vincoli e potenzialità tipiche di ogni territorio. Il sistema ANCI ha messo in campo una serie di iniziative mirate a supportare i Comuni italiani verso un’evoluzione “sostenibile e intelligente” del proprio contesto urbano, secondo l’accezione di “smart city” che, in Europa e non solo, identifica quelle città che pianificano la propria evoluzione in termini complessivi e, attraverso un uso pervasivo delle tecnologie digitali, puntano a integrare le caratteristiche – culturali, economiche, produttive, ambientali – che meglio caratterizzano un territorio in termini di attrattività. Il Programma di azione MYC prevede, tra le finalità generali, anche quella di facilitare, attraverso un utilizzo mirato delle imprese commerciali tecnologie digitali, meccanismi di inclusione e partecipazione dei servizigiovani – con particolare riferimento a quelli appartenenti a categorie che, in termini sociali, economici o fisici, soffrono condizioni di minor opportunità – coinvolgendoli nell’identificazione e programmazione di spazi, servizi e interventi a valore aggiunto in ambito cittadino, ispirandosi al principio dell’innovazione sociale. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse L'innovazione sociale, così come definita dalla Commissione Europa nella Social Innovation iniziative, fa riferimento a sviluppare corrette “nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che sono in grado, contemporaneamente, di rispondere a bisogni sociali e creare nuove relazioni sindacali sociali e contrattualicollaborazioni. In altri termini, consapevoli dell’importanza sono innovazioni positive per la società e in grado di aumentare la capacità della società stessa di agire”. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del ruolo svolto dagli agenti 28/04/2016 avente per oggetto "Hubout Coworking in Villa di Breme Forno" (Bando Anci 2014 MeetYoungCities). Approvazione delle linee guida di progetto, dello schema di accordo di partenariato e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese definizione dell'entrata e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.cofinanziamento

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Samples: Avviso Di Gara Per La Concessione in Uso Dello Spazio Di via Martinelli, 23 C/O Villa Di Breme Forno

PREMESSA. Le parti stipulanti La sottoscrizione di CCNL rappresenta per le Parti firmatarie motivo di orgoglio e responsabilità: un impegno basato sulla reciprocità delle prestazioni e sulla bilateralità delle intese affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e l’efficienza prestazionale per sviluppare la corretta applicazione del contratto nazionale e degli accordi territoriali in completa e rigorosa osservanza delle reciproche competenze e peculiarità quali XX.XX. di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative. La corretta e costante applicazione delle statuizioni sancite nel presente articolato costituisce un solido baluardo contro la crisi produttiva, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali lavoro sommerso e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalila stagnazione economica. Le parti si danno atto impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Le parti convengono che strumenti appropriati di partecipazione dei lavoratori possono rappresentare un efficace incentivo al raggiungimento dei risultati di produttività in termini quantitativi e soprattutto qualitativi; in linea con quanto previsto dall’ art. 46 della Costituzione Italiana: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle Aziende”, le parti si impegnano reciprocamente a valutare, su richiesta di uno dei contraenti, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciopertanto non applicabile parzialmente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi contratti collettivi e accordi speciali riferiti alle eventualmente sottoscritti tra le medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativaintegrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell’importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Le Parti ribadiscono l’impegno a sostenere la corretta applicazione del contratto nazionale e degli eventuali accordi territoriali stipulati in base ai criteri da esso previsti in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni Sindacali di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative, riconoscono l’esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate anche attraverso un consolidamento del ruolo della Bilateralità e dell’offerta formativa quale strumento indispensabile per l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire eventuali motivi di conflitto. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, a realizzare le condizioni per favorirlo, a individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. Le parti pur riconoscendo che la forma tipica di contrattazione è soltanto quella subordinata espressa a tempo pieno ed indeterminato riconoscono la necessità di dover stipulare rapporti di lavoro cc.dd. “atipici” volte a colmare lacune di natura produttivo/organizzative o più specificamente tese a soddisfare esigenze temporanee che per varia natura possono palesarsi nel percorso lavorativo della cooperativa. In ogni caso il ricorso a tipologie di contrattazioni atipiche ha carattere temporaneo o d’ingresso finalizzate anche a garantire un percorso di affiancamento formativo e di natura prettamente stagionale. Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresentati. Proprio a soddisfazione di suddetta esigenza, anche al fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall’altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, le parti pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro tuttavia prevedono la possibilità di stipulare anche accordi di lavoro di durata predeterminata al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa garantendo una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese conciliandole con le particolari esigenze dei lavoratori. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello. Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell’azienda o della cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti ed Enti contrattuali previsti laddove costituiti, ivi compresi: l’Ente Bilaterale, l’Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. Alle odierne firmatarie è riconosciuta l’esclusività a tutti gli effetti del presente CCNL del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione anche parziale. In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, si farà riferimento ai testi originali in possesso delle Organizzazioni stipulanti. Infine le Parti richiamano, nell’interpretazione e applicazione del presente articolato, l’accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, la legge n. 183 del 04 novembre 2010, il c.d. collegato lavoro, la legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e la legge n. 98 del 09 agosto 2013 e dal D.L. n.34/2014 convertito dalla legge n.78/2014. E’ proprio per tale ottemperanza che l’articolato ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa al fine della certezza e garanzia dei trattamenti applicati. Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per suddetto triennio di vigenza l’indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA - Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione - in vece del tasso di inflazione programmata. Le parti tendono alla piena valorizzazione della cooperazione anche in virtù dell’agilità strutturale e societaria che riesce ad adattarsi in modo funzionale alle fluttuazioni del mercato e ad assorbirne gli urti anche attraverso un duplice livello di contrattazione nazionale e aziendale per le quali le firmatarie hanno previsto una specifica indennità di mancata contrattazione di secondo livello. Le parti ribadiscono la priorità di un’attenta valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali affinchè possano risultare migliorate sia le condizioni ambientali e sia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le parti si impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Xxxxx restando i principi, costituzionalmente garantiti, della libertà di associazione e di tutela delle retribuzioni di fatto per i rapporti di lavoro in essere, le Parti intendono ribadire come il giudizio sui contenuti economici del presente strumento contrattuale debba essere il frutto di un complessivo calcolo che sommi le retribuzioni contrattuali, i servizi erogati dall’Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione di secondo livello, che seppur non obbligatoria è fortemente incentivata. Le Associazioni firmatarie, intendono, altresì ribadire il deciso sostegno allo sviluppo di una nuova, diffusa, sostenibile ed incentivante contrattazione di secondo livello. Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle medesime parti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo CCNL valgono le disposizioni di Legge legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta materia di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Delle Imprese, Anche Cooperative, Operanti Nel Settore

PREMESSA. Le parti stipulanti Parti reputano l’autonomia associativa un’imprescindibile fonte per definire, nei confronti della società e delle sue espressioni politico-sociali, un giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica cui adeguare l’azione sindacale. Le Parti esprimono, sottoscrivendo il presente Accordo Economico CollettivoCCNL, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità la volontà condivisa di migliorare le relazioni sindacali affinché vengano a giovarsene qualità e produttività del rapporto di agenzialavoro, attraverso la promozione del confronto paritetico e bilaterale, l’implementazione dell’apparato formativo atto a fornire competenze e professionalità, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali la promozione di iniziative e dei serviziservizi di elevata ricaduta occupazionale e d’efficienza. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Le Parti ribadiscono l’impegno a sviluppare corrette relazioni sindacali sostenere la corretta applicazione del CCNL e contrattualidegli eventuali accordi di 2° livello stipulati in base ai criteri da esso previsti, consapevoli dell’importanza in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni di Datori e Xxxxxxxxxx, riconoscono l’esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate, anche attraverso un consolidamento del ruolo svolto dagli agenti della bilateralità e rappresentanti dell’offerta formativa quali strumenti indispensabili per l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Le Parti intendono arrivare a realistiche valutazioni delle problematiche dei propri associati al fine di commercio nell’economia armonizzarle con lo sviluppo economico e civile della società, ricercando -di volta in volta- le soluzioni più razionali, tutelando interessi di categoria e visione della crescita sociale della comunità che fonda sul lavoro la realtà dell’organizzazione dello Stato. Le Parti, rifiutando un’organizzazione stereotipata della rappresentanza del Paese mondo del lavoro, rivendicano la pari dignità e del ruolo svolto dagli agenti l’autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione e rappresentanti di commercio, si dichiarano impegnate in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocostante, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileserio ed aperto impegno a cogliere, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti diverso ritmo della produzione e rappresentanti dello sviluppo sociale, le linee portanti di commercioun progresso generale della vita della comunità nazionale, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce europea ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinternazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le La situazione di grave crisi economica ed occupazionale in cui versa il sistema produttivo di alcune aree del nostro Paese, in particolare del Mezzogiorno, cui sono collegati anche fenomeni di irregolarità che riguardano l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti, impone una svolta nella gestione delle relazioni sindacali nel territorio per agevolare una nuova fase di sviluppo e salvaguardia dei livelli occupazionali. L'attuale delicata fase della crescita e dell'azione di sviluppo che, ai diversi livelli interessa numerose aree del Paese, richiede oggi una nuova attenzione e un forte impegno delle parti stipulanti sociali. In particolare, lo sviluppo del Mezzogiorno necessita di un supplemento di iniziative che le parti sociali stesse possono svolgere anche attraverso l'avvio di azioni che agevolino la crescita nell'ambito delle regole da parte di tutto il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto sistema economico dei settori di agenzia, nonché alle caratteristiche interesse delle imprese commerciali parti ed attraverso il rilancio di un sistema di relazioni sindacali capace di svilupparsi nell'ottica delle difficoltà esistenti e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliproblemi da risolvere. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ritengono di rilevante interesse generale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime compito delle parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità , per contribuire a superare situazioni anomale, promuovere nei modi e nei tempi adeguati una più generalizzata applicazione in particolari aree del Paese del contratto collettivo nazionale di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti lavoro per le aziende mandantidi panificazione. Il presente accordo recepisce ed è conforme a quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 1/10/96 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28/11/96 n. 608, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualedall’art. 23 della legge 196/97, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con dall’art. 75 della legge 448/98, e successive modifiche. TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: • Le Associazioni imprenditoriali e le XX.XX. aderenti rispettivamente alla Federpanificatori e alla Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil potranno realizzare accordi nei territori di cui all’art. 92 , par. 3, let. a), del Trattato istitutivo della Comunità europea per le aziende della panificazione, finalizzati a realizzare gradualmente il riallineamento retributivo rispetto ai trattamenti economici previsti dal vigente CCNL sottoscritto dalla Federpanificatori e dalla Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil. • Possono accedere all’accordo provinciale tutte le aziende della panificazione che, alla data di entrata in vigore degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoaccordi provinciali, intesi ad esaminare lo stato siano nelle condizioni di mancata applicazione dell’attuale CCNL con particolare riferimento agli aspetti retributivi e contributivi. Le aziende interessate possono avvalersene, attraverso espressa comunicazione all’Associazione provinciale aderente alla Federpanificatori ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti. • Gli accordi provinciali di riallineamento retributivo, diventeranno operativi attraverso la sottoscrizione da parte delle imprese di verbali di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale. Con la sottoscrizione del settore predetto verbale le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche imprese si impegnano all’applicazione integrale del vigente CCNL per i riflessi dipendenti da aziende di panificazione e suoi successivi rinnovi ed integrazioni. • Il verbale di recepimento, che possono determinarsi sulle condizioni economichedovrà essere sottoscritto dalle imprese che intendono aderire, sociali farà parte integrante dell’accordo provinciale • La sottoscrizione del verbale di recepimento avverrà dopo un esame congiunto tra le parti, previa consultazione dei lavoratori interessati in quel momento in forza all’azienda ed adesione degli stessi che ne danno espressa delega alle XX.XX. firmatarie del presente accordo. • Gli accordi provinciali intervengono per modulare la parte salariale (percentuali e professionali durate) del CCNL di riferimento, le altre disposizioni contrattuali entreranno invece in vigore immediatamente all’atto dell’adesione, da parte delle singole aziende, all’accordo provinciale di riallineamento. • Le parti concordano che la percentuale minima da cui avviare il riallineamento retributivo sia pari al 60% del trattamento retributivo previsto dal CCNL per le aziende di panificazione, composto da paga base nazionale, contingenza, EDR. • Le articolazioni degli agentiaumenti retributivi saranno definite nell’accordo provinciale. Su richiesta • A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche riallineamento provinciale, saranno applicati integralmente (100%) i trattamenti retributivi previsti dal vigente CCNL per singoli settori merceologici.le aziende di panificazione stipulato tra Federpanificatori e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil. Le percentuali sopra indicate saranno applicate al trattamento retributivo, composto da paga base nazionale, contingenza, EDR. • Gli accordi provinciali ed i relativi verbali di recepimento aziendali dovranno essere depositati presso le sedi provinciali competenti dell’INPS e dell’UPLMO entro 30 giorni dalla stipula ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 608/96 e successive modifiche ed inviati in copia all’Osservatorio nazionale che svolgerà azione di monitoraggio rispetto alla diffusione dei verbali di recepimento. • Nel caso di assunzioni durante il periodo di riallineamento, accertata l’adesione del lavoratore stesso, ai lavoratori interessati verrà applicato l’accordo alla fascia retributiva in vigore alla data di assunzione. ALLEGATO n. 1

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti Il patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale veneto ha potenzialità notevolissime anche perché strettamente connesso con una ricca e variegata realtà ambientale e paesaggistica. Con il presente Lazio e la Toscana, il Veneto è la regione, che, in Italia, conserva il maggior numero di testimonianze culturali, diffuse uniformemente sul territorio con una densità spesso eccezionale e senza soluzione di continuità dall’antichità al Novecento, e che ha espresso artisti di fama assoluta come Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx. Nel Veneto operano anche Istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, di prima grandezza: musei statali e di enti locali importanti e luoghi di cultura teatrale, operistica e musicale noti nel mondo. La consapevolezza di tale patrimonio di eccellenza può diventare uno degli elementi forti di una nuova identità condivisa del “Terzo Veneto”, che affonda le proprie radici in una tradizione che fu protagonista per secoli della cultura nazionale e internazionale. E’ un nesso che va ribadito perché il Veneto di oggi può ritrovare le matrici antiche di quel ruolo di guida culturale, come valore aggiunto di una capacità produttiva frutto, oggi come allora, di creatività, determinazione e capacità progettuale. La consistente concentrazione dei beni comporta la necessità di definire le scelte di intervento regionali secondo principi e criteri informatori di politica e di attività culturali già esplicitati nel testo dell’APQ per la Tutela e la Valorizzazione di Risorse Culturali e Paesaggistiche sottoscritto lo scorso anno. Si tratta di una serie di intenti che configurano una stretta collaborazione tra i diversi Enti pubblici operanti sul territorio, in grado anche di consentire una valutazione congiunta della compatibilità delle iniziative proposte con il rispetto del contesto storico e paesaggistico. A tal fine indispensabili sono il confronto ed il raccordo preventivi tra la programmazione degli interventi nazionale e quella regionale, in modo da integrare le esigenze di conoscenza e di salvaguardia del patrimonio culturale con quelle della valorizzazione, sviluppandone appieno mediante la crescita delle opere di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, le potenzialità economiche. Questo significa da un lato cogliere le crescenti opportunità di investimenti e lavoro nel terzo settore, dall’altro tarare ogni progetto economico, industriale, viabilistico, residenziale, commerciale di vasta portata sulla irrinunciabile esigenza di tutela del patrimonio che si è sedimentato in specifici scenari naturali e paesaggistici., incentivando innanzitutto i requisiti di qualità nella realizzazione degli interventi. Nel Veneto questo obiettivo strategico assume poi una rilevanza primaria se rapportato all’economia turistica e al peso che il turismo ha nel sistema economico regionale. L’azione regionale mira a valorizzare il bene culturale come fattore di ricchezza, capace cioè di produrre crescita economica diretta, con l’utilizzo ottimale del suo valore in forme di gestione che vedano musei, siti archeologici, chiese e abbazie, ville e palazzi, biblioteche e archivi, attività culturali e spettacolo e quant’altro assumere il ruolo di imprese culturali, capaci di rapportarsi e sostenersi tra loro in sistemi articolati di offerta dei servizi culturali. L’impegno della Regione è diretto al ripensamento dei modelli tradizionali d’investimento e al sostegno di nuove politiche di sviluppo coerenti con la storia e i valori dell’identità veneta. Di seguito sono illustrati l’inquadramento storico ed il contesto, l’obiettivo e la descrizione delle opere previste in ogni intervento attivato con questo Accordo Economico Collettivodi Programma Quadro. Portogruaro, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità capoluogo del rapporto di agenziaVeneto Orientale, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali si trova circa a metà strada fra Venezia e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiTrieste, consapevoli dell’importanza all’estremità est della Regione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioVeneto, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti territorio caratterizzato da una sua omogeneità geografica e storica. Il Comune ha una superficie di 102.31 kmq. e una popolazione di circa 25.000 abitanti. L’Amministrazione Comunale da molto tempo si è impegnata per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivopoter offrire alla città una struttura idonea per le tante attività culturali (cinema, teatro, danza, musica, attività convegnistica, attività legate all’università, ecc.), che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato in questi anni si sono sviluppate e rafforzate e che non trovano spazi sufficienti e adeguati. Attualmente, infatti, l’unica struttura con capienza di pubblico, idonea ad ospitare spettacoli di un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciocerto respiro, è globalmente migliorativo costituita da una sala di proprietà privata adibita a cinema, con zona palcoscenico e pertanto sostituisce retropalco obsolete e di dimensioni del tutto insufficienti per accogliere un concerto o una rappresentazione teatrale. L’assenza di spazi adeguati per le diverse iniziative culturali ha così finito con il determinare in alcuni casi la perdita di eventi, che oramai vantavano una tradizione decennale. E’ il caso della stagione teatrale portogruarese, che da alcuni anni non trova più una sua programmazione. Nonostante queste evidenti difficoltà logistiche, da diverso tempo la città continua ad essere sede di un evento culturale, che nel corso delle edizioni, ha acquistato risonanza extra nazionale. L’Estate Musicale di Portogruaro, giunta ormai alla XXIII edizione, si articola in Corsi internazionali di perfezionamento e nel Festival di Musica da Camera. Il settore didattico offre ai giovani diplomati diversi corsi (lezioni individuali, laboratori di musica d’insieme, seminari d’interpretazione), mentre il festival, parallelamente, dà ai partecipanti l’occasione per suonare in pubblico. Attualmente il numero degli eventi ed assorbe il livello degli artisti invitati ad ogni effetto esibirsi hanno conferito alla rassegna le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità dimensioni di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicivera stagione concertistica.

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Samples: www.regione.veneto.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoIl Codice dei contratti prevede delle deroghe al generale principio che vede nell’evidenza pubblica la strada maestra per scegliere i contraenti con la pubblica amministrazione. Gli articoli 56 “Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto 57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di agenziaun bando di gara”, nonché alle caratteristiche l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” sono lì a testimoniare che a volte l’interesse pubblico, garantito dai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, può recedere dinnanzi ad un interesse pubblico preminente, teso a tutelare l’incolumità di persone o beni; oppure il recesso è connesso all’evidente inutilità di un procedimento ad evidenza pubblica, quando il mercato opera in regime di oligopolio; oppure, ancora, per gli eccessivi costi e tempi della procedura rispetto alla modestia dell’importo oggetto di affidamento. L’argomento che in particolare interessa la presente trattazione è quello delle imprese commerciali acquisizioni in economia di lavori, servizi e dei serviziforniture. Sotto questo profilo manifestano Per tutte le tre tipologie di acquisizioni il comune interesse legislatore introduce due limiti: il primo di carattere quantitativo, cioè di importi a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualibase di appalto da non superare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalied il secondo con riferimento all’oggetto della prestazione. Le parti si danno atto Sia il primo che il presente Accordo Economico Collettivosecondo limite trovano, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario poi, una netta differenziazione tra lavori, da una parte e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti servizi e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaforniture dall’altra. Per quanto concerne il primo limite sono ammessi lavori in economia per importi non previsto superiori a 200.000,00 euro; dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti 1° gennaio 2012 sono ammessi servizi e forniture in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantieconomia per importi non superiori a 200.000,00 euro, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeregistrandosi, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti quest’ultimi appalti, una coincidenza temporale tra il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche limite stabilito per i riflessi lavori ed il limite sancito per servizi e forniture, pari alla soglia dettata dall’art. 28 del Codice dei contratti. Per il secondo limite, relativo all’oggetto, l’art. 125, comma 6, prevede, per i lavori, la possibilità di affidarli in economia, limitatamente all’ambito delle categorie generali che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.seguono:

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Samples: www.odcec.torino.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il mondo economico è largamente basato sulla disponibilità di garanzie e, pertanto, le normative che disciplinano i crediti hanno una notevole influenza sulla salute dell’economia. Con il presente Accordo Economico Collettivotermine “garanzie personali”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità alla stregua di quelle reali, si fa riferimento a garanzie atte a rafforzare le aspettative del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza creditore in relazione al conseguimento della prestazione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalidebitore. Le parti garanzie presentano carattere personale quando forniscono al creditore un ulteriore patrimonio sul quale rivalersi in ipotesi di inadempimento del debitore. Emerge subito come il termine garanzie personale sia in realtà assai generico: infatti vi si danno atto possono fare rientrare diverse figure di contratti che, seppur simili quanto alla ratio che li caratterizza, sono tuttavia da tenere distinti. Le garanzie personali possono essere: - Tipiche: la fideiussione, il presente Accordo Economico Collettivomandato di credito, l’anticresi e l’avallo; - Atipiche, ossia rimesse alla esclusiva creazione dei privati: la fideiussione omnibus, il contratto autonomo di garanzia, le lettere di patronaggio e le varie forme di cessione a scopo di garanzia. Per scoprire le origini storiche delle garanzie personali occorre risalire indietro nel tempo. Il più antico codice che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileabbia disciplinato le garanzie personali è quello di Xxxxxxxx, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti 2250 AC: questo codice anticipava la moderna disciplina delle corporate surety. Anche i Romani nel 150 AC avevano sviluppato una complessa disciplina delle garanzie personali. Molti secoli dopo, nell’epoca giustinianea, la fideiussione era così radicata nel sistema dei commerci, da essere la più usata, anche se non la sola forma di garanzia. Le origini dei diritti di contribution e rappresentanti di commerciosubrogation vanno fatte risalire proprio al diritto romano, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di la cui estesa disciplina della Fideiussione avrebbe poi ispirato tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanticodici dell’Europa continentale. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque Il diritto inglese45, d’altra parte, si è sviluppato in questo campo in modo autonomo, attingendo poco dal diritto romano, ma la disciplina sostanziale delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigaranzie appare sorprendentemente simile.

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Samples: air.unimi.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoContratto Collettivo Integrativo del C.C.N.L. trova attuazione in una fase evolutiva della riforma dell’edilizia residenziale pubblica. Infatti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto sono state ridefinite le competenze dei Soggetti Gestori, con la legge regionale di agenziariforma 77/98, nonché alle caratteristiche ma resta da attuare un’ulteriore fase di revisione della legge regionale 96/96 riguardante le politiche dei canoni di affitto, delle imprese commerciali vendite e dei servizirequisiti di assegnazione per gli alloggi . Sotto questo profilo manifestano Il compimento della riforma è decisivo per una spa come Casalp, che deve rispettare il comune interesse pareggio nella chiusura dei bilanci, con entrate amministrate e con spese correnti a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti valori di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili mercato. Il comparto delle aziende mandanti Erp sorte con la legge regionale 77/98 si attende che altri nodi siano sciolti a livello normativo regionale, sia per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, lo snellimento delle procedure che per tutto quanto concerne i limiti dei massimali di costo negli appalti pubblici, mentre a livello nazionale è atteso un rilancio complessivo dell’edilizia sociale nel quadro di una rinnovata attenzione alle politiche abitative che deve coinvolgere tutte le istituzioni dal Governo, alla Regione, ai singoli Comuni. Nel contesto richiamato Casalp ha intrapreso, con forza, la strada della modernizzazione dell’azienda e delle sue procedure, con il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme concorso decisivo di tutti i precedenti Accordi Collettivi lavoratori che vi operano. Il percorso dell’innovazione è stato avviato nel 2005 con la stipula di un Protocollo d’intesa per lo sviluppo delle relazioni sindacali e, nel giugno 2007, l’azienda ha conseguito la Certificazione di Qualità Iso 9001; un risultato che riconosce l’impegno del personale e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidell’Azienda nel suo complesso. L’eventuale nullità o annullabilità Il contratto integrativo aziendale, che si richiama ai principi ispiratori del Protocollo per lo sviluppo delle relazioni Sindacali firmato il 20 gennaio 2005, disciplina, nella maniera più articolata e compiuta possibili, i rapporti tra la Società ed i suoi lavoratori. Con la stesura congiunta di questo documento, la Direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali, vogliono consolidare il percorso che punta alla valorizzazione delle professionalità interne esistenti, già avviata con l’introduzione della categoria dei Quadri. La formazione, già oggetto di uno specifico protocollo d’Intesa del 06 aprile 2005 rimane il volano decisivo per la crescita professionale e assicura a tutto il personale la possibilità di sviluppo della propria carriera all’interno di Casalp. Il contratto integrativo risponde anche ad un deficit di comunicazione che Casalp sta cercando di colmare. Già, con la Carta dei Servizi (ancora in attesa di una qualunque delle clausole ratifica ufficiale da parte del presente Accordo Economico CollettivoLODE, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni ndr) ed il Bilancio sociale, sono stati introdotti strumenti che fondono gli obiettivi aziendali con il senso di miglior favore previste dalla Legge partecipazione, di motivazione e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaresponsabilizzazione dei dipendenti tutti. La Parti rappresentanti le aziende mandanticomunicazione interna si propone di migliorare il senso di appartenenza aziendale. Le risorse economiche messe in campo dall’azienda, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale nel confronto con le XX.XXOrganizzazioni sindacali, sono definite dal contratto integrativo e supportano: il salario incentivante da erogare sulla base di un piano annuale degli obiettivi, la formazione, l’assicurazione per il personale tecnico impegnato nelle nuove costruzioni e nei cantieri di manutenzione straordinaria. degli agenti stipulanti Il comune obiettivo di un miglior servizio all’utenza ha permesso di delineare l’innovativo progetto per la Reperibilità, da formulare ed attuare nel 2008, nonché la modifica dell’orario di lavoro, conseguente ad una proposta sottoscritta da tutti i dipendenti di Casalp. Il nuovo orario pone al centro dei rapporti con l’Utenza il presente Accordo Economico Collettivoruolo dell’Urp, intesi ad esaminare lo stato allargandone i tempi di ricevimento del settore le sue prospettive nonché le situazioni pubblico, e contemporaneamente favorisce il lavoro di mercato anche per back-office che, nella riduzione dei tempi di apertura al pubblico, troverà la possibilità di ridurre i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitempi d’attesa nel rispondere alle istanze presentate dagli Utenti.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivodocumento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente comma 1, lettera b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla legge 9 agosto 2013 n. 98: - secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’art. 29 comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente, sia alle peculiarità del rapporto attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di agenziaformazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché alle caratteristiche di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o d’opera e deve essere adeguato funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’aṄvità delle imprese commerciali appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. - secondo la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e dei serviziForniture. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a sviluppare corrette relazioni sindacali servizi e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciforniture.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione E Rigenerazione Del Patrimonio Verde Comunale

PREMESSA. Le parti stipulanti Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese. Le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e/o di categoria territoriale. Da questa prospettiva le Parti intendono rispondere con il presente Accordo Economico Collettivoc.c.n.l. alla necessità di regolazione dei rapporti di lavoro del comparti della Pmi legno, intendono mobili, design, arredamento, sughero e forestazione. Viene recepito nel presente c.c.n.l. l’Accordo Interconfederale del 1 Agosto 2013 sottoscritto da Confimi e Cgil, Cisl, Uil. Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si incontreranno per il loro recepimento Qualora tali accordi non fossero raggiunti, entro tre mesi dalla firma del presente c.c.n.l.,, Confimi Impresa Legno e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, si incontreranno al fine di armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla mancata bilateralità. E’ volontà delle Parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell’importante ruolo che esso ricopre nell’ambito dell’economia nazionale.. Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle PMI e dei lavoratori non si può prescindere dall’attribuzione all’autonomia contrattuale delle parti di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del rapporto di agenziametodo partecipativo. In quest’ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali aderenti e dei servizidelle R.S.U/RSA (di cui all’art. Sotto questo profilo manifestano 3 del vigente CCNL), a che il comune interesse a sviluppare corrette funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e contrattualifar rispettare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti per il periodo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti validità il contratto nazionale, le norme integrative di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine Confimi Impresa legno è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoimpegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileintegrare, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti innovare quanto ha formato oggetto di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciaccordo ai vari livelli.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti, individuate dall’art.3 comma 1, lett. o) del D.Lgs. 50/2016, sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si precisa che il contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Ai fini della redazione del presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di agenziaattività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. Si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano oneri di sicurezza solo in capo all’operatore economico. In altri contesti, la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Il presente “DUVRI” risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. È messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs.50/2016. L’aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l’eventuale individuazione di misure migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza. Si sottolinea che tale documento “DUVRI” non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle caratteristiche delle imprese commerciali e interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo relativi costi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisicurezza.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti L’Azienda “Santobono – Pausilipon” con il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento intende riconoscere il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del rapporto dono quali espressione di agenziapartecipazione, nonché alle caratteristiche solidarietà e pluralismo. Il principio di sussidiarietà orizzontale che concerne i rapporti tra i cittadini - e loro formazioni - e leAmministrazioni pubbliche, ex art. 118 della Costituzione,rinforza e ribadisce l’importanza dell’azione del volontariato, affermando sostanzialmente che il perseguimento dell’interesse generale non è di esclusiva competenza delle imprese commerciali istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l’azione dei cittadini, singoli e associati, rispetto ai quali le diverse istituzioni debbono creare le condizioni necessarie per permetterne lo sviluppo autonomo. Riconoscendo il valore e la funzione sociale svolta dagli Enti del Xxxxx Xxxxxxx, si intende, dunque, disciplinare i rapporti e, ove possibile, forme di collaborazione innovative e di progettualità partecipata, in un’ottica di sussidiarietà, scambio e confronto di esperienze con tutti i soggetti del mondo del volontariato, che pongono al centro del proprio operare il prendersi cura dei piccoli pazienti e dei serviziloro familiari, assicurando il rispetto della dignità e dei diritti di ciascuna persona. Sotto questo profilo manifestano Il rapporto con il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiVolontariato, consapevoli dell’importanza del nelle sue diverse forme, hasempre assunto un ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofondamentale all’interno dell’Azienda,si intende, pertanto, rafforzare il profondo legame già da tempo esistente, nella consapevolezza che la partecipazione dei cittadini, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali forma diretta o associata, concorre alla realizzazione del diritto alla salute, secondo i principi di equità, appropriatezza e professionaliqualità. Le parti si danno atto che il Il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti sulla base di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”,disciplina gli interventi solidaristici a favore dell’Azienda ed i rapporti tra l’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” (di seguito Azienda) e gli Enti del Terzo Settore che svolgono funzioni di servizio e/o di attività gratuita all’interno delle strutture dell’Azienda stessa o in collaborazione con essa, configurabili come volontariato,al fine di valorizzarne il ruolo ed il valore sociale e favorirne l’apporto negli specifici ambiti di attività. Il presente Accordo valgono le disposizioni Regolamento non si estende, invece, a quelle organizzazioni non lucrative o di Legge vigenti utilità sociale o senza scopo di lucro con finalità solidaristiche che, pur avendo al loro interno forme di volontariato, instaurino rapporti e convenzioni con l’Azienda prevedendo, in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantimisura totale o prevalente, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeattività e prestazioni di natura professionale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali o assimilabili a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoqueste ultime, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciquindi non configurabili come volontariato.

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Samples: www2.santobonopausilipon.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Presso le strutture scolastiche è presente personale docente impegnato in attività didattiche, di laboratorio e sportive, e non docente, per lo più impiegato in ufficio con utilizzo dei videoterminali e, con contatto diretto con l'utenza esterna, e personale impiegato nelle attività ordinarie di assistenza e pulizia. Presso le strutture destinate a scuole, sedi di attività sociale gli orari di attività sono in genere nelle ore del mattino e/o primo pomeriggio. Non verranno destinati, data la particolarità dell’appalto in argomento, locali appositi per lo svolgimento dell’attività da parte della ditta aggiudicataria ma saranno utilizzati gli ambienti scolastici nei quali verranno ricavati spazi per lo svolgimento del servizio di cui al presente documento. Il servizio verrà quindi svolto nell’ambito dei locali scolastici con utilizzo ove necessario anche delle aree esterne di pertinenza dell’edificio scolastico e secondo l’organizzazione delle attività che fanno capo al Dirigente scolastico. L’appalto ha per oggetto il presente Accordo Economico Collettivoservizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili residenti nei Comuni Aidomaggiore, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Abbasanta, Bosa, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Sedilo, Soddi e frequentanti le scuole del rapporto territorio del PLUS Ghilarza-Bosa, finalizzato a favorirne l’inserimento e l’integrazione in ambito scolastico. Scopo del servizio è offrire agli alunni disabili, un servizio di agenziaassistenza socio- educativa che miri alla socializzazione con l’ambiente scolastico, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali allo stimolo individuale, alla conquista dell’autonomia personale e dei serviziall’integrazione in tutte le diverse attività scolastiche. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Gli interventi da attuarsi a sviluppare corrette relazioni sindacali favore degli alunni, devono essere preventivamente concordati nelle modalità con i Dirigenti del Comune e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciodella Scuola, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti quanto si collocano nell’ambito di progetti educativi individualizzati che definiscono per loro caratteristiche funzionali ogni alunno finalità ed obiettivi. Il compito educativo-assistenziale del servizio implica una programmazione ed un’interazione con le istituzioni scolastiche, i docenti, la classe e professionalila famiglia. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti azioni possono essere: azione a) assistenza educativa all'alunno durante lo svolgimento delle attività scolastiche di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.tipo formativo da svolgersi nelle aule dedicate alla didattica;

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Samples: www.regione.sardegna.it

PREMESSA. Le parti stipulanti La struttura del Gruppo è costituita da una Capogruppo, con tutte le funzioni di sede centrale per l’intera banca commerciale e con un presidio diretto del territorio attraverso le strutture di Area, e da sei Banche Rete giuridicamente distinte. Il Sanpaolo ed il presente Accordo Economico CollettivoSanpaolo Banco Napoli hanno un unico CIA, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità mentre le altre banche hanno ognuna un diverso contratto integrativo. Nel 2004, successivamente alla migrazione procedurale che ha unificato l’organizzazione del rapporto lavoro, le normative inerenti gli inquadramenti, i percorsi professionali, la formazione, il sistema incentivante sono state unificate nei contratti integrativi di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza tutte le banche del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativagruppo. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono riguarda più specificatamente Xxxxxxxxxx, fin dalla sua nascita si è fatto riferimento alla Capogruppo e quindi il CIA Friulcassa, nelle due fasi del 28.4 e 15.12.2004, ha mutuato da questa altri significativi aspetti sia di carattere normativo sia di carattere economico, anche se tuttora mancano importanti elementi quali ad es. le disposizioni garanzie occupazionali e per altre materie quali l’assistenza sanitaria si è ben al di Legge vigenti in materiasotto di quanto esistente presso la Capogruppo. Questa diversa articolazione normativa è fonte di inaccettabili sperequazioni fra i lavoratori e di costanti disfunzioni per l’azienda. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale situazione è diventata paradossale con le XX.XXl’acquisizione delle filiali Sanpaolo avvenuta nel gennaio 2005. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato Per effetto del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche mantenimento del CIA Sanpaolo per i riflessi lavoratori conferiti siamo nella situazione in cui all’interno della stessa azienda si applicano contratti differenti a lavoratori che possono determinarsi sulle condizioni economichesvolgono le medesime mansioni. Da ciò discende l’ineludibile necessità della omogeneizzazione contrattuale con la Capogruppo, sociali a partire delle salvaguardie occupazionali previste in caso di cessioni/scorpori/ristrutturazioni. In questo rinnovo contrattuale è quindi necessario acquisire al CIA Friulcassa quelle parti del CIA Sanpaolo escluse dagli accordi 28.4 e professionali degli agenti15.12.2004 e ottenere ulteriori risultati sia normativi sia economici coerenti con quelli del rinnovo CIA presso la Capogruppo. Su richiesta Fino al raggiungimento della piena armonizzazione contrattuale i lavoratori di una provenienza Sanpaolo dovranno mantenere i trattamenti economici e normativi tempo per tempo vigenti presso la Capogruppo. Coerentemente con la volontà di omogenizzazione delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicinormative occorre proseguire il percorso intrapreso con gli accordi 28.4.2004 e 15.12.2004 acquisendo dal CIA in essere presso la Capogruppo le norme escluse dai summenzionati accordi, in particolare la salvaguardia occupazionale prevista dall’art.96.

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Samples: www.sanpaolo.fisac.cgil.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoIl percorso municipale, che porterà alla Conferenza Urbanistica Cittadina, prevede la raccolta dei materiali progettuali, riguardanti tutta l’area municipale, da acquisire nel corso delle riunioni dei Laboratori. L’obiettivo è quello di costruire la Carta dei valori municipali, consistente in una parte generale, che contiene gli elementi puntuali e di sistema, ai quali si riconoscono specifiche qualità territoriali e la cui conservazione e valorizzazione è considerata irrinunciabile per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario l'identità del territorio, e inscindibilegli obiettivi pubblici che si intendono perseguire suddivisi secondo i sistemi del PRG. Alla Carta dei valori municipali sono allegate le schede progetto, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti scaturite dalla conoscenza e rappresentanti di commerciodalla progettualità diffusa dei partecipanti ai Laboratori, è globalmente migliorativo riguardanti i servizi, le attrezzature, la viabilità, le piste ciclabili, i parchi e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi giardini e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantisimili. L’eventuale nullità o annullabilità Si sostiene la realizzazione in viale delle Belle Arti di una qualunque delle clausole nuova stazione della ferrovia Roma‐Viterbo, interposta tra Piazza Euclide e Piazzale Flaminio. Tale fermata servirebbe la facoltà di architettura di via Gramsci, la Galleria Nazionale di Arte Moderna, le accademie straniere, il Museo Etrusco di Villa Giulia e Villa Borghese. Inoltre porterebbe beneficio anche al quartiere Parioli. Si ritiene che la localizzazione in viale Belle Arti, a causa della quota inferiore del presente Accordo Economico Collettivopiano stradale, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti risulti meno dispendiosa dell’alternativa localizzativa in materiaPiazza Xxx Xxxxxxx (più aderente ai bisogni della popolazione residente), rendendo l’opera più facilmente finanziabile. La Parti rappresentanti le aziende mandantinuova stazione rientra in una logica di efficientamento a basso costo delle reti esistenti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXottimizzandole rispetto ai grandi attrattori presenti sul territorio. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

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Samples: www.comune.roma.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente studio intende esaminare due peculiari aspetti della tutela del consumatore: il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizic.d. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoneoformalismo negoziale, che sovente caratterizza l’iter di perfezionamento dei contratti consumeristici, e l’autonomia privata procedimentale, per tutto tale intendendosi l’esercizio del potere contrattuale preordinato alla configurazione di modelli di accordo alternativi a quelli legali. Obiettivo ultimo, è quello di proiettare l’odierna trattazione nella disciplina del commercio elettronico, mostrando come neoformalismo ed autonomia privata procedimentale possano incidere sulle sorti del contratto concluso in rete da un consumatore. Entrambi i fenomeni investono e condizionano il periodo concreto atteggiarsi del contratto. In ragione di ciò nasce un vivo interesse rispetto al loro inquadramento giuridico. In questo senso, per attribuire loro una sistemazione, è richiesto uno sforzo preliminare: lo studio dell’accordo contrattuale. Questo sembra un punto di partenza imposto. Occorre far luce su cosa possa considerarsi accordo e cosa no, per tracciare i confini dell’autonomia privata procedimentale12, cioè della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilefacoltà delle parti di foggiare procedimenti atipici, concorrenti con quelli legali. Allo stesso modo occorre far luce sulla nozione di accordo per qualificare giuridicamente il fenomeno “neoformalismo”, riconducendolo a quelle fattispecie di accordo richiedenti elementi ulteriori rispetto al solo consenso delle parti e, per questo, dette forti13. Assunto questo punto di vista, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti presente capitolo si evidenzia come il fenomeno contrattuale, pur essendo unitariamente preordinato alla costituzione, alla regolazione ovvero alla estinzione di commerciorapporti giuridici patrimoniali, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme possa scaturire da sequenze di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoatti disparate, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativache, sebbene cangianti, conducono pur sempre allo stesso istituto giuridico: il contratto. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono questo, si deve far menzione dei numerosi modelli di accordo che concorrono con quello “tradizionale” rappresentato dallo scambio di proposta e accettazione. Inoltre, vanno evidenziati gli interessi sottesi alla previsione da parte del legislatore di procedimenti alternativi a quello “canonico” di cui all’art. 1326, c.c.. Poi, individuate le disposizioni finalità che hanno sospinto il legislatore a disciplinare variegati modelli di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiaccordo, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. bisogna dar conto degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi interessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheindurre i privati a fare altrettanto. Così, sociali si deve concludere ipotizzando una convergenza teleologica tra aggravamento tipico/legale e professionali degli agentiaggravamento atipico/negoziale. Su richiesta Convergenza, che è dato giustificare sulla base dell’esigenza di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.governare il

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PREMESSA. Le parti stipulanti La sottoscrizione di CCNL rappresenta per le Parti firmatarie motivo di orgoglio e responsabilità: un impegno basato sulla reciprocità delle prestazioni e sulla bilateralità delle intese affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e l’efficienza prestazionale per sviluppare la corretta applicazione del contratto nazionale e degli accordi territoriali in completa e rigorosa osservanza delle reciproche competenze e peculiarità quali XX.XX. di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative. La corretta e costante applicazione delle statuizioni sancite nel presente articolato costituisce un solido baluardo contro la crisi produttiva, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali lavoro sommerso e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalila stagnazione economica. Le parti si danno atto impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Le parti convengono che strumenti appropriati di partecipazione dei lavoratori possono rappresentare un efficace incentivo al raggiungimento dei risultati di produttività in termini quantitativi e soprattutto qualitativi; in linea con quanto previsto dall’ art. 46 della Costituzione Italiana: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle Aziende”, le parti si impegnano reciprocamente a valutare, su richiesta di uno dei contraenti, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciopertanto non applicabile parzialmente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi contratti collettivi e accordi speciali riferiti alle eventualmente sottoscritti tra le medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativaintegrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell’importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Le Parti ribadiscono l’impegno a sostenere la corretta applicazione del contratto nazionale e degli eventuali accordi territoriali stipulati in base ai criteri da esso previsti in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni Sindacali di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative, riconoscono l’esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate anche attraverso un consolidamento del ruolo della Bilateralità e dell’offerta formativa quale strumento indispensabile per l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire eventuali motivi di conflitto. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, a realizzare le condizioni per favorirlo, a individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. Le parti pur riconoscendo che la forma tipica di contrattazione è soltanto quella subordinata espressa a tempo pieno ed indeterminato riconoscono la necessità di dover stipulare rapporti di lavoro cc.dd. “atipici” volte a colmare lacune di natura produttivo/organizzative o più specificamente tese a soddisfare esigenze temporanee che per varia natura possono palesarsi nel percorso lavorativo della cooperativa. In ogni caso il ricorso a tipologie di contrattazioni atipiche ha carattere temporaneo o d’ingresso finalizzate anche a garantire un percorso di affiancamento formativo e di natura prettamente stagionale. Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresentati. Proprio a soddisfazione di suddetta esigenza, anche al fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall’altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, le parti pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro tuttavia prevedono la possibilità di stipulare anche accordi di lavoro di durata predeterminata al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa garantendo una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese conciliandole con le particolari esigenze dei lavoratori. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello. Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della azienda o della cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti ed Enti contrattuali previsti laddove costituiti, ivi compresi: l’Ente Bilaterale, l’Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. Alle odierne firmatarie è riconosciuta l’esclusività a tutti gli effetti del presente CCNL del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione anche parziale. In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, si farà riferimento ai testi originali in possesso delle Organizzazioni stipulanti. Infine le Parti richiamano, nell’interpretazione e applicazione del presente articolato, l’accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, la legge n. 183 del 04 novembre 2010, il c.d. collegato lavoro, la legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e la legge n. 98 del 09 agosto 2013 e dal D.L. n.34/2014 convertito dalla legge n.78/2014. E’ proprio per tale ottemperanza che l’articolato ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa al fine della certezza e garanzia dei trattamenti applicati. Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per suddetto triennio di vigenza l’indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA - Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione - in vece del tasso di inflazione programmata. Le parti tendono alla piena valorizzazione della cooperazione anche in virtù dell’agilità strutturale e societaria che riesce ad adattarsi in modo funzionale alle fluttuazioni del mercato e ad assorbirne gli urti anche attraverso un duplice livello di contrattazione nazionale e aziendale per le quali le firmatarie hanno previsto una specifica indennità di mancata contrattazione di secondo livello. Le parti ribadiscono la priorità di un’attenta valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali affinchè possano risultare migliorate sia le condizioni ambientali e sia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le parti si impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Xxxxx restando i principi, costituzionalmente garantiti, della libertà di associazione e di tutela delle retribuzioni di fatto per i rapporti di lavoro in essere, le Parti intendono ribadire come il giudizio sui contenuti economici del presente strumento contrattuale debba essere il frutto di un complessivo calcolo che sommi le retribuzioni contrattuali, i servizi erogati dall’Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione di secondo livello, che seppur non obbligatoria è fortemente incentivata. Le Associazioni firmatarie, intendono, altresì ribadire il deciso sostegno allo sviluppo di una nuova, diffusa, sostenibile ed incentivante contrattazione di secondo livello. Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle medesime parti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo CCNL valgono le disposizioni di Legge legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta materia di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La contrattazione di secondo livello per le Banche di Credito Cooperativo e la Federazione Regionale è prevista per effetto di specifica normazione del Contratto Nazionale del 27 Settembre 2005. Le parti stipulanti Organizzazioni Sindacali Fabi – Fiba/Cisl – Fisac Cgil, le sole da sempre impegnate nell’importante settore del Credito Cooperativo in regione, hanno predisposto in questi mesi il lavoro di stesura della piattaforma che ha coinvolto ai vari livelli tutte le strutture sindacali del settore. La presente Accordo Economico Collettivopiattaforma tiene conto del determinante contributo che ciascun lavoratore del settore ha apportato per il conseguimento del miglior risultato, anche in riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente; tiene conto anche di un positivo quadro economico, sindacale e sociale di riferimento all’interno del quale essa intende utilmente collocarsi. L’elaborazione di questo documento vuole evidenziare una forte caratterizzazione e una decisa impronta cooperativa, che dovrà rafforzare ulteriormente il primario e fondante elemento valoriale del Movimento. Di particolare rilievo risultano, a questo proposito, le richieste presentate in tema di regolamentazione del mercato del lavoro; esse intendono realizzare una disciplina corrispondere con efficacia alla necessità di evitare che la flessibilità del lavoro, pur necessaria in un contesto di globalizzazione dei mercati, si trasformi, nei fatti, in precariato e disagio sociale. Con la stessa logica la piattaforma pone l’accento sulla necessità di un più attento contemperamento delle esigenze dell’organizzazione aziendale con quelle di vita e della famiglia. Occorre prestare attenzione alle specificità di natura organizzativa del settore prevedendo opportuni completamenti alla normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzianazionale, nonché alle caratteristiche in particolare riguardo ai contributi che le prestazioni lavorative delle imprese commerciali Aree Professionali e dei serviziQuadri Direttivi arrecano alle Aziende. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in Sottolineiamo da un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto lato che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole costo medio del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato lavoro del settore le sue prospettive nonché le situazioni è inferiore rispetto a quello del restante sistema bancario; dall’altro che è assolutamente necessario riconoscere sul piano salariale gli incrementi di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta produttività ottenuti nel sistema al fine di conseguire una effettiva salvaguardia del potere di acquisto delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciretribuzioni.

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Samples: Contratto Di Secondo Livello

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivofunzioni amministrative in materia di beni culturali sono tradizionalmente ripartite fra attività di tutela ed attività di valorizzazione. La nozione di valorizzazione accolta dal d.lgs. 22 gennaio 2004, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzian. 42, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e “Codice dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese beni culturali e del ruolo svolto dagli agenti paesaggio”1, si caratterizza per la finalità di promozione e rappresentanti per il sostegno alla conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, sotto il profilo del miglioramento delle condizioni di commercioutilizzazione e fruizione2. Il concetto di valorizzazione in senso stretto fa riferimento, dunque, a tutte quelle iniziative dirette a migliorare le modalità di attuazione dei servizi inerenti alla ordinaria attività di utilizzazione e fruizione dei beni culturali, al fine di conseguire un sempre più elevato grado di conoscenza e conservazione dei beni culturali. La valorizzazione è stata effettivamente posta al centro della disciplina codicistica e si presenta, al pari della tutela, come una funzione fondamentale e una finalità generale che deve indirizzare l’azione dei pubblici poteri nel settore dei beni culturali, discostandosi, peraltro, dalla stessa in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto quanto la tutela è “diretta principalmente ad impedire che il presente Accordo Economico Collettivobene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”, che mentre la valorizzazione “è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicchè anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”3. Assume particolare importanza, altresì, sul piano degli obiettivi assegnati alla valorizzazione, la realizzazione delle condizioni per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole la migliore fruizione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicibene.

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Samples: www.rivistacorteconti.it

PREMESSA. LepidaSpA è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia­Romagna, per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. Le parti stipulanti reti di LepidaSpA garantiscono la connettività fissa a banda larga e ultralarga e quella mobile e comprendono la rete Lepida in fibra ottica, in tutte le sue estensioni, le reti wireless (comprese quelle WiFi) e la rete ERretre oltre ai collegamenti acquisiti da Operatori terzi e interconnessi alla rete Lepida. I sistemi di LepidaSpA sono costituiti da un insieme di server localizzati presso i siti in disponibilità di LepidaSpA che svolgono funzioni di data Center per gli Enti pubblici del territorio. Inoltre, LepidaSpA fornisce servizi di connettività a banda larga e ultra larga e di assistenza tecnica sistematica e di rete ai suoi Enti soci ed in particolare alle azienda sanitaria e ospedaliera di Reggio Xxxxxx e all’azienda sanitaria di Parma. A partire da Marzo 2011 LepidaSpA, già operatore di rete privata, ha ottenuto la autorizzazione di operatore di rete pubblica. Nel pieno rispetto dei principi generali di concorrenza ed in linea con la propria natura in house providing, nella propria Carta dei Servizi, LepidaSpA si vincola come operatore pubblico a fornire la propria attività esclusivamente nei confronti di: Pubbliche Amministrazioni socie; soggetti con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie abbiano convenzioni, accordi, progetti; operatori di telecomunicazioni interessati a fornire servizio in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non vi siano altri operatori con offerte tecniche/commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato; imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività opportunamente dichiarata da un Ente socio. Nella Carta dei Servizi di LepidaSpA è chiarito che in nessun altro caso LepidaSpA fornisce direttamente connettività o servizi a cittadini presso le proprie abitazioni e ad imprese presso le proprie sedi. Il 21° considerando della direttiva 2004/18/CE, stabilisce che “in considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all’attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle Amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni”. Coerentemente con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario l’art. 22 del D.lgs 163/2006 (c.d. “Codice degli Appalti”), relativo ai “contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni”, dispone che “il presente Accordo Economico CollettivoXxxxxx non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle Amministrazioni aggiudicatrici (tra le quali si annovera anche LepidaSpA, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità stante l’accertata natura di organismo di diritto pubblico della medesima) la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni”. Dalla lettura dell’art. 22 del rapporto Codice degli Appalti ne deriva quindi che i contratti di agenzia, nonché alle caratteristiche LepidaSpA “principalmente finalizzati” allo svolgimento delle imprese commerciali e suddette attività sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei servizicontratti pubblici. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Resta comunque l’obbligo in capo a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioLepidaSpA, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili applicazione dell’art. 27 del Codice degli Appalti, di procedere all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente Codice, “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. L’oggetto della presente richiesta di offerta rientra nell’ambito di applicazione del suddetto Art. 22 del Codice del Codice degli Appalti. LepidaSpA sta progettando e realizzando l’estensione della Rete Lepida, la rete delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliPubbliche Amministrazioni della Regione Emilia­Romagna. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioIn questo scenario evolutivo, è globalmente migliorativo prevista la costruzione di ulteriori 4 Point Of Presence della rete in grado di operare anche come DataCenter Regionali. La soluzione architetturale definita per il delivery dei servizi di Data Center è tale da non poter prescindere dalle componenti infrastrutturali di rete, sia passive che attive, divenendone quindi un naturale corollario tecnologico e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di servizio. I summenzionati POP sono in grado di ospitare apparati di rete, dispositivi dedicati al computing e sistemi di memorizzazioni dei dati finalizzati a veicolare in modo integrato i servizi sulla rete, in questo modo operando in coerenza con il piano nazionale descritto dalle linee guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. La soluzione tecnologica e il modello di business individuati da LepidaSpA per l’erogazione dei servizi prevedono il prolungamento delle reti private degli Enti afferenti nei nuovi POP della Rete Lepida. Questa architettura rappresenta un unicum nel panorama dei servizi di Data Center forniti da operatori di mercato, in virtù dell’unicità rappresentata dell’infrastruttura di rete sottostante, in grado di interconnettere tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti potenziali utilizzatori dei servizi in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicibanda ultralarga.

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Samples: www.lepida.net

PREMESSA. Le La complessa – e controversa – disciplina giuridica del software, unita all’assenza di specifiche disposizioni normative che regolino i relativi contratti, danno origine a svariate difficoltà applicative per le imprese che operano nel settore, o che comunque hanno necessità di acquisire programmi per elaboratore per la loro attività imprenditoriale. La prassi contrattuale del settore, infatti, è caratterizzata dall’ampia libertà consentita dall’ordinamento alle parti stipulanti nel disciplinare i loro rapporti ed è spesso influenzata dai modelli angloamericani, tutt’oggi dominanti nel settore del software e dell’information technology: ne consegue un ampio ventaglio di comportamenti e modelli contrattuali, che spesso riportano clausole e formule divenute consuete nella prassi, ma che sono retaggio di contesti e ordinamenti diversi da quello italiano. Da qui la difficoltà di individuare e tipizzare modelli contrattuali organici, coerenti con il nostro ordinamento. L’elevata complessità e delicatezza di tali contratti si riscontra tanto nella fase propedeutica e preparatoria al contratto (dove il fornitore dovrebbe assistere l’utilizzatore nell’accurata analisi delle proprie esigenze e delle soluzioni che è in grado di offrire) quanto nella fase della redazione della disciplina contrattuale, quanto, infine, nella fase dell’esecuzione del contratto medesimo. Proprio per questo motivo si rende tanto più utile l’opera di analisi, l’individuazione e il commento delle migliori prassi contrattuali del territorio relative ai contratti di software, al fine di cristallizzare e diffondere le clausole che più spesso possono essere utilizzate proficuamente dalle imprese. Di qui sorgono le motivazioni del lavoro svolto in questo ambito dalla Camera di Commercio di Torino: dopo l’accertamento degli Usi della Provincia di Torino nel mercato dell’informatica, la programmazione di numerosi seminari, svoltisi nel biennio 2009/2010, dedicati all’analisi degli aspetti più problematici della negoziazione e redazione dei contratti a oggetto informatico e la redazione del documento relativo agli usi ed alle clausole commentate del contratto di sviluppo software, la Camera di Commercio dedica il presente Accordo Economico Collettivolavoro agli usi e alle clausole commentate di uno dei più diffusi contratti a oggetto informatico, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità il contratto di manutenzione del software. Le clausole che vengono qui presentate riguardano alcuni tra i più rilevanti aspetti del rapporto contrattuale, relativo alla manutenzione del software e trovano la loro collocazione nell’ambito di agenziaun testo contrattuale completo. Nonostante non vi sia un vero e proprio obbligo di legge in tal senso, nonché alle caratteristiche infatti, vista la natura e la complessità del rapporto, facilmente suscettibile di generare contenziosi tra le parti, è necessario che il contratto di manutenzione sia disciplinato e redatto per iscritto. L’utilizzo delle imprese commerciali clausole proposte dovrà, pertanto, ogni volta essere attentamente coordinato con il testo contrattuale nel quale queste vengono inserite. La redazione e dei servizil’interpretazione del contratto sono attività che devono essere condotte con estrema attenzione: spesso aspetti che paiono trascurabili si rilevano determinanti al momento dell’esecuzione del contratto. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La predisposizione accurata del testo contrattuale consente di chiarire e risolvere preventivamente molte situazioni che, diversamente, in assenza di una chiara ed esplicita previsione contrattuale, condurrebbero inevitabilmente a sviluppare corrette relazioni sindacali un conflitto e contrattualiun contenzioso. Per questo, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti prima di commercio nell’economia del Paese passare all’analisi delle clausole e del ruolo svolto dagli agenti contesto normativo rilevante nel quale esse sono chiamate a produrre i propri effetti, ci pare indispensabile richiamare l’attenzione degli operatori su una serie di elementi essenziali che devono improntare il rapporto tra le parti per il successo dell’attività negoziale e rappresentanti di commerciodella redazione del testo contrattuale: facciamo riferimento, in particolare, a diligenza, professionalità, buona fede e correttezza reciproca. Aspetti che, si noti, non sono soltanto di “etica” professionale, ma che sono “giuridicizzati” dall’ordinamento nell’ambito della disciplina generale dei contratti, tanto che la loro violazione è suscettibile di comportare la diretta responsabilità della parte che se ne rende colpevole. L’art. 1337 del Codice civile, infatti, dedicato alle trattative e responsabilità precontrattuale, prevede che «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede». La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità precontrattuale, che può essere invocata anche nel caso in cui sia stato concluso un mercato distributivo reso ancora valido contratto, qualora, ad esempio, si provi che le condizioni o il contenuto del contratto si rivelino più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili gravosi per una parte di quello che sarebbero stati se l’altra parte avesse esplicitato le informazioni che avrebbe dovuto fornire in sede di conclusione del contratto: informazioni, ad esempio, relative all’effettiva utilità e funzioni di un servizio di manutenzione straordinaria che il prestatore di servizi sapeva non essere di interesse del Committente ma che, ciò nonostante, ha indotto quest’ultimo ad acquistare. Analogo discorso va fatto per quanto riguarda la diligenza nell’adempimento: l’articolo 1176 del Codice civile prevede, infatti, che «nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle aziende mandanti obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata». In ogni caso, date le finalità del presente documento destinato primariamente alle imprese, si farà in modo di limitare per loro caratteristiche funzionali quanto possibile i riferimenti e professionaligli approfondimenti strettamente normativi, che rimangono comunque fonte di discussioni e dibattiti aperti tra i giuristi, per concentrarsi sugli aspetti applicativi e operativi di interesse immediato per gli operatori. Le parti si danno atto clausole possono trovare la collocazione sia in contratti completi, dotati di tutti gli elementi necessari – dunque anche quelli economici – per la conclusione del rapporto contrattuale; sia in documenti che il presente Accordo Economico Collettivocostituiscono condizioni generali di contratto o accordi quadro, destinati a disciplinare un numero indeterminato di rapporti, con una generalità indefinita di clienti, che devono poi essere integrati con gli elementi commerciali relativi allo specifico contratto. Le clausole presentate sono accompagnate da sintetici commenti che danno conto dell’esistenza di eventuali alternative alle clausole proposte ed esplicitano presupposti e condizioni per tutto il periodo della sua validità un migliore e più consapevole utilizzo delle medesime: una sorta di “istruzioni per l’uso” del presente documento dedicato agli operatori, che potranno renderne più agevole la fruizione. È bene, in ogni caso, ricordare che la redazione di tali contratti, specie quando sono di importanza rilevante per l’azienda che li stipula, deve essere considerato affidata alla supervisione di un complesso normativo unitario e inscindibileprofessionista esperto del settore. Giova anzitutto premettere alcuni brevi cenni in merito alla disciplina del software prevista dal nostro ordinamento. Sulla scorta della normativa comunitaria che regola la materia, nel realizzare maggiori benefici diritto italiano il software (insieme di programmi, procedure, regole, documenti, pertinenti all’utilizzo di un sistema informatico) è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di diritti connessi al suo esercizio, come integrata dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (e successive modifiche), che ha dato attuazione in Italia alla direttiva comunitaria 90/250/CEE in materia di tutela giuridica dei programmi per gli agenti e rappresentanti di commercioelaboratore. Il software, pertanto, è globalmente migliorativo tutelato alla stregua di un’opera dell’ingegno di carattere creativo, quali sono quelle che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto alla cinematografia, disciplinate dalla legge sul diritto d’autore. All’autore titolare del diritto d’autore sul programma spettano, di conseguenza, tanto i diritti esclusivi di sfruttamento economico (artt. 64 bis, 64ter e 64 quater legge 633/1941) quanto i diritti morali di cui agli artt. 20 e ss. legge 633/1941. Contro la violazione dei diritti esclusivi sul software la legge prevede stringenti disposizioni, tra le norme quali sanzioni anche di tutti natura penale. Pur non potendo in questa sede affrontare l’argomento in modo approfondito, va, tuttavia, dato quanto meno atto del fatto che, oltre alla tutela del software quale opera dell’ingegno di carattere creativo (tutela che protegge il modo in cui il programma è estrinsecato, in qualunque sua forma, codice oggetto o sorgente che sia) spesso le imprese che sviluppano software cercano di tutelare le operazioni, i precedenti Accordi Collettivi concetti, le idee che stanno alla base del funzionamento di un programma per elaboratore, richiedendone la brevettazione (e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità pur tenendo conto dell’esplicito divieto di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge brevettabilità dei programmi per elaboratore in sé e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaper sé considerati). La Parti rappresentanti legge non contiene, invece, specifiche disposizioni che definiscono e regolamentano i contratti che hanno a oggetto la creazione, l’uso, la cessione, la modifica – né tanto meno la manutenzione – del software. Il legislatore ha regolato unicamente l’ipotesi del software creato dal lavoratore subordinato nell’ambito delle mansioni assegnategli o su istruzioni impartitegli dal datore di lavoro (art. 12 bis legge 633/1941) stabilendo che a quest’ultimo spetta la titolarità del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma realizzato dal proprio dipendente, salvo diverso accordo tra le aziende mandantiparti. Con l’espressione “contratto di manutenzione software” si fa riferimento a un accordo di durata prolungata nel tempo (solitamente annuale, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi rinnovo che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di può essere spesso automatico qualora una delle parti non dia disdetta) che riguarda la fase successiva a quella dello sviluppo del software, o comunque all’acquisizione da parte di un’impresa del diritto di utilizzare il programma, solitamente attraverso una licenza d’uso. Attraverso i servizi di manutenzione l’utilizzatore del software mira ad assicurarsi un costante aggiornamento del programma, la correzione degli errori (spesso le licenze d’uso sono molto restrittive in merito alle garanzie di funzionamento dei programmi) e un’assistenza al corretto utilizzo del medesimo. I software di utilizzo professionale, infatti, richiedono spesso un aggiornamento costante che, per determinati prodotti, ne condiziona imprescindibilmente l’utilizzabilità: pensiamo, ad esempio, ai programmi utilizzati per la tenuta della contabilità o l’elaborazione di paghe e contributi, che necessitano del costante adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari del settore. L’adeguamento può anche consistere semplicemente nell’aggiornamento di tabelle di configurazione che riportano ad esempio le aliquote da usare nei calcoli, ma senza questi adeguamenti l’utilità del programma è sostanzialmente nulla. In tali incontri potranno avvenire casi, dovrebbe essere lo stesso contratto di licenza a prevedere le prestazioni di manutenzione e aggiornamento perché la concessione del diritto di utilizzare il software dovrebbe andare di pari passo con il suo costante aggiornamento e manutenzione. In altri casi, le prestazioni del software sono di natura tecnica (ad esempio software che controllano il funzionamento di macchinari) e l’esigenza della manutenzione del software o dell’upgrade a funzioni più evolute o perfezionate non è necessariamente legata alla licenza d’uso: l’utilizzatore può anche decidere di utilizzare il software acquistato in licenza senza usufruire del servizio di manutenzione. Va detto, però, che l’uso di questi software richiede spesso l’assistenza da parte della casa produttrice, piuttosto che un servizio di manutenzione correttiva volto a surrogare le ridotte garanzie spesso connesse alla licenza d’uso del software. Le imprese informatiche, pertanto, strutturano spesso le loro offerte in modo tale da rendere estremamente opportuno, se non di fatto necessario, concludere un contratto di manutenzione del software acquisito, in modo da consolidare il rapporto commerciale con il cliente e monitorare il livello di soddisfazione, evitando che questo ceda a offerte della concorrenza. I contratti di manutenzione dei programmi per singoli settori merceologicielaboratore devono adattarsi a un’ampia varietà di situazioni e rapporti, sia con riferimento all’oggetto sia con riferimento alle parti del contratto. Il contratto, infatti, e la sua relativa disciplina variano a seconda che le parti (sia il prestatore dei servizi di manutenzione, sia il soggetto che ne usufruisce) siano professionisti o ditte individuali, piccole o grandi imprese; così come in funzione dell’oggetto, a seconda che si tratti di software standard (c.d. “da banco”, ovvero off the shelf o “pacchettizzato”), ovvero di software sviluppato appositamente per il committente (c.d. custom made, o “customizzato”), di cui quest’ultimo ha acquisito, in tutto o in parte, la proprietà, ovvero di software costituito (in tutto o in parte) da programmi open source. Data l’estrema varietà dei rapporti contrattuali che ne scaturiscono, è necessario individuare alcuni elementi di base cui fare riferimento e ancorare le clausole contrattuali qui proposte. Pertanto, sulla base dell’analisi dei rapporti più ricorrenti e consolidati nel – pur vario – panorama degli usi attestati nella provincia tra le imprese del settore, il tipo di contratto di manutenzione cui si fa qui riferimento è caratterizzato dai seguenti aspetti.

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Samples: regolazionemercato.camcom.it

PREMESSA. Le parti stipulanti In data 16 dicembre 2020 è stato rinnovato il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali CCNL per il personale marittimo impiegato sui mezzi HSC (Sez 4) e per il personale degli uffici e dei serviziterminal delle società marittime (Sez. Sotto questo profilo manifestano 15). Il presente accordo integrativo aziendale intende quindi, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, andare a regolare l’applicazione in azienda di alcuni istituti nonché perseguire le finalità tipiche ovvero identificare aree di incentivazione alla produttività ed alla qualità del servizio valorizzando l’apporto dei lavoratori e avendo ben presente che le sfide che attendono l’azienda nel prossimo triennio sono di particolare rilevanza. Il 2020 è stato per la Società un anno di estrema difficoltà sul fronte economico, finanziario e operativo. Il venir meno di circa un terzo dei proventi da vendita biglietti, l’aver dovuto rendere operativa la flotta in tempi rapidissimi dopo un lungo periodo di inattività del cantiere di manutenzione (con significativi impatti sullo stato della flotta stessa a fine stagione), il comune interesse proseguimento inatteso dello stato di emergenza sino a sviluppare corrette relazioni sindacali questi mesi del 2021 con riflessi ancora incerti sulla vendita di biglietti nel corso dell’anno, sono considerazioni che portano ad una riflessione su come il fattore lavoro debba essere concentrato sulla produttività ed efficienza. Il 2021 dovrà costituire un anno di rilancio del business, ma soprattutto sarà necessario che l’azienda ottimizzi le proprie risorse ed i processi al fine di poter mantenere il ruolo che ha agito negli ultimi due decenni di leader di mercato nei collegamenti marittimi veloci tra la Sicilia e contrattualile Isole minori, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti sviluppando ove possibile ogni nuova opportunità di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalibusiness. Le parti si danno atto intendono perseguire efficienza organizzativa e produttiva che il presente Accordo Economico Collettivo, che consenta una valorizzazione del fattore lavoro come asset per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario la sicurezza economica dei lavoratori e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e delle loro famiglie. Vengono pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto raggiunte le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve seguenti intese tra le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.parti:

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Samples: Accordo Sul Contratto Aziendale Di Secondo Livello Per Il Personale Navigante

PREMESSA. Le parti stipulanti Parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito nominato anche CCNL, intendono promuovere ogni utile iniziativa per favorire processi di semplificazione della rappresentanza con l‟obiettivo di garantire una maggiore capacità di rappresentare gli interessi reali delle imprese e dei lavoratori. A tal fine, in particolare, le Parti datoriali hanno convenuto di attivare azioni ed interventi delle rispettive organizzazioni nell‟ottica di una maggiore efficacia nel rispondere alle reali esigenze del mondo del lavoro e di tutti gli attori che ne fanno parte. Questo, a livello operativo, ha portato alla nascita del “Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori Italiani” in sigla “FOR.ITALY”, quale confederazione nazionale con l‟obiettivo di tutelare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese italiane. FOR.ITALY e CONFAMAR ritenendo di fondamentale importanza ai fini di una contrattazione nazionale di categoria efficace e capace di risp ondere concretamente alle esigenze del mondo imprenditoriale e dei lavoratori rappresentati, hanno sottoscritto i seguenti accordi interconfederali sul modello di relazioni industriali, in materia di salute e sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ed in materia di detassazione. La cornice data da tali accordi e intese, insieme alla costituzione dell‟Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza OPAN, rappresenta il punto di riferimento per il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina contratto per dare risposte efficaci alle problematiche dei lavoratori e delle imprese. In questo quadro i predetti accordi e intese vengono integralmente recepiti nel presente CCNL costituendone parte integrante e sostanziale. Il presente CCNL è disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e nell‟ambito degli assetti contrattuali previsti dall‟Accordo Quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. Il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa corrispondente alle peculiarità ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del rapporto settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio – in sostituzione del tasso di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziinflazione programmata l‟indice previsionale costruito sulla base dell‟IPCA. Sotto In questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che contesto il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile. Esso, infatti, affronta le problematiche del lavoro nelle sue diverse espressioni sia quello classico del lavoro dipendente, sia quello ormai consolidato del lavoro autonomo nonché dell‟apporto lavorativo dei datori di lavoro e inscindibiledei suoi collaboratori anche famigliari. In tal senso le parti stipulanti il presente CCNL ribadiscono l‟importanza di una contrattazione articolata su due livelli: • il I° livello nazionale e di categoria • il II° livello alternativamente aziendale, territoriale, di rete, di filiera o di altra natura quale strumento necessario per rinforzare il sistema delle relazioni industriali e per ridurre quella notevole conflittualità che ha determinato storicamente una costante difficoltà nei rinnovi contrattuali generando situazioni di difficoltà e incertezza sia per le aziende che per i lavoratori. Inoltre è impegno comune delle Parti sostenere l‟aggregazione tra imprese anche attraverso l‟introduzione nella contrattazione di II° livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva. In linea con gli indirizzi provenienti dall‟Unione Europea e anche di concerto con le istituzioni, le Parti intendono sostenere gli interventi tesi a: • Migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati; • Garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli e del Mezzogiorno; • Sviluppare le aree a forte vocazione industriale; • Sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro; • Potenziare la cultura d‟impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell‟impresa. Le parti, con la presente regolazione contrattuale, riconoscono che, di norma, il rapporto lavorativo si affianca al rapporto sociale, e pertanto ribadiscono l‟importanza per le imprese di definire ulteriori strumenti di regolazione del rapporto fra i soci imprenditori. Attraverso il rapporto associativo, i soci concorrono in maniera diretta e secondo le norme statutarie e del regolamento interno alla gestione dell‟impresa, anche alla luce degli articoli 45 e 46 della Costituzione. Pertanto per i lavoratori che siano anche soci dell‟impresa, le norme del presente contratto sono integrate da quelle dei regolamenti interni o dei patti sociali adottati fra i soci stessi. Le Parti, pertanto, con il presente CCNL si impegnano ad offrire una regolazione anche alle prestazioni dei soci coimprenditori che instaurino con l'azienda un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. In modo particolare negli ultimi anni l‟aumento più che proporzionale del lavoro autonomo, spinto dall‟emergere delle cosiddette professioni non regolamentate, ha reso non sempre praticabili strumenti di regolazione di questi rapporti, facendo emergere nuovi problemi legati al rischio di contenziosi e nuove prospettive di tutela. La negoziazione, in tale prospettiva, rappresenta una prima concreta risposta a queste nuove problematiche, oltre che un deterrente alla concorrenza sleale fra datori di lavoro nell‟ottica di offrire alcune tutele minimali compatibili con la natura della prestazione svolta ed il contesto all‟interno della quale viene essa viene resa. Pertanto la platea dei destinatari della presente normativa contrattuale è composita riguardando oltre i lavoratori dipendenti anche: • I collaboratori coordinati e continuativi • I lavoratori autonomi tout court. Tale regolazione appare ancora più indispensabile a maggior ragione dopo le restrizioni alla stipula di collaborazioni operata dalla legge n. 92/2012, prima, e dalla legge n. 183/2014, dopo, oltre all‟incremento significativo del numero dei prestatori d‟opera. In tale ambito, un campo di sicuro interesse sia per le imprese che per i lavoratori autonomi - soci e non soci - è rappresentato dall‟accesso dei contraenti alla bilateralità in tutte le sue declinazioni (procedure di certificazione, strumenti di conciliazione, salute e sicurezza sul lavoro) ed in particolare con riguardo al tema del welfare contrattuale ed al sostegno al reddito. Per quanto attiene i settori di riferimento, questo è risultato fondamentale in questi anni nel dare un contributo per la creazione di ricchezza nazionale e per l‟incremento dell‟occupazione. Proprio per questo, ai fini della ripresa di tali settori regolamentati dal presente CCNL si rendono indispensabili adeguate politiche incentrate sulla competitività rivolte sia al sistema paese in generale che al sistema delle imprese. Le Parti firmatarie il presente CCNL a fronte della situazione di difficoltà che sta attraversando il Paese, animate da senso di responsabilità, hanno convenuto, con il presente CCNL, sull‟obiettivo di promuovere strumenti e misure utili ad affrontare e superare la congiuntura sfavorevole in atto. A tal proposito le parti ribadiscono la volontà di promuovere ogni utile iniziativa, anche congiuntamente, nei confronti delle istituzioni pubbliche finalizzate alla ricerca di soluzioni da perseguire mediante politiche settoriali e di sistema in modo tale da consolidare il ruolo dei settori rappresentati quale fattore di primaria importanza del sistema produttivo nazionale, al quale destinare risorse congrue all‟apporto che il settore stesso dedica al paese in termini di creazione di ricchezza e di posti di lavoro. L‟adozione di tali politiche passa necessariamente attraverso la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli incentrati sulle materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i lavoratori oltre che le politiche di sviluppo del settore di riferimento. In particolare le parti chiedono al Governo e alle altre istituzioni competenti di concentrare la loro attenzione sui seguenti temi di primaria importanza per il mondo delle imprese e dei lavoratori: ▪ Riqualificazione degli ammortizzatori sociali ed integrazione con il sistema della bilateralità. Al fine di dotare il settore di un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguate tutele alle diverse forme di lavoro previste dalla contrattazione oltre che dalla legislazione vigente. Nello specifico le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi. Tali misure sarebbero funzionali ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui, in costanza di rapporto di lavoro, la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi. Le parti, nel realizzare maggiori benefici riconoscere il ruolo di primaria importanza che il sistema della bilateralità riveste sia per gli agenti il mondo delle imprese che dei lavoratori, richiedono concordemente che, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le misure di sostegno al reddito restino assicurate anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga di tutte le risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione. ▪ Enti bilaterali. Rilevato che il ruolo degli strumenti bilaterali è di fondamentale importanza ai fini della creazione e rappresentanti di commerciodel consolidamento dell‟occupazione nel settore, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità congiuntamente richiedono l‟adozione di una qualunque norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità di tali versamenti. Per le stesse considerazioni di cui sopra, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa al fine di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata sia dalle imprese che dai lavoratori agli enti bilaterali. ▪ Semplificazione amministrativa. Le procedure relative alla trasparenza del mercato del lavoro e alla normalizzazione delle clausole condizioni di concorrenza tra le imprese richiedono necessariamente l‟adozione da parte del presente Accordo Economico CollettivoMinistero del Lavoro di provvedimenti che consentano alle imprese dei settori di adempiere agli obblighi amministrativi di ogni natura concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la capacità di sviluppo del sistema. ▪ Decontribuzione e detassazione. Le parti nel considerare la straordinaria importanza che entrambi gli strumenti rivestono soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale, non comporterà la nullità richiedono che vengano destinate maggiori risorse per fare scattare in via strutturale una fiscalità premiale attraverso gli istituti della decontribuzione / detassazione. ▪ Corrette relazioni industriali. Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e a tal fine convengono che qualsiasi riduzione di oneri o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni qualsiasi trattamento di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti che una delle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivocontratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato è automaticamente esteso anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle alle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicistipulanti il presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Delle Imprese

PREMESSA. Le parti stipulanti Dopo aver affrontato gli elementi caratterizzanti il presente Accordo Economico Collettivoconcetto di abuso del diritto nell’ordinamento europeo specialmente tramite l’analisi delle sentenze della CGUE, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosi riporteranno, in seguito, le più indicative tappe nell’evoluzione del concetto di abuso del diritto all’interno dell’ordinamento italiano. Se nell’ordinamento europeo vi è stato un mercato distributivo reso ancora percorso più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili lineare e coerente nella formulazione di un principio generale immanente; in quello domestico, invece, per contrastare le pratiche abusive si è ricorso nel tempo a soluzioni diverse tra loro. Come riportato in precedenza, nell’ordinamento europeo, per aversi una fattispecie abusiva sono necessari due prerequisiti, uno oggettivo di ottenimento di un vantaggio fiscale incompatibile con le disposizioni della norma e un secondo elemento soggettivo per cui lo scopo essenziale dell’operazione controversa è finalizzato al raggiungimento di un vantaggio fiscale. Inoltre, la Corte ha precisato che il principio antiabuso di diritto europeo è applicabile limitatamente alle imposte armonizzate come l’IVA; quindi, se gli Stati membri, per esempio l’Italia, intendessero reprimere delle aziende mandanti fattispecie abusive riguardanti le imposte dirette, non potrebbero né applicare il principio generale, né una clausola antielusiva contenuta in una direttiva comunitaria qualora non esistesse una norma di recepimento. Nell’ordinamento italiano fino agli anni ’90 non esisteva una norma antielusiva generale o specifica che reprimesse le condotte abusive in ambito tributario e, infatti, la Corte di Cassazione italiana ricorreva a soluzioni ricavabili o da alcuni articoli del Codice Civile oppure, utilizzando in maniera impropria i principi europei e così facendo minava il principio di certezza del diritto58. L’analisi che effettuerò nei prossimi paragrafi punta a ripercorrere come il diritto domestico nel 2016 sia giunto a formulare una clausola antiabuso generale e il percorso storico sarà suddiviso in tre parti in base ai tre principali traguardi legislativi che si sono susseguiti in tale ambito ovvero l’articolo 10 della Legge n. 408 del 1990, l’articolo 37-­‐ bis del D.P.R n. 600/1973 e, infine, l’articolo 10-­‐bis della legge 212/2000. In questo primo arco temporale oggetto di analisi, nell’ordinamento italiano non esisteva una norma generale anti elusiva o un principio che potesse essere utilizzato per loro caratteristiche funzionali contrastare fattispecie abusive. Una espressa previsione legislativa del concetto dell’abuso del diritto compariva invero nel progetto definitivo del codice civile del 194259 con l’art. 7 secondo cui “nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto”. Un’affermazione di tale portata avrebbe attribuito troppi poteri all’amministrazione finanziaria e professionalial giudice e poteva destare preoccupazioni per la tutela del principio di certezza del diritto e l’articolo non venne inserito nell’elaborazione definitiva del Codice Civile. Il legislatore, pertanto, decise di risolvere le diverse situazioni che configuravano un abuso del diritto disciplinando delle norme specifiche che consentissero di contrastare i fenomeni abusivi nei diversi ambiti giuridici. Nel campo tributario, per reprimere le condotte elusive, la giurisprudenza cercò delle soluzioni all’interno del Codice Civile, ovvero utilizzando degli istituti giuridici estranei al sistema tributario. Le parti fattispecie cui si danno atto è più spesso fatto ricorso furono l’applicazione dell’istituto del contratto in frode alla legge alla materia tributaria, la simulazione e l’interposizione fittizia di persona. In base all’articolo 1344 del codice civile, rubricato “contratto in frode alle legge”, quando il contratto costituisce un mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, esso diventa nullo per illiceità di causa. Le norme imperative possono essere proibitive qualora vietano un comportamento o precettive se impongono un comportamento. Tuttavia, nonostante l’intento di una lettura estensiva della disposizione dell’articolo 1344 c.c., la maggior parte della Dottrina lo ha ritenuto non applicabile all’elusione fiscale. La Corte di Cassazione60 ha più volte sostenuto che il presente Accordo Economico Collettivosistema tributario dovesse trovare al proprio interno un rimedio a contratti che sottendevano meccanismi di elusione fiscale e non basarsi sulle nullità civilistiche. Inoltre, che per tutto il periodo l’applicazione di tale articolo risulta limitata in quanto le fattispecie elusive non si realizzano soltanto tramite la conclusione di contratti. Altra parte della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario dottrina invece sosteneva in maniera positiva l’applicabilità dell’articolo 1344 c.c. combinandolo con l’articolo 53 della Costituzione in tema di capacità contributiva. Il principale 59 X. XXXXXXXXXX, Codificazione tributaria e inscindibileabuso del diritto, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioPadova, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo2007, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicip. 473.

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Samples: dspace.unive.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Organizzazioni Sindacali Provinciali degli Inquilini, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritengono necessario esprimere la più profonda preoccupazione per il grave stato in cui versa il mercato delle locazioni nella città di Roma a causa, soprattutto, della grande sproporzione esistente tra la domanda (sempre presente) e l’offerta di alloggi, sia pubblici che privati (sempre più difficilmente reperibile). Le 00.XX. convengono che tale situazione è stata determinata da una serie di cause collegate tra loro, quali, ad esempio: il progressivo depauperamento dell’offerta in alloggi sia della E.R.P. che degli enti previdenziali pubblici, privati e privatizzati, oggetto in maniera, apparentemente, inarrestabile, di cartolarizzazioni, dismissioni, alienazioni; una incidenza fiscale pesante sul bene casa, formata da tributi statali e locali, che penalizza fortemente le rendite da affitto, anche nelle aree a forte tensione abitativa come Roma; la perdurante assenza di qualsiasi programma di costruzione di immobili, da destinare soltanto alla locazione, individuando, a tal fine, sia le aree utilizzabili da piano regolatore che quelle recuperabili, reperendo i finanziamenti corrispondenti e necessari; la divaricazione presente Accordo Economico Collettivotra un mercato delle locazioni, intendono realizzare una disciplina normativa sostanzialmente incontrollabile, e i redditi delle famiglie, soprattutto del ceto medio, contenuti al di sotto dei livelli di inflazione programmata; etc. etc.. Appare evidente come il ruolo dei sindacati di categoria, chiamati istituzionalmente, dalla legge 431/98, a definire le modalità con le quali determinare i canoni di locazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della citata legge, in assenza di interventi diretti a modificare la situazione esistente, attraverso programmi di gestione della emergenza abitativa, contestuali a programmi di costruzione, recupero e reperimento di immobili per la locazione, onde riequilibrare (almeno parzialmente) la sproporzione tra domanda ed offerta, non possa che essere un ruolo, decisamente, minimale rispetto alla capacità d’incidenza sul mercato immobiliare di Roma, in misura corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzianecessità ed alle attese, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicittadini romani. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti inquilini hanno, comunque, convenuto di assolvere in pieno al loro compito di rinnovare la convenzione territoriale per la città di Roma, assumendosi, senza incertezze, la responsabilità di ricercare (e trovare) gli equilibri praticabili in un contesto così estremamente complesso e difficoltoso, da non consentire positive aspettative per nessuna delle parti sindacali. Con altrettanta convinzione e fermezza, rivendicano, a pieno titolo, che, almeno, altrettanto senso di responsabilità mostrino le istituzioni ad ogni livello territoriale, nel porre in essere, senza ulteriori, ingiustificabili, indugi, ciascuno per il presente Accordo Economico Collettivoproprio settore d’intervento, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue gli strumenti fiscali (IRPEG, IRPEF,ICI) e programmatici in grado di dare prospettive nonché le situazioni reali alle migliaia di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economichefamiglie romane alla affannosa (in alcuni casi, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta disperata) ricerca di una abitazione dignitosa, ad un canone corretto e, innanzitutto, “possibile”. XXXX XXXXXXXXX SICET SUNIA UNIAT UNIONE INQUILINI Accordo per il territorio del comune di Roma in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

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PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivoschema di Capitolato Speciale d’Appalto, intendono realizzare in linea con le previsioni della Direttiva CEE n. 93/76 e del DPR n. 412/93, costituisce un contributo rivolto all’attenzione delle Amministrazioni delle ASL e delle Aziende Ospedaliere regionali. Esso definisce le condizioni per l’aggiudicazione di un appalto per l’erogazione del “servizio-energia” e la riqualificazione tecnologica degli impianti finalizzata al risparmio energetico, secondo l’opzione finanziaria costituita dal Finanziamento tramite Terzi. Nella sua valenza di modello adottabile in via sperimentale dalle Amministrazioni menzionate, che potranno integrarne l’articolato secondo le rispettive esigenze, esso costituisce un documento pensato e costruito per un’utenza tipo ospedaliero-sanitaria che, a fronte di elevati consumi energetici e di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità situazione di scarsa efficienza degli impianti, intenda terziarizzare i servizi di gestione, esercizio e manutenzione degli stessi, realizzando nel contempo un piano d’interventi di risparmio energetico senza sostenere oneri d’investimento, con garanzia dei risultati tecnico-economici attesi e dei risparmi previsti sulla spesa energetica. Pertanto, al fine di proporre uno schema di Capitolato utilizzabile dalla maggior parte delle ASL e delle Aziende Ospedaliere regionali, si è fatto riferimento ad una configurazione tipo d’utenza costituita da un polo primario di consumi energetici (la sede del rapporto di agenziaPresidio Ospedaliero), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti da una serie di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativapoli minori rappresentati dai Presidi Sanitari facenti capo alla medesima ASL. Per quanto attiene alla definizione dell’oggetto dell’appalto, si è fatto riferimento al “servizio-energia” sugli impianti di produzione e distribuzione dei fluidi primari, così come definito dall’art. 1, comma 1, lett. p) del DPR n. 412/93, nonché alla realizzazione di un piano d’interventi di risparmio energetico, comprensivo dell’installazione di un impianto di cogenerazione, previa diagnosi energetica e verifica di fattibilità tecnico-economica (cfr. art. 26, L. 10/91), la cui elaborazione è lasciata alla capacità di proposta dell’impresa concorrente. L’indicazione riguardante la realizzazione di un impianto di cogenerazione, comunque subordinata agli esiti della preventiva verifica di fattibilità, nell’ambito del programma d’intervento che dovrà essere presentato dalle imprese concorrenti in sede d’offerta, secondo la previsione del massimo risparmio energetico ottenibile in rapporto all’investimento, non previsto dal è casuale. Essa, infatti, risponde non solo agli indirizzi contenuti nell’All. D del DPR n. 412/93, secondo cui tale tecnologia risulta essere particolarmente efficace nel soddisfare le caratteristiche energetiche d’utenza delle strutture ospedaliere, ma anche alle conclusioni a cui è pervenuto l’Assessorato regionale all’Energia nell’ambito di uno studio sulle possibilità di applicazione della cogenerazione nel comparto ospedaliero. In ogni modo, si tenga conto che i principi contenuti nel presente Accordo valgono le disposizioni schema di Legge vigenti Capitolato sono applicabili ai fini dell’installazione di qualsiasi altra tecnologia, diversa dalla cogenerazione, che in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiogni singolo caso, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeprevia indicazione di un’analisi di fattibilità, accolgono la richiesta dovesse rivelarsi più rispondente all’obiettivo di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta razionalizzazione energetica di una data utenza. Ciò detto, si fa presente che lo schema di Capitolato fa riferimento al Decreto Legislativo n. 157/95, ovvero all’espletamento di un appalto di servizi. Malgrado il contratto di cui trattasi sia di tipo misto, ovvero in esso siano rinvenibili aspetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche (gli interventi di risparmio energetico) e alla fornitura di beni e servizi, si assume che esso ricada nella sfera di applicazione della normativa sugli appalti di servizi. Infatti, secondo il principio della prevalenza si rileverà che, a fronte della durata pluriennale del contratto, il valore economico relativo all’erogazione di servizi (gestione, conduzione e manutenzione degli impianti) sarà superiore a quello relativo alla realizzazione delle parti tali incontri potranno avvenire anche opere necessarie a garantire una maggiore qualità degli stessi e il risparmio energetico. Inoltre, si precisa che lo schema di Capitolato in questione, in quanto attribuisce alle imprese concorrenti l’onere di progettare un piano d’interventi di efficienza energetica, secondo le rispettive conoscenze e capacità, sulla base delle indicazioni non vincolanti di uno studio di fattibilità messo a disposizione dall’Azienda appaltante, si riferisce alla fattispecie dell’appalto-concorso, da aggiudicarsi con procedura ristretta, secondo la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il presente contributo rivolto all’attenzione delle ASL e delle Aziende Ospedaliere regionali, elaborato sotto forma di schema di Capitolato, riporta in grassetto gli articoli che lo qualificano come capitolato di Finanziamento tramite Terzi e in semplice corsivo, per singoli settori merceologicicompletezza e migliore comprensione dello stesso, gli articoli che non presentano elementi di innovazione e/o di stretta funzionalità rispetto alle finalità del documento.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoLa Convenzione per la realizzazione del Progetto di gestione e riqualificazione del CST della Provincia di Lecco ha per oggetto l’affidamento in concessione, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto tra l’altro, dell’analisi, progettazione e messa a punto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei nuovi servizi. Sotto questo profilo manifestano Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione ed in conformità ai documenti progettuali offerti in sede di gara, il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali processo di realizzazione di nuovi servizi trae origine da una relazione di analisi di fattibilità, composta dai seguenti elementi: analisi domanda/offerta; stima dei costi di realizzazione e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti ipotesi di approvvigionamento; ipotesi di tariffazione (listini da proporre agli Enti) e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti distribuzione dei ricavi; cronoprogramma attività (in caso di commercioesito positivo di fattibilità). In particolare, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti virtù degli accordi intercorsi tra le Parti, 3PItalia ha avviato l’analisi di fattibilità per loro caratteristiche funzionali e professionalil’erogazione del servizio POS PagoPA, di seguito illustrato. Le parti si danno atto A seguito della pubblicazione dell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di attivare il canale pagoPA come ulteriore canale di pagamento che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato reso disponibile a cittadini e imprese, si è assistito a un complesso normativo unitario graduale aumento del volume di questa tipologia di pagamenti. La pervasività di questo canale richiede oggi una sufficiente varietà di metodologie di pagamento, al fine di garantire la corretta finalizzazione dello stesso, a fronte di una domanda che ha raggiunto una maturità rilevante. Per rispondere a questa esigenza numerose amministrazioni si stanno interessando a strumenti che consentano da un lato di rispettare l’obbligo di pagamento del pagoPA, dall’altro di permettere ai propri cittadini di pagare anche tramite tradizionali metodi di pagamento come le carte di debito e inscindibiledi credito. La sola modalità di pagamento online del dovuto, nel realizzare maggiori benefici per infatti, non è più sufficiente a garantire la copertura di servizio richiesta. Tra gli agenti strumenti che vengono incontro a questa necessità ci sono i c.d. POS – Point of Sale, i quali consentono all’utenza di pagare mediante carta di credito o di debito dovuti pagoPA direttamente presso gli Uffici Pubblici. Questi dispositivi sono costituiti da una componente tecnologica e rappresentanti da una componente finanziaria, erogata e garantita dal Prestatore di commercioServizi di Pagamento (PSP) che nell’ambito del canale oggetto di interesse si interfaccia con il nodo dei pagamenti pagoPA. Il POS gestisce, è globalmente migliorativo attraverso la fornitura del sistema e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi servizi necessari, l’intero processo di pagamento: dalla ricezione del codice IUV e accordi speciali riferiti dell’importo fino all’esecuzione del bonifico sul conto di Tesoreria, o Conto Corrente Postale, effettuato dal PSP. Tramite questa modalità l’operatore del Comune che deve effettuare l’incasso non deve digitare alcun importo sul POS perché lo strumento lavora in maniera totalmente autonoma leggendo il QR Code dell’avviso di pagamento PagoPA e avviando il processo di incasso su POS. Infatti, una volta letto il QR Code dell’avviso di pagamento PagoPA, l’importo che deve essere pagato compare sul display del POS e l’operatore comunale o dell’Istituto scolastico non deve far altro che far pagare il cittadino mediante carte di debito o credito inserendo o avvicinando la carta al POS. Terminata l’operazione il POS visualizza l’esito e stampa la ricevuta della transazione che, nel caso delle carte di credito, deve essere firmata dal cittadino e conservata presso l’Ente/Istituto scolastico (si veda Figura 1). Al fine di garantire agli Enti territoriali locali interessati un’offerta ampia di POS, per rispondere alle medesime parti stipulantidiverse specifiche esigenze, si esplicita la disponibilità delle seguenti tipologia di dispositivi: • Terminale POS (da tavolo) con collegamento LAN e lettore QR code; • Terminale POS (da tavolo) con collegamento 3G e lettore QR code; • Terminale POS (portatile) con collegamento LAN o connessione tramite scheda sim 3G e lettore QR code. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole Ai dispositivi da tavolo può essere opzionalmente associato un PinPad per agevolare l’inserimento del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiacodice da parte dell’utente. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare soluzione tecnologica è caratterizzata dai seguenti punti di forza: • Il pagamento avviene a favore di qualsiasi Ente; • È possibile pagare avvisi gestiti da qualsiasi Partner Tecnologico; • Non serve alcuna installazione di componenti software sui server dell’Ente; • Il terminale non deve essere collegato a nessun PC dell’Ente; • È possibile avere un terminale in condivisione su più sportelli; • Il pagamento avviene secondo il Modello 3 (PagoPA) e la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta rendicontazione dal Nodo avviene secondo lo standard pagoPA; • L’Ente non ha costi di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicommissione.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il riferimento alla flessibilità del lavoro, e in particolare alla sua dimensione rappresentata dalla flessibilità del tempo, è ormai scontato quando si affronta il presente Accordo Economico Collettivotema della regolazione delle transazioni di lavoro. In un contesto caratterizzato da una dinamica retributiva contenuta, intendono realizzare le vertenze e gli accordi più significativi in termini di visibilità e di innovatività di questi ultimi anni hanno avuto come tema centrale la regolamentazione della flessibilità degli orari. Ma al di là dei casi più eclatanti raccolti dalla stampa e della centralità assunta nel dibattito politico-economico, qual è effettivamente il grado di pervasività del tema dell’orario di lavoro nella contrattazione? E come questo fabbisogno di flessibilità avvertito dalle imprese si traduce in norme contrattuali? E’ stato inoltre ipotizzato (Cappellari, 2000) che il problema principale della flessibilità non sia rappresentato solo dalla moltiplicazione di norme che consentono una disciplina normativa corrispondente maggiore varietà di modelli di organizzazione del tempo di lavoro, ma consista invece in un “sistema flessibile” in cui ad un insieme coerente di regole si accompagni la capacità di gestirle. E’ possibile individuare nella pratica l’esistenza di modelli contrattuali e distinguere in quali di questi modelli trova spazio la regolamentazione delle forme di flessibilità dell’orario? Questo paper si propone di dare una risposta a questi interrogativi sulla base dell’analisi degli accordi di secondo livello stipulati da aziende metalmeccaniche del Triveneto nel corso dell’ultima tornata contrattuale conclusa. Questo paper si basa sull’analisi di 642 accordi, sottoscritti tra il 1995 e il 1998, nel corso della vigenza del Contratto Collettivo Nazionale del settore metalmeccanico stipulato nel 1994, raccolti nell’archivio della FIM CISL Triveneto. Si precisa che l’archivio in questione non comprende l’universo dei contratti di secondo livello complessivamente sottoscritti nel Triveneto, né rappresenta un campione costruito secondo opportuni criteri metodologici che garantiscano l’effettiva rappresentatività dell’universo stesso. Si tratta invece della totalità degli accordi che sono stati depositati presso la FIM CISL Nordest tra il 1995 e l’estate del 2000 dai delegati ed operatori che li hanno stipulati in seguito all’invito in tal senso proveniente dalla segreteria della categoriai. Va detto comunque che, pur mancando un censimento preciso di tutti gli accordi stipulati nell’area oggetto di analisi, la valutazione soggettiva degli operatori sindacali in merito alla rappresentatività degli accordi raccolti e il numero degli accordi consentono comunque di effettuare alcune considerazioni. La ripartizione regionale degli accordi contenuti nell’archivio denota una maggiore presenza di accordi afferenti all’area veneta (80,2%), decisamente superiore rispetto all’area friulana (12,2%) e trentina (7,6%). Considerando la ripartizione per provincia, inoltre, si nota come la maggiore rappresentatività spetti alle peculiarità province di Vicenza e Treviso, che annoverano rispettivamente il 24,8% e il 22,3% del rapporto totale degli accordi archiviati, per cui insieme rappresentano quasi la metà dell’universo censito. Seguono la provincia di agenziaPadova con il 13,2% degli accordi, nonché alle caratteristiche Verona con il 7,5%, Trento 6,9%, Udine 6,2%, Venezia 5,3% e le altre province con una quota di accordi inferiore al cinque per cento. Passando all’analisi della distribuzione per dimensione delle imprese commerciali interessate dagli accordi, come si può notare la maggiore concentrazione si presenta all’interno delle classi tra i 20 e dei servizii 199 addetti, che caratterizzano complessivamente il 76% dell’intero campione. Sotto Una esigua consistenza è invece riscontrabile nelle classi estremali: soltanto il 3,2% degli accordi è stato stipulato in aziende con meno di 20 addetti, un dato che certamente non stupisce in relazione al basso tasso di sindacalizzazione e alla limitata attività contrattuale che di solito si riscontra nelle aziende di minore dimensione. All’estremità opposta, solo il 4,7% degli accordi interessa aziende di dimensioni superiori ai 500 addetti, rispecchiando in questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocaso la particolare struttura economico-produttiva, in un mercato distributivo reso ancora cui prevale la piccola media dimensione. inf 20 addetti oltre 1000 addetti Come era prevedibile il tema di gran lunga più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali trattato è il premio di risultato, presente in otto accordi su dieci. Relativamente a questa variabile si è analizzata anche la modalità con cui viene regolamentata negli accordi, mettendo in evidenza come i parametri su cui si fonda prioritariamente sono la produttività-efficienza e professionali. Le parti si danno atto la redditività che riguardano rispettivamente il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto 58% e 50% dei premi; la presenza viene utilizzata come riferimento nel 43% dei casi mentre il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti 36% fa riferimento a indicatori di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaqualità. Per quanto non previsto riguarda il processo di gestione del premio di risultato, il 56% degli accordi contiene esplicitazioni relative alla partecipazione dei lavoratori attraverso le RSU allo scambio di informazioni su variabili attinenti al premio di risultato. Più in particolare il 23% esplicita il ricorso ad azioni di verifica congiunta periodica e il 21% prevede l’obbligo di informazione periodica alle RSU. Nettamente staccati dal premio di risultato, il secondo e il terzo tema più trattati negli accordi sono i temi dell’ambiente e della sicurezza e le relazioni industriali. Queste variabili sono presenti nel trenta per cento degli accordi con una presenza che cresce al crescere della dimensione d’impresa, manifestandosi più diffusamente nelle aziende con oltre 200 addetti (in cui le due voci sono presenti rispettivamente nel 46% e 36% degli accordi). Come era lecito attendersi, quindi, al crescere delle dimensioni aziendali le transazioni di lavoro acquistano un maggiore grado di formalizzazione e gli accordi acquistano contenuti più articolati rispetto a quello essenziale della retribuzione. Anche se ha un ruolo relativamente marginale, essendo presente Accordo valgono solo nel 6% degli accordi, si segnala in 37 accordi il riferimento al tema innovativo della formazione congiunta. Un discorso a parte merita la flessibilità, tematica oggetto del presente studio. Rispetto alla centralità acquisita nel dibattito politico e sindacale la sua presenza appare tutto sommato contenuta, dal momento che riguarda soltanto il 14% degli accordi considerati. Il problema può però essere analizzato meglio con riferimento alla distribuzione della variabile in relazione alle classi dimensionali (Fig. 3). Mentre nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 la flessibilità viene regolamentata in circa il dieci per cento degli accordi, superata questa soglia dimensionale la sua presenza registra una percentuale più che doppia rispetto alle classi dimensionali inferiori e raggiunge la sua massima incidenza nella classe tra i 500 e i 999 addetti interessando quasi metà degli accordi. Non va dimenticato che la flessibilità dell’orario rappresenta soltanto una delle leve attraverso cui le disposizioni imprese ottengono una flessibilità del fattore lavoro (Turati, 1996; Cappellari, 2000). Nelle imprese di Legge vigenti minori dimensioni, quindi, è solitamente prevista una flessibilità organizzativa maggiore che diminuisce il fabbisogno di flessibilizzazione del tempo di lavoro. In secondo luogo è noto che in materiaquesto tipo di aziende anche la flessibilità del tempo di lavoro assume di solito una natura meno formalizzata attraverso l’utilizzo della leva dello straordinario anche al di fuori delle previsioni contrattuali. La Parti rappresentanti Uno degli obiettivi dell’analisi compiuta è come si è detto quello di verificare se siano identificabili dei caratteristici modelli contrattuali, o se al contrario i temi trattati si presentino casualmente, rispecchiando solo la risposta alle specifiche contingenze presentatesi nel corso della negoziazione. A tal fine si è condotta un’analisi fattoriale, scegliendo tra le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta variabili di parte sindacale per incontri annuali classificazione dell’archivio in primo luogo un insieme di variabili ritenute rilevanti a livello Nazionale contenutistico e succcessivamente tra queste quelle presenti in un numero significativo di accordi archiviati. Nello specifico le variabili complessivamente considerate sono state 15: premio di risultato, erogazione in unica soluzione, parametri di produttività-effcienza, di presenza, di qualità, di redditività, consegna ed illustrazione del bilancio da parte delle aziende, costituzione del protocollo tecnico, attività informativa e consultazione periodica e di fine anno con le XX.XXRSU, relazioni industriali, formazione congiunta, ambiente e sicurezza, flessibilità e orario flessibile, salario d’ingresso. Operativamente si è proceduto escludendo via via quelle variabili che non caratterizzavano alcun fattore, in cui cioè le saturazioni risultavano di molto inferiori a valori di accettabilità minima quali 0,30, reiterando il procedimento di analisi sulle rimanenti variabili. In definitiva l’analisi fattoriale ha identificato tre direttrici lungo le quali si sviluppano i modelli contrattuali. In termini tecnici i fattori individuati spiegano una parte consistente della varianza globale, il 55%, confermando la presenza di orientamenti caratterizzanti l’universo degli agenti stipulanti accordi considerati. (in appendice è stata riportata la matrice ruotata dei fattori e le relative saturazioni). I tre modelli evidenziati dall’analisi presentano le seguenti caratteristiche: ⮚ Modello 1 caratterizzato per la presenza del premio di risultato legato a performance produttive specifiche in termini di produttività, efficienza o qualità. E’ un modello che è stato etichettato come modello dell’efficienza, nel senso che denota un’attenzione alle caratteristiche del sistema produttivo specifico dell’azienda; in questo modello il presente Accordo Economico Collettivosindacato è quindi “costretto” ad identificare i fattori critici di successo del sistema produttivo aziendale e a confrontarsi con la sua misurazione. ⮚ Modello 2 i cui elementi caratteristici sono espressi da un premio di risultato centrato sulla redditività, intesi versato in un’unica soluzione e collegato ad esaminare un’attività informativa verso le RSU; questo modello è stato definito un modello da azionariato dei dipendenti, visto che le variabili che lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato caratterizzano tendono ad avvicinare la remunerazione dei lavoratori a quella degli azionisti, prevedendo inoltre anche per i riflessi primi un momento periodico di informazione e controllo sull’andamento complessivo dell’azienda prima della distribuzione del “dividendo”. A differenza del modello precedente, il risultato considerato nel premio si basa sulla traduzione contabile dei risultati aziendali e non richiede necessariamente un’analisi delle leve da attivare per il loro raggiungimento. ⮚ Modello 3 la cui specificità è data dalla rilevanza delle relazioni industriali, dalla presenza di formazione congiunta, e dall’interesse per l’ambiente. Si tratta di un modello che possono determinarsi rispetto ai precedenti si caratterizza per variabili che riguardano aspetti istituzionali, cioè l’architettura del sistema di governo delle transazioni di lavoro in azienda, oltre a un tema spesso rivestito di contenuti politici come quello dell’ambiente che è trattato in gran parte degli accordi in modo rituale, con un generico riferimento alla qualità della vita, al rispetto delle normative e alla tutela dell’ambiente interno ma anche esterno all’azienda, secondo una tipica impostazione da sindacato di classe. Ripartizione dei modelli (percentuale calcolata rispetto al totale marginale delle rispettive classi dimensionali considerate) Classi dimensionali Modello “effcientista” Modello “lavoratori azionisti” Modello “politico” Inferiore ai 20 addetti 5% 0% 30% Da 20 a 49 18% 5% 10% Da 50 a 99 19% 9% 16% Da 100 a 199 29% 10% 16% Da 200 a 499 23% 12% 21% Da 500 a 999 37% 0% 21% Oltre 1000 addetti 36% 0% 27% Allo scopo di esplicitare come le imprese si suddividano in base ai tre modelli individuati si è proceduto, in forma descrittiva, all’individuazione di quei sottoinsiemi in cui vi fosse la co-presenza degli elementi caratterizzanti i tre modelli (Tab. 1). Vi è un’unica eccezione metodologica da segnalare che riguarda il terzo modello. In questo caso si è infatti scelto di considerare un sottoinsieme più allargato, includendo parimenti gli accordi contenenti o meno la formazione congiunta. Detta scelta è stata operata considerando il carattere ancora sporadico che questa variabile assume negli accordi, circostanza che avrebbe ridotto a un insieme eccessivamente piccolo le imprese nelle quali è riscontrabile il primo modello. Il modello dell’efficienza raggruppa il 22% della totalità degli accordi, caratterizzando maggiormente le imprese di maggiori dimensioni, ed evidenziando in questo modo una correlazione positiva con la dimensione aziendale. Sono collocabili all’interno di questo gruppo accordi come quello di Electrolux-Zanussi e Whirpool Italia, in cui ad un’analitica descrizione della situazione competitiva dell’azienda fanno seguito l’individuazione degli obiettivi attribuiti al sistema produttivo e del sistema di indicatori da utilizzare per verificarne il raggiungimento. Il modello dell’azionariato dei dipendenti registra una diffusione minore, pari al 8%, focalizzandosi esclusivamente sulle condizioni economichemedie dimensioni. Appartengono a questo gruppo contratti di medie aziende come Colortecnica, sociali Famu, Coelme, e professionali Costa levigatrici. Il modello politico caratterizza il 16% della totalità degli agentiaccordi, registrando pesi percentuali più elevati nelle classi dimensionali estremali, ma risultando complessivamente diffuso in modo abbastanza omogeneo in aziende di tutte le classi dimensionali. Su richiesta Appartengono a questo gruppo accordi di aziende come Costan e Riello bruciatori, che dedicano spazio all’individuazione delle sedi istituzionali di scambio delle informazioni sulla valutazione congiunta di alcune scelte aziendali. Classi dimensionali: Modello dell’efficienza Modello “politico” Inferiore ai 20 addetti 0% 0% Da 20 a 49 11% 0% Da 50 a 99 12% 0% Da 100 a 199 20% 0% Da 200 a 499 29% 38% Da 500 a 999 57% 100% Oltre 1000 addetti 75% 50% Come trova posto la flessibilità all’interno di questi tre modelli contrattuali? Se a livello aggregato si tratta di un tema trattato nel 14% degli accordi, nel primo e nel terzo modello la flessibilità è presente rispettivamente nel 21% e nel 24% dei casi, ed è quindi mediamente più presente come oggetto di contrattazione. Nel secondo modello invece, è una tematica completamente assente. Un’ipotesi che sembrebbero suggerire questi numeri è che ci siano due scenari contrattuali favorevoli alla negoziazione della flessibilità dell’orario di lavoro: uno in cui la definizione di regole sulla flessibilità si inserisce in un contesto caratterizzato da un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell’analisi delle problematiche di efficienza produttiva e quindi nella comprensione dei fattori alla base della competitività del sistema produttivo dell’azienda. L’altro modello contrattuale in cui è più probabile trovare norme sulla flessibilità è invece caratterizzato da un contesto di tipo partecipativo, in cui le parti tali incontri potranno avvenire anche istituzionalizzano momenti di condivisione dei motivi alla base di determinate scelte aziendali in un’ottica di attenzione alle compatibilità esterne ed esterne all’azienda. Si può allora ipotizzare che sia più facile che vengano generate soluzioni condivise ai problemi come l’utilizzo della flessibilità contrattata. In base ai risultati dell’analisi sembrebbe invece un terreno meno fertile per singoli settori merceologicila negoziazione di accordi sulla flessibilità quello in cui il modello contrattuale è incentrato su quella che è stata chiamata la distribuzione di un dividendo ai lavoratori, con un’enfasi sulle sintesi della performance aziendale rappresentate dalle misure di redditività.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente testo rinnova l'Accordo di programma per l'inclusione scolastica nella provincia di Pistoia, scaduto a marzo 2018, adeguandolo allo sviluppo della normativa nel frattempo intervenuta. Con questo Accordo le istituzioni coinvolte nella formazione, nell'assistenza e nella tutela della salute si sono coordinate per promuovere azioni condivise al fine di permettere un'effettiva inclusione scolastica e un'efficace occasione di formazione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità, in modo da garantire la piena realizzazione di un loro progetto di vita autonomo, in relazione anche alla vita al di fuori dalla scuola. La dizione “delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti” riprende fedelmente quella del D.Lgs n. 66 del 13.4.2017; per non appesantire il testo che segue sono stati utilizzati singolarmente i diversi termini a seconda dell’ordine scolastico di competenza o genericamente a seconda dei casi. Gli impegni e le decisioni contenuti in questo Accordo si applicano a partire dall'asilo nido fino al termine della scuola media superiore, con la possibilità di stabilire utili collegamenti, ai fini dell'inserimento, con i percorsi universitari e lavorativi. Il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche programma rappresenta un importante momento di riflessione e di revisione che ha coinvolto tutti i soggetti firmatari e che ha permesso di stabilire linee di accoglienza e di intervento rispettose delle imprese commerciali specificità delle bambine e dei servizibambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali L'Accordo impegna le istituzioni e contrattualile associazioni aderenti e tutta la comunità ad adottare e ricercare percorsi condivisi, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti ai quali ciascuno partecipa nell'ambito della propria competenza e rappresentanti nel rispetto della normativa vigente, ma sempre con lo scopo di commercio nell’economia del Paese valorizzare le capacità e del ruolo svolto dagli agenti soddisfare i bisogni della persona. L'inclusione scolastica e rappresentanti di commerciosociale è infatti un processo complesso che si realizza solo se tutte le realtà (famiglia, scuola, autonomie locali, associazionismo, privato sociale) che interagiscono con la persona con disabilità, collaborano in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali modo responsabile e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicondiviso.

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