A hirdetményre vonatkozó információk Clausole campione

A hirdetményre vonatkozó információk. A hirdetmény azonosítója/verziója: 44a74dae-db75-4b40-b1a4-c0c9dde7e386 - 01 Hirdetményminta típusa: Verseny A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok A hirdetmény altípusa: 16 A hirdetmény megküldésének dátuma: 29/02/2024 12:29:40 (UTC+1) Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: olasz

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  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (busta A). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE e finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessita di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sara in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).

  • Malattia e infortunio Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • FASCICOLO INFORMATIVO L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Scheda Sintetica; - Nota Informativa; - Condizioni di Assicurazione; - Glossario; - Modulo di Proposta.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)