Malattia e infortunio Clausole campione

Malattia e infortunio. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’Azienda conserva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a 6 mesi.
Malattia e infortunio. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interes- xxxx, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO con propria assicurazione:
Malattia e infortunio. In caso di malattia ed infortunio all’apprendista spettano le relative indennità secondo la disciplina generale prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti e le integrazioni economiche previste per malattia ed infortunio a carico delle casse extra-legem.
Malattia e infortunio. L’operaio a tempo indeterminato di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del t.f.r., della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i 3 giorni successivi.
Malattia e infortunio. (ex art. 44) 58
Malattia e infortunio. 8. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a: − 3 mesi in caso di comporto c.d. secco, − 4 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.
Malattia e infortunio. 8. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a: − 3 mesi in caso di comporto x.x. xxxxx, − 4 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria. Raccomandazione ABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all’art. 50.
Malattia e infortunio. In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia o d’infortunio, Swisscom con- cede per una durata massima di 730 giorni una continuazione del versamento del salario di base (netto)3 in misura del 100 %. Per fornire le sue prestazioni, Swisscom stipula assicurazioni collettive relative ad indennità giornaliere per malattia e infortuni (supplemento LAINF) con un periodo d’attesa massimo di 180 giorni. Le collaboratrici e i collaboratori parteci- pano, in entrambi i casi in misura della metà, alle quote dell’assicurazione-inden- nità giornaliere, calcolate secondo un periodo d’attesa di 180 giorni, come pure alle quote dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nei confronti di Swisscom sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario solo per la durata del rapporto di lavoro. Dopo la fine del rapporto di lavoro sussiste nei confronti dell’assicurazione solo un eventuale diritto all’in- dennità giornaliera assicurata in base alle condizioni di assicurazione applicabili (in caso di CIL a tempo determinato il diritto ad indennità giornaliere per malat- tia si estingue al più tardi con la cessazione del CIL). La collaboratrice/Il collabora- tore deve poter passare all’assicurazione individuale senza nessuna nuova riserva.
Malattia e infortunio. (Vedi accordo di rinnovo in nota)