Malattia e infortunio Clausole campione

Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interes- ▇▇▇▇, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- ▇▇▇▇▇ ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO con propria assicurazione: a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di 41.316,00 euro; b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capi- tale di 51.645,00 euro. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all’80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento); c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagno- stici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chi- rurgico o a ricovero per infortunio: corr...
Malattia e infortunio. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’Azienda conserva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a 6 mesi.
Malattia e infortunio. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro‌ ln casa di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessa. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 anni. In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importi; - in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
Malattia e infortunio. L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione per intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione di fatto per tutto il periodo riconosciuto dall’INAIL. La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invalidità, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia e la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di u...
Malattia e infortunio. In caso di malattia ed infortunio all’apprendista spettano le relative indennità secondo la disciplina generale prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti2 e le integrazioni economiche previste dagli articoli 61 e 62 del presente CCNL.
Malattia e infortunio. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a: 6 mesi in caso di comporto ▇.▇. ▇▇▇▇▇, 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.
Malattia e infortunio. 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. 14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria scelta, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria. 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.
Malattia e infortunio. In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia o d’infortunio, Swisscom con- cede per una durata massima di 730 giorni una continuazione del versamento del salario di base (netto)3 in misura del 100 %. Per fornire le sue prestazioni, Swisscom stipula assicurazioni collettive relative ad indennità giornaliere per malattia e infortuni (supplemento LAINF) con un periodo d’attesa massimo di 180 giorni. Le collaboratrici e i collaboratori parteci- pano, in entrambi i casi in misura della metà, alle quote dell’assicurazione-inden- nità giornaliere, calcolate secondo un periodo d’attesa di 180 giorni, come pure alle quote dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nei confronti di Swisscom sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario solo per la durata del rapporto di lavoro. Dopo la fine del rapporto di lavoro sussiste nei confronti dell’assicurazione solo un eventuale diritto all’in- dennità giornaliera assicurata in base alle condizioni di assicurazione applicabili (in caso di CIL a tempo determinato il diritto ad indennità giornaliere per malat- tia si estingue al più tardi con la cessazione del CIL). La collaboratrice/Il collabora- tore deve poter passare all’assicurazione individuale senza nessuna nuova riserva.
Malattia e infortunio. 1) In caso di assenza per malattia o infortunio il dipendente dovrà avvertire immediatamente il responsabile designato dalla IS. 2) Se l’assenza si protrae per più di tre giorni, il dipendente dovrà inviare il certificato medico alla IS entro il quarto giorno. Il certificato medico deve inoltre essere presentato in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze. Le uscite di casa durante la malattia, l’infortunio e la convalescenza devono essere autorizzate dal medico e figurare espli- citamente sul certificato medico. Dopo tre assenze per ragioni di salute non superiori ai tre giorni, il dipendente dovrà produrre il certificato medi- co per qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel corso dell’anno. La IS potrà ordinare delle visite mediche di controllo a mezzo di un medico di sua fiducia. In caso di mancato avviso e di mancata presentazione del certificato medico, l’assenza è considerata arbitraria. Le assenze arbitra- rie sono dedotte dallo stipendio. In caso di certificati a tempo indetermi- nato la IS può richiedere periodicamente la conferma dello stesso. 3) Il dipendente che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze, è tenuto ad annunciare immediatamente il caso e trasmettere il relativo cer- tificato medico alla direzione della IS. In caso di mancata segnalazione o presentazione del certificato medico, la malattia o l’infortunio sono com- putati come vacanze. Non sono presi in considerazione i casi di infortunio che consentono di muoversi liberamente o con lievi limitazioni, come pure la malattia inferiore ai tre giorni. Se il dipendente considera l’infortunio co- me interruzione delle vacanze, la IS può chiedergli (se le condizioni di sa- lute lo consentono) di rientrare al domicilio. 4) In caso di incapacità lavorativa parziale il certificato medico dovrà preci- sare le modalità di svolgimento del lavoro (lavoro ridotto per tutta la gior- nata oppure orario ridotto).
Malattia e infortunio. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della legge n. 638/1983 (10.00-12.00 e 17.00-19.00); 2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali; 3) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia. Salvo i casi comprovati di cui al punto precedente, il lavoratore che non sia reperito durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare presso il domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale per l'intero periodo di malattia. Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza. A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro