Abbigliamento e divise Clausole campione

Abbigliamento e divise. L’Impresa sarà tenuta a fornire a tutto il personale operante nella struttura le divise da lavoro, comprese le calzature UNI EN 20347 con suola antiscivolo ed ogni altro ausilio necessario ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. Non sono ammessi operatori che si presentano a lavoro con divise macchiate, scolorite o con taglie fuori misura tali da alterarne il decoro e la presenza.
Abbigliamento e divise. L’Impresa sarà tenuta a fornire a tutto il personale operante presso l’Azienda, indipendentemente dalla natura giuridica della tipologia di lavoro le divise da lavoro, comprese le calzature UNI EN 20347 con suola antiscivolo senza puntare ed ogni altro ausilio necessario ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le caratteristiche delle divise dovranno essere concordate con l’Azienda. Al momento dell’avvio del servizio dovranno essere fornite e personalizzate, a cura e spese dell’Impresa, e successivamente reintegrate con regolarità, le divise, calzature e i DPI in numero tale da garantire a tutto il personale il perfetto decoro e l’omogeneità delle stesse in relazione ai servizi svolti, in maniera da evitare, tassativamente, che vi siano dipendenti che indossano divise diverse da quelle in dotazione, sporche, scolorite o in condizioni di non decoro.