TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI PROFESSIONALI Clausole campione

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI PROFESSIONALI. 10 Articolo 10 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 25 Articolo 11 – ACCREDITAMENTO 26 Articolo 12 – PROTOCOLLI SPECIFICI PER EMERGENZE SANITARIE 26 Articolo 13 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 27
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI PROFESSIONALI. Tutto il personale dell’Impresa dovrà uniformare il proprio comportamento ed atteggiamento ai valori di riferimento della SdSS contenuti nello Statuto del Consorzio, nei regolamenti interni, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nella Carta dei Servizi, ed è tenuto al rispetto dei principi relativi alla salvaguardia della privacy degli ospiti così come al mantenimento del segreto d'ufficio per fatti e circostanze riguardanti la Committente o gli ospiti stessi, dei quali sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Il personale dell’Impresa dovrà inoltre essere annualmente formato sulle tematiche relative all’anticorruzione come stabilito nel “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” adottato dall’Ente. Il personale impiegato nei seguenti servizi dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R e pertanto: Assistenza di base alla Operatore Socio Sanitario, oppure transitoriamente Addetto persona all'assistenza di Base fino a quando non avrà conseguito la relativa qualificazione professionale di OSS, con costi per formazione e qualificazione a carico dell’Impresa che dovrà comprovare di aver assunto tutte le necessarie iniziative al riguardo. La Committente avrà comunque facoltà di richiedere l’allontanamento dal servizio del personale che non intenda acquisire o non acquisisca la qualifica di OSS nonostante le suddette iniziative. Il personale dovrà comunque essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio. Assistenza infermieristica Infermiere abilitato all'esercizio della professione Assistenza riabilitativa e motoria Fisioterapista abilitato all’esercizio della professione Logopedista abilitato all’esercizio della professione Supporto psicologico Psicologo abilitato all’esercizio della professione Interventi socio-educativi Educatore professionale: Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione (L- 19), Laurea triennale in Educazione Professionale (L-SNT2) o altro titolo di studio equiparato Animatore socio-educativo: - diploma di tecnico dei servizi sociali; - diploma di dirigente di comunità; - attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI PROFESSIONALI. Tutti i lavoratori utilizzati dall’ Impresa dovranno uniformare il proprio comportamento ed atteggiamento ai valori di riferimento dell'Azienda contenuti nello statuto, nei regolamenti interni e nel Codice di Comportamento approvato dal Cda dell’Istituto con deliberazione n. 1 dell’1/2/2016 e pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente. I lavoratori sono inoltre tenuti al rispetto dei principi relativi alla salvaguardia della riservatezza degli ospiti così come al mantenimento del segreto d'ufficio per fatti e circostanze riguardanti l’Azienda o gli ospiti stessi, dei quali siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, nell’assoluto rispetto dei dettati del D. Lgs. N. 196/2003, assumendosene la totale responsabilità in caso di violazione degli stessi. Le prestazioni richieste, suddivise per tipologia di servizio, dovranno essere effettuate da personale in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 5, comma 2, del DPGR 26 marzo 2008 n. 15/R e pertanto: - operatore socio sanitario (OSS) per l’assistenza di base nel modulo R.S.A.; - infermiere; - fisioterapista; - altro personale correttamente inquadrato nel CCNL di riferimento applicato. L’Impresa è tenuta ad assumere i lavoratori da impiegare con contratto di lavoro subordinato nonché ad inquadrarli nei livelli minimi indicati per ogni tipologia nell’Allegato A (Parametri minimi, costi del personale e della sicurezza a base di gara) al presente capitolato, ovvero in qualifica equivalente nel CCNL di riferimento applicato. I lavoratori impiegati nell' esecuzione dell'appalto dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 1) età non inferiore a 18 anni; 2) adeguata conoscenza della lingua italiana (sia parlata che scritta) sufficiente a sostenere una relazione di aiuto ed una corretta padronanza di vocaboli tecnici propri dell’assistenza (livello minimo A2 certificato – oppure 5 anni di permanenza in Italia da verificare dal curriculum professionale); 3) il personale in servizio presso le strutture assistenziali dovrà possedere: a) diploma o qualifica professionale idonea a svolgere le attività a cui è stato preposto b) l'attestato di "idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio" a seguito della frequenza del corso per attività a rischio Incendio elevato ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08 in base al disposto dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs 139/06 e del DM 10/03/1998, rilasciato dai VV...

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  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.