Accesso agli atti dell’Impresa. I contraenti e i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’art. 146 del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) stabilisce che ogni impresa è tenuta a consentire agli assicurati ed ai danneggiati coinvolti in sinistri di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale di accedere alla documentazione del sinistro che li riguarda a conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Il D.M. n. 191 del 29/10/2008 specifica che è necessaria una richiesta scritta, che contenga il riferimento all’interesse personale del soggetto interessato, gli elementi necessari per individuare il sinistro, allegando il documento d’identità. La Società deve comunicare per iscritto sia l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta, sia l’accoglimento della medesima ed in questo secondo caso specificherà dove e in quali giorni la documentazione è disponibile. È possibile richiedere l’accesso ai seguenti documenti: la denuncia, le perizie per i danni materiali, le dichiarazioni testimoniali (senza riferimenti anagrafici), le quietanze di liquidazione oltre alla propria visita medica. Non si possono ottenere informazioni relative a persone diverse dal soggetto richiedente, salvo casi particolarissimi. Il procedimento di accesso agli atti si conclude nel termine di 60 giorni dal giorno del ricevimento della richiesta.
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Accesso agli atti dell’Impresa. I contraenti Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati hanno diritto di accesso ad accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardanoriguardano secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa applicabile. L’art. 146 Occorre inviare richiesta scritta (con tutti gli elementi utili all’identificazione del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005caso, n° 209allegando alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento) stabilisce alla società che ogni impresa è tenuta a consentire agli assicurati ed ai danneggiati coinvolti in sinistri ha effet- tuato i procedimenti di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale di accedere alla documentazione del sinistro che li riguarda a conclusione del procedimento di valutazioneconstatazione, constatazione valutazione e liquidazione dei danni. Il D.M. n. 191 del 29/10/2008 specifica che è necessaria una richiesta scrittaEntro 15 giorni dalla data di ricezione, che contenga il riferimento all’interesse personale del soggetto interessato, gli elementi necessari per individuare il sinistro, allegando il documento d’identità. La Società deve comunicare per iscritto sia l’impresa di assicurazione comunica al richiedente l’eventuale accoglimento o eventuali irregolarità o incompletezza della richiestarichiesta di accesso. La compagnia debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta alla compagnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto, sia l’accoglimento della medesima ed in questo secondo caso specificherà dove e in quali giorni la documentazione è disponibile. È possibile richiedere l’accesso ai seguenti documenti: la denuncia, le perizie per i danni materiali, le dichiarazioni testimoniali (senza riferimenti anagrafici), le quietanze di liquidazione oltre alla propria visita medica. Non si possono ottenere informazioni relative a persone diverse dal soggetto dandone contestuale informazione al richiedente, salvo casi particolarissimi. Il procedimento di accesso agli atti si conclude nel termine di entro 60 giorni dal giorno del ricevimento dalla ricezione da parte della richiestacompa- gnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto della richiesta di accesso.
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