CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il corrispettivo fissato con canone mensile deve intendersi “Full Service” comprensivo di: noleggio a freddo; macchina in sostituzione che dovrà pervenire presso l’autoparco dell’A.P.M. nell’eventualità che il ripristino dell’automezzo comporti un fermo macchina maggiore delle 24 ore consecutive dalla segnalazione di guasto; pronto intervento nei luoghi di raccolta e presso gli impianti di conferimento [a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, impianto Pontina Ambiente Srl presso Albano Laziale (Rm) – impianto Greenasm Srl presso Narni – Nera Montoro (Terni)]; manutenzione ordinaria e straordinaria a totale carico dell’impresa aggiudicataria; trasporto e attivazione del mezzo sul luogo di utilizzo; disattivazione e ritiro al termine del periodo di validità contrattuale franco autoparco A.P.M.; tassa di proprietà; copertura assicurativa con (formula Kasko) RCA, furto, incendio, escluse franchigie; copertura assicurativa conducente A.P.M.; eventuale perizia tecnica (cat. 1) per iscrizione/integrazione Albo Nazionale Gestori Ambientali, ove necessaria; lavaggio e ingrassaggio periodico dell’automezzo ogni 15 giorni; la movimentazione degli automezzi per l’effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché per le attività di lavaggio e/o ingrassaggio, dovrà essere esercitata dal personale dell’impresa aggiudicataria. Tali operazioni, previo accordo tra le parti, potranno essere esercitate anche da personale di APM, in questo caso sarà obbligo dell’impresa aggiudicataria mettere a disposizione di detto personale un automezzo di trasporto idoneo al rientro alla sede di Monterotondo.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo del Servizio secondo quanto specificato nel Piano Tariffario, anche qualora non risul- tasse titolare dell’abbonamento Telecom Italia per le linee indicate nella Proposta di Abbonamento, e manleva Vodafone da eventuali richieste risarcitorie derivanti da soggetti che assumano di avere l’effettiva titolarità dell’abbonamento Telecom Italia.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il corrispettivo unitario del servizio (C) è pari al corrispettivo unitario per pasto a base d’asta al netto del ribasso offerto, oltre IVA. Tale corrispettivo unitario (C) è dato dalla sommatoria della tariffa a carico dell’utente (T) e della quota a carico del Concedente (Q) secondo la formula C=(T+Q). Il corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di ogni voce oggetto della concessione posta a carico del Concessionario e di tutto quanto proposto in sede di offerta. Il corrispettivo di aggiudicazione per ciascun pasto resterà fisso, vincolante ed invariabile per l’intera durata della concessione, salvo l’adeguamento Istat relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dal secondo anno di concessione 41. Il corrispettivo unitario per pasto si articola come segue per le diverse tipologie di utenza indicate nella tabella di cui all’art.9: N per bambini asilo nido completo di merende: frutta sbucciata e tagliata metà mattina e merenda metà pomeriggio S1 per alunni scuola infanzia completo di fornitura e distribuzione di frutta, sbucciata e tagliata, a metà mattina S2 per alunni scuola primaria – elementare – con servizio self service, con distribuzione frutta (intera) metà mattina S3 per alunni scuola secondaria di primo grado – media SI per insegnanti scuola infanzia, primaria e secondaria aventi titolo in servizio durante la mensa CE per minori frequentanti il centro estivo comunale – da giugno a luglio – per la scuola dell’infanzia solo luglio DCI pasto intero dipendenti comunali – erogato presso il self-service di Via Olona DCR pasto ridotto dipendenti comunali – erogato presso il self-service di Via Olona Nella concessione non è contemplata l’erogazione di pasti al personale insegnante non avente titolo, al personale ASA della scuola ed agli educatori dell’asilo nido e dei centri estivi: eventuali richieste di forniture saranno trattate con il concessionario dai rispettivi datori di lavoro.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il presente servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana alcun onere economico diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato e da accordo esplicito tra le parti, sarà remunerato esclusivamente e direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno, eventualmente, stipulati i vari contratti assicurativi, senza che questo determini un aumento dei premi assicurativi a carico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Il Broker riceverà dalla Compagnia, per ogni polizza emessa, una commissione sui premi, al netto delle imposte, non superiore alla percentuale indicata nell’offerta alla presente gara indipendentemente dalla procedura utilizzata per l’affidamento del servizio assicurativo. Tale percentuale dovrà sempre essere espressamente indicata in ogni procedimento per l’assunzione di polizze assicurative e fideiussorie nella “clausola broker” e dovrà essere riportata espressamente in ogni polizza. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non ritenga di procedere, per qualsivoglia motivo, alla stipula di un contratto di assicurazione. In qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto di brokeraggio, il Broker non potrà far valere alcuna pretesa sui contratti sottoscritti successivamente a tale accadimento né sui premi delle polizze relativi alle annualità successive allo stesso.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il prezzo di ogni singolo pasto, indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € = (euro ), dedotto lo sconto del ,00% ( percento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € di cui € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € costo manodopera non soggetta a ribasso Il costo dei pasti consumati dagli insegnanti tenuti alla vigilanza durante la refezione scolastica e la differenza tra il costo offerto in sede di gara e il costo a carico degli utenti beneficiari di riduzione ai sensi del vigente Regolamento comunale di riduzione tariffe servizi scolastici verranno fatturati al Comune. Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l’importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € IVA esclusa. Il corrispettivo che emergerà dalla procedura di gara, costituisce un elemento contrattuale essenziale e non subirà variazioni (ISTAT) per tutta la durata del servizio. Il numero dei pasti per le diverse utenze è da considerare solo indicativo, gli stessi sono emersi da dettagli degli anni precedenti. A fronte di circostanze contingenti o imprevedibili, determinate da mutamenti del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non riservate all’Appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio ed orari di ristorazione, anche a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche, concordando sempre le possibili variazioni con l’Appaltatore, senza che questo dia motivo di adeguamento del corrispettivo.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo del Servizio secondo quanto specificato nel Piano Tariffario di cui al successivo Art. 5. Il pagamento di importi per conto del Cliente da parte di terzi non conferirà a questi ultimi alcun diritto nei confronti di Vodafone. Ogni eventuale condizione di maggior favore accordata da Vodafone è limitata ai casi specifici per i quali la stessa è stata concessa e, pertanto, non potrà costituire, ad alcun titolo, precedente o uso contrattuale a favore del Cliente.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi. Poiché, ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la gara viene aggiudicata attribuendo all’elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell’appalto. La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l’affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale. I premi che la Città metropolitana di Venezia paga per il periodo 28/02/2016 – 28/02/2019 sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio): RCT/O € 220.858,90 € 270.000,00 28/02/2019 RCA Libro Matricola € 34.731,06 € 43.809,50 28/02/2019 All risks € 321.711,82 € 335.900,50 28/02/2019 Infortuni cumulativa € 24.829,26 € 25.450,00 28/02/2019 Incendio Furto Kasko veicoli € 25.200,00 € 28.602,00 28/02/2019 Incendio Furto Kasko natanti € 7.693,34 € 7.700,00 28/02/2019 Tutela legale e peritale € 16.494,84 € 20.000,00 28/02/2019 RC Patrimoniale tecnici colpa lieve € 11.483,84 € 14.039,00 28/02/2019 Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell’appalto viene quantificato presuntivamente in Euro 322.682,83, al netto delle imposte. Detto importo è stato calcolato applicando la percentuale del 5% sulla polizza RCA e del 10% sulle altre polizze e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell’incarico) e 6 mesi dell’eventuale proroga tecnica. Nessun compenso potrà essere richiesto alla Città metropolitana di Venezia nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell’Università, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker e pertanto nulla sarà dovuto dall’Università, neppure in via solidale o sussidiaria al Broker per le attività previste nel presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Università non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo del Servizio secondo quanto specificato nel Piano Telefonico di cui ai successivi artt. 5 e 6. Il pagamento di importi per conto del Cliente da parte di terzi non conferirà a questi ultimi alcun diritto nei confronti di Vodafone. Ogni eventuale condizione di maggior favore accordata da Vodafone è limitata ai casi specifici per i quali la stessa è stata concessa e, pertanto, non potrà costituire, ad alcun titolo, precedente o uso contrattuale a favore del Cliente.