Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. 3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 …..(Confrontoconfronto), l’amministrazione comma 3, lett. h), lL’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. , fermo restando che s.Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessitàconfronto), non coperte da altre misurecomma 3, lett.
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Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 ….. (Confronto), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 ….. (Confronto) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
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Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), comma 3, lett. g), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto), comma 3, lett. g) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
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Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), l’amministrazione L’Istituto individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabiliremotizzabili o che prevedono la loro esecuzione in presenza.
3. L’amministrazione L’Istituto nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, dei servizi erogati dall’Istituto nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività.
4. Fatte salve queste ultime e fermi ferme restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo l’obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - Formez PA, previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto) - 5, avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, particolari necessità non coperte da altre misure.
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Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 …..(Confrontoconfronto), comma 3, lett. h), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 dell’art (Confronto) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessitàconfronto), non coperte da altre misurecomma 3, lett.
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Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria volontaria, ed è consentito consentita a tutti i lavoratori – lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni determinato. Il Direttore individua, tramite apposito atto di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto)ricognizione interna, l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in compatibili col lavoro agile. Sono , fermo restando che sono esclusi i lavori in turno turni e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3, ove presenti. L’amministrazione L’Azienda, per il tramite del Direttore, nel dare accesso al lavoro agile agile, ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori (di cui al comma precedente) con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime ultime, e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto) - , per il tramite del Direttore avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. Il dipendente che intenda avvalersi della modalità di lavoro agile, provvede alla compilazione e presentazione dell’istanza al Direttore e alla Resp. del Servizio Amministrativo Finanziario, utilizzando l’apposito modello allegato al presente Regolamento, corredato dalla proposta di progetto individuale di lavoro agile, e previa valutazione da parte del Direttore della compatibilità con l’organizzazione degli uffici e del lavoro.
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Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), comma 3, lett. g), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto), comma 3, lett. h) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
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Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – - siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – - con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), comma 3, lett. g), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto), comma 3, lett. g) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Accesso al lavoro agile. 1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro avviene su base volontaria; può coinvolgere sia il personale non dirigente che dirigente, a tempo pieno o parziale parziale, determinato o indeterminato. I dipendenti comunicano l’interesse ai propri responsabili. I Dirigenti valutano la compatibilità della richiesta presentata rispetto:
a. alle attività svolte, verificando che esse presentino le caratteristiche indicate all’art. 2 e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti il loro svolgimento in modalità agile sia compatibile con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere servizio;
b. alla disponibilità della dotazione informatica necessaria, che di norma viene fornita dall’Amministrazione;
c. alla regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi nonché al rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In caso di valutazione positiva, Dirigenti, in raccordo con i responsabili interessati, informano l’Ufficio del personale e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi formulano il progetto di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attivitàlavoro agile sulla cui base verrà formalizzato l’accordo individuale. Fatte salve queste ultime e fermi Xxxxx restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo l’obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguateadeguate conformi agli obiettivi individuati, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto) - l’Amministrazione avrà cura di facilitare prioritariamente l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. Per una migliore organizzazione dell’ufficio e delle attività di competenza e per agevolarne l’integrazione, al personale neoassunto (in seguito a procedure concorsuali o di mobilità) è consentito il lavoro agile soltanto al termine del periodo di prova contrattualmente stabilito, ossia decorsi sei mesi all’assunzione.
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