Ambito oggettivo. Il nuovo articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR stabilisce che “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”. La lettera f) dell’articolo 51 prevede espressamente che i servizi siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12. La norma conferma il rinvio alle finalità di cui all’art. 100 che riguardano le opere e i servizi con scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto. La previsione testuale è molto ampia e dunque sono riconducibili ad essa la generalità dei servizi di welfare presenti oggi sul mercato. E’ altresì confermato che l’esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino esclusivamente strutture di proprietà dell’azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda (Cfr. Risoluzione n. 34/E del 10 marzo 2004 in cui l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata su un quesito inerente ad un servizio di check-up medico da effettuarsi presso strutture mediche specializzate previa stipula di apposite convenzioni da parte del datore di lavoro interessato). Ad ogni modo, in mancanza di una espressa previsione di legge “il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda” ( Cfr. Risoluzione n. 34/E del 2004 e Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010). Non è possibile quindi fruire dell’agevolazione se le somme sono corrisposte in denaro anche mediante rimborsi o anticipazioni effettuati al dipendente. Ciò premesso, la novità rispetto al passato consiste nella possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive non assumendo più alcun significato la motivazione e/o gli strumenti che originano il piano di welfare aziendale. In particolare la norma usa l’espressione “riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”.
Ambito oggettivo. Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la cui realizzazione da parte degli Enti sia consentita, anche mediante il ricorso all’indebitamento, dalla normativa tempo per tempo vigente. Il prestito deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione dell’investimento per il quale esso viene originariamente concesso ovvero al quale sia successivamente destinato mediante il diverso utilizzo di cui alla parte III, cap. 1, sez. 12 e cap. 2, sez. 4, par. 6. La CDP può effettuare qualsiasi accertamento volto a verificare l’effettiva destinazione del prestito e, a tal fine, l’Ente è tenuto a produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest’ultima, qualsiasi documentazione utile alla predetta verifica. L’Ente è inoltre tenuto a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l’investimento finanziato, nonché tutte le verifiche che esse ritengano opportune, agevolando il loro compito.
Ambito oggettivo. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità diaffidamento da parte della Stazione appaltante degli Appalti Specifici e, conseguentemente, diesecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura. Il presente Accordo Quadro è concluso con gli aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, iquali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano ad eseguire ogni singolo appalto specifico, aisensi dell’art. 54 D.Lgs n. 50/2016, alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e negli atti ivirichiamati. Ai fini di quanto previsto dall’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 gli appalti specifici basati sulpresente accordo quadro sono aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordoquadro e nel capitolato d’oneri senza nuovo confronto competitivo (punto 1.5 del capitolato d’oneri).
Ambito oggettivo. Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese di investimento, costituite dalle spese a fronte delle quali si registra un incremento patrimoniale nel bilancio dell’Ente che le sostiene.
Ambito oggettivo. 1. La presente parte del regolamento disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice e del Regolamento, fatta salva sempre l’adesione al sistema convenzionale di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. o al mercato elettronico Fornitori e Prodotti dell’Agenzia regionale Intercent-ER.
3. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a categorie merceologiche non comprese nei suddetti mercati elettronici, è consentito l’espletamento di procedure autonome in economia nei termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento.
Ambito oggettivo. Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L’importo dei finanziamenti destinati agli Enti non può essere inferiore ad euro 1.000.000 (un milione).
Ambito oggettivo. Contratti nel cui ambito rientra un investimento iniziale in lavori e/o opere sugli edifici esistenti e sulle correlate strutture ed impianti. Il trattamento contabile deve riguardare il complesso delle “misure” connesse all’attuazione del contratto di EPC, il valore aggregato dei beni, mobili e/o immobili, deve essere registrato o nel bilancio della PA o nel bilancio del partner privato.
Ambito oggettivo i contratti soggetti alla tracciabilità
Ambito oggettivo. La comunicazione deve essere effettuata solamente per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 tonnellate, immatricolati in uso proprio, ovvero per i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 t. Sono esonerati dal nuovo obbligo: - i familiari conviventi; - i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto, ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t. La Circolare n. 15513 ha infatti precisato che le procedure in esame non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: - iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori; - licenza per il trasporto di cose in conto proprio; - autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente). Con riferimento a tali veicoli, verranno emanate specifiche disposizioni. Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni della denominazione/generalità dell’intestatario della carta di circolazione, ci si sofferma sull’obbligo di aggiornamento nella carta di circolazione, nonché sull’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), nel caso in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni. La citata Circolare n. 15513, in particolare, affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: - a titolo di comodato; - in forza di provvedimento di custodia giudiziale; - nei casi di locazione senza conducente; - nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale; - nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire; - nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius; - nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “rent to buy”; - nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un trust.
Ambito oggettivo. L’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ha stabilito delle condizionalità per il ricorso al lavoro agile. Ai sensi del comma 6 del medesimo decreto vengono adottate le presenti linee guida che approfondiscono i profili relativi a:
a) l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c) l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
d) la necessità per l’amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
f) la stipula dell’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, cui spetta il compito di definire:
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
2) le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione;
3) le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.