Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15.3.23 n. 692, approvato con R.D. 6.12.1923 n. 2657. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 8 aprile 2003 n. 66, la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni svolte, tale durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi. Le ore prestate dall'operaio discontinuo oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali saranno compensate, a regime normale, con quote orarie ragguagliate a 1/174 della retribuzione base mensile di fatto. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di cui all'art. 21, parte Generale, sezione III del presente contratto. Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte continueranno ad essere regolate da accordi particolari. Nota a verbale - Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso di controversia sull'applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell'art. 48, parte Generale, sezione III.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15.3.23 n. 692, approvato con R.D. 6.12.1923 n. 2657. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 8 aprile 2003 n. 66, la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni svolte, tale durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi. Le ore prestate dall'operaio discontinuo oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali saranno compensate, a regime normale, con quote orarie ragguagliate a 1/174 della retribuzione base mensile di fatto. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di cui all'art. 21, parte Generale, sezione III del presente contratto. Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte continueranno ad essere regolate da accordi particolari. Nota a verbale - Gli addetti a mansioni discontinue Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5. In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Le ore di fatto lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al lavoro il carattere comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della discontinuità. In caso di controversia sull'applicazione tabella allegato A del presente articolocontratto ad eccezione di: − custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella; − custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella. Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 20. * * * Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 5. * * * All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliere. Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia. Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere. Si conferma che, in relazione alle situazioni aziendaliattività svolte, si fa rinvio al disposto dell'art. 48, parte Generale, sezione IIIgli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Comunque per tali mansioni Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla quelli elencati nella tabella indicata dalla legge 15.3.23 n. 692approvata con RD 6 dicembre 1923, approvato con R.D. 6.12.1923 n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 8 aprile 2003 n. 66, la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni svolte, tale durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi. Le ore prestate dall'operaio discontinuo oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali saranno compensate, a regime normale, con quote orarie ragguagliate a 1/174 della retribuzione base mensile di fatto. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di cui all'art. 21, parte Generale, sezione III del presente contratto. Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte continueranno ad essere regolate da accordi particolari. Nota a verbale - Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di controversia sull'applicazione semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946. Pertanto per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà luogo all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli artt. 60, 82 e 103 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) riguardanti la regolamentazione degli operai, intermedi e impiegati. Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica. Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie - ottenute dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui sopra - quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo l'orario settimanale assegnato. Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue: Orario contrattuale Retribuzione Lavoro Lavoro settimanale e supplementare straordinario giornaliero - 40 ore settimanali mensile pari al dopo le 40 ore dopo le 48 (8 ore giornaliere) lavoratore continuo settimanali ore xxxx.xx - 45 ore settimanali mensile pari al dopo le 45 ore dopo le 54 (9 ore giornaliere) lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 xxxx.xx settimanali ore xxxx.xx - 50 ore settimanali mensile pari al dopo le 50 ore dopo le 60 (10 ore giornaliere) lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 xxxx.xx settimanali ore xxxx.xx - 60 ore settimanali mensile pari al dopo le 60 ore dopo le 72 (10 ore giornaliere per 6 giorni oppure 12 ore giornaliere per 5 giorni) lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 xxxx.xx settimanali ore xxxx.xx Per la determinazione del trattamento economico concernente le ferie e le festività si fa riferimento all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato. Per quanto riguarda la determinazione della gratifica natalizia o 13a mensilità e dei trentesimi relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto, si fa riferimento a una media retributiva mensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato. Chiarimento a verbale. Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendaliper i lavoratori con orario di 60 ore settimanali, si fa rinvio al disposto dell'art. 48, parte Generale, sezione IIIl'orario giornaliero sarà ragguagliato a 12 ore anche nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.
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Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Comunque per tali mansioni Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla quelli elencati nella tabella indicata dalla legge 15.3.23 n. 692approvata con X.X. 0 dicembre 1923, approvato con R.D. 6.12.1923 n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 8 aprile 2003 n. 66, la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni svolte, tale durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi. Le ore prestate dall'operaio discontinuo oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali saranno compensate, a regime normale, con quote orarie ragguagliate a 1/174 della retribuzione base mensile di fatto. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di cui all'art. 21, parte Generale, sezione III del presente contratto. Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte continueranno ad essere regolate da accordi particolari. Nota a verbale - Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità. In caso Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di controversia sull'applicazione semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946. Pertanto per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà luogo all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli articoli 67,74 e 83 (lavoro straordinario,festivo e notturno) riguardanti la regolamentazione degli operai, intermedi ed impiegati. Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica. Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie - ottenute dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui sopra - quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo l'orario settimanale assegnato. Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue: 40 ore settimanali (8 ore giornaliere) Mensile pari al lavoratore continuo Dopo le 40 ore settimanali Dopo le 48 ore settimanali 45 ore settimana (9 ore giornaliere) Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali Dopo le 45 ore settimanali Dopo le 54 ore settimanali 50 ore settimana (10 ore giornaliere) Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 settimanali Dopo le 50 ore settimanali Dopo le 60 ore settimanali 60 ore settimanali (10 ore giornaliere per 6 giorni oppure 12 ore giornaliere per 5 giorni) Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali Dopo le 60 ore settimanali Dopo le 72 ore settimanali Per la determinazione del trattamento economico concernente le ferie e le festività si fa riferimento all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato. Per quanto riguarda la determinazione della gratifica natalizia o 13^ mensilità e dei trentesimi relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto, si fa riferimento ad una media retributiva mensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato.
1) Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendaliper i lavoratori con orario di 60 ore settimanali, si fa rinvio al disposto dell'art. 48l'orario giornaliero sarà ragguagliato a 12 ore anche nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.
2) La indicazione della durata della prestazione giornaliera è stata concordata, parte Generaleai soli fini contrattuali, sezione IIIper la corresponsione, oltre le ore giornaliere assegnate, delle relative maggiorazioni.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro