Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Clausole campione

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Per la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”).
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione dei soggetti nel cui interesse è stipu- lata l’Assicurazione stessa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c..
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l’indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell’indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all’Intermediario e/o all’Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L’Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.