Affidamento auto Clausole campione
Affidamento auto. A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, posto che l’Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l’Assicurato stesso debba rispondere. La presente estensione di garanzia non opera qualora l’evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, quando sia operante la garanzia RCO.
Affidamento auto. Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell’Assicurato
Affidamento auto. Qualora l’Assicurato affidi in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture, automezzi, motoveicoli immatricolati ad uso privato e di cui è proprietario e/o usufruttuario, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato, per i danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l’Assicurato fosse ritenuto responsabile, il tutto entro i limiti previsti dall’assicurazione RCO - Art. 1 lettera B) per il personale dipendente e dall’assicurazione RCT - Art. 1 lettera A) per gli altri soggetti che con il consenso dell’Assicurato conducono il veicolo.
Affidamento auto. Premesso che l’Assicurato contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri prestatori d’opera, collaboratori, consulenti, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente stesso delle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l’Assicurato/Contraente debba rispondere.
